Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Gas-Acqua: 13ª, 14ª, premi produttività

    CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua)

    In sintesi

    Il CCNL Gas-Acqua prevede 14 mensilità (13ª dicembre + 14ª luglio). Premi di Produzione legati a obiettivi aziendali (disponibilità rete, riduzione perdite, sicurezza). Detassazione 5%. Welfare crescente. Alcune utility offrono tariffe agevolate gas/acqua ai dipendenti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Utilitalia · Federgasacqua · CGIL · CISL · UIL · FILCTEM · FEMCA · UILTEC
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025, per il triennio 2025-2027 (il precedente era del 18 maggio 2023)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. Aumento dei minimi (TEM) di 260 euro in quattro tranche: 90 euro dal 1° luglio 2025, 60 dal 1° luglio 2026, 60 dal 1° luglio 2027 e 50 dal 1° ottobre 2027. Dal 1° gennaio 2026 l’orario contrattuale scende a 38 ore medie settimanali
    Platea
    ~50.000 (tecnici reti gas, operatori distribuzione idrica, dipendenti multiutility, personale impianti depurazione)

    Tabella riepilogativa

    Mensilità e premi
    Voce Valore
    Tredicesima 1 mens dicembre
    Quattordicesima 1 mens luglio
    Premio di Risultato Variabile
    PdR detassazione 5%
    Tetto detassato €3.000
    Buoni pasto €5,29-€8/gg esenti

    Tredicesima

    Entro 20 dicembre. Mensilità completa (base + indennità fisse).

    Quattordicesima

    Entro 31 luglio. Mensilità completa. Punto forte settore.

    Premio di Risultato

    Negoziato aziendalmente, collegato a: disponibilità rete (% tempo in servizio), riduzione perdite acqua, customer satisfaction, riduzione assenze, sicurezza zero infortuni. Detassato 5%. Tetto €3.000.

    Welfare aziendale

    Buoni pasto, voucher servizi, polizza sanitaria, borse di studio figli. Tariffe agevolate gas/acqua per dipendenti in alcune utility (Hera, A2A, Iren).

    Tariffe agevolate utenze

    Benefit storico in alcune multiutility: sconto bolletta gas/acqua per dipendenti e familiari (analogo a Enel per elettricità).

    Casi pratici

    Tizio – 13ª + 14ª tecnico reti
    Tizio (livello 4) con €2.380/mese: 13ª €2.380 + 14ª €2.380 = €4.760 mensilità extra annue.
    Caia – PdR depuratore qualità
    Caia (livello 5) PdR €1.500 per obiettivi qualità acque raggiunti. Detassato 5% = €75.
    Sempronio – Tariffa agevolata Hera
    Sempronio (Quadro Hera) ha sconto 25% su bolletta gas+acqua. Risparmio ~€350/anno per famiglia.

    Domande frequenti

    Il CCNL Gas-Acqua prevede 14 mensilità?
    Sì, 13ª dicembre + 14ª luglio. Settore meglio retribuito utilities.
    Cosa è il PdR?
    Premio di Risultato aziendale legato a obiettivi (disponibilità rete, riduzione perdite, customer satisfaction, sicurezza). Detassato 5%. Tetto €3.000.
    I dipendenti hanno tariffe agevolate?
    In alcune multiutility (Hera, A2A, Iren, Acea) sì: sconti 20-30% su bolletta gas/acqua/elettrica per dipendenti e familiari. Eventuale fringe benefit fiscale.
    Posso convertire il PdR in welfare?
    Sì, conversione totalmente esente IRPEF. Welfare: buoni acquisto, voucher servizi, polizze, abbonamenti.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, ROL, permessi, maternità, paternità, congedi, malattia, comporto e infortunio e prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    Nei settori a forte stagionalità il contratto a tempo determinato è lo strumento ordinario per coprire i picchi di attività. Il lavoro stagionale gode di regole proprie — esenzione dagli intervalli e dal tetto di legge, diritto di precedenza alla riassunzione — che conviene conoscere con precisione.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi e, oltre i 12, richiede una causale. Il lavoro stagionale è però esente dagli intervalli tra un contratto e l’altro e dal tetto di contingentamento, e dà diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali. Le causali e i casi di stagionalità sono integrati dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Lavoro stagionale · Proroghe e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Il lavoro stagionale: regole speciali

    La stagionalità è una deroga rilevante alla disciplina ordinaria del contratto a termine, pensata per le attività legate a cicli stagionali.

