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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) afferiscono alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS (articolo 37, legge 88/1989).
  • La stessa gestione eroga le prestazioni CIGS e raccoglie i contributi ordinari e addizionali previsti dall'articolo 23.
  • La gestione deve evidenziare separatamente l'apporto dello Stato, le prestazioni erogate e la contribuzione ordinaria e addizionale, garantendo trasparenza contabile.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 19 D.Lgs. 148/2015 — Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali straordinarie

Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l’INPS, di cui all’ articolo 37 della legge n. 88 del 1989, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali, di cui all’articolo 23.

2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia l’apporto dello Stato, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale.

Commento

La collocazione contabile della CIGS: la Gestione degli interventi assistenziali

L'articolo 19 del D.Lgs. 148/2015 disciplina l'appartenenza contabile e gestionale dei trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS), allocandoli nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. La disposizione è simmetrica all'articolo 9, che svolge la medesima funzione per i trattamenti ordinari (CIGO), allocandoli nella Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti.

Differenze tra la gestione CIGO e quella CIGS

La scelta di allocare CIGO e CIGS in gestioni INPS distinte non è casuale. La CIGO (articolo 9) afferisce alla Gestione prestazioni temporanee, alimentata prevalentemente dai contributi delle imprese rientranti nell'articolo 10. La CIGS afferisce invece alla Gestione degli interventi assistenziali, che riceve contributi dalle imprese soggette alla CIGS (articolo 23) ma che conta anche su un «apporto dello Stato» — una partecipazione pubblica al finanziamento che riflette la maggiore valenza sociale della CIGS rispetto alla CIGO. Questo apporto statale è espressamente evidenziato nella rendicontazione contabile (comma 2), a differenza della CIGO che è integralmente finanziata dalle imprese e dai lavoratori.

La funzione dell'articolo nel sistema normativo

Per un imprenditore o un consulente del lavoro, l'articolo 19 ha un rilievo pratico limitato ma non nullo: chiarisce che la CIGS è finanziata e gestita su base separata rispetto alla CIGO, e che i contributi versati per la CIGS (0,90% della retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 23) affluiscono a una gestione INPS specifica che deve rendicontarli separatamente. La trasparenza contabile imposta dal comma 2 — evidenziare l'apporto statale, le prestazioni e la contribuzione — serve a consentire una valutazione sull'equilibrio finanziario dello strumento e a orientare eventuali interventi normativi correttivi.

L'apporto statale: significato e limiti

Il riferimento all'apporto dello Stato nella gestione CIGS riflette la natura mista — mutualistica e solidaristica — di questo strumento. La CIGS non è un'assicurazione pura come la CIGO: ha una componente di sussidio pubblico, motivata dall'obiettivo di sostenere imprese in crisi strutturale o in riorganizzazione che, per la loro rilevanza economica e occupazionale, meritano un sostegno che va oltre la semplice mutualità contribuiva. Questa caratteristica si traduce, sul piano procedurale, nella competenza ministeriale (e non dell'INPS) per la concessione del trattamento (articolo 25) e nella necessità di un decreto del Ministero del lavoro.

Casi pratici

Caso 1: Quale gestione INPS riceve i contributi CIGS?

Il responsabile paghe di Alfa S.p.A. (impresa industriale con 200 dipendenti) deve riconciliare le posizioni contributive INPS. Verifica che i contributi ordinari CIGO (articolo 13) affluiscono alla Gestione prestazioni temporanee (codice specifico sul modello DM10/UniEmens), mentre i contributi ordinari CIGS (articolo 23, aliquota dello 0,90%) affluiscono alla Gestione interventi assistenziali. Le due gestioni sono distinte e il versamento errato su una gestione anziché sull'altra genera irregolarità contributive che l'INPS può eccepire in caso di verifica.

Caso 2: Rendicontazione separata: importanza per il monitoraggio pubblico

In sede di audizione parlamentare sulla sostenibilità degli ammortizzatori sociali, il Ministero del lavoro utilizza i dati della Gestione interventi assistenziali (articolo 37, legge 88/1989) per illustrare l'apporto dello Stato alla CIGS negli ultimi anni: numero di aziende beneficiarie, settori, regioni, importo medio del trattamento per lavoratore. La separazione contabile imposta dall'articolo 19, comma 2 rende questi dati disponibili in modo disaggregato, permettendo decisioni di policy fondate su evidenze.

Caso 3: Confusione tra gestioni: errore da evitare

La società Beta S.r.l. ha richiesto la CIGO (causale: situazione temporanea di mercato) ma per errore del consulente i contributi addizionali vengono versati sulla posizione CIGS invece che su quella CIGO. L'INPS in sede di istruttoria della successiva domanda segnala la discordanza tra le posizioni. Il consulente deve presentare un'istanza di correzione e riversamento delle somme sul fondo corretto, con possibili sanzioni per l'irregolarità contributiva nel periodo intermedio.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra la gestione CIGO e quella CIGS in INPS?

La CIGO afferisce alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti (articolo 9 del decreto, articolo 24 della legge 88/1989), finanziata integralmente dai contributi delle imprese. La CIGS afferisce alla Gestione degli interventi assistenziali (articolo 37 della legge 88/1989), che evidenzia anche un apporto dello Stato, a testimonianza della maggiore valenza sociale della cassa integrazione straordinaria.

Perché la CIGS prevede un 'apporto dello Stato'?

La CIGS è uno strumento che supporta imprese in crisi strutturale o riorganizzazione, con impatti occupazionali significativi. La componente di apporto pubblico riflette la valenza sociale dell'intervento: lo Stato contribuisce a sostenere lavoratori e imprese in situazioni che non possono essere finanziate dalla sola contribuzione mutualistica delle aziende del settore.

I contributi CIGS e CIGO si versano con le stesse modalità?

Sì, entrambi vengono versati tramite il modello DM10/UniEmens con le ordinarie scadenze previdenziali mensili, ma con codici contribuzione distinti che li indirizzano alle rispettive gestioni INPS. È essenziale utilizzare il codice corretto per evitare irregolarità nelle posizioni contributive.

L'impresa può verificare i saldi della gestione CIGS che la riguarda?

L'impresa può verificare la propria posizione contributiva (contributi versati, eventuali anomalie) tramite il portale INPS. I saldi complessivi delle gestioni INPS sono invece dati aggregati accessibili nel bilancio sociale dell'INPS e nelle comunicazioni istituzionali al Parlamento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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