Autore: Andrea Marton

  • Art. 32 D.Lgs. 504/1995 – Oggetto dell’imposizione

    Art. 32 D.Lgs. 504/1995 – Oggetto dell’imposizione

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. L’alcole etilico è sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro anidro di prodotto, alla temperatura di 20 Celsius.

    2. Per alcole etilico si intendono: a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata; b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206; c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.

  • Art. 13 D.Lgs. 286/1998 – Espulsione amministrativa

    1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell’interno può disporre l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato.
  • Art. 21-quinquies L. 241/1990 – Revoca del provvedimento

    1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.
  • Art. 59 D.Lgs. 141/2024 – Responsabilità di comandanti e capitani

    Art. 59 D.Lgs. 141/2024 – Responsabilità di comandanti e capitani

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. I comandanti e capitani sono responsabili della osservanza delle norme del presente allegato nei riguardi delle merci trasportate, ferma la responsabilità degli altri soggetti stabilita dalla normativa doganale unionale.

  • Art. 121 TUIR: Obblighi delle società controllate

    Art. 121 TUIR: Obblighi delle società controllate

    Art. 121 TUIR – Obblighi delle società controllate (1)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Per effetto dell’esercizio congiunto dell’opzione di cui all’articolo 117, ciascuna societa’ controllata, secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 129, deve:

    a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla societa’ o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti d’imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e degli acconti autonomamente versati. Al modello deve essere allegato il prospetto di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), con le indicazioni richieste relative ai componenti negativi di reddito dedotti;

    b) fornire alla societa’ controllante i dati relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralita’ fiscale di cui all’articolo 123, specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto;

    c) fornire ogni necessaria collaborazione alla societa’ controllante per consentire a quest’ultima l’adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell’Amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validita’ dell’opzione.”

    ————

    (1) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)

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  • CCNL Occhialeria: livelli, qualifiche e mansioni 2026

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    CCNL Occhialeria: livelli, qualifiche e mansioni 2026

    Il sistema di inquadramento del CCNL Occhialeria classifica il personale in dieci livelli distribuiti in quattro aree professionali. Nata nel 2017 e confermata dal rinnovo 2026-2028, questa architettura valuta le competenze effettive del lavoratore, non la sola mansione formale.

    In sintesi

    Il CCNL Occhialeria (Anfao) articola il personale in 10 livelli distribuiti in quattro aree professionali (operativa, qualificata, tecnica/gestionale, specialistica/dirigenziale), ciascuna con tre gradini di sviluppo (base, centrato, consolidato). Il sistema valorizza le competenze anziché le sole mansioni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    30 gennaio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Sistema inquadramento
    In vigore dal 1° luglio 2017 (accordo 17 maggio 2017)
    Platea
    ~18.500 addetti, ~820 aziende

    Tabella riepilogativa

    I 10 livelli del CCNL Occhialeria – aree, gradini e profili tipici
    Livello Area professionale Gradino Profilo tipico nel settore
    1 Operativa Base Addetto neoassunto a mansioni elementari, operatore di pulizia/imballaggio componenti ottici
    2 Operativa Centrato Operatore di produzione con autonomia nelle lavorazioni ordinarie (es. cerchiatura, lucidatura)
    3 Operativa Consolidato Operatore esperto su più lavorazioni, gestisce situazioni ordinarie impreviste senza supervisione
    3S Qualificata Base Operatore specializzato (es. montaggio lenti/montature) con conoscenze tecnico-produttive specifiche
    4 Qualificata Centrato Addetto controllo qualità, operatore su macchine a controllo numerico, tecnico galvanica
    4S Qualificata Consolidato Tecnico qualificato senior, referente di linea, tutor di apprendisti e neo-assunti
    5 Tecnica/Gestionale Centrato Impiegato tecnico, programmatore CNC, responsabile turno produzione, tecnico laboratorio R&D
    5S Tecnica/Gestionale Consolidato Responsabile qualità, capo reparto, responsabile acquisti/logistica
    6 Specialistica/Dirigenziale Centrato Responsabile funzione (commerciale, produzione, HR), designer senior, ingegnere di processo
    Q Specialistica/Dirigenziale Consolidato Quadro: direttore di stabilimento, responsabile aziendale di funzione strategica con autonomia gestionale

    Nota: i profili indicati sono esempi orientativi tratti dalle declaratorie del CCNL. L’inquadramento definitivo dipende dall’effettiva valutazione delle competenze e dall’analisi delle mansioni concrete svolte in azienda.

