Autore: Andrea Marton

  • Art. 96 TUIR: Interessi passivi

    Art. 96 TUIR: Interessi passivi

    Art. 96 TUIR – Interessi passivi

    In vigore dal 27/10/2019

    Modificato da: Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 Articolo 35

    Nota:Per i limiti di deducibilità e la determinazione degli acconti, si veda quanto disposto dall’articolo 1, commi da 133 a 136, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

    “1. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza dell’ammontare complessivo:

    a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta;

    b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 6.

    2. L’eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all’ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e’ deducibile nel limite dell’ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d’imposta e il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 7. A tal fine si utilizza prioritariamente il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d’imposta e, successivamente, il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d’imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d’imposta meno recente.

    3. La disciplina del presente articolo si applica agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonche’ agli oneri finanziari e ai proventi finanziari ad essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa, e per i quali tale qualificazione e’ confermata dalle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell’articolo 4, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e dell’articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e che derivano da un’operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa. Ai fini del presente articolo gli interessi attivi, come individuati ai sensi del primo periodo, assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili; assumono rilevanza come interessi attivi o interessi passivi anche i proventi e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all’erogante. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, ai fini del presente articolo, si considerano interessi attivi rilevanti anche gli interessi legali di mora calcolati ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

    4. Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

    5. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, che per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 risultano indeducibili in un determinato periodo d’imposta, sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, per un ammontare pari all’eventuale differenza positiva tra:

    a) la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta e del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica;

    b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta.

    6. Qualora in un periodo d’imposta l’importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza sia superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 5, l’eccedenza puo’ essere riportata nei periodi d’imposta successivi.

    7. Qualora in un periodo d’imposta il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia superiore alla somma tra l’eccedenza di cui al comma 2 e l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 5, la quota eccedente puo’ essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi cinque periodi d’imposta.

    8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano in relazione agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

    a) sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti ne’ da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso ne’ da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico;

    b) il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e’ residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell’Unione europea;

    c) i beni utilizzati per la realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del progetto si trovano in uno Stato dell’Unione europea.

    9. Se il progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e’ caratterizzato da un regime di segregazione patrimoniale rispetto alle altre attivita’ e passivita’ del gestore o il prestito utilizzato per finanziare tale progetto e’ rimborsato esclusivamente con i flussi finanziari attivi generati dal progetto stesso, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono quelli che maturano sui prestiti oggetto di segregazione patrimoniale o su quelli destinati esclusivamente al finanziamento del progetto e rimborsati solo con i flussi generati da esso. Negli altri casi, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono determinati moltiplicando l’ammontare complessivo degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati per il rapporto tra l’ammontare di ricavi o l’ammontare di incremento delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione derivante dalla realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e l’ammontare complessivo di ricavi o di incremento delle rimanenze.

    10. Qualora si applichi il comma 8, il risultato operativo lordo della gestione caratteristica e’ determinato senza tenere conto del valore e dei costi della produzione afferenti al progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine.

    11. Ai fini dei commi da 8 a 10:

    a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    b) nel caso di costituzione di una societa’ di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attivita’ e passivita’ non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla societa’ di progetto anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8, lettera a) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

    12. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonche’ alle societa’ capogruppo di gruppi assicurativi.

    13. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle societa’ capogruppo di gruppi assicurativi, nonche’ dalle societa’ di gestione dei fondi comuni d’investimento e dalle societa’ di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell’ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti e’ integralmente deducibile sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al primo periodo partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La societa’ o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al secondo periodo nella dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all’articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.

    14. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto, ad esclusione di quella generatasi in periodi d’imposta anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale, puo’ essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta:

    a) una quota eccedente di cui al comma 7, anche riportata da periodi d’imposta precedenti, purche’ non anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale;

    b) una eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui al comma 1, lettere a) e b), purche’ nel secondo caso si tratti di eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportata da periodi d’imposta non anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale.

    15. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di indeducibilita’ assoluta previste dall’articolo 90, comma 2, e dall’articolo 110, comma 7, del presente testo unico e dall’articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle societa’ cooperative.”

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  • Art. 877 Codice della Navigazione – Nomina del comandante

    Art. 877 Codice della Navigazione – Nomina del comandante

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'esercente nomina il comandante dell'aeromobile e può in ogni momento dispensarlo dal comando.

