Autore: Andrea Marton

  • Art. 19 T.U.IVA: Detrazione

    Art. 19 T.U.IVA: Detrazione

    Art. 19 T.U.IVA – Detrazione.

    In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’articolo 17 o dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’articolo 30, e’ detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed e’ esercitato al piu’ tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione e’ sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

    2. Non e’ detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta, salvo il disposto dell’articolo 19-bis2. In nessun caso e’ detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio (1).

    3. La indetraibilita’ di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:

    a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

    a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell’articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunita’ o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunita’ stessa;

    b) operazioni, diverse da quelle in regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo V-ter, effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell’imposta;

    c) operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f);

    d) cessioni di cui all’articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;

    d-bis) le cessioni di beni di cui all’articolo 10, terzo comma;

    e) operazioni non soggette all’imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori.

    4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’ imposta la detrazione non e’ ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile e’ determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione, nonche’ per determinare la quota di imposta indetraibile per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia di cui al titolo V-ter .

    5. Ai contribuenti che esercitano sia attivita’ che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attivita’ che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare e’ determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis. Nel corso dell’anno la detrazione provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. I soggetti che iniziano l’attivita’ operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno.

    5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all’imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonche’ per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell’oro, compreso l’oro da investimento.

    (1) Per l’interpretazione autentica del secondo comma vedi anche la legge 18/02/1999 n. 28 – recante “Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell’Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto”, in GU 22 febbraio 1999 n. 43 – il cui art. 5 ha disposto che al secondo comma dell’art. 19 le parole “beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio” devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime. Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel primo periodo del presente comma vedasi l’art. 10, comma 2-ter decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016 n. 21.”

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  • CCNL Edilizia Cooperative: malattia, infortunio e comporto 2025

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia Cooperative: malattia, infortunio e comporto 2025-2028

    Il lavoro in cantiere espone a rischi fisici significativi. Il CCNL Edilizia Cooperative integra le tutele legali di INPS e INAIL con integrazioni contrattuali e la rete di protezione della bilateralità edile.

    In sintesi

    Nel CCNL Edilizia Cooperative il comporto per malattia è di 12 mesi (18 in caso di più eventi nel triennio). L’INPS eroga l’indennità di malattia dal 4° giorno; la cooperativa integra fino alla retribuzione ordinaria. Per l’infortunio l’INAIL copre dal giorno successivo; la cooperativa integra al 100% per i primi giorni. Il rinnovo 2025 ha istituito un progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria per le malattie professionali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Parti firmatarie (sindacali)
    FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
    Ultimo rinnovo
    21 febbraio 2025
    Vigenza
    1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio – CCNL Edilizia Cooperative
    Evento Periodo di carenza Indennità INPS/INAIL Integrazione cooperativa Comporto massimo
    Malattia comune Primi 3 giorni (a carico datore) 50% dal 4° al 20° g.; 66,67% dal 21° g. Integrazione fino alla retribuzione ordinaria per i giorni previsti dal CCNL 12 mesi / 36 mesi di riferimento
    Infortunio sul lavoro Giorno dell’evento (a carico datore 100%) 60% dal 4° al 90° g.; 75% dal 91° g. in poi Integrazione al 100% per i primi giorni Non si applica comporto per infortunio sul lavoro
    Malattia professionale Primo giorno (a carico INAIL) Come infortunio sul lavoro Come infortunio sul lavoro Non si applica comporto per malattia professionale

    Nota legale: la disciplina dell’indennità di malattia è fissata dalla legge (D.Lgs. 151/2001 per la maternità; RDL 1827/1935 e successive per la malattia; D.P.R. 1124/1965 per infortuni e malattie professionali). Il CCNL integra quanto previsto dalla legge ma non lo sostituisce.

    La malattia comune: carenza, indennità e integrazione

    Quando un operaio o un impiegato di una cooperativa edile si ammala, la copertura economica è garantita da due soggetti che agiscono in modo complementare:

    • I primi 3 giorni (periodo di carenza): sono a carico diretto della cooperativa, che deve retribuirli integralmente. L’INPS non interviene.
    • Dal 4° giorno: l’INPS eroga l’indennità di malattia direttamente al lavoratore (o tramite l’azienda in regime di conguaglio). L’importo è pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni, e al 66,67% dal 21° giorno in poi.
    • Integrazione contrattuale: il CCNL prevede che la cooperativa integri l’indennità INPS fino alla retribuzione ordinaria per un certo numero di giornate per anno di servizio. I dettagli del numero di giornate integrabili sono definiti nelle tabelle contrattuali.