    La logica del nuovo sistema: aree e gradini

    Il precedente sistema a 7 livelli descriveva le mansioni in modo rigido. Il modello introdotto nel 2017 e confermato dai rinnovi successivi si basa su due assi:

    1. L’area professionale identifica la complessità delle attività: da quelle semplici che richiedono competenze generiche (area operativa) a quelle ad alto contenuto professionale con autonomia gestionale (area specialistica/dirigenziale).
    2. Il gradino di sviluppo (base, centrato, consolidato) misura il livello di autonomia raggiunto all’interno di un’area: il gradino base indica la capacità minima per svolgere l’attività ordinaria; il centrato indica autonomia nelle situazioni standard; il consolidato indica piena padronanza, inclusa la gestione di situazioni impreviste e la trasmissione di competenze ai colleghi.

    Questa struttura consente all’azienda di riconoscere la crescita professionale del lavoratore anche senza cambiare mansione formale, passando da un gradino all’altro all’interno della stessa area.

    Le competenze organizzative trasversali

    Il CCNL individua tre competenze organizzative trasversali la cui dimostrazione concorre al riconoscimento del PPVA (Premio Professionalità Valore Aggiunto):

    • Flessibilità professionale: capacità di svolgere attività variegate e di adattarsi ai cambiamenti produttivi, tecnologici e organizzativi.
    • Trasferimento delle conoscenze: capacità di facilitare l’apprendimento dei colleghi, guidare neoassunti e apprendisti, condividere esperienze e buone pratiche.
    • Leadership: capacità di coordinare gruppi di lavoro verso obiettivi comuni, gestire conflitti e motivare i colleghi.

    La valutazione di queste competenze avviene attraverso un processo aziendale periodico e determina l’accesso al PPVA per i livelli delle aree operativa e qualificata.

    Il distretto di Belluno e le specificità del settore

    Il CCNL Occhialeria copre la quasi totalità dell’industria italiana dell’occhiale, storicamente concentrata nel distretto di Belluno (in particolare Cadore, Agordino, Comelico). Il settore comprende la produzione di montature (in acetato, metallo, titanio), lenti oftalmiche e da sole, astucci, componentistica (cerniere, aste, naselli) e lavorazioni galvaniche di finitura.

    Le declaratorie di mansione del CCNL si adattano alle specificità produttive: gli «Operatori artigianali dell’occhialeria» (livelli 2-3S) svolgono attività come il montaggio a mano di montature, il rhinestone, il fissaggio lenti, la lucidatura e la finitura di superfici ottiche. Le competenze tecniche richieste sono spesso tramandate nell’ambito del distretto e costituiscono un patrimonio di know-how difficilmente replicabile.

    Inquadramento e dequalificazione: i diritti del lavoratore

    La legge (art. 2103 c.c., come modificato dal d.lgs. 81/2015) consente al datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni di livello inferiore in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, con il limite che non si superi una riduzione di più di un livello di inquadramento e venga garantita la retribuzione precedente. Il CCNL integra questa norma con garanzie aggiuntive nell’ambito di accordi sindacali.

