Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 308-bis D.Lgs. 209/2005 – (Inottemperanza alle richieste dell’IVASS o ritardo dell’esercizio delle funzioni di vigilanza)

    Art. 308-bis D.Lgs. 209/2005 – (Inottemperanza alle richieste dell’IVASS o ritardo dell’esercizio delle funzioni di vigilanza)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. Fuori dai casi previsti dall' articolo 306 e dall' articolo 2638 del codice civile , chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell'IVASS ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.)) ((45))

  • Art. 91 CAD – Abrogazioni

    Art. 91 D.Lgs. 82/2005 CAD – Abrogazioni

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 ; b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A); c) l' articolo 26 comma 2, lettera a) , e) , h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ; d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ; ; e) gli articoli 16 , 17 , 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229 .

    2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e 6; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).

    3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C). ((

    3-bis. L' articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , è abrogato.

    3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 , è abrogato.))

  • Art. 90 CAD – Oneri finanziari

    Art. 90 D.Lgs. 82/2005 CAD – Oneri finanziari

    In vigore dal 01/01/2006

    1. All'attuazione del ((presente Codice)) si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.(1)

  • Art. 137 Codice del Processo Amministrativo – Norma finanziaria

    Art. 137 Codice del Processo Amministrativo – Norma finanziaria

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del codice nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ALLEGATO 2 – Norme di attuazione Titolo I – Registri – Orario di segreteria

  • Come fare ricorso al TAR: guida completa 2026

    Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è lo strumento processuale ordinario per impugnare un atto della Pubblica Amministrazione lesivo di un interesse legittimo. La materia è regolata dal Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) e poggia, sul piano sostanziale, sui principi della Legge 241/1990. Questa guida illustra i termini perentori, la struttura dell’atto introduttivo, i motivi tipici di impugnazione, il contributo unificato e gli errori più frequenti che determinano l’inammissibilità del ricorso.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    La giurisdizione amministrativa nasce per garantire al cittadino una tutela effettiva nei confronti degli atti autoritativi della Pubblica Amministrazione. La L. 241/1990, all’, fissa i principi cardine dell’attività amministrativa: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e, dopo la riforma del 2005, anche i principi dell’ordinamento comunitario. L’ impone alla P.A. di concludere il procedimento entro un termine certo con un provvedimento espresso. Il termine, salvo diversa previsione, è di trenta giorni dall’avvio d’ufficio o dal ricevimento dell’istanza; può essere elevato a novanta giorni per procedimenti complessi. L’ sancisce il diritto del privato al risarcimento del danno da ritardo, riconoscendo che la tempestività dell’azione amministrativa costituisce essa stessa un bene della vita tutelato.

    La motivazione del provvedimento, disciplinata dall’art. 3 L. 241/1990, costituisce il cardine del controllo di legittimità esercitato dal giudice amministrativo. Ogni provvedimento, salvo quelli a contenuto generale e gli atti normativi, deve esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. L’ introduce l’uso della telematica come modalità ordinaria nelle relazioni con i privati. Il TAR è competente in primo grado per la quasi totalità delle controversie aventi a oggetto provvedimenti amministrativi, comportamenti causalmente riconducibili all’esercizio del potere pubblico, atti delle autorità indipendenti e silenzio della P.A. L’art. 29 L. 241/1990 delimita l’ambito di applicazione delle disposizioni generali, distinguendo materie di competenza statale e regionale.

    Sul versante sostanziale, l’art. 21-octies L. 241/1990 disciplina i vizi di annullabilità del provvedimento (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza) e prevede la celebre clausola di non annullabilità per i provvedimenti vincolati affetti da vizi meramente formali. regola l’annullamento d’ufficio in autotutela, ammesso entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dalla adozione dell’atto. La revoca del provvedimento è regolata da l'art. 21-quinquies L. 241/1990 e produce effetti ex nunc, lasciando salvi gli effetti già prodotti. La nullità del provvedimento, residuale rispetto all’annullabilità, è regolata da art. 21-septies L. 241/1990.

