Autore: Andrea Marton

  • Art. 132 D.Lgs. 259/2003 – Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito

    Art. 132 D.Lgs. 259/2003 – Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito, di cui all’articolo 130, le frequenze indicate nell’allegato n. 24.

    2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con provvedimento ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle bande di frequenze previste per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione CEPT/ERC/DEC 04. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 112 D.Lgs. 259/2003 – Validità

    Art. 112 D.Lgs. 259/2003 – Validità

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci anni, sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità.

    2. L’interessato può indicare nella dichiarazione un periodo inferiore, rispetto a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con le modalità prescritte per le dichiarazioni dall’articolo 107.

    3. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con validità inferiore all’anno. Tali autorizzazioni sono assoggettate ai contributi di cui all’allegato n. 25. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 98 Reg. (UE) 2023/1114 – Cooperazione con altre autorità

    Art. 98 Reg. (UE) 2023/1114 – Cooperazione con altre autorità

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    Se un offerente, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, un emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica, o un prestatore di servizi per le cripto-attività svolge attività diverse da quelle contemplate dal presente regolamento, le autorità competenti cooperano con le autorità responsabili della vigilanza o della sorveglianza di tali altre attività come previsto dal diritto dell’Unione o nazionale, comprese le autorità fiscali e le pertinenti autorità di vigilanza di paesi terzi.

  • Art. 87 T.U.IVA: Detrazione dell’imposta di fabbricazione sui fi

    Art. 87 T.U.IVA: Detrazione dell’imposta di fabbricazione sui fi

    Art. 87 T.U.IVA – Detrazione dell’imposta di fabbricazione sui filati.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “I contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma dell’art. 4, che esercitano attivita’ industriali dirette alla produzione di filati delle
    varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro e relativi
    tessuti e manufatti, possono detrarre dall’imposta sul valore aggiunto
    l’ammontare dell’imposta e sovrimposta di fabbricazione gia’ assolta in
    relazione ai filati, tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data del 31
    dicembre 1972.
    Per ottenere la detrazione gli interessati devono presentare all’ufficio
    dell’imposta sul valore aggiunto e all’ufficio tecnico delle imposte di
    fabbricazione, entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per
    giustificati motivi, una dichiarazione, sottoscritta a pena di nullita’ dal
    contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, contenente
    l’indicazione dell’ammontare dell’imposta detraibile e delle quantita’ di
    filati, tessuti e manufatti posseduti alla data del 31 dicembre 1972,
    distinti per titolo e qualita’.
    Si applicano le disposizioni degli articoli 85 e 86.
    Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente ai
    prodotti per i quali l’imposta di fabbricazione e’ stata sospesa per effetto
    dei decreti legge 7 ottobre 1965, n. 1118 e 2 luglio 1969, n. 319,
    convertiti con modificazioni nelle leggi 4 dicembre 1965, n. 1309 e 1 agosto
    1969, n. 478, e successive modificazioni.”

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  • Art. 940-bis Codice della Navigazione – Forma del contratto

    Art. 940-bis Codice della Navigazione – Forma del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto.

  • Art. 72 T.U.IVA: Operazioni non imponibili

    Art. 72 T.U.IVA: Operazioni non imponibili

    Art. 72 T.U.IVA – Operazioni non imponibili

    In vigore dal 01/07/2022 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 27/05/2022 n. 72 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolocome modificato dall’art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217vedasi il comma 5 del citato articolo 8.

    “1. Agli effetti dell’imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:

    a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocita’ riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;

    b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche’ all’amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell’organizzazione istituita con il medesimo Trattato;

    b-bis) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle forze armate di altri Stati membri dell’Unione europea destinati all’uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attivita’ dell’Unione europea nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;

    b-ter) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro dell’Unione europea e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione, destinati all’uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attivita’ dell’Unione europea nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;

    c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Unione europea, della Comunita’ europea dell’energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall’Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunita’ delle Comunita’ europee, firmato a Bruxelles l’8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che cio’ non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l’esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l’Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell’Unione stessa;

    c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell’ambito dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l’agenzia interessata o l’organismo interessato informa l’amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni e’ soggetta all’IVA alle condizioni applicabili in quel momento;

    d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

    e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

    f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonche’ dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorche’ il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita’ relativamente all’imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l’esenzione dai diritti di accisa.