    Esenzioni dai limiti generali

    I contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli (stop&go) tra un contratto e l’altro, dal tetto di contingentamento e, in larga parte, dall’obbligo di causale legato alla durata. È ciò che consente la riassunzione dello stesso lavoratore stagione dopo stagione.

    Quali attività sono stagionali

    Sono stagionali le attività individuate dalla legge e quelle ulteriori definite dai contratti collettivi: per questo il CCNL di settore è decisivo nel qualificare una lavorazione come stagionale.

    Il diritto di precedenza stagionale

    Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza nelle assunzioni stagionali successive per le medesime attività, purché manifesti la propria volontà entro i termini previsti. È una tutela diversa dalla precedenza verso il tempo indeterminato.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — riassunto ogni stagione
    Tizio è assunto a termine per la stagione estiva da tre anni consecutivi. Trattandosi di attività stagionale, non si applicano gli intervalli di stop&go né il tetto di contingentamento: la successione dei contratti stagionali è legittima. Se ha manifestato per tempo la volontà, ha diritto di precedenza nella riassunzione della stagione successiva.
    Caia — contratto oltre la stagione
    Caia, assunta come stagionale, viene trattenuta per un’attività non stagionale ben oltre il picco. In quel caso il rapporto esce dal regime di favore della stagionalità e rientra nei limiti ordinari (durata, causali, intervalli): il loro mancato rispetto può portare alla conversione a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Il lavoratore stagionale deve rispettare gli intervalli tra un contratto e l’altro?
    No: i contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli di stop&go e dal tetto di contingentamento. Lo stagionale ha inoltre diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali successive per le stesse attività.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 78 CAD – Articolo abrogato

    Art. 78 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Art. 85 D.Lgs. 231/2001 – Disposizioni regolamentari

    Art. 85 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Disposizioni regolamentari

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono: a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; b) (( LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 )) ; c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

    2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

  • Art. 77 CAD – Articolo abrogato

    Art. 77 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Art. 62 D.Lgs. 79/2011 – Modalità di attribuzione

    Art. 62 D.Lgs. 79/2011 – Modalità di attribuzione

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo – 27 settembre – con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

    2. L’accertamento dei titoli per il conferimento dell’attestazione è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dallo stesso delegato e composta: a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che la presiede; b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da un suo delegato; c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell’immagine dell’Italia, ove esistente; d) dal Presidente dell’Agenzia nazionale per il turismo – ENIT o da un suo delegato; e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di adeguata esperienza nel settore turistico.

    3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2, è a titolo gratuito. articolo precedente articolo successivo

  • Smart working e contratti 2026: regole, accordi e diritti

    Il lavoro agile, comunemente indicato come smart working, è la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall’assenza di vincoli stringenti di orario e di luogo e dall’esecuzione della prestazione in parte presso i locali aziendali e in parte all’esterno, mediante strumenti tecnologici. La disciplina è contenuta negli articoli 18-24 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 – il cosiddetto “Statuto del lavoro autonomo”. Questa guida esamina l’accordo individuale, il diritto alla disconnessione, i profili di sicurezza, l’infortunio in lavoro agile e il trattamento normativo nel quadro 2026.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    L’art. 18 della L. 81/2017 introduce nell’ordinamento il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Non si tratta di una nuova tipologia contrattuale, ma di una modalità di organizzazione applicabile al rapporto subordinato ordinario disciplinato dall’art. 2094 c.c.: la retribuzione resta quella prevista dal contratto collettivo per analoghe mansioni svolte in sede, le ferie maturano secondo le regole ordinarie e il datore conserva i poteri direttivi e disciplinari.

    L’accordo individuale è disciplinato dall’art. 19 della L. 81/2017 che impone la forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova. L’accordo disciplina l’esecuzione della prestazione svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore e agli strumenti utilizzati dal lavoratore. Individua altresì i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. L’art. 20 della L. 81/2017 garantisce parità di trattamento economico e normativo rispetto ai lavoratori che svolgono la prestazione interamente in sede aziendale, comprese le opportunità di sviluppo professionale e di progressione di carriera.

    Sul versante dei poteri datoriali, l’art. 21 della L. 81/2017 stabilisce che l’accordo individui le condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari. Il potere di controllo va esercitato nel rispetto delle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori sui controlli a distanza e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. La parità di trattamento di cui all’art. 20 L. 81/2017 si estende al diritto all’apprendimento permanente e al riconoscimento delle competenze acquisite. Restano fermi i diritti sindacali e di rappresentanza disciplinati dallo Statuto.