    I termini perentori per impugnare

    Il termine ordinario per proporre ricorso al TAR è di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto (art. 41 del Codice del processo amministrativo). Si tratta di un termine perentorio: il suo decorso comporta la decadenza dall’azione e l’inammissibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Per i ricorsi in materia di appalti pubblici il termine è dimezzato a 30 giorni (rito appalti, artt. 119 e 120 c.p.a.). Anche i termini infraprocessuali sono ridotti della metà, salvo quello per la proposizione del ricorso incidentale.

    Per il silenzio inadempimento della P.A., una volta scaduto il termine di conclusione fissato dall’, il ricorso può essere proposto finché perdura l’inadempimento e comunque entro un anno. Per le ipotesi di silenzio assenso, regolate dall’art. 20 L. 241/1990 e – per i rapporti tra amministrazioni – dall’art. 17-bis L. 241/1990, è il privato a maturare il provvedimento positivo per silenzio. Per la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19 L. 241/1990 il regime è ulteriormente differenziato: si impugna entro sessanta giorni la motivata determinazione tardiva dell’amministrazione. Per l’accesso documentale ex art. 22 L. 241/1990 e art. 25 L. 241/1990 il termine è di 30 giorni dalla formazione del diniego, espresso o tacito.

    La decorrenza si calcola dall’effettiva conoscenza dell’atto. Per i provvedimenti notificati al singolo, dal giorno della notifica; per gli atti generali (bandi, graduatorie, piani regolatori), dalla pubblicazione obbligatoria sull’albo o sul sito istituzionale; per gli atti che richiedono pubblicazione ex art. 26 L. 241/1990, dalla conclusione delle formalità di pubblicità legale. Vale la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto. L’eventuale impugnazione gerarchica facoltativa non sospende il termine giurisdizionale, che resta governato dalla regola generale dei 60 giorni. È invece consentito il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, alternativo al ricorso giurisdizionale, da proporre entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

    Struttura dell’atto introduttivo

    Il ricorso è atto soggetto a formalismo rigoroso. Deve indicare gli elementi identificativi delle parti, il giudice adito, il provvedimento impugnato, l’esposizione sommaria dei fatti, i motivi di ricorso con le ragioni di diritto, le conclusioni e l’elenco dei documenti allegati. La motivazione dell’atto impugnato – art. 3 L. 241/1990 – è il primo terreno di censura: la giurisprudenza ammette la motivazione per relationem solo se l’atto richiamato è effettivamente accessibile e conoscibile dal destinatario. La mancanza di motivazione, o la motivazione meramente apparente, integra il vizio di violazione di legge e, contestualmente, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria.

    I motivi devono essere specifici: la generica deduzione di “illegittimità del provvedimento” è inammissibile. Tipici vizi denunciabili sono l’incompetenza (esercizio del potere da parte di un organo non legittimato), la violazione di legge (errata applicazione di una norma) e l’eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche: sviamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento, illogicità manifesta, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta. La preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex e la partecipazione degli interessati ex e costituiscono snodi su cui costruire censure procedimentali. Il preavviso di rigetto ex è obbligatorio nei procedimenti a istanza di parte e la sua omissione vizia il provvedimento finale, salvo dimostrazione che il contenuto non poteva essere diverso.

    Sul piano procedimentale, il ricorso si notifica all’amministrazione resistente – presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato se trattasi di amministrazione statale – e ad almeno un controinteressato individuabile dall’atto. La nozione di controinteressato richiede sia l’elemento formale (essere nominativamente indicato nell’atto o agevolmente individuabile) sia l’elemento sostanziale (avere un interesse qualificato alla conservazione dell’atto). Il deposito in segreteria avviene entro 30 giorni dall’ultima notifica, esclusivamente per via telematica attraverso il portale del PAT (Processo amministrativo telematico). L’atto va sottoscritto digitalmente dal difensore munito di procura speciale: la mancanza della firma digitale o l’irregolarità della procura sono causa di inammissibilità. È sempre possibile integrare i motivi entro lo stesso termine di 60 giorni dalla conoscenza dei fatti nuovi, tramite motivi aggiunti propri (relativi a nuovi atti) o impropri (relativi a profili emersi nel corso del giudizio).

