Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 95 Reg. (UE) 2023/1114 – Cooperazione tra autorità competenti

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Le autorità competenti collaborano fra loro ai fini del presente regolamento. Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri, nonché all’ABE e all’ESMA. Esse scambiano informazioni senza indebiti ritardi e cooperano nelle attività di indagine, vigilanza e contrasto delle violazioni. Qualora abbiano stabilito, conformemente all’articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, sanzioni penali per le violazioni del presente regolamento di cui all’articolo 111, paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie, le autorità di esercizio dell’azione penale o di giustizia penale della loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche sulle indagini o i procedimenti penali avviati per violazioni del presente regolamento, e di trasmetterle alle altre autorità competenti, nonché all’ABE e all’ESMA, in modo tale che possano adempiere l’obbligo di cooperazione ai fini del presente regolamento.

2. Un’autorità competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di informazioni o di cooperazione nell’ambito di un’indagine unicamente nei casi seguenti:

a) la comunicazione di informazioni pertinenti potrebbe pregiudicare la sicurezza dello Stato membro destinatario della richiesta, con particolare riferimento alla lotta contro il terrorismo e altre forme di criminalità grave;

b) l’accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alle proprie attività di indagine o contrasto delle violazioni o, se del caso, a un’indagine penale;

c) è già stato avviato un procedimento per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche dinanzi ai tribunali di tale Stato membro;

d) nello Stato membro destinatario è già stata pronunciata una sentenza definitiva per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche.

3. Le autorità competenti provvedono, su richiesta, a fornire senza indebito ritardo le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento.

4. Un’autorità competente può chiedere l’assistenza dell’autorità competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco. Un’autorità competente richiedente informa l’ABE e l’ESMA di qualsiasi richiesta presentata a norma del primo comma. Quando un’autorità competente riceve da un’autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un’ispezione o indagine in loco, essa può:

a) effettuare direttamente l’ispezione o l’indagine in loco;

b) consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all’ispezione o indagine in loco;

c) consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l’ispezione o indagine in loco;

d) condividere con le altre autorità competenti attività specifiche collegate all’attività di vigilanza.

5. Nel caso di un’ispezione o indagine in loco di cui al paragrafo 4, l’ESMA coordina l’ispezione o l’indagine qualora richiesto da una delle autorità competenti. Se l’ispezione o l’indagine in loco di cui al paragrafo 4 riguarda un emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica, o concerne servizi per le cripto-attività relativi a token collegati ad attività o a token di moneta elettronica, l’ABE coordina l’ispezione o l’indagine qualora richiesto da una delle autorità competenti.

6. Le autorità competenti possono sottoporre la questione all’ESMA nelle situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. In tali situazioni si applica mutatis mutandis l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. In deroga al paragrafo 6 del presente articolo, le autorità competenti possono sottoporre la questione all’ABE nelle situazioni in cui una richiesta di cooperazione, in particolare per informazioni, riguardante un emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica o riguardante servizi per le cripto-attività relativi a token collegati ad attività o token di moneta elettronica, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. In tali situazioni si applica mutatis mutandis l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8. Le autorità competenti operano uno stretto coordinamento dell’attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere migliori pratiche, agevolare la collaborazione, promuovere la coerenza dell’interpretazione e provvedere a valutazioni tra giurisdizioni in caso di disaccordo. Ai fini del primo comma, l’ABE e l’ESMA assolvono un ruolo di coordinamento fra le autorità competenti e fra i collegi di vigilanza come stabilito all’articolo 119 allo scopo di pervenire a una cultura comune della vigilanza e a prassi di vigilanza uniformi e di garantire uniformità di procedure.

9. Se un’autorità competente accerta che qualsiasi requisito di cui al presente regolamento è stato violato, o ha motivo di sospettare che sia stato violato, essa comunica le proprie constatazioni, in modo sufficientemente circostanziato, all’autorità competente del soggetto o dei soggetti sospettati della violazione.

10. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti a norma del paragrafo 1. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

In sintesi

  • L'articolo 95 MiCA stabilisce un obbligo generale di cooperazione e scambio di informazioni senza indebiti ritardi tra autorità competenti nazionali, ABE e ESMA ai fini dell'applicazione del Regolamento.
  • Un'autorità può rifiutarsi di cooperare solo in quattro casi tassativi: pregiudizio alla sicurezza dello Stato, danno a indagini in corso, litispendenza o cosa giudicata per gli stessi fatti.
  • Le autorità nazionali possono richiedere assistenza per ispezioni e indagini in loco in altri Stati UE; l'ESMA coordina le ispezioni generali, l'ABE quelle relative ad ART e EMT.
  • In caso di richiesta di cooperazione respinta o inevasa, le autorità possono rivolgersi all'ESMA (per le controversie generali) o all'ABE (per quelle relative ad ART/EMT), che intervengono in via di mediazione vincolante.
  • ESMA e ABE elaborano RTS e ITS per standardizzare le informazioni da scambiare e i formati di cooperazione, con presentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2024.
Indice dei contenuti

