Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Commorienza: casi pratici art. 4 Codice Civile

    L’art. 4 del Codice Civile disciplina la commorienza: quando due o più persone muoiono nello stesso evento e non è possibile stabilire chi sia sopravvissuto all’altra sia pur per un istante, la legge presume che siano morte simultaneamente. Questa presunzione relativa ha conseguenze decisive soprattutto in materia successoria, assicurativa e in tutti i rapporti giuridici condizionati alla sopravvivenza. I casi pratici che seguono illustrano come la norma opera concretamente.

    Quadro normativo

    L’art. 4 c.c. si colloca nel Libro I del Codice Civile, tra le disposizioni sulle persone fisiche, e introduce una presunzione legale relativa (iuris tantum) di morte simultanea. La norma si attiva al ricorrere di due condizioni cumulative: (a) un effetto giuridico deve dipendere dalla sopravvivenza di una persona rispetto a un’altra; (b) non deve essere possibile accertare l’ordine temporale dei decessi. Verificate entrambe le condizioni, la legge stabilisce la fictio iuris della contemporaneità: nessuno dei due soggetti è considerato sopravvissuto all’altro, e ciascuna successione si apre autonomamente. L’onere di superare la presunzione grava su chi afferma che un soggetto sia premorto all’altro, con qualsiasi mezzo probatorio ammissibile.

    Ambito di applicazione

    La commorienza rileva in tutti i rapporti giuridici nei quali la sopravvivenza relativa tra due persone determina un effetto di diritto. Il campo di elezione è il diritto successorio: l’art. 4 c.c. si coordina con l’art. 456 c.c. (apertura della successione) e con l’art. 462 c.c. (capacità di succedere). Se un erede presunto muore contestualmente al de cuius, non acquista alcun diritto ereditario, e la sua quota si ripartisce secondo le regole della rappresentazione o dell’accrescimento. La norma trova applicazione anche nel diritto assicurativo, quando la designazione del beneficiario di una polizza vita è condizionata alla premorienza dell’assicurato, e nelle donazioni con clausola di riversibilità.

    Profili operativi: prova e onere probatorio

    Chi intende superare la presunzione di simultaneità deve fornire prova positiva dell’ordine dei decessi. La prova può essere diretta (certificati necroscopici con ora del decesso, referti del medico legale, testimonianze di soccorritori) o indiretta (tracciati di dispositivi elettronici, filmati di sorveglianza, dati GPS). La presunzione opera automaticamente: non occorre alcuna pronuncia giudiziale per attivare la fictio iuris; si applica già in sede di apertura della successione e nei rapporti stragiudiziali. Eventuali controversie sull’ordine dei decessi si risolvono davanti al tribunale ordinario in sede contenziosa.

    Caso 1: Coniugi deceduti in un incidente stradale

    Scenario. Tizio e la moglie Caia muoiono entrambi in un grave incidente stradale. Non vi sono testimoni diretti dell’ordine dei decessi e i referti del medico legale indicano un intervallo di morte non determinabile. Tizio lascia due figli nati da un precedente matrimonio; Caia non ha eredi diretti propri. Il patrimonio di Tizio vale 400.000 euro; quello di Caia 150.000 euro.

    Come si legge l’art. 4. Non essendo accertabile chi sia sopravvissuto all’altro anche solo per un istante, si presume la morte simultanea. Caia non acquista quindi alcun diritto successorio su Tizio, né Tizio su Caia. La successione di Tizio si apre a favore dei suoi due figli, che erediteranno in parti uguali il suo patrimonio. La successione di Caia si aprirà secondo le sue disposizioni testamentarie o, in assenza, secondo le regole della successione legittima a favore dei suoi eventuali parenti.

    Cosa fare in pratica.

    • Acquisire il verbale di incidente e il referto necroscopico per documentare l’impossibilità di accertare l’ordine dei decessi.
    • Aprire le due pratiche successorie separatamente, ciascuna come se l’altro coniuge non fosse mai esistito come erede.
    • Verificare la presenza di un testamento di Caia per stabilire a chi spetti il suo patrimonio.
    • Rivolgersi a un notaio per la dichiarazione di successione di ciascun defunto entro dodici mesi dal decesso.

    Caso 2: Genitore e figlio vittime dello stesso naufragio

    Scenario. Sempronio e il figlio Mevio naufragano insieme. Sempronio era vedovo e aveva come unico erede legittimo Mevio; Mevio era celibe e senza figli. Non vengono recuperati in vita e i corpi vengono rinvenuti in momenti diversi, ma senza che il medico legale possa stabilire a quale ora sia avvenuto ciascun decesso. Sempronio aveva un’eredità di 600.000 euro; Mevio nulla di proprio.

    Come si legge l’art. 4. La presunzione di commorienza impedisce che Mevio acquisisca, anche solo per un istante, il patrimonio del padre. Di conseguenza, i 600.000 euro di Sempronio non transitano nel patrimonio di Mevio e non possono essere trasmessi agli eventuali eredi di quest’ultimo. Si apre la successione di Sempronio a favore dei parenti di grado successivo (fratelli, nipoti, ecc.) secondo le regole della successione legittima.

    Cosa fare in pratica.

    • Raccogliere i rapporti di soccorso e il verbale delle autorità marittime per documentare le circostanze del naufragio.
    • Chiedere al medico legale un referto scritto che attesti l’impossibilità di determinare l’ordine dei decessi.
    • Identificare i parenti di Sempronio aventi diritto alla successione legittima in assenza di testamento.
    • Avviare la pratica successoria di Sempronio escludendo Mevio dalla catena ereditaria.

    Caso 3: Polizza vita con beneficiario premorto

    Scenario. Tizio stipula una polizza vita indicando come beneficiario il fratello Caio. Nel contratto è previsto che, se Caio muore prima di Tizio, la somma vada agli eredi di Tizio. I due fratelli muoiono nello stesso attentato; i soccorritori non sono in grado di stabilire quale dei due fosse ancora in vita quando l’altro è spirato. La compagnia assicurativa si trova a dover liquidare il capitale di 200.000 euro.

    Come si legge l’art. 4. Poiché non è provato che Caio sia sopravvissuto a Tizio, si applica la presunzione di commorienza: Caio è considerato morto simultaneamente a Tizio. Di conseguenza Caio non ha mai acquistato la qualità di beneficiario sopravvissuto, e la clausola di riversibilità si attiva: il capitale va agli eredi di Tizio secondo le disposizioni contrattuali.

    Cosa fare in pratica.

    • Presentare alla compagnia i certificati di morte e il referto medico-legale attestante l’impossibilità di determinare l’ordine dei decessi.
    • Richiamare espressamente l’art. 4 c.c. nella comunicazione alla compagnia per fondare giuridicamente la liquidazione a favore degli eredi di Tizio.
    • Verificare le condizioni di polizza in merito alla clausola di sostituzione del beneficiario.
    • Conservare tutta la documentazione utile a escludere che Caio abbia sopravvissuto a Tizio anche solo per breve tempo.

    Caso 4: Donazione con clausola di riversibilità

    Scenario. Sempronio dona all’unica figlia Tizia un immobile del valore di 300.000 euro, inserendo nel contratto di donazione una clausola di riversibilità: se Tizia muore prima del donante, il bene ritorna nel patrimonio di Sempronio. Padre e figlia muoiono insieme in un crollo. Non è accertabile l’ordine dei decessi.

    Come si legge l’art. 4. La clausola di riversibilità è condizionata alla premorienza di Tizia rispetto a Sempronio. Applicando la presunzione di commorienza, nessuno dei due è considerato sopravvissuto all’altro: la condizione risolutiva non si è verificata. L’immobile rimane nel patrimonio di Tizia al momento della sua morte e passa ai suoi eredi, non ritorna a Sempronio (e quindi ai suoi eredi per il tramite di Sempronio).

    Cosa fare in pratica.

    • Verificare la formulazione esatta della clausola di riversibilità nel rogito notarile.
    • Acquisire la documentazione che attesta l’impossibilità di stabilire l’ordine dei decessi.
    • Aprire la successione di Tizia includendo l’immobile nel suo asse ereditario.
    • Consultare un professionista abilitato per valutare eventuali controversie con gli eredi di Sempronio che volessero far valere la riversibilità.

    Caso 5: Tentativo di superare la presunzione con prove tecnologiche

    Scenario. Caia e il marito Mevio muoiono nello stesso incendio domestico. Gli eredi di Caia sostengono che Mevio sia sopravvissuto a Caia di circa venti minuti e abbiano quindi diritto alla sua eredità. A supporto presentano i dati GPS del telefono di Mevio che mostrano un’ultima attività registrata venti minuti dopo l’ultima attività rilevata sul telefono di Caia.

    Come si legge l’art. 4. La presunzione di commorienza è relativa e può essere superata da prova contraria. I dati GPS possono costituire un indizio, ma la prova deve essere robusta: il fatto che il dispositivo di Mevio abbia registrato un’attività più tarda non dimostra necessariamente che fosse ancora in vita in quel momento (il dispositivo potrebbe aver sincronizzato dati automaticamente). Il giudice valuterà la prova nel suo complesso, inclusi i referti del medico legale e la ricostruzione dell’incendio.

    Cosa fare in pratica.

    • Raccogliere tutta la documentazione tecnica disponibile: referti necroscopici, relazione dei vigili del fuoco, perizia sull’incendio.
    • Far analizzare da un perito informatico forense i metadati dei dispositivi elettronici per valutarne l’attendibilità come prova.
    • Confrontarsi con un professionista abilitato prima di intraprendere un’azione giudiziaria, poiché l’onere probatorio per superare la presunzione è elevato.
    • Verificare se la ricostruzione dell’incendio consente di stabilire la sequenza degli eventi con sufficiente certezza.

    Quando intervenire

    La parte interessata deve agire tempestivamente appena risulta che due o più persone siano decedute nel medesimo evento e che da tale circostanza dipendano effetti giuridici rilevanti (apertura di successioni, liquidazione di polizze, riversibilità di donazioni). Occorre acquisire subito la documentazione medico-legale: i referti emessi a distanza di tempo sono più difficili da contestare. Se si intende superare la presunzione, le prove vanno raccolte prima che si disperdano. Le dichiarazioni di successione vanno presentate entro dodici mesi dal decesso: chiarire l’applicabilità dell’art. 4 c.c. fin dall’inizio evita complicazioni con l’Agenzia delle Entrate e contenziosi tra eredi.

    Norme e fonti

    • Art. 4 c.c. – Commorienza
    • Art. 456 c.c. – Apertura della successione
    • Art. 462 c.c. – Capacità di succedere
    • Art. 48 c.c. – Morte presunta
    • Art. 2697 c.c. – Onere della prova
    • Art. 771 c.c. – Donazione con clausola di riversibilità
    • Art. 1920 c.c. – Assicurazione sulla vita a favore di terzo
    • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – Testo Unico Successioni e Donazioni (termini dichiarazione)

    Domande frequenti

    Cosa succede se i due soggetti muoiono in eventi distinti ma nello stesso giorno?

    La presunzione di commorienza dell’art. 4 c.c. si applica solo quando non è possibile accertare l’ordine dei decessi, indipendentemente dal fatto che siano avvenuti nello stesso evento o in eventi separati. Se i decessi avvengono in circostanze diverse ma nella stessa giornata e non è possibile determinare quale sia avvenuto prima, la presunzione di simultaneità opera comunque. Diversamente, se l’ora esatta di ciascun decesso è documentata (anche solo in termini di ante/post rispetto all’altro), la presunzione è superata e si stabilisce chi sia premorto.

    La presunzione di commorienza vale anche per i patti di famiglia?

    Sì. I patti di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.) possono contenere clausole condizionate alla sopravvivenza tra le parti. Se due parti contraenti muoiono nello stesso evento senza che sia determinabile l’ordine dei decessi, l’art. 4 c.c. si applica anche in questo contesto, con le conseguenze che ne derivano sulle attribuzioni patrimoniali concordate. È opportuno che il notaio redattore del patto inserisca clausole che regolino espressamente questa eventualità.

    Gli eredi possono accordarsi tra loro senza ricorrere al giudice?

    In linea di principio sì: se tutti gli eredi concordano sull’applicazione della presunzione di commorienza e sulla conseguente ripartizione dei patrimoni, non è necessario adire il tribunale. Il problema sorge quando gli eredi delle persone decedute hanno interessi divergenti e contestano l’ordine dei decessi. In quel caso, il contenzioso si svolge davanti al tribunale ordinario, con inversione dell’onere della prova a carico di chi intende superare la presunzione.

    La presunzione si applica anche se i corpi non vengono ritrovati?

    Se i corpi non vengono ritrovati, l’ordinamento prevede l’istituto della morte presunta (art. 48 c.c.), non la commorienza. La morte presunta richiede un procedimento giudiziario apposito e opera in modo diverso. L’art. 4 c.c. presuppone che i decessi siano certi: serve la certezza della morte di entrambi i soggetti, con incertezza solo sull’ordine temporale. Se la morte stessa è incerta, si ricorre alla disciplina della scomparsa e della morte presunta.

  • Obbligazioni subordinate bancarie: casi pratici art. 12-ter TUB

    L’art. 12-ter del T.U. Bancario stabilisce soglie minime di valore nominale unitario per le obbligazioni subordinate e gli strumenti di debito chirografario di secondo livello emessi dalle banche, con l’obiettivo di escludere strutturalmente il risparmiatore retail dall’accesso a questi titoli ad alto rischio. Questa pagina raccoglie i principali casi pratici applicati all’art. 12-ter TUB, con scenari concreti tratti dalla prassi degli investitori e degli operatori bancari. Per il testo integrale e il commento dell’articolo, si rinvia alla scheda dedicata all’art. 12-ter TUB.

    Quadro normativo

    L’art. 12-ter è stato inserito nel Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) dal D.Lgs. 193/2021, in vigore dal 1° dicembre 2021, in attuazione della Direttiva BRRD II (Direttiva 2019/879/UE). La norma si colloca nel Capo II del Titolo II del TUB, dedicato alle obbligazioni bancarie, ed è strettamente correlata alla disciplina europea del bail-in e del requisito MREL. Il legislatore ha introdotto due soglie quantitative: 200.000 euro di valore nominale unitario minimo per le obbligazioni subordinate (comma 1) e 150.000 euro per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello, i cosiddetti senior non-preferred (comma 2). La regola si applica non solo alle banche in senso stretto, ma anche agli altri soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della BRRD che emettono strumenti analoghi. La ratio è di tutela strutturale: impedire che i piccoli risparmiatori accedano a titoli potenzialmente soggetti a bail-in senza averne piena consapevolezza del rischio.

    Ambito di applicazione

    La soglia di 200.000 euro si applica a tutte le obbligazioni subordinate emesse da banche, comprese le obbligazioni Tier 2 (art. 63 CRR), gli strumenti Additional Tier 1 (AT1, art. 52 CRR) e qualsiasi titolo il cui rimborso sia contrattualmente subordinato ai creditori ordinari. La soglia di 150.000 euro riguarda gli strumenti di debito chirografario di secondo livello (senior non-preferred): titoli che in caso di risoluzione vengono aggrediti prima del debito ordinario senior ma dopo le subordinate. La norma non si applica alle obbligazioni bancarie ordinarie (senior preferred) né ai certificati di deposito.

    Profili operativi e coordinamento MiFID II

    La soglia dell’art. 12-ter opera come filtro oggettivo assoluto, autonomo rispetto alle regole MiFID II di product governance e profilazione. L’intermediario che colloca obbligazioni subordinate bancarie deve prima verificare il rispetto della soglia di legge, poi applicare i presidi di adeguatezza MiFID II. Il mancato rispetto della soglia rende l’emissione irregolare e può esporre l’emittente a sanzioni della Banca d’Italia; se il titolo viene distribuito a clientela retail, rilevano anche i poteri Consob.

    Caso N. 1: Il risparmiatore che vuole acquistare obbligazioni subordinate sul mercato secondario

    Scenario. Tizio, pensionato con un portafoglio di 180.000 euro investiti prevalentemente in titoli di Stato, si rivolge alla sua banca perché interessato ad acquistare obbligazioni subordinate Tier 2 emesse dalla medesima banca nel 2022. Il funzionario verifica che il taglio minimo di emissione è di 200.000 euro e che sul mercato secondario i lotti minimi di negoziazione rispecchiano la soglia originaria.

    Come si legge l’art. 12-ter. Il comma 1 impedisce che le obbligazioni subordinate siano emesse con valore nominale unitario inferiore a 200.000 euro. Sul mercato secondario, i lotti minimi di negoziazione seguono di norma la struttura dell’emissione originaria: Tizio non può acquistare un titolo da 200.000 euro avendo a disposizione solo 180.000. La norma non vieta tecnicamente l’acquisto sul secondario in quantità frazionate se il regolamento del titolo lo consente, ma nella pratica degli eurobond la denominazione minima di trasferimento è identica a quella di emissione, rendendo l’acquisto di fatto precluso.

