Autore: Andrea Marton

  • Art. 89 TULPS – Articolo abrogato

    Art. 89 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

  • Art. 32 L. 300/1970 – Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Non abrogato: vigente. Body vuoto nel fetch Normattiva 2026-05-19.

    Inquadramento: Articolo vigente che integra l’art. 31 disciplinando i permessi per l’esercizio delle funzioni pubbliche elettive (consiglieri comunali, provinciali, regionali). Stub pubblicato in attesa di recupero del testo ufficiale dalla Gazzetta 1970.

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 32; T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 artt. 79-80.

  • Art. 952 Codice della Navigazione – Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto

    Art. 952 Codice della Navigazione – Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto delle cose, a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle. Il risarcimento dovuto dal vettore è limitato in conformità della disciplina che la normativa internazionale in vigore nella Repubblica adotta nel regolare la responsabilità per ritardo. ———— AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[…] art. 952, primo comma, da lire diecimila a lire trentatremila".

  • Art. 948 Codice della Navigazione – Lista d’attesa

    Art. 948 Codice della Navigazione – Lista d’attesa

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Con apposito regolamento dell'ENAC è assicurata la trasparenza nelle procedure di attuazione della lista d'attesa. Il regolamento di cui al primo comma deve prevedere che:

    a) il vettore, quando inserisce un passeggero in una lista d'attesa per un certo volo, deve comunicargli il numero d'ordine a lui attribuito nella lista;

    b) l'elenco dei numeri d'ordine, attribuiti a ciascun passeggero, deve essere affisso in modo visibile nella zona di registrazione prima dell'apertura della lista d'attesa;

    c) i passeggeri iscritti nella lista d'attesa hanno diritto di accedere al trasporto, cui la lista si riferisce, secondo il numero d'ordine a ciascuno attribuito, fino all'esaurimento della capacità dell'aeromobile.

  • Art. 279 DPR 495/1992 – Fascia di ingombro delle macchine agricole eccezionali

    Art. 279 DPR 495/1992 – Fascia di ingombro delle macchine agricole eccezionali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, ed i loro complessi, le cui dimensioni eccedono per esigenze funzionali quelle stabilite dall'articolo 104 del codice, devono inscriversi nella fascia d'ingombro stabilita dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento.

  • Art. 30 L. 241/1990 – Atti di notorietà

    1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
  • Art. 92 T.U.IVA: Norme transitorie in materia di imposte di fabb

    Art. 92 T.U.IVA: Norme transitorie in materia di imposte di fabb

    Art. 92 T.U.IVA – Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “La soppressione delle imposte di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica e sui surrogati del caffe’, di cui ai numeri 10) e 11) dell’art.
    90, ha effetto anche per i prodotti giacenti nei magazzini fiduciari alla
    data del 1 gennaio 1973.
    Con modalita’ che saranno stabilite dal Ministero delle finanze si
    procedera’ al rimborso del prezzo dei contrassegni di Stato sui surrogati
    del caffe’, istituiti con decreto del Ministro per le finanze 10 ottobre
    1950, non ancora applicati dai fabbricanti, ovvero gia’ applicati sulle
    giacenze di cui al precedente comma. Il rimborso deve essere richiesto al
    competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro il termine
    del 10 gennaio 1973, prorogabile per giustificati motivi.”

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  • Art. 943 Codice della Navigazione – Obblighi d’informazione

    Art. 943 Codice della Navigazione – Obblighi d’informazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell'emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l'informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione. In caso di mancata informazione, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni. Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono vietati l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale. ———— AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue: art. 943, primo comma, da lire cinquemilioniduecentomila a lire centonovantacinquemilioni".

  • CCNL Croce Rossa Italiana: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana: livelli, qualifiche e mansioni

    Il sistema di classificazione del CCNL CRI articola il personale dipendente in cinque Aree professionali, ciascuna con più posizioni economiche. Questa guida descrive la struttura, le mansioni tipiche per livello e le regole sull’inquadramento corretto.

    In sintesi

    Il CCNL articola il personale in cinque Aree (A-E). L’Area A comprende mansioni esecutive e ausiliarie; le Aree B e C figure tecniche e sanitarie di base; l’Area D professionisti sanitari e figure specialistiche; l’Area E ruoli di alta responsabilità. Il rinnovo 2020 ha valorizzato in particolare l’autista soccorritore (C3) e introdotto la figura unica dell’educatore (D3). I volontari e il Corpo Militare non rientrano nel CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Sottoscrizione
    27 maggio 2020
    Vigenza normativa
    1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (in ultrattività)
    Articolo di riferimento
    Art. 48-50 CCNL (classificazione e inquadramento)

    La struttura in Aree: dalla A alla E

    Il CCNL CRI e Terzo Settore (art. 48-50) adotta un sistema di classificazione per Aree professionali, ciascuna identificata da una lettera (A, B, C, D, E) e articolata in più posizioni economiche indicate con numero progressivo. Questo modello rispecchia le specificità del settore del soccorso e dell’assistenza, dove convivono figure con profili molto eterogenei: dal personale ausiliario al professionista sanitario.

