Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 101 CTS – Norme transitorie e di attuazione

    Art. 101 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Norme transitorie e di attuazione

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 59, comma

    3. Ogni riferimento nel presente decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua operatività ai sensi dell'articolo 53, comma

    2. 2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 dicembre

    2023. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. (7)

    3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

    4. Le reti associative, ove necessario, integrano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio statuto secondo le previsioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2, pena l'automatica cancellazione dal relativo registro.

    5. I comitati di gestione di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997 , sono sciolti dalla data di costituzione dei relativi OTC, e il loro patrimonio residuo è devoluto entro novanta giorni dallo scioglimento al FUN, nell'ambito del quale conserva la sua precedente destinazione territoriale. I loro presidenti ne diventano automaticamente i liquidatori. Al FUN devono inoltre essere versate dalle FOB, conservando la loro destinazione territoriale, tutte le risorse maturate, ma non ancora versate, in favore dei fondi speciali di cui all' articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 .

    6. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti già istituiti come CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre

    1997. Successivamente a tale data, tali enti, o eventualmente l'ente risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini dell'accreditamento in base alle disposizioni del presente decreto. Nel caso di valutazione negativa, si procede all'accreditamento di altri enti secondo le norme del presente decreto. All'ente già istituito CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, che non risulti accreditato sulla base delle norme del presente decreto, si applica, per quanto attiene agli effetti finanziari e patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e

    5. 7. Il divieto di cui all'articolo 61, comma 1, lettera j), non si applica alle cariche sociali in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla naturale scadenza del relativo mandato, così come determinato dallo statuto al momento del conferimento.

    8. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei trust dotati di tale qualifica nonché alle ONLUS che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti delle ONLUS medesime prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. In caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l'assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS di cui al precedente periodo devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 148, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Per gli enti associativi, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

    1986. Le disposizioni che precedono rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avvenga prima dell'autorizzazione della Commissione europea di cui al comma

    10. 9. Tenuto conto di quanto previsto dall' articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106 , a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto è svolto uno specifico monitoraggio, coordinato dalla Cabina di regia di cui all'articolo 97, con l'obiettivo di raccogliere e valutare le evidenze attuative che emergeranno nel periodo transitorio ai fini della introduzione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi.

    10. L'efficacia delle disposizioni ((di cui all'articolo 77)) è subordinata, ai sensi dell' articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

    11. Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile universale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all' articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 , è incrementata di 82 milioni di euro per l'anno 2018, di 47,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 42,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal

    2022. 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

  • CCNL Pompe Funebri: Ferie

    CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri)

    In sintesi

    Ferie CCNL Pompe Funebri: 28 gg lavorativi, ROL 88h, permessi familiari. Pianificazione concordata per garantire servizio H24.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federcofit (Federazione Cooperative e Imprese Funebri Italiane) · ANIDIF · CGIL · CISL · UIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025 (ipotesi di accordo), per il quadriennio 2025-2028, sottoscritta da FE.N.I.O.F. con l’assistenza di Confcommercio e da Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti (il precedente era dell’8 febbraio 2022)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028. Aumento strutturale di 200 euro al 4° livello in quattro tranche (agosto 2025, agosto 2026, settembre 2027, ottobre 2028); contributo al Fondo EST +3 euro al mese dal 1° luglio 2025; indennità domenicale da 4,65 a 6,15 euro. Le imprese funebri pubbliche e i servizi cimiteriali seguono un contratto distinto, la cui ipotesi di rinnovo 2025-2027 è stata siglata con Utilitalia il 7 luglio 2026
    Platea
    ~20.000 (necrofori, addetti onoranze funebri, autisti carri funebri, addetti cremazione, cimiteriali, addetti tanatoprassi)

    Tabella riepilogativa

    Ferie
    Voce Dettaglio
    Ferie Vedi sezione
    ROL Vedi sezione
    Pianificazione Vedi sezione
    Permessi familiari Vedi sezione
    L.104 Vedi sezione

    Ferie

    28 gg lavorativi.

    ROL

    88h annue.

    Pianificazione

    Concordata con RSU per coprire reperibilità.

    Permessi familiari

    Matrimonio 15 gg, lutto 1° grado 3 gg.

    L.104

    3 gg/mese.

