Autore: Andrea Marton

  • Art. 90 Codice del Processo Amministrativo – Pubblicità della sentenza

    Art. 90 Codice del Processo Amministrativo – Pubblicità della sentenza

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Qualora la pubblicità della sentenza possa contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96 del codice di procedura civile, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.

    LIBRO TERZO – IMPUGNAZIONI

    Titolo I – Impugnazioni in generale

  • CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: maternità, paternità e congedi parentali

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: maternità, paternità e congedi parentali

    Nel settore orafo, dove la presenza femminile è significativa nelle lavorazioni di precisione e negli uffici amministrativi e commerciali, le tutele per maternità e congedi parentali assumono particolare rilievo. Il contratto migliora il quadro di legge garantendo l’integrazione retributiva al 100% durante il congedo obbligatorio.

    In sintesi

    Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri integra l’indennità INPS di maternità obbligatoria fino al 100% della retribuzione netta. Il congedo di paternità obbligatorio (10 giorni) è disciplinato dalla legge. Il divieto di licenziamento durante la gravidanza e fino a un anno del bambino è assoluto e inderogabile.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028
    Riferimento legge
    D.Lgs. 151/2001; D.Lgs. 105/2022; D.Lgs. 81/2008

    Tabella riepilogativa maternità e congedi

    Maternità e congedi parentali – legge e integrazione CCNL Orafi
    Istituto Durata Indennità INPS Integrazione CCNL
    Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% retrib. media giorn. Integrazione al 100%
    Congedo paternità obbligatorio 10 giorni entro 5 mesi 100% (INPS) Già al 100% per legge
    Congedo parentale (madre) Max 3 mesi non trasf. 30% fino a 12 anni figlio / 60% primo mese Nessuna integrazione aggiuntiva obbligatoria
    Congedo parentale (padre) Max 3 mesi non trasf. 30% fino a 12 anni figlio / 60% primo mese Nessuna integrazione aggiuntiva obbligatoria
    Astensione anticipata (rischio) Fino al parto + post 80% (INPS) Integrazione al 100%

    Le percentuali INPS sono quelle vigenti al 2026 dopo le modifiche del D.Lgs. 105/2022 (c.d. Decreto Trasparenza). Per i figli nati o adottati da gennaio 2024, il primo mese di congedo parentale è retribuito al 60%, il secondo al 60% (novità 2024), i successivi al 30%.

    Congedo di maternità obbligatorio: cos’è e come funziona

    Il congedo di maternità obbligatorio dura complessivamente 5 mesi (D.Lgs. 151/2001) e può essere fruito in due modi:

    • Formula classica: 2 mesi prima del parto + 3 mesi dopo.
    • Formula flessibile: 1 mese prima del parto + 4 mesi dopo, a condizione che il medico e l’INPS attestino l’assenza di rischi per la salute della madre e del nascituro.

    Durante il congedo obbligatorio, l’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri prevede che il datore di lavoro integri tale indennità fino al 100% della retribuzione contrattuale netta: la lavoratrice non subisce quindi alcuna riduzione del reddito durante il congedo obbligatorio.

    Congedo di paternità obbligatorio

    Il congedo di paternità obbligatorio, introdotto stabilmente dall’art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 e potenziato dal D.Lgs. 105/2022, prevede 10 giorni da fruire entro i 5 mesi dalla nascita (o dall’adozione). L’indennità è al 100% della retribuzione a carico INPS: il padre non subisce perdita di reddito. Questi giorni si aggiungono al congedo parentale facoltativo e non possono essere ceduti alla madre.

    Congedo parentale: diritti e trattamento economico

    Il congedo parentale (D.Lgs. 151/2001, artt. 32-46, come modificato dal D.Lgs. 105/2022) spetta a ciascun genitore per un massimo di 3 mesi non trasferibili all’altro genitore, entro il dodicesimo anno di vita del figlio.