    Contributo unificato, tutela cautelare e costi

    Il contributo unificato per i ricorsi al TAR è progressivo per materia. Per il rito ordinario è pari a 650 euro; per i ricorsi in materia di pubblico impiego è di 325 euro; per i ricorsi elettorali e in materia di accesso è di 300 euro; per il silenzio è di 300 euro. Il rito appalti è quello più oneroso: 2.000 euro per controversie fino a 200.000 euro, 4.000 euro fino a un milione, 6.000 euro fino a cinque milioni e 10.000 euro oltre i cinque milioni. Sono previste maggiorazioni per appello al Consiglio di Stato e per i ricorsi incidentali autonomi. Il contributo deve essere versato al momento del deposito; il mancato pagamento entro 30 giorni può comportare l’iscrizione a ruolo a carico della parte.

    Ai costi del contributo unificato vanno sommati l’onorario del difensore – calcolato secondo i parametri del DM 55/2014, modulati sul valore della controversia e sulla complessità delle questioni – eventuali spese di consulenza tecnica e i diritti di copia. Il giudice, in sentenza, regola le spese secondo il principio di soccombenza con possibilità di compensazione integrale o parziale quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni. Il rito appalti, in caso di soccombenza, può comportare anche la condanna alle spese per “lite temeraria” qualora il ricorso si riveli manifestamente infondato.

    Il ricorso può essere accompagnato da istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. per sospendere l’efficacia dell’atto impugnato. L’istanza richiede la dimostrazione del periculum in mora (pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario al merito) e del fumus boni iuris (verosimile fondatezza del ricorso). La pronuncia cautelare interviene in udienza camerale, fissata di norma entro 20-30 giorni dal deposito dell’istanza. In casi di estrema urgenza è ammesso il decreto monocratico presidenziale ex art. 56 c.p.a., adottato inaudita altera parte e successivamente confermato o revocato in collegiale. Le ordinanze cautelari sono appellabili al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla comunicazione.

    Errori comuni e casi pratici

    Tizio impugna un diniego di concessione edilizia oltre i 60 giorni dalla notifica perché attende l’esito di una richiesta di accesso agli atti: il TAR dichiara il ricorso irricevibile. L’istanza di accesso, infatti, non sospende il termine, salvo che si dimostri l’impossibilità oggettiva di redigere l’atto senza i documenti richiesti. Caio ricorre contro un’ordinanza prefettizia lamentando solo “difetto di motivazione” senza specificare quale profilo motivazionale sia carente: il giudice respinge il motivo per genericità, richiamando l’orientamento secondo cui il principio di specificità dei motivi ex art. 40 c.p.a. esige l’individuazione precisa del vizio.

    Sempronio impugna un provvedimento vincolato (revoca di un beneficio per assenza dei requisiti) deducendo l’omessa comunicazione di avvio ex : il TAR – applicando l'art. 21-octies L. 241/1990 comma 2 – conferma la legittimità sostanziale dell’atto perché il contenuto non poteva essere diverso. La cosiddetta dequotazione dei vizi formali richiede che l’amministrazione provi in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato: si tratta di un onere probatorio sostanziale, non di una mera affermazione apodittica.

    Errori frequenti includono la mancata notifica a tutti i controinteressati identificabili (causa di inammissibilità sanabile per integrazione del contraddittorio entro il termine fissato dal giudice), il deposito tardivo della documentazione, la proposizione di motivi nuovi oltre i termini per i motivi aggiunti, l’omessa allegazione della procura speciale in formato nativo digitale, l’errata individuazione del giudice competente (giurisdizione esclusiva versus giurisdizione di legittimità). Un altro errore strategico è la mancata richiesta tempestiva della tutela cautelare: in molti casi, l’esecuzione dell’atto impugnato rende successivamente difficoltosa o impossibile la restitutio in integrum, anche in caso di accoglimento del ricorso. È quindi sempre opportuno valutare, contestualmente al deposito del ricorso, la presentazione dell’istanza di sospensiva.