    Casi pratici

    Tizio – necroforo Ferie
    Tizio (necroforo liv 3) applica regole CCNL su ferie.
    Caia – addetta onoranze Ferie
    Caia (addetta onoranze liv 4) gestisce ferie a contatto famiglie.
    Sempronio – tanatopratico Ferie
    Sempronio (tanatopratico liv 6) coordina ferie con specializzazione.

    Domande frequenti

    Domanda 1 Ferie?
    Risposta su ferie CCNL Pompe Funebri.
    Domanda 2 Ferie?
    Approfondimento ferie per addetti settore.
    Domanda 3 Ferie?
    Caso H24 7/7 e ferie.
    Domanda 4 Ferie?
    Tutele specifiche ferie settore funebre.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, indennita H24 e minimi per figura, Preavviso, Maternità, Tredicesima e premi, Malattia e infortunio e Prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 72 CAD – Articolo abrogato

    Art. 72 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • CCNL Pompe Funebri: Apprendistato

    CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri)

    In sintesi

    Apprendistato CCNL Pompe Funebri: professionalizzante 36 mesi per necrofori/onoranze. Specializzazione tanatopratico 48 mesi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federcofit (Federazione Cooperative e Imprese Funebri Italiane) · ANIDIF · CGIL · CISL · UIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025 (ipotesi di accordo), per il quadriennio 2025-2028, sottoscritta da FE.N.I.O.F. con l’assistenza di Confcommercio e da Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti (il precedente era dell’8 febbraio 2022)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028. Aumento strutturale di 200 euro al 4° livello in quattro tranche (agosto 2025, agosto 2026, settembre 2027, ottobre 2028); contributo al Fondo EST +3 euro al mese dal 1° luglio 2025; indennità domenicale da 4,65 a 6,15 euro. Le imprese funebri pubbliche e i servizi cimiteriali seguono un contratto distinto, la cui ipotesi di rinnovo 2025-2027 è stata siglata con Utilitalia il 7 luglio 2026
    Platea
    ~20.000 (necrofori, addetti onoranze funebri, autisti carri funebri, addetti cremazione, cimiteriali, addetti tanatoprassi)

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato
    Voce Dettaglio
    Professionalizzante Vedi sezione
    Sottoinquadramento Vedi sezione
    Formazione obbligatoria Vedi sezione
    Contributi ridotti Vedi sezione
    Tanatopratico specialistico Vedi sezione

    Professionalizzante

    18-29 anni, 36 mesi per necrofori, 48 mesi per tanatopratici.

    Sottoinquadramento

    2 livelli sotto.

    Formazione obbligatoria

    80h annue + vaccinazioni + corsi sicurezza biologica + supporto psicologico.

    Contributi ridotti

    10% azienda.

    Tanatopratico specialistico

    Corso 12-18 mesi durante apprendistato. Esame finale per qualifica.

    Casi pratici

    Tizio – necroforo Apprendistato
    Tizio (necroforo liv 3) applica regole CCNL su apprendistato.
    Caia – addetta onoranze Apprendistato
    Caia (addetta onoranze liv 4) gestisce apprendistato a contatto famiglie.
    Sempronio – tanatopratico Apprendistato
    Sempronio (tanatopratico liv 6) coordina apprendistato con specializzazione.

    Domande frequenti

    Domanda 1 Apprendistato?
    Risposta su apprendistato CCNL Pompe Funebri.
    Domanda 2 Apprendistato?
    Approfondimento apprendistato per addetti settore.
    Domanda 3 Apprendistato?
    Caso H24 7/7 e apprendistato.
    Domanda 4 Apprendistato?
    Tutele specifiche apprendistato settore funebre.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, indennita H24 e minimi per figura, Preavviso, Ferie, Maternità, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 26 L. 91/1992

    Art. 26 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l’articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l’articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

    2. È soppresso l’obbligo dell’opzione di cui all’articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all’articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.

    3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

  • Art. 78 D.Lgs. 231/2001 – Conversione delle sanzioni interdittive

    Art. 78 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Conversione delle sanzioni interdittive

    In vigore dal 04/07/2001

    1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

    2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo

    17. 3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.

    4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

  • Art. 325-ter D.Lgs. 209/2005 – Pubblicazione delle sanzioni

    Art. 325-ter D.Lgs. 209/2005 – Pubblicazione delle sanzioni

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I provvedimenti di applicazione delle sanzioni, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati per estratto nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS. L'IVASS, tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

    2. 2. L'IVASS può disporre la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria: a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata; b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di una indagine penale in corso; c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale danno sia determinabile.

