Autore: Andrea Marton

  • Art. 53 L. 218/1995 – Usucapione di beni mobili

    Art. 53 L. 218/1995 – Usucapione di beni mobili

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. L’usucapione di beni mobili è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 44 L. 104/1992 – Entrata in vigore

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  • CCNL Cooperative di Consumo: maternità, paternità e congedi

    CCNL Cooperative di Consumo

    CCNL Cooperative di Consumo: maternità, paternità e congedi

    La tutela della genitorialità nella distribuzione cooperativa si fonda su un quadro normativo legale (d.lgs. 151/2001, d.lgs. 105/2022) che il CCNL Distribuzione Cooperativa arricchisce con integrazioni economiche e disposizioni migliorative. Questa guida illustra congedo obbligatorio, congedo di paternità, congedo parentale e relative indennità per lavoratrici e lavoratori.

    In sintesi

    Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi, con integrazione CCNL al 100% della retribuzione di fatto. Il congedo obbligatorio di paternità è di 10 giorni lavorativi al 100% (d.lgs. 105/2022). Il congedo parentale spetta fino ai 12 anni del figlio. Il divieto di licenziamento copre la gravidanza e il primo anno del bambino.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · Agci Agrital Settore Consumo
    Parti sindacali
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Data rinnovo
    29 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Riferimenti normativi
    D.lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità); d.lgs. 105/2022; art. 37 Cost.

    Congedo obbligatorio di maternità: legge e integrazione contrattuale

    Il congedo obbligatorio di maternità è disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. 151/2001 e ha durata di 5 mesi. La distribuzione classica è di 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo; tuttavia la lavoratrice può optare per la «flessibilità del congedo» (art. 20 TU), posticipando un mese prima del parto al periodo post-partum, purché il medico competente e l’INPS ne certifichino la compatibilità con la salute della lavoratrice e del bambino.

    Durante i 5 mesi di congedo obbligatorio:

    • INPS: eroga l’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sull’ultimo mese o sui 30 giorni precedenti;
    • CCNL Distribuzione Cooperativa: integra la prestazione INPS, portando il trattamento complessivo alla retribuzione di fatto per i periodi contrattualmente coperti. Le condizioni esatte (percentuali e durata dell’integrazione) sono stabilite nelle tabelle del CCNL e possono essere migliorate da accordi aziendali.

    Congedo obbligatorio di paternità

    Il d.lgs. 105/2022 (attuativo della Direttiva UE 2019/1158) ha reso strutturale il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni lavorativi, retribuiti dall’INPS al 100% della retribuzione. I 10 giorni possono essere fruiti:

    • anche non consecutivi;
    • entro i 5 mesi dalla nascita del bambino, dall’adozione o dall’affidamento;
    • anche in caso di morte perinatale del bambino o interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione.

    Il padre può fruire di 1 giorno aggiuntivo di congedo facoltativo (in sostituzione della madre che rinuncia a 1 giorno del proprio congedo facoltativo). Il CCNL Distribuzione Cooperativa non riduce questi diritti di legge; accordi aziendali possono migliorarli.

    Tabella riepilogativa: congedi per genitorialità

    Congedi per maternità e paternità – CCNL Distribuzione Cooperativa (riferimento normativo e contrattuale)
    Tipo di congedo Durata Indennità INPS Integrazione CCNL
    Maternità obbligatoria (madre) 5 mesi 80% retribuzione media Integrazione a retribuzione di fatto (vedi CCNL)
    Paternità obbligatoria (padre) 10 giorni lavorativi 100% retribuzione Non ridotta dal CCNL
    Congedo parentale (madre o padre) Fino a 10+1 mesi totali, fino ai 12 anni 80% (terzo mese per genitore), poi 30% Eventuali integrazioni aziendali
    Riposi giornalieri per allattamento 2 ore/giorno fino a 1 anno del figlio Retribuiti al 100% (INPS)
    Permessi per malattia del figlio (fino a 8 anni) Illimitati (fino a 3 anni); 5 gg/anno (3-8 anni) Non retribuiti (conservazione del posto) Eventuali integrazioni contrattuali

    Nota: le percentuali dell’indennità per congedo parentale sono state modificate dal d.lgs. 105/2022 e dalla successiva legge di bilancio; si consiglia di verificare la normativa INPS aggiornata per le condizioni in vigore nell’anno di fruizione.

