Autore: Andrea Marton

  • Art. 92 GDPR – Esercizio della delega

    Articolo 92 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Esercizio della delega.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 11 D.Lgs. 36/2023 – Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti

    1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale.
  • Art. 69 TUIR: Premi, vincite e indennità

    Art. 69 TUIR: Premi, vincite e indennità

    Art. 69 TUIR – Premi, vincite e indennità

    In vigore dal 01/01/2018

    Modificato da: Legge del 27/12/2017 n. 205 Articolo 1

    “1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma l dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

    1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

    2. Le indennita’, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro . Non concorrono, altresi’, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.”

  • Art. 41 L. 300/1970 – Entrata in vigore

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Disposizione transitoria esaurita: la legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (28 maggio 1970)

    Inquadramento: Disposizione conclusiva sulla vacatio legis ordinaria. Esaurita con l’entrata in vigore della legge il 28 maggio 1970 (G.U. 27 maggio 1970, n. 131).

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 41; G.U. 27 maggio 1970, n. 131.

  • Art. 25 L. 104/1992 – Accesso ai servizi

    1. Le amministrazioni pubbliche, gli enti gestori dei servizi pubblici e i comuni adottano i provvedimenti necessari per assicurare la fruibilità dei propri uffici da parte delle persone handicappate.
  • Art. 10 T.U.IVA: Operazioni esenti dall’imposta

    Art. 10 T.U.IVA: Operazioni esenti dall’imposta

    Art. 10 T.U.IVA – Operazioni esenti dall’imposta.

    In vigore dal 13/12/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/12/2025 n. 186 Articolo 3

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Sono esenti dall’imposta:

    1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonche’ di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;

    2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

    3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;

    4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l’amministrazione dei titoli nonche’ il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l’amministrazione nonche’ il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;

    5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;

    6) le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita’ e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonche’ quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;

    7) le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonche’ quelle relative all’esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;

    8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’, ed di cui al articolo 3, comma 1, lettere c)d)f), del Testo Unico dell’ediliziadecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta’ sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita’ sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;

    8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’, ed di cui al articolo 3, comma 1, lettere c)d)f), del Testo Unico dell’ediliziadecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

    8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’, ed di cui al articolo 3, comma 1, lettere c)d)f), del Testo Unico dell’ediliziadecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

    9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7), nonche’ quelle relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 4, quinto comma, del presente decreto;

    10) (numero soppresso);

    11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalita’ ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l’applicazione dell’imposta; le operazioni previste dall’ e articolo 81, comma 1, lettere c-quater)c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all’oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l’applicazione dell’imposta, analoga opzione puo’ essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

    a) l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

    b) le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita’ europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche’ le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;

    12) le cessioni di cui al n. 4) dell’art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita’ di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e agli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile ; (3)

    13) le cessioni di cui al n. 4 dell’art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamita’ naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della L. 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

    14) le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;(2)

    15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all’uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da enti del Terzo settore ;(3)

    16) le prestazioni del servizio postale universale, nonche’ le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente;

    17) (numero soppresso);

    18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;

    19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonche’ da societa’ di mutuo soccorso con personalita’ giuridica e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile , compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche’ le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;(3)

    20) le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventu’ e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche’ fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche’ le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1;(1)(3)

    21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu’ di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

    22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

    23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;

    24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;

    25) (numero soppresso);

    26) (numero soppresso);

    27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;

    27-bis) (numero soppresso);

    27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita’ e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita’ di assistenza sociale e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile ;(3)

    27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all’articolo 3 della legge 2 agosto 1997, n. 382;

    27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2;

    27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.

    Sono altresi’ esenti dall’imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le societa’ consortili e le societa’ cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis, anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e societa’ non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

    Sono, inoltre, esenti dall’imposta le cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 1, lettera a).

    L’esenzione dall’imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA:

    1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformita’ alle finalita’ istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformita’ dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attivita’ e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonche’ dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

    2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attivita’ e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonche’ dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

    3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

    4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita’ assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sempreche’ tale attivita’ di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attivita’.

    Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

    1) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;

    2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita’ associative volte a garantire l’effettivita’ del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’eta’ il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

    3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

    4) eleggibilita’ libera degli organi amministrativi;

    principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranita’ dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicita’ delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e’ ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalita’ di voto ai sensi dell’articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreche’ le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

    5) intrasmissibilita’ della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita’ della stessa.

    Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche’ alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

    —————

    (1) Vedasi anche art.2-bis del decreto legge n. 50 del 24/04/2017.

    (2) Per un ulteriore interpretazione del presente comma vedi l’art. 36-bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022.