    • Verificare il taglio minimo di emissione nel prospetto o nelle condizioni definitive del prestito obbligazionario.
    • Controllare nel regolamento del titolo (o nelle terms and conditions) la denominazione minima di trasferimento sul secondario.
    • Se il taglio minimo è 200.000 euro, comunicare a Tizio che il titolo non è strutturalmente accessibile con il suo patrimonio disponibile.
    • Valutare alternative: OICR che investono in debito bancario subordinato, accessibili con importi inferiori.

    Caso N. 2: La banca che progetta un’emissione di obbligazioni subordinate Tier 2

    Scenario. Una banca di medie dimensioni sta strutturando un’emissione obbligazionaria Tier 2 destinata a rafforzare il capitale regolamentare. L’ufficio di tesoreria propone di fissare il taglio minimo a 100.000 euro per ampliare la base di investitori e facilitare la distribuzione tramite la rete retail.

    Come si legge l’art. 12-ter. Il comma 1 fissa un divieto assoluto: il valore nominale unitario non può essere inferiore a 200.000 euro. Non esiste deroga basata sulla dimensione dell’emittente, sulla durata del titolo o sulla presenza di garanzie accessorie. La proposta dell’ufficio di tesoreria è illegittima e deve essere respinta: l’emissione deve essere strutturata con taglio minimo di almeno 200.000 euro, indipendentemente dagli obiettivi commerciali.

    • Impostare il taglio minimo a 200.000 euro nel term sheet e nel prospetto di emissione.
    • Definire il target market MiFID II coerentemente con il taglio: investitori professionali e, al limite, clientela al dettaglio con portafoglio superiore a 500.000 euro che abbia ricevuto consulenza appropriata.
    • Coordinare con il team legale la redazione delle terms and conditions e la nota informativa destinata agli investitori istituzionali.
    • Segnalare alla Banca d’Italia, in sede di comunicazione preventiva, il rispetto della soglia ex art. 12-ter TUB.

    Caso N. 3: L’acquisto di strumenti senior non-preferred da parte di un investitore semi-professionale

    Scenario. Caio, imprenditore con un patrimonio finanziario di circa 500.000 euro e classificato dalla banca come cliente al dettaglio, desidera acquistare obbligazioni senior non-preferred emesse da un grande gruppo bancario italiano, attratte da un rendimento superiore ai titoli di Stato. Il funzionario verifica che il taglio minimo dell’emissione è 150.000 euro.

    Come si legge l’art. 12-ter. Il comma 2 fissa in 150.000 euro la soglia minima per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello. Caio, con 500.000 euro disponibili, può teoricamente sottoscrivere un lotto minimo. Tuttavia, la soglia dell’art. 12-ter non sostituisce le valutazioni MiFID II: l’intermediario deve comunque verificare l’adeguatezza dell’investimento rispetto al profilo di rischio del cliente, alla sua esperienza con strumenti soggetti a bail-in e alla sua capacità di sostenere eventuali perdite in caso di risoluzione bancaria.

    • Verificare che il taglio minimo del titolo rispetti la soglia di 150.000 euro ex art. 12-ter comma 2.
    • Eseguire la valutazione di adeguatezza MiFID II: Caio ha esperienza con strumenti soggetti a bail-in? Comprende il meccanismo di subordinazione in caso di risoluzione?
    • Consegnare il documento informativo sulle caratteristiche degli strumenti senior non-preferred e il relativo rischio di bail-in.
    • Documentare nella scheda cliente le motivazioni dell’operazione e la coerenza con gli obiettivi di investimento dichiarati.

    Caso N. 4: Emissione irregolare ante D.Lgs. 193/2021 ancora in circolazione

    Scenario. Sempronia detiene in portafoglio obbligazioni subordinate Tier 2 acquistate nel 2019, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 193/2021, con taglio nominale di 10.000 euro. Il titolo è ancora in circolazione e Sempronia chiede se può continuare a detenerlo o se è tenuta a venderlo.

    Come si legge l’art. 12-ter. La norma si applica alle emissioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2021: non ha effetto retroattivo sulle emissioni già in circolazione al momento della sua entrata in vigore. Sempronia può continuare a detenere il titolo fino alla scadenza naturale senza alcun obbligo di dismissione. Il divieto riguarda solo le nuove emissioni e i nuovi collocamenti; la detenzione e la negoziazione sul mercato secondario di titoli emessi anteriormente non è preclusa.

    • Verificare la data di emissione del titolo: se anteriore al 1° dicembre 2021, la soglia ex art. 12-ter non si applica retroattivamente.
    • Valutare comunque il rischio residuo del titolo (profilo dell’emittente, scadenza, clausole di bail-in) in sede di riesame periodico del portafoglio.
    • In caso di cessione sul mercato secondario, verificare le condizioni di mercato e l’eventuale aggiornamento del prospetto o del fact sheet da parte dell’emittente.

    Caso N. 5: Soggetto non bancario rientrante nell’ambito BRRD

    Scenario. Una società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario (HoldCo), non essendo direttamente banca ma rientrando nell’ambito di applicazione della BRRD, emette obbligazioni subordinate per dotarsi di risorse MREL. Si chiede se si applichi la soglia di 200.000 euro.

    Come si legge l’art. 12-ter. La norma, nella sua formulazione, si applica anche ai soggetti diversi dalle banche che rientrano nell’ambito della BRRD e che emettono strumenti computabili ai fini MREL. La HoldCo è quindi soggetta alla soglia di 200.000 euro per le obbligazioni subordinate e di 150.000 euro per gli strumenti senior non-preferred, esattamente come se fosse una banca diretta. L’estensione è coerente con la ratio della norma: il rischio di bail-in è il medesimo indipendentemente dal fatto che l’emittente sia la banca operativa o la sua controllante.

    • Verificare che la HoldCo rientri nell’ambito soggettivo di applicazione della BRRD e del D.Lgs. 180/2015.
    • Strutturare le emissioni di strumenti MREL con tagli minimi conformi alle soglie dell’art. 12-ter TUB.
    • Coordinarsi con Banca d’Italia e, se applicabile, con l’autorità di risoluzione (SRB per i gruppi significativi) sulle caratteristiche dell’emissione.

    Quando intervenire

    Il rispetto dell’art. 12-ter TUB rileva in tre momenti: in fase di emissione, prima della predisposizione del prospetto; in fase di collocamento, verificando i lotti minimi di sottoscrizione anche sulle reti terze; sul mercato secondario, controllando che i lotti minimi di negoziazione rispecchino la struttura originaria. L’investitore a cui venga proposto un titolo subordinato con taglio inferiore a 200.000 euro può segnalare la circostanza alla Banca d’Italia e, se vi sono profili MiFID II, alla Consob.

    Norme e fonti

    • Art. 12-ter D.Lgs. 385/1993 (T.U. Bancario), introdotto dal D.Lgs. 193/2021
    • D.Lgs. 193/2021 – Attuazione della Direttiva BRRD II (Direttiva 2019/879/UE)
    • D.Lgs. 180/2015 – Attuazione della Direttiva BRRD I (Direttiva 2014/59/UE), bail-in e risoluzione bancaria
    • Regolamento UE 575/2013 (CRR), artt. 52 (AT1) e 63 (Tier 2)
    • Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e Regolamento delegato UE 2017/565 – product governance e adeguatezza
    • Comunicazione Consob n. 0090430 del 24 novembre 2015 – collocamenti retail obbligazioni subordinate
    • L. 30 dicembre 2018, n. 145 – Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)

    Domande frequenti

    Un risparmiatore retail può acquistare obbligazioni subordinate bancarie con taglio inferiore a 200.000 euro?

    No. L’art. 12-ter TUB vieta le emissioni di obbligazioni subordinate con valore nominale unitario inferiore a 200.000 euro. Poiché i lotti minimi di negoziazione sul mercato secondario rispecchiano di norma il taglio originario dell’emissione, il risparmiatore retail non può acquistare questi titoli né in sede di emissione né, nella quasi totalità dei casi, sul mercato secondario.

    La soglia di 150.000 euro vale per tutte le obbligazioni bancarie o solo per alcune categorie?

    La soglia di 150.000 euro si applica esclusivamente agli strumenti di debito chirografario di secondo livello (senior non-preferred), che in caso di risoluzione bancaria vengono aggrediti prima del debito ordinario senior. Le obbligazioni bancarie ordinarie (senior preferred) e i certificati di deposito non sono soggetti a questa soglia e restano accessibili anche con tagli inferiori.

    Se posseggo obbligazioni subordinate bancarie acquistate prima del 2021 con taglio di pochi migliaia di euro, devo venderle?

    No. L’art. 12-ter TUB si applica alle nuove emissioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2021 e non ha effetto retroattivo. I titoli emessi anteriormente possono essere detenuti fino alla scadenza naturale e negoziati sul mercato secondario senza vincoli aggiuntivi derivanti da questa norma. Restano ovviamente applicabili le normali regole di adeguatezza MiFID II in caso di nuove operazioni.

    Cosa rischia una banca che emette obbligazioni subordinate con taglio inferiore alla soglia legale?

    L’emissione irregolare espone la banca a sanzioni amministrative da parte della Banca d’Italia, che è l’autorità di vigilanza competente in materia. La violazione può inoltre rilevare ai fini della disciplina MiFID II se il titolo viene collocato presso clientela retail, con possibile coinvolgimento della Consob e responsabilità risarcitoria nei confronti degli investitori che abbiano subito danni.

  • Art. 344-bis D.Lgs. 209/2005 – (Regime di applicazione immediata)

    Art. 344-bis D.Lgs. 209/2005 – (Regime di applicazione immediata)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. 1. A decorrere dal 1° aprile 2015 l'IVASS decide sulle autorizzazioni relative a: a) fondi propri accessori ai sensi dell'articolo 44-quinquies, commi 5, 6, 7 e 8; b) classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 44-octies, commi 1, 6 e 7; c) parametri specifici dell'impresa ai sensi dell'articolo 45-sexies, comma 7; d) modello interno completo o parziale ai sensi degli articoli 46-bis e 46-ter; e) stabilimento sul territorio italiano di società veicolo di cui all'articolo 57-bis; f) fondi propri accessori di una società di partecipazione assicurativa intermedia conformemente all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera e); g) applicazione del modello interno di gruppo di cui agli articoli 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettere a) e b); h) applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui all'articolo 45-novies; i) applicazione dell'aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio conformemente agli articoli 36-quinquies e 36-sexies; l) applicazione della misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio conformemente all'articolo 344-novies; m) applicazione nella misura transitoria sulle riserve tecniche conformemente all'articolo 344-undecies.

    2. 2. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° aprile 2015, l'IVASS può: a) disporre in merito all'applicazione delle disposizioni di vigilanza sul gruppo di cui ai Capi I, IV-bis e IV-ter del Titolo XV; b) essere qualificata autorità di vigilanza sul gruppo, ai sensi degli articoli 207-sexies; c) procedere all'istituzione di un Collegio delle Autorità di vigilanza, ai sensi dell'articolo 206-bis.

    3. 3. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS può: a) dedurre eventuali partecipazioni di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d); b) determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo, ai sensi dell'articolo 216-sexies, comma 1, lettera a); c) effettuare la verifica in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza equivalente, ai sensi degli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies; d) prevedere l'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza sul gruppo con gestione centralizzata dei rischi di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, conformemente all'articolo 217-bis; e) effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 220-octies e 220-sexies;

    4. A partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS può prevedere l'applicazione di misure transitorie ai sensi della Sezione II del presente Capo.

    5. Le autorizzazioni e le decisioni assunte dall'IVASS ai sensi dei commi 1, e dei commi 2 e 3, sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2016.

    ))

  • Gare su strada: casi pratici art. 9 Codice della Strada

    L’art. 9 del Codice della Strada è la norma cardine che governa le competizioni sportive su viabilità pubblica: dall’atletica cittadina ai rally motoristici, ogni manifestazione che utilizza strade aperte al traffico deve transitare per uno specifico percorso autorizzativo. In questa pagina esploriamo i casi pratici più ricorrenti partendo dall’analisi della norma, disponibile nella scheda art. 9 CdS – Competizioni sportive su strada. L’obiettivo è offrire un quadro operativo chiaro a organizzatori, enti sportivi, amministrazioni locali e semplici appassionati che si trovano a fare i conti con questo articolo.

    Quadro normativo

    L’art. 9 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) stabilisce un divieto generale di competizioni sportive su strade pubbliche, immediatamente temperato da un articolato sistema di autorizzazioni graduate per soggetto competente, tipo di gara e ambito territoriale. La norma individua tre livelli autorizzativi: il Comune (per gare locali di atletica, ciclismo, animali e veicoli a trazione animale), la Regione (per manifestazioni che si svolgono su più comuni) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – con il preventivo nulla osta dell’ente proprietario della strada e il parere del CONI – per le gare motoristiche su strade di interesse nazionale. I promotori devono presentare la domanda almeno 15 giorni prima (competenza comunale) o 30 giorni prima (autorità sovracomunali). La norma si raccorda con l’art. 9-bis (gare in velocità su circuito), l’art. 9-ter (divieto di gareggiare spontaneamente in velocità) e con i poteri degli enti proprietari di cui all’art. 14 CdS. Fuori dal perimetro autorizzativo, gli organizzatori rispondono in proprio delle violazioni alle prescrizioni impartite nel provvedimento.

    Ambito di applicazione

    La norma abbraccia un ventaglio ampio di manifestazioni: corse podistiche e ciclistiche su percorso urbano o extraurbano, gare ippiche su strade pubbliche, rallye e competizioni automobilistiche su tracciati aperti, nonché le manifestazioni di regolarità con veicoli storici ai sensi dell’art. 60 CdS. Quest’ultima categoria beneficia di un regime semplificato: le prove di regolarità con velocità imposta inferiore a 40 km/h sono esonerate dal parere del CONI, purché rispettino le norme federali di riferimento. L’ambito esclude invece le competizioni svolte interamente su circuiti chiusi e omologati – per le quali si applicano le discipline federali e il D.M. specifico – e le esercitazioni atletiche non competitive prive di percorso stradale riservato.

    Profili operativi

    Sul piano operativo, i promotori devono distinguere con precisione la tipologia di gara per identificare l’autorità competente e i termini di presentazione della domanda. Un errore frequente consiste nel rivolgersi al Comune quando la gara transita anche per il territorio di un Comune limitrofo: in quel caso la competenza scivola alla Regione, con termini più lunghi (30 giorni) e un istruttoria più articolata. Per le gare motoristiche l’ente proprietario della strada (Anas, Regione, Provincia o Comune) deve rilasciare il nulla osta prima che il MIT possa pronunciarsi; il parere del CONI attesta il riconoscimento del carattere sportivo della manifestazione. Gli organizzatori devono inoltre predisporre un piano di sicurezza stradale – con steward, segnaletica temporanea, recinzioni nei punti critici e copertura assicurativa – che costituisce parte integrante della documentazione allegata alla domanda. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione espone gli organizzatori a sanzioni amministrative e all’eventuale revoca del provvedimento.

    Caso 1: Maratonina podistica urbana organizzata da una ASD

    Scenario. L’associazione sportiva dilettantistica «Runners Tizio» intende organizzare una corsa non competitiva di 10 km che si svolge interamente nel territorio del Comune di Brescia, su strade pubbliche temporaneamente chiuse al traffico per circa tre ore.

    Come si legge l’art. 9. Trattandosi di competizione atletica su strada che rimane entro i confini di un unico Comune, la competenza autorizzatoria è del Sindaco. La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima della manifestazione. Poiché si tratta di corsa podistica (non motoristica), non è richiesto il parere del CONI né il nulla osta del MIT.

    • Presentare domanda al SUAP o all’Ufficio Polizia Locale del Comune almeno 15 giorni prima.
    • Allegare planimetria del percorso con indicazione delle vie interessate e dei punti di chiusura al traffico.
    • Produrre polizza assicurativa RC per la manifestazione sportiva.
    • Allegare piano di gestione del traffico e lista degli addetti alla vigilanza del percorso.
    • Attendere il provvedimento e rispettare tutte le prescrizioni ivi contenute prima di dare avvio alla manifestazione.

    Caso 2: Gara ciclistica che attraversa tre Comuni

    Scenario. La società ciclistica «Caio Cycling Team» vuole organizzare una gara su strada di 80 km che attraversa i territori di tre Comuni della stessa Regione Toscana. Il percorso include strade comunali e provinciali.

