Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 33 L. 300/1970 – Collegio di conciliazione e arbitrato

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Modificato dal D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 11; coordinato con D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23

    Inquadramento: Disposizione tradizionalmente vigente sulla conciliazione delle controversie in materia di sanzioni disciplinari, è stata oggetto di riforme procedurali successive. Per il rapporto a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015), il regime sanzionatorio disciplinare segue regole specifiche.

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 33; D.Lgs. 124/2004; D.Lgs. 23/2015.

  • Art. 32 L. 300/1970 – Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Non abrogato: vigente. Body vuoto nel fetch Normattiva 2026-05-19.

    Inquadramento: Articolo vigente che integra l’art. 31 disciplinando i permessi per l’esercizio delle funzioni pubbliche elettive (consiglieri comunali, provinciali, regionali). Stub pubblicato in attesa di recupero del testo ufficiale dalla Gazzetta 1970.

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 32; T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 artt. 79-80.

  • Art. 31 L. 300/1970 – Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Non abrogato: vigente. Coordinato con D.Lgs. 165/2001 per il pubblico impiego.

    Inquadramento: Articolo vigente che riconosce ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali nazionali e provinciali il diritto all’aspettativa non retribuita. Per il pubblico impiego opera anche il coordinamento con il T.U.P.I. (D.Lgs. 165/2001 art. 31 e ss.).

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 31 vigente; D.Lgs. 165/2001 art. 31.

  • Art. 30 L. 300/1970 – Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Non abrogato: vigente. Body vuoto nel fetch Normattiva 2026-05-19.

    Inquadramento: Articolo vigente che disciplina i permessi retribuiti per i componenti degli organismi direttivi delle confederazioni e federazioni sindacali. Stub pubblicato in attesa di recupero del testo ufficiale dalla Gazzetta 1970.

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 30; contratti collettivi nazionali applicabili.

  • Articolo 46 L. 184/1983: Assenso dei genitori e del coniuge nell’adozione in casi particolari

    Art. 46 L. 184/1983 – Assenso dei genitori e del coniuge nell’adozione in casi particolari

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando. Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
    o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

  • Art. 29 L. 300/1970 – Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Non abrogato: vigente. Body vuoto nel fetch Normattiva 2026-05-19.

    Inquadramento: Articolo tuttora vigente che disciplina la fusione delle R.S.A. costituite dalle organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi nazionali. Stub pubblicato in attesa di recupero del testo ufficiale.

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 29 originario.

  • Art. 28 L. 300/1970 – Repressione della condotta antisindacale

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Procedimentalmente modificato dall’art. 1, comma 47 della L. 28 giugno 2012, n. 92 (riforma Fornero) e dal D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    Inquadramento: L’articolo 28, sostanzialmente vigente nella formulazione che riconosce al giudice il potere di ordinare la cessazione del comportamento antisindacale, ha visto modificato il proprio assetto processuale dal D.Lgs. 150/2011 (art. 28-bis introdotto dalla L. 92/2012). Il rito speciale è oggi disciplinato dall’art. 28 stesso, integrato dalle norme generali sul rito del lavoro.

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 28 vigente; D.Lgs. 150/2011; L. 92/2012 art. 1 c. 47.

  • Art. 353 D.Lgs. 209/2005 – Integrazioni alle disposizioni relative all’imposta sui premi delle assicurazioni private

    Art. 353 D.Lgs. 209/2005 – Integrazioni alle disposizioni relative all’imposta sui premi delle assicurazioni private

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Dopo l' articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , è inserito il seguente: "Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti). – 1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque per cento. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio della responsabilità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione. 2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'in-dennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 16. 3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonché quelli inerenti i rapporti fra CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalità della registrazione.".

    2. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , è inserita la voce: "assicurazioni assistenza" ed è prevista un'aliquota pari al dieci per cento.

    3. Dopo l' articolo 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , è inserito il seguente: "Art. 2-bis (Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione). – 1. Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non è dovuta nuovamente l'imposta in relazione al premio ceduto all'assicuratore subentrante.".

    4. Dopo l' articolo 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , è inserito il seguente: "Art. 4-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi). – 1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi. 2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma e all' IVASS . 3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale. 4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto. 5. Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta. 6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28".

    5. Dopo l' articolo 6 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , è inserito il seguente: "Art. 6-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria). – 1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territori o della Repubblica, è tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico. 2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1.".

  • Art. 27 L. 300/1970 – Locali delle rappresentanze sindacali aziendali

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Non abrogato in senso stretto: vigente nel Titolo III, body vuoto nel fetch Normattiva.

    Inquadramento: Il diritto delle R.S.A. ad avere un locale idoneo nelle unità produttive con oltre 200 dipendenti è tuttora vigente. Stub pubblicato in attesa di recupero del testo ufficiale dalla Gazzetta Ufficiale 1970.

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 27 originario; T.U. Rappresentanza 10/01/2014.

  • Art. 26 L. 300/1970 – Contributi sindacali

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Referendum popolare 11 giugno 1995 (D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, art. 1)

    Inquadramento: La norma sulla riscossione obbligatoria dei contributi sindacali attraverso la trattenuta in busta paga è stata abrogata per via referendaria. La trattenuta permane oggi solo su mandato individuale espresso del lavoratore.

    Disciplina vigente / rinvio: Cessione del credito artt. 1260 ss. c.c.; mandato individuale del lavoratore.

  • Art. 119 L. 689/1981 – Modifiche dell’ articolo 32 del codice penale in materia di interdizione legale

    Art. 119 L. 689/1981 – Modifiche dell’ articolo 32 del codice penale in materia di interdizione legale

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 32 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori. Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti".

  • Art. 25 L. 300/1970 – Diritto di affissione

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Articolo NON abrogato: vigente (refuso archivio Normattiva). Verificare URN.

    Inquadramento: Risulta tra gli articoli con body vuoto nel fetch Normattiva 2026-05-19, ma il diritto di affissione delle R.S.A. è tuttora vigente come parte della Titolo III dello Statuto. Pubblicato come stub in attesa di recupero testo ufficiale dalla Gazzetta Ufficiale 1970.

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 Titolo III; T.U. Rappresentanza 10/01/2014 art. 5.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.