Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 62 ter CAD – (Anagrafe nazionale degli assistiti)

    Art. 62 ter D.Lgs. 82/2005 CAD – (Anagrafe nazionale degli assistiti)

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall' articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

    2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente Codice, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell' articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526 , che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

    3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui ((all'articolo 60, comma 2-bis,)) del presente Codice.

    4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall' articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente Codice, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

    5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne dà immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio è compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate. (28)

    6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall' articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all' articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 . (28)

    7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi ((le scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta)) , il codice esenzione e il domicilio; b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015; c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente Codice.

  • Art. 62 D.Lgs. 231/2001 – Giudizio abbreviato

    Art. 62 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Giudizio abbreviato

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale , in quanto applicabili.

    2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma

    8. 3. La riduzione di cui all' articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

    4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva. Note all'art. 62: – Il titolo I del libro sesto del codice di procedura penale , reca: "Giudizio Abbreviato". – Si riporta il testo degli articoli 555 , 557 , 558 e 442 del codice di procedura penale : "Art. 555 (Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta). –

    1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'art. 210 di cui intendono chiedere l'esame.

    2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domande di oblazione.

    3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

    4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

    5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.". "Art. 557 (Procedimento per decreto). –

    1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 o presenta domanda di oblazione.

    2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

    3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.". "Art. 558 (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo).

    1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza quello designato di ufficio a norma dell'art. 97, comma

    3. 2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arresto all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'art. 386, comma

    4. 3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

    4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'art. 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.

    5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

    6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.

    7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

    8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'art. 452, comma

    2. 9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'art. 449, commi 4 e 5.". "Art. 442 (Decisione). –

    1. Terminata la discussione il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti:

    1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, la documentazione di cui all'art. 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.

    2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.

    3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

    4. Si applica la disposizione dell'art. 426, comma 2.

  • CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: tredicesima, quattordicesima e premi

    Le mensilità aggiuntive rappresentano una componente rilevante della retribuzione annua: per i marittimi e i portuali, la tredicesima e la quattordicesima seguono regole di maturazione e calcolo specifiche, legate alla struttura discontinua del lavoro marittimo e ai cicli operativi portuali.

    In sintesi

    Entrambi i contratti prevedono tredicesima (dicembre) e quattordicesima (giugno-luglio). Nel CCNL Porti le mensilità aggiuntive si maturano per dodicesimi sull’anno solare. Nel CCNL Armatoriale il calcolo tiene conto dei mesi di imbarco effettivo. I premi di produzione sono demandati alla contrattazione di secondo livello.

    Dati contrattuali

    CCNL Armatoriale
    Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    CCNL Porti
    Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti

    La tredicesima mensilità

    La tredicesima mensilità (o «gratifica natalizia») è una mensilità aggiuntiva erogata entro il mese di dicembre di ogni anno. Non è prevista dalla legge come obbligo generale — è un istituto di origine contrattuale — ma è così diffusa da essere divenuta prassi consolidata nella quasi totalità dei contratti collettivi nazionali, compresi il CCNL Armatoriale e il CCNL Porti.

    L’importo della tredicesima è pari a una mensilità della retribuzione, calcolata sulla base degli stessi elementi che compongono la retribuzione mensile ordinaria (minimo tabellare, eventuali indennità fisse, scatti di anzianità). Non rientrano nel computo le voci variabili come straordinari e premi occasionali.

    La quattordicesima mensilità

    La quattordicesima mensilità è un’ulteriore mensilità aggiuntiva, erogata generalmente nel mese di giugno o luglio (in coincidenza con il periodo feriale estivo). Non tutti i contratti collettivi nazionali la prevedono; tra quelli che la riconoscono figurano il CCNL Porti e — nelle rispettive sezioni — il CCNL Armatoriale.

    Anche la quattordicesima si matura proporzionalmente ai mesi di servizio nel periodo di riferimento (tipicamente da luglio dell’anno precedente a giugno dell’anno corrente).

    Il calcolo per dodicesimi

    Il principio di maturazione proporzionale vale per entrambe le mensilità aggiuntive. Per ogni mese intero di servizio (o per ogni frazione di mese superiore a 15 giorni) il lavoratore matura 1/12 dell’importo pieno. Esempi pratici:

    • Chi ha lavorato 12 mesi nell’anno di riferimento percepisce l’importo pieno della tredicesima.
    • Chi ha lavorato 6 mesi percepisce metà (6/12).
    • Chi è assunto il 20 ottobre 2024 percepisce a dicembre 2024 il rateo pari a 2/12 (ottobre = 12 gg < 15 gg: non conta; novembre e dicembre contano ciascuno per 1/12).

