In sintesi
- Quando un soggetto regolato da MiCA — offerente, emittente di ART o EMT, CASP — svolge anche attività non coperte dal Regolamento MiCA, le autorità competenti sono tenute a cooperare con le autorità responsabili della vigilanza su quelle altre attività.
- La cooperazione si estende alle autorità fiscali e alle autorità di vigilanza di paesi terzi pertinenti, nella misura prevista dal diritto dell'Unione o nazionale.
- La norma presidia la coerenza della vigilanza sui soggetti che operano su più piani regolatori simultaneamente: es. una banca che emette un EMT e svolge anche attività bancarie tradizionali, o un exchange cripto che opera anche come istituto di pagamento.
- L'articolo 98 è una clausola di coordinamento orizzontale, che completa il sistema di cooperazione verticale tra autorità MiCA (ESMA, ABE, autorità nazionali) descritto negli articoli precedenti del Titolo VII.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 98 Reg. (UE) 2023/1114 — Cooperazione con altre autorità
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
Se un offerente, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, un emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica, o un prestatore di servizi per le cripto-attività svolge attività diverse da quelle contemplate dal presente regolamento, le autorità competenti cooperano con le autorità responsabili della vigilanza o della sorveglianza di tali altre attività come previsto dal diritto dell’Unione o nazionale, comprese le autorità fiscali e le pertinenti autorità di vigilanza di paesi terzi.
Stesso numero, altri codici
- Art. 98 Reg. (UE) 2024/1689 — Procedura di comitato
- Art. 98 Cod. Amb. — risparmio idrico
- Art. 98 D.Lgs. 159/2011 — Articolo 98
- Art. 98 D.Lgs. 209/2005 — Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
- Art. 98 D.Lgs. 42/2004 — Dichiarazione di pubblica utilità
- Art. 98 Codice Civile: Rifiuto della pubblicazione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La logica del coordinamento tra supervisori in un mercato integrato
L'articolo 98 del Regolamento MiCA affronta uno dei nodi più delicati della regolazione dei mercati finanziari moderni: la vigilanza sui soggetti «ibridi», che operano simultaneamente in aree sottoposte a regimi normativi differenti. Nel settore delle cripto-attività, questa fattispecie è particolarmente frequente: una banca che emette un token di moneta elettronica (EMT) svolge sia attività bancarie tradizionali (soggette a CRD IV/CRR) sia attività cripto (soggette a MiCA); un exchange che offre anche servizi di pagamento in moneta legale è soggetto sia a MiCA sia alla PSD2; un emittente di ART che gestisce anche fondi di investimento è regolato sia da MiCA sia da AIFMD.
In assenza di una norma di coordinamento, si creerebbe il rischio di lacune di vigilanza (nessuna autorità si sente competente su un certo profilo di rischio) o, all'opposto, di duplicazioni e sovrapposizioni (più autorità intervengono sullo stesso soggetto con richieste incoerenti). L'articolo 98 risponde a questo rischio imponendo un obbligo generale di cooperazione tra le autorità competenti MiCA e le autorità responsabili delle altre attività svolte dai soggetti regolati.
Ambito soggettivo: i soggetti «ibridi»
La norma si applica quando uno dei soggetti tipicamente regolati da MiCA — offerente, persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, emittente di ART, emittente di EMT o CASP — svolge «attività diverse da quelle contemplate dal presente regolamento».
Esempi concreti di soggetti ibridi nell'ecosistema cripto:
— Una banca (già soggetta a CRD IV/CRR) che emette un EMT: l'emissione dell'EMT è disciplinata da MiCA (Titolo IV), mentre l'attività bancaria è disciplinata dalle direttive bancarie. Due autorità di vigilanza si occupano dello stesso soggetto su piani diversi.
— Un istituto di pagamento (soggetto a PSD2) che si autorizza anche come CASP: le attività di pagamento in moneta legale restano sotto PSD2, quelle cripto sotto MiCA.
— Un CASP che offre anche strumenti finanziari ai sensi di MiFID II: la parte cripto è sotto MiCA, la parte strumenti finanziari è sotto MiFID II.
— Un emittente di ART che gestisce anche un fondo di investimento: le attività di gestione del fondo sono sotto AIFMD, mentre l'emissione dell'ART è sotto MiCA.
Ambito oggettivo: con chi si coopera
Le autorità competenti MiCA devono cooperare con:
Autorità di vigilanza per le altre attività: le autorità nazionali o europee responsabili delle attività non-MiCA del soggetto ibrido. Nel caso di una banca, sarà la BCE (per il meccanismo di vigilanza unico) o la banca centrale/autorità bancaria nazionale. Nel caso di un istituto di pagamento, sarà l'autorità PSD2. Nel caso di un gestore di fondi, sarà l'autorità AIFMD/UCITS.