    (3) Per il termine di applicazione delle modifiche apportate dal comma 2 dell’art. 3 del DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2025, n. 186, vedi il comma 3 del suddetto art. 3.”

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  • Art. 66 T.U. Stupefacenti: dati trimestrali e sanzioni

    Art. 66 T.U. Stupefacenti – Trasmissione di notizie e dati trimestrali

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresi', un rapporto sulla natura e quantita' delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonche' dei medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonche' per le foglie e pasta di coca e' indicato il titolo in sostanze attive ad azione stupefacente.

    2. Il Ministero della sanita' puo', in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.

    3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dell'art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti e' punito con la sostanze amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire due milioni. Torna al sommario

  • CCNL Terziario Confesercenti: malattia, infortunio e periodo di comporto

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti garantisce al lavoratore la conservazione del posto per un periodo di comporto di 180 giorni nell’arco di un anno solare in caso di malattia. L’INPS eroga l’indennita’ di malattia dal quarto giorno; il datore integra la retribuzione fino al 100% per un periodo variabile in funzione dell’anzianita’ aziendale. In caso di infortunio sul lavoro l’INAIL copre il lavoratore dal primo giorno di assenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
    Vigenza
    Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Integrazione malattia e comporto – CCNL Terziario Confesercenti
    Anzianita’ aziendale Periodo retribuito al 100% Periodo retribuito al 50% Comporto massimo
    Fino a 3 anni Primi 30 giorni Successivi 60 giorni 180 giorni/anno
    Da 3 a 6 anni Primi 60 giorni Successivi 60 giorni 180 giorni/anno
    Da 6 anni in poi Primi 90 giorni Successivi 60 giorni 180 giorni/anno

    L’integrazione datoriale e’ calcolata sulla differenza tra la retribuzione contrattuale e l’indennita’ INPS. Il periodo di comporto si calcola nell’arco dei 365 giorni precedenti. Superato il comporto, il datore puo’ procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo proroga concordata.

    Malattia: obblighi del lavoratore e indennita' INPS

    In caso di malattia il lavoratore e’ tenuto a:

    1. Comunicare l’assenza al datore di lavoro entro la prima fascia di reperibilita’ (10-12; 17-19);
    2. Ottenere dal medico di base il certificato telematico INPS (invio automatico);
    3. Comunicare il numero di protocollo del certificato al datore di lavoro.

    L’indennita’ INPS di malattia decorre dal quarto giorno di assenza (i primi tre giorni sono di carenza, a carico del lavoratore salvo integrazione datoriale). L’indennita’ e’ pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i giorni 4-20 di assenza e al 66,67% dal 21° al 180° giorno.

    Il periodo di comporto e le sue conseguenze

    Il periodo di comporto e’ il limite temporale entro il quale il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto. Il CCNL Terziario Confesercenti lo fissa in 180 giorni nell’arco di un anno solare.

    Al superamento del comporto il datore puo’ intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con il preavviso previsto dal CCNL per il livello del lavoratore. In alternativa, le parti possono concordare un’aspettativa non retribuita di durata concordata, che sospende il rapporto senza far decorrere il comporto.

    Infortunio sul lavoro e copertura INAIL

    L’infortunio sul lavoro e’ coperto dall’assicurazione INAIL obbligatoria. A differenza della malattia comune, l’indennita’ INAIL decorre dal primo giorno di assenza (se la prognosi supera i tre giorni). Le aliquote sono:

    • Primo giorno: a carico del datore al 100%;
    • Dal 2° al 4° giorno: INAIL al 60% della retribuzione media giornaliera;
    • Dal 5° giorno in poi: INAIL al 75%.

    Il CCNL prevede l’integrazione datoriale fino al 100% per i periodi indicati nella tabella di malattia, anche per l’infortunio. Il comporto per infortunio sul lavoro o malattia professionale e’ disciplinato separatamente e di norma non si computa nel comporto per malattia comune.

    Visite fiscali e reperibilita'

    Il lavoratore malato e’ tenuto a rendersi reperibile presso il domicilio comunicato all’INPS nelle fasce orarie di reperibilita’ (10-12 e 17-19, festivi inclusi). L’irreperibilita’ alla visita fiscale dell’INPS determina la decurtazione dell’indennita’ di malattia, salvo giustificato motivo (visita medica urgente, ospedalizzazione, forza maggiore). Il datore puo’ disporre visite mediche di controllo a proprie spese tramite medici INPS o ASL.