    Congedo parentale: modalità di fruizione

    Il congedo parentale (artt. 32–46 d.lgs. 151/2001, come modificati dal d.lgs. 105/2022) può essere fruito da entrambi i genitori, in modo alternativo o simultaneo (tranne che nei periodi in cui sussiste il divieto). Le regole principali:

    • Durata complessiva: ciascun genitore ha diritto a 6 mesi, con un massimo di 10 mesi complessivi tra i due genitori (11 mesi se il padre ne fruisce almeno 3);
    • Limite di età: il congedo parentale può essere fruito fino al compimento dei 12 anni del figlio;
    • Preavviso: il lavoratore deve preavvisare il datore con almeno 5 giorni di anticipo per fruizioni giornaliere, 15 giorni per fruizioni a ore;
    • Fruizione a ore: dal d.lgs. 105/2022 è possibile fruire il congedo su base oraria, compatibilmente con le esigenze organizzative e con le modalità definite in sede aziendale.

    Tutele contro il licenziamento

    Il d.lgs. 151/2001 (art. 54) vieta il licenziamento della lavoratrice:

    • dall’inizio della gravidanza (anche presunta, non ancora comunicata al datore) fino al compimento di un anno di età del bambino;
    • in caso di adozione o affidamento, per un anno dall’ingresso del minore in famiglia.

    Il divieto si estende al padre che fruisce del congedo obbligatorio di paternità. Le dimissioni rassegnate durante il periodo protetto sono soggette a convalida dell’Ispettorato del Lavoro; la lavoratrice che si dimette nel primo anno del figlio ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso (indennità che non spetterebbe in caso di normali dimissioni volontarie).

    Casi pratici

    Tizio – Cassiere, congedo obbligatorio di paternità
    La compagna di Tizio partorisce il 10 marzo. Tizio può fruire dei 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità entro il 10 agosto (5 mesi dalla nascita), anche non consecutivamente. I 10 giorni sono retribuiti al 100% dall’INPS: Tizio non subisce alcuna decurtazione della busta paga. Comunica i giorni di astensione al responsabile con almeno 1 giorno di preavviso, secondo le indicazioni del contratto aziendale.
    Caia – Addetta vendita, congedo parentale a ore
    Caia rientra dalla maternità obbligatoria quando il figlio ha 5 mesi. Vuole fruire di 2 ore al giorno di congedo parentale per le prime settimane. Con il d.lgs. 105/2022 la fruizione oraria del congedo parentale è possibile, previa comunicazione al datore con 15 giorni di anticipo. Caia riceve dall’INPS il 30% della retribuzione per le ore di congedo (o l’80% se si trova nel periodo del «terzo mese» indennizzato all’80%). La cooperativa non può opporsi alla fruizione.
    Sempronia – Banconista, gravidanza e tentativo di licenziamento
    Sempronia comunica alla cooperativa di essere in gravidanza al secondo mese. Due settimane dopo il responsabile la convoca e le comunica la «necessità di ridurre il personale». Il licenziamento è nullo: il divieto di licenziamento decorre dall’inizio della gravidanza, anche prima della comunicazione formale al datore (la tutela è oggettiva). Sempronia deve essere reintegrata nel posto di lavoro. Si rivolge alla Filcams-Cgil che impugna immediatamente il licenziamento davanti al Giudice del Lavoro.

    Domande frequenti

    Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?
    5 mesi (2 mesi prima del parto e 3 dopo, con possibilità di flessibilità a determinate condizioni). L’INPS eroga l’80% della retribuzione; il CCNL integra tale trattamento fino alla retribuzione di fatto per i periodi contrattualmente coperti.
    Quanti giorni di congedo spettano al padre?
    10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio di paternità, retribuiti al 100% dall’INPS (d.lgs. 105/2022), da fruire entro 5 mesi dalla nascita. Il padre può anche fruire di 1 giorno di congedo facoltativo aggiuntivo in sostituzione della madre.
    Fino a quando si può fruire il congedo parentale?
    Il congedo parentale può essere fruito fino al compimento dei 12 anni del figlio, per un totale di 10 mesi (11 se il padre ne prende almeno 3) tra i due genitori. La fruizione è possibile anche su base oraria dal d.lgs. 105/2022.
    La lavoratrice incinta può essere licenziata?
    No. Il divieto di licenziamento decorre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54 d.lgs. 151/2001). Il licenziamento in violazione di questo divieto è nullo.
    Il congedo di maternità si computa nell’anzianità?
    Sì, il congedo obbligatorio di maternità è computato nell’anzianità a tutti gli effetti (scatti, TFR, ferie, comporto). Il congedo parentale è computato ai fini dell’anzianità per la durata massima prevista dalla legge.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027) e alla normativa vigente (d.lgs. 151/2001, d.lgs. 105/2022). Le percentuali di integrazione contrattuale vanno verificate sul testo del CCNL, disponibile presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali. Per situazioni individuali consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): malattia e infortunio