    L’infortunio sul lavoro: INAIL e particolarità edili

    Il settore edile ha tassi di infortuni superiori alla media, il che rende particolarmente rilevante la disciplina INAIL. Per l’infortunio sul lavoro:

    • Il giorno dell’infortunio è interamente a carico della cooperativa (retribuzione al 100%);
    • Dal 2° al 3° giorno: a carico INAIL in misura variabile (alcune fonti indicano il 60%);
    • Dal 4° al 90° giorno: INAIL eroga il 60% della retribuzione giornaliera;
    • Dal 91° giorno in poi: INAIL eroga il 75% della retribuzione giornaliera.

    A differenza della malattia comune, l’infortunio sul lavoro non si computa nel periodo di comporto e non può dar luogo a licenziamento per superamento del comporto. Il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea.

    Il comporto: durata e conseguenze

    Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia. Nel CCNL Edilizia Cooperative:

    • Comporto secco: 12 mesi continuativi di malattia in un arco di 36 mesi;
    • Comporto per sommatoria: più periodi di malattia intervallati da periodi lavorativi, sommati entro un arco di 36 mesi, fino a 18 mesi complessivi.

    Superato il comporto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, previo rispetto del preavviso (o pagamento dell’indennità sostitutiva). Non è necessaria la motivazione della malattia specifica, ma è necessario che il comporto sia effettivamente superato.

    La novità 2025: sorveglianza sanitaria e malattie professionali

    Il rinnovo del 21 febbraio 2025 ha introdotto un significativo investimento nel campo della salute dei lavoratori edili: è stato finanziato con 3 milioni di euro un progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria per l’anno 2025, con l’obiettivo di prevenire le malattie professionali tipiche del cantiere (patologie da silice, disturbi muscolo-scheletrici, patologie da esposizione ad agenti chimici). Le visite mediche preventive e periodiche rientrano in questo programma sperimentale gestito attraverso il sistema bilaterale.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio con malattia prolungata
    Tizio, muratore di 2° livello, si ammala a gennaio e rimane assente per 4 mesi. La cooperativa retribuisce i primi 3 giorni al 100%; dal 4° giorno l’INPS eroga l’indennità di malattia e la cooperativa integra secondo il CCNL. Dopo 4 mesi Tizio rientra. Qualche mese dopo si ammala di nuovo per 2 mesi: i periodi si sommano nel calcolo del comporto. La cooperativa deve monitorare il totale delle giornate nel triennio.
    Caia – Infortunio sul cantiere
    Caia (operaio specializzato, 3° livello) cade da un ponteggio e si frattura un polso. L’infortunio avviene alle 10:00 del lunedì; quel giorno è a carico integrale della cooperativa. Dal giorno successivo subentra l’INAIL con la copertura prevista per legge. Caia sarà in convalescenza per 90 giorni: la cooperativa integra l’indennità INAIL. Il periodo non si computa nel comporto e la cooperativa non può licenziarla per questo motivo.
    Sempronio – Malattia professionale da silice
    Sempronio, operaio di 4° livello con 15 anni nel settore, viene diagnosticato con silicosi. La malattia professionale, una volta riconosciuta dall’INAIL come tale, è trattata come infortunio sul lavoro: l’INAIL eroga la rendita o l’indennità temporanea senza periodo di carenza e senza computo nel comporto. Sempronio accede anche al progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria previsto dal rinnovo 2025.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Edilizia Cooperative?
    Il comporto ordinario è di 12 mesi continuativi in un arco di 36 mesi. In caso di più eventi morbosi il comporto per sommatoria può estendersi fino a 18 mesi nel triennio. Superato il comporto, il datore può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
    Come viene pagata la malattia a un operaio edile?
    I primi 3 giorni (carenza) sono a carico integrale della cooperativa. Dal 4° giorno l’INPS eroga il 50% della retribuzione media giornaliera (66,67% dal 21° giorno) e la cooperativa integra secondo il CCNL fino alla retribuzione ordinaria.
    L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia?
    Sì. L’infortunio non si computa nel comporto e non può dare luogo a licenziamento per superamento del comporto. L’INAIL eroga l’indennità dal secondo giorno (60% sino al 90° giorno, 75% dal 91°) e la cooperativa integra per i primi giorni.
    Come si certifica la malattia nel settore edile?
    Il lavoratore deve inviare il certificato telematico INPS entro il primo giorno di malattia (o il giorno successivo se insorge di domenica o festivo) e comunicare l’assenza al capocantiere o al responsabile, fornendo il numero di protocollo del certificato.
    Cosa prevede il rinnovo 2025 per la sorveglianza sanitaria?
    Il rinnovo del 21 febbraio 2025 ha finanziato con 3 milioni di euro un progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria per il 2025, finalizzato alla prevenzione delle malattie professionali tipiche del cantiere (silicosi, patologie muscolo-scheletriche, esposizione ad agenti chimici).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. Il trattamento economico per malattia e infortunio è disciplinato in parte dalla legge (D.P.R. 1124/1965 per INAIL; normativa INPS per malattia) e in parte dal CCNL. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL o il patronato sindacale.

