In sintesi
- L'art. 85 GDPR disciplina il bilanciamento con la libertà d'espressione.
- Conciliazione da parte degli SM (par. 1).
- Deroghe per giornalismo, espressione accademica, artistica, letteraria (par. 2).
- Bilanciamento caso per caso: interesse pubblico, proporzionalità, necessità.
- In Italia: art. 137 D.Lgs. 196/2003 + Codice deontologico giornalisti.
- Casi: inchieste, archivi giornalistici, diritto all'oblio.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Articolo 85 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) — Trattamento e libertà d’espressione e di informazione.
Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.
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- Art. 85 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 85 D.Lgs. 42/2004 — Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
- Art. 85 CAD — Articolo abrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il bilanciamento con la libertà d'espressione
L'art. 85 GDPR disciplina il bilanciamento tra protezione dei dati e libertà d'espressione e di informazione. È nodo cruciale: la protezione dei dati non può comprimere la libertà di stampa, la libertà accademica, l'espressione artistica. Il par. 1 prevede che gli SM conciliino il diritto alla protezione dei dati con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.
Conciliazione SM (par. 1)
Il par. 2 prevede che, per il trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli SM dispongano esenzioni o deroghe rispetto a: Capo II (principi), Capo III (diritti dell'interessato), Capo IV (titolare e responsabile), Capo V (trasferimenti), Capo VI (Autorità di controllo), Capo VII (cooperazione), e Capo IX (settoriali), ove necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati con la libertà d'espressione e di informazione.
Deroghe per fini giornalistici (par. 2)
Le deroghe per finalità giornalistiche sono particolarmente importanti. I giornalisti devono poter raccogliere, conservare e diffondere informazioni anche di natura personale, nell'esercizio del loro ruolo di controllo democratico. La giurisprudenza CEDU e CGUE ha consolidato il bilanciamento: la libertà di stampa prevale frequentemente quando il dato è di interesse pubblico, l'identificazione è necessaria, la pubblicazione è proporzionata.
Espressione accademica, artistica, letteraria
L'espressione accademica, artistica, letteraria gode di deroghe analoghe. La ricerca scientifica e umanistica può richiedere uso di dati personali; arte e letteratura possono trattare biografie reali; espressioni satiriche e critiche possono nominare persone. Il bilanciamento è caso per caso. La libertà accademica è anche tutelata dalla Carta UE (art. 13).
In Italia: regole deontologiche del Garante
In Italia, l'art. 137 D.Lgs. 196/2003 disciplina il trattamento per finalità giornalistiche. Il Garante ha approvato il Codice deontologico dei giornalisti, che disciplina identificazione e tutela di vittime, minori, casi di particolare riservatezza. La giurisprudenza Cassazione e Garante hanno consolidato un equilibrio: identificazione del nome solo se necessario, pseudonimizzazione di vittime, attenzione per minori e categorie particolari.
Casi paradigmatici e archivi storici
Casi paradigmatici includono: inchieste giornalistiche su personaggi pubblici (prevalenza libertà di stampa); pubblicazione di nomi di vittime (cautela e proporzionalità); archivi giornalistici online (bilanciamento con diritto all'oblio ex art. 17); ricerche storiche su persone identificabili (deroghe ex art. 89 + art. 85). Il diritto all'oblio è frequente fronte di conflitto: la giurisprudenza CGUE (Google Spain, GC C-136/17) ha precisato i criteri.
Regola pratica e checklist operativa
Compliance art. 85: per giornalisti: rispetto del Codice deontologico, pseudonimizzazione, valutazione caso per caso. Per editori: gestione richieste di deindicizzazione con bilanciamento documentato. Per ricercatori: garanzie ex art. 89, comitato etico.
Accountability e documentazione
Tutti gli adempimenti relativi a questa disposizione devono essere documentati ai fini del principio di accountability di cui all'art. 5, par. 2 GDPR: integrazione nel registro dei trattamenti (art. 30), valutazione del rischio in DPIA quando applicabile (art. 35), formazione del personale autorizzato al trattamento (art. 29), audit periodici e tracciamento delle decisioni. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 83 GDPR e la responsabilità civile dell'art. 82 presuppongono la dimostrazione, da parte del titolare, di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate. La consulenza del DPO, ove designato, è strumento prezioso per la corretta declinazione operativa.
Coordinamento con il Codice Privacy italiano
L'applicazione di questa disposizione in Italia avviene in coordinamento con il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR. Il Codice integra il Regolamento europeo nelle materie specifiche lasciate alla discrezionalità degli Stati membri: lavoro (art. 88 D.Lgs. 196/2003), sanità (artt. 75 ss.), ricerca scientifica e statistica (artt. 99-110), giornalismo (art. 137), archivi (artt. 99-103), trattamento di categorie particolari (art. 2-septies), dati di condanne penali (art. 2-octies), limitazioni (art. 2-undecies). I provvedimenti generali e le regole deontologiche approvati dal Garante per la protezione dei dati personali hanno valore precettivo e devono essere considerati. La giurisprudenza della Cassazione e del Tribunale di Roma (competente per ricorsi ex art. 152 D.Lgs. 196/2003) ha consolidato la prassi interpretativa nazionale, coerente con la giurisprudenza CGUE. Per il consulente privacy, l'approccio sistematico richiede integrazione di GDPR, Codice Privacy e provvedimenti del Garante in un framework unitario di compliance.
Casi pratici
Caso 1: Tizio: inchiesta su politico
Tizio, giornalista, pubblica inchiesta su politico. Identificazione del nome necessaria per interesse pubblico. Art. 85 + libertà di stampa prevalgono.
Caso 2: Caio: archivio storico online
Caio, editore, mantiene archivio storico online. Persona chiede deindicizzazione di articolo del 2005. Bilanciamento art. 17 + 85: caso per caso.
Caso 3: Sempronio: ricerca storica
Sempronio, ricercatore, pubblica monografia su persone storiche. Trattamento ex artt. 85 + 89: deroghe per ricerca, garanzie adeguate.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 85 è il bilanciamento. Per giornalisti, ricercatori, artisti, è scudo essenziale. Per piattaforme, la conciliazione è quotidiana (richieste di rimozione).
Domande frequenti
Cosa è il bilanciamento ex art. 85?
Conciliazione tra protezione dei dati e libertà d'espressione (giornalismo, accademia, arte, letteratura). SM stabiliscono deroghe specifiche.
Quali deroghe per il giornalismo?
Per finalità giornalistiche, deroghe ai Capi II-VII e IX. In Italia, art. 137 D.Lgs. 196/2003 + Codice deontologico giornalisti.
Posso pubblicare nome di vittime?
Cautela. Il Codice deontologico raccomanda pseudonimizzazione per vittime, minori, casi di particolare riservatezza. Bilanciamento con interesse pubblico.
Cosa è il diritto all'oblio?
Diritto alla cancellazione/deindicizzazione ex art. 17, bilanciato con libertà di informazione ex art. 85. Giurisprudenza CGUE (Google Spain, GC C-136/17) ha consolidato criteri.
La ricerca accademica ha deroghe?
Sì, ex art. 85 + art. 89. Per ricerca scientifica, storica, statistica: garanzie ex art. 89, deroghe ai diritti dell'interessato. Bilanciamento con libertà accademica (art. 13 Carta UE).
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