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi nei due CCNL
    Istituto CCNL Armatoriale CCNL Porti Scadenza erogazione
    Tredicesima mensilità Entro dicembre
    Quattordicesima mensilità Sì (per le sezioni che la prevedono) Giugno-luglio
    Premio di produzione aziendale Eventuale (contrattazione 2° livello) Eventuale (contrattazione 2° livello) Variabile
    EAR (Elemento Aggiuntivo Retributivo) 64 €/mese (nostromo, riparametrato) EDR 50 €/mese (tutti i livelli) Mensilmente
    Una tantum vacanza contrattuale 380 € (luglio 2024 + gennaio 2025) 600 € (tre rate 2024-2026) Date programmate

    I premi di produzione e la contrattazione di secondo livello

    Né il CCNL Armatoriale né il CCNL Porti fissano a livello nazionale un premio di produzione obbligatorio e uniforme. Entrambi i contratti — come prassi della contrattazione collettiva italiana — prevedono la possibilità di istituire premi aziendali attraverso accordi di secondo livello tra l’impresa (o l’associazione di settore) e le rappresentanze sindacali.

    Nel settore portuale, dove operano grandi terminal con significativi margini di produttività, gli accordi aziendali di secondo livello possono prevedere premi di risultato anche di diverse centinaia di euro annui, spesso collegati a indicatori di movimentazione container (TEU), efficienza delle operazioni e riduzione dell’assenteismo.

    Casi pratici

    Tizio — Nostromo assunto a maggio, tredicesima parziale

    Tizio viene assunto il 3 maggio 2024 come nostromo su una nave da carico. Alla fine di dicembre 2024, matura la tredicesima per 8 dodicesimi (da maggio a dicembre, ciascuno con almeno 16 giorni lavorati). Se la sua retribuzione mensile è di 2.500 euro, la tredicesima sarà pari a 2.500 × 8/12 = 1.666,67 euro lordi.

    Caio — Operatore portuale e premio aziendale

    Caio lavora in un terminal container che ha sottoscritto un accordo di secondo livello con Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. L’accordo prevede un premio annuo di 800 euro lordi se il terminal movimenta almeno 500.000 TEU nell’anno. Nel 2024 il terminal raggiunge 520.000 TEU: Caio percepisce il premio pieno di 800 euro, erogato a marzo 2025 con i criteri previsti dall’accordo.

    Sempronia — Impiegata portuale che si dimette a giugno

    Sempronia si dimette il 15 giugno 2025 da impiegata di 2° livello. All’atto del conguaglio, il datore di lavoro le liquida: (a) la quattordicesima per il periodo luglio 2024 – giugno 2025, pari a 12/12 dell’importo pieno poiché ha lavorato l’intero periodo; (b) il rateo di tredicesima per il periodo gennaio-giugno 2025, pari a 6/12; (c) il TFR maturato.

    Domande frequenti

    I marittimi hanno diritto alla tredicesima?
    Sì. Il CCNL Industria Armatoriale prevede la tredicesima mensilità per il personale navigante, erogata entro dicembre. Si matura proporzionalmente ai mesi di imbarco nell’anno.
    I lavoratori portuali hanno anche la quattordicesima?
    Sì. Il CCNL Porti prevede sia la tredicesima (dicembre) sia la quattordicesima mensilità (giugno-luglio). Entrambe si maturano proporzionalmente ai mesi di servizio nell’anno.
    Come si calcola la tredicesima se si è lavorato solo parte dell’anno?
    Si calcola per dodicesimi: per ogni mese intero (o frazione superiore a 15 giorni) si matura 1/12 dell’importo pieno. Chi ha lavorato 6 mesi percepisce metà della tredicesima.
    Esistono premi di produzione nel CCNL Porti?
    Il CCNL Porti non fissa premi a livello nazionale ma consente la contrattazione di secondo livello per l’introduzione di premi aziendali. Nei grandi terminal i premi possono raggiungere importi significativi.
    La quattordicesima si deve pagare in caso di licenziamento?
    Sì. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la quattordicesima matura proporzionalmente ai mesi lavorati e deve essere liquidata insieme al TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 264 RD 12/1941

    Art. 264 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • CCNL Studi Odontoiatrici: TFR, calcolo e destinazione 2026