    Ai sensi dell’art. 2103 del codice civile, il lavoratore deve essere adibito alle mansioni corrispondenti al livello di inquadramento indicato nel contratto individuale, salvo il caso di mansioni equivalenti o superiori con eventuale riconoscimento retributivo.

    Tabella riepilogativa delle Aree e mansioni tipiche

    Struttura per Aree del CCNL CRI – profili orientativi
    Area Profilo professionale tipico Caratteristiche
    A (A1-A4) Personale ausiliario, addetto alla portineria, operatore di mensa, addetto alle pulizie Mansioni esecutive semplici, supervisione diretta, nessuna autonomia decisionale
    B Autista, magazziniere, operatore amministrativo base, centralinista Compiti operativi con discreta autonomia esecutiva, utilizzo di strumenti e procedure standardizzate
    C (C1-C3) Soccorritore, autista soccorritore (C3), operatore di emergenza, tecnico Qualifica tecnica o operativa specifica; C3 = autista soccorritore valorizzato dal rinnovo 2020
    D (D1-D3) Infermiere, assistente sociale, educatore (D3, figura unificata 2020), tecnico specializzato Professionisti con titolo abilitante o diploma specialistico; autonomia professionale
    E Coordinatore di unità, responsabile di servizio, professionista con funzioni direttive Alta professionalità, responsabilità gestionale o scientifica, ampia autonomia operativa

    Avviso: i profili indicati nella tabella sono orientativi, ricavati dai riferimenti espliciti del CCNL 2020 (autista soccorritore C3, educatore D3) e dalla struttura generale del settore. Le declaratorie complete per ciascuna posizione sono contenute nell’art. 49 del CCNL; per la propria figura professionale specifica consultare il testo integrale del contratto o il proprio sindacato.

    Le novità del rinnovo 2020 sull’inquadramento

    Il CCNL firmato il 27 maggio 2020 ha apportato significative modifiche al sistema di classificazione rispetto ai contratti precedenti:

    • Autista soccorritore in C3: il rinnovo ha riconosciuto la specificità della figura dell’autista soccorritore collocandola nel livello C3, con il conseguente adeguamento retributivo. In precedenza questa figura era spesso sottoinquadrata.
    • Soccorritore valorizzato nell’Area C: più in generale, il CCNL ha alzato il riconoscimento professionale delle figure operanti nel soccorso e nell’emergenza.
    • Educatore come figura unica in D3: il rinnovo ha introdotto un’unica classificazione per la figura dell’educatore, eliminando le precedenti frammentazioni.
    • Assistenza domiciliare: per il personale impegnato in servizi domiciliari, il CCNL contiene disposizioni specifiche sui tempi di spostamento riconosciuti come orario di lavoro.

    Mansioni superiori: regole e tutele

    Se il datore di lavoro assegna al dipendente mansioni superiori all’inquadramento contrattuale, si applica l’art. 2103 c.c. (come modificato dal d.lgs. 81/2015):

    • Il lavoratore ha diritto alla retribuzione corrispondente al livello superiore per tutto il periodo in cui svolge dette mansioni.
    • Se le mansioni superiori sono svolte in modo prevalente e continuativo (di norma per oltre sei mesi), scatta il diritto alla promozione definitiva al livello superiore, salvo eccezioni previste dalla contrattazione collettiva.
    • L’accordo integrativo CRI del 15 ottobre 2021 ha previsto specifiche indennitˆ per mansioni esercitate in via non prevalente.

    Il diritto alle mansioni superiori ha dato origine a contenziosi giudiziali: si ricorda, per es., la questione degli autisti soccorritori riconosciuti in posizione A2 ma svolgenti di fatto mansioni riconducibili all’Area B o C, sancita dalla giurisprudenza ante-2020.