    L’indennità INPS durante il congedo parentale varia:

    • Per il primo mese: 60% della retribuzione (novità dal 2024 per i figli nati o adottati da gennaio 2024).
    • Per il secondo mese: 60% (elevato dal 2024).
    • Per i mesi successivi: 30%.

    Il CCNL Orafi Argentieri non prevede un’integrazione aggiuntiva obbligatoria del congedo parentale oltre quanto disposto dalla legge: il miglioramento contrattuale si concentra sul congedo di maternità obbligatorio.

    Tutela della lavoratrice durante la gravidanza

    Il divieto di licenziamento della lavoratrice decorre dall’inizio della gravidanza (certificata dal medico) fino al compimento di un anno di vita del bambino (D.Lgs. 151/2001, art. 54). Il licenziamento intimato in tale periodo è nullo. Anche il licenziamento collettivo non può riguardare la lavoratrice gestante o in congedo obbligatorio.

    Attenzione specifica nel settore orafo: la lavoratrice esposta a sostanze chimiche pericolose (acidi, solventi, polveri di metalli pesanti) deve essere adibita a mansioni alternative non a rischio durante la gravidanza e l’allattamento. Se non è possibile una mansione alternativa, il datore deve richiedere all’Ispettorato del Lavoro l’astensione anticipata con indennità INPS.

    Casi pratici

    Tizio — Padre orafo, 10 giorni di paternità obbligatoria
    Alla nascita della figlia, Tizio ha diritto a 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio retribuiti al 100% dall’INPS. Li fruzionerà nei primi 5 mesi dalla nascita, comunicando al datore la fruizione con almeno 5 giorni di anticipo. Non è necessaria l’approvazione del datore: è un diritto. Tizio può scegliere di fruirli anche non consecutivamente.
    Caia — Lavoratrice in fonderia, astensione anticipata
    Caia è addetta a una mansione di fonderia con esposizione a vapori acidi. Appena accerta la gravidanza, informa il datore. Il responsabile della sicurezza valuta il rischio e, non potendo assegnare una mansione alternativa sicura, richiede all’Ispettorato del Lavoro di Vicenza l’astensione anticipata. Caia inizia l’astensione dal 3° mese di gravidanza invece del 7°: l’INPS eroga l’80%, integrata dal datore al 100% per tutta la durata.
    Sempronia — Congedo parentale dopo la maternità
    Sempronia, impiegata al livello 6, al termine del congedo obbligatorio di 5 mesi decide di fruire di altri 2 mesi di congedo parentale. Il primo mese è retribuito al 60% dall’INPS, il secondo al 60%. Il datore non deve integrare questi mesi oltre il minimo di legge. Alla fine dei 7 mesi totali di assenza (5 obbligatori + 2 parentali), Sempronia rientra al lavoro al medesimo livello e mansione, con piena anzianità.

    Domande frequenti

    Quanto percepisce la lavoratrice orafa durante la maternità obbligatoria?
    L’INPS eroga l’80% della retribuzione media giornaliera per i 5 mesi di congedo obbligatorio. Il CCNL Orafi Argentieri prevede che il datore integri tale indennità fino al 100% della retribuzione contrattuale netta.
    Quanti giorni di paternità obbligatoria spettano al padre?
    Il D.Lgs. 105/2022 prevede 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio retribuito al 100% dall’INPS, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita.
    Il CCNL prevede il congedo parentale?
    Sì. Il congedo parentale è disciplinato dal D.Lgs. 151/2001: ciascun genitore ha diritto a 3 mesi (non trasferibili). Dal 2024 il primo e secondo mese sono retribuiti al 60% dall’INPS.
    Una lavoratrice può essere licenziata durante la gravidanza?
    No. Il divieto di licenziamento decorre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Il licenziamento intimato in tale periodo è nullo per legge.
    Il CCNL prevede tutele specifiche per le lavoratrici esposte a sostanze pericolose in gravidanza?
    Sì. La normativa impone al datore di valutare i rischi e adibire la lavoratrice a mansioni alternative. Se non è possibile, deve richiedere l’astensione anticipata con indennità INPS integrata al 100% dal contratto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026 e alla normativa vigente (D.Lgs. 151/2001, D.Lgs. 105/2022). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Edilizia Cooperative: maternità, paternità e congedi parentali

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia Cooperative: maternità, paternità e congedi parentali

    La cantieristica edile pone sfide specifiche per le lavoratrici in gravidanza: i rischi fisici e chimici del cantiere impongono alla cooperativa obblighi di protezione molto rigorosi, con conseguenze sull’organizzazione del lavoro.