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Malattia e infortunio nel CCNL Somministrazione

    La gestione della malattia e dell’infortunio nella somministrazione coinvolge tre soggetti – lavoratore, Agenzia e INPS/INAIL – e presenta alcune particolarità rispetto al rapporto di lavoro ordinario. Ecco cosa spetta, chi paga e come funziona il comporto.

    In sintesi

    In caso di malattia il lavoratore somministrato riceve l’indennità INPS con l’integrazione dell’Agenzia fino al 100% della retribuzione netta a partire dal 21° giorno. Il comporto massimo annuo è di 180 giorni. La malattia non interrompe automaticamente la missione, ma la sospende.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Ultimo rinnovo
    21 luglio 2025
    Vigenza
    21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
    Comporto
    180 giorni nell’anno solare
    Integrazione al 100%
    Dal 21° giorno di malattia in poi

    Trattamento economico in caso di malattia

    Il trattamento durante la malattia del lavoratore somministrato è composto da due livelli:

    1. Indennità INPS (di legge): copre il 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni di malattia nell’anno, e il 66,66% dal 21° al 180° giorno. L’indennità è a carico dell’INPS ed è anticipata dall’Agenzia in busta paga.
    2. Integrazione contrattuale (CCNL Somministrazione): a partire dal 21° giorno di malattia, l’Agenzia integra l’indennità INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione netta che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato. Questa integrazione è a carico dell’Agenzia.

    Nei primi 20 giorni di malattia (la fascia coperta solo dall’INPS al 50%) il lavoratore somministrato non beneficia dell’integrazione contrattuale, differentemente da quanto previsto da molti CCNL industriali. Questa è una specificità del settore che vale la pena verificare anche nella contrattazione di secondo livello.

    Obblighi di certificazione e comunicazione

    In caso di malattia il lavoratore deve:

    • Avvertire tempestivamente l’Agenzia e l’utilizzatore, prima dell’orario di inizio del turno, o comunque entro la mattina del giorno di assenza.
    • Trasmettere il certificato medico telematico tramite il medico curante, che lo invia direttamente all’INPS. Il lavoratore riceve il numero di protocollo e lo comunica all’Agenzia.
    • Rispettare i reperibili orari previsti per le visite fiscali INPS: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 nei giorni feriali (salvo esenzioni di legge).

    L’omessa comunicazione o il mancato invio del certificato possono comportare la perdita dell’indennità per i giorni non coperti da certificazione.

    Il comporto: quando scatta e conseguenze

    Il comporto è il periodo massimo di malattia oltre il quale il datore di lavoro può legittimamente recedere dal rapporto (art. 2110 c.c.). Nel CCNL Somministrazione il comporto è fissato in 180 giorni nell’anno solare. Il superamento del comporto non determina la risoluzione automatica del rapporto: l’Agenzia deve comunicare il recesso esercitando esplicitamente la facoltà. Il recesso per superamento del comporto dà diritto al preavviso o alla sua indennità sostitutiva.

    Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato (staff leasing) il comporto si calcola sull’intero rapporto. Per i lavoratori in missione a termine, occorre distinguere: se la missione scade durante la malattia, il contratto si conclude alla scadenza naturale senza che si configuri un recesso per malattia.

    Tabella riepilogativa

    Trattamento economico in caso di malattia – CCNL Somministrazione
    Periodo di malattia Indennità INPS Integrazione Agenzia Totale percepito
    Giorni 1-3 (carenza) 0 (carenza INPS per malattia comune) Generalmente 0 (salvo CCNL utilizzatore più favorevole) 0 – da verificare CCNL utilizzatore
    Giorni 4-20 50% retrib. media giornaliera Nessuna integrazione contrattuale CCNL Somm. ~50% (solo INPS)
    Giorni 21-180 66,66% retrib. media giornaliera Integrazione fino al 100% netto 100% retrib. netta
    Oltre 180 giorni Indennità INPS termina; possibile recesso per comporto Nessuna tutela contrattuale aggiuntiva

    Nota: la carenza INPS (giorni 1-3) vale per la malattia comune. Per l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale INAIL copre dal primo giorno (indennità dal 4° giorno a carico INAIL). Verificare sempre la circolare INPS aggiornata per i criteri di calcolo della retribuzione media giornaliera di riferimento.

