Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 68 D.Lgs. 231/2001 – Provvedimenti sulle misure cautelari

    Art. 68 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Provvedimenti sulle misure cautelari

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

  • Art. 90 CTS – Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore

    Art. 90 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore

    In vigore dal 03/08/2017

    1. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25 , 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore. Note all'art. 90: – Per il testo dell' art. 25 del codice civile , si veda nelle note all'art.

    64. – Si riportano gli articoli 26 e 28 del codice civile : «Art. 26 (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione). – L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.». «Art. 28 (Trasformazione delle fondazioni). – Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone. Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.».

  • Articolo 342-ter Codice Civile: articolo abrogato

    Art. 342-ter c.c. – articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    Stato: Articolo abrogato dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.

    Per la verifica del testo normativo vigente consulta Normattiva.it.

  • Art. 344-novies D.Lgs. 209/2005 – (Misura transitoria sui tassi d’interesse privi di rischio)

    Art. 344-novies D.Lgs. 209/2005 – (Misura transitoria sui tassi d’interesse privi di rischio)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione può applicare un adeguamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio riguardo agli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili.

    2. L'applicazione dell'adeguamento transitorio di cui al comma 1 è soggetto all'autorizzazione dell'IVASS.

    3. 3. Per ciascuna valuta l'adeguamento è calcolato come parte della differenza tra: a) il tasso d'interesse quale determinato dall'impresa conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015; b) il tasso effettivo annuo, calcolato come tasso di attualizzazione unico che, laddove applicato ai flussi di cassa del portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, ha come risultato un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-quater.

    4. La parte di cui alla lettera a) della differenza di cui al comma 3 diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per cento al 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032.

    5. Se l'impresa applica l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, la pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui alla lettera b) del comma 3 corrisponde alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio rettificata di cui allo stesso articolo 36-septies.

    6. 6. Gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili comprendono unicamente gli impegni di assicurazione o di riassicurazione che soddisfano i seguenti requisiti: a) sono originati da contratti conclusi precedentemente al 31 dicembre 2015, esclusi i rinnovi contrattuali in tale data o in una successiva; b) le relative riserve tecniche sono state stabilite in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015; c) a detti impegni non si applica l'aggiustamento per la congruità di cui all'articolo 36-quinquies.

    7. 7. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione che applica il comma 1: a) non include gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili nel calcolo dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies; b) non applica l'articolo 344-decies; c) nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, rende pubblico il fatto che applica la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria e quantifica l'impatto che la mancata applicazione di tale misura transitoria avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa.

    ))

  • Art. 64 CAD – Sistema pubblico per la gestione delle identità digi…

    Art. 64 D.Lgs. 82/2005 CAD – Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

    In vigore dal 01/01/2006

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID). (28)

    2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete.

    2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma

    2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma

    01. 2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 .

    2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale; c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese; (28) d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete; (28) e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete; f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

    2-septies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 .

    2-octies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 . 2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.

    2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati. 2-undecies. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 2-duodecies. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell' articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . ((La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici)) . L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ((ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,)) secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 . (11)

    3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line. ((3-ter. I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo

    50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi))

  • Art. 67 D.Lgs. 231/2001 – Sentenza di non doversi procedere

    Art. 67 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Sentenza di non doversi procedere

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

  • Art. 89 CTS – Coordinamento normativo

    Art. 89 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Coordinamento normativo

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni: a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; b) l' articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1, comma 2 e 10 , comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 ; c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398 .

    2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi alle attività di cui all'articolo 5, eseguiti a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

    3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105 .

    3. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si applicano limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5, purché siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti.

    4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , le parole: 'Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interessé sono sostituite dalle seguenti: 'Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interessé.

    5. All' articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 , iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo».

    6. All' articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le parole: «al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 » sono sostituite dalle seguenti: «al codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ».

    7. Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, le disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 2025, N. 186 )) .

    8. All' articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112 , le parole: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3 ), dell' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non commerciali, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u)».

    9. All' articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore».

    10. All' articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112 le parole «le agevolazioni di cui all' articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ».

    11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, nonché alle cooperative sociali, non si applicano, per le medesime erogazioni liberali, le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1.1. e all'articolo 100, comma 2, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .

    12. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1.1, del medesimo testo unico.