    Come si legge l’art. 9. La gara interessa più Comuni, quindi la competenza autorizzatoria appartiene alla Regione, non ai singoli Comuni. I promotori devono presentare la domanda almeno 30 giorni prima. Il tracciato percorre anche strade provinciali: è necessario acquisire il nulla osta dell’ente proprietario (Provincia) prima che la Regione concluda l’istruttoria.

    • Presentare domanda alla Regione Toscana – Direzione Infrastrutture almeno 30 giorni prima.
    • Allegare il preventivo nulla osta della Provincia per i tratti di strade provinciali.
    • Fornire planimetria dettagliata del percorso con km, quote altimetriche e punti critici.
    • Produrre piano di sicurezza stradale con indicazione di steward e segnaletica temporanea.
    • Allegare attestazione del riconoscimento della gara da parte della Federazione Ciclistica Italiana (FCI).

    Caso 3: Rally automobilistico su strade regionali

    Scenario. L’organizzazione «Sempronio Motorsport» vuole disputare un rally di due giorni su strade regionali in Piemonte. Il tracciato è suddiviso in prove speciali su strade chiuse al traffico e tratti di trasferimento su strade aperte.

    Come si legge l’art. 9. Si tratta di gara motoristica su strade di competenza regionale. La norma richiede: nulla osta dell’ente proprietario della strada (Regione Piemonte – settore viabilità), parere del CONI che attesti il carattere sportivo della manifestazione, e autorizzazione finale del MIT. I termini (30 giorni) decorrono dalla data di presentazione della domanda completa.

    • Richiedere il nulla osta alla Regione Piemonte – Direzione Viabilità per i tratti di strade regionali coinvolti.
    • Ottenere il parere del CONI tramite l’ACI (Automobile Club d’Italia) quale federazione delegata.
    • Presentare al MIT la domanda di autorizzazione corredata di nulla osta e parere CONI.
    • Predisporre piano di sicurezza conforme alle norme ACI Sport e comunicarlo alle prefetture e questure interessate.
    • Stipulare polizza assicurativa specifica per manifestazioni motoristiche su strade pubbliche.

    Caso 4: Rievocazione storica con veicoli ante 1980

    Scenario. Il club «Tizio Vintage Motors» organizza una manifestazione di regolarità con auto storiche ante 1980 su un percorso di 120 km tra più Comuni della Lombardia. La velocità imposta è di 35 km/h su tutto il tragitto. I veicoli partecipanti sono regolarmente iscritti al Registro Storico ASI.

    Come si legge l’art. 9. Le manifestazioni di regolarità con veicoli storici ai sensi dell’art. 60 CdS, con velocità imposta inferiore a 40 km/h e conformi alle norme federali, sono esonerate dal parere del CONI. Resta necessaria l’autorizzazione della Regione (più Comuni) e il nulla osta degli enti proprietari delle strade. Il regime semplificato riduce il numero di atti da acquisire ma non elimina l’obbligo autorizzativo di base.

    • Presentare domanda alla Regione Lombardia almeno 30 giorni prima, indicando espressamente il regime di regolarità e la velocità massima imposta (35 km/h).
    • Allegare la documentazione attestante la conformità del regolamento alle norme federali ASI.
    • Acquisire il nulla osta degli enti proprietari delle strade (Provincia, Comuni) per i rispettivi tratti.
    • Non è necessario il parere del CONI, ma è opportuno indicare nell’istanza il riferimento al regime speciale dell’art. 9 CdS per i veicoli storici.

    Caso 5: Gara podistica non autorizzata – conseguenze per l’organizzatore

    Scenario. Caio organizza spontaneamente una corsa informale «di quartiere» su strade pubbliche di un Comune, senza richiedere alcuna autorizzazione e senza comunicare nulla alla Polizia Locale. Durante la manifestazione si verifica un incidente che coinvolge un partecipante e un veicolo in transito.

    Come si legge l’art. 9. La gara si svolge in violazione del divieto generale di competizioni sportive su strada senza autorizzazione. L’organizzatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni che avrebbe dovuto ottenere; in assenza di autorizzazione risponde a titolo personale delle conseguenze. L’assenza del provvedimento autorizzativo implica anche che non vi sia alcuna copertura assicurativa specifica per la manifestazione.

    • L’organizzatore è soggetto alla sanzione amministrativa prevista per la violazione dell’art. 9 CdS.
    • In caso di danni a terzi, risponde civilmente per fatto illecito ai sensi delle norme generali sulla responsabilità.
    • La Polizia Locale o le Forze dell’Ordine possono interrompere immediatamente la manifestazione.
    • Eventuali polizze RC personali dell’organizzatore potrebbero non coprire i danni derivanti da attività non autorizzata su suolo pubblico.

    Quando intervenire

    La parte interessata – sia essa un’associazione sportiva, un ente pubblico promotore o un privato organizzatore – deve attivarsi con adeguato anticipo rispetto alla data dell’evento: almeno 15 giorni prima per le gare di competenza comunale, almeno 30 giorni prima per tutte le altre. Considerando i tempi istruttori effettivi delle amministrazioni, è prudente presentare la domanda con 45-60 giorni di anticipo per le gare di maggiore complessità (motoristiche, multi-provinciali). Occorre intervenire anche ogniqualvolta si modifichi il percorso originariamente autorizzato, si superi il numero di partecipanti previsto, o si cambi la data: in questi casi il provvedimento originario perde efficacia e occorre un nuovo atto autorizzativo o almeno una comunicazione integrativa all’autorità competente. La classificazione della strada determina l’ente proprietario e, di conseguenza, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione: va verificata prima di ogni altra cosa.

    Norme e fonti

    • Art. 9 D.Lgs. 285/1992 – Codice della Strada: divieto e autorizzazione delle competizioni sportive su strada.
    • Art. 9-bis D.Lgs. 285/1992 – Gare in velocità su strada: disciplina specifica per le prove in velocità.
    • Art. 9-ter D.Lgs. 285/1992 – Divieto di gareggiare in velocità: sanzioni per le gare spontanee non autorizzate.
    • Art. 14 D.Lgs. 285/1992 – Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.
    • Art. 60 D.Lgs. 285/1992 – Veicoli d’interesse storico e collezionistico: regime speciale per le manifestazioni di regolarità.
    • Artt. 11-12 D.Lgs. 285/1992 – Organi e servizi di polizia stradale: competenze di vigilanza e controllo.
    • D.P.R. 495/1992 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada: modalità operative per le competizioni.

    Domande frequenti

    Chi autorizza una maratonina che si svolge in un solo Comune?

    Il Sindaco del Comune interessato, tramite il competente ufficio (spesso il SUAP o la Polizia Locale). La domanda va presentata almeno 15 giorni prima della manifestazione, corredata di planimetria del percorso, piano di sicurezza stradale e polizza assicurativa RC per la manifestazione.

    È necessario il parere del CONI per tutte le gare motoristiche?

    Sì, per le gare motoristiche su strade pubbliche il parere del CONI è obbligatorio e serve ad attestare il carattere sportivo della manifestazione. Fa eccezione solo il regime speciale delle manifestazioni di regolarità con veicoli storici a velocità imposta inferiore a 40 km/h, per le quali l’art. 9 CdS prevede l’esonero dal parere CONI purché siano rispettate le norme federali di riferimento.

    Cosa succede se un organizzatore non rispetta le prescrizioni dell’autorizzazione?

    L’organizzatore risponde personalmente delle violazioni alle prescrizioni impartite nel provvedimento autorizzativo. Può essere soggetto a sanzioni amministrative, alla revoca dell’autorizzazione e – in caso di danni a terzi – a responsabilità civile. È pertanto fondamentale leggere con attenzione tutte le condizioni indicate nel provvedimento prima di procedere con l’organizzazione concreta della manifestazione.

    Una gara ciclistica che attraversa strade provinciali richiede autorizzazioni aggiuntive?

    Sì. L’ente proprietario della strada – in questo caso la Provincia – deve rilasciare il proprio nulla osta prima che l’autorità competente (Comune o Regione, a seconda dell’estensione territoriale della gara) possa concludere l’istruttoria e rilasciare l’autorizzazione definitiva. È quindi necessario avviare la richiesta di nulla osta alla Provincia in parallelo o prima di presentare la domanda principale, per non compromettere i termini complessivi.

  • Rimborso IVA: casi pratici art. 30 D.P.R. 633/1972

    L’art. 30 del D.P.R. 633/1972 (testo e commento) regola la chiusura annuale della posizione IVA e le tre vie alternative per gestire l’eccedenza detraibile: riporto nell’anno successivo, compensazione orizzontale su F24 e rimborso diretto. Questa pagina raccoglie i casi pratici più ricorrenti per aiutare il lettore a orientarsi tra le condizioni di legge, le soglie e le procedure operative.

    Quadro normativo

    Quando dalla dichiarazione IVA annuale risulta che l’IVA sugli acquisti supera l’IVA sulle vendite, il contribuente vanta un credito verso l’erario denominato eccedenza detraibile. L’art. 30 TUIVA disciplina questo credito stabilendo tre strumenti: detrazione nell’anno successivo (comma 1), compensazione orizzontale ex art. 17 D.Lgs. 241/1997 (comma 1), e rimborso (comma 2). Il rimborso è ammesso solo se ricorrono una delle quattro condizioni tassative del comma 2 (lettere a, b, c, d) e l’importo supera la soglia di 2.582,28 euro. Per importi superiori a 30.000 euro è richiesto il visto di conformità rilasciato da revisore legale o professionista abilitato ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 241/1997, oppure garanzia fideiussoria. I tempi ordinari di erogazione sono 90-180 giorni; percorsi accelerati esistono per gli esportatori abituali e per i soggetti in regime di split payment.

    Ambito di applicazione

    L’art. 30 riguarda tutti i soggetti passivi IVA obbligati alla dichiarazione annuale. Non si applica ai contribuenti in regime forfettario (art. 1 commi 54-89 L. 190/2014) né ai soggetti che non eseguono liquidazioni periodiche. La norma è strumentale al principio di neutralità IVA sancito dalla Direttiva 2006/112/CE (art. 183): l’imposta non deve trasformarsi in costo permanente a carico dell’operatore economico che svolge attività imponibili. Il diritto al rimborso nasce in sede di dichiarazione annuale (modello IVA, quadro VR) e non può essere esercitato con le liquidazioni periodiche infra-annuali, che consentono invece il riporto del credito ma non il rimborso immediato, salvo le procedure infrannuali ex art. 38-bis comma 2 TUIVA per crediti maturati nel trimestre in presenza dei requisiti sostanziali.

    Profili operativi: le tre scelte e le loro implicazioni

    La scelta tra riporto, compensazione e rimborso non è neutra e va valutata caso per caso. Il riporto è automatico, non richiede adempimenti aggiuntivi e non presenta rischi, ma immobilizza liquidità per 12-18 mesi. La compensazione orizzontale è più flessibile: dal 2019 i crediti IVA superiori a 5.000 euro annui possono essere compensati in F24 solo dopo la presentazione della dichiarazione e con visto di conformità se l’importo supera 50.000 euro annui (art. 1 comma 574 L. 147/2013). Il rimborso è la scelta più efficace per recuperare liquidità, ma richiede la sussistenza di una delle condizioni del comma 2 e comporta un’istruttoria da parte dell’Agenzia delle Entrate che può comprendere richieste documentali, verifiche incrociate con il modello IVA e, per importi rilevanti, visto obbligatorio. Gli operatori in split payment (art. 17-ter TUIVA) sono soggetti strutturalmente a credito IVA perché l’imposta è versata all’erario direttamente dall’acquirente pubblico: per questi soggetti il rimborso è la via naturale e i tempi sono tendenzialmente più rapidi.

    Caso 1: Caseificio che vende a IVA ridotta e acquista a IVA ordinaria

    Scenario. Tizio gestisce un caseificio. Acquista energia elettrica, materiali di confezionamento e attrezzature al 22%, ma vende i propri prodotti caseari al 4% (prodotti di prima necessità) e al 10%. A fine anno la dichiarazione IVA mostra un’eccedenza detraibile di 18.000 euro.

    Come si legge l’art. 30. Ricorre la condizione della lettera a) del comma 2: l’aliquota media sugli acquisti è superiore a quella delle vendite. Il contribuente ha quindi diritto di richiedere il rimborso dell’intera eccedenza. Poiché l’importo è inferiore a 30.000 euro, non è richiesto il visto di conformità, ma la richiesta deve essere formalizzata nel quadro VR della dichiarazione annuale IVA.

    • Verificare che l’aliquota media acquisti risulti documentabile dalle fatture passive dell’anno.
    • Compilare il quadro VR della dichiarazione IVA annuale con il codice della condizione (lettera a).
    • Indicare il conto corrente bancario sul quale ricevere il bonifico.
    • Conservare le fatture passive per l’eventuale richiesta documentale dell’Agenzia delle Entrate.

    Caso 2: Esportatore abituale con eccedenza superiore a 30.000 euro

    Scenario. Caio gestisce un’impresa manifatturiera che esporta il 70% della propria produzione fuori dall’Unione Europea. Le cessioni all’esportazione sono non imponibili ex art. 8 TUIVA. A fine anno l’eccedenza detraibile è 85.000 euro.

    Come si legge l’art. 30. Ricorre la condizione della lettera b) del comma 2: operazioni non imponibili prevalenti. Per la soglia di 30.000 euro superata, il rimborso richiede obbligatoriamente il visto di conformità rilasciato da revisore legale o professionista abilitato ex art. 35 D.Lgs. 241/1997, in alternativa alla garanzia fideiussoria. Il visto attesta la correttezza della dichiarazione IVA presentata.

    • Verificare lo status di esportatore abituale: il rapporto tra operazioni non imponibili e volume d’affari deve superare il 10% (plafond).
    • Incaricare un revisore legale o professionista abilitato per il rilascio del visto di conformità.
    • Allegare alla dichiarazione la documentazione attestante le esportazioni (bolle doganali, fatture).
    • Compilare il quadro VR con la condizione lettera b) e indicare il visto.
    • Attendere 90-180 giorni per l’erogazione; per gli esportatori abituali l’Agenzia delle Entrate applica tendenzialmente procedure semplificate.

    Caso 3: Cessazione di attività con credito IVA residuo

    Scenario. Sempronia chiude definitivamente la propria attività di noleggio attrezzature. Alla data di cessazione ha un credito IVA residuo di 9.400 euro, in parte maturato per acquisti di beni strumentali effettuati negli ultimi mesi. Non ha pendenze tributarie.

    Come si legge l’art. 30. La lettera c) del comma 2 prevede espressamente il rimborso in caso di cessazione di attività. Il rimborso è ammesso per l’intero credito risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata. La cessazione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate con apposita variazione dati (modello AA9 o AA7 a seconda della natura giuridica). L’importo è inferiore a 30.000 euro, quindi non è richiesto il visto di conformità.

    • Presentare la comunicazione di cessazione all’Agenzia delle Entrate.
    • Compilare l’ultima dichiarazione IVA annuale con il credito residuo nel quadro VX e la richiesta di rimborso nel quadro VR.
    • Verificare l’assenza di pendenze tributarie che potrebbero bloccare o compensare automaticamente il rimborso.
    • Attendere il bonifico sul conto corrente indicato; in caso di cessazione i controlli dell’Agenzia sono spesso più puntuali.

    Caso 4: Fornitore della pubblica amministrazione in split payment

    Scenario. Una piccola impresa di servizi informatici fornisce prevalentemente enti pubblici soggetti al regime di split payment (art. 17-ter TUIVA). L’IVA è incassata dall’erario direttamente; il fornitore non riceve mai l’IVA dal cliente. A fine anno risulta un credito IVA di 22.000 euro.

    Come si legge l’art. 30. Lo split payment genera strutturalmente un credito IVA perché il fornitore paga l’IVA sugli acquisti ma non incassa quella sulle vendite. Il comma 2 lett. a) o lett. b) può essere invocato a seconda della composizione del fatturato. In alternativa, l’impresa può compensare il credito con altri tributi tramite F24, previa verifica del limite di 50.000 euro e dell’obbligo del visto. Per importi inferiori a 30.000 euro la strada del rimborso annuale è la più diretta.

    • Verificare quale condizione del comma 2 ricorre in base alla struttura delle operazioni (aliquota media o prevalenza operazioni in split payment).
    • Valutare la compensazione orizzontale come alternativa, specialmente in presenza di debiti IRES o IRPEF da versare nello stesso anno.
    • Se si opta per il rimborso, compilare il quadro VR e indicare il conto corrente.
    • Monitorare i tempi: l’Agenzia delle Entrate tende a riconoscere la situazione strutturale dei soggetti in split payment, ma può richiedere documentazione delle fatture verso enti pubblici.