    Chi non rientra nel CCNL

    È fondamentale non confondere le tre componenti della Croce Rossa Italiana:

    • Personale dipendente: l’unica categoria coperta dal CCNL T19E. Sono i lavoratori assunti con contratto subordinato (a tempo indeterminato, determinato o di apprendistato) dall’Associazione CRI.
    • Volontari del Corpo Ausiliario: prestano servizio a titolo gratuito sulla base dello Statuto dell’Associazione e del d.lgs. 117/2017. Non sono lavoratori dipendenti, non percepiscono retribuzione e il CCNL non si applica loro.
    • Corpo Militare Volontario CRI: corpo ausiliario delle Forze Armate, disciplinato da norme speciali di diritto militare. Non è assoggettato al CCNL privatistico.

    Casi pratici

    Tizio — Soccorritore inquadrato in B ma con mansioni C
    Tizio è formalmente inquadrato in Area B, ma di fatto opera come autista soccorritore svolgendo le mansioni previste per il livello C3 da oltre otto mesi. Ai sensi dell’art. 2103 c.c. e della contrattazione, Tizio ha diritto alla differenza retributiva tra il suo livello B e il livello C3 per tutto il periodo. Rivolge istanza alla propria organizzazione sindacale FP CGIL per la regolarizzazione contrattuale.
    Caia — Educatrice assunta dopo il 2020
    Caia è educatrice assunta nel 2022 dall’Associazione CRI. Grazie alla novità introdotta dal CCNL 2020 (figura unica dell’educatore in D3), il suo contratto individuale indica chiaramente l’Area D, posizione D3. Questo le garantisce sia il corretto minimo tabellare sia la piena applicazione della declaratoria D3, evitando incertezze classificatorie tipiche dei precedenti contratti.
    Sempronio — Volontario che chiede chiarimenti
    Sempronio presta servizio come volontario CRI e si chiede se abbia diritto ai minimi retributivi del CCNL. La risposta è no: essendo volontario, il suo rapporto con la CRI non è di lavoro subordinato. Non matura TFR, non è soggetto ai livelli di inquadramento e la disciplina applicabile è quella del volontariato (d.lgs. 117/2017). Se Sempronio venisse assunto come dipendente, solo allora il CCNL diverrebbe applicabile.

    Domande frequenti

    Quante Aree prevede il CCNL CRI?
    Cinque Aree (A, B, C, D, E), con più posizioni economiche interne a ciascuna Area. L’Area A è quella di ingresso per il personale ausiliario; l’Area E riguarda i ruoli di alta professionalità.
    Dove trovo le declaratorie complete?
    Le declaratorie complete di ogni livello sono contenute nell’art. 49 del CCNL. Il testo integrale è disponibile sul sito cri.it, sul portale ilccnl.it e sui siti delle organizzazioni sindacali firmatarie (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL).
    In che livello è l’autista soccorritore?
    L’autista soccorritore è classificato in Area C, posizione C3, grazie alla valorizzazione introdotta dal rinnovo del CCNL del 27 maggio 2020.
    Posso fare ricorso se svolgo mansioni superiori senza essere promosso?
    Sì. Se svolgi in modo prevalente mansioni di un livello superiore per il periodo previsto, hai diritto alla differenza retributiva e, al persistere della situazione, alla promozione. Rivolgiti al sindacato (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL) o a un consulente del lavoro.
    Il personale dell’Ente Strumentale ha gli stessi livelli?
    No. Il personale residuo dell’Ente Strumentale alla CRI (ente pubblico in liquidazione) è assoggettato al CCNL del comparto Funzioni Centrali negoziato dall’ARAN, che ha una struttura di livelli diversa (Operatore, Assistente, Funzionario, Dirigente). I due contratti non sono comparabili direttamente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020. I profili professionali citati (autista soccorritore C3, educatore D3) sono espressamente riportati nei documenti del rinnovo contrattuale; per le declaratorie complete di tutti i livelli consultare l’art. 49 del testo ufficiale. Per situazioni specifiche rivolgersi al proprio sindacato (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL) o a un consulente del lavoro.

  • Art. 890 Codice della Navigazione – Documenti di bordo e tenuta del giornale di bordo

    Art. 890 Codice della Navigazione – Documenti di bordo e tenuta del giornale di bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i prescritti documenti, relativi all'aeromobile, all'equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresì che il giornale di bordo sia regolarmente tenuto.

  • Art. 30 L. 300/1970 – Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Non abrogato: vigente. Body vuoto nel fetch Normattiva 2026-05-19.

    Inquadramento: Articolo vigente che disciplina i permessi retribuiti per i componenti degli organismi direttivi delle confederazioni e federazioni sindacali. Stub pubblicato in attesa di recupero del testo ufficiale dalla Gazzetta 1970.

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 30; contratti collettivi nazionali applicabili.