  • Art. 58-bis L. 354/1975

    Art. 58-bis L. 354/1975

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313

  • CCNL Panificazione 2026: livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    Il CCNL Panificazione articola il personale in livelli (di norma da 1 a 5) con declaratorie che distinguono addetti alle mansioni elementari, operai qualificati, panettieri-pasticceri esperti, capi produzione e impiegati. Il livello di inquadramento determina il minimo tabellare, gli scatti di anzianita’ e il periodo di prova.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · Assipan/Federpanificatori · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2021-2024 (testo consolidato; trattative rinnovo 2025 in corso)
    Vigenza
    Testo in regime di ultrattivita’ in attesa di rinnovo 2025
    Platea
    ~90.000 addetti (panifici artigiani e piccola industria)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Panificazione – Profili tipici 2026
    Livello Profilo tipo Caratteristiche
    1 Mansioni elementari, addetto pulizie, factotum Compiti di supporto, nessuna qualificazione richiesta
    2 Operaio comune, addetto confezionamento, banconista base Mansioni semplici con breve addestramento
    3 Panettiere qualificato, pasticcere qualificato, addetto vendita specializzato Competenza tecnica nella produzione o nel servizio al pubblico
    4 Panettiere esperto, pasticcere esperto, capo banco Autonomia tecnica avanzata, eventuale coordinamento
    5 Capo produzione, impiegato d’ordine, responsabile di reparto Responsabilita’ organizzativa, gestione di risorse

    La struttura dei livelli

    Il CCNL Panificazione articola il personale su una scala di livelli che rispecchia la complessita’ delle mansioni svolte all’interno del panificio artigiano o della piccola industria. Alla base si trovano le mansioni elementari (pulizie, facchinaggio, confezionamento di supporto), mentre ai livelli superiori si collocano i panettieri e i pasticceri con specializzazione tecnica consolidata, i capi produzione e il personale impiegatizio.

    La declaratoria di ciascun livello descrive le competenze tecniche attese, il grado di autonomia e l’eventuale responsabilita’ su altri lavoratori. Il corretto inquadramento al momento dell’assunzione determina il minimo tabellare, la durata del periodo di prova e, nel tempo, l’importo degli scatti di anzianita’.

    Panettiere e pasticcere qualificato (livello 3)

    Il livello 3 e’ il piu’ diffuso nei panifici artigiani. Rientrano in questo inquadramento il panettiere qualificato che conosce e gestisce in autonomia le fasi dell’impasto, della lievitazione e della cottura, e il pasticcere qualificato con competenza sulle preparazioni dolciarie di base. Rientrano nel livello 3 anche gli addetti alla vendita specializzati che assistono la clientela con conoscenza del prodotto.

    Il passaggio al livello 4 avviene per acquisizione stabile di competenze avanzate (es. gestione autonoma di lieviti madre complessi, decorazioni di alta pasticceria) o per affidamento di compiti di coordinamento su altri addetti.

    Capo produzione e impiegati (livello 5)

    Il livello 5 raccoglie le figure con responsabilita’ organizzativa: il capo produzione che pianifica turni, ordini di materie prime e supervisiona la qualita’, e l’impiegato d’ordine (contabilita’, amministrazione). Nelle realta’ piu’ strutturate il livello 5 puo’ coincidere con il responsabile del punto vendita o del laboratorio.

    Le microimprese (1-5 dipendenti, frequenti nel settore) applicano spesso un inquadramento contrattuale compresso sui livelli 2-4, con il titolare-panettiere che svolge contestualmente funzioni di livello 5.

    Casi pratici

    Tizio – Inquadramento al livello 3 all’assunzione
    Tizio e’ assunto come panettiere qualificato con tre anni di esperienza documentata. Il datore lo inquadra al livello 3. Il CCNL prevede un periodo di prova di 30 giorni lavorativi per questo livello. Al termine, Tizio inizia a maturare anzianita’ contrattuale utile per gli scatti successivi.
    Caia – Passaggio da livello 3 a livello 4
    Caia e’ pasticcera di livello 3 da cinque anni. Negli ultimi due anni ha assunto stabilmente la responsabilita’ della produzione dei lievitati speciali e coordina due colleghe nell’area dolci. Il datore riconosce il passaggio al livello 4, con il conseguente adeguamento del minimo tabellare e degli scatti di anzianita’ gia’ maturati.
    Sempronio – Mansioni superiori non riconosciute
    Sempronio e’ inquadrato al livello 2 ma da mesi gestisce in autonomia la cottura del pane e l’apertura del forno. Svolgendo stabilmente mansioni di livello 3 (art. 2103 c.c.), ha diritto al superiore trattamento economico dal momento dell’effettivo svolgimento. Sempronio formula richiesta scritta al datore; in assenza di risposta, puo’ ricorrere all’ente bilaterale di settore (EBNA) per la conciliazione.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Panificazione?
    Il contratto articola normalmente il personale su cinque livelli, dal livello 1 (mansioni elementari) al livello 5 (capo produzione, impiegati d’ordine), con declaratorie specifiche per ciascuno.
    Il panettiere qualificato a quale livello appartiene?
    Di regola al livello 3, che ricomprende operai qualificati con competenza tecnica autonoma nella produzione (impasto, lievitazione, cottura) o nella vendita specializzata.
    Come avviene il passaggio di livello?
    Per maturazione stabile di mansioni superiori ai sensi dell’art. 2103 c.c., per accordo scritto tra le parti o per automatismo contrattuale al termine di specifici periodi di mansioni superiori (di norma tre mesi continuativi o sei mesi non continuativi nell’arco di dodici mesi).
    Il personale di vendita ha un livello diverso dai produttori?
    No: il CCNL Panificazione inquadra in un’unica scala sia il personale di laboratorio sia quello di vendita, sulla base della complessita’ delle mansioni svolte, non del reparto di appartenenza.
    L'apprendista a quale livello viene inquadrato?
    L’apprendista segue una progressione specifica prevista dalle disposizioni sull’apprendistato professionalizzante: parte da un livello retributivo inferiore al livello di destinazione e raggiunge la piena qualifica al termine del periodo formativo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita’, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 64 GDPR – Parere del comitato