    Caso 5: Acquisto di bene ammortizzabile rilevante

    Scenario. Tizio, dentista con studio professionale, acquista un’attrezzatura diagnostica per 60.000 euro + IVA al 22% (13.200 euro). Le proprie prestazioni sanitarie sono esenti ex art. 10 n. 18 TUIVA. Il rapporto di detrazione (pro-rata) per l’anno è del 30%, ma l’attrezzatura viene utilizzata anche per prestazioni imponibili a pazienti privati solventi.

    Come si legge l’art. 30. La lettera d) del comma 2 prevede il rimborso in caso di acquisto di beni ammortizzabili che generano un credito superiore alla soglia. Tuttavia la detraibilità va calcolata applicando il pro-rata di detrazione. Il rimborso è ammesso solo sulla quota di IVA detraibile (13.200 × 30% = 3.960 euro), che però è inferiore alla soglia minima di 2.582,28 euro solo se il pro-rata fosse inferiore al 20% circa. In questo caso supera la soglia e il rimborso è ammissibile. L’importo è inferiore a 30.000 euro, quindi non è richiesto il visto.

    • Calcolare correttamente il pro-rata di detrazione annuale sulla base delle operazioni imponibili ed esenti.
    • Verificare che la quota di IVA detraibile sull’acquisto del bene ammortizzabile superi i 2.582,28 euro.
    • Compilare il quadro VR indicando la condizione lettera d) e allegare la fattura di acquisto del bene.
    • Conservare la documentazione attestante l’utilizzo del bene anche per operazioni imponibili, utile in caso di verifica.

    Quando intervenire

    Il contribuente deve attivarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale (ordinariamente il 30 aprile dell’anno successivo, con possibilità di proroga). Il quadro VR della dichiarazione è il documento costitutivo del diritto al rimborso: se non viene compilato nell’anno di competenza, il credito può solo essere riportato o compensato. I termini decadenziali sono stringenti: l’omessa indicazione in dichiarazione equivale a rinuncia al rimborso per quell’annualità. Chi matura un credito IVA rilevante – anche per acquisti straordinari di beni strumentali o per un’annata con esportazioni eccezionali – deve pianificare la scelta prima della chiusura della dichiarazione, calcolando la convenienza tra rimborso (liquidità immediata ma tempi di attesa e onere documentale) e compensazione (più flessibile ma soggetta a limiti annuali e, sopra 5.000 euro, all’obbligo del visto di conformità dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione).

    Norme e fonti

    • Art. 30 D.P.R. 633/1972 (TUIVA) – eccedenza detraibile annuale, rimborso e condizioni
    • Art. 38-bis D.P.R. 633/1972 – modalità e tempi del rimborso IVA
    • Art. 8 D.P.R. 633/1972 – cessioni all’esportazione non imponibili
    • Art. 10 n. 18 D.P.R. 633/1972 – esenzione prestazioni sanitarie
    • Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 – split payment per enti pubblici
    • Art. 17 D.Lgs. 241/1997 – compensazione orizzontale dei crediti fiscali
    • Art. 35 D.Lgs. 241/1997 – soggetti abilitati al visto di conformità
    • Art. 1 commi 574-576 L. 147/2013 – limiti alla compensazione IVA in F24
    • Direttiva 2006/112/CE, art. 183 – rimborso eccedenze IVA nell’ordinamento europeo

    Domande frequenti

    Qual è la soglia minima per chiedere il rimborso IVA annuale?

    L’art. 30 TUIVA fissa la soglia a 2.582,28 euro. Al di sotto di questo importo il rimborso non è ammesso e il credito può solo essere riportato nell’anno successivo o compensato tramite F24.

    È sempre obbligatorio il visto di conformità per il rimborso IVA?

    No. Il visto di conformità rilasciato da revisore legale o professionista abilitato è obbligatorio solo per rimborsi superiori a 30.000 euro. In alternativa al visto, il contribuente può presentare garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per lo stesso importo.

    Posso chiedere il rimborso se sono in regime forfettario?

    No. I contribuenti in regime forfettario non applicano l’IVA sulle proprie operazioni e non hanno diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, né al rimborso. L’art. 30 TUIVA si applica esclusivamente ai soggetti passivi IVA in regime ordinario.

    Cosa succede se dimentico di compilare il quadro VR in dichiarazione?

    L’omessa compilazione del quadro VR nella dichiarazione annuale preclude il rimborso per quell’annualità. Il credito non va perduto: può essere riportato nell’anno successivo e compensato tramite F24. Per recuperare il diritto al rimborso sull’annualità omessa occorre presentare una dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza previsti dalla legge, verificando caso per caso la fattibilità con un professionista abilitato.

    Vedi anche: Rimborso IVA trimestrale, Dichiarazione IVA annuale, Chi deve presentare la dichiarazione IVA annuale, IVA presupposti applicativi, art. 7-ter T.U.IVA e Territorialità IVA.

  • Casi pratici art. 80 D.P.R. 131/1986 imposta di registro

    L’art. 80 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 raccoglie le disposizioni residuali e di coordinamento del Testo Unico dell’imposta di registro. La norma si rivela decisiva nei casi in cui occorre raccordare la disciplina vigente con quella previgente e con la prossima riforma del 2027. In questa pagina esploriamo quattro scenari concreti che illustrano come leggere e applicare l’articolo: per il testo integrale e il commento sistematico consulta la scheda Art. 80 D.P.R. 131/1986.

    Quadro normativo

    Il D.P.R. 131/1986, noto come Testo Unico dell’imposta di registro (TUR), ha sostituito il precedente sistema basato sul r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269. L’art. 80 assolve una funzione di chiusura: al primo comma disciplina gli effetti temporali dell’art. 21 comma 3 (accollo di debiti e oneri) per gli atti formati, pubblicati o presentati per la registrazione anteriormente all’entrata in vigore del TUR, quando alla stessa data sia ancora pendente una controversia o non siano decorsi i termini di decadenza. Al secondo comma regola il regime transitorio dell’imposta sulla riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso sotto la vigenza del vecchio testo del 1923. In entrambi i casi la ratio è garantire continuità e uniformità di trattamento, evitando regolazioni difformi per fattispecie analoghe. Dal 2027 l’intera disciplina confluirà nel nuovo Testo Unico delle imposte indirette previsto dal D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123.

    Ambito di applicazione

    La portata dell’art. 80 è circoscritta a due fattispecie specifiche, entrambe con connotazione transitoria. La prima riguarda gli accolli di debiti e oneri (rinvio all’art. 21 comma 3 TUR): la disposizione si applica retroattivamente agli atti pregressi, a condizione che alla data di entrata in vigore del TUR – il 1° gennaio 1987 – fosse ancora in corso una controversia o non fosse ancora spirato il termine di decadenza per l’accertamento dell’amministrazione finanziaria o per l’azione di rimborso del contribuente. La seconda fattispecie riguarda la riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà: l’imposta scatta soltanto se la consolidazione si è verificata prima del 1° gennaio 1973, data di entrata in vigore del D.P.R. 634/1972 che aveva già riformato la materia. Per le consolidazioni successive, il meccanismo di tassazione ordinario dell’art. 36 TUR esclude l’imposta di registro sulla riunione, salvo deroghe espresse.

    Profili operativi e coordinamento sistematico

    Chi si occupa della registrazione di atti complessi deve tenere presente tre profili di coordinamento. Il primo è l’alternatività IVA-registro: quando l’atto è soggetto a IVA, l’imposta di registro si applica in misura fissa ai sensi dell’art. 40 TUR, rendendo irrilevante la tariffa ordinaria che sarebbe altrimenti applicabile. Il secondo è il regime delle imposte suppletiva e complementare: se l’Agenzia delle Entrate rettifica la base imponibile di un atto già registrato, la liquidazione suppletiva o complementare segue le regole degli artt. 42 e 43 TUR, che devono essere lette in combinato con l’art. 80 per i profili transitori. Il terzo riguarda le sanzioni: in presenza di omessa o tardiva registrazione di atti ricadenti nell’ambito dell’art. 80, si applica l’art. 69 TUR, con possibilità di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997.

    Caso 1: atto stipulato nel 1985, controversia pendente al 1° gennaio 1987

    Scenario. Tizio e Caio stipulano nel novembre 1985 un contratto di vendita immobiliare con accollo del mutuo fondiario. Al 1° gennaio 1987 l’Ufficio del Registro aveva notificato un avviso di liquidazione supplementare impugnato da Tizio: la controversia era pendente.

    Come si legge l’art. 80. Il comma 1 dispone espressamente che la disciplina dell’art. 21 comma 3 si applica agli atti formati anteriormente al TUR per i quali, alla data di entrata in vigore, sia pendente controversia. La lite pendente al 1° gennaio 1987 soddisfa il presupposto: si applicano dunque le regole del TUR anche al rapporto nato nel 1985, con conseguente calcolo dell’imposta sull’accollo secondo i criteri dell’art. 21 comma 3.

    • Verificare la data di notifica dell’avviso di liquidazione e quella di proposizione del ricorso per confermare la pendenza della controversia al 1° gennaio 1987.
    • Acquisire copia del contratto del 1985 e del provvedimento dell’Ufficio impugnato.
    • Calcolare l’imposta sull’accollo secondo l’art. 21 comma 3 TUR applicando la tariffa vigente al momento della liquidazione definitiva.
    • Valutare se siano maturati interessi e sanzioni nel periodo intercorso tra la notifica e la definizione della controversia.

    Caso 2: termine di decadenza non ancora decorso alla data del TUR

    Scenario. Sempronia ha presentato per la registrazione una scrittura privata autenticata il 20 ottobre 1986, relativa a un accollo parziale di debito verso una banca. L’Ufficio non aveva ancora liquidato l’imposta suppletiva al 1° gennaio 1987 e il termine triennale di decadenza per l’accertamento scadrebbe il 20 ottobre 1989.

    Come si legge l’art. 80. Il comma 1 equipara la pendenza della controversia al mancato decorso del termine di decadenza: poiché al 1° gennaio 1987 il termine non era spirato, l’art. 21 comma 3 TUR si applica anche a questo atto pregresso.

    • Calcolare con precisione la data di scadenza del termine di decadenza applicabile ratione temporis.
    • Verificare che non vi sia stata interruzione o sospensione del termine per cause previste dalla legge.
    • In caso di accertamento, contestare eventuali vizi formali dell’avviso di liquidazione (competenza dell’ufficio, motivazione, termini).
    • Valutare il ravvedimento operoso se l’atto risulta non correttamente registrato.

    Caso 3: riunione di usufrutto su nuda proprietà trasferita a titolo oneroso ante 1972

    Scenario. Nel 1969 Caio aveva acquistato a titolo oneroso la nuda proprietà di un appartamento, con riserva di usufrutto in favore del venditore Mevio. Nel 1971 Mevio è deceduto, determinando la consolidazione dell’usufrutto in capo a Caio. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate ha riaperto la pratica per verificare se fosse dovuta un’imposta sulla riunione dell’usufrutto.

    Come si legge l’art. 80. Il comma 2 stabilisce che l’imposta sulla riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso si applica solo se la consolidazione si è verificata anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. 634/1972, cioè prima del 1° gennaio 1973. Nel caso di specie la consolidazione è avvenuta nel 1971: l’imposta è dunque dovuta secondo le regole dell’art. 80 comma 2.

    • Reperire l’atto di acquisto del 1969 e la documentazione del decesso di Mevio per fissare la data della consolidazione.
    • Calcolare la base imponibile e l’aliquota secondo la normativa vigente al momento della consolidazione (1971).
    • In caso di contestazione, produrre documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento o la non imponibilità ratione temporis.

    Caso 4: atto soggetto a IVA, alternatività e coordinamento con art. 40 TUR

    Scenario. La Alfa S.r.l. cede un capannone industriale soggetto a IVA (operazione non esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/1972). Il notaio rogante determina il trattamento ai fini del registro.

    Come si legge l’art. 80. La lettura sistematica dell’art. 80 con l’art. 40 TUR – che sancisce il principio di alternatività IVA-registro – è imprescindibile per comprendere la coerenza dell’impianto del Testo Unico. L’art. 40 dispone che per gli atti soggetti a IVA l’imposta di registro si applica in misura fissa; l’art. 80 garantisce che tale coordinamento valga anche per gli atti pregressi rientranti nel suo campo. Per la cessione in esame il notaio applica dunque l’imposta fissa di registro (200 euro), più le imposte ipotecaria e catastale nelle misure previste.

    • Verificare che l’operazione non rientri nelle ipotesi di esenzione IVA dell’art. 10 D.P.R. 633/1972 e valutare l’eventuale opzione per l’imponibilità.
    • Accertare la corretta applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nelle misure vigenti per le cessioni soggette a IVA.
    • Documentare nell’atto notarile il regime IVA applicato e le aliquote utilizzate.
    • Conservare la fattura IVA relativa all’operazione per almeno dieci anni ai fini di eventuali controlli.

    Caso 5: atti a cavallo della riforma 2027 – D.Lgs. 123/2025

    Scenario. Tizio stipula nel dicembre 2026 un contratto di locazione commerciale con opzione di acquisto e accollo di oneri connessi all’immobile. La registrazione viene richiesta nel gennaio 2027, quando il D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 sarà già in vigore.

    Come si legge l’art. 80. L’art. 80 TUR ha fungito da norma di raccordo tra il r.d. 3269/1923 e il TUR del 1986; la sua funzione transitoria è ora rispecchiata dalle disposizioni finali del D.Lgs. 123/2025. Per gli atti formati nel 2026 ma registrati nel 2027 occorrerà verificare le disposizioni transitorie del D.Lgs. 123/2025.

    • Monitorare i decreti attuativi del D.Lgs. 123/2025 e le circolari dell’Agenzia delle Entrate sul regime transitorio.
    • Verificare se il contratto di locazione con opzione ricada nella nuova classificazione degli atti imponibili prevista dalla riforma.
    • Stimare l’imposta con entrambe le normative per confrontare i costi.
    • Inserire nell’atto una clausola che regoli contrattualmente il rischio fiscale derivante dal cambio normativo.

    Quando intervenire

    Il contribuente o la parte interessata deve attivarsi in relazione all’art. 80 principalmente in tre situazioni. La prima è la ricezione di un avviso di liquidazione o di accertamento su atti formati prima del 1° gennaio 1987: occorre verificare con un professionista abilitato se il rapporto ricada nell’ambito applicativo del comma 1 e se siano ancora integri i termini per la difesa. La seconda riguarda le successioni aperte prima del 1° gennaio 1973 in cui sia rimasto pendente il problema della riunione dell’usufrutto: i termini di decadenza possono essere molto risalenti ma occorre escludere l’esistenza di atti interruttivi. La terza è la stipula di contratti con accollo di debiti combinata con operazioni soggette a IVA: il coordinamento tra art. 40 e art. 80 TUR garantisce la corretta quantificazione dell’imposta.

    Norme e fonti

    • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – T.U. imposta di registro, artt. 21, 36, 40, 42, 43, 69, 76, 80
    • R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 – testo previgente (abrogato dal D.P.R. 634/1972)
    • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 – prima riforma organica dell’imposta di registro
    • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10 – esenzioni IVA rilevanti ai fini dell’alternatività
    • D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 – riordino delle imposte indirette (in vigore dal 2027)
    • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 – ravvedimento operoso

    Domande frequenti

    L’art. 80 TUR si applica ancora ad atti nuovi stipulati nel 2025?

    No: nelle sue fattispecie tipiche l’art. 80 ha carattere esclusivamente transitorio. Il comma 1 riguarda atti formati prima del 1° gennaio 1987 con controversie pendenti o termini non decorsi a quella data; il comma 2 riguarda consolidazioni di usufrutto avvenute prima del 1° gennaio 1973. Per i nuovi atti si applicano le norme ordinarie del TUR.

    Cosa succede se la controversia su un atto pregresso si è conclusa dopo il 1987?

    Il comma 1 dell’art. 80 prevede espressamente questa ipotesi: la controversia pendente al 1° gennaio 1987 (o il termine non ancora decorso) fa sì che si applichi la disciplina dell’art. 21 comma 3 TUR anche agli atti pregressi. La definizione della controversia dopo il 1987 avviene quindi sotto l’egida del TUR, con le relative regole di liquidazione, sanzioni e interessi.

    Il principio di alternatività IVA-registro dell’art. 40 è influenzato dall’art. 80?

    L’art. 80 non modifica il principio di alternatività, ma garantisce la sua applicazione uniforme anche agli atti transitori. Se un atto pregresso soggetto all’art. 80 era anche soggetto a IVA, il coordinamento con l’art. 40 fa sì che l’imposta di registro sia dovuta in misura fissa, evitando una doppia imposizione.