    Infortunio sul lavoro: tutele specifiche

    L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL. In caso di inabilità temporanea assoluta il lavoratore percepisce:

    • Dal 4° giorno: indennità INAIL pari al 60% della retribuzione nei primi 90 giorni, poi al 75% dal 91° giorno in poi.
    • Il CCNL Somministrazione prevede l’integrazione da parte dell’Agenzia per portare il trattamento al 100% della retribuzione netta per i primi 3 mesi (90 giorni) di inabilità temporanea assoluta.

    L’utilizzatore è responsabile della sicurezza sul lavoro durante la missione (d.lgs. 81/2008) e deve informare l’Agenzia di qualsiasi infortunio avvenuto presso la propria sede. L’obbligo di denuncia all’INAIL spetta all’Agenzia come datore di lavoro formale.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia breve durante la missione
    Tizio si ammala per 5 giorni durante una missione di 3 mesi. Nei giorni 1-3 non percepisce indennità (carenza INPS). Dal 4° al 5° giorno riceve il 50% della retribuzione INPS, senza integrazione. Al rientro il contratto di missione riprende; i 5 giorni di malattia non riducono le ferie maturate e non costituiscono giusta causa di recesso anticipato della missione.
    Caia – Malattia lunga, integrazione al 100%
    Caia si ammala il 10 gennaio. Dal 21° giorno (30 gennaio) l’Agenzia integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta. La malattia dura fino al 10 aprile (90 giorni complessivi): Caia percepisce il 100% della retribuzione netta per i giorni dal 21° in poi. Rientra in missione senza che il comporto sia stato superato (90 giorni < 180).
    Sempronio – Infortunio in magazzino
    Sempronio si infortuna durante la missione in un magazzino. L’utilizzatore denuncia l’infortunio all’INAIL tramite l’Agenzia. Dal 4° giorno Sempronio riceve l’indennità INAIL. L’Agenzia integra fino al 100% per i primi 90 giorni. Dopo 90 giorni di inabilità temporanea, la questione si valuta in base all’eventuale prosecuzione della missione o attivazione delle tutele del contratto a tempo indeterminato se Sempronio è assunto con tale tipologia.

    Domande frequenti

    Cosa riceve il lavoratore somministrato durante la malattia?
    L’INPS eroga l’indennità di malattia. Il CCNL Somministrazione prevede un’integrazione a carico dell’Agenzia che porta il trattamento al 100% della retribuzione netta dal 21° giorno di malattia in poi. Nei primi 20 giorni spetta solo l’indennità INPS (50% nei giorni 4-20).
    La malattia durante la missione fa terminare il contratto?
    No, automaticamente. La malattia sospende la missione ma non la risolve. L’Agenzia può recedere solo se la malattia supera il comporto di 180 giorni nell’anno, oppure se il contratto di missione a termine scade naturalmente durante la malattia.
    Cos’è il comporto nella somministrazione?
    Il comporto è il periodo massimo di malattia oltre il quale l’Agenzia può licenziare. Nel CCNL Somministrazione è fissato in 180 giorni nell’arco di un anno solare. Il superamento non risolve automaticamente il rapporto: l’Agenzia deve comunicare espressamente il recesso.
    Come funziona il trattamento per infortunio sul lavoro?
    In caso di infortunio sul lavoro l’INAIL eroga un’indennità giornaliera. Il CCNL Somministrazione prevede l’integrazione a carico dell’Agenzia per portare il trattamento al 100% della retribuzione netta per i primi 3 mesi di inabilità temporanea assoluta.
    Cosa fare in caso di malattia: chi va avvertito?
    Il lavoratore deve avvertire tempestivamente sia l’Agenzia sia l’utilizzatore, e inviare il certificato medico telematico (tramite il medico curante al SAT-INPS) entro il giorno successivo all’insorgenza della malattia. Il numero di protocollo del certificato va comunicato all’Agenzia.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 60 GDPR – Cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate

    Articolo 60 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • CCNL Stabilimenti Balneari: livelli, qualifiche e mansioni 2026

    CCNL Stabilimenti Balneari

    CCNL Stabilimenti Balneari: livelli, qualifiche e mansioni 2026

    Bagnino, assistente bagnanti, cassiere, capo assistente: ogni figura negli stabilimenti balneari ha un preciso livello contrattuale che determina retribuzione, preavviso e periodo di prova. Capire l’inquadramento corretto è il primo passo per tutelare i propri diritti.