    In sintesi

    Nel CCNL Edilizia Cooperative la maternità segue il D.Lgs. 151/2001: 5 mesi di astensione obbligatoria retribuita all’80% dall’INPS, con integrazione contrattuale. Il congedo parentale copre fino a 12 mesi complessivi. La lavoratrice in gravidanza non può essere addetta a lavori insalubri in cantiere; la cooperativa è tenuta a spostarla a mansioni compatibili.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Parti firmatarie (sindacali)
    FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
    Ultimo rinnovo
    21 febbraio 2025
    Vigenza
    1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028
    Base legale
    D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità); D.Lgs. 105/2022

    Tabella riepilogativa

    Maternità, paternità e congedi – CCNL Edilizia Cooperative
    Istituto Durata Retribuzione INPS Integrazione CCNL
    Congedo maternità obbligatoria 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% retribuzione media giornaliera Integrazione contrattuale (verifica CCNL art. specifico)
    Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi 100% (a carico INPS)
    Congedo parentale (madre) Max 6 mesi (entro 12 anni figlio) 30% per i primi 3 mesi; ridotta oltre Eventuale integrazione contrattuale
    Congedo parentale (padre) Max 6 mesi (entro 12 anni figlio) 30% per i primi 3 mesi Eventuale integrazione contrattuale
    Riposi giornalieri allattamento Fino a 1 anno del figlio A carico INPS (o datore)

    Nota legale: i periodi e le percentuali riportati riflettono il D.Lgs. 151/2001 come modificato dal D.Lgs. 105/2022. Il CCNL può prevedere condizioni migliorative ma non peggiorative rispetto alla legge. Verificare le disposizioni aggiornate al rinnovo 2025 e gli accordi di secondo livello.

    Il congedo di maternità obbligatoria

    La lavoratrice ha diritto al congedo di maternità obbligatoria per un totale di 5 mesi, distribuibili come segue (art. 16 D.Lgs. 151/2001):

    • Modalità standard: 2 mesi prima del parto + 3 mesi dopo;
    • Modalità flessibile (con certificazione medica): 1 mese prima del parto + 4 mesi dopo, se le condizioni di salute lo consentono.

    Durante l’astensione obbligatoria l’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi periodi contributivi. Il CCNL Edilizia Cooperative può prevedere un’integrazione contrattuale per garantire il 100% della retribuzione per tutto o parte del periodo. Il periodo di maternità si computa nell’anzianità di servizio e negli accantonamenti Cassa Edile.

    Gravidanza e cantiere: obblighi di protezione della cooperativa

    Il D.Lgs. 151/2001 (allegati A e B) elenca i lavori vietati alle lavoratrici in gravidanza e nel periodo post-parto. Nel settore edile la quasi totalità delle attività operative di cantiere rientra in questa categoria: lavori in quota, movimentazione di carichi pesanti, esposizione a agenti chimici (cemento, solventi), vibrazioni. La cooperativa ha l’obbligo di:

    1. Spostare la lavoratrice a mansioni compatibili (es. mansioni d’ufficio o controllo qualità), senza riduzione della retribuzione;
    2. In mancanza di mansioni compatibili, anticipare il congedo di maternità obbligatoria anche prima dei 2 mesi precedenti al parto, su ordine della Direzione Territoriale del Lavoro;
    3. Non adibire la lavoratrice a lavori notturni dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

    Il congedo di paternità obbligatorio

    Dal 2022, il padre lavoratore ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio (L. 234/2021 e aggiornamenti successivi), retribuito al 100% dall’INPS. Deve essere fruito entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affido). Può essere fruito in modo non continuativo. È un diritto autonomo rispetto a quello della madre e non può essere rifiutato dalla cooperativa.

