Autore: Andrea Marton

  • Art. 11 L. 91/1992

    Art. 11 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all’estero. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 277 DPR 495/1992 – Efficienza della frenatura dei treni costituiti da macchine agricole

    Art. 277 DPR 495/1992 – Efficienza della frenatura dei treni costituiti da macchine agricole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nei treni costituiti da una macchina agricola semovente, di cui all'articolo 57 del codice, e da una macchina agricola operatrice trainata priva di freni, di massa complessiva a pieno carico non superiore a quella della macchina agricola semovente, ovvero in quelli costituiti da una trattrice agricola e da un rimorchio agricolo considerato parte integrante delle trattrice stessa, ai sensi dell'articolo 276, comma 1, l'efficienza ottenuta con il dispositivo di frenatura di servizio deve garantire decelerazioni medie minime, riferite alle diverse velocità, quali risultano dalla tabella III.4 che fa parte integrante del presente regolamento.

    2. Qualora il dispositivo sia comandato a pedale, il risultato di cui sopra deve essere ottenuto esercitando sul pedale una forza non superiore a 60 daN.

    3. Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il riscaldamento dei freni, il treno a pieno carico viene mantenuto ad una velocità stabilizzata, prossima all'80% di quella massima verificata, su percorso in discesa della pendenza del 10% e della lunghezza di 1 km; alla fine del percorso l'efficienza residua della frenatura di servizio deve garantire una decelerazione media minima, calcolata in base alla distanza di frenatura, non inferiore al 70% di quella regolamentare né al 60% del valore relativo alla prova con freno freddo.

    4. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti.

  • Art. 46 GDPR – Trasferimento soggetto a garanzie adeguate

    Articolo 46 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Trasferimento soggetto a garanzie adeguate.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 74 quinquies T.U.IVA: Regime speciale per i servizi resi da

    Art. 74 quinquies T.U.IVA: Regime speciale per i servizi resi da

    Art. 74 quinquies T.U.IVA – Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE (1)

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione, possono identificarsi in Italia, con le modalita’ previste dal presente articolo, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell’Unione europea a committenti non soggetti passivi d’imposta. A tal fine presentano apposita richiesta all’Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito.

    2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti.

    3. La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti indicazioni:

    a) per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;

    b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

    c) numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto;

    d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto all’interno dell’Unione europea.

    4. In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti di cui al comma 1 ne danno comunicazione all’Agenzia delle entrate. Gli stessi soggetti presentano un’analoga comunicazione se non intendono piu’ fornire servizi di cui al comma 1 o non soddisfano piu’ i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo.

    5. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se:

    a) comunicano di non fornire piu’ servizi di cui al comma 1;

    b) si puo’ altrimenti presumere che le loro attivita’ di fornitura di servizi di cui al comma 1 siano cessate;

    c) non soddisfano piu’ i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;

    d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.

    6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell’anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

    a) il numero di identificazione;

    b) l’ammontare delle prestazioni di servizi di servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

    c) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei committenti in cui la prestazione di servizi si considera effettuata;

    d) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti in cui la prestazione di servizi si considera effettuata.

    6-bis. La dichiarazione puo’ essere modificata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale con una dichiarazione relativa a periodi d’imposta successivi, indicando il pertinente Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo di imposta e l’importo dell’imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche.

    7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo e’ fissato in valuta diversa dall’euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione di cui al comma 6, utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.

    8. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate in conformita’ con quanto previsto dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni ed inviate all’Agenzia delle entrate in via telematica con le modalita’ definite nello stesso provvedimento.

    9. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 6, effettuano il versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione medesima.

    10. I soggetti di cui al comma 1 conservano un’idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione e’ fornita, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria e alle autorita’ fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.

    11. I soggetti di cui al comma 1 non possono detrarre dall’imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato puo’ essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38-ter, comma 1-bis. Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 19 e seguenti, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attivita’ non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.”

    _______________________

    (1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente articolo, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a) decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2015.

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  • Art. 1306 Codice della Navigazione – Beneficiari dell’assicurazione contro i rischi di volo

    Art. 1306 Codice della Navigazione – Beneficiari dell’assicurazione contro i rischi di volo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni dell’articolo 936 si applicano anche quando il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente alla data dell’entrata in vigore del codice, sempre che la morte dell’assicurato sia avvenuta successivamente a tale data.

  • Art. 84 TULPS – Disciplina degli esercizi pubblici (abrogato)

    Art. 84 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311

  • Art. 32 L. 104/1992 – Organizzazione amministrativa

    Art. 32 L. 104/1992 – Organizzazione amministrativa

    1. Le amministrazioni statali, regionali e locali individuano, nell’ambito della dotazione organica esistente, l’ufficio incaricato di curare l’attuazione delle norme di cui alla presente legge, nonché di curare i rapporti con il Ministro per gli affari sociali per quanto concerne la materia delle persone handicappate.