Autorità fiscali: esplicitamente richiamate dall'articolo 98. Il coinvolgimento delle autorità fiscali riflette le crescenti preoccupazioni sulla possibilità che le cripto-attività siano utilizzate per evadere obblighi fiscali — una preoccupazione che ha portato, parallelamente a MiCA, all'adozione della direttiva DAC8 sull'obbligo di dichiarazione automatica dei dati sui conti cripto-attività.
Autorità di vigilanza di paesi terzi: la cooperazione non è limitata all'Unione europea. Se il soggetto opera anche in paesi terzi ed è soggetto alla vigilanza di quelle autorità, le autorità competenti MiCA devono cooperare con esse «nella misura prevista dal diritto dell'Unione o nazionale».
Il contenuto della cooperazione
L'articolo 98 fissa un obbligo generale di cooperazione, senza specificarne i meccanismi attuativi. In base ai principi generali che informano la cooperazione tra supervisori nell'Unione europea, questa può concretizzarsi in:
— Scambio di informazioni sullo stato di conformità del soggetto vigilato rispetto alla normativa di competenza di ciascuna autorità.
— Consultazione preventiva prima di adottare misure che possono avere effetti anche sull'attività soggetta alla vigilanza dell'altra autorità.
— Coordinamento delle ispezioni per evitare duplicazioni e garantire una visione complessiva del soggetto.
— Notifica delle misure sanzionatorie adottate nei confronti del soggetto ibrido, per consentire all'altra autorità di valutare le implicazioni per le attività di propria competenza.
Il raccordo con il sistema di cooperazione intra-MiCA
L'articolo 98 completa il sistema di cooperazione già delineato negli articoli precedenti del Titolo VII di MiCA, che disciplina la cooperazione verticale tra autorità nazionali, ABE ed ESMA nel contesto specifico della vigilanza MiCA. L'art. 98 aggiunge la dimensione orizzontale: il coordinamento con le autorità esterne al perimetro MiCA ma competenti sullo stesso soggetto vigilato.
In questo quadro, il collegio dei supervisori eventualmente istituito per gli emittenti di ART o EMT significativi (artt. 119-120 MiCA) rappresenta la sede privilegiata per organizzare la cooperazione multi-autorità, garantendo coerenza e efficacia della vigilanza complessiva.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando si applica l'art. 98 MiCA sulla cooperazione con altre autorità?
Si applica ogni volta che un soggetto regolato da MiCA (offerente, emittente di ART o EMT, CASP) svolge anche attività non coperte da MiCA — ad esempio attività bancarie, di gestione fondi, di pagamento o fiscalmente rilevanti. In questi casi, le autorità competenti MiCA devono cooperare con le autorità responsabili delle altre attività.
La cooperazione riguarda anche le autorità fiscali?
Sì. L'art. 98 richiama esplicitamente le autorità fiscali tra i soggetti con cui le autorità competenti MiCA devono cooperare. Questo si inserisce nel più ampio quadro europeo di lotta all'evasione fiscale sulle cripto-attività, rafforzato dalla direttiva DAC8 sull'obbligo di segnalazione automatica dei dati sui conti cripto.
Le autorità MiCA possono cooperare con autorità di paesi terzi?
Sì, nella misura prevista dal diritto dell'Unione o nazionale. La cooperazione con paesi terzi è quindi condizionata all'esistenza di un quadro giuridico che la consenta — ad esempio accordi bilaterali tra autorità di vigilanza o strumenti multilaterali di cooperazione internazionale.
Come si coordina l'art. 98 con gli altri strumenti di cooperazione intra-MiCA?
L'art. 98 aggiunge la dimensione 'orizzontale' alla cooperazione già prevista da MiCA tra autorità nazionali, ABE ed ESMA (cooperazione 'verticale'). Mentre gli artt. precedenti del Titolo VII disciplinano la cooperazione all'interno del perimetro MiCA, l'art. 98 estende l'obbligo alle autorità esterne a MiCA che vigilano sulle altre attività degli stessi soggetti.
Un exchange cripto che offre anche servizi di pagamento è soggetto sia a MiCA sia a PSD2?
Sì. I servizi di pagamento in moneta legale restano disciplinati dalla PSD2 e vigilati dall'autorità competente per i servizi di pagamento; i servizi per le cripto-attività sono disciplinati da MiCA e vigilati dall'autorità competente MiCA. Ai sensi dell'art. 98, le due autorità sono tenute a cooperare per garantire una vigilanza coerente sull'operatore.
Vedi anche