Autore: Andrea Marton
-
Art. 22 D.Lgs. 286/1998 – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero, deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza ai sensi del comma 4-bis dell’art. 5, ovvero della provincia in cui ha la sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa, richiesta nominativa di nulla osta al lavoro. -
Art. 92 Reg. (UE) 2023/1114 – Prevenzione e individuazione di abusi di mercato
Art. 92 Reg. (UE) 2023/1114 – Prevenzione e individuazione di abusi di mercato
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività dispone di dispositivi, sistemi e procedure efficaci per prevenire e individuare gli abusi di mercato. Tale persona è soggetta alle norme di notifica dello Stato membro in cui è registrata o ha la sede centrale o, nel caso di una succursale, dello Stato membro in cui è situata la succursale, e comunica senza indugio all’autorità competente di tale Stato membro qualsiasi ragionevole sospetto in merito a un ordine o a un’operazione, comprese eventuali cancellazioni o modifiche degli stessi, e ad altri aspetti del funzionamento della tecnologia a registro distribuito, come il meccanismo di consenso, qualora vi possano essere circostanze che indichino che un abuso di mercato sia stato commesso, sia in atto o possa essere commesso. Le autorità competenti che ricevono una segnalazione di ordini o operazioni sospetti trasmettono immediatamente tali informazioni alle autorità competenti delle piattaforme di negoziazione interessate.
2. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
a) dispositivi, sistemi e procedure adeguati affinché le persone si conformino al paragrafo 1;
b) il modello che le persone devono utilizzare per conformarsi al paragrafo 1;
c) per gli abusi di mercato transfrontalieri, procedure di coordinamento tra le autorità competenti pertinenti per individuare e sanzionare gli abusi di mercato.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 dicembre 2024.
3. Al fine di garantire la coerenza delle prassi di vigilanza di cui al presente articolo, entro il 30 giugno 2025 l’ESMA emana orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, sulle prassi di vigilanza tra le autorità competenti al fine di prevenire e individuare gli abusi di mercato, se non già contemplati dalle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 2.
-
Art. 91 GDPR – Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose
Articolo 91 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose.Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.
-
Art. 21 L. 241/1990 – Disposizioni sanzionatorie
1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni false o mendaci, fatte salve le previste sanzioni penali, di cui all’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al medesimo articolo, il dichiarante è punito con la sanzione del divieto di intraprendere l’attività e con sanzione amministrativa pecuniaria. -
Art. 35 D.Lgs. 79/2011 – Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e conclusione del contratto di pacchetto turistico
Art. 35 D.Lgs. 79/2011 – Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e conclusione del contratto di pacchetto turistico
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. Le informazioni fornite al viaggiatore ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettere a), c), d), e) e g), formano parte integrante del contratto di pacchetto turistico e non possono essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contraenti.
2. L’organizzatore e il venditore comunicano al viaggiatore tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
3. Se l’organizzatore e il venditore non hanno ottemperato agli obblighi in materia di informazione sulle imposte, sui diritti o su altri costi aggiuntivi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c), prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore non è tenuto al pagamento di tali costi. articolo precedente articolo successivo
-
Art. 94 RD 12/1941 – Convocazione delle assemblee generali
Art. 94 RD 12/1941 – Convocazione delle assemblee generali
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Convocazione delle assemblee generali. Le assemblee generali sono convocate dal primo presidente della corte o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa, o su richiesta del pubblico ministero.
-
Art. 91 DPR 230/2000 – Indicazioni negli atti dello stato civile
Art. 91 DPR 230/2000 – Indicazioni negli atti dello stato civile
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Negli atti dello stato civile previsti dal primo comma dell'articolo 44 della legge, devono essere indicati la strada e il numero civico dell'istituto ove il fatto si è verificato, omettendo ogni altro riferimento.
-

Art. 55 T.U.IVA: Accertamento induttivo
Art. 55 T.U.IVA – Accertamento induttivo.
In vigore dal 01/01/1999 con effetto dal 01/04/1979
Modificato da: Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241 Articolo 14
“Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l’ufficio
dell’imposta sul valore aggiunto puo’ procedere in ogni caso all’accertamento dell’imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della
contabilita’. In tal caso l’ammontare imponibile complessivo e l’aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle
notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e
le imposte detraibili ai sensi dell’art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell’art. 28 senza le distinzioni
e specificazioni ivi richieste, sempreche’ le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell’art.54, anche nelle seguenti ipotesi:
1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell’art. 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o
ha comunque sottratto all’ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo
comma dell’art. 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e
scritture; 2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso
le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto
all’ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse; 3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni
accertate ai sensi dell’art. 54, ovvero le irregolarita’ formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di
ispezione, sono cosi’ gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilita’ del contribuente.
Se vi e’ pericolo per la riscossione dell’imposta l’ufficio puo’ procedere all’accertamento induttivo, per la frazione di anno solare gia’ decorsa,
senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e
33.”Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
-
Art. 127 L. 689/1981 – Applicazione di norme
Art. 127 L. 689/1981 – Applicazione di norme
L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato
Le disposizioni dell' articolo 162-bis del codice penale si applicano anche ai reati indicati nelle lettere f), h), i), n) del primo comma dell'articolo 34.
-
Art. 12 D.Lgs. 175/2016 – Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate
Art. 12 D.Lgs. 175/2016 – Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.
2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell’esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione. articolo precedente articolo successivo
-

Art. 8 TUIR: Determinazione del reddito complessivo
Art. 8 TUIR – Determinazione del reddito complessivo
In vigore dal 01/01/2019
Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1
“1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell’articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all’articolo 5 nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall’articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all’80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84.”
-
Art. 251 D.Lgs. 209/2005 – Adempimenti iniziali
Art. 251 D.Lgs. 209/2005 – Adempimenti iniziali
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano l'inventario. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza e può essere presente un rappresentante dell' IVASS .
2. Si applica l'articolo 235, commi 2 e 4.