    13. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste dall'articolo 100, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del medesimo articolo 100, comma

    2. 14. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 153, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 3 del medesimo articolo

    153. 15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 , e successive modificazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l'articolo 25, comma 5 del suddetto decreto legislativo.

    15-bis. Le associazioni iscritte nell'albo istituito ai sensi dell' articolo 937, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , che svolgono in via principale una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente codice possono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità di cui al medesimo articolo

    937. Il requisito della strumentalità di cui all'articolo 6 del presente codice sussiste qualora le attività diverse siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalità delle associazioni medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

    16. Alle associazioni che operano o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l' articolo 1, commi 185 , 186 e 187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .

    17. In attuazione dell' articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure semplificate di cui all' articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

    18. Le attività indicate all'articolo 79, comma 4, lett. a), fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.

    19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole «i soggetti di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 » sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 »; b) all'articolo 16, comma 5, lettera a), numero 2, le parole «agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166 .

    20. All' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571 , comma 6, le parole «i soggetti di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 » sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ».

    21. All' articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole «i soggetti di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 » sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ».

    22. All' articolo 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155 le parole «i soggetti di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 » sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ».

    23. All' articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 , sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 »; b) le parole «Alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ».

  • Art. 63 CAD – Articolo abrogato

    Art. 63 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217

  • Art. 66 D.Lgs. 231/2001 – Sentenza di esclusione della responsabilità dell’ente

    Art. 66 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Sentenza di esclusione della responsabilità dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

  • Art. 88 CTS – «De minimis»

    Art. 88 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – «De minimis»

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le agevolazioni di cui ((all'articolo 82, commi 3, quarto periodo, 7 e 8,)) e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ((del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ('de minimis') concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale)) .

  • Art. 184 D.Lgs. 42/2004 – Norme abrogate e interpretative

    Art. 184 D.Lgs. 42/2004 – Norme abrogate e interpretative

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: – legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40 , nel testo da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237 ; – decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall' articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 ; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo; – decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 , limitatamente all'articolo 9; – decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , limitatamente all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall' articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 ; – legge 15 maggio 1997, n. 127 , limitatamente all'articolo 12, comma 5, nel testo modificato dall' articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ; e comma 6, primo periodo; – legge 8 ottobre 1997, n. 352 , limitatamente all'articolo 7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall' articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513 ; – decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153; – legge 12 luglio 1999, n. 237 , limitatamente all'articolo 9; – decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 , limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9; – decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni; – decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 ; – decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , limitatamente all'articolo 179, comma 4; – legge 8 luglio 2003, n. 172 , limitatamente all'articolo 7.

    1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi o regolamenti si intendono i "servizi per il pubblico" di cui all'articolo 117.

  • Sfratto per morosità: procedura, termini e costi 2026

    La procedura di sfratto per morosità consente al locatore di ottenere il rilascio dell’immobile quando il conduttore non paga il canone alle scadenze pattuite. È disciplinata dagli articoli 658 e seguenti del codice di procedura civile e dalla legge 392/1978 sulle locazioni abitative. La procedura ha cadenze rapide: notifica dell’intimazione, udienza di convalida, eventuale concessione del termine di grazia, esecuzione del rilascio. Questa guida illustra termini, atti, importi minimi per la morosità, tutele del conduttore e costi del procedimento.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    Il contratto di locazione, definito dall’art. 1571 c.c., obbliga il conduttore a pagare il corrispettivo nei termini pattuiti (art. 1587 c.c.). Il mancato pagamento legittima il locatore a chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento e il rilascio dell’immobile. Per le locazioni abitative la legge 392/1978, all’art. 5, prevede una soglia di morosità qualificata: il mancato pagamento di una sola mensilità di canone alla scadenza, decorsi venti giorni, costituisce grave inadempimento. Per gli oneri accessori il limite è elevato a un importo pari a due mensilità. Per le locazioni a uso diverso dall’abitativo non opera la soglia legale: vale la regola generale della non scarsa importanza dell’inadempimento. L’art. 657 c.p.c. disciplina l’intimazione di licenza per finita locazione, mentre l’art. 658 c.p.c. regola specificamente l’intimazione di sfratto per morosità. L’art. 660 c.p.c. prevede le forme dell’atto introduttivo e i termini di comparizione.