    Casi pratici

    Tizio – Superamento del comporto
    Tizio (3° livello, 5 anni di anzianita’) accumula 110 giorni di malattia tra gennaio e settembre 2026 (su piu’ episodi). A ottobre si ammala di nuovo. Avendo gia’ consumato oltre la meta’ del comporto, il datore verifica il conteggio dei 180 giorni nell’anno solare. Se il totale supera 180 giorni entro dicembre, il datore puo’ intimare il licenziamento. Tizio e’ avvisato dall’ufficio HR prima di raggiungere il limite.
    Caia – Infortunio in itinere
    Caia (5° livello) cade dal motorino durante il percorso casa-lavoro. L’infortunio in itinere e’ coperto dall’INAIL. Dal primo giorno di assenza INAIL eroga l’indennita’; il datore integra al 100% per i primi 30 giorni (anzianita’ di Caia inferiore a 3 anni). La prognosi e’ di 25 giorni: Caia percepisce il 100% della retribuzione per l’intera assenza, senza alcuna franchigia di carenza.
    Sempronio – Aspettativa non retribuita
    Sempronio ha consumato 160 giorni di comporto su 180 a causa di una patologia oncologica. Le parti concordano un’aspettativa non retribuita di sei mesi: il rapporto di lavoro e’ sospeso, il comporto non matura ulteriormente e Sempronio conserva il posto. Durante l’aspettativa non percepisce retribuzione ma mantiene la copertura assicurativa INAIL e puo’ accedere alla cassa integrazione straordinaria o ai fondi di solidarieta’ se attivati.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di malattia sono consentiti prima del licenziamento?
    Il periodo di comporto e’ di 180 giorni nell’arco di un anno solare. Superato tale limite, il datore puo’ licenziare per giustificato motivo oggettivo con il preavviso contrattuale.
    I primi tre giorni di malattia sono pagati?
    I tre giorni di carenza non sono coperti dall’INPS. Il CCNL Terziario Confesercenti prevede l’integrazione datoriale per i periodi indicati: per i lavoratori con anzianita’ superiore a 6 anni il 100% e’ riconosciuto per i primi 90 giorni.
    Infortunio e malattia si sommano nel comporto?
    No: il comporto per infortunio sul lavoro e malattia professionale non si computa nel periodo di comporto per malattia comune. Sono istituti distinti con discipline separate.
    Cosa succede se sono irreperibile alla visita fiscale?
    L’INPS decurta l’indennita’ di malattia per i giorni di irreperibilita’ ingiustificata. Sono esonerati dall’obbligo di reperibilita’ i lavoratori ospedalizzati o in day hospital, e quelli in visita medica documentata nelle fasce orarie.
    Il licenziamento per superamento del comporto e' impugnabile?
    Si’: il lavoratore puo’ impugnare il licenziamento se il comporto non era effettivamente stato superato, se la malattia era dipendente da causa di servizio o se il datore non ha offerto un’aspettativa alternativa ove obbligata da accordo. Il termine di impugnazione e’ di 60 giorni dalla ricezione del licenziamento (art. 6 L. 604/1966).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL, maternita’, paternita’ e congedi parentali, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 7 sexies T.U.IVA: Territorialità: Disposizioni speciali re

    Art. 7 sexies T.U.IVA: Territorialità: Disposizioni speciali re

    Art. 7 sexies T.U.IVA – Territorialita’ – Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi

    In vigore dal 10/06/2020 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 01/06/2020 n. 45 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

    a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato;

    b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;

    c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato;

    d) le prestazioni di lavorazione, nonche’ le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attivita’ accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato;

    e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunita’. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunita’ si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;

    e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l’imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunita’. Le medesime prestazioni, se l’imbarcazione da diporto e’ messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunita’ ed il prestatore e’ stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l’imbarcazione da diporto e’ messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e);

    f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero (1);

    g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea (1).

    (1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni delle lettere f) e g), come sostituite dall’art. 1, comma 1, lett. a) decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015 e sono abrogate ai sensi del Decreto legislativo 01/06/2020 n. 45, pubblicato in GU 09/06/2020 n. 145 a decorrere dal 10/06/2020.”

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  • CCNL Panificazione 2026: tabelle retributive e minimi mensili per livello

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    I minimi tabellari del CCNL Panificazione (panifici artigianali) vanno, dal 1° novembre 2025, da 1.293,79 euro per il livello B4 (vendita) a 2.028,77 euro per il livello A1S (specializzato super). Il panettiere qualificato (livello A2) è a 1.686,66 euro mensili lordi; ultima tranche del rinnovo a settembre 2026. Gli importi vanno sempre verificati sul testo aggiornato del contratto e sugli accordi di rinnovo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · Assipan/Federpanificatori · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2021-2024 (testo consolidato; trattative rinnovo 2025 in corso)
    Vigenza
    Testo in regime di ultrattivita’ in attesa di rinnovo 2025
    Platea
    ~90.000 addetti (panifici artigiani e piccola industria)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° novembre 2025