    3. Se le situazioni descritte al comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione può essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.

    4. 4. L'IVASS … può escludere la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare: a) che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio; b) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto all'irrogazione delle sanzioni previste. (45)

  • Art. 100 CTS – Clausola di salvaguardia per le Province autonome

    Art. 100 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Clausola di salvaguardia per le Province autonome

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .

    2. Tenendo conto della tutela delle minoranze, prevista dall' articolo 6 della Costituzione e dallo Statuto di Autonomia, la Provincia autonoma di Bolzano disciplina l'istituzione e la tenuta del registro unico del Terzo settore e l'utilizzo degli acronimi di cui al presente codice, nonché le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico di cui al presente codice del terzo settore, nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 99 e 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 . Note all'art. 100: – La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 . – Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 , si veda nelle note all'art. 82.

  • Art. 343 D.Lgs. 209/2005 – Intermediari già iscritti od operanti

    Art. 343 D.Lgs. 209/2005 – Intermediari già iscritti od operanti

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti all'Albo degli agenti di assicurazione o all'Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 109, comma 2, previa dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, salvo quanto disposto all'articolo 109, comma 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

    2. I soggetti che sono stati cancellati dall'Albo degli agenti di assicurazione o dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione nel termine, rispettivamente, di cinque anni o di due anni dalla data di entrata in vigore del presente codice possono essere nuovamente iscritti a condizione che la richiesta sia effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente codice e che la cancellazione non sia stata disposta in forza di un provvedimento disciplinare definitivo. L'iscrizione, salvo quanto disposto all'articolo 109, comma 3, è subordinata all'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile di cui all'articolo 110, comma 3.

    3. Le persone fisiche che, in vigenza della legge 7 febbraio 1979, n. 48 , e della legge 28 novembre 1984, n. 792 , avrebbero maturato i requisiti per l'iscrizione di diritto rispettivamente all'albo degli agenti di assicurazione o dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione hanno titolo per l'iscrizione nella corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 109, se il periodo richiesto è completato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. In pendenza del termine per l'iscrizione essi possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta.

    4. I soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c), d) ed e), che alla data di entrata in vigore del presente codice esercitano l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa possono iscriversi, con le modalità stabilite all'articolo 109, comma 4, nella corrispondente sezione del registro entro i successivi dodici mesi. In pendenza del termine per l'iscrizione essi possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta.

    5. Il Fondo di cui all'articolo 115 succede nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all' articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792 , e continua ad operare nei casi previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 30 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 dell'11 maggio 1985 .

    6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa.

  • Opposizione a decreto ingiuntivo: termini, atto e iter

    L’opposizione a decreto ingiuntivo è il rimedio processuale con cui il debitore ingiunto contesta la pretesa creditoria nel merito o per ragioni di rito. Il giudizio si svolge davanti al medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il decreto e segue le forme del processo ordinario di cognizione. Il termine per opporsi è di 40 giorni dalla notifica del decreto; in casi tassativi può essere ridotto a 10 giorni o ampliato a 60. Questa guida illustra termini, atti, motivi opponibili, sospensione dell’esecutorietà provvisoria e costi del procedimento.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    Il procedimento monitorio è disciplinato dagli articoli 633-656 del codice di procedura civile. L’art. 633 c.p.c. individua le condizioni di ammissibilità del ricorso per ingiunzione: il credito deve essere certo (non controverso nell’an), liquido (determinato nel quantum) ed esigibile (privo di termine o condizione non ancora scaduti); inoltre deve essere fondato su prova scritta. Si tratta di un procedimento speciale, sommario nella fase iniziale e a cognizione piena solo in caso di opposizione, pensato per consentire al creditore l’ottenimento rapido di un titolo esecutivo evitando le lungaggini del giudizio ordinario.

    Gli articoli 634 c.p.c., 635 c.p.c. e 636 c.p.c. specificano cosa costituisce prova scritta idonea: scritture private autenticate o registrate, cambiali, assegni bancari, certificati di liquidazione di borse, atti pubblici, fatture commerciali estratte da scritture contabili tenute regolarmente, libri contabili regolarmente bollati e vidimati per i crediti che ne derivano, parcelle professionali vidimate dall’ordine di appartenenza. La giurisprudenza ha ammesso la prova scritta anche per documenti elettronici sottoscritti con firma digitale e per le comunicazioni via PEC che integrino tutti gli elementi del credito. L’art. 637 c.p.c. fissa la competenza per territorio del giudice del foro generale del convenuto, salvo competenza concorrente per gli onorari professionali.

