In sintesi
- In attuazione degli articoli 57 e 104 del Codice della Strada, le macchine agricole semoventi e i loro complessi che per esigenze funzionali superano i limiti dimensionali ordinari devono inscriversi nella fascia di ingombro stabilita con provvedimento del Ministro dei trasporti.
- L'obbligo riguarda specificamente le macchine le cui dimensioni eccedono i limiti ordinari di massa, larghezza, lunghezza o altezza previsti dall'art. 104 del Codice.
- La fascia di ingombro è un parametro tecnico che delimita lo spazio occupato dal veicolo eccezionale durante la circolazione, funzionale al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione in condizioni speciali.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 279 DPR 495/1992 — Fascia di ingombro delle macchine agricole eccezionali
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Le macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, ed i loro complessi, le cui dimensioni eccedono per esigenze funzionali quelle stabilite dall'articolo 104 del codice, devono inscriversi nella fascia d'ingombro stabilita dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 279 Cod. Amb. — sanzioni
- Art. 279 D.Lgs. 209/2005 — (Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo)
- Art. 279 Codice Civile: Responsabilità per il mantenimento e
- Articolo 279 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 279 c.p.c.: Forma dei provvedimenti del collegio
- Articolo 279 Codice di Procedura Penale: Giudice competente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il quadro normativo: macchine agricole eccezionali tra art. 57 e art. 104 del Codice
L'articolo 279 del DPR 495/1992 disciplina uno specifico aspetto tecnico relativo alle macchine agricole semoventi che per ragioni funzionali — cioè per la natura stessa del lavoro agricolo che svolgono — superano i limiti dimensionali ordinari previsti per la circolazione stradale. La norma si colloca all'incrocio tra due disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992): l'articolo 57, che definisce e disciplina le macchine agricole, e l'articolo 104, che fissa i limiti di sagoma e massa per i veicoli in circolazione.
Le macchine agricole semoventi — trattori, mietitrebbie, vendemmiatrici, macchine per la raccolta del mais, macchine per la lavorazione del terreno — hanno spesso dimensioni che superano quelle ammesse per la normale circolazione stradale. Una mietitrebbiatrice moderna, per esempio, può avere una larghezza di lavoro di molti metri. Quando deve spostarsi da un campo all'altro percorrendo strade pubbliche, deve farlo in configurazione «da trasporto», ma anche in questa configurazione può superare i limiti ordinari. La norma tiene conto di questa realtà funzionale e non impedisce la circolazione, ma la regola attraverso la nozione di «fascia di ingombro».
La fascia di ingombro: nozione e funzione
La «fascia di ingombro» è il parametro tecnico che descrive lo spazio trasversale — e in certi casi anche longitudinale — occupato dal veicolo eccezionale durante la sua circolazione su strada. Non si tratta semplicemente della larghezza massima del veicolo, ma di un'area di sicurezza che tiene conto dei movimenti laterali, degli organi sporgenti e delle parti mobili del mezzo.
Il concetto di fascia di ingombro è rilevante per diverse finalità pratiche: consente agli enti proprietari delle strade e alle autorità che rilasciano le autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali di verificare la compatibilità del percorso con le dimensioni del mezzo, tenendo conto della larghezza della carreggiata, della presenza di ostacoli fissi (guardrail, alberi, pali), della sagoma di gallerie e ponti, della geometria delle curve. Le caratteristiche tecniche della fascia vengono stabilite con provvedimento ministeriale, garantendo uniformità nelle verifiche su tutto il territorio nazionale.
Il rinvio al provvedimento ministeriale
L'articolo 279 ha struttura normativa rinviante: non definisce direttamente le misure della fascia di ingombro, ma rimette la determinazione dei valori specifici a un provvedimento del Ministro dei trasporti. Questa scelta è coerente con la natura tecnica della materia: i parametri di ingombro delle macchine agricole variano al variare delle tipologie di macchine, dei modelli costruttivi, dell'evoluzione tecnologica del settore. Un provvedimento ministeriale è strumento più flessibile e aggiornabile rispetto a una norma regolamentare, e consente di adeguare i valori all'evoluzione del parco macchine agricole senza dover modificare il testo del Regolamento.
Circolazione delle macchine agricole eccezionali: il quadro operativo
Le macchine agricole eccezionali — cioè quelle che superano i limiti dell'articolo 104 del Codice — non possono circolare liberamente su tutte le strade. La loro circolazione richiede in linea di principio un'autorizzazione speciale, che viene rilasciata dall'ente proprietario della strada tenendo conto della fascia di ingombro del mezzo e delle caratteristiche geometriche e strutturali del percorso. Il Codice della Strada, nei suoi articoli dedicati ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di pericolo, fissa il quadro autorizzativo; il Regolamento, con norme come l'articolo 279, fornisce i parametri tecnici che rendono operativo quel quadro.
Nella pratica del settore agricolo, il problema della circolazione delle macchine eccezionali si pone principalmente in due situazioni: la circolazione su strada delle macchine semoventi per lo spostamento tra fondi, e il trasporto su rimorchio di attrezzi smontabili di grandi dimensioni. In entrambi i casi, la fascia di ingombro è il parametro tecnico di riferimento per valutare se la circolazione sia possibile e con quali eventuali misure di accompagnamento o di protezione.
Profili pratici: chi deve preoccuparsene
L'articolo 279 interessa principalmente i produttori e i noleggiatori di macchine agricole semoventi di grandi dimensioni, le imprese di agromeccanica che spostano le proprie macchine su strade pubbliche per raggiungere i diversi cantieri di lavoro, e i funzionari degli enti locali chiamati a valutare le richieste di autorizzazione alla circolazione. Per l'agricoltore o l'agromeccanico, conoscere la fascia di ingombro della propria macchina è il primo passo per capire se e come potrà percorrere un determinato tratto stradale, e se dovrà richiedere un'autorizzazione speciale o adottare misure di sicurezza aggiuntive — come il segnalatore luminoso, il veicolo di scorta o il rispetto di orari particolari.
Casi pratici
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Domande frequenti