    Il congedo parentale

    Dopo il congedo obbligatorio, ciascun genitore può fruire del congedo parentale (D.Lgs. 151/2001, art. 32, modificato da D.Lgs. 105/2022). Il congedo parentale può essere fruito fino al 12° anno di vita del figlio, con i seguenti massimi:

    • Madre: fino a 6 mesi;
    • Padre: fino a 6 mesi;
    • Totale per coppia: non superiore a 10 mesi (elevabili a 11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi).

    L’indennità INPS durante il congedo parentale è pari al 30% della retribuzione per i periodi previsti dalla legge (aggiornati dal D.Lgs. 105/2022, che ha aumentato la quota per il padre). Il CCNL può prevedere integrazioni.

    Casi pratici

    Caia – Operaia edile in gravidanza, spostamento a mansioni diverse
    Caia, operaia qualificata (2° livello) addetta alla posa di pavimenti, comunica alla cooperativa di essere in gravidanza al 3° mese. La cooperativa, verificato che le mansioni di cantiere rientrano tra i lavori vietati, la sposta immediatamente a mansioni di supporto logistico interno, senza riduzione della paga. A 2 mesi dal parto Caia inizia il congedo obbligatorio. Dopo 3 mesi dal parto rientra in azienda e fruisce di 3 mesi di congedo parentale al 30%.
    Tizio – Impiegato tecnico, congedo di paternità
    Tizio è impiegato tecnico (V livello) in una cooperativa edile. Alla nascita del figlio fruisce immediatamente di 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio, retribuito al 100% dall’INPS. La cooperativa non può rifiutare o posticipare il congedo. Tizio decide di fruire dei giorni anche non consecutivamente, distribuendoli nelle prime settimane dopo il parto.
    Sempronio – Genitore adottivo, congedo equiparato
    Sempronio e la compagna adottano un bambino di 3 anni. Il congedo di maternità e paternità spetta anche in caso di adozione e affidamento, con le stesse durate e percentuali. La finestra temporale per fruire del congedo parentale decorre dall’ingresso del bambino in famiglia, non dalla nascita.

    Domande frequenti

    Quanto dura la maternità obbligatoria per una lavoratrice edile?
    Il congedo di maternità obbligatoria dura 5 mesi (2 mesi prima del parto + 3 mesi dopo). L’INPS eroga l’80% della retribuzione media giornaliera; il CCNL può prevedere un’integrazione contrattuale.
    Può una lavoratrice edile in gravidanza continuare a lavorare in cantiere?
    No. La lavoratrice in stato di gravidanza non può essere adibita a lavori insalubri, pericolosi o faticosi (D.Lgs. 151/2001). La cooperativa è tenuta a spostarla a mansioni compatibili o ad anticipare il congedo obbligatorio.
    Cosa spetta al padre (congedo di paternità obbligatorio)?
    Il padre ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, retribuiti al 100% dall’INPS, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita. Può essere fruito in modo non continuativo.
    Cosa succede agli accantonamenti Cassa Edile durante la maternità?
    Il periodo di maternità obbligatoria si computa ai fini dell’anzianità e degli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, nei limiti previsti dal CCNL e dagli accordi territoriali. La lavoratrice non perde le prestazioni maturate.
    Il congedo parentale è pagato nel settore edile?
    L’indennità INPS durante il congedo parentale è pari al 30% della retribuzione per i periodi previsti dalla legge. Il CCNL Edilizia Cooperative può prevedere integrazioni migliorative. Verificare le disposizioni aggiornate al rinnovo 2025.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, tredicesima, gratifica natalizia e EVR e malattia, infortunio e comporto 2025.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. La disciplina della maternità e dei congedi è regolata principalmente dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità) e dal D.Lgs. 105/2022; il CCNL Edilizia Cooperative del 21 febbraio 2025 integra la disciplina legale con eventuali miglioramenti. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL o il patronato sindacale.

