CCNL Noleggio Autobus e NCC
Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente
La malattia e l’infortunio nel settore del noleggio autobus hanno una dimensione aggiuntiva rispetto ad altri contratti: la mansione di autista richiede requisiti di idoneità fisica certificati dalla Commissione Medica patenti. La perdita temporanea o definitiva di tali requisiti può avere conseguenze sul rapporto di lavoro che vanno oltre la semplice assenza. Questa guida illustra il trattamento contrattuale e le sue implicazioni specifiche per il settore.
In sintesi
Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente prevede un periodo di comporto di 180 giorni nei 12 mesi precedenti. Il trattamento economico durante la malattia integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 6 mesi. L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL con integrazione contrattuale. La perdita definitiva dell’idoneità alla guida può giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Tabella riepilogativa
Malattia e infortunio – CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV)
| Istituto |
Regola |
Fonte |
| Comporto per malattia |
180 giorni nei 12 mesi precedenti |
CCNL (art. 39) |
| Trattamento economico (1°-6° mese) |
Integrazione al 100% retribuzione netta |
CCNL + INPS |
| Trattamento economico (7°-12° mese) |
Integrazione al 50% retribuzione netta |
CCNL + INPS |
| Infortunio sul lavoro (INAIL) |
Dal 1° giorno; indennità INAIL + integrazione contrattuale |
T.U. 1124/1965 + CCNL |
| Conservazione del posto |
Garantita per l’intera durata del comporto |
Art. 2110 c.c. |
| Comporto per infortunio |
Separato dal comporto per malattia comune |
CCNL |
Il comporto: cos’è e come si calcola
Il comporto è il periodo di tempo durante il quale il lavoratore assente per malattia conserva il posto di lavoro e non può essere licenziato per questo motivo. Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente fissa il comporto in 180 giorni nell’arco dei 12 mesi precedenti.
Si computa per giorni di calendario (non solo lavorativi). In caso di malattie ricorrenti, si sommano tutti i giorni di assenza per malattia nei 12 mesi precedenti: se la somma supera 180 giorni, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per superamento del comporto, con il preavviso contrattuale.
Il comporto per infortunio sul lavoro e per malattia professionale è separato da quello per malattia comune e non si computa nel limite dei 180 giorni. Durante l’inabilità temporanea assoluta da infortunio riconosciuto dall’INAIL, il posto è conservato per l’intera durata dell’inabilità.
Il trattamento economico durante la malattia
Il sistema è strutturato su due livelli che si integrano:
- Indennità INPS (legge): a carico dell’Istituto previdenziale, decorre dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni, la c.d. “carenza”, sono a carico del datore ai sensi del CCNL nel settore). L’indennità INPS è generalmente pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni e al 66,66% dal 21° al 180° giorno.
- Integrazione contrattuale (CCNL): il datore di lavoro integra l’indennità INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta per i primi 6 mesi di malattia, e il 50% per i successivi 6 mesi.
Nei periodi di malattia le ferie non maturano (salvo diversa previsione contrattuale), né decorrono i termini del preavviso di licenziamento.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Gli autisti di autobus sono esposti a rischi professionali specifici: incidenti stradali, lesioni muscoloscheletriche da postura prolungata, esposizione a vibrazioni del veicolo, stress da traffico. Per questo il settore ha una sinistrosità INAIL (ex INPS) rilevante.
In caso di infortunio sul lavoro l’impresa deve:
- prestare il primo soccorso e accompagnare il lavoratore al pronto soccorso;
- denunciare l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico (o entro 24 ore in caso di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni);
- comunicare la denuncia telematicamente tramite il portale INAIL.
L’idoneità alla guida professionale: aspetto specifico del settore
A differenza di altri settori, nel noleggio autobus l’idoneità fisica e psichica alla guida professionale è un requisito abilitativo essenziale, certificato periodicamente dalla Commissione Medica patenti (visita per il rinnovo della patente D). La perdita di tale idoneità configura un caso particolare:
- La sospensione temporanea della patente (es. per malattia temporanea, incidente) non costituisce di per sé motivo di licenziamento, ma il lavoratore non può svolgere la propria mansione.
- Il datore deve valutare se esistono mansioni alternative compatibili con lo stato di salute (obbligo del c.d. «repechage»).
- In caso di perdita definitiva e irreversibile dell’idoneità alla guida, in assenza di mansioni alternative, il datore può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con preavviso.
Casi pratici
Tizio – Malattia ricorrente e comporto
Tizio è assente per malattia 30 giorni a gennaio, 45 a marzo, 60 a luglio e 50 a ottobre dello stesso anno: totale 185 giorni in 12 mesi. Supera il comporto di 180 giorni. Il datore può avviare la procedura di licenziamento per superamento del comporto, comunicandolo con il preavviso contrattuale previsto per il livello di Tizio. Il TFR e le ferie maturate vanno liquidati.
Caia – Infortunio in servizio
Caia subisce un colpo di frusta in un tamponamento durante un servizio di transfer aeroportuale. L’INAIL riconosce l’infortunio sul lavoro. Durante l’inabilità temporanea (60 giorni), Caia riceve l’indennità INAIL (60% per i primi 90 giorni) integrata dal datore fino al 100% della retribuzione netta come previsto dal CCNL. Il periodo di inabilità da infortunio non si computa nel comporto per malattia comune.
Sempronio – Perdita dell’idoneità alla guida
Sempronio, autista B2 con 10 anni di anzianità, sviluppa una patologia cardiaca che porta alla revoca dell’idoneità alla guida professionale. L’azienda verifica se esistono mansioni alternative disponibili (ufficio, magazzino, officina): non ne trova di compatibili. Procede quindi al licenziamento per giustificato motivo oggettivo con preavviso di 2 mesi (livello B2), liquidando TFR, ferie e tredicesima/quattordicesima proporzionali.
Domande frequenti
Quanti giorni di malattia posso fare senza essere licenziato?
Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente prevede un comporto di 180 giorni nei 12 mesi precedenti. Superati questi 180 giorni di assenza cumulata per malattia comune, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto, con il preavviso contrattuale. L’infortunio sul lavoro ha un comporto separato.
Come viene retribuita la malattia nel CCNL Noleggio Autobus?
Il CCNL integra l’indennità INPS al 100% della retribuzione netta per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 6 mesi. Nei primi 3 giorni di carenza, il CCNL prevede l’integrazione a carico del datore di lavoro.
Cosa succede se perdo la patente D per malattia?
Il datore è tenuto a valutare l’esistenza di mansioni alternative compatibili con lo stato di salute (obbligo di repechage). Solo in assenza di mansioni alternative può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo con preavviso contrattuale.
L’infortunio sul lavoro è retribuito diversamente dalla malattia?
Sì. L’INAIL eroga un’indennità dal primo giorno di inabilità (60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni, 75% dal 91° giorno). Il CCNL integra questa indennità. Il periodo di inabilità da infortunio riconosciuto INAIL non si computa nel comporto per malattia comune.
Devo avvisare subito l’azienda se mi ammalo?
Sì, il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’inizio della malattia al datore (generalmente prima dell’inizio del turno previsto) e trasmettere il certificato medico telematico INPS entro i termini previsti. Ritardi ingiustificati possono comportare conseguenze sulla retribuzione per i giorni non certificati.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022. I trattamenti INPS e INAIL sono disciplinati dalla legge e possono variare. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.