Autore: Andrea Marton

  • Art. 133 D.Lgs. 259/2003 – Adeguamento dei sistemi esistenti

    Art. 133 D.Lgs. 259/2003 – Adeguamento dei sistemi esistenti

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in esercizio alla data di entrata in vigore del Codice, devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro diciotto mesi dalla suddetta data. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 19 D.Lgs. 148/2015 – Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali straordinarie

    Art. 19 D.Lgs. 148/2015 – Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali straordinarie

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l’INPS, di cui all’ articolo 37 della legge n. 88 del 1989, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali, di cui all’articolo 23.

    2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia l’apporto dello Stato, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale.

  • Art. 53 TUIR: Redditi di lavoro autonomo

    Art. 53 TUIR: Redditi di lavoro autonomo

    Art. 53 TUIR – Redditi di lavoro autonomo

    In vigore dal 01/06/2024

    Modificato da: Decreto-legge del 31/05/2024 n. 71 Articolo 3

    “1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, di attivita’ di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5.

    2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

    a) Abrogata [i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;]

    b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali;

    c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 44 quando l’apporto e’ costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

    d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa’ per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita’ limitata;

    e) le indennita’ per la cessazione di rapporti di agenzia;

    f) i redditi derivanti dall’attivita’ di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.

    f-bis) le indennita’ corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.

    3. Soppresso.”

  • Art. 99 TULPS – Revoca della licenza per chiusura prolungata

    Art. 99 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni , senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.

    La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.

    Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

  • Art. 9 GDPR – Trattamento di categorie particolari di dati personali

    Articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Trattamento di categorie particolari di dati personali.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 69 Codice Civile: Diritti spettanti alla persona di cui si ignora

    Art. 69 Codice Civile: Diritti spettanti alla persona di cui si ignora

    Art. 69 c.c. – Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l’esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato.

  • CCNL Noleggio Autobus e NCC: malattia, infortunio e comporto

    CCNL Noleggio Autobus e NCC

    Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente

    La malattia e l’infortunio nel settore del noleggio autobus hanno una dimensione aggiuntiva rispetto ad altri contratti: la mansione di autista richiede requisiti di idoneità fisica certificati dalla Commissione Medica patenti. La perdita temporanea o definitiva di tali requisiti può avere conseguenze sul rapporto di lavoro che vanno oltre la semplice assenza. Questa guida illustra il trattamento contrattuale e le sue implicazioni specifiche per il settore.

    In sintesi

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente prevede un periodo di comporto di 180 giorni nei 12 mesi precedenti. Il trattamento economico durante la malattia integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 6 mesi. L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL con integrazione contrattuale. La perdita definitiva dell’idoneità alla guida può giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANAV · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Riferimento CCNL
    Art. 39 CCNL 6 ottobre 2022 (malattia e infortunio)
    Riferimento legge
    Art. 2110 c.c.; D.Lgs. 38/2000 (INAIL); T.U. 1124/1965
    Vigenza contratto
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio – CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV)
    Istituto Regola Fonte
    Comporto per malattia 180 giorni nei 12 mesi precedenti CCNL (art. 39)
    Trattamento economico (1°-6° mese) Integrazione al 100% retribuzione netta CCNL + INPS
    Trattamento economico (7°-12° mese) Integrazione al 50% retribuzione netta CCNL + INPS
    Infortunio sul lavoro (INAIL) Dal 1° giorno; indennità INAIL + integrazione contrattuale T.U. 1124/1965 + CCNL
    Conservazione del posto Garantita per l’intera durata del comporto Art. 2110 c.c.
    Comporto per infortunio Separato dal comporto per malattia comune CCNL

    Il comporto: cos’è e come si calcola

    Il comporto è il periodo di tempo durante il quale il lavoratore assente per malattia conserva il posto di lavoro e non può essere licenziato per questo motivo. Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente fissa il comporto in 180 giorni nell’arco dei 12 mesi precedenti.

    Si computa per giorni di calendario (non solo lavorativi). In caso di malattie ricorrenti, si sommano tutti i giorni di assenza per malattia nei 12 mesi precedenti: se la somma supera 180 giorni, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per superamento del comporto, con il preavviso contrattuale.

    Il comporto per infortunio sul lavoro e per malattia professionale è separato da quello per malattia comune e non si computa nel limite dei 180 giorni. Durante l’inabilità temporanea assoluta da infortunio riconosciuto dall’INAIL, il posto è conservato per l’intera durata dell’inabilità.

    Il trattamento economico durante la malattia

    Il sistema è strutturato su due livelli che si integrano:

    1. Indennità INPS (legge): a carico dell’Istituto previdenziale, decorre dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni, la c.d. “carenza”, sono a carico del datore ai sensi del CCNL nel settore). L’indennità INPS è generalmente pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni e al 66,66% dal 21° al 180° giorno.
    2. Integrazione contrattuale (CCNL): il datore di lavoro integra l’indennità INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta per i primi 6 mesi di malattia, e il 50% per i successivi 6 mesi.