    3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all’imposta sul valore aggiunto.”

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  • CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): livelli, qualifiche e mansioni 2026

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade: livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni

    Il sistema classificatorio del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) è articolato in quattro sotto-settori con scale proprie. Il rinnovo 2026 lo ha aggiornato dopo decenni, introducendo nuove figure e valorizzando la polivalenza.

    In sintesi

    Il CCNL Vetro e Lampade disciplina quattro sotto-settori con scale di livelli distinte: categorie A-F nel meccanizzato, livelli 1-8A nella trasformazione, 1-9A nel soffiato, livelli L-A nelle lampade. Il rinnovo 2026 ha aggiornato le declaratorie includendo terze lavorazioni e polivalenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    9 aprile 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Platea
    Circa 28.000 lavoratori in 341 imprese

    Perché esistono quattro sotto-settori distinti

    L’industria del vetro è tecnologicamente eterogenea: una vetreria di vetro piano (Saint-Gobain, Guardian, Pilkington) opera con forni a fusione continua e linee di colata float del tutto diverse da un laboratorio di vetro soffiato muranino o da uno stabilimento che assembla lampade a LED. Per questo il CCNL non ha mai adottato una scala di livelli unificata, ma mantiene quattro sotto-settori produttivi con declaratorie e minimi distinti.

    Il rinnovo del 9 aprile 2026 ha aggiornato per la prima volta in molti anni la classificazione professionale, con due novità principali: l’introduzione delle terze lavorazioni (finitura, trasformazione a valle) e il riconoscimento della polivalenza e multifunzionalità come criterio di valorizzazione del livello.

    Tabella riepilogativa: scale di livelli per sotto-settore

    Struttura dei livelli di inquadramento per sotto-settore — CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)
    Sotto-settore Scale di livello Livello base Livello massimo Note
    Meccanizzato (prima lavorazione) Categorie A, B, C, D, E, F + IPO F A / IPO-A Vetro piano, cavo, fibre; ciclo continuo forni
    Trasformazione (seconda lavorazione) 1° – 8°A 8°A Vetromosaico, taglio, lavorazione industriale
    Soffiatura/semiautomatico 1° – 9°A 9°A Vetro soffiato, artigianato, non meccanizzato
    Lampade e display L, I, H, G, F, E, D, C, B, A L A Lampade elettriche, display, valvole

    Le declaratorie complete di ciascun livello sono contenute nel testo del CCNL. In caso di dubbio sull’inquadramento è possibile richiedere il parere del sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o di un consulente del lavoro.

    Il settore meccanizzato: categorie A-F e posizioni organizzative

    Nel sotto-settore meccanizzato (vetro piano, cavo da imballaggio, fibre di vetro) il sistema classificatorio si articola su sei categorie principali (da F, base, ad A, la più alta), più le posizioni organizzative per figure impiegatizie con responsabilità di coordinamento o funzioni specialistiche di alto livello.

    • Categoria F e E: lavoratori con mansioni esecutive e di supporto, attività di alimentazione macchine, movimentazione materiali, controllo visivo di base.
    • Categoria D e C: operatori specializzati di processo, manutentori, conduttori di impianti automatizzati, tecnici di controllo qualità.
    • Categoria B: figure tecniche con autonomia operativa, capi turno operativi, tecnici di laboratorio.
    • Categoria A e IPO: figure direttive, responsabili di reparto, tecnici e quadri; le IPO sono figure impiegatizie con specifiche responsabilità organizzative che giustificano una retribuzione aggiuntiva rispetto al minimo di categoria.