    2. Il Governo, le regioni e gli enti locali assicurano la partecipazione delle associazioni di tutela degli interessi delle persone handicappate e di loro familiari nella programmazione, nell’attuazione e nella verifica dei servizi.

  • Permesso per accompagnare il figlio dal medico: cosa dice la legge

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    I genitori lavoratori dipendenti con figli malati hanno diritto ad assentarsi per malattia del figlio (D.Lgs. 151/2001): fino ai 3 anni senza limiti di durata (con riduzione retributiva progressiva), dai 3 agli 8 anni fino a 5 giorni l’anno. Per la singola visita medica programmata, la disciplina dipende dal CCNL: molti contratti riconoscono permessi specifici.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2001, artt. 47-50; CCNL di categoria

    Tabella riepilogativa

    Congedo per malattia del figlio (D.Lgs. 151/2001)
    Età del figlio Durata Trattamento economico
    Fino a 3 anni Per tutto il periodo di malattia, senza limiti Primo mese retribuito (alternato tra genitori); successivamente indennità al 30% per 2 mesi; poi non retribuito
    Da 3 a 8 anni 5 giorni lavorativi l’anno per genitore Non retribuito (salvo CCNL più favorevole)
    Da 8 a 12 anni Non previsto dalla legge Solo CCNL o accordi aziendali

    Il congedo per malattia del figlio (artt. 47-50 D.Lgs. 151/2001)

    Il congedo per malattia del figlio consente ai genitori lavoratori dipendenti di assentarsi dal lavoro durante i periodi di malattia del bambino. Fino ai 3 anni, il congedo ha durata illimitata: il primo mese (cumulato tra entrambi i genitori) è retribuito al 100%; dal secondo mese l’indennità scende al 30% per altri 2 mesi; poi non è retribuito. Per i figli da 3 a 8 anni, ciascun genitore ha diritto a 5 giorni l’anno non retribuiti. In entrambi i casi è necessario un certificato medico attestante la malattia del figlio.

    La visita medica programmata: cosa copre la legge

    Il congedo per malattia del figlio riguarda i periodi di malattia effettiva, non le visite di controllo programmate in assenza di patologia in atto. Per la singola visita pediatrica di routine, la copertura legale è assente: il genitore deve ricorrere a ferie, ROL, permessi da CCNL o, se il bambino è effettivamente ammalato, al congedo per malattia del figlio.

    Molti CCNL – in particolare quelli del settore pubblico, bancario e di alcune industrie – prevedono però permessi retribuiti specifici per accompagnare i figli a visite mediche o specialistiche, di solito per poche ore o mezza giornata.

    Il caso dei figli con disabilità

    Per i figli con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3, comma 3) il genitore lavoratore ha diritto ai 3 giorni di permesso mensile retribuiti (ex art. 33 L. 104), fruibili anche per accompagnare il figlio a visite mediche, terapie o riabilitazione. Non si tratta di un congedo per malattia ma di un permesso autonomo, senza necessità che il figlio sia in stato di malattia acuta.

    Casi pratici

    Tizio – figlio di 2 anni con influenza

    Il figlio di Tizio (2 anni) ha la febbre e il pediatra rilascia il certificato di malattia. Tizio può attivare il congedo per malattia del figlio: se è il primo mese di malattia dei figli sotto i 3 anni per quell’anno, il congedo è retribuito al 100%. Deve presentare il certificato pediatrico al datore entro il termine stabilito dal CCNL.

    Caia – figlia di 5 anni, visita di controllo

    La figlia di Caia (5 anni) ha una visita ortopedica di controllo: non è ammalata. Il congedo per malattia del figlio non si applica. Caia usa una delle 5 ore di permesso previste dal suo CCNL per visite mediche dei figli minori, portando la prenotazione CUP al rientro.

    Sempronio – figlio con disabilità grave (L. 104)

    Il figlio di Sempronio ha una disabilità grave certificata: Sempronio ha diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuiti ex art. 33 L. 104/1992. Li utilizza per accompagnare il figlio alla terapia riabilitativa settimanale, comunicando preventivamente il piano al datore.

    Domande frequenti

    Quanti giorni posso assentarmi se il figlio è ammalato?

    Per i figli fino a 3 anni: senza limite di durata (con progressiva riduzione retributiva). Per i figli da 3 a 8 anni: 5 giorni lavorativi l’anno per genitore, non retribuiti salvo CCNL più favorevole. Serve sempre il certificato medico del bambino.

    Il congedo per malattia del figlio conta come malattia mia?

    No. Il congedo per malattia del figlio è un istituto autonomo che non incide sul comporto del genitore né sulle sue ferie. L’assenza è giustificata dal certificato medico del figlio.

    Entrambi i genitori possono fruire del congedo contemporaneamente?

    No. I due genitori non possono fruire contemporaneamente del congedo per malattia dello stesso figlio; lo possono invece alternare durante lo stesso periodo di malattia.

    Serve il certificato medico per ogni assenza?