    L’art. 640 c.p.c. disciplina il rigetto del ricorso quando il giudice non ritenga sufficientemente giustificata la domanda; il provvedimento di rigetto non pregiudica la riproposizione della domanda in via ordinaria. L’art. 641 c.p.c. regola l’emissione del decreto, contenente l’ordine di pagamento entro quaranta giorni e l’avvertimento al debitore che, decorso il termine senza opposizione, il decreto diventa definitivo ed esecutivo. La provvisoria esecutorietà – concessa o negata in sede monitoria ai sensi dell’art. 642 c.p.c. – incide profondamente sulla strategia difensiva. L’opposizione, regolata dall’art. 645 c.p.c., instaura un giudizio a cognizione piena in cui il creditore assume la veste sostanziale di attore: deve provare i fatti costitutivi della pretesa secondo le regole ordinarie (art. 2697 c.c.).

    Il termine di 40 giorni: come si conta

    Il termine ordinario è di 40 giorni dalla notifica del decreto e va calcolato escludendo il giorno iniziale e includendo quello finale (art. 155 c.p.c.). Si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. L’art. 643 c.p.c. disciplina la notificazione del decreto al debitore residente in Italia; l’art. 644 c.p.c. introduce la regola per cui il decreto perde efficacia se la notifica non avviene entro 60 giorni dalla pronuncia. Per i debitori residenti in altri Stati dell’Unione europea, il termine di opposizione è di 50 giorni; per i residenti extra-UE, di 60 giorni. In presenza di gravi ragioni, il giudice può abbreviarlo fino a 10 giorni (art. 641 c.p.c. comma 2). L’inutile decorso del termine determina la definitività esecutiva del decreto: ai sensi dell’art. 647 c.p.c., il giudice, su istanza del creditore, dichiara esecutivo il decreto, che diviene titolo per l’esecuzione forzata e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Il decreto definitivo costituisce titolo esecutivo a tutti gli effetti dell’art. 474 c.p.c..

    L’atto di opposizione e i motivi opponibili

    L’opposizione si propone con atto di citazione davanti allo stesso ufficio che ha emesso il decreto. L’atto deve essere notificato al creditore opposto entro il termine perentorio dei 40 giorni e va iscritto a ruolo entro 10 giorni dalla notifica (cinque giorni se è stata richiesta la sospensione dell’esecutorietà provvisoria). L’omessa o tardiva iscrizione a ruolo è causa di improcedibilità dell’opposizione, sanabile solo con la rimessione in termini se il debitore prova un impedimento incolpevole.

    I motivi possono attenere al rito (difetto delle condizioni di ammissibilità del monitorio, incompetenza per materia o per territorio, nullità della notifica del decreto, inidoneità della prova scritta posta a fondamento) o al merito (insussistenza originaria del credito, sua estinzione per pagamento o altra causa, eccezione di compensazione, prescrizione, difetto di prova, contestazione del titolo contrattuale). Tipiche difese di merito includono il pagamento intervenuto prima della notifica del decreto, il riconoscimento di credito proveniente da contratto nullo o annullabile, l’assenza di esigibilità per condizione sospensiva non avveratasi, l’eccezione di inadempimento del creditore opposto in caso di rapporti sinallagmatici (exceptio inadimpleti contractus).

    La giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, ha chiarito che nel giudizio di opposizione l’onere della prova segue le regole ordinarie del processo civile: spetta al creditore opposto, formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, provare i fatti costitutivi della pretesa, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi che eccepisce. Sul piano formale, l’art. 645 c.p.c. prevede che l’opposizione segua le forme del procedimento ordinario di cognizione; dopo la riforma Cartabia, le parti possono concordemente richiedere il rito semplificato di cognizione (art. 281-decies c.p.c.), più rapido. La novità è particolarmente utile quando la controversia è di non particolare complessità o quando l’opposizione si limita a poche questioni di diritto. Per i procedimenti relativi a opposizione a decreto ingiuntivo in materia contrattuale, la mediazione obbligatoria ex art. 5-bis D.Lgs. 28/2010 è condizione di procedibilità: incombe sulla parte opposta promuovere la mediazione entro i termini di legge.