    L’intimazione di sfratto e l’udienza di convalida

    La procedura inizia con l’intimazione di sfratto, atto stragiudiziale convertito in atto introduttivo del giudizio. Il locatore deve notificarla al conduttore con contestuale citazione a comparire davanti al tribunale del luogo in cui si trova l’immobile, ai sensi dell’art. 660 c.p.c.. Il termine di comparizione non può essere inferiore a venti giorni liberi dalla notifica. All’udienza il giudice valuta la regolarità del contraddittorio. Se il conduttore non compare e non è giustificato, oppure compare e non si oppone, l’art. 663 c.p.c. consente la convalida dello sfratto con ordinanza emessa nella stessa udienza. L’ordinanza di convalida costituisce titolo esecutivo per il rilascio. L’art. 664 c.p.c. disciplina l’apposizione della formula esecutiva e la trasmissione dell’ordinanza all’ufficiale giudiziario. L’art. 665 c.p.c. regola l’opposizione del conduttore: se questi compare e si oppone, il giudice – su istanza del locatore – può emettere ordinanza non impugnabile di rilascio quando l’opposizione non sia fondata su prova scritta o sia di pronta soluzione, salva la prosecuzione del giudizio nel merito.

    Il termine di grazia e la sanatoria della morosità

    Una tutela centrale per il conduttore è il termine di grazia. All’udienza di convalida, l’art. 666 c.p.c. consente al conduttore di chiedere al giudice la concessione di un termine – non superiore a 90 giorni, prorogabile fino a 120 in casi eccezionali – per sanare la morosità versando i canoni scaduti, gli oneri accessori, gli interessi legali e le spese del procedimento liquidate dal giudice. Se la sanatoria avviene integralmente entro il termine concesso, la procedura si estingue e il contratto prosegue. La sanatoria può essere richiesta non più di tre volte nel quadriennio (art. 55 l. 392/1978 per le locazioni abitative). In caso di mancato pagamento entro il termine, il giudice emette ordinanza di convalida nella successiva udienza fissata. L’art. 667 c.p.c. disciplina la mutatio del giudizio di convalida in giudizio ordinario di cognizione quando l’opposizione non sia rigettata in via sommaria. L’art. 662 c.p.c. prevede la possibilità di cumulare nell’atto la domanda di rilascio e quella di pagamento dei canoni scaduti, generando così un titolo esecutivo per il rilascio e – separatamente – per il pagamento dei canoni arretrati. L’art. 661 c.p.c. regola le forme della contestuale citazione per il merito.

    Dall’ordinanza al rilascio: l’esecuzione

    Ottenuta l’ordinanza di convalida con formula esecutiva (art. 664 c.p.c.), il locatore notifica al conduttore il precetto di rilascio e, decorsi dieci giorni, l’avviso di sloggio con indicazione della data dell’accesso dell’ufficiale giudiziario. L’esecuzione per rilascio è disciplinata dagli articoli 605-611 c.p.c. L’ufficiale giudiziario accede all’immobile e, in presenza del conduttore, intima il rilascio. Se l’immobile non è spontaneamente liberato, l’ufficiale procede al rilascio coattivo, eventualmente con la forza pubblica. L’esecuzione può essere differita per gravi motivi (art. 6 l. 431/1998). L’art. 1591 c.c. disciplina gli effetti del ritardato rilascio: il conduttore in mora è tenuto a corrispondere il corrispettivo convenuto fino all’effettivo rilascio, oltre al risarcimento del maggior danno. L’art. 1590 c.c. regola la restituzione della cosa locata nello stato in cui è stata ricevuta. L’art. 1588 c.c. pone in capo al conduttore la responsabilità per la perdita o deterioramento della cosa, salva la prova che siano avvenuti senza sua colpa.

    Sfratto per finita locazione e altre ipotesi

    Distinta dallo sfratto per morosità è la procedura per finita locazione, disciplinata dall’art. 659 c.p.c. e regolata dalla legge 392/1978 e, per le locazioni abitative, dalla legge 431/1998. In questa ipotesi il locatore non lamenta inadempimento ma intende riprendere la disponibilità dell’immobile alla naturale scadenza del contratto. Lo sfratto può essere intimato fin da sei mesi prima della scadenza, con preavviso di almeno sei mesi (un anno per le locazioni a uso non abitativo). L’art. 668 c.p.c. disciplina lo sfratto in pendenza di esecuzione, ipotesi residuale che opera quando il conduttore continui a occupare l’immobile dopo la cessazione del contratto per pericolo di danno alla cosa locata.