    In sintesi

    Il CCNL Turismo Confcommercio suddivide il personale degli stabilimenti balneari in 9 livelli (Quadro A, livelli 1-7 con 6S). Il bagnino generico è al livello 6; l’assistente bagnanti con compiti di sorveglianza al 5; il capo assistente bagnanti al 3. L’inquadramento corretto determina retribuzione, preavviso e periodo di prova.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    FIPE-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI Servizi
    Parti firmatarie (sindacali)
    Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024
    Vigenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027
    Riferimento normativo
    Titolo XII (art. 239 e ss.) CCNL Turismo Confcommercio

    Tabella riepilogativa

    Livelli di inquadramento – Stabilimenti Balneari (art. 239 Titolo XII CCNL)
    Livello Profili tipici Caratteristiche declaratoria
    Quadro A Direttore di stabilimento Responsabilità gestionale e organizzativa dell’intera struttura; coordina risorse umane e operative
    Livello 1 Vice direttore Funzioni direttive esecutive; sostituisce il direttore; autonomia operativa piena
    Livello 2 Cassiere centrale, ispettore, infermiere diplomato con autonomia Conoscenze tecnico-professionali qualificate; autonomia nell’ambito delle proprie funzioni
    Livello 3 Capo assistente bagnanti, istruttore ginnastica correttiva, capo operaio Coordina altri lavoratori o squadre; conoscenze specifiche di settore e responsabilità di supervisione
    Livello 4 Segretario, operaio specializzato, massaggiatore, pedicurista, istruttore nuoto con brevetto Conoscenze tecnico-pratiche specializzate; esecuzione di compiti specifici con preparazione professionale documentata
    Livello 5 Cassiere, magazziniere, assistente bagnanti (senza brevetto), dattilografo Compiti esecutivi che richiedono normale addestramento e conoscenze di base del settore
    Livello 6S Maschera, guardiano notturno Attività di vigilanza o accoglienza con minima autonomia; livello super per mansioni con una componente aggiuntiva rispetto al livello 6
    Livello 6 Operaio comune, bagnino cabinista o addetto spogliatoi, lavandaio, inserviente di stabilimento Attività semplici che richiedono addestramento pratico elementare senza specifica preparazione professionale
    Livello 7 Guardarobiera, addetto alle pulizie Mansioni elementari di supporto con minimo addestramento richiesto

    I profili elencati sono indicativi. L’inquadramento va determinato in base alle mansioni effettivamente svolte, non al titolo assegnato dal datore di lavoro. In caso di dubbio, è opportuno confrontarsi con il sindacato di categoria.

    Le figure chiave del comparto balneare

    Il bagnino di salvataggio e l’assistente bagnanti

    La distinzione tra «bagnino» e «assistente bagnanti» è fondamentale per l’inquadramento. Il termine comune «bagnino» corrisponde, nel lessico contrattuale, a più figure distinte:

    • Bagnino cabinista / inserviente di stabilimento (livello 6): addetto alle cabine, agli spogliatoi, al noleggio attrezzatura da spiaggia. Non è tenuto alla sorveglianza dei bagnanti e non è necessariamente munito di brevetto.
    • Assistente bagnanti (livello 5): presidia la sicurezza in acqua, interviene in caso di pericolo. Pur non avendo il brevetto formalmente richiesto dal livello 4, svolge compiti di sorveglianza con responsabilità operative.
    • Istruttore di nuoto con brevetto (livello 4): possiede un brevetto riconosciuto (FIN, FISE o equivalente) e svolge attività di insegnamento o sorveglianza specialistica.
    • Capo assistente bagnanti (livello 3): coordina il team di assistenti e bagnini; ha funzioni di supervisione e responsabilità di gruppo.