    L’accordo individuale di lavoro agile

    L’accordo individuale ex art. 19 L. 81/2017 è elemento costitutivo della modalità agile. La forma scritta è richiesta a fini di regolarità amministrativa: l’eventuale omissione non determina nullità del rapporto, che resta subordinato ordinario, ma espone il datore alle sanzioni amministrative e priva l’accordo di efficacia probatoria. L’accordo può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato e prevedere il recesso unilaterale: con preavviso non inferiore a trenta giorni in caso di accordo a tempo indeterminato, o in presenza di giustificato motivo, anche senza preavviso. Nei rapporti con lavoratori disabili ai sensi della L. 68/1999 il preavviso del datore non è inferiore a novanta giorni per consentire un’adeguata riorganizzazione.

    Il contenuto minimo dell’accordo include: (1) durata e modalità di esecuzione della prestazione fuori dai locali aziendali, con specificazione delle fasce orarie e dei luoghi di lavoro consentiti; (2) strumenti tecnologici utilizzati dal lavoratore e ripartizione dei relativi costi e responsabilità; (3) modalità di esercizio del potere di controllo del datore, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali; (4) tempi di riposo e misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche; (5) condotte rilevanti sul piano disciplinare. È opportuna l’indicazione di profili accessori: cybersicurezza, riservatezza, formazione obbligatoria e protocolli di emergenza.

    La cosiddetta “fase emergenziale” 2020-2023 aveva consentito il ricorso al lavoro agile anche in assenza di accordo individuale per fronteggiare la pandemia: dal 1° aprile 2024 il regime è tornato a essere quello ordinario fondato sull’accordo scritto. Per il quadro 2026 restano operative le tutele specifiche per lavoratori con figli under 14, disabili e caregiver ex L. 104/1992: per queste categorie il datore valuta prioritariamente le richieste di accesso al lavoro agile e la negativa va motivata in forma scritta. Il mancato rispetto del diritto di precedenza espone a contenzioso e, nei casi più gravi, a condotta antisindacale qualora coinvolga rappresentanze.

    Diritto alla disconnessione, controlli e privacy

    Il diritto alla disconnessione rappresenta uno dei pilastri della disciplina italiana del lavoro agile. L’art. 19 impone che l’accordo individui le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare al lavoratore la possibilità di disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. La giurisprudenza ha precisato che la disconnessione non è mera facoltà del lavoratore, ma obbligo organizzativo del datore: la mancata predisposizione di misure (blocchi di sistema, fasce orarie di non reperibilità, configurazioni di policy aziendali) può configurare violazione dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. e fondare richieste di risarcimento per stress lavoro-correlato o burnout.

    I controlli a distanza sull’attività del lavoratore agile sono soggetti al regime generale dello Statuto dei Lavoratori: gli strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività devono essere installati previo accordo con la rappresentanza sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. Costituiscono eccezione gli strumenti necessari alla prestazione (computer portatile, smartphone aziendale, software gestionale) per i quali non è richiesto l’accordo collettivo, ma comunque l’informativa al lavoratore e il rispetto dei principi di minimizzazione e proporzionalità previsti dal GDPR. Il datore deve fornire informativa chiara sui dati raccolti, sulle finalità del trattamento e sulle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.

    Sul piano disciplinare l’art. 21 L. 81/2017 impone all’accordo individuale di identificare le condotte sanzionabili. Si applicano comunque le tutele procedurali previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori: contestazione preventiva degli addebiti, termine di almeno cinque giorni per le giustificazioni, proporzionalità della sanzione. La mancata risposta del lavoratore a un controllo telematico, ad esempio, non integra automaticamente inadempimento: deve essere valutata alla luce dell’orario concordato, del diritto alla disconnessione e dell’obbligo di diligenza ex art. 2104 c.c.. L’utilizzo di software di sorveglianza continua (keystroke logging, screen capture periodico, geolocalizzazione costante) è generalmente illecito anche in regime di lavoro agile.

    Parità di trattamento e disciplina retributiva

    L’art. 20 L. 81/2017 sancisce che il lavoratore agile riceva un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali. La parità si articola in più piani: retribuzione globale, ferie, permessi, malattia, maternità, progressione di carriera e formazione. Il riferimento alla retribuzione attiene al trattamento complessivo previsto dal art. 2099 c.c. e dalla contrattazione collettiva applicabile, senza distinzioni in ragione della modalità di esecuzione. È vietata qualsiasi forma di indiretta penalizzazione del lavoratore agile sotto forma di esclusione da benefit (buoni pasto, premi di risultato, welfare aziendale) per il solo fatto della modalità organizzativa adottata.