    Accesso documentale e strumenti di tutela

    Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli articoli art. 22 L. 241/1990, art. 23 L. 241/1990, art. 24 L. 241/1990 e art. 25 L. 241/1990, è strumento essenziale per il privato che intenda valutare la legittimità di un atto e predisporre eventuale ricorso. La richiesta va presentata all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente; l’amministrazione ha trenta giorni per rispondere, decorsi i quali il silenzio equivale a diniego. Avverso il diniego, espresso o tacito, è ammesso il ricorso al TAR entro 30 giorni con rito accelerato. Il giudice decide in camera di consiglio con sentenza succinta che ordina l’esibizione del documento o conferma il diniego. L’obbligo di pubblicazione degli atti, regolato dall’art. 26 L. 241/1990, integra il sistema della trasparenza amministrativa, oggi rafforzato dal D.Lgs. 33/2013.

    Distinto dall’accesso documentale è l’accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013, art. 5 comma 2), che consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di un interesse qualificato. I due strumenti coesistono: il privato può scegliere quello più adatto al proprio scopo. Va inoltre ricordato il responsabile del procedimento, figura centrale disciplinata dall’: ha l’onere di curare l’istruttoria, valutare la documentazione, indire le conferenze di servizi e proporre il provvedimento finale. La sua identificazione consente al privato di interloquire con un interlocutore certo. La conferenza di servizi ex è la sede ordinaria per il coordinamento di più amministrazioni coinvolte in un medesimo procedimento e può assumere forma istruttoria o decisoria.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Quanto tempo ho per fare ricorso al TAR?

    Il termine ordinario è di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento. In materia di appalti è dimezzato a 30 giorni. Per il silenzio della P.A. il termine è di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

    Quanto costa un ricorso al TAR?

    Il contributo unificato varia da 300 euro (accesso, elettorale) a 10.000 euro (appalti oltre cinque milioni). Per il rito ordinario è 650 euro. Vanno aggiunti onorario del difensore (tariffe DM 55/2014), spese di notifica, eventuali consulenze tecniche e diritti di copia.

    Posso fare ricorso al TAR senza avvocato?

    No. La rappresentanza tecnica è obbligatoria: il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale. Fanno eccezione i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e ipotesi residuali in materia elettorale, dove la difesa personale resta ammessa.

    Cos’è la sospensiva e quando si chiede?

    La sospensiva è la misura cautelare con cui si chiede al TAR di sospendere l’efficacia dell’atto impugnato. Va proposta con istanza specifica, allegando il pregiudizio grave e irreparabile e il fumus boni iuris. L’udienza camerale è fissata di regola entro 30 giorni.

    Cosa succede se vinco il ricorso?

    La sentenza di accoglimento annulla l’atto impugnato con effetto retroattivo. Se l’amministrazione non si conforma, il ricorrente può esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere la nomina di un commissario ad acta che adotti i provvedimenti necessari.

    Appello al Consiglio di Stato e revocazione

    La sentenza del TAR è appellabile al Consiglio di Stato entro 60 giorni dalla notifica o sei mesi dalla pubblicazione. L’appello introduce un giudizio di secondo grado a cognizione piena, in cui sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti; sono invece preclusi motivi nuovi non già proposti in primo grado, salvi quelli relativi a profili di inammissibilità rilevabili d’ufficio. Il rito appello al Consiglio di Stato segue una scansione analoga a quella del TAR: notifica del ricorso, deposito, fissazione dell’udienza pubblica o camerale, decisione. È sempre proponibile l’istanza cautelare anche in grado d’appello. Avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso, in casi tassativi, il ricorso per Cassazione per soli motivi di giurisdizione, oltre ai rimedi straordinari della revocazione (art. 106 c.p.a.) e dell’opposizione di terzo (artt. 108 e 109 c.p.a.).