    Casi pratici

    Tizio – Inserimento in produzione e primo avanzamento
    Tizio viene assunto per la prima volta in un’azienda di montature di Belluno. L’inquadramento iniziale è al livello 1 (area operativa, base). Dopo 18 mesi dimostra piena autonomia nelle operazioni ordinarie di cerchiatura: il responsabile di produzione propone il passaggio al livello 2 (centrato), formalizzato con una lettera integrativa al contratto. Non si tratta di un avanzamento automatico, ma di una valutazione di competenza.
    Caia – Tecnica CNC al 5° livello
    Caia è programmratrice di macchine a controllo numerico per la lavorazione di acetato: è inquadrata al livello 5 (area tecnica/gestionale, centrato). Dopo alcuni anni coordina un team di tre operatori e gestisce autonomamente la pianificazione dei programmi di lavorazione. L’azienda, su proposta del responsabile HR, avvia una valutazione per il passaggio al livello 5S (consolidato), che comporta un aumento del minimo tabellare da 2.296,36 € a 2.378,85 €.
    Sempronio – Contestazione di demansionamento
    Sempronio, da anni inquadrato al 4° livello (controllo qualità), viene assegnato a un’attività di imballaggio a seguito di una riorganizzazione interna. Si tratta di un passaggio a mansioni riconducibili al livello 2. Sempronio contesta la decisione tramite la RSU aziendale: il CCNL impone che qualsiasi variazione in peius sia giustificata e accompagnata dalla garanzia del trattamento economico precedente. L’azienda deve produrre la documentazione relativa al processo di riorganizzazione.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Occhialeria?
    Il CCNL Occhialeria prevede 10 livelli retributivi (1, 2, 3, 3S, 4, 4S, 5, 5S, 6, Q) organizzati in quattro aree professionali con tre gradini di sviluppo ciascuna. Il sistema è stato introdotto nel 2017 passando da 7 a 10 livelli.
    Che differenza c’è tra livello 4 e 4S?
    Il livello 4 corrisponde al gradino «centrato» dell’area qualificata: il lavoratore svolge autonomamente le attività ordinarie. Il 4S («consolidato») implica piena autonomia anche in situazioni impreviste e capacità di guidare colleghi meno esperti, con un minimo tabellare più elevato (2.126,94 € vs 2.042,96 € dal 1° marzo 2026).
    Chi è il Quadro (livello Q) nel CCNL Occhialeria?
    Il livello Q corrisponde all’area specialistica/dirigenziale nel gradino consolidato: attività complesse ad alto contenuto professionale con autonomia gestionale. Percepisce un’indennità di funzione di 82,63 € mensili oltre al minimo tabellare, per un totale di 2.594,16 € (dal 1° marzo 2026).
    Un operaio di montaggio occhiali a quale livello viene inquadrato?
    Dipende dal grado di autonomia. Un montatore in fase di inserimento viene tipicamente collocato al livello 1 o 2 (area operativa). Un montatore esperto con piena autonomia su più lavorazioni accede al livello 3 o 3S. La valutazione spetta all’azienda sulla base delle declaratorie del CCNL.
    Come funziona il passaggio di livello?
    Non è automatico: richiede una valutazione aziendale delle competenze dimostrate. L’azienda formalizza il passaggio con una lettera integrativa. Il PPVA per le aree operativa e qualificata è uno degli strumenti per monitorare e valorizzare la crescita professionale.
    Il contratto a termine prevede gli stessi livelli?
    Sì. Il CCNL non distingue la struttura di inquadramento in base alla tipologia contrattuale. Un lavoratore a tempo determinato, somministrato o a chiamata viene inquadrato negli stessi livelli in base alle mansioni effettivamente svolte.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e tredicesima, PPVA e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Il sistema di inquadramento è in vigore nella sua struttura attuale dal 1° luglio 2017 (accordo del 17 maggio 2017). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 79 GDPR – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

    Articolo 79 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • CCNL Editoria Libraria: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Editoria Libraria

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Editoria Libraria

    Le case editrici di libri impiegano figure professionali assai diverse: chi lavora sul testo giorno per giorno (editor, redattore, correttore di bozze), chi gestisce i rapporti con agenti e autori esteri (rights manager), chi si occupa della distribuzione e del commerciale, chi presidia la contabilità delle royalties. Il CCNL Editoria Libraria classifica queste professioni in livelli che definiscono diritti, minimi salariali e tutele in caso di modifica delle mansioni.