    Con la riforma del 2027 l’art. 80 verrà abrogato?

    Il D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 prevede la confluenza della disciplina nel nuovo Testo Unico delle imposte indirette. Le disposizioni transitorie del nuovo testo dovrebbero assorbire le funzioni di raccordo dell’attuale art. 80, ma fino al 2027 l’articolo mantiene piena validità. È prudente monitorare i decreti attuativi per la gestione degli atti stipulati a cavallo delle due normative.

    Vedi anche: Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione, Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Imposta di registro su decreti ingiuntivi e sentenze, Imposta di registro, Imposta di registro sul preliminare e Imposta di registro sull’acquisto della prima casa.

  • Agevolazioni successioni: casi pratici art. 62 D.Lgs. 346/1990

    L’art. 62 del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni) è una norma di chiusura di soli 19 parole, ma di peso sistematico notevole: stabilisce che restano ferme tutte le agevolazioni previste da disposizioni di legge diverse dal TU. Nella pratica, questa clausola di salvezza interagisce con situazioni concrete molto frequenti – dal passaggio generazionale dell’azienda di famiglia ai trasferimenti a favore di enti del Terzo settore. Qui di seguito analizziamo i casi pratici più rilevanti, con riferimento all’art. 62 D.Lgs. 346/1990 e alle norme speciali che la clausola preserva.

    Quadro normativo

    L’art. 62 del D.Lgs. 346/1990 è collocato nel Titolo IV, dedicato alle disposizioni transitorie e finali. Il suo testo è laconico: «Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge». La norma ha una doppia funzione. In senso retrospettivo, ha evitato che la riforma organica del 1990 travolgesse tacitamente i regimi agevolativi già operanti in fonti esterne al TU. In senso prospettico, costituisce un raccordo permanente con le agevolazioni introdotte da leggi successive, senza che ogni nuova norma speciale debba espressamente derogare al TU. Il principio è quello dell’integrazione tra regime ordinario (TU) e regimi speciali (leggi settoriali), non della sostituzione. La riforma del D.Lgs. 139/2024, che ha modificato altri articoli del TU in modo significativo, ha lasciato intatto l’art. 62, confermandone la valenza di clausola di chiusura stabile nel sistema.

    Ambito di applicazione

    La clausola dell’art. 62 opera ogni volta che una legge speciale – anteriore o successiva al 1990 – preveda un regime agevolato per trasferimenti per causa di morte o per atti liberali. Copre agevolazioni di natura civilistica-societaria (passaggio generazionale d’azienda), no-profit (Terzo settore), tributaria speciale (debito pubblico, beni agricoli montani) e dei beni culturali. Il contribuente non è tenuto a invocare espressamente l’art. 62: la clausola opera come rinvio implicito automatico. Spetta comunque verificare che l’agevolazione speciale sia ancora vigente e che ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi della norma di favore.

    Profili operativi

    L’art. 62 pone due questioni pratiche. La prima riguarda il coordinamento temporale: la clausola richiama la norma speciale nella sua versione vigente al momento dell’applicazione, non in quella del 1990; se la legge speciale è stata modificata nel frattempo, si applica il testo aggiornato. La seconda riguarda le condizioni risolutive: alcune agevolazioni (come il quinquennio nel passaggio generazionale) impongono un monitoraggio successivo al trasferimento; la decadenza comporta riliquidazione dell’imposta, interessi e sanzioni.

    Caso N. 1: Donazione della quota di SRL al figlio – esenzione per passaggio generazionale

    Scenario. Tizio detiene il 60% delle quote di Alfa SRL, società di famiglia esercente attività manifatturiera, del valore complessivo di 4 milioni di euro. Intende donare l’intera quota al figlio Caio, che già lavora in azienda e ne assumerà la guida. Senza agevolazioni, l’imposta di donazione ammonterebbe a 90.000 euro (aliquota 4% sulla franchigia eccedente 1 milione). Tizio si chiede se possa azzerare l’imposta.

    Come si legge l’art. 62. L’art. 62 preserva l’operatività dell’art. 3, comma 4-ter del TU (introdotto dalla L. 296/2006, da ultimo modificato dal D.Lgs. 139/2024). Tale norma esenta dall’imposta di donazione i trasferimenti di aziende, rami d’azienda, quote o azioni a favore di discendenti o coniuge, purché il beneficiario acquisisca o integri il controllo della società ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 c.c. e si impegni a mantenere il controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento.

    • Verificare che la quota donata conferisca a Caio il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. (maggioranza dei voti in assemblea ordinaria).
    • Inserire nell’atto la dichiarazione espressa di Caio di continuare l’esercizio dell’attività d’impresa e mantenere il controllo per cinque anni.
    • Registrare l’atto con applicazione dell’esenzione, indicando l’art. 3, comma 4-ter TU richiamato dall’art. 62.
    • Conservare verbali assembleari e visure camerali per il quinquennio successivo.

    Caso N. 2: Successione in un fondo agricolo montano – agevolazioni DPR 601/1973

    Scenario. Caio muore lasciando in eredità al figlio Sempronio un fondo agricolo di 15 ettari situato in un comune montano classificato come svantaggiato ai sensi della L. 97/1994. Il valore catastale del fondo, rivalutato, ammonta a 120.000 euro. Sempronio vuole sapere se siano dovute imposte di successione.

    Come si legge l’art. 62. L’art. 62 preserva le agevolazioni per i trasferimenti di fondi rustici in territori montani previste dal DPR 601/1973 e dalla L. 97/1994. Per questi trasferimenti, l’imposta di successione è ridotta o azzerata a seconda che il beneficiario sia un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola. La clausola di salvezza consente di applicare queste disposizioni speciali anche dopo la riforma del TU, senza che sia necessaria una deroga espressa.

    • Verificare la classificazione comunale del territorio come zona montana o svantaggiata (elenchi ISTAT e decreto ministeriale di riferimento).
    • Accertare la qualifica di Sempronio come coltivatore diretto o IAP (imprenditore agricolo professionale), rilevante ai fini della misura dell’agevolazione.
    • Compilare la dichiarazione di successione indicando il regime agevolato applicabile, con riferimento alle norme speciali richiamate dall’art. 62 TU.
    • Allegare documentazione attestante la qualifica agricola e la localizzazione del fondo.

    Caso N. 3: Donazione a un’associazione di promozione sociale – esenzione Terzo settore

    Scenario. Tizia, pensionata, intende donare un immobile del valore di 300.000 euro a un’associazione di promozione sociale (APS) regolarmente iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Si chiede se la donazione sia soggetta all’imposta sulle successioni e donazioni.

    Come si legge l’art. 62. L’art. 62 preserva l’operatività dell’art. 82, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che esonera dall’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti a favore di enti del Terzo Settore non commerciali. L’APS iscritta nel RUNTS rientra in questa categoria. La donazione risulta pertanto esente, indipendentemente dal valore del bene trasferito e senza necessità di franchigia.

    • Verificare l’iscrizione dell’APS nel RUNTS e la sua qualifica di ente non commerciale.
    • Indicare nell’atto di donazione il riferimento all’art. 82 D.Lgs. 117/2017 come norma agevolativa operante per effetto dell’art. 62 TU.
    • Richiedere all’APS copia del provvedimento di iscrizione nel RUNTS da allegare all’atto.
    • Verificare che l’ente non abbia perso nel frattempo la qualifica ETS (es. a seguito di cancellazione dal RUNTS), condizione necessaria per mantenere l’esenzione.

    Caso N. 4: Successione con titoli del debito pubblico – esclusione dall’asse ereditario

    Scenario. Sempronio muore lasciando un patrimonio composto da un appartamento, un conto corrente e un portafoglio titoli contenente BTP per 200.000 euro di valore nominale. Gli eredi si chiedono se i BTP debbano essere inclusi nell’asse ereditario ai fini dell’imposta di successione.

    Come si legge l’art. 62. L’art. 62 preserva le disposizioni speciali che escludono i titoli del debito pubblico dall’asse imponibile. In particolare, l’art. 12, comma 1, lett. h) e i) del TU stesso esclude dall’attivo ereditario i titoli del debito pubblico, inclusi i BTP, CCT e BOT. Questa esclusione è una delle agevolazioni «interne» al TU che l’art. 62 raccorda con eventuali ulteriori esenzioni previste da leggi speciali successive. Il risultato pratico è che i BTP per 200.000 euro non entrano nella base imponibile dell’imposta di successione.

    • Verificare la natura dei titoli: solo i titoli qualificati come debito pubblico statale godono dell’esclusione; i titoli corporate non sono esclusi.
    • Indicare i BTP nella dichiarazione di successione nella sezione dei beni esclusi dall’attivo ereditario, con riferimento all’art. 12 TU.
    • Conservare l’estratto conto titoli alla data del decesso come documentazione di supporto.
    • Verificare se vi siano ulteriori leggi speciali che estendono l’esclusione ad altre categorie di titoli pubblici o garantiti dallo Stato.

    Caso N. 5: Passaggio generazionale tramite patto di famiglia – effetti del D.Lgs. 139/2024

    Scenario. Tizio vuole trasferire la propria azienda individuale alla figlia Caia tramite un patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.), liquidando il fratello di Caia con una somma in denaro a titolo di compensazione. Il valore dell’azienda è stimato in 2 milioni di euro. Tizio chiede se l’operazione sia esente da imposta di successione e donazione.

    Come si legge l’art. 62. L’art. 62 preserva l’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter TU, nella versione modificata dal D.Lgs. 139/2024, che ha espressamente incluso i patti di famiglia tra le ipotesi di trasferimento esente. Il trasferimento dell’azienda individuale a Caia tramite patto di famiglia è quindi esente da imposta, a condizione che Caia prosegua l’attività d’impresa per almeno cinque anni. La compensazione liquidata al fratello di Caia è un atto interno al patto di famiglia tra discendenti e non è assoggettata a imposta separata se liquidata nell’ambito del medesimo atto.

    • Stipulare il patto di famiglia in forma di atto pubblico davanti al notaio, con intervento di tutti i legittimari.
    • Inserire la dichiarazione espressa di Caia di continuare l’attività d’impresa per almeno cinque anni.
    • Corredare il patto di una perizia di stima indipendente del valore dell’azienda.
    • Registrare l’atto con esenzione ex art. 3, comma 4-ter TU (richiamato dall’art. 62) e monitorare il quinquennio.

    Quando intervenire

    Il contribuente deve valutare l’applicabilità delle agevolazioni richiamate dall’art. 62 già nella fase di pianificazione del trasferimento, non solo al momento dell’atto. Per il passaggio generazionale, la scelta della forma giuridica (donazione, patto di famiglia, conferimento) incide direttamente sull’applicabilità dell’esenzione. Per le successioni mortis causa, le agevolazioni vanno indicate nella dichiarazione di successione, da presentare entro dodici mesi dall’apertura della successione (art. 31 TU). Le condizioni di mantenimento del beneficio – primo tra tutti il quinquennio nel passaggio generazionale – richiedono un monitoraggio successivo; la decadenza va comunicata spontaneamente all’Agenzia delle Entrate per beneficiare del ravvedimento operoso.

    Norme e fonti

    • Art. 62, D.Lgs. 29 ottobre 1990, n. 346 – clausola generale di salvezza delle agevolazioni
    • Art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 (L. 296/2006; mod. D.Lgs. 139/2024) – esenzione passaggio generazionale aziende e partecipazioni
    • Art. 12, comma 1, lett. h) e i), D.Lgs. 346/1990 – esclusione titoli del debito pubblico dall’attivo ereditario
    • Art. 82, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) – esenzione per trasferimenti a favore di ETS non commerciali
    • DPR 601/1973 e L. 97/1994 – agevolazioni per fondi rustici in zone montane
    • Artt. 768-bis ss. e art. 2359, comma 1, n. 1, codice civile – patto di famiglia e controllo societario
    • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 – riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni
    • Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 16 aprile 2025 – chiarimenti post-riforma 2024

    Domande frequenti

    L’art. 62 si applica anche alle agevolazioni introdotte dopo il 1990?

    Sì. La clausola non cristallizza il contenuto delle norme speciali vigenti nel 1990, ma garantisce il raccordo con tutte le agevolazioni successivamente introdotte o modificate. La norma speciale si applica sempre nella sua versione vigente al momento del trasferimento.

    Per l’esenzione nel passaggio generazionale è sufficiente la partecipazione di maggioranza?

    No. L’art. 3, comma 4-ter TU richiede il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 c.c. (maggioranza dei voti in assemblea ordinaria) e l’impegno scritto a mantenerlo per almeno cinque anni. Una partecipazione di minoranza, anche qualificata, non consente di accedere all’esenzione.

    Cosa succede se l’ente del Terzo Settore viene cancellato dal RUNTS dopo la donazione?

    La cancellazione successiva rileva se dovuta a irregolarità preesistenti alla donazione. In tal caso l’Agenzia delle Entrate può contestare l’esenzione. È prudente verificare la regolarità dell’iscrizione al RUNTS prima della stipula dell’atto.

    La decadenza dal beneficio del passaggio generazionale comporta sempre sanzioni?

    Non necessariamente. La comunicazione spontanea della decadenza e il versamento dell’imposta entro i termini consentono di accedere al ravvedimento operoso con sanzioni ridotte. Se invece l’Agenzia delle Entrate accerta la decadenza d’ufficio, si applicano le sanzioni ordinarie per infedele dichiarazione.

  • Personale autorità vigilanza: casi pratici art. 42 RevL

    L’art. 42 del D.Lgs. 39/2010 sulla revisione legale disciplina il personale delle autorità di vigilanza che operano nel settore della revisione legale dei conti. La disposizione assume rilievo concreto ogni volta che un revisore, una società di revisione o un ente sottoposto a controllo si trova a interagire con Consob o con il MEF nell’esercizio delle funzioni ispettive e di sorveglianza. Conoscerne il contenuto permette di orientarsi correttamente in sede di ispezione, di richiesta documentale e di eventuale procedimento sanzionatorio.

    Quadro normativo

    Il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 recepisce la direttiva 2006/43/CE, modificata dalla direttiva 2014/56/UE, e regola abilitazione, indipendenza, principi di revisione e vigilanza pubblica. L’art. 42 si colloca nel Titolo VI, affiancando le disposizioni che assegnano al MEF la vigilanza generale e a Consob quella sugli enti di interesse pubblico (EIP). La norma fissa condizioni di impiego, requisiti di competenza e limiti operativi del personale destinato alle ispezioni sui revisori. Il Regolamento UE 537/2014 – applicabile agli EIP – rafforza tali standard, imponendo alle autorità nazionali competenti risorse umane adeguate e regole sul segreto professionale dei funzionari ispettivi.

    Ambito di applicazione

    La disposizione riguarda specificamente il personale addetto alle funzioni di vigilanza pubblica sui revisori legali, con un duplice perimetro soggettivo. Da un lato coinvolge le autorità stesse (MEF per i revisori non EIP, Consob per gli EIP), in relazione all’organizzazione interna delle risorse umane impiegate nei procedimenti di sorveglianza; dall’altro, pur indirettamente, interessa tutti i soggetti vigilati – revisori persone fisiche iscritti al Registro MEF e società di revisione – che in sede ispettiva entrano in contatto con detto personale. Il Regolamento UE 537/2014 impone che le ANC dispongano di personale con adeguata formazione in materia contabile, finanziaria e regolatoria, il che si riflette sull’esperienza dei controlli: i revisori possono aspettarsi interlocutori specializzati, in grado di valutare le carte di lavoro secondo gli ISA Italia.

    Profili operativi

    Sul piano operativo, l’art. 42 rileva principalmente in tre situazioni: le ispezioni periodiche condotte da MEF o Consob presso le sedi dei revisori; le indagini a seguito di esposti o segnalazioni; i procedimenti sanzionatori per presunte violazioni del D.Lgs. 39/2010 o del Reg. UE 537/2014. In ciascun contesto, il personale vigilante esercita poteri di accesso ai locali, richiesta di documentazione e acquisizione di supporti informatici. Rispondere alle richieste in modo tempestivo e documentato riduce il rischio di contestazioni per collaborazione insufficiente. Il segreto professionale del personale di vigilanza garantisce che le informazioni acquisite in sede ispettiva non siano divulgate a terzi al di fuori dei meccanismi di cooperazione previsti dalla legge.

    Caso 1: Ispezione MEF presso uno studio di revisione individuale

    Scenario. Tizio è revisore legale iscritto al Registro MEF, opera come libero professionista e revisiona i conti di piccole e medie imprese non EIP. Riceve una comunicazione del MEF che annuncia un’ispezione ordinaria prevista per la settimana successiva e chiede l’accesso alle carte di lavoro degli ultimi tre esercizi.