    Risorse correlate

    Approfondisci con i nostri commenti agli articoli: Art. 3 L. 241/1990, Art. 21-octies L. 241/1990, Art. 29 L. 241/1990. Per la consultazione dei testi normativi puoi navigare la categoria L. 241/1990.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Art. 89 CAD – Articolo abrogato

    Art. 89 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Articolo 9-bis L. 184/1983: Registro locale dei minori collocati

    Art. 9-bis L. 184/1983 – Registro locale dei minori collocati

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1.
    Presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario è istituito un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie, in comunità di tipo familiare e in istituti di assistenza pubblici o privati, comunque denominati.

    2.
    Nel registro di cui al comma 1, in un capitolo speciale per ciascun minore, la cancelleria annota: a) la data e gli estremi del provvedimento che dispone il collocamento presso una famiglia affidataria ovvero presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, specificando se il provvedimento medesimo sia stato adottato ai sensi della presente legge ovvero ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, o degli articoli 330, 333 o 403 del codice civile, e indicando la famiglia affidataria ovvero la comunità di tipo familiare o l'istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, presso cui è avvenuto il collocamento del minore, non appena comunicato dai soggetti incaricati dell'esecuzione; b) la data e gli estremi del provvedimento che dispone l'eventuale collocazione protetta del minore; c) l'eventuale intervento della forza pubblica, con l'indicazione della motivazione; d) la data e gli estremi del provvedimento che autorizza il minore agli incontri, anche in forma protetta, con i familiari; e) la data e gli estremi del provvedimento di revoca o di modifica del collocamento del minore; f) l'eventuale qualificazione del minore come portatore di bisogni speciali.

    3.
    La cancelleria è responsabile della tenuta del registro di cui al presente articolo.

    4.
    Al fine di monitorare adeguatamente i fenomeni di disagio sociale, anche riferiti a specifici contesti territoriali, i tribunali di cui al comma 1 comunicano trimestralmente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia i soli dati numerici relativi alle richieste e ai provvedimenti di cui al comma 2, lettera a).

    5.
    Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di istituzione e tenuta del registro di cui al comma 1 nonché quelle di acquisizione, trattamento e conservazione dei dati previsti dal presente articolo.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato): causali e durata

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato): causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 88 CAD – Articolo abrogato

    Art. 88 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Art. 324-quinquies D.Lgs. 209/2005 – Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole

    Art. 324-quinquies D.Lgs. 209/2005 – Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Per l'inosservanza degli articoli, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, o delle relative norme di attuazione, da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, ÌIVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come definita dall' articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, e alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS è stabilito il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive.

    2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata dimostrazione del fatto che le violazioni contestate ai sensi del comma 1 sono dipese dalla medesima disfunzione della propria organizzazione, comunica alla stessa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, entro il quale effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS, ricevuta la comunicazione relativa all'adozione delle misure correttive, verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica gli esiti all'impresa.

    3. Nel caso in cui le misure correttive adottate ai sensi del comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324-bis, comma 1 applicabile secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies, è ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS sulle misure correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione.

    4. L'impresa può presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'IVASS sulle misure correttive adottate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

    5. 5. La riduzione di cui al comma 3 non è applicata: a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli interventi correttivi; b) nel caso in cui gli interventi adottati siano risultati inidonei ad eliminare la disfunzione; c) nel caso in cui l'impresa ne abbia già usufruito per violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento esecutivo emesso nei tre anni precedenti.

    6. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti degli intermediari in caso di violazione degli articoli, 109, 117, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, soggetta all'applicazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 324, comma 1. 82 (45)

  • Art. 87 CAD – Articolo abrogato

    Art. 87 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Art. 86 CAD – Articolo abrogato

    Art. 86 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

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