Il quadro di vigilanza transfrontaliera MiCA: cooperazione come pilastro

Il mercato delle cripto-attività è per natura transfrontaliero: un CASP autorizzato in uno Stato membro può operare in tutta l'Unione grazie al passaporto europeo previsto da MiCA; un emittente di ART con sede a Dublino può offrire il proprio token a investitori italiani, tedeschi e svedesi. In questo contesto, la cooperazione tra autorità nazionali competenti - e tra queste e l'ABE/ESMA - è condizione necessaria per un'applicazione effettiva del Regolamento. L'articolo 95 traduce questo principio in un sistema strutturato di obblighi, procedure e meccanismi di risoluzione delle controversie tra supervisori.

La norma si inserisce in un modello di vigilanza ibrido: per la maggior parte dei CASP e degli emittenti di cripto-attività «ordinarie», la vigilanza rimane in capo all'autorità competente dello Stato membro d'origine (principio home country control); per gli emittenti di ART ed EMT significativi, la vigilanza passa all'ABE (articoli 43-44 e 55-57 MiCA). L'articolo 95 copre entrambe le dimensioni, prevedendo meccanismi di escalation diversi a seconda della categoria del soggetto vigilato.

L'obbligo generale di cooperazione e scambio di informazioni

Il paragrafo 1 enuncia un obbligo generale di cooperazione reciproca: le autorità competenti devono collaborare, scambiarsi informazioni «senza indebiti ritardi» e cooperare nelle attività di indagine, vigilanza e contrasto delle violazioni. La locuzione «senza indebiti ritardi» è la stessa utilizzata in altri atti legislativi di supervisione finanziaria (MiFID II, MAR, CRD) e in giurisprudenza è stata interpretata come obbligo di risposta in tempi ragionevoli in funzione dell'urgenza della richiesta.

Un profilo specifico riguarda le violazioni che gli Stati membri hanno scelto di trattare come reati penali: il paragrafo 1 impone agli Stati di garantire che le autorità competenti abbiano canali di comunicazione con le autorità giudiziarie e di polizia giudiziaria, per trasmettere e ricevere informazioni sulle indagini penali rilevanti. Questo è un punto di raccordo essenziale tra la vigilanza amministrativa MiCA e la risposta penale nazionale alle violazioni più gravi (ad esempio manipolazione del mercato a rilevanza penale).

I casi di rifiuto alla cooperazione: lista chiusa e interpretazione restrittiva

Il paragrafo 2 elenca in modo tassativo quattro situazioni in cui un'autorità può rifiutarsi di fornire informazioni o cooperare:

Sicurezza nazionale: la comunicazione di informazioni potrebbe pregiudicare la sicurezza dello Stato, con particolare riferimento alla lotta al terrorismo e alla criminalità grave. Si tratta di un'eccezione ampia ma eccezionale, che richiede una valutazione caso per caso della concreta pericolosità della divulgazione.

Danno a indagini in corso: se accogliere la richiesta potrebbe compromettere un'indagine amministrativa o penale in corso. Anche qui la valutazione è concreta: il mero rischio teorico non è sufficiente, deve trattarsi di un danno ragionevolmente prevedibile all'efficacia investigativa.

Litispendenza: se è già in corso un procedimento per gli stessi fatti contro gli stessi soggetti davanti ai tribunali dello Stato destinatario. Questo evita conflitti procedurali tra autorità amministrative e giudiziarie.

Cosa giudicata: se è già stata pronunciata una sentenza definitiva per gli stessi fatti contro gli stessi soggetti. Il principio del ne bis in idem impedisce una nuova persecuzione amministrativa su condotte già definitivamente giudicate.

Queste eccezioni sono elencate in modo tassativo: non possono essere ampliate per analogia. Un'autorità che si rifiutasse di cooperare per ragioni diverse da queste quattro violerebbe MiCA.

Assistenza per ispezioni e indagini in loco: il meccanismo dei paragrafi 4-5

Il paragrafo 4 disciplina un meccanismo operativamente importante: un'autorità competente può richiedere l'assistenza di un'altra autorità per condurre ispezioni o indagini in loco nel territorio di quest'ultima. L'autorità richiedente deve informare ABE e ESMA di ogni richiesta formulata. L'autorità destinataria della richiesta ha quattro opzioni: (a) condurre direttamente l'ispezione, (b) consentire all'autorità richiedente di partecipare, (c) consentire all'autorità richiedente di condurre direttamente l'ispezione, (d) condividere attività specifiche di vigilanza. Questa flessibilità consente di adattare la risposta alla capacità tecnica delle autorità coinvolte e alla natura dell'indagine.