    Il personale amministrativo e di cassa

    Negli stabilimenti di dimensioni medio-grandi è presente personale amministrativo e di cassa. Il cassiere generico è inquadrato al livello 5; il cassiere centrale (con gestione del fondo cassa e responsabilità contabili) al livello 2. Il segretario con compiti organizzativi e di prenotazione rientra nel livello 4.

    Personale bar e ristoro

    Il personale addetto al bar interno allo stabilimento (baristi, camerieri) rientra nelle medesime declaratorie del CCNL Turismo Confcommercio per i pubblici esercizi, con le eventuali riduzioni previste dall’art. 249 del Titolo XII per i compensi percentuali.

    Mansioni superiori: tutele di legge e contrattuali

    L’art. 2103 del Codice Civile stabilisce che il lavoratore assegnato a mansioni superiori per più di tre mesi ha diritto all’inquadramento nel livello corrispondente. Nel settore balneare questo principio è particolarmente rilevante: un bagnino cabinista che in estate svolge di fatto compiti di sorveglianza e salvataggio (mansioni da livello 5) deve essere inquadrato e retribuito al livello 5.

    Il datore di lavoro non può attribuire formalmente il livello inferiore per contenere i costi: l’inquadramento deve rispecchiare le mansioni concrete. Il lavoratore che ritiene di essere sotto-inquadrato può:

    1. Richiedere per iscritto al datore di lavoro la revisione dell’inquadramento.
    2. Rivolgersi al rappresentante sindacale o all’ufficio territoriale di Filcams-CGIL, Fisascat-CISL o Uiltucs-UIL.
    3. Proporre ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere la differenza retributiva con decorrenza dalla data di effettivo svolgimento delle mansioni superiori.

    Stagionalità e inquadramento: nessuna deroga

    Il fatto che il lavoratore sia assunto con contratto a termine stagionale non consente al datore di applicare livelli inferiori rispetto alle mansioni svolte. L’inquadramento segue le mansioni, non la durata del contratto. Un assistente bagnanti assunto per la sola stagione estiva (maggio-settembre) va inquadrato al livello 5, non al livello 6 solo perché il rapporto è a termine.

    Casi pratici

    Tizio – istruttore di nuoto con brevetto FIN, livello 4
    Tizio è in possesso di brevetto da istruttore di nuoto rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto. Lo stabilimento lo assume come «assistente bagnanti» attribuendogli il livello 5. Tizio verifica che le proprie mansioni (insegnamento nuoto a bambini e sorveglianza specialistica) corrispondano al livello 4. Dopo tre mesi chiede formalmente l’adeguamento e, con il supporto di Fisascat-CISL, ottiene il passaggio al livello 4 con effetto retroattivo dall’inizio del rapporto di lavoro.
    Caia – guardarobiera che sostituisce il cassiere, livello 7 o 5?
    Caia è assunta come guardarobiera al livello 7. In alta stagione il titolare la mette stabilmente alla cassa per quattro mesi, assegnandole le responsabilità di cassiere. Dopo tre mesi di svolgimento continuativo delle mansioni da cassiere, Caia matura il diritto all’inquadramento al livello 5 per quel periodo, con conseguente differenza retributiva da recuperare. Se il datore si oppone, Caia può avvalersi dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
    Sempronio – maschera stagionale, livello 6S
    Sempronio viene assunto come maschera (addetto all’accoglienza e al controllo degli ingressi) per la stagione estiva. Il livello corretto è il 6S (livello sesto super). Il titolare vorrebbe inquadrarlo al livello 7 per risparmiare. Sempronio verifica la declaratoria: il livello 7 riguarda guardarobieri e addetti alle pulizie, non le maschere. L’assegnazione al 7 sarebbe contrattualmente illegittima. Con una lettera formale ottiene il livello 6S.