  • Art. 15-undecies D.Lgs. 502/1992 – Applicabilità al personale di altri enti

    Art. 15-undecies D.Lgs. 502/1992 – Applicabilità al personale di altri enti

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Gli enti e istituti di cui all’articolo 4, comma 12, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto. A seguito di tale adeguamento, al personale dei predetti enti e istituti si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, anche per quanto attiene ai trasferimenti da e verso le strutture pubbliche.

  • Art. 81 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta nell’anno 1973

    Art. 81 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta nell’anno 1973

    Art. 81 T.U.IVA – Applicazione dell’imposta nell’anno 1973.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “I contribuenti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o
    professione o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio
    dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
    decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo comma dell’art. 35 in
    allegato alla prima dichiarazione da presentare a norma degli articoli 27 e
    seguenti, sotto pena delle sanzioni stabilite nel quinto comma dell’art. 43.
    Ai fini dell’applicazione, nell’anno 1973, degli articoli 31 e 32, terzo
    comma, 33 secondo comma e 34, quarto comma, il volume d’affari dell’anno 1972
    e’ costituito:
    a) per le attivita’ gia’ soggette all’imposta generale sull’entrata nei modi
    e termini normali, compresi i trasporti di cose, dall’ammontare
    risultante dalle fatture emesse;
    b) per le attivita’ di commercio al minuto e artigianali e per l’attivita’
    di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, ad
    eccezione dei ristoranti, trattorie e simili, dall’ammontare degli
    acquisti e delle importazioni risultante dalle fatture ricevute e dalle
    bollette doganali, maggiorato del cinquanta per cento;
    c) per l’esercizio di arti e professioni, dall’ammontare dei proventi
    assoggettati alle ritenute d’acconto di cui al secondo comma e alla
    lettera b) del terzo comma dell’art. 128 del testo unico delle leggi
    sulle imposte dirette e successive modificazioni;
    d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni di credito
    e di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di riscossione di
    entrate non tributarie, dall’ammontare risultante dalle denunce
    presentate a norma delle lettere l), p), q), r), e t) dell’art. 8 del
    regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19
    giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;
    e) per le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti, trattorie e
    simili, per i trasporti di persone e per i servizi al dettaglio di cui
    alla lettera g) del primo comma dell’art. 5 e al primo comma dell’art. 6
    della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, e per ogni altra attivita’ non
    contemplata espressamente nel presente articolo, dall’ammontare
    desumibile dalle risultanze contabili e da ogni altro elemento
    probatorio.”

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  • Art. 256 DPR 495/1992

    Art. 256 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    (Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento) 1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione: a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del codice; b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma 3, del codice; c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 2, del codice; d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 113, comma 1, del codice; e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'articolo 113, comma 3, del codice; f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice; g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice. 2. Si definiscono targhe ripetitrici: a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente… i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice; 44 b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice; c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice. 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474. 4. Si definiscono targhe di riconoscimento: a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131, comma 2, del codice; b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'articolo 134, comma 1, del codice; c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice. 4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo

  • CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: livelli, qualifiche e mansioni

    Comandante, nostromo, operatore di banchina o impiegato portuale: ogni figura professionale ha un inquadramento contrattuale preciso. Questa guida illustra la struttura dei livelli e delle qualifiche nei due CCNL del settore marittimo-portuale.

    In sintesi

    Il CCNL Armatoriale distingue il personale navigante per funzione (coperta/macchina) e grado (comandante, ufficiali, sottufficiali/nostromo, marinai, allievi). Il CCNL Porti articola i dipendenti delle imprese portuali su sei livelli più la categoria quadri, con il 4° livello come parametro di riferimento contrattuale.