    In sintesi

    Il CCNL Editoria Libraria classifica i lavoratori in livelli che vanno dal profilo di ingresso ai quadri, distinguendo le figure redazionali (editor, capo redattore, responsabile editoriale) da quelle amministrative e tecniche. L’inquadramento determina il minimo tabellare, gli scatti di anzianità e le tutele in caso di modifica delle mansioni. Il demansionamento è vietato dall’art. 2103 c.c. salvo le eccezioni tassative introdotte dal d.lgs. 81/2015.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Associazioni degli editori di libri
    Categorie
    Impiegati, quadri e redattori dipendenti da case editrici librarie
    Ambito
    Dipendenti di case editrici operanti nel settore dell’editoria libraria
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    La classificazione del personale: logica e struttura

    Il sistema di classificazione del personale nel CCNL Editoria Libraria si basa sulle declaratorie: descrizioni sintetiche delle caratteristiche proprie di ciascun livello (grado di autonomia, complessità delle mansioni, responsabilità verso terzi e verso l’azienda). Ogni livello raggruppa più profili professionali (esemplificazioni) che il contratto elenca a titolo indicativo, non esaustivo.

    L’inquadramento corretto dipende dalle mansioni effettivamente svolte, non dal titolo attribuito informalmente dall’azienda. Un lavoratore chiamato «editor» ma assegnato a compiti di segreteria dovrà essere inquadrato in base alle mansioni reali; viceversa, un dipendente chiamato «assistente» ma che svolge in via prevalente attività di coordinamento editoriale ha diritto a rivendicare l’inquadramento corrispondente.

    Figure professionali tipiche e loro posizione contrattuale

    Il settore editoriale librario presenta una varietà di profili che si distribuiscono lungo la griglia contrattuale. Di seguito una mappatura indicativa delle figure più comuni:

    Figure professionali tipiche nell’editoria libraria
    Area funzionale Profilo Caratteristiche della mansione
    Redazione / Editoriale Assistente editoriale / redattore junior Supporto al processo redazionale, verifica delle bozze, ricerca iconografica, aggiornamento archivi; mansioni sotto supervisione diretta
    Redazione / Editoriale Redattore / editor Cura autonoma del testo (revisione, editing, rapporto con autori e traduttori); gestione di titoli assegnati nell’ambito di una collana
    Redazione / Editoriale Capo redattore Coordinamento di un’unità redazionale, supervisione degli editor, interlocuzione con i responsabili di collana o di linea editoriale
    Diritti Addetto ai diritti / rights manager Gestione dei contratti di licenza con agenti e editori esteri, monitoraggio delle scadenze, calcolo e rendicontazione delle royalties agli autori
    Commerciale / Marketing Addetto al marketing editoriale Promozione dei titoli, relazioni con la stampa e i media, organizzazione di eventi (presentazioni, fiere del libro)
    Amministrazione Impiegato amministrativo / contabile royalties Contabilità generale, fatturazione, calcolo delle royalties, rendicontazione periodica agli autori
    Produzione Responsabile di produzione Gestione del processo di stampa, rapporti con tipografie e fornitori, controllo dei costi di produzione
    Apicale Quadro / responsabile di funzione Gestione di un’unità organizzativa o di una funzione aziendale strategica (es. direttore editoriale, responsabile dei diritti, responsabile commerciale)

    Le denominazioni aziendali («editor», «content manager», «acquisitions editor», ecc.) non coincidono necessariamente con il livello contrattuale. Fa testo la declaratoria del CCNL, non il job title.

    La figura del redattore dipendente: specificità del settore

    Il redattore dipendente è la figura-cardine del settore editoriale librario e presenta caratteristiche che lo distinguono da altri profili impiegatizi. Alcune specificità da tenere presenti:

    Autonomia professionale e subordinazione

    Il redattore esercita un’attività intellettuale ad alto contenuto creativo e valutativo (selezione, editing, sviluppo di un manoscritto), ma all’interno di un vincolo di subordinazione: rispetta gli indirizzi editoriali del datore, lavora negli spazi e negli orari definiti dall’azienda (o in regime di smart working disciplinato dall’accordo aziendale) e non sopporta il rischio economico del prodotto editoriale.

    Rapporti con autori, traduttori e agenti

    Il redattore dipendente può negoziare condizioni contrattuali con autori e agenti, ma per conto del datore e nell’ambito delle deleghe ricevute. L’eventuale diritto d’autore sull’opera redazionale creata nell’esercizio delle mansioni spetta in via generale al datore ai sensi dell’art. 12-bis della l. 633/1941 (legge sul diritto d’autore), salvo diverso accordo scritto.