    Domande frequenti

    A che livello è inquadrato un bagnino di salvataggio?
    Dipende dalle mansioni. Il bagnino cabinista o addetto agli spogliatoi (senza brevetto di salvataggio) è al livello 6. L’assistente bagnanti con compiti di sorveglianza è al livello 5. Chi è in possesso di brevetto da istruttore di nuoto è al livello 4. Il capo assistente bagnanti con funzioni di coordinamento è al livello 3.
    Cosa distingue il livello 6 dal livello 6S?
    Il livello 6 comprende operai comuni, bagnini cabinisti, lavandai. Il livello 6 Super (6S) – leggermente superiore – comprende maschere e guardiani notturni, che svolgono compiti di vigilanza con un grado minimo di autonomia in più rispetto all’operaio comune.
    Il titolo di brevetto bagnino influisce sull’inquadramento?
    Sì. Chi è munito di brevetto da assistente bagnanti o da istruttore di nuoto riconosciuto e svolge attività di sorveglianza e insegnamento può essere inquadrato al livello 4. In assenza di brevetto e con mansioni solo di cabina o spiaggia si rimane al livello 6 o 5.
    Come si richiede il passaggio di livello?
    Il lavoratore che svolge stabilmente mansioni superiori per oltre tre mesi consecutivi ha diritto all’inquadramento nel livello superiore (art. 2103 c.c.). La richiesta va formulata per iscritto al datore di lavoro; in caso di diniego, il lavoratore può rivolgersi al sindacato o all’Ispettorato del Lavoro.
    Chi rientra tra i quadri negli stabilimenti balneari?
    La categoria dei quadri (livello QA) comprende i direttori e le figure con responsabilità gestionale e organizzativa dell’intera struttura. Nei piccoli stabilimenti familiari questa figura è spesso coincidente con il titolare, che però non è un lavoratore dipendente. Il quadro dipendente è più frequente nelle grandi strutture balneari organizzate.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo-Confcommercio del 5 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 58 D.Lgs. 141/2024 – Arrivi da laghi

    Art. 58 D.Lgs. 141/2024 – Arrivi da laghi

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Le merci trasportate nel lago Maggiore o nel lago di Lugano per l’introduzione nel territorio doganale dell’Unione europea sono presentate a uno degli uffici individuati con provvedimento dell’Agenzia e non possono attraversare le acque nazionali di detti laghi se non sono scortate da idonea documentazione doganale.

  • Art. 12 L. 91/1992

    Art. 12 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l’Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all’intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l’impiego, la carica o il servizio militare.

    2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 118 RD 12/1941 – Gradi nella magistratura

    Art. 118 RD 12/1941 – Gradi nella magistratura

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Gradi nella magistratura. I gradi nella magistratura sono: 1° uditore giudiziario; 2° aggiunto giudiziario; 3° giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore e pretore; 4° consigliere, sostituto procuratore generale di corte di appello e primo pretore; 5° consigliere e sostituto procuratore generale di corte di cassazione; 6° primo presidente di corte di appello e procuratore generale del Re Imperatore presso la corte d’appello – presidente di sezione della corte suprema di cassazione – avvocato generale presso la corte suprema di cassazione; 7° procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione; 8° primo presidente della corte suprema di cassazione. I ruoli organici dei singoli gradi nella magistratura, ed i corrispondenti gradi gerarchici sono determinati nella tabella F annessa al presente ordinamento.

  • Art. 45 T.U. Espropriazione – Disposizioni generali

    Art. 45 T.U. Espropriazione – Disposizioni generali

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell’opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell’espropriazione l’atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà.

    2. Il corrispettivo dell’atto di cessione:

    a) se riguarda un’area edificabile, è calcolato ai sensi dell’articolo 37, con l’aumento del dieci per cento di cui al comma 2; b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, è calcolato nella misura venale del bene ai sensi dell’articolo 38; c) se riguarda un’area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l’importo dovuto ai sensi dell’articolo 40, comma 3; d) se riguarda un’area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l’importo dovuto ai sensi dell’articolo 40, comma 3. In tale caso non compere l’indennità aggiuntiva di cui all’articolo 40, comma 4.

    3. L’accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l’acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato.

    4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X.

  • Art. 936 Codice della Navigazione – Diritti del beneficiario

    Art. 936 Codice della Navigazione – Diritti del beneficiario

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il coniuge e i figli dell'assicurato sono beneficiari di diritto dell'assicurazione, di cui all'articolo precedente, nel caso di morte dell'assicurato. Tuttavia, all'atto della stipulazione della polizza o successivamente, l'assicurato può designare un beneficiario per un terzo della somma assicurata, se ha figli o coniuge e figli, e per una metà, se ha soltanto il coniuge. In caso di successivo matrimonio ovvero di sopravvenienza di figli, i diritti del beneficiario designato in polizza si riducono alle quote indicate nel precedente comma. La ripartizione fra il coniuge e i figli della indennità di assicurazione loro riservata è fatta in patti uguali.