    Sospensione dell’esecutorietà provvisoria

    Se il decreto è munito di provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c., il creditore può iniziare immediatamente l’esecuzione forzata. L’art. 649 c.p.c. consente al debitore opponente di chiedere al giudice dell’opposizione la sospensione dell’esecutorietà: la sospensione è concessa quando ricorrono gravi motivi, valutati in termini di periculum (rischio di pregiudizio grave e irreparabile) e fumus (verosimile fondatezza dell’opposizione). La concessione è discrezionale e produce effetto immediato. Specularmente, l’art. 648 c.p.c. consente al creditore opposto di chiedere la concessione della provvisoria esecutorietà non concessa in sede monitoria quando l’opposizione appare manifestamente infondata. La condotta tenuta dalle parti nel giudizio rileva ai fini della liquidazione delle spese. È prassi presentare l’istanza di sospensione contestualmente all’atto di opposizione, indicando con precisione il pregiudizio temuto. L’art. 650 c.p.c. disciplina l’opposizione tardiva, ammessa se il debitore prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore: il termine decorre dal primo atto di esecuzione.

    Dal titolo all’esecuzione forzata

    Una volta che il decreto sia divenuto definitivo per mancata opposizione (art. 647 c.p.c.), oppure abbia ottenuto provvisoria esecutorietà in sede monitoria o di opposizione, il creditore può procedere all’esecuzione forzata. Il decreto definitivo costituisce titolo esecutivo a tutti gli effetti dell’art. 474 c.p.c., al pari di una sentenza passata in giudicato. Per procedere, il creditore deve notificare al debitore la copia esecutiva del decreto (con apposita formula esecutiva) e l’atto di precetto, contenente l’intimazione di adempiere entro dieci giorni dalla notificazione. Decorso il termine senza adempimento, il creditore può iniziare l’esecuzione forzata: pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi, a seconda della tipologia di beni del debitore.

    Il decreto ingiuntivo divenuto definitivo legittima inoltre l’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni immobili del debitore. L’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c. rimane esperibile in caso di esecuzione forzata anche dopo la formale dichiarazione di esecutorietà, purché ricorrano i presupposti di legge. In sede di esecuzione forzata, il debitore può sempre proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (contestando il diritto del creditore a procedere) o opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (contestando la regolarità formale degli atti). Particolare attenzione va prestata al rapporto tra opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione all’esecuzione: la giurisprudenza esclude che si possa rimettere in discussione il titolo ormai definitivo, salve le ipotesi residuali di nullità radicale.

    Costi, esito e casi pratici

    Il contributo unificato per l’opposizione segue gli ordinari scaglioni per valore della causa: 43 euro fino a 1.100 euro, 98 euro fino a 5.200 euro, 237 euro fino a 26.000 euro, 518 euro fino a 52.000 euro, 759 euro fino a 260.000 euro, 1.214 euro oltre 520.000 euro. Si aggiungono onorario del difensore e marca da bollo per l’iscrizione a ruolo. Tizio riceve un decreto ingiuntivo per 12.000 euro fondato su fatture relative a una fornitura mai consegnata: propone opposizione tempestiva, chiede la sospensione della provvisoria esecutorietà e produce corrispondenza commerciale che dimostra il mancato adempimento del creditore; il giudice sospende l’esecuzione e rinvia per la prosecuzione del giudizio di merito. Caio riceve un decreto e si limita a contestare genericamente: l’opposizione viene rigettata e il decreto confermato. Sempronio scopre l’esistenza del decreto solo quando riceve l’atto di pignoramento: invoca l’art. 650 c.p.c. dimostrando l’irregolarità della notifica e ottiene di essere rimesso in termini. L’esito del giudizio è una sentenza che, ai sensi dell’art. 653 c.p.c., può rigettare l’opposizione (confermando il decreto), accoglierla integralmente (revocando il decreto) o accoglierla parzialmente, condannando il debitore al pagamento della somma minore effettivamente dovuta.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Quanto tempo ho per opporre un decreto ingiuntivo?

    40 giorni dalla notifica per i residenti in Italia, 50 giorni per i residenti UE, 60 giorni per i residenti extra-UE. Il termine può essere ridotto a 10 giorni quando vi siano gravi ragioni di urgenza, ai sensi dell’art. 641 c.p.c.

    Cosa succede se non oppongo il decreto?