    Come si legge l’art. 42. L’art. 42, nel disciplinare il personale delle autorità di vigilanza, fonda indirettamente l’obbligo del revisore di collaborare con detto personale. Il MEF può inviare ispettori dotati delle qualifiche previste dal decreto; Tizio è tenuto a metterli in condizione di svolgere i propri compiti senza ostacoli, fornendo documenti originali e accesso ai sistemi informatici utilizzati per le carte di lavoro.

    • Preparare un indice delle carte di lavoro per ciascun incarico, organizzate per esercizio e cliente.
    • Verificare che la documentazione rispetti i requisiti degli ISA Italia (in particolare ISA Italia 230 sulla documentazione).
    • Individuare il responsabile che accompagnerà gli ispettori durante l’accesso, evitando di lasciare il personale ispettivo senza assistenza.
    • Annotare per iscritto ogni richiesta ricevuta e ogni documento consegnato, con data e firma del funzionario ricevente.
    • In caso di dubbi sulla legittimità di specifiche richieste, consultare un professionista abilitato in diritto regolatorio prima di opporre dinieghi.

    Caso 2: Indagine Consob su una società di revisione per un EIP

    Scenario. La società di revisione Beta S.r.l. è iscritta all’albo Consob e revisiona i conti di una società quotata (EIP). Consob avvia un’indagine a seguito della pubblicazione di risultati finanziari anomali da parte dell’emittente quotato e richiede a Beta S.r.l. copia integrale del dossier di revisione, incluse le carte di pianificazione e le comunicazioni interne tra i soci responsabili dell’incarico.

    Come si legge l’art. 42. Per gli EIP, Consob è l’autorità competente ai sensi del Reg. UE 537/2014. Il personale Consob destinato alla vigilanza deve avere i requisiti fissati dalla norma; Beta S.r.l. non può invocare il segreto professionale nei confronti di Consob per rifiutare l’accesso ai documenti, poiché la legge prevale sull’obbligo di riservatezza verso il cliente revisionato.

    • Riunire immediatamente il team di revisione e il responsabile della qualità per verificare l’integrità e la completezza del dossier.
    • Comunicare senza ritardo all’emittente revisionato che Consob ha richiesto accesso ai documenti (salvo diversa indicazione di Consob stessa).
    • Non modificare, eliminare o integrare retroattivamente alcun documento dopo la ricezione della richiesta.
    • Consegnare il materiale richiesto con un indice numerato e ricevuta firmata dal funzionario Consob.

    Caso 3: Revisore di paese terzo e procedura di equivalenza

    Scenario. La società Gamma Ltd., con sede in un paese terzo, certifica i conti della controllante estera di una società quotata italiana. Ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e del Reg. UE 537/2014, il revisore estero è soggetto a meccanismi di registrazione o equivalenza. Consob, nell’esercitare la propria vigilanza, chiede informazioni al revisore estero attraverso canali di cooperazione con l’autorità di vigilanza del paese terzo, coinvolgendo il proprio personale specializzato nella gestione dei rapporti transfrontalieri.

    Come si legge l’art. 42. La disposizione, nel regolare il personale delle autorità nazionali, rileva anche nei meccanismi di cooperazione internazionale: il personale Consob incaricato dei rapporti con le autorità estere deve rispettare i requisiti di competenza e riservatezza previsti dal decreto. La società italiana revisionata da Gamma Ltd. può essere interessata dall’esito di tale cooperazione, ad esempio in termini di validità della revisione ai fini della quotazione.

    • Verificare se il paese terzo del revisore estero è incluso nella lista di equivalenza adottata dalla Commissione Europea.
    • Conservare copia delle comunicazioni intercorse con il revisore estero relative alla qualità della revisione e ai principi applicati.
    • In caso di richieste di Consob, rispondere per iscritto indicando il punto di contatto del revisore estero e i riferimenti normativi applicabili.

    Caso 4: Procedimento sanzionatorio per violazione degli obblighi di revisione

    Scenario. A seguito di un’ispezione MEF, emerge che il revisore Sempronio non ha documentato adeguatamente le procedure di revisione svolte su un’immobilizzazione materiale di rilievo. Il MEF avvia un procedimento sanzionatorio per violazione dell’art. 22 D.Lgs. 39/2010. Il personale dell’autorità redige la contestazione e notifica a Sempronio l’avvio del procedimento.

    Come si legge l’art. 42. Il personale MEF che conduce il procedimento agisce nell’esercizio delle funzioni di vigilanza disciplinate dal decreto; la norma assicura che tale personale abbia le competenze necessarie per valutare le violazioni contestate. Sempronio ha diritto di conoscere l’identità e le qualifiche dei funzionari che hanno redatto la contestazione e di presentare memorie difensive.

    • Leggere attentamente la contestazione e identificare con precisione i fatti oggetto di addebito e le norme violate.
    • Raccogliere tutta la documentazione disponibile a supporto delle scelte professionali effettuate durante la revisione.
    • Presentare memorie scritte entro il termine indicato nella notifica, allegando eventuali pareri tecnici di un professionista abilitato.
    • Partecipare all’audizione orale se prevista, portando con sé le carte di lavoro originali e ogni altro elemento utile alla difesa.

    Caso 5: Attestazione ESG e nuovi profili di vigilanza post-CSRD

    Scenario. Caio è socio responsabile dell’incarico di revisione legale di una grande impresa soggetta alla rendicontazione di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 125/2024 (attuazione CSRD). Consob avvia i primi controlli sull’attestazione ESG con un team di vigilanza formato da personale con competenze specifiche in materia di rendicontazione non finanziaria. Caio riceve una richiesta di accesso alle carte di lavoro relative all’attestazione ESG.

    Come si legge l’art. 42. L’estensione dell’ambito della revisione legale all’attestazione ESG, avvenuta con il recepimento della CSRD, ha ampliato anche le funzioni di vigilanza delle autorità competenti. Il personale Consob incaricato di questi nuovi controlli è tenuto a rispettare i medesimi requisiti previsti dall’art. 42 per le funzioni tradizionali. Caio deve trattare la richiesta relativa all’ESG con lo stesso rigore documentale di una richiesta ordinaria.

    • Verificare che le carte di lavoro sull’attestazione ESG siano organizzate secondo le linee guida CEAOB e i principi IAASB applicabili.
    • Distinguere nettamente la documentazione relativa alla revisione finanziaria da quella relativa all’attestazione di sostenibilità.
    • In assenza di prassi consolidata, documentare le scelte metodologiche con riferimenti espliciti agli standard internazionali seguiti.
    • Consultare il responsabile della qualità dello studio prima di rispondere a richieste che riguardino aree applicative nuove o controverse.

    Quando intervenire

    Il revisore o la società di revisione deve attivarsi immediatamente alla ricezione di qualsiasi comunicazione formale da MEF o Consob. Ogni ritardo nella risposta o nella messa a disposizione dei documenti può essere valutato negativamente in sede di procedimento. Una parte interessata che ritenga illegittima l’azione dell’autorità può impugnare gli atti dinanzi al giudice amministrativo. Il tempestivo aggiornamento sulle circolari MEF e sui provvedimenti Consob relativi alle procedure ispettive consente di prepararsi adeguatamente prima di essere oggetto di controllo.

    Norme e fonti

    • D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, art. 42 – Personale delle autorità di vigilanza
    • D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, art. 22 – Documentazione dell’attività di revisione
    • D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, Titolo VI – Vigilanza pubblica
    • Regolamento UE n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio – Revisione legale degli EIP
    • Direttiva 2006/43/CE, modificata dalla direttiva 2014/56/UE – Revisione legale dei conti
    • D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125 – Recepimento direttiva CSRD, attestazione di sostenibilità
    • Principi di revisione ISA Italia, in particolare ISA Italia 230 (Documentazione della revisione)

    Domande frequenti

    Il revisore può rifiutare l’accesso agli ispettori MEF invocando il segreto professionale verso il cliente?

    No. Il segreto professionale del revisore nei confronti del cliente cede di fronte ai poteri ispettivi dell’autorità pubblica di vigilanza, espressamente previsti dal D.Lgs. 39/2010. Il revisore è tenuto a collaborare e a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta. Diversamente, il personale MEF e Consob è vincolato al segreto d’ufficio rispetto alle informazioni acquisite durante l’ispezione.

    Cosa succede se il revisore non risponde nei termini alla richiesta dell’autorità di vigilanza?

    L’omessa o ritardata risposta può configurare una violazione degli obblighi di collaborazione previsti dal decreto, con conseguente avvio di un procedimento sanzionatorio autonomo rispetto a eventuali violazioni sostanziali già contestate. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 39/2010 variano dalla diffida alla sospensione, fino alla cancellazione dal Registro dei revisori legali nei casi più gravi.

    Il personale Consob che ha svolto l’ispezione può poi lavorare per la società di revisione ispezionata?

    Il D.Lgs. 39/2010 e le disposizioni generali sull’impiego pubblico prevedono periodi di raffreddamento (cooling-off) per evitare conflitti di interesse. Il passaggio diretto dal ruolo di vigilante a quello di vigilato è soggetto a restrizioni temporali e procedurali definite dai regolamenti interni delle autorità.

    Un ente revisionato (non il revisore) ha obblighi diretti nei confronti del personale di vigilanza ai sensi dell’art. 42?

    L’art. 42 si rivolge principalmente all’organizzazione interna delle autorità di vigilanza. Tuttavia, in sede ispettiva, l’ente revisionato può essere chiamato a collaborare indirettamente, ad esempio fornendo al revisore l’accesso ai propri sistemi per consentire la trasmissione delle carte di lavoro. Obblighi diretti dell’ente verso l’autorità derivano invece da altre disposizioni del decreto e dal Reg. UE 537/2014, in particolare per gli EIP.

  • Regime transitorio TUPI: casi pratici art. 69 D.Lgs. 165/2001

    L’art. 69 del D.Lgs. 165/2001 è la disposizione cardine del regime transitorio che ha governato il passaggio dal vecchio pubblico impiego pubblicistico al rapporto contrattualizzato. Questa pagina raccoglie i principali casi pratici utili a chi lavora nelle pubbliche amministrazioni o gestisce controversie legate a quel periodo di transizione. Per il testo e il commento sistematico dell’articolo si rimanda alla scheda di riferimento su Art. 69 TUPI – leggeinchiaro.it.

    Quadro normativo

    L’art. 69 del Testo Unico sul pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) chiude il cerchio della cosiddetta privatizzazione avviata dal D.Lgs. 29/1993 e portata a regime dal D.Lgs. 80/1998. La norma assolve a tre funzioni distinte: assicura la continuità regolatoria per il periodo anteriore ai CCNL 1998-2001, preserva il trattamento di fine rapporto per le categorie rimaste in regime pubblicistico, e cristallizza le qualifiche ad esaurimento dei dirigenti pre-riforma. Resta rilevante per ricostruire posizioni retributive storiche, risolvere controversie su mansioni superiori ante-contrattualizzazione e individuare il giudice competente.

    Ambito di applicazione e continuità delle fonti

    Il comma 1 stabilisce che gli accordi sindacali recepiti in DPR ai sensi della L. 93/1983, nonché le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti al 13 gennaio 1994, continuano ad applicarsi in via residuale fino all’entrata in vigore dei CCNL del quadriennio 1998-2001. Si tratta di un meccanismo di ultrattività della fonte autoritativa. Le materie escluse sono quelle riservate alla legge ex art. 2, comma 1, lett. c) della L. 421/1992 (responsabilità disciplinare, incompatibilità e cessazione del rapporto), rette dalla disciplina legale anche nel periodo intermedio.

    Il comma 2 conserva la disciplina del trattamento di fine rapporto per i dipendenti rimasti in regime di diritto pubblico (magistrati, prefettizi, diplomatici, militari, Forze di polizia, vigili del fuoco), in attesa di organica regolamentazione. Per costoro le vecchie regole TFR si applicano sino a diversa disposizione.

    Qualifiche ad esaurimento e riparto di giurisdizione

    Il comma 3 affronta il personale delle ex qualifiche direttive (artt. 60-61 DPR 748/1972) e dell’art. 15 L. 88/1989 (INPS), i cui ruoli sono stati soppressi dal 21 febbraio 1993. Questi dipendenti conservano ad personam la qualifica e possono essere assegnati a funzioni vicarie del dirigente, direzione di uffici non riservati alla dirigenza o compiti di studio, ricerca e vigilanza su delega. Il trattamento economico è rimesso ai CCNL di comparto.

    Il comma 7 fissa il riparto di giurisdizione su base temporale: controversie successive al 30 giugno 1998 appartengono al giudice ordinario del lavoro; quelle anteriori al giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva, con termine di decadenza al 15 settembre 2000.

    Caso 1: l’impiegato che rivendica differenze retributive ante-1998

    Scenario. Tizio, dipendente di un ministero, lamenta che nel periodo 1994-1998 gli siano state applicate indennità inferiori a quelle previste dal DPR 44/1990 (recepimento accordo sindacale ex L. 93/1983). Chiede le differenze al giudice ordinario del lavoro nel 2024.

    Come si legge l’art. 69. Il comma 1 mantiene in vigore i DPR ex L. 93/1983 per il periodo transitorio; tuttavia il comma 7 riserva al giudice amministrativo (in giurisdizione esclusiva) le controversie relative a fatti anteriori al 30 giugno 1998 – a patto che siano state proposte entro il 15 settembre 2000. Tizio non ha agito entro quel termine: la pretesa è decaduta e il giudice ordinario deve dichiarare il difetto di giurisdizione.

    • Verificare la data di proposizione del ricorso originario rispetto al 15 settembre 2000.
    • Controllare se esiste un atto di costituzione in mora ante-decadenza che abbia interrotto il termine.
    • Valutare se la controversia riguardi un periodo parzialmente successivo al 30 giugno 1998, nel qual caso va operato il frazionamento dei petita davanti ai due giudici.
    • Verificare eventuali pronunce delle Sezioni Unite a regolamento di giurisdizione applicabili alla specifica categoria contrattuale.

    Caso 2: il dirigente con qualifica ad esaurimento che contesta l’assegnazione di mansioni

    Scenario. Caia è inquadrata nella ex qualifica direttiva superiore (DPR 748/1972) presso un ente pubblico economico; dopo la soppressione del ruolo viene assegnata a funzioni meramente esecutive senza alcuna delega di direzione o vicariato. Ritiene di aver diritto a mansioni coerenti con la qualifica conservata ad personam.

    Come si legge l’art. 69. Il comma 3 garantisce alla lavoratrice la conservazione della qualifica ad personam e la individua come idonea a svolgere funzioni vicarie del dirigente, direzione di uffici non riservati alla dirigenza, oppure compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza su delega. L’assegnazione ad attività meramente esecutive costituisce demansionamento sindacabile davanti al giudice ordinario del lavoro (il fatto è successivo al 30 giugno 1998).

    • Acquisire la documentazione che attesta la qualifica ad esaurimento (decreto di inquadramento ante-1993).
    • Ricostruire le mansioni effettivamente svolte prima e dopo la soppressione del ruolo.
    • Verificare se il CCNL di comparto abbia previsto una corrispondenza tra la vecchia qualifica e le nuove fasce contrattuali.
    • Redigere formale contestazione scritta all’amministrazione documentando l’illegittimità dell’assegnazione.
    • Valutare l’azione ex art. 2103 c.c. applicabile ratione temporis (post-contrattualizzazione) davanti al tribunale del lavoro.

    Caso 3: il dipendente in regime di diritto pubblico e il TFR

    Scenario. Sempronio è un ufficiale delle Forze di polizia a ordinamento civile. Al termine del servizio chiede la liquidazione secondo le regole del TFR privatistico (D.Lgs. 80/1998 e art. 2120 c.c.), sostenendo che la contrattualizzazione abbia esteso anche a lui la nuova disciplina.

    Come si legge l’art. 69. Il comma 2 esclude espressamente i dipendenti in regime di diritto pubblico ex art. 2, comma 2 TUPI – tra cui le Forze di polizia – dalla contrattualizzazione del TFR. Per Sempronio resta ferma la disciplina pubblicistica previgente (buonuscita/indennità di fine servizio) fino a diversa regolamentazione contrattuale o legislativa. La pretesa ex art. 2120 c.c. è infondata.

    • Verificare la categoria di appartenenza rispetto all’elenco dell’art. 2, comma 2 TUPI (magistrati, prefettizi, diplomatici, militari, Forze di polizia, vigili del fuoco).
    • Individuare la normativa speciale di settore applicabile alla liquidazione (es. D.P.R. 1032/1973 per i civili dello Stato; normativa INPDAP/INPS per le diverse categorie).
    • Controllare se sopravvenute disposizioni legislative o contrattuali di settore abbiano nel frattempo modificato il regime.