    Sul versante dei buoni pasto, la giurisprudenza si è espressa con orientamento maggioritario favorevole al riconoscimento anche al lavoratore agile, qualora la contrattazione collettiva non distingua espressamente tra modalità di esecuzione e qualora la pausa pranzo rientri nel normale orario lavorativo. Per i premi di risultato e gli incentivi legati alla performance individuale, la modalità agile non può costituire criterio di esclusione: la valutazione va effettuata sui medesimi parametri di produttività applicabili al personale in sede. L’opportunità di un sistema chiaro di obiettivi misurabili (MBO) si rafforza in regime agile, rendendo il monitoraggio del risultato più trasparente rispetto al controllo della mera presenza.

    Sicurezza sul lavoro e infortuni

    L’art. 22 L. 81/2017 estende al lavoro agile gli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c. e D.Lgs. 81/2008. Il datore garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore agile e consegna a quest’ultimo e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

    L’art. 23 L. 81/2017 disciplina la copertura assicurativa: il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. L’infortuno occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali è coperto in regime di tutela INAIL in itinere quando la scelta del luogo sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

    Sul piano probatorio la qualificazione dell’infortunio come “in occasione di lavoro” richiede l’accertamento del nesso tra l’evento e la prestazione. INAIL ha chiarito con circolari operative che la tutela si estende a infortuni occorsi durante l’esecuzione di attività funzionalmente collegate alla prestazione lavorativa (utilizzo del computer, spostamenti per partecipare a riunioni online, pause fisiologiche), ma non a quelli verificatisi durante attività di natura strettamente personale. La denuncia di infortunio segue le regole ordinarie e va trasmessa entro le 48 ore dalla conoscenza. La produzione di documentazione contestuale (registrazione orari, location dell’evento, evidenze dell’attività lavorativa in corso) è elemento dirimente in caso di contestazione.

    Articoli chiave da consultare

    Casi pratici e clausole tipiche

    Caso 1. Tizio, programmatore in azienda IT, ha siglato accordo agile a tempo indeterminato con tre giorni a settimana di lavoro fuori sede. L’accordo prevede fascia di reperibilità 9:00-13:00 e 14:00-18:00, disconnessione obbligatoria dopo le 19:00 e nei fine settimana. Tizio riceve dal manager messaggi via piattaforma aziendale alle 22:00 con richiesta di risposta immediata. Lamenta il fatto in sede sindacale: il datore è tenuto a configurare blocchi tecnici alle comunicazioni fuori orario o richiamare i responsabili al rispetto del diritto alla disconnessione. La condotta reiterata può fondare richiesta risarcitoria per stress lavoro-correlato.

    Caso 2. Caia, impiegata amministrativa, lavora in modalità agile da casa. Durante una pausa caffè scivola sulle scale e si frattura il polso. La denuncia INAIL è accolta come infortunio in occasione di lavoro: la pausa fisiologica rientra nelle attività funzionalmente collegate alla prestazione e l’evento si è verificato all’interno del perimetro spaziale e temporale dell’attività lavorativa. Diverso sarebbe stato il caso di infortunio occorso durante un’attività estranea (ad esempio sistemare il giardino fuori dall’orario concordato).

    Caso 3. Sempronio è dipendente di una società di consulenza con accordo agile che consente di lavorare ovunque sul territorio nazionale. Decide di trasferirsi temporaneamente in altra regione mantenendo la prestazione agile e senza darne comunicazione al datore. L’azienda contesta la condotta come violazione delle clausole dell’accordo. Il giudice valuta caso per caso: se l’accordo non identificava espressamente i luoghi consentiti, il lavoratore conserva una certa discrezionalità; se invece l’accordo richiede preventiva comunicazione, l’omissione integra inadempimento contrattuale ma non necessariamente giusta causa di licenziamento.

    Domande frequenti

    Posso rifiutare il lavoro agile proposto dal datore?

    Sì. Il lavoro agile richiede sempre il consenso del lavoratore manifestato nell’accordo individuale. Il rifiuto della modalità agile, in assenza di obblighi contrattuali pregressi, non integra giustificato motivo di licenziamento né condotta disciplinarmente rilevante. Specularmente, il datore non è tenuto ad accogliere la richiesta di lavoro agile, salvo le ipotesi di precedenza previste per categorie protette (genitori di figli under 14, disabili, caregiver) per le quali è prescritta motivata risposta scritta.