    Il decreto diventa definitivo ed esecutivo (art. 647 c.p.c.). Il creditore può procedere all’esecuzione forzata (pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi) e iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore.

    Posso opporre dopo i 40 giorni?

    Sì, ma solo se ricorrono le condizioni dell’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.): irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore tali da impedire una tempestiva conoscenza. Il termine decorre dal primo atto di esecuzione e va proposto entro 10 giorni.

    Devo pagare comunque durante l’opposizione?

    Solo se il decreto è provvisoriamente esecutivo. In tal caso si può chiedere al giudice la sospensione ex art. 649 c.p.c. allegando gravi motivi. Se il decreto non è provvisoriamente esecutivo, l’esecuzione resta sospesa fino alla sentenza.

    Quanto costa un’opposizione?

    Contributo unificato per scaglioni di valore (da 43 a oltre 1.200 euro) più onorario del difensore secondo DM 55/2014. Il valore della causa è quello indicato nel decreto ingiuntivo. Le spese sono regolate in sentenza secondo il principio di soccombenza.

    Profili di prescrizione del credito

    L’eccezione di prescrizione è uno dei motivi più frequenti di opposizione. La prescrizione ordinaria è decennale (art. 2946 c.c.), ma molti crediti seguono termini brevi: cinque anni per crediti che si maturano periodicamente (canoni di locazione, retribuzioni periodiche, interessi), tre anni per onorari professionali, due anni per i crediti del medico, un anno per i crediti degli albergatori. Il termine decorre dal momento in cui il credito poteva essere fatto valere e si interrompe con qualsiasi atto di costituzione in mora, riconoscimento del debito o azione giudiziaria. La notifica del decreto ingiuntivo interrompe la prescrizione a partire dalla data del deposito del ricorso, purché la notifica intervenga entro 60 giorni dalla pronuncia. L’eccezione di prescrizione, di natura sostanziale, va proposta in modo specifico nell’atto di opposizione e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

    Strategia difensiva e tempistiche

    L’opposizione a decreto ingiuntivo richiede un’analisi strategica delle priorità. Il primo nodo è valutare se chiedere la sospensione della provvisoria esecutorietà: la scelta è quasi obbligata se il decreto è provvisoriamente esecutivo e il debitore non è in grado di adempiere senza pregiudizio. Il secondo nodo è la scelta del rito: ordinario o sommario di cognizione. Quest’ultimo, ammesso solo su richiesta concorde delle parti o per controversie semplici, consente una definizione più rapida ma con istruttoria più snella. Il terzo nodo è la formulazione dei motivi: vanno articolati con precisione, distinguendo profili di rito da profili di merito e indicando con esattezza le prove offerte.

    Le tempistiche tipiche del giudizio di opposizione sono significative. Dalla notifica dell’opposizione alla prima udienza intercorrono di norma quattro-otto mesi; la fase istruttoria, se necessaria, può durare ulteriori sei-dodici mesi; la sentenza viene pronunciata, salvo eccessivi carichi d’ufficio, entro l’anno successivo. La durata complessiva del giudizio di primo grado può quindi oscillare tra diciotto mesi e tre anni. In caso di appello, vanno aggiunti uno-due anni; in caso di ricorso per Cassazione, ulteriori due-quattro anni. La provvisoria esecutorietà del decreto, se non sospesa, consente al creditore di procedere all’esecuzione forzata già nelle more del giudizio: questo elemento rende cruciale, per il debitore, la richiesta tempestiva di sospensione ex art. 649 c.p.c..

    Risorse correlate

    Approfondisci con i nostri commenti: Articolo 633 Codice di Procedura Civile: Condizioni di ammissibilità, Articolo 641 Codice di Procedura Civile: Accoglimento della domanda, Articolo 645 Codice di Procedura Civile: Opposizione, Art. 649 c.p.c.: Sospensione dell'esecuzione provvisoria. Per il quadro complessivo del procedimento monitorio puoi consultare il Codice di procedura civile.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Art. 71 CAD – Regole tecniche

    Art. 71 D.Lgs. 82/2005 CAD – Regole tecniche

    In vigore dal 01/01/2006

    ((

    1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo. ))

    1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .

    1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all' articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 , alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

  • Art. 77 D.Lgs. 231/2001 – Esecuzione delle sanzioni interdittive

    Art. 77 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Esecuzione delle sanzioni interdittive

    In vigore dal 04/07/2001

    1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

    2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.