    Dati contrattuali

    CCNL Armatoriale
    Confitarma · Assarmatori · Assorimorchiatori · Federimorchiatori / Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti — vigenza 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026
    CCNL Porti
    Assoporti · Assiterminal · Assologistica · Fise-Uniport · Ancip / Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti — vigenza 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026
    Fonte normativa
    Codice della Navigazione (artt. 115 ss. per il personale navigante; artt. 323 ss. per l’arruolamento) · L. 84/1994 per il lavoro portuale

    Le qualifiche del personale navigante (CCNL Armatoriale)

    Il Codice della Navigazione (art. 115) classifica il personale di bordo in tre categorie: personale di stato maggiore e sottufficiali, personale di bassa forza, e personale addetto ai servizi complementari. Il CCNL Industria Armatoriale riprende questa distinzione e la sviluppa per funzione e tipo di nave.

    Personale di coperta

    • Comandante: massima autorità a bordo, responsabile della sicurezza della nave, dell’equipaggio e del carico. Ai sensi degli artt. 293 ss. del Codice della Navigazione esercita poteri di polizia e rappresentanza dell’armatore.
    • Primo ufficiale di coperta: collabora col comandante nella condotta della nave, responsabile del carico e del registro del giornale di bordo.
    • Ufficiali di coperta di turno (secondo e terzo ufficiale): svolgono i turni di guardia in plancia.
    • Nostromo: sottufficiale capo di coperta, coordina le manovre di coperta, ormeggio e gestione degli equipaggiamenti. È il parametro retributivo di riferimento del CCNL Armatoriale.
    • Marinai qualificati e marinai comuni: eseguono le operazioni di coperta sotto la supervisione del nostromo.
    • Allievo ufficiale di coperta: figura in formazione ai sensi della Convenzione STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), requisito per l’accesso alla carriera ufficiale.

    Personale di macchina

    • Direttore di macchina (capo macchinista): responsabile degli impianti propulsivi e ausiliari.
    • Primo ufficiale di macchina: collabora col direttore di macchina.
    • Ufficiali di macchina di turno.
    • Motorista/meccanico: sottufficiale di macchina.
    • Allievo ufficiale di macchina.

    Le qualifiche dei lavoratori portuali (CCNL Porti)

    Il CCNL dei Lavoratori dei Porti distingue tra personale delle imprese portuali (operatori fisici di banchina e terminal) e personale delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP), con tabelle retributive differenziate. L’inquadramento avviene tramite declaratorie generali e profili professionali esemplificativi.

    Tabella riepilogativa

    Livelli di inquadramento nel CCNL Porti — profili esemplificativi
    Livello Profili tipici Caratteristiche declaratoria
    VI livello Operaio portuale generico, lavoratore in formazione Mansioni semplici esecutive, nessuna autonomia operativa
    V livello Operaio portuale qualificato, autista di mezzi leggeri Autonomia operativa elementare, conoscenza pratica degli impianti
    IV livello (parametro) Operatore di reach stacker / gru, gruista, macchinista banchina Mansioni qualificate con responsabilità operativa; livello di riferimento per gli aumenti contrattuali
    III livello Caposquadra operazioni, coordinatore di banchina, impiegato d’ordine Coordinamento di un’unità operativa o attività impiegatizie qualificate
    II livello Impiegato di concetto, tecnico specializzato, responsabile operazioni Funzioni tecniche o impiegatizie con autonomia e responsabilità
    I livello Quadro tecnico, funzionario direttivo Responsabilità organizzative rilevanti; distinzione dai Quadri AdSP
    Quadro A (AdSP) Funzionari e dirigenti delle Autorità di Sistema Portuale Sezione contrattuale separata con tabelle retributive proprie

    Nota: le declaratorie e i profili professionali esatti sono contenuti nel testo integrale del CCNL dei Lavoratori dei Porti. La tabella riporta profili esemplificativi. L’inquadramento in casi dubbi può avvenire per analogia rispetto ai profili indicati nel contratto, previo confronto con le rappresentanze sindacali.

    La certificazione STCW e il ruolo del personale navigante

    Il personale navigante è soggetto alla Convenzione STCW (adottata dall’IMO nel 1978 e aggiornata nel 1995 e 2010), recepita in Italia con D.Lgs. 71/2015. La convenzione stabilisce i requisiti minimi di formazione, certificazione e tenuta della guardia. Senza le certificazioni STCW adeguate al grado ricoperto, il marittimo non può imbarcare legalmente. Il CCNL Armatoriale tiene conto di questi obblighi formativi nell’inquadramento e nelle condizioni di imbarco degli allievi ufficiali.