    Sì. Il congedo per malattia del figlio richiede un certificato medico (di norma del pediatra) che attesti la malattia del bambino. Senza certificato l’assenza non può essere imputata a questo istituto.

    Cosa succede se il CCNL prevede condizioni migliori di quelle di legge?

    Il CCNL può sempre prevedere condizioni più favorevoli per il lavoratore: ad esempio, un numero superiore di giorni retribuiti o un’estensione dell’età del figlio coperta. In tal caso si applica il CCNL. Verificare il proprio contratto collettivo nella sezione «congedi e permessi».

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 19 bis.2 del T.U.IVA

    Articolo 19 bis.2 del T.U.IVA

    Art. 19 bis.2 T.U.IVA – Rettifica della detrazione.

    In vigore dal 13/12/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/12/2025 n. 186 Articolo 9

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per la vigenza si veda l’art. 11 DLG n. 313 del 1997.

    “1. La detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi e’ rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.

    2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 e’ eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed e’ calcolata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.

    Abrogato [3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attivita’ comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella gia’ operata, la rettifica e’ eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, e’ eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.]

    4. La detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili, nonche’ alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell’articolo 19, comma 5, e’ altresi’, soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l’imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l’ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell’anno di competenza. Se l’anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e’ eseguita, per tutta l’imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest’ultimo anno anche se lo scostamento non e’ superiore a dieci punti. La rettifica puo’ essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non e’ superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facolta’.

    5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire, ne’ quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e’ superiore al venticinque per cento.

    6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione e’ soggetta ad imposta, ma l’ammontare dell’imposta detraibile non puo’ eccedere quello dell’imposta relativa alla cessione del bene.

    7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla societa’ incorporata o dalle societa’ partecipanti alla fusione, dalla societa’ scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.

    8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica e’ stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l’imposta assolta sull’acquisto di aree fabbricabili l’obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L’imputazione dell’imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unita’ immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalita’ fra l’onere complessivo dell’imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unita’ immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell’imposta.

    9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.”

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  • Art. 70 quater T.U.IVA: Costituzione del gruppo IVA

    Art. 70 quater T.U.IVA: Costituzione del gruppo IVA

    Art. 70 quater T.U.IVA – Costituzione del gruppo IVA.

    In vigore dal 01/01/2018 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Il gruppo IVA e’ costituito a seguito di un’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter. In caso di mancato esercizio dell’opzione da parte di uno o piu’ dei soggetti di cui al periodo precedente:

    a) e’ recuperato a carico del gruppo IVA l’effettivo vantaggio fiscale conseguito;

    b) il gruppo IVA cessa a partire dall’anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell’opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l’opzione per partecipare al gruppo medesimo.

    2. L’opzione di cui al comma 1 e’ esercitata mediante la presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del gruppo, della dichiarazione di cui all’articolo 70-duodecies, comma 5, nella quale sono indicati:

    a) la denominazione del gruppo IVA;

    b) i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA, di seguito denominato “rappresentante di gruppo”, e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo;

    c) l’attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei vincoli di cui all’articolo 70-ter;

    d) l’attivita’ o le attivita’ che saranno svolte dal gruppo IVA;

    e) l’elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali e’ esercitata l’opzione; l’elezione di domicilio e’ irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo anno di validita’ dell’opzione;

    f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma.

    3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 e’ presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, l’opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall’anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 2 e’ presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, l’opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

    4. Permanendo i vincoli di cui all’articolo 70-ter, l’opzione e’ vincolante per un triennio decorrente dall’anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non e’ esercitata la revoca di cui all’articolo 70-novies. Resta fermo quanto disposto dal comma 1, lettera b).

    5. Se negli anni di validita’ dell’opzione di cui al comma 1 i vincoli economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter, commi 2 e 3, si instaurano nei riguardi dei soggetti che erano stati esclusi dal gruppo IVA ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ovvero se il vincolo finanziario di cui all’articolo 70-ter, comma 1, si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all’atto dell’esercizio dell’opzione, i predetti soggetti partecipano al gruppo IVA a decorrere dall’anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In tal caso, la dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In caso di mancata inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel gruppo IVA, si applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1.”

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  • Art. 73 bis T.U.IVA: Disposizione per la identificazione di dete

    Art. 73 bis T.U.IVA: Disposizione per la identificazione di dete

    Art. 73 bis T.U.IVA – Disposizione per la identificazione di determinati prodotti.

    In vigore dal 01/04/1998 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Il Ministro delle finanze con propri decreti puo’ stabilire l’obbligo della
    individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni
    prodotti appartenenti alle seguenti categorie:
    1) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n.883, nonche’
    indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;
    2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione,
    apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle
    immagini, apparecchi del settore cine foto ottico, nonche’ talune
    relative parti e pezzi staccati;
    3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici.
    (Comma abrogato)
    Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono
    essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche
    artificiali, diversi dagli indumenti.
    (Comma abrogato)
    (Comma abrogato)”

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