    Il datore deve fornire gli strumenti di lavoro?

    L’accordo individuale disciplina la ripartizione di strumenti e costi. La prassi è che il datore fornisca dotazione tecnologica essenziale (laptop, accesso VPN, eventualmente smartphone) e si faccia carico delle relative manutenzioni. Costi di connettività, energia elettrica e spazio di lavoro presso il domicilio sono spesso a carico del lavoratore, salvo diversa pattuizione o contributo forfetario. La responsabilità per malfunzionamento degli strumenti forniti dal datore resta in capo a quest’ultimo; quella per danni causati da negligenza del lavoratore segue le regole ordinarie sulla diligenza nell’uso dei beni aziendali.

    L’infortunio in casa è coperto da INAIL?

    Sì, se occorso in occasione di lavoro o durante percorsi funzionalmente collegati alla prestazione (cosiddetto in itinere esteso al lavoro agile). La copertura richiede che l’evento si verifichi entro le coordinate spaziali e temporali dell’attività lavorativa concordata. Non sono coperti infortuni occorsi durante attività squisitamente personali. La documentazione della prestazione in corso (log di accesso, registrazione orari, comunicazioni aziendali) facilita il riconoscimento della copertura in sede di contestazione INAIL.

    Il datore può controllare il computer mentre lavoro da casa?

    Può monitorare l’attività lavorativa solo nei limiti consentiti dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e dal GDPR. Sono ammessi controlli funzionali alla prestazione (log di accesso, monitoraggio della produttività aggregata, verifica del rispetto delle policy di sicurezza informatica) previa informativa al lavoratore. Sono vietati controlli occulti, continui e capillari sull’attività personale del lavoratore (keystroke logging integrale, screen capture continuo, microfono o webcam attivati senza consenso). I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi disciplinari solo se l’informativa preventiva lo prevedeva.

    Posso lavorare in lavoro agile da un’altra città o all’estero?

    Dipende dal contenuto dell’accordo individuale. Se l’accordo non specifica limiti geografici, il lavoratore conserva margini di discrezionalità nella scelta del luogo, purché compatibile con la prestazione. Se invece l’accordo identifica espressamente i luoghi consentiti, l’inadempimento espone a sanzioni disciplinari. Lo svolgimento all’estero solleva inoltre profili previdenziali, fiscali e di sicurezza non sempre coperti dall’accordo standard: è opportuna comunicazione preventiva al datore per regolarizzare l’esecuzione transfrontaliera.

    Risorse correlate

    Per approfondire la disciplina fiscale e sociale del lavoro autonomo si rimanda a Art. 8 D.Lgs. 81/2017; per la deducibilità delle spese di formazione Art. 9 D.Lgs. 81/2017; per il quadro generale della retribuzione Articolo 2099 Codice Civile: Retribuzione e dei riposi Art. 2110 c.c.: Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio. L’analisi degli articoli 24, 25 e 26 del D.Lgs. 81/2017 completa il quadro contributivo e di entrata in vigore della disciplina.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Art. 84 D.Lgs. 231/2001 – Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

    Art. 84 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

  • Art. 76 bis CAD – (Costi del SPC)

    Art. 76 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – (Costi del SPC)

    In vigore dal 01/01/2006

    ((

    1. I costi relativi alle infrastrutture nazionali per l'interoperabilità sono a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei relativi contratti di fornitura e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. L'eventuale parte del contributo di cui all' articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 , che eccede la copertura dei costi diretti e indiretti, comprensivi di rimborsi per eventuali attività specificamente richieste dalla Consip ad AgID in relazione alle singole procedure, sostenuti dalla stessa Consip per le attività di centrale di committenza di cui all' articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , è destinata a parziale copertura della quota dei costi relativi alle infrastrutture nazionali gestite da AgID. ))

  • Art. 83 D.Lgs. 231/2001 – Concorso di sanzioni

    Art. 83 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Concorso di sanzioni

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

    2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

  • Art. 76 CAD – Scambio di documenti informatici nell’ambito del Sis…

    Art. 76 D.Lgs. 82/2005 CAD – Scambio di documenti informatici nell’ambito del Sistema pubblico diconnettività

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Gli scambi di documenti informatici ((…)) nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge. (1)

  • Art. 82 D.Lgs. 231/2001 – Articolo abrogato

    Art. 82 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Articolo abrogato

    In vigore dal 04/07/2001

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.