    CCNL Studi Odontoiatrici e Medici

    In sintesi

    Il TFR si calcola accantonando ogni anno la retribuzione annua lorda utile divisa per 13,5 e rivalutando il montante con un tasso dell’1,5% piu il 75% dell’inflazione ISTAT. Alla cessazione viene erogato dal datore (studi fino a 49 dipendenti) o dall’INPS tramite Fondo di Tesoreria. Il lavoratore puo scegliere di destinarlo a un fondo pensione complementare.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ultimo rinnovo disponibile: testo in vigore con accordi integrativi 2022-2024 (rinnovo atteso 2025-2026)
    Vigenza
    Prorogato fino a rinnovo; ultimo accordo economico indicativo maggio 2026
    Platea
    ~60.000-80.000 (ASO, igienisti dentali, segretarie, ausiliari studi dentistici)

    Tabella riepilogativa

    Calcolo TFR – Schema sintetico CCNL Studi Odontoiatrici
    Voce Formula / Importo
    Quota annua di accantonamento Retribuzione annua lorda utile / 13,5
    Retribuzione utile ai fini TFR Minimo, scatti, indennita fisse, tredicesima (esclusi rimborsi spese)
    Rivalutazione annua (31 dicembre) 1,5% fisso + 75% aumento indice ISTAT prezzi al consumo
    Imposta sostitutiva sulla rivalutazione 17% annuo
    Anticipazione (max 70%) Dopo 8 anni continuativi; max 1 volta per datore
    Erogazione alla cessazione Entro 45 giorni dalla cessazione (di norma)

    Come si calcola il TFR negli studi odontoiatrici

    Il TFR e disciplinato dall’art. 2120 c.c. e si calcola con la medesima formula per tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal CCNL applicato:

    • Quota annua = retribuzione annua lorda utile / 13,5. Il divisore corrisponde a un accantonamento del 7,41% lordo (netto di rivalutazione e imposta: circa 6,91%).
    • Retribuzione utile: include paga base, contingenza, scatti di anzianita, tredicesima, indennita fisse. Esclude rimborsi spese, benefit occasionali, somme una tantum.
    • Rivalutazione: ogni 31 dicembre il montante TFR viene rivalutato con tasso pari all’1,5% fisso piu il 75% dell’aumento ISTAT. Su questa rivalutazione si applica imposta sostitutiva del 17%.

    Destinazione del TFR: fondo pensione o azienda

    Entro 6 mesi dall’assunzione il lavoratore sceglie se destinare il TFR futuro a un fondo pensione complementare o lasciarlo in azienda (silenzio-assenso verso il fondo pensione di settore):

    • Fondo pensione: TFR versato mensilmente al fondo; vantaggi fiscali significativi alla prestazione (tassazione separata al 15-9% anziche IRPEF ordinaria). Deducibilita dei contributi volontari aggiuntivi fino a 5.164 euro/anno.
    • Azienda: per studi fino a 49 addetti, il TFR rimane in azienda. Per studi oltre 49 addetti, confluisce al Fondo di Tesoreria INPS.

    I fondi di settore di riferimento per gli studi odontoiatrici sono quelli collegati al CCNL applicato (es. Fondo Sanita Integrativa o fondi del terziario come Fonchim, Previmoda o equivalenti, a seconda dell’accordo applicato).

    Anticipazione e liquidazione

    Il lavoratore puo richiedere anticipazione del TFR maturato se:

    • Ha almeno 8 anni di anzianita continua nello stesso studio.
    • L’importo richiesto non supera il 70% del TFR maturato.
    • La motivazione rientra in quelle ammesse: spese sanitarie straordinarie, acquisto prima casa, sospensione lavorativa.
    • Il diritto e esercitabile una sola volta per datore.