    Riservatezza e proprietà intellettuale

    I dipendenti delle case editrici sono spesso vincolati da obblighi di riservatezza sulle opere in lavorazione, sui contratti con gli autori e sui piani editoriali. Tali obblighi derivano dal dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c. e possono essere rafforzati da clausole contrattuali specifiche, purche nei limiti della libera determinazione professionale del lavoratore.

    Modifica delle mansioni: i limiti del jus variandi

    L’art. 2103 c.c., come riformulato dal d.lgs. 81/2015, regola il potere del datore di modificare unilateralmente le mansioni del lavoratore. Il principio è la tutela del livello di inquadramento: il datore può assegnare mansioni equivalenti o superiori, ma non inferiori, salvo eccezioni tassative.

    Assegnazione a mansioni superiori

    Se il lavoratore è assegnato a mansioni di livello superiore per un periodo superiore a quello di sostituzione temporanea previsto dal CCNL, ha diritto al trattamento economico e normativo del livello più elevato. Trascorso quel termine, salvo diversa previsione contrattuale, l’assegnazione si consolida.

    Demansionamento concordato

    Il demansionamento (assegnazione a mansioni inferiori) è ammesso solo in tre ipotesi tassative ex art. 2103, co. 2-4, c.c.:

    • modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore;
    • accordo in sede protetta (sindacato o ITL) per conservare il posto di lavoro;
    • accordo in sede protetta come misura alternativa al licenziamento.

    Fuori da queste ipotesi, il demansionamento unilaterale è illegittimo e può essere impugnato dinanzi al giudice del lavoro entro i termini di prescrizione ordinari.

    Inquadramento dei lavoratori con contratto a termine e somministrazione

    I lavoratori assunti con contratto a termine o tramite agenzia di somministrazione devono ricevere lo stesso inquadramento e lo stesso trattamento economico dei lavoratori a tempo indeterminato che svolgono le stesse mansioni (principio di non discriminazione, d.lgs. 81/2015 e d.lgs. 276/2003). Nel settore editoriale è frequente il ricorso a contratti a termine per la fase di lancio di un catalogo, per le fiere del libro o per la gestione di picchi produttivi stagionali (es. uscite autunnali).

    Il lavoratore a termine ha diritto alla stessa formazione, allo stesso accesso ai servizi aziendali e alle stesse informazioni sui posti vacanti a tempo indeterminato del lavoratore stabile di pari livello.

    Casi pratici

    Tizio — Editor riassegnato a compiti di data entry: demansionamento illegittimo?
    Tizio lavora da anni come editor di narrativa (livello intermedio alto del CCNL). A seguito di una ristrutturazione interna, l’azienda lo assegna al magazzino dati per la catalogazione dei metadati dei titoli. Le nuove mansioni non richiedono le competenze editoriali di Tizio e sono classificate a un livello inferiore. Tizio contesta l’assegnazione: trattandosi di mansioni di livello contrattuale inferiore, la modifica è illegittima se non accompagnata da un accordo in sede protetta. Tizio può impugnare il demansionamento e richiedere la reintegra nelle mansioni di editor, oltre al risarcimento del danno professionale.
    Caia — Rights manager che rivendica il livello di quadro
    Caia gestisce da tre anni in autonomia il portafoglio dei diritti esteri di una casa editrice medio-grande: negozia contratti con agenti letterari di rilievo internazionale, coordina due assistenti e rappresenta l’azienda alla Fiera di Francoforte. Il suo inquadramento formale è al penultimo livello impiegatizio. Caia ritiene di svolgere in via prevalente mansioni riconducibili alla declaratoria del livello superiore (o del livello Q). Può richiedere formalmente la riclassificazione allegando evidenze documentali (organigrammi, deleghe ricevute, contratti firmati per conto dell’azienda). Se il datore rifiuta, Caia può adire il giudice del lavoro con onere della prova a proprio carico.