    Nei periodi di malattia le ferie non maturano (salvo diversa previsione contrattuale), né decorrono i termini del preavviso di licenziamento.

    Infortuni sul lavoro e malattie professionali

    Gli autisti di autobus sono esposti a rischi professionali specifici: incidenti stradali, lesioni muscoloscheletriche da postura prolungata, esposizione a vibrazioni del veicolo, stress da traffico. Per questo il settore ha una sinistrosità INAIL (ex INPS) rilevante.

    In caso di infortunio sul lavoro l’impresa deve:

    • prestare il primo soccorso e accompagnare il lavoratore al pronto soccorso;
    • denunciare l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico (o entro 24 ore in caso di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni);
    • comunicare la denuncia telematicamente tramite il portale INAIL.

    L’idoneità alla guida professionale: aspetto specifico del settore

    A differenza di altri settori, nel noleggio autobus l’idoneità fisica e psichica alla guida professionale è un requisito abilitativo essenziale, certificato periodicamente dalla Commissione Medica patenti (visita per il rinnovo della patente D). La perdita di tale idoneità configura un caso particolare:

    • La sospensione temporanea della patente (es. per malattia temporanea, incidente) non costituisce di per sé motivo di licenziamento, ma il lavoratore non può svolgere la propria mansione.
    • Il datore deve valutare se esistono mansioni alternative compatibili con lo stato di salute (obbligo del c.d. «repechage»).
    • In caso di perdita definitiva e irreversibile dell’idoneità alla guida, in assenza di mansioni alternative, il datore può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con preavviso.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia ricorrente e comporto
    Tizio è assente per malattia 30 giorni a gennaio, 45 a marzo, 60 a luglio e 50 a ottobre dello stesso anno: totale 185 giorni in 12 mesi. Supera il comporto di 180 giorni. Il datore può avviare la procedura di licenziamento per superamento del comporto, comunicandolo con il preavviso contrattuale previsto per il livello di Tizio. Il TFR e le ferie maturate vanno liquidati.
    Caia – Infortunio in servizio
    Caia subisce un colpo di frusta in un tamponamento durante un servizio di transfer aeroportuale. L’INAIL riconosce l’infortunio sul lavoro. Durante l’inabilità temporanea (60 giorni), Caia riceve l’indennità INAIL (60% per i primi 90 giorni) integrata dal datore fino al 100% della retribuzione netta come previsto dal CCNL. Il periodo di inabilità da infortunio non si computa nel comporto per malattia comune.
    Sempronio – Perdita dell’idoneità alla guida
    Sempronio, autista B2 con 10 anni di anzianità, sviluppa una patologia cardiaca che porta alla revoca dell’idoneità alla guida professionale. L’azienda verifica se esistono mansioni alternative disponibili (ufficio, magazzino, officina): non ne trova di compatibili. Procede quindi al licenziamento per giustificato motivo oggettivo con preavviso di 2 mesi (livello B2), liquidando TFR, ferie e tredicesima/quattordicesima proporzionali.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di malattia posso fare senza essere licenziato?
    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente prevede un comporto di 180 giorni nei 12 mesi precedenti. Superati questi 180 giorni di assenza cumulata per malattia comune, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto, con il preavviso contrattuale. L’infortunio sul lavoro ha un comporto separato.
    Come viene retribuita la malattia nel CCNL Noleggio Autobus?
    Il CCNL integra l’indennità INPS al 100% della retribuzione netta per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 6 mesi. Nei primi 3 giorni di carenza, il CCNL prevede l’integrazione a carico del datore di lavoro.
    Cosa succede se perdo la patente D per malattia?
    Il datore è tenuto a valutare l’esistenza di mansioni alternative compatibili con lo stato di salute (obbligo di repechage). Solo in assenza di mansioni alternative può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo con preavviso contrattuale.
    L’infortunio sul lavoro è retribuito diversamente dalla malattia?
    Sì. L’INAIL eroga un’indennità dal primo giorno di inabilità (60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni, 75% dal 91° giorno). Il CCNL integra questa indennità. Il periodo di inabilità da infortunio riconosciuto INAIL non si computa nel comporto per malattia comune.
    Devo avvisare subito l’azienda se mi ammalo?
    Sì, il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’inizio della malattia al datore (generalmente prima dell’inizio del turno previsto) e trasmettere il certificato medico telematico INPS entro i termini previsti. Ritardi ingiustificati possono comportare conseguenze sulla retribuzione per i giorni non certificati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022. I trattamenti INPS e INAIL sono disciplinati dalla legge e possono variare. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Formazione Professionale: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Formazione Professionale

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Formazione Professionale Enti

    Come si inquadra il personale degli enti di formazione professionale: i 9 livelli del CCNL, le declaratorie, i profili tipici e le regole per i passaggi di categoria.