    La trasformazione e la soffiatura: livelli numerici

    Nel settore della seconda lavorazione (trasformazione) i livelli sono espressi in numeri ordinali dal 1° all’8°A. Il suffisso «A» indica la variante più alta del livello massimo, riservata a figure con specializzazione consolidata. Nel settore soffiatura e semiautomatico la scala arriva sino al 9°A, a riflettere la più ampia gamma di specializzazioni artigianali (soffiatori esperti, decoratori, maestri vetrai).

    Il settore lampade: la scala alfabetica inversa

    Nel sotto-settore lampade e display la classificazione usa lettere in ordine inverso: L è il livello più basso, A il più alto. La scala intermedia comprende le lettere I, H, G, F, E, D, C, B. Questa anomalia storica riflette la diversa origine del contratto per il comparto lampade, separato dalla vetreria industriale.

    Le novità classificatorie del rinnovo 2026

    Il rinnovo del 9 aprile 2026 ha introdotto alcune modifiche al sistema classificatorio rimasto pressoché immutato per decenni:

    • Le terze lavorazioni (finitura, trattamenti superficiali, assemblaggio post-produzione) ricevono per la prima volta declaratorie autonome nel testo contrattuale, risolvendo le ambiguità interpretative che spesso portavano a controversie di inquadramento.
    • La polivalenza e multifunzionalità vengono esplicitamente valorizzate come elementi classificatori: il lavoratore che svolge stabilmente mansioni appartenenti a più livelli può essere inquadrato al livello superiore.
    • Le parti hanno avviato un tavolo tecnico per uniformare progressivamente le scale dei diversi sotto-settori in previsione di un eventuale riordino nel prossimo rinnovo.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio di processo in vetreria di prima lavorazione
    Tizio conduce un impianto automatizzato di formatura del vetro cavo, controllando parametri di temperatura e pressione e intervenendo sulle regolazioni. Il suo profilo corrisponde alla categoria D del settore meccanizzato: autonomia operativa su impianti complessi, competenze tecniche specifiche, capacità di gestire anomalie entro procedure definite. La sua busta paga riporta il minimo tabellare della categoria D, più eventuali scatti e indennità di turno.
    Caia — Maestro vetraio nel soffiato
    Caia lavora in una manifattura di vetro soffiato. Con oltre dieci anni di esperienza è in grado di eseguire lavorazioni sofisticate sia al cannello che con tecniche tradizionali, e affianca i nuovi assunti nella formazione pratica. Il suo profilo si avvicina al livello 8°A o 9°A del sotto-settore soffiatura, che raccoglie le figure di alta specializzazione artigianale. Grazie al rinnovo 2026, la sua polivalenza (soffiatura + decorazione + formazione) è ora espressamente riconoscibile come elemento classificatorio.
    Sempronio — Tecnico di qualità nel settore lampade
    Sempronio controlla la qualità di lampade LED in uscita dalla linea di assemblaggio, gestisce la documentazione di conformità e interagisce con i fornitori di componenti. Il suo profilo è impiegatizio-tecnico: nel settore lampade e display corrisponde indicativamente al livello C o B, a seconda del grado di autonomia e della complessità delle procedure gestite. In assenza di declaratorie aggiornate prima del 2026, la sua posizione era oggetto di discussione con il datore; le nuove declaratorie introdotte dal rinnovo aiutano a definirla con maggiore precisione.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Vetro e Lampade?
    Il CCNL prevede scale diverse per sotto-settore: categorie A-F nel settore meccanizzato, livelli 1-8A nella trasformazione, livelli 1-9A nella soffiatura, livelli L-A nelle lampade e display. Non esiste una scala unificata.
    Cosa sono le posizioni organizzative (IPO) nel settore meccanizzato?
    Le figure con Incarico di Posizione Organizzativa ricoprono ruoli di coordinamento o responsabilità funzionale all’interno della struttura aziendale. Il CCNL prevede per loro un trattamento retributivo superiore al minimo della categoria di appartenenza.
    Come avviene l’inquadramento di una nuova mansione?
    L’inquadramento si basa sulle declaratorie contrattuali. Se la mansione non è chiaramente riconducibile, datore e lavoratore concordano il livello. In caso di controversia è possibile rivolgersi al sindacato o all’Ispettorato del Lavoro.
    Il rinnovo 2026 ha modificato l’inquadramento?
    Sì, il rinnovo del 9 aprile 2026 ha aggiornato il sistema classificatorio dopo decenni, introducendo le terze lavorazioni e valorizzando la polivalenza e la multifunzionalità.
    Un lavoratore può essere inquadrato a un livello inferiore alle mansioni svolte?
    No: ai sensi dell’art. 2103 c.c. il lavoratore ha diritto all’inquadramento corrispondente alle mansioni effettivamente svolte. Il demansionamento è consentito solo nei casi previsti dalla legge.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. Per le declaratorie complete e l’inquadramento specifico si raccomanda di consultare il testo integrale del CCNL, un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 274-duodecies D.Lgs. 209/2005 – (Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