    Caso 4: l’ente che non ha ancora definito le dotazioni organiche e vuole assumere

    Scenario. Un comune di medie dimensioni non ha mai adottato la delibera di determinazione delle dotazioni organiche previo accertamento dei carichi di lavoro. L’ufficio del personale vuole avviare una procedura concorsuale per coprire posti vacanti.

    Come si legge l’art. 69. Il comma 5 mantiene in vigore l’art. 22, commi 17 e 18, della L. 724/1994, che subordina ogni nuova assunzione alla previa determinazione delle dotazioni organiche attraverso la rilevazione dei carichi di lavoro. Finché l’ente non ha completato tale adempimento, il bando concorsuale è illegittimo e il procedimento è viziato.

    • Verificare se l’ente abbia mai approvato il piano del fabbisogno del personale (oggi artt. 6 e 6-ter TUPI) che ha assorbito e aggiornato il vecchio meccanismo dei carichi di lavoro.
    • Controllare che la delibera di Giunta che approva il piano sia pubblicata sull’albo pretorio e nel portale dell’amministrazione trasparente.
    • Verificare i vincoli finanziari di spesa del personale ex art. 1, comma 557, L. 296/2006 e successive modifiche.
    • Solo dopo la delibera di approvazione, avviare le procedure selettive con provvedimento motivato che dia conto della copertura finanziaria.

    Caso 5: mansioni superiori svolte prima dell’entrata in vigore del CCNL 1998-2001

    Scenario. Tizia ha svolto mansioni di qualifica superiore presso un’azienda sanitaria dal 1995 al 1999. Chiede il riconoscimento della qualifica superiore e le differenze retributive per l’intero periodo.

    Come si legge l’art. 69. Il comma 6 (rinvio all’art. 56, comma 1, ora art. 52 TUPI in materia di mansioni superiori) chiarisce che tale disciplina si applica solo a decorrere dall’entrata in vigore dei CCNL 1998-2001. Per il periodo 1995-1998 restano applicabili le vecchie regole pubblicistiche, che in linea di principio non attribuivano diritto al riconoscimento automatico della qualifica superiore. La parte relativa al periodo 1998-1999 dovrà invece essere esaminata alla luce del CCNL di comparto Sanità entrato in vigore in quel biennio.

    • Frazionare la richiesta nei due segmenti temporali (ante e post CCNL 1998-2001) con petita distinti.
    • Acquisire il CCNL di comparto applicabile con la relativa data di decorrenza.
    • Documentare con ordini di servizio, relazioni gerarchiche e buste paga le mansioni effettivamente svolte.
    • Verificare se il giudice ordinario abbia giurisdizione sull’intero periodo oppure se il segmento ante-1998 ricada ancora davanti al giudice amministrativo (e se il termine di decadenza al 15 settembre 2000 sia stato rispettato).

    Quando intervenire

    L’art. 69 rileva in tre scenari. Nella ricostruzione della carriera storica: per contesti 1993-2001 occorre verificare quale fonte – pubblicistica o contrattuale – fosse vigente al momento del fatto. Nel riparto di giurisdizione: prima di radicare una causa su fatti ante-30 giugno 1998, è essenziale accertare se il termine di decadenza del 15 settembre 2000 sia stato rispettato; un errore sul giudice competente produce difetto di giurisdizione. Nella gestione delle qualifiche ad esaurimento: le amministrazioni devono assegnare ai dipendenti ex DPR 748/1972 funzioni coerenti con il comma 3, pena l’esposizione ad azioni per demansionamento.

    Norme e fonti

    • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69 – disposizioni transitorie T.U. pubblico impiego
    • D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 – testo originario privatizzazione pubblico impiego
    • D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 – seconda fase privatizzazione
    • D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 – correttivi al D.Lgs. 80/1998
    • L. 29 marzo 1983, n. 93 – accordi sindacali recepiti in DPR
    • D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, artt. 60-61 – qualifiche direttive ad esaurimento
    • L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15 – qualifiche INPS ad esaurimento
    • L. 28 dicembre 1994, n. 724, art. 22, commi 17-18 – dotazioni organiche e carichi di lavoro
    • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, comma 2 – personale in regime di diritto pubblico
    • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52 (già art. 56) – mansioni superiori
    • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63 – giurisdizione del giudice ordinario

    Domande frequenti

    Fino a quando sono applicabili i DPR ex L. 93/1983 agli impiegati pubblici contrattualizzati?

    I DPR recepiti ai sensi della L. 93/1983 trovano applicazione in via transitoria fino all’entrata in vigore dei CCNL del quadriennio 1998-2001 per il comparto di riferimento. Una volta sottoscritto e pubblicato il relativo contratto collettivo, la disciplina transitoria cessa di produrre effetti e prevale integralmente la fonte contrattuale.

    Il personale delle Forze di polizia ha diritto al TFR privatistico dopo la contrattualizzazione del 1998?

    No. L’art. 69, comma 2, mantiene ferma la disciplina previgente del trattamento di fine rapporto per i dipendenti che restano in regime di diritto pubblico ai sensi dell’art. 2, comma 2 TUPI (magistrati, prefettizi, diplomatici, militari, Forze di polizia, vigili del fuoco). Per tali categorie il TFR ex art. 2120 c.c. non trova applicazione, salvo diversa disposizione contrattuale o legislativa settoriale successivamente intervenuta.

    Un dipendente con qualifica ad esaurimento ex DPR 748/1972 può essere assegnato a qualunque mansione?

    No. Il comma 3 dell’art. 69 delimita le funzioni assegnabili: vicariato del dirigente, direzione di uffici non riservati esclusivamente alla dirigenza, oppure compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza su delega. L’assegnazione a mansioni puramente esecutive, estranee a queste categorie, integra demansionamento e può essere impugnata davanti al giudice ordinario del lavoro.

    Qual è il termine per proporre ricorso al giudice amministrativo per controversie anteriori al 30 giugno 1998?

    Il comma 7 dell’art. 69 fissa la decadenza al 15 settembre 2000. Le controversie relative a fatti anteriori al 30 giugno 1998 che non siano state proposte davanti al giudice amministrativo (in sede di giurisdizione esclusiva) entro tale data sono irreversibilmente decadute. Non è possibile riproporre le stesse pretese né davanti al giudice ordinario né davanti a quello amministrativo.

  • Casi pratici: disposizioni attuative art. 215 TUF

    L’art. 215 del T.U. Finanza (D.Lgs. 58/1998) regola le disposizioni di prima attuazione: stabilisce il termine di sei mesi entro il quale le autorità di vigilanza dovevano adottare i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale necessari a dare piena operatività al TUF. Sebbene si tratti di una norma transitoria ormai esaurita nei suoi effetti diretti, la sua portata sistematica continua a rilevare per comprendere il quadro regolamentare del mercato finanziario italiano e le vicende dei provvedimenti secondari adottati in quella stagione.

    Quadro normativo

    L’art. 215 TUF si colloca nelle disposizioni finali e transitorie del Testo Unico della Finanza, accanto agli artt. 214 (abrogazioni) e 216 (entrata in vigore). La norma nasce da un’esigenza tecnica ineludibile: il TUF contiene centinaia di rinvii a provvedimenti di secondo livello – regolamenti Consob, istruzioni e disposizioni della Banca d’Italia, decreti del Ministero del Tesoro (oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze) – senza i quali molte prescrizioni primarie sarebbero rimaste prive di concreta applicazione. Il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto (1° luglio 1998) aveva natura sollecitatoria: il legislatore delegato indicava un orizzonte temporale di riferimento, pur senza sanzionare espressamente l’eventuale inosservanza con l’inefficacia del TUF stesso. In pratica, durante il periodo transitorio, le disposizioni previgenti – derivanti dal D.Lgs. 415/1996 (c.d. decreto Eurosim) e dalla legge 1/1991 sulle SIM – continuarono a essere applicate nelle materie non ancora coperte dai nuovi provvedimenti secondari.

    Ambito di applicazione

    La previsione di cui all’art. 215 TUF riguarda tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale previsti dal TUF in capo alle autorità di vigilanza e al Ministero competente. Rientrano in questo perimetro, tra gli altri: il Regolamento Intermediari Consob (poi sfociato nel Regolamento n. 11522/1998 e nelle successive versioni aggiornate), il Regolamento Emittenti Consob, il Regolamento Mercati Consob, le Istruzioni di Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio e sui servizi bancari connessi con l’intermediazione finanziaria, nonché i decreti ministeriali in materia di requisiti patrimoniali degli intermediari. La norma non riguarda invece i provvedimenti individuali – autorizzazioni, sanzioni, atti di vigilanza su soggetti specifici – che seguono le procedure ordinarie previste dai rispettivi articoli del TUF.

    Profili operativi e continuità regolatoria

    Il meccanismo transitorio previsto dall’art. 215 TUF ha consentito al mercato di operare senza soluzioni di continuità durante il passaggio dal regime pre-TUF al nuovo assetto regolamentare. Le autorità di vigilanza adottarono i provvedimenti di prima attuazione in sequenza. Alcuni regolamenti furono adottati entro il termine semestrale, altri con ritardo: l’assenza di conseguenze sanzionatorie esplicite rese gestibile questa difformità temporale. Per gli operatori, la rilevanza dell’art. 215 TUF si manifesta nell’interpretazione del diritto intertemporale: quando si analizzano vicende sorte nel periodo luglio 1998-fine 1999, occorre verificare quale provvedimento secondario fosse in vigore al momento dei fatti, poiché la successione tra vecchio e nuovo regime non è stata simultanea per tutti i comparti.

    Caso 1: SIM che operava con il vecchio regolamento nel luglio 1998

    Scenario. Alfa SIM S.p.A., autorizzata ai sensi della legge 1/1991, aveva in essere contratti di gestione patrimoniale individuale con la propria clientela. Al 1° luglio 1998 – data di entrata in vigore del TUF – il nuovo Regolamento Intermediari Consob non era ancora stato adottato. La società si interrogava su quale disciplina applicare alle comunicazioni periodiche e ai rendiconti da inviare ai clienti nei mesi immediatamente successivi.

    Come si legge l’art. 215 TUF. La norma conferma che, in assenza del nuovo provvedimento secondario, restano in vigore le disposizioni previgenti (quelle del D.Lgs. 415/1996 e della legge 1/1991). Alfa SIM è tenuta a rispettare i vecchi standard informativi fino all’entrata in vigore del Regolamento Intermediari Consob n. 11522, adottato entro il termine semestrale.

    • Verificare la data esatta di pubblicazione in G.U. del nuovo Regolamento Intermediari per individuare il momento di transizione tra i due regimi.
    • Documentare le comunicazioni inviate nel periodo di vacatio con riferimento al regime applicato, a fini di futura verifica ispettiva.
    • Adeguare contratti e rendiconti al nuovo standard a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento.
    • Conservare la documentazione del periodo transitorio per almeno cinque anni, in caso di contestazioni o accertamenti Consob.

    Caso 2: SGR di nuova costituzione in attesa delle Istruzioni BdI

    Scenario. Tizio e Caio, soci fondatori di Beta SGR S.p.A., presentano domanda di autorizzazione alla Banca d’Italia nell’agosto 1998. La BdI, in attesa di adottare le nuove Istruzioni di vigilanza per le SGR previste dal TUF, valuta quali requisiti patrimoniali e organizzativi applicare all’istanza.

    Come si legge l’art. 215 TUF. Poiché le Istruzioni di vigilanza per le SGR non sono ancora state adottate entro la data dell’istanza, la Banca d’Italia applica in via transitoria i criteri desumibili dalla normativa previgente sui fondi comuni di investimento (legge 77/1983 e relativi provvedimenti di attuazione). L’art. 215 TUF legittima questa continuità applicativa per il periodo di vacanza normativa.

    • Predisporre la domanda di autorizzazione includendo la documentazione richiesta dalla normativa previgente sui fondi comuni.
    • Monitorare la G.U. per l’adozione delle nuove Istruzioni BdI, integrando eventualmente la domanda già presentata.
    • Mantenere i requisiti di capitale minimo previsti dal vecchio regime fino alla diversa comunicazione della BdI.
    • Designare un referente interno per il coordinamento con la BdI durante il periodo istruttorio transitorio.

    Caso 3: Controversia su contratto stipulato nel periodo transitorio

    Scenario. Sempronia ha stipulato un contratto di gestione di portafogli con Gamma SIM nel settembre 1998. La SIM aveva adottato un modello contrattuale conforme al Regolamento Intermediari n. 11522/1998 appena entrato in vigore. Sempronia contesta che alcune clausole informative non fossero adeguate agli standard del TUF e chiede che sia dichiarata la nullità del contratto.

    Come si legge l’art. 215 TUF. Poiché il Regolamento Intermediari era stato adottato entro il termine semestrale previsto dall’art. 215 TUF, al contratto si applica pienamente il nuovo regime. La SIM non può invocare l’art. 215 per sostenere la vigenza del vecchio regime: l’adozione del Regolamento ha esaurito la funzione transitoria della norma a quella data.

    • Verificare la data di stipula del contratto in relazione alla data di pubblicazione in G.U. del Regolamento Intermediari.
    • Confrontare le clausole contestate con il testo del Regolamento vigente alla data di stipula.
    • In caso di controversia, produrre in giudizio la G.U. con la pubblicazione del Regolamento come prova del regime applicabile.
    • Verificare se le clausole contestate erano già previste dal regime previgente o introdotte ex novo dal Regolamento n. 11522.

    Caso 4: Procedimento sanzionatorio Consob e diritto intertemporale

    Scenario. Delta SIM riceve nel novembre 1999 un atto di contestazione Consob per presunte violazioni di obblighi informativi commesse nell’ottobre 1998. L’intermediario eccepisce che, all’epoca dei fatti, il Regolamento Intermediari era appena entrato in vigore e le strutture interne non avevano avuto tempo adeguato per adeguarsi completamente.

    Come si legge l’art. 215 TUF. L’art. 215 non introduce un regime di tolleranza per gli intermediari che non si siano tempestivamente adeguati al nuovo Regolamento: riguarda i tempi di adozione dei provvedimenti secondari da parte delle autorità, non i tempi di adeguamento degli operatori privati. Dal giorno di entrata in vigore del Regolamento, tutti gli intermediari sono tenuti a osservarlo senza periodi di grazia aggiuntivi.

    • Documentare le misure adottate internamente per l’adeguamento al Regolamento e le relative date di implementazione.
    • Verificare se la violazione contestata riguarda obblighi già previsti dal regime previgente o solo quelli introdotti ex novo dal TUF.
    • Produrre le circolari interne e i verbali CDA attestanti il recepimento del nuovo Regolamento come elemento valutabile ai fini della sanzione.
    • Verificare i termini di prescrizione dell’azione sanzionatoria Consob applicabili al caso specifico.

    Caso 5: Ricerca archivistica su operazioni del biennio 1998-1999

    Scenario. Un operatore istituzionale deve ricostruire il quadro normativo applicabile a operazioni compiute nel primo semestre 1999. Deve verificare quali provvedimenti secondari fossero già in vigore a quella data e quali fossero ancora in fase di adozione da parte delle autorità.

    Come si legge l’art. 215 TUF. L’art. 215 TUF è il punto di partenza per la ricerca: indica che i provvedimenti avrebbero dovuto essere adottati entro il 1° gennaio 1999. La ricerca deve quindi coprire le G.U. del secondo semestre 1998 e i primi mesi del 1999 per mappare quali regolamenti erano stati adottati e in quale sequenza.

    • Consultare l’archivio storico della G.U. per il periodo luglio 1998-marzo 1999, filtrando per autorità emanante (Consob, Banca d’Italia, Ministero del Tesoro).
    • Verificare sul sito Consob la sezione «Normativa storica» per i regolamenti adottati nel periodo.
    • Per i provvedimenti BdI, consultare il Bollettino di Vigilanza dell’epoca disponibile sul sito della Banca d’Italia.
    • Documentare la catena di successione normativa per ciascun comparto di mercato rilevante ai fini della ricostruzione.

    Quando intervenire

    La rilevanza pratica dell’art. 215 TUF si manifesta in tre contesti principali. Il primo è la ricostruzione storica del quadro normativo applicabile a operazioni o contratti stipulati nel biennio 1998-1999: chiunque debba analizzare vicende di quel periodo – in sede giudiziale, arbitrale o di audit – deve verificare quale provvedimento secondario fosse in vigore alla data dei fatti. Il secondo è la ricerca dottrinale e comparativa sul modello di recepimento della normativa europea sui mercati finanziari in Italia: l’art. 215 documenta la tecnica legislativa con cui il legislatore delegato ha gestito il passaggio al nuovo regime. Il terzo contesto è la formazione specialistica nel settore finanziario: comprendere la struttura originaria del TUF e il suo regime transitorio è utile per interpretare correttamente le disposizioni vigenti, che in molti casi discendono direttamente dai regolamenti adottati ai sensi dell’art. 215. Chi si trovi in una di queste situazioni e abbia dubbi sull’individuazione della disciplina applicabile a un momento specifico dovrebbe rivolgersi a un professionista abilitato con competenza nel diritto dei mercati finanziari e verificare direttamente le fonti normative primarie.