    In sintesi

    Il CCNL Formazione Professionale 2024-2027 articola il personale dipendente in 9 livelli di inquadramento. I livelli I-III accolgono figure esecutive e di supporto; i livelli IV-VI comprendono operatori e formatori con competenze specifiche; i livelli VII-IX sono riservati a figure con autonomia decisionale, coordinamento e alta professionalità. L’inquadramento corretto garantisce la retribuzione minima tabellare e le tutele contrattuali previste per ciascun livello.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    FORMA · CENFOP
    Parti sindacali
    FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ambito
    Dipendenti di enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni

    Tabella riepilogativa dei livelli

    Struttura dei livelli di inquadramento – CCNL Formazione Professionale 2024-2027
    Livello Caratteristiche principali Profili tipici Minimo (sett. 2025)
    I Mansioni d’ordine semplici, supervisione continua Ausiliario, portiere, addetto pulizie 1.635,99 €
    II Mansioni esecutive con conoscenze di base Operatore di segreteria, archivista 1.730,71 €
    III Attività esecutive che richiedono competenze specifiche Impiegato amministrativo, tutor d’aula 1.834,59 €
    IV Perizia tecnica consolidata, autonomia esecutiva Formatore junior, operatore di laboratorio 1.975,16 €
    V Competenze tecnico-professionali specifiche Formatore, istruttore professionale 2.057,63 €
    VI Media complessità, autonomia esecutiva nelle attività Formatore senior, responsabile di modulo 2.331,43 €
    VII Responsabilità dei risultati, funzioni di settore Coordinatore didattico, responsabile area formativa 2.440,58 €
    VIII Alto contenuto professionale, poteri decisionali Responsabile di sede, project manager formativo 2.627,71 €
    IX Compiti di particolare rilevanza, discrezionalità gestionale Direttore didattico, responsabile di struttura 3.222,79 €

    Nota: le declaratorie ufficiali per ciascun livello sono riportate nel Titolo V del CCNL 2024-2027. I profili tipici indicati sono orientativi; l’inquadramento corretto dipende dalle mansioni effettivamente svolte e dalla declaratoria applicabile.

    Il principio di equivalenza delle mansioni

    Il codice civile (art. 2103 c.c., come modificato dal d.lgs. 81/2015) stabilisce che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore acquisito. Nel settore della formazione professionale questo principio si applica sia al personale docente/formatore che a quello amministrativo.

    L’adibizione a mansioni di livello inferiore è consentita solo in casi tassativi previsti dalla legge (modifica organizzativa che incide sulla posizione del lavoratore, accordo sindacale, inidoneà sopravvenuta). Al di fuori di tali casi, l’adibizione a mansioni inferiori è illegittima e può essere impugnata.

    Come si ottiene il passaggio di livello

    Il passaggio al livello superiore non è automatico per anzianità, ma dipende dal riconoscimento delle competenze professionali maturate e dalla disponibilità dell’ente. Il CCNL prevede:

    • Criteri per l’avanzamento: raggiungimento dei requisiti previsti dalle declaratorie del livello superiore (titolo di studio, esperienza, funzioni svolte).
    • Procedura: il passaggio avviene su iniziativa dell’ente oppure su istanza del lavoratore, verificati i requisiti. In caso di contestazione, il lavoratore può ricorrere al sindacato o, in ultima istanza, al Giudice del Lavoro.
    • Decorrenza: dall’atto formale di attribuzione del nuovo livello.

    Specificità del settore: formatori e discontinuità

    Il settore della formazione professionale è caratterizzato da alcune specificità che influenzano l’inquadramento:

    • Finanziamento pubblico discontinuo: molti enti operano su commessa pubblica regionale o su fondi FSE+, il che può determinare contratti a tempo determinato ricorrenti o part-time ciclici, specialmente per i formatori.
    • Sovrapposizione di ruoli: spesso lo stesso lavoratore svolge funzioni di formazione, tutoraggio e coordinamento; l’inquadramento deve riflettersi sulla mansione prevalente.
    • Personale con contratti atipici: occorre distinguere il personale dipendente (a cui si applica il CCNL) dai collaboratori con contratto di prestazione d’opera o da figure autonome che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo.

    Inquadramento dei quadri e figure dirigenziali

    Il CCNL Formazione Professionale non disciplina autonomamente la figura del dirigente; i lavoratori con funzioni dirigenziali in senso stretto (con poteri di rappresentanza e autonomia gestionale piena) sono esclusi dall’ambito di applicazione e rientrano in altri contratti di categoria. I quadri (art. 2095 c.c.) possono trovare collocazione nei livelli VIII e IX, ma il CCNL non prevede una qualifica autonoma di quadro con disciplina specifica: è necessario verificare il testo aggiornato e gli accordi di secondo livello.