    Domande frequenti

    Chi sono i «redattori» ai sensi del CCNL Editoria Libraria?
    I redattori sono i lavoratori dipendenti che svolgono attività di elaborazione, revisione e cura del testo alle dipendenze di una casa editrice libraria. Si distinguono dagli autori (autonomi) e dai freelance: il redattore dipendente è inserito nella struttura organizzativa dell’editore con vincolo di subordinazione. Il CCNL ne disciplina il livello di inquadramento, il trattamento economico e normativo.
    Un editor può essere adibito a mansioni amministrative senza il suo consenso?
    In linea generale no. L’art. 2103 c.c. vieta il demansionamento unilaterale, salvo accordo in sede protetta per ragioni organizzative eccezionali o per conservare il posto. L’assegnazione a mansioni equivalenti del medesimo livello è invece consentita.
    Cosa sono le mansioni equivalenti nel settore editoriale?
    Mansioni equivalenti sono quelle appartenenti allo stesso livello di inquadramento contrattuale e che richiedono un bagaglio professionale comparabile. Per un redattore, sono equivalenti le mansioni di un altro profilo dello stesso livello (es. addetto ai diritti dello stesso livello). Non è equivalente l’assegnazione a un livello inferiore.
    I quadri dell’editoria libraria hanno tutele specifiche?
    Sì. I quadri ricevono un’indennità di funzione e possono essere esclusi dall’orario massimo settimanale se dotati di effettiva autonomia decisionale. In caso di licenziamento si applica la normativa ordinaria: diversamente dai dirigenti, i quadri rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. 23/2015.
    Come si contesta un inquadramento ritenuto errato?
    Il lavoratore può richiedere formalmente la riclassificazione al datore. In caso di diniego, può rivolgersi al sindacato o adire il giudice del lavoro. L’onere della prova spetta al lavoratore, che deve dimostrare lo svolgimento effettivo e prevalente delle mansioni del livello superiore rivendicato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono basate sulla struttura tipica del CCNL per i lavoratori dipendenti delle case editrici librarie. Per la declaratoria esatta di ciascun livello è indispensabile consultare il testo contrattuale vigente depositato presso il CNEL. Per situazioni specifiche ci si rivolga a un consulente del lavoro o alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL).

  • Art. 245 D.Lgs. 209/2005 – Liquidazione coatta amministrativa

    Art. 245 D.Lgs. 209/2005 – Liquidazione coatta amministrativa

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, può disporre, con decreto, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità.

    2. La liquidazione coatta può essere proposta dall'IVASS, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1.

    3. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico e la proposta dell'IVASS sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento.

    4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi e di controllo, nonché di ogni altro organo dell'impresa che sia ancora in carica. Cessano altresì le funzioni dell'assemblea dei soci, fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 262, comma 1, e 263, comma 2.

    5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'IVASS, che si avvale, qualora l'impresa operi attraverso succursali stabilite in altri Stati membri, anche delle autorità di vigilanza di tali Stati. I provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta amministrativa di imprese italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati membri.

    6. L'IVASS, qualora sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione, può autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate.

    7. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

  • Art. 2 L. 241/1990 – Conclusione del procedimento

    1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata.
    2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
    3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
    4-bis. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
    9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
  • Art. 34 D.Lgs. 1/2018 – Elenco nazionale del volontariato di protezione civile

    Art. 34 D.Lgs. 1/2018 – Elenco nazionale del volontariato di protezione civile ( Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m), e 7, comma 1, legg

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. L’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all’articolo 2, garantendone l’indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione.

    2. I soggetti di cui all’articolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle attività di cui all’articolo 2, sul territorio nazionale o all’estero, nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile.

    3. L’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall’insieme: a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; b) dell’elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.

    4. Con apposita direttiva, da adottarsi ai sensi dell’articolo 32, comma 6, sono disciplinati i requisiti e le procedure per l’iscrizione all’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, fatte salve le peculiarità territoriali, con particolare riguardo all’individuazione di specifici requisiti strutturali e di caratteristiche di capacità tecnico-operativa ed alle relative verifiche e nel rispetto, per quanto concerne le reti associative, di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 33, nonché per la sospensione o cancellazione dal medesimo Elenco. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i requisiti e le modalità per richiedere l’iscrizione dei propri elenchi territoriali.

    5. Fino all’entrata in vigore della direttiva di cui al comma 4, i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale come disciplinato dall’ articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

    6. La direttiva di cui al comma 4 prevede, altresì, indirizzi in tema di emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell’Elenco di cui al comma 3, volti a facilitare l’individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sull’intero territorio nazionale.