    Norme e fonti

    • Art. 215 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disposizioni di prima attuazione
    • Art. 214 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Abrogazioni
    • Art. 216 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Entrata in vigore
    • Art. 6 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri regolamentari di Consob e Banca d’Italia
    • D.Lgs. 415/1996 (decreto Eurosim) – normativa previgente al TUF
    • Legge 1/1991 – disciplina delle SIM anteriore al TUF
    • Legge 77/1983 – fondi comuni di investimento, normativa previgente alle SGR
    • Regolamento Consob n. 11522/1998 – primo Regolamento Intermediari adottato ai sensi del TUF

    Domande frequenti

    Cosa succedeva se le autorità non adottavano il regolamento entro i sei mesi?

    Il termine aveva natura sollecitatoria e non perentoria. Il mancato rispetto non determinava l’inefficacia del TUF: nelle materie prive di nuova regolamentazione secondaria continuavano ad applicarsi le disposizioni previgenti fino all’adozione del provvedimento atteso.

    L’art. 215 TUF ha ancora rilevanza oggi?

    Gli effetti diretti si sono esauriti tra il 1998 e il 1999. La norma mantiene rilievo storico-sistematico per la ricostruzione del diritto intertemporale applicabile a operazioni di quel periodo e per comprendere la genesi dell’attuale impianto regolamentare del mercato finanziario italiano.

    Come si individua quale regolamento era in vigore in una data specifica del 1998-1999?

    La verifica si compie consultando l’archivio storico della Gazzetta Ufficiale per il secondo semestre 1998 e i primi mesi del 1999, filtrando per autorità emanante. Il sito Consob offre una sezione «Normativa storica» e il sito della Banca d’Italia conserva i Bollettini di Vigilanza dell’epoca. In caso di contestazione, la data di pubblicazione in G.U. è l’elemento decisivo.

    I contratti stipulati prima dell’adozione dei regolamenti attuativi erano validi?

    Sì, a condizione di essere conformi alle disposizioni previgenti applicabili in quel momento. L’entrata in vigore del nuovo Regolamento Intermediari non travolgeva retroattivamente i contratti già conclusi, salvo specifici obblighi di adeguamento espressamente previsti dal Regolamento stesso per talune clausole informative minime.

  • Art. 215 D.Lgs. 259/2003 – Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni

    Art. 215 D.Lgs. 259/2003 – Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato più grave.

    2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dall’autorizzazione od ometta la tenuta e l’aggiornamento del registro di stazione. articolo precedente articolo successivo

  • Sistema tavolare: casi pratici art. 20 Imposte Ipo/Catastali

    L’art. 20 del D.Lgs. 347/1990 è una norma di coordinamento che preserva il sistema tavolare nelle ex province austro-ungariche, mantenendo il regime pubblicitario costitutivo del R.D. 49/1929 pur assoggettando le formalità alle stesse imposte ipotecaria e catastale vigenti nel resto d’Italia. Nelle pagine seguenti si illustrano i casi pratici più ricorrenti per chi opera o acquista immobili in Trentino-Alto Adige, Trieste, Gorizia e nelle zone tavolari della provincia di Udine. Per il testo dell’articolo e il commento normativo completo si rimanda alla scheda art. 20 D.Lgs. 347/1990 su leggeinchiaro.it.

    Quadro normativo

    L’art. 20 D.Lgs. 347/1990 dispone che restano ferme le disposizioni del R.D. 28 marzo 1929, n. 49 – il testo che ha codificato il sistema tavolare in Italia – per tutte le formalità relative agli immobili situati nei territori ad esso soggetti. Si tratta di una norma di salvaguardia territoriale: il legislatore del 1990, nel riordinare le imposte ipotecaria e catastale, ha scelto di non travolgere un sistema pubblicitario consolidato da oltre un secolo, limitandosi a garantire l’uniformità del prelievo tributario. Le aliquote e le misure fisse previste dal TU 347/1990 si applicano quindi anche nelle zone tavolari, mentre le procedure di iscrizione (intavolazioni, annotazioni, iscrizioni ipotecarie) continuano a seguire il rito del libro fondiario e il controllo del giudice tavolare.

    Ambito di applicazione e differenze con la trascrizione ordinaria

    Il sistema tavolare vige nelle province autonome di Trento e Bolzano, nella provincia di Trieste, nella provincia di Gorizia e in alcune zone della provincia di Udine (Tarvisiano, Canal del Ferro, Valli del Natisone). Fuori da questi territori si applica il sistema della trascrizione di diritto comune (libro VI del Codice civile).

    La differenza pratica è sostanziale: nel sistema ordinario il diritto reale si trasferisce con il consenso delle parti (art. 1376 c.c.) e la trascrizione ha effetto meramente dichiarativo verso i terzi; nel sistema tavolare, invece, l’intavolazione ha effetto costitutivo – il diritto non si trasferisce finché il decreto del giudice tavolare non dispone l’iscrizione nel libro fondiario. Questa distinzione non incide sulle imposte dovute: la misura è identica in tutto il territorio nazionale.

    Profili operativi: dalle formalità tavolari al pagamento delle imposte

    L’atto notarile viene presentato all’Ufficio del Libro Fondiario presso il Tribunale competente con la domanda tavolare. Il giudice tavolare verifica la regolarità dell’atto e, se non rileva ostacoli, emette il decreto di intavolazione: solo da quel momento il trasferimento è perfezionato. Le imposte ipotecaria e catastale vengono liquidate all’atto secondo le aliquote del TU 347/1990 – esattamente come per gli atti soggetti a trascrizione ordinaria. Questo doppio binario (procedura tavolare + regime fiscale comune) è il cuore applicativo dell’art. 20.

    Caso 1: Compravendita di appartamento a Bolzano tra privati

    Scenario. Tizio vende a Caia un appartamento sito in Bolzano al prezzo di 320.000 euro. Entrambe le parti sono privati non imprenditori. Il rogito viene stipulato davanti a un notaio con sede nella provincia di Bolzano e viene presentato all’Ufficio del Libro Fondiario di Bolzano per l’intavolazione.

    Come si legge l’art. 20. L’art. 20 conferma che l’intavolazione del trasferimento è la formalità rilevante ai fini dell’imposta ipotecaria in luogo della trascrizione ordinaria. Le aliquote sono tuttavia identiche: imposta ipotecaria fissa pari a 50 euro e imposta catastale fissa pari a 50 euro (regime prima casa), oppure 2% + 1% sul valore catastale rivalutato (regime ordinario). La natura costitutiva dell’intavolazione non muta la base imponibile né l’aliquota.

    • Verificare se Caia matura i requisiti prima casa (residenza o lavoro nel comune di Bolzano entro 18 mesi): in caso affermativo si applicano le misure fisse di 50 + 50 euro.
    • In assenza di agevolazione prima casa, calcolare la base imponibile sul valore catastale rivalutato (rendita × 126) e applicare 2% (ipotecaria) + 1% (catastale).
    • Il notaio provvede all’autoliquidazione e al versamento tramite modello F24 al momento dell’atto.
    • Consegnare all’Ufficio del Libro Fondiario copia dell’atto e ricevuta di versamento delle imposte.
    • Attendere il decreto del giudice tavolare: solo con il decreto l’intavolazione è perfezionata e Caia diventa proprietaria a tutti gli effetti.

    Caso 2: Costituzione di ipoteca su immobile tavolare per mutuo bancario

    Scenario. Sempronio contrae un mutuo di 200.000 euro con una banca per acquistare un capannone artigianale nel comune di Trieste. La banca richiede la costituzione di ipoteca di primo grado sull’immobile. L’immobile è iscritto nel libro fondiario del Tribunale di Trieste.

    Come si legge l’art. 20. Nel sistema tavolare l’ipoteca si costituisce mediante iscrizione (non trascrizione) nel libro fondiario, sempre con decreto del giudice tavolare. L’art. 20 stabilisce che anche questa formalità è soggetta all’imposta ipotecaria del TU 347/1990: per i mutui bancari destinati all’acquisto di immobili strumentali si applica l’aliquota del 2% sull’importo del mutuo.

    • Il notaio stipula l’atto di mutuo con contestuale atto di concessione ipotecaria e lo presenta al libro fondiario.
    • L’imposta ipotecaria pari al 2% di 200.000 euro = 4.000 euro è versata dalla banca (sostituto d’imposta) con addebito al mutuatario secondo le condizioni contrattuali.
    • Non è dovuta imposta catastale sull’iscrizione di ipoteca (la catastale si applica ai trasferimenti di proprietà, non alle garanzie reali).
    • Verificare con il notaio se l’immobile è correttamente identificato nel libro fondiario con il numero di partita tavolare e la particella catastale corrispondente.

    Caso 3: Donazione di immobile tavolare con riserva d’usufrutto

    Scenario. Caio, residente a Trento, dona alla figlia Mevia un appartamento sito in Trento riservandosi l’usufrutto vitalizio. L’immobile ha una rendita catastale di 800 euro. Caio ha 70 anni.

    Come si legge l’art. 20. La donazione con riserva di usufrutto determina due formalità tavolari distinte: l’intavolazione del diritto di nuda proprietà in capo a Mevia e l’annotazione del diritto di usufrutto in capo a Caio. L’art. 20 mantiene applicabili le aliquote del TU 347/1990: imposta ipotecaria al 2% e catastale all’1% sul valore della quota trasferita (nuda proprietà), calcolato secondo le tabelle dell’art. 46 D.Lgs. 346/1990 (imposta sulle successioni e donazioni).

    • Determinare il valore dell’usufrutto vitalizio: coefficiente tabellare 40% per età del donante 70 anni (rif. art. 46 D.Lgs. 346/1990 e tabelle allegate); valore nuda proprietà = 60% del valore venale.
    • Calcolare la base imponibile per le imposte ipo/catastali sulla quota della nuda proprietà (non sull’intero valore).
    • Presentare all’Ufficio del Libro Fondiario sia l’atto di donazione sia la domanda di annotazione dell’usufrutto.
    • Attendere il decreto tavolare che dispone l’intavolazione della nuda proprietà e l’annotazione dell’usufrutto: solo da quel momento il trasferimento è giuridicamente perfezionato.

    Caso 4: Acquisto di immobile in zona tavolare da parte di soggetto residente fuori territorio

    Scenario. Tizia, residente a Milano, acquista una casa vacanze nel comune di Gorizia. Il prezzo è 180.000 euro. Tizia non intende trasferire la residenza a Gorizia né stabilirvi il proprio centro di attività lavorativa.

    Come si legge l’art. 20. L’acquisto è soggetto alle imposte ipo/catastali del TU 347/1990 con le aliquote ordinarie (non prima casa), poiché Tizia non matura i requisiti agevolativi. La formalità tavolare (intavolazione presso il Tribunale di Gorizia) è equivalente fiscalmente alla trascrizione ordinaria: nessuna differenza di aliquota. La circostanza che il libro fondiario sia tenuto dal Tribunale e non dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari non incide sul regime tributario.

    • Imposta ipotecaria: 2% sul valore catastale rivalutato (rendita × 126); verificare la rendita catastale dell’immobile nel catasto del comune di Gorizia.
    • Imposta catastale: 1% sulla medesima base imponibile.
    • Il notaio provvede alla liquidazione e al versamento prima del deposito dell’atto al libro fondiario.
    • Gli interessi passivi su eventuale mutuo per l’acquisto sono detraibili solo se l’immobile è adibito ad abitazione principale: condizione non verificata nel caso di Tizia.

    Caso 5: Cancellazione di ipoteca tavolare dopo estinzione del mutuo

    Scenario. Mevio ha estinto anticipatamente un mutuo fondiario su un immobile situato a Rovereto (TN). La banca rilascia quietanza di estinzione. Mevio vuole cancellare l’iscrizione ipotecaria dal libro fondiario.

    Come si legge l’art. 20. La cancellazione dell’ipoteca nel sistema tavolare avviene mediante cancellazione dell’iscrizione nel libro fondiario, a seguito di domanda presentata con la quietanza della banca. L’art. 20 fa sì che si applichino le regole del TU 347/1990: la cancellazione di ipoteca non è soggetta a nuova imposta ipotecaria (l’imposta si paga all’atto dell’iscrizione, non alla cancellazione). Non è dovuta alcuna imposta per questa formalità.

    • Dopo l’estinzione del mutuo, la banca è obbligata a rilasciare quietanza (atto unilaterale di assenso alla cancellazione) entro 30 giorni ai sensi dell’art. 40-bis D.Lgs. 385/1993 (TUB).
    • Presentare la quietanza all’Ufficio del Libro Fondiario del Tribunale di Rovereto con domanda di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria.
    • Nessun versamento di imposta ipotecaria è richiesto per la cancellazione: verificare solo l’eventuale diritto fisso di segreteria del Tribunale.
    • Conservare il decreto del giudice tavolare che dispone la cancellazione: è il documento che certifica la liberazione del bene dall’ipoteca nel registro pubblico.

    Quando intervenire

    Il contribuente o la parte interessata deve verificare: (a) se il comune in cui è situato l’immobile rientra nel territorio tavolare (libro fondiario presso il Tribunale, non Conservatoria); (b) se il notaio ha esperienza con gli atti tavolari, poiché le formalità procedurali differiscono dal sistema ordinario; (c) se i tempi del decreto tavolare possono incidere sulla pianificazione dell’operazione. Dal punto di vista fiscale non vi sono differenze rispetto al sistema ordinario, ma il professionista abilitato che assiste la parte deve conoscere la distinzione tra intavolazione, annotazione e iscrizione per qualificare correttamente la formalità.

    Norme e fonti

    • Art. 20, D.Lgs. 28 ottobre 1990, n. 347 – Testo Unico Imposte Ipotecaria e Catastale
    • R.D. 28 marzo 1929, n. 49 – Disposizioni sul libro fondiario (sistema tavolare)
    • Art. 1376 c.c. – Contratto con effetti reali (sistema ordinario a confronto)
    • Art. 46, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – Determinazione valore usufrutto e nuda proprietà
    • Art. 40-bis, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) – Cancellazione ipoteca dopo estinzione mutuo
    • D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123 – Riordino imposte ipo/catastali (art. 86: recepimento tavolare dal 2027)

    Domande frequenti

    Un immobile a Bolzano costa di più in termini di imposte ipo/catastali rispetto a uno a Bologna?

    No. L’art. 20 D.Lgs. 347/1990 garantisce l’uniformità del prelievo: le aliquote e le misure fisse sono identiche in tutto il territorio nazionale. La differenza riguarda solo la procedura di pubblicità immobiliare (intavolazione tavolare anziché trascrizione), non il carico fiscale.

    Cos’è concretamente il giudice tavolare e come incide sui tempi dell’atto?

    Il giudice tavolare è un magistrato del Tribunale che, nel sistema tavolare, verifica la regolarità formale e sostanziale dell’atto prima di disporre l’iscrizione nel libro fondiario. I tempi del decreto variano da pochi giorni a qualche settimana a seconda del carico del Tribunale. Rispetto alla trascrizione ordinaria (effettuata in conservatoria in pochi giorni), i tempi tavolari possono essere leggermente più lunghi ma offrono una maggiore certezza del titolo: una volta emesso il decreto, l’iscrizione è incontestabile salvo cause di nullità dell’atto sottostante.

    Nella compravendita prima casa in zona tavolare si applica l’agevolazione normalmente?

    Sì. Le agevolazioni prima casa (imposte fisse di 200 euro per gli atti soggetti a IVA, oppure 2% di registro + 50+50 euro di ipo/catastale per gli atti soggetti a imposta di registro) si applicano alle medesime condizioni richieste dalla normativa generale. La circostanza che l’atto venga intavolato nel libro fondiario anziché trascritto in conservatoria non preclude né modifica il regime agevolato.

    L’art. 20 D.Lgs. 347/1990 è destinato a essere abrogato?

    Il D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123 ha avviato il riordino delle imposte ipo/catastali: il nuovo art. 86 di tale decreto recepirà la disciplina tavolare dal 2027, assorbendo il contenuto dell’attuale art. 20. Fino a quella data l’art. 20 rimane pienamente in vigore e applicabile a tutti gli atti tavolari.

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