    La recesso del conduttore, disciplinata dall’art. 4 della legge 392/1978 per le locazioni abitative e dall’art. 27 della l. 392/1978 per le locazioni a uso diverso, consente al conduttore di recedere anticipatamente per gravi motivi con preavviso di sei mesi. La rinuncia tacita del locatore alla risoluzione per morosità si configura solo in presenza di comportamenti univoci e incompatibili con la volontà di ottenere il rilascio. La giurisprudenza esclude che la mera accettazione di pagamenti parziali integri rinuncia, salvo che vi sia inequivoca remissione del debito. L’art. 1596 c.c. disciplina inoltre la durata della locazione e la rinnovazione tacita ex art. 1597 c.c. quando il conduttore continui a detenere la cosa locata senza opposizione del locatore.

    Costi, casi pratici e graduazione del rilascio

    Il contributo unificato segue gli scaglioni ordinari calcolati sull’ammontare dei canoni scaduti e a scadere fino alla naturale cessazione del contratto. A questo si aggiungono l’onorario del difensore, i diritti di notifica dell’intimazione e del precetto, le competenze dell’ufficiale giudiziario per l’accesso esecutivo (con maggiorazione per eventuali accessi differiti). Tizio, locatore di un appartamento ad uso abitativo, intima sfratto al conduttore Caio per quattro mensilità non pagate: Caio compare all’udienza, riconosce la morosità e chiede il termine di grazia ai sensi dell’art. 666 c.p.c.; il giudice concede 90 giorni, Caio versa integralmente e la procedura si estingue. Sempronio, conduttore commerciale, omette il pagamento di sei mensilità: il locatore intima sfratto e ottiene la convalida; in sede esecutiva il giudice può graduare il rilascio in base a comprovate ragioni di necessità del conduttore o di soggetti del suo nucleo familiare. Tipici errori del locatore sono l’imprecisione nell’indicazione dei canoni scaduti, l’omessa notifica al coniuge convivente, la mancata allegazione del contratto registrato. Errori del conduttore sono la mancata comparizione, la sanatoria parziale (insufficiente a estinguere il giudizio), la richiesta di termine di grazia oltre il limite quadriennale.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Dopo quanti mesi di mancato pagamento si può sfrattare?

    Per le locazioni abitative basta una sola mensilità non pagata da oltre venti giorni dalla scadenza, ai sensi della legge 392/1978. Per le locazioni a uso diverso vale la regola della non scarsa importanza dell’inadempimento valutata in concreto dal giudice.

    Cos’è il termine di grazia?

    È la possibilità per il conduttore di sanare la morosità all’udienza di convalida versando canoni scaduti, oneri, interessi e spese entro un termine fissato dal giudice (massimo 90 giorni, prorogabili a 120). Concedibile non più di tre volte nel quadriennio.

    Quanto tempo serve per uno sfratto?

    Dalla notifica dell’intimazione alla convalida passano in genere 30-60 giorni, salvo opposizione. Se concesso il termine di grazia, 90-120 giorni aggiuntivi. L’esecuzione del rilascio richiede ulteriori settimane o mesi. Tempi medi complessivi: 6-12 mesi.

    Il conduttore può sospendere il pagamento se ci sono problemi nell’immobile?

    No, salvo casi limite di immobile totalmente inidoneo all’uso pattuito. La giurisprudenza esige che il conduttore continui a pagare il canone proponendo eventuale azione di riduzione o risarcimento. L’autoriduzione unilaterale espone allo sfratto per morosità.

    Quanto costa una procedura di sfratto?

    Contributo unificato in base al valore (mensilità scadute e a scadere), notifica dell’atto, onorario del difensore (DM 55/2014), eventuali costi per l’esecuzione (precetto, accesso dell’ufficiale giudiziario). Indicativamente, da 1.500 a oltre 4.000 euro per procedimenti semplici.

    Obblighi del conduttore e responsabilità per danni

    Oltre al pagamento del canone, il conduttore è tenuto a una serie di obblighi accessori che incidono sul rapporto e che possono fondare ulteriori pretese del locatore. L’art. 1587 c.c. impone al conduttore di servirsi della cosa secondo l’uso pattuito e con la diligenza del buon padre di famiglia. Il mutamento unilaterale della destinazione d’uso (es. trasformazione di abitazione in studio professionale, di negozio in pubblico esercizio) costituisce grave inadempimento e legittima la risoluzione del contratto. Il subaffitto totale è vietato per le locazioni abitative salvo espresso consenso del locatore; quello parziale è ammesso ma va comunicato.