    Casi pratici

    Tizio – Tutor d’aula inquadrato al livello III
    Tizio lavora come tutor d’aula in un ente accreditato, supportando i formatori nell’organizzazione delle lezioni, nella gestione delle presenze e nel monitoraggio dei corsisti. Le sue mansioni rientrano nella declaratoria del livello III (attività esecutive con competenze specifiche). Il suo datore lo aveva inizialmente inquadrato al livello I; su segnalazione del delegato FLC-CGIL, il contratto viene corretto con riconoscimento delle differenze retributive arretrate.
    Caia – Coordinatrice didattica con responsabilità di risultato
    Caia coordina un’area formativa che include 8 formatori e gestisce i rapporti con la Regione per il rendiconto dei fondi FSE+. Le sue mansioni – responsabilità dei risultati dell’area, autonomia nell’organizzazione e nella gestione delle risorse – la collocano chiaramente nel livello VII. Inquadrata inizialmente al livello VI, ottiene il passaggio al VII dopo aver documentato le funzioni svolte e presentato istanza all’ente.
    Sempronio – Formatore che svolge anche funzioni di coordinamento
    Sempronio è formatore inquadrato al livello V, ma da due anni coordina anche le attività del proprio corso, gestisce il contatto con le imprese per i tirocini e redige le relazioni finali per la Regione. Svolge stabilmente mansioni di livello VI o VII. Il sindacato CISL Scuola lo assiste nel richiedere formalmente all’ente il passaggio di livello, citando l’art. 2103 c.c. e le declaratorie del CCNL.

    Domande frequenti

    In quale livello viene inquadrato un formatore nel CCNL Formazione Professionale?
    I formatori vengono generalmente inquadrati nei livelli IV-VI a seconda dell’esperienza, del titolo di studio e delle responsabilità. Chi svolge attività di docenza con autonomia organizzativa e coordinamento di risorse tende al livello VI o superiore.
    Qual è la differenza tra livello VII e livello VIII?
    Il livello VII comprende figure con competenze avanzate e responsabilità dei risultati su specifici settori (es. coordinatori didattici). Il livello VIII riguarda figure con poteri decisionali e alta professionalità su funzioni di rilievo strategico (es. responsabili di sede o di progetto complesso).
    Un impiegato amministrativo senza diploma in quale livello viene inquadrato?
    Il personale con mansioni amministrative esecutive di ordine, senza particolari specializzazioni, rientra nei livelli I-III. Il livello di ingresso dipende dalle mansioni concrete svolte e dai requisiti richiesti dall’ente.
    Cosa sono le declaratorie nel CCNL?
    Le declaratorie sono le descrizioni ufficiali dei requisiti professionali, delle mansioni e delle responsabilità di ogni livello. Consentono di attribuire il corretto inquadramento e al lavoratore di verificarne la correttezza.
    È possibile essere inquadrati al di sopra del proprio titolo di studio?
    Sì, l’inquadramento si basa sulle mansioni effettivamente svolte e sulla responsabilità esercitata, non solo sul titolo di studio. Se un lavoratore svolge stabilmente mansioni di livello superiore, ha diritto all’inquadramento corrispondente ai sensi dell’art. 2103 c.c.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). Le declaratorie riportate sono sintesi orientative; per il testo integrale è necessario consultare il CCNL ufficiale disponibile presso FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL, FORMA o CENFOP. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 21-septies L. 241/1990 – Nullità del provvedimento

    1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
  • Art. 3-bis L. 241/1990 – Uso della telematica

    1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.
  • Art. 4 GDPR – Definizioni

    Articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Definizioni.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 274-undecies D.Lgs. 209/2005 – (Poteri dell’IVASS)

    Art. 274-undecies D.Lgs. 209/2005 – (Poteri dell’IVASS)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. L'IVASS, avendo riguardo alla tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative e alla capacità del Fondo di eseguire le prestazioni protette: a) approva lo statuto, a condizione che il Fondo stesso presenti caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dal presente capo e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul Fondo; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), verifica che il Fondo sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi; b) vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente capo; c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare i rami vita in Italia sia equivalente a quella offerta dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano; d) definisce eventuali procedure di coordinamento con le autorità degli Stati interessati in ordine all'adesione delle succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie a un Fondo di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso; e) informa senza indugio il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita se rileva che un'impresa aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del Fondo stesso; f) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nel presente capo, anche ai fini di cui all'articolo 274-quater.

    2. Il Fondo informa tempestivamente l'IVASS degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

    ))