    Alla cessazione del rapporto (dimissioni, licenziamento, scadenza contratto) il TFR deve essere liquidato entro 45 giorni. Il ritardo comporta interessi legali sull’intero importo e, secondo la giurisprudenza, puo dar luogo a risarcimento del danno aggiuntivo.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo TFR dopo 5 anni come ASO
    Tizio e ASO a tempo pieno con minimo contrattuale di 1.500 euro lordi mensili. Retribuzione annua utile (12 mensili + tredicesima): 1.500 x 13 = 19.500 euro. Quota TFR annua: 19.500 / 13,5 = 1.444 euro. Dopo 5 anni (rivalutazione media indicativa 1,8% annuo) il TFR e circa 7.500-7.800 euro lordi. Al netto dell’imposta separata (15-23% in base all’anzianita), Tizio riceve circa 6.500-6.700 euro netti.
    Caia – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Caia lavora nello stesso studio da 9 anni e ha maturato un TFR di 13.000 euro lordi. Vuole acquistare la prima casa. Richiede anticipazione del 70%: 9.100 euro lordi, soggetti a ritenuta IRPEF separata (aliquota media degli ultimi 5 anni di reddito). La richiesta deve essere documentata con compromesso o rogito notarile.
    Sempronio – TFR non liquidato tempestivamente
    Sempronio si e dimesso e dopo 60 giorni lo studio non ha ancora liquidato il TFR (4.200 euro). Sempronio invia diffida scritta. Decorsi 15 giorni dalla diffida senza risposta, puo presentare ricorso al Tribunale del Lavoro richiedendo il pagamento con interessi legali e rivalutazione monetaria.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR per un part-time?
    Identicamente al tempo pieno: retribuzione annua utile (proporzionata all’orario ridotto) divisa per 13,5. Il montante si rivaluta allo stesso modo. Non esistono coefficienti diversi per il part-time.
    Il TFR si perde in caso di dimissioni?
    No: il TFR maturato spetta al lavoratore in ogni caso di cessazione del rapporto, comprese dimissioni volontarie, licenziamento per giusta causa e scadenza del contratto a termine.
    Conviene destinare il TFR al fondo pensione?
    Per la maggior parte dei lavoratori dipendenti conviene: tassazione favorevole alla prestazione (15-9%), deducibilita dei contributi aggiuntivi, rendimento del fondo storicamente superiore alla rivalutazione in azienda. Verificare con un consulente previdenziale.
    Quando viene erogato il TFR dopo le dimissioni?
    Di norma entro 45 giorni dalla cessazione. Oltre tale termine decorrono interessi legali ex art. 2120 c.c.
    La tredicesima entra nel calcolo del TFR?
    Si: la tredicesima mensilita rientra nella retribuzione annua utile ai fini TFR, in quanto compenso continuativo e contrattualmente previsto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e festivita 2026, maternita, paternita e congedi parentali 2026, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive 2026 e malattia, infortunio e periodo di comporto 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 325-bis D.Lgs. 209/2005 – Nozione di fatturato

    Art. 325-bis D.Lgs. 209/2005 – Nozione di fatturato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Codice, per fatturato si intende il fatturato totale annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile, approvato dall'organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative dettate dall'IVASS. Ove il fatturato non sia, per qualsiasi motivo, determinabile, la sanzione applicabile è compresa tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 5 milioni. (45)

  • Art. 84 CTS – Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato…

    Art. 84 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2, 3 e 4, le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato: a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario; c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale. ((2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società)) ((2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici))

  • Art. 77 DPR 445/2000 – Norme abrogate

    Art. 77 DPR 445/2000 – Norme abrogate

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968 n. 15; l'articolo 2, comma 15 , primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537; l'articolo 2 commi 3 , 4 , 7 , 9 e 10 e l' articolo 3 commi 1 , 4 , 5 , e 11 come sostituito dall' articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191 , della legge 15 maggio 1997 n. 127; l'articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191; gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n.340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n.342 . (L)

    2. Sono altresì abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 ; il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 ; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428 ; i commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 . (R)

  • Articolo 36 TU Giustizia Tributaria: Alta sorveglianza

    Art. 36 D.Lgs. 175/2024 – Alta sorveglianza

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sulle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e sui magistrati e i giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze hanno facoltà di chiedere al Consiglio di presidenza e ai presidenti delle corti di giustizia tributaria informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al Consiglio di presidenza.

    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno una relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente anche sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza, con particolare riguardo alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso.

  • Art. 61 D.Lgs. 231/2001 – Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare

    Art. 61 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti ((non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente)) . Si applicano le disposizioni dell' articolo 426 del codice di procedura penale .

    2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

  • Art. 62 bis CAD – (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)

    Art. 62 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)

    In vigore dal 01/01/2006

    1.Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) ((gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell' articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 )) .

  • Art. 83 CTS – Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

    Art. 83 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ((enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1)) , per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall' articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .

    2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli ((enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1)) , da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. ((L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare)) . Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e

    2. ((3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1))

    4. Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

    5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all' articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 , al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

    6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2022, N. 122 )) .

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