    L’art. 1588 c.c. pone in capo al conduttore la responsabilità per la perdita o il deterioramento della cosa, salva la prova che siano avvenuti senza sua colpa. La presunzione di colpa opera anche per i fatti di terzi ammessi nell’immobile (familiari, ospiti, dipendenti). L’art. 1590 c.c. disciplina la restituzione della cosa locata: il conduttore deve restituirla nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo derivante dall’uso conforme al contratto. La descrizione dell’immobile, redatta al momento della consegna e firmata da entrambe le parti, costituisce lo strumento principale per documentare lo stato iniziale ed evitare contestazioni al rilascio. La sua assenza fa presumere che l’immobile sia stato consegnato in buono stato.

    I miglioramenti apportati dal conduttore, regolati dall’art. 1592 c.c., danno diritto a indennizzo solo se eseguiti con il consenso scritto del locatore. Le addizioni (opere separabili senza nocumento) possono essere rimosse dal conduttore al termine del rapporto, salvo che il locatore preferisca trattenerle pagando un’indennità. Per le locazioni a uso non abitativo, la legge 392/1978 prevede inoltre l’indennità di avviamento commerciale a favore del conduttore costretto a rilasciare l’immobile alla naturale scadenza per disdetta del locatore: l’indennità è pari a 18 mensilità (21 per attività alberghiere) e non spetta in caso di risoluzione per inadempimento o di recesso del conduttore.

    Tutele e strumenti di sostegno per il conduttore

    Il sistema offre al conduttore moroso diversi strumenti di tutela. Oltre al termine di grazia ex art. 666 c.p.c., il giudice dell’esecuzione può graduare il rilascio in presenza di gravi ragioni di necessità del conduttore o del suo nucleo familiare, particolarmente se vi siano persone anziane, malate o minori. Il differimento non può di norma superare i sei mesi, salvo proroghe motivate. Per le situazioni di particolare fragilità sociale, le Prefetture possono attivare specifici tavoli di concertazione con i Comuni per individuare soluzioni alloggiative alternative prima dell’esecuzione coattiva.

    Le persone in condizione di morosità incolpevole (per perdita del lavoro, malattia grave, riduzione dell’orario di lavoro o eventi imprevisti) possono accedere al Fondo nazionale per la morosità incolpevole, istituito dalla legge 124/2013 e gestito a livello comunale. Il contributo, fino a 12.000 euro per nucleo familiare, può coprire mensilità arretrate, residuo del contratto, o nuovo deposito cauzionale per un alloggio di analoga natura. L’accesso è subordinato a requisiti di reddito (ISEE inferiore a 35.000 euro), a condizioni soggettive di vulnerabilità e alla presentazione della domanda al Comune nei termini fissati dal bando regionale o comunale.

    Il patto di non conduzione, accordo con cui il locatore si impegna a non procedere con lo sfratto in cambio di un piano di rientro del debito, costituisce un’alternativa stragiudiziale frequentemente percorsa. La mediazione civile, pur non essendo condizione di procedibilità per lo sfratto, può favorire soluzioni transattive: il verbale di mediazione, omologato dal presidente del tribunale, costituisce titolo esecutivo per il rilascio. La sospensione legale degli sfratti, disposta in passato per ragioni emergenziali, è oggi sostituita da misure mirate per i conduttori con difficoltà economiche documentate.

    Da considerare attentamente è il regime della caparra e del deposito cauzionale. Il deposito cauzionale, previsto dall’art. 11 della legge 392/1978, non può superare tre mensilità di canone e produce interessi legali a favore del conduttore. Non può essere utilizzato in compensazione con i canoni scaduti se non al termine del rapporto: il locatore che vi attinga unilateralmente in corso di rapporto compie un inadempimento autonomo. Al rilascio dell’immobile, salvo opposizione del locatore per danni documentati, il deposito va restituito. La trattenuta unilaterale espone il locatore all’obbligo di restituzione e al risarcimento del danno.

    Risorse correlate

    Approfondisci con i nostri commenti: Art. 658 c.p.c.: Intimazione di sfratto per morosità, Art. 663 c.p.c.: Mancata comparizione o mancata opposizione dell, Art. 666 c.p.c.: Contestazione sull'ammontare dei canoni, Articolo 1591 Codice Civile: Danni per ritardata restituzione. Per la disciplina sostanziale del contratto di locazione consulta il Codice civile.

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