  • Art. 91 TUIR: Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito

    Art. 91 TUIR: Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito

    Art. 91 TUIR – Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Non concorrono alla formazione del reddito:
    a)i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall’imposta;
    b)i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
    c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto;
    d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.”

  • Art. 106 TULPS – Sostanze nocive nelle bevande alcoliche

    Art. 106 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Con decreto Reale, su proposta dei Ministri dell'interno e delle finanze, e sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato adoperare, o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella preparazione delle bevande alcooliche.

    Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.

  • Art. 85 GDPR – Trattamento e libertà d’espressione e di informazione

    Articolo 85 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Trattamento e libertà d’espressione e di informazione.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 26 DPR 448/1988 – Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità

    Art. 26 DPR 448/1988 – Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l’imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 14 D.Lgs. 502/1992 – Diritti dei cittadini

    Art. 14 D.Lgs. 502/1992 – Diritti dei cittadini

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanità definisce con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell’assistenza, al diritto all’informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché dell’andamento delle attività di prevenzione delle malattie. A tal fine il Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro degli affari sociali, può avvalersi anche della collaborazione delle università, del Consiglio nazionale delle ricerche, delle organizzazioni rappresentative degli utenti e degli operatori del Servizio sanitario nazionale nonché delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.

    2. Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per la verifica, anche sotto il profilo sociologico, dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini, per la programmazione regionale, per la definizione degli investimenti di risorse umane, tecniche e finanziarie. Le regioni promuovono inoltre consultazioni con i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed in particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti al fine di fornire e raccogliere informazioni sull’organizzazione dei servizi. Tali soggetti dovranno comunque essere sentiti nelle fasi dell’impostazione della programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali materie. Per le finalità del presente articolo, le regioni prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale, Le regioni determinano altresì le modalità della presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, anche attraverso la previsione di organismi di consultazione degli stessi presso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

    3. Il Ministro della sanità, in sede di presentazione della relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alla tutela dei diritti dei cittadini con riferimento all’attuazione degli indicatori di qualità.

    4. Al fine di favorire l’orientamento dei cittadini nel Servizio sanitario nazionale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono ad attivare un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe, sulle modalità di accesso ai servizi. Le aziende individuano inoltre modalità di raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei cittadini, con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti. Il direttore generale dell’unità sanitaria locale ed il direttore generale dell’azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l’anno, apposita conferenza dei servizi quale strumento per verificare l’andamento dei servizi anche in relazione all’attuazione degli indicatori di qualità di cui al primo comma, e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora il direttore generale non provveda, la conferenza viene convocata dalla regione.

    5. Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a richiesta degli assistiti, adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell’assistenza. Al fine di garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi entro quindici giorni, dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’atto o comportamento contro cui intende osservare od opporsi, da parte dell’interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione competente, al direttore generale dell’unità sanitaria locale o dell’azienda che decide in via definitiva o comunque provvede entro quindici giorni, sentito il direttore sanitario. La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce ne preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale.

    6. Al fine di favorire l’esercizio del diritto di libera scelta del medico e del presidio di cura, il Ministero della sanità cura la pubblicazione dell’elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni di alta specialità, con l’indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in dotazione nonché delle tariffe praticate per le prestazioni più rilevanti. La prima pubblicazione è effettuata entro il 31 dicembre 1993.

    7. È favorita la presenza e l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l’adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all’interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative.

    8. Le regioni, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere promuovono iniziative di formazione e di aggiornamento del personale adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la tutela dei diritti dei cittadini, da realizzare anche con il concorso e la collaborazione delle rappresentanze professionali e sindacali.

  • Art. 954 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 954 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 951. Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.

  • Art. 8 L. 241/1990 – Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

    1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
    2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
    a) l’amministrazione competente;
    b) l’oggetto del procedimento promosso;
    c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
    c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;
    c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
    d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.