Il paragrafo 5 assegna un ruolo di coordinamento all'ESMA (per le ispezioni in generale) e all'ABE (per le ispezioni riguardanti emittenti di ART/EMT o servizi relativi a questi token) quando richiesto da una delle autorità. Il coordinamento da parte delle autorità europee è particolarmente utile in indagini complesse che coinvolgono più giurisdizioni, come spesso accade per i CASP operativi in più Stati con strutture societarie distribuite.

Il meccanismo di escalation: ESMA e ABE come arbitri

I paragrafi 6 e 7 introducono un meccanismo di risoluzione delle controversie tra autorità: se una richiesta di cooperazione viene respinta o non trova risposta in un termine ragionevole, l'autorità richiedente può sottoporre la questione all'ESMA (per controversie generali) o all'ABE (per controversie relative ad ART/EMT). Si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4, dei rispettivi regolamenti istitutivi (regolamento ESMA n. 1095/2010 e regolamento ABE n. 1093/2010), che prevedono un meccanismo di mediazione vincolante: l'autorità europea può emettere una raccomandazione di conformità, e in caso di persistente inadempimento può adottare una decisione individuale direttamente applicabile al soggetto vigilato.

La cultura comune della vigilanza: ruolo di coordinamento di ABE e ESMA

Il paragrafo 8 delinea un obiettivo qualitativo: le autorità competenti devono «sviluppare e promuovere migliori pratiche», «promuovere la coerenza dell'interpretazione» e svolgere «valutazioni tra giurisdizioni». ABE e ESMA sono incaricate di sviluppare una «cultura comune della vigilanza» attraverso il coordinamento dei collegi di vigilanza previsti dall'articolo 119. Questo aspetto riflette una lezione della crisi finanziaria: divergenze interpretative tra supervisori nazionali sull'applicazione dello stesso testo normativo europeo creano arbitraggi regolamentari e vuoti di supervisione. Per le cripto-attività, il rischio è acuito dalla velocità di sviluppo tecnologico e dall'innovazione continua dei modelli di business.

Segnalazione delle violazioni sospette

Il paragrafo 9 impone alle autorità che accertino o sospettino una violazione di comunicare «in modo sufficientemente circostanziato» le proprie constatazioni all'autorità competente del soggetto sospettato. Questo obbligo di «segnalazione attiva» completa il quadro: non è sufficiente rispondere alle richieste altrui, ma le autorità devono proattivamente condividere le informazioni rilevanti anche in assenza di una richiesta formale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un'autorità competente può rifiutarsi di cooperare con un'altra autorità UE se la richiesta le sembra sproporzionata?

No. I casi di rifiuto alla cooperazione sono tassativi (par. 2): pregiudizio alla sicurezza dello Stato, danno a indagini in corso, litispendenza o cosa giudicata. La mera valutazione di sproporzione non è sufficiente. Un rifiuto non giustificato da una delle quattro eccezioni può essere segnalato all'ESMA o all'ABE che interverranno con il meccanismo di mediazione vincolante.

Qual è la differenza tra il ruolo di coordinamento dell'ESMA e quello dell'ABE nell'ambito delle ispezioni?

L'ESMA coordina le ispezioni in loco in generale (par. 5, primo comma); l'ABE coordina specificamente le ispezioni che riguardano emittenti di ART o EMT o servizi per cripto-attività relativi a tali categorie (par. 5, secondo comma). La distinzione riflette la competenza primaria dell'ABE sulle stablecoin (ART ed EMT) e dell'ESMA sui CASP e sulle altre cripto-attività.

In quanto tempo deve rispondere un'autorità a una richiesta di cooperazione?

MiCA non fissa un termine esplicito per la risposta ordinaria: il par. 3 dice 'senza indebito ritardo'. I paragrafi 6 e 7 attivano il meccanismo di escalation quando la risposta non arriva 'entro un termine ragionevole'. In attesa di orientamenti supervisivi specifici, la prassi dei mercati finanziari tradizionali (MiFID II, MAR) suggerisce un termine di 5-10 giorni lavorativi per le richieste urgenti e di 20-30 giorni per quelle ordinarie.

Le autorità competenti devono condividere le informazioni sulle indagini penali?

Sì, ma con un regime specifico. Il par. 1 impone agli Stati di garantire che le autorità amministrative abbiano canali di comunicazione con le autorità giudiziarie e penali per trasmettere e ricevere informazioni su indagini e procedimenti penali rilevanti ai fini di MiCA. Questa condivisione avviene nel rispetto del diritto procedurale nazionale e degli obblighi di riservatezza delle indagini penali.

Cosa succede se un'autorità competente scopre una violazione commessa da un soggetto vigilato da un'altra autorità?

Il par. 9 impone all'autorità che accerta o sospetta la violazione di comunicare le proprie constatazioni, 'in modo sufficientemente circostanziato', all'autorità competente del soggetto sospettato. Si tratta di un obbligo attivo di segnalazione, non condizionato a una richiesta formale. L'autorità ricevente è poi competente ad avviare i procedimenti sanzionatori appropriati secondo il principio home country control.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.