    Diversamente, i lavoratori portuali non sono soggetti alla STCW, ma devono rispettare la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) con specifiche previsioni per i rischi portuali, e seguire la formazione obbligatoria prevista dal CCNL (incrementata di due ore con il rinnovo 2024).

    Casi pratici

    Tizio — Allievo ufficiale di coperta che scala la carriera

    Tizio è stato assunto come allievo ufficiale su una nave da carico. Ha conseguito le certificazioni STCW di base e svolge le guardie in plancia affiancando gli ufficiali senior. Il CCNL Armatoriale prevede per lui una retribuzione specifica per la categoria allievo, ridotta rispetto agli ufficiali, a conferma della natura formativa dell’imbarco. Dopo il completamento delle ore di navigazione previste dalla STCW, Tizio potrà conseguire il brevetto di ufficiale di turno e accedere al livello contrattuale successivo.

    Caio — Gruista al 4° livello del CCNL Porti

    Caio opera una gru portuale presso un terminal container. È inquadrato al 4° livello del CCNL Porti in quanto conduce un mezzo specializzato con responsabilità operativa autonoma. Il suo inquadramento è stato verificato dalla commissione paritetica al momento dell’assunzione: la declaratoria del 4° livello copre espressamente gli «operatori di apparecchi di sollevamento e movimentazione a controllo centralizzato». Ha diritto agli aumenti del rinnovo 2024-2026 calcolati sul suo livello.

    Sempronia — Impiegata di concetto in porto, inquadramento contestato

    Sempronia svolge mansioni di coordinamento amministrativo delle operazioni di sdoganamento presso un’impresa portuale. Il datore di lavoro la ha inquadrata al 3° livello, ma le organizzazioni sindacali ritengono che le sue responsabilità corrispondano al 2° livello. Il CCNL Porti prevede che l’inquadramento avvenga «per analogia» rispetto ai profili indicati nelle declaratorie. Sempronia si rivolge alla RSU aziendale per l’avvio della procedura di riclassificazione prevista dal contratto.

    Domande frequenti

    Come sono organizzate le qualifiche nel CCNL dell’industria armatoriale?
    Il CCNL distingue il personale per funzione (coperta e macchina) e per grado: comandante, direttore di macchina, primo ufficiale, ufficiali di turno, nostromo, marinai qualificati, marinai comuni, allievi ufficiali. Sono previste sezioni separate per diversi tipi di nave.
    Cosa si intende per «nostromo» e qual è il suo ruolo?
    Il nostromo è il sottufficiale capo dell’equipaggio di coperta, responsabile delle operazioni di coperta, della manutenzione degli ormeggi e del coordinamento dei marinai. Nel CCNL Armatoriale è il parametro di riferimento per il calcolo degli aumenti retributivi.
    Quanti livelli prevede il CCNL Porti?
    Il CCNL dei Lavoratori dei Porti articola l’inquadramento su sei livelli (dal I al VI), con una categoria aggiuntiva per i quadri delle Autorità di Sistema Portuale. Il 4° livello è il parametro di riferimento per i calcoli degli aumenti contrattuali.
    Qual è la differenza tra un lavoratore portuale ex art. 16 e uno ex art. 17 della L. 84/1994?
    L’art. 16 L. 84/1994 disciplina le imprese portuali che svolgono operazioni in via continuativa; l’art. 17 riguarda le imprese in regime di concessione; l’art. 18 le compagnie portuali. Il CCNL Porti si applica ai dipendenti di tutte queste imprese.
    Un comandante di nave ha un contratto di lavoro ordinario o speciale?
    Il comandante stipula un contratto di arruolamento ai sensi degli artt. 323 ss. del Codice della Navigazione, che ha natura speciale. La sua posizione è regolata anche dagli artt. 293 ss., che attribuiscono al comandante funzioni di polizia, sicurezza e rappresentanza dell’armatore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 78 GDPR – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo

    Articolo 78 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 5 L. 89/2001 – Notificazioni e comunicazioni

    Art. 5 L. 89/2001 – Notificazioni e comunicazioni

    Legge 24 marzo 2001, n. 89 – Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

    1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta.

    2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta.

    3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile l’opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.

    4. Il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

  • Art. 67 Codice Civile: Dichiarazione di esistenza o accertamento

    Art. 67 Codice Civile: Dichiarazione di esistenza o accertamento

    Art. 67 c.c. – Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l’accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.

  • Art. 125-quater RD 12/1941

    Art. 125-quater RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.