    Art. 274-duodecies D.Lgs. 209/2005 – (Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Gli aderenti possono essere esclusi dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione al Fondo stesso.

    2. L'inadempimento è contestato dal Fondo, previo assenso dell'IVASS, concedendo agli aderenti un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, il Fondo comunica all'impresa o all'intermediario aderente l'esclusione.

    3. Nel caso di esclusione di un'impresa, sono protette dal Fondo le prestazioni relative alle obbligazioni assunte fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione da parte dell'impresa aderente. Di tale comunicazione l'impresa di assicurazione esclusa dà tempestiva notizia agli assicurati e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le modalità indicate dall'IVASS.

    4. La mancata adesione al Fondo o l'esclusione da esso comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita o, per gli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1, la cancellazione dal registro di cui all'articolo 109. Resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa ai sensi dell'articolo 245.

    ))

  • Art. 274 DPR 495/1992 – Dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi

    Art. 274 DPR 495/1992 – Dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, devono rispondere alle prescrizioni costruttive e d'efficienza di cui all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successive modificazioni.

    2. Nella prova di tipo "0" il dispositivo di frenatura di servizio delle macchine suddette deve garantire decelerazioni medie minime, riferite alle diverse velocità, quali risultano dalla tabella III.4, che fa parte integrante del presente regolamento.

    3. Il dispositivo di frenatura di stazionamento delle macchine agricole deve poter mantenere immobile il veicolo su una pendenza ascendente e discendente non inferiore al 18%; se la macchina agricola è abilitata al traino, il dispositivo deve mantenere immo- bile il complesso costituito dalla macchina agricola semovente e da una macchina agricola trainata non frenata, della massa complessiva massima ammissibile, su una pendenza ascendente e discendente non inferiore al 12%.

    4. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti, quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedano. Nota all'art. 274: – Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in nota all'art. 209.

  • Art. 86 T.U.IVA: Sanzioni per indebita detrazione

    Art. 86 T.U.IVA: Sanzioni per indebita detrazione

    Art. 86 T.U.IVA – Sanzioni per indebita detrazione.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Il contribuente che detrae dall’imposta somme superiori di oltre un decimo a quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 83 e’ punito con la pena
    pecuniaria da una a due volte la somma indebitamente detratta, salva la
    applicazione della sanzione prevista nel quarto comma dell’art. 50 se
    l’indebita detrazione sia dipesa dalla indicazione di dati non
    corrispondenti al vero negli elenchi, nei prospetti o negli inventari e
    salva l’applicazione delle sanzioni previste negli altri commi dello stesso
    articolo se ne ricorrano i presupposti.
    Della pena pecuniaria risponde, in solido con il contribuente, il
    rappresentante legale o negoziale che ha sottoscritto la dichiarazione e i
    relativi allegati.”

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