    Articolo 64 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Parere del comitato.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 13 L. 194/1978

    Art. 13 L. 194/1978

    Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

    Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o da marito non tutore, che non sia legalmente separato.

    Nel caso di richiesta presentata dall’interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.

    Il medico del consultorio o della struttura sociosanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull’atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravità e specie dell’infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso.

    Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo.

    Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all’ultimo comma dell’articolo 8.

    articolo precedente

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  • Art. 56 Codice Civile: Ritorno dell’assente o prova della sua

    Art. 56 Codice Civile: Ritorno dell’assente o prova della sua

    Art. 56 c.c. – Ritorno dell’assente o prova della sua esistenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se durante il possesso temporaneo l’assente ritorna o è provata l’esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l’adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell’art. 48.

    I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell’art. 54 restano irrevocabili.

    Se l’assenza è stata volontaria e non è giustificata, l’assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell’art. 53.

  • Art. 28 DPR 448/1988 – Sospensione del processo e messa alla prova

    Art. 28 DPR 448/1988 – Sospensione del processo e messa alla prova

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma

    2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. 2. Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato, nonché formulare l’invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni.

    3. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore.

    4. La sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.

    5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte. 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall’ articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’ articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 609-ter, e dall’articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale.

  • Art. 62 TUIR: Pro rata patrimoniale

    Art. 62 TUIR: Pro rata patrimoniale

    Art. 62 TUIR – Pro rata patrimoniale (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 3, comma 4, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 02/12/2005 al 24/12/2007

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 3

    Soppresso dal 24/12/2007 da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    “1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 97, comma 1, il valore di libro delle partecipazioni di cui all’articolo 87, rileva nella stessa percentuale di cui all’articolo 58, comma 2. Ai fini dell’applicazione del comma 2, lettera b), numero 2), primo periodo, dell’articolo 97, si fa riferimento alle partecipazioni in societa’ il cui reddito e’ imputato ai soci per effetto dell’articolo 116.”

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  • Art. 18 D.Lgs. 286/1998 – Soggiorno per motivi di protezione sociale

    1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all’art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall’art. 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, il questore rilascia uno speciale permesso di soggiorno.
  • Art. 91 T.U.IVA: Norme transitorie in materia di imposta general

    Art. 91 T.U.IVA: Norme transitorie in materia di imposta general

    Art. 91 T.U.IVA – Norme transitorie in materia di imposta generale sull’entrata.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “La restituzione dell’imposta generale sull’entrata prevista dalla legge 31
    luglio 1954,n. 570, e successive modificazioni compete per i prodotti
    indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica
    14 agosto 1954, n. 676, e successive modificazioni, che vengano esportati,
    senza avere subito trasformazioni, fino al 30 giugno 1973, limitatamente
    alle quantita’ corrispondenti a quelle che risultano possedute alla data del
    31 dicembre 1972, giusta inventario redatto e vidimato a norma dell’art.
    2217 del codice civile.
    La restituzione dell’imposta generale sull’entrata prevista dall’art. 2 della
    legge 21 luglio 1965, n. 939 compete per i lavori navali ivi contemplati che
    da apposito certificato dell’ufficio del registro navale risultino ultimati
    entro il 31 dicembre 1972. Per i lavori navali non ancora ultimati a tale
    data, la restituzione compete nei limiti dei corrispettivi riferibili alla
    parte dei lavori che in base al certificato risulti gia’ eseguita alla data
    stessa. La restituzione deve essere richiesta all’intendenza di finanza
    entro il termine del 31 dicembre 1973, prorogabile per giustificati motivi.
    Le fatture e le bollette doganali relative alle quantita’ di materie prime,
    semilavorati e componenti corrispondenti a quelle che dai certificati di cui
    al comma precedente risultino impiegati nei lavori ivi contemplati non
    possono essere comprese nella detrazione prevista dall’art. 83. Alla
    dichiarazione di detrazione eventualmente presentata deve essere allegata
    copia conforme della domanda di restituzione presentata. L’inosservanza di
    questa disposizione determina la decadenza dal diritto alla detrazione e
    l’obbligo di versare in unica soluzione le imposte gia’ detratte.”

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