    Livello Minimo mensile lordo
    A1S (specializzato super) 2.028,77 €
    B1 (impiegato direttivo) 1.990,18 €
    A1 (specializzato) 1.849,33 €
    A2 (panettiere qualificato) 1.686,66 €
    A3 1.514,19 €
    B2 1.503,55 €
    B3S 1.436,26 €
    A4 1.399,18 €
    B3 1.391,80 €
    B4 1.293,79 €

    Importi = totale mensile (minimo + contingenza + EDR 10,33 €) del CCNL della panificazione per i panifici a indirizzo artigianale (livelli A = produzione, B = vendita e amministrazione), rinnovato con ipotesi di accordo del 18 luglio 2024 (Assipan-Confcommercio e Assopanificatori-Fiesa/Confesercenti con FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL; Testo Unico sottoscritto il 26/2/2025, validità fino al 31/12/2026). Aumento a regime di 183 € al livello A2 in 4 tranche: feb 2024 (35 €), lug 2024 (25 €), nov 2025 (62 € — quella in tabella) e ultima a settembre 2026 (61 €). Per i panifici industriali l’aumento a regime è di 280 € al livello 3B (tranche: 56 feb 2024, 75 lug 2024, 75 nov 2025, 74 set 2026). Prevista una tantum di 160 € (due rate da 80 €, ago-ott 2024). Ricorda le maggiorazioni tipiche del settore per lavoro notturno, tipico della panificazione.

    Fonte: tabelle 1/11/2025 del rinnovo 18/7/2024 (Testo Unico 26/2/2025), verificate al centesimo su due banche dati professionali indipendenti. Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

    La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi e recupera gli arretrati →

    Tabella riepilogativa

    Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Panificazione sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.

    Composizione della retribuzione

    La retribuzione lorda mensile nel CCNL Panificazione e’ composta da: paga base (elemento principale differenziato per livello), indennita’ di contingenza (elemento storico, cristallizzato dal blocco della scala mobile del 1992), eventuali scatti di anzianita’ (vedi art. 10 del CCNL) e le maggiorazioni per lavoro notturno strutturale, festivo o straordinario.

    Il CCNL Panificazione prevede la tredicesima mensilita’ (gratifica natalizia), cosicche’ il minimo annuale si calcola moltiplicando il mensile per 13 mensilita’, non per 12. Non e’ prevista una quattordicesima di origine contrattuale, salvo accordi aziendali o territoriali.

    Aggiornamenti retributivi e rinnovi

    Il contratto collettivo di settore ha avuto rinnovi periodici gestiti dalle parti firmatarie (Confartigianato Alimentazione, CNA Agroalimentare, Casartigiani, Assipan/Federpanificatori per la parte datoriale; Flai-CGIL, Fai-CISL, Uila-UIL per la parte sindacale). Le trattative per il rinnovo del periodo 2025-2028 erano in corso al momento della redazione di questa guida.

    Gli aumenti retributivi negoziati in sede di rinnovo vengono di norma suddivisi in tranche semestrali o annuali, con decorrenza retroattiva dalla scadenza del contratto precedente. E’ prassi del settore versare un’indennita’ di vacanza contrattuale ai lavoratori nei periodi di ultrattivita’ del contratto.

    Retribuzione netta stimata

    A titolo puramente orientativo, per un lavoratore con contratto a tempo pieno e senza carichi familiari particolari:

    Stime orientative. Il netto effettivo dipende da detrazioni per carichi familiari, bonus fiscali, addizionali regionali e comunali.

    Casi pratici

    Tizio – Panettiere livello 3 a tempo pieno
    Tizio (livello 3, anzianita’ 4 anni, un scatto maturato) ha un minimo tabellare indicativo di ~ + ~ scatto = ~ lordi. Su tredici mensilita’ il lordo annuo e’ . Ogni notte lavora con maggiorazione del 20% sulle ore notturne effettive (vedi art. orario).
    Caia – Capo banco livello 4 con scatti
    Caia (livello 4, 10 anni anzianita’, tre scatti) matura + scatti = lordi mensili. La tredicesima corrisponde a una mensilita’ intera. Il TFR si calcola sulla retribuzione annua lorda comprensiva di tutti gli elementi fissi, divisa per 13,5.
    Sempronio – Part-time 24 ore settimanali
    Sempronio (livello 2, part-time a 24h su 40h contrattuali) percepisce il 60% del minimo tabellare: ~ x = ~ lordi mensili. Le maggiorazioni per lavoro notturno si applicano proporzionalmente alle ore effettivamente prestate in fascia notturna.

    Domande frequenti

    Quante mensilita' prevede il CCNL Panificazione?
    Tredici: dodici mensilita’ ordinarie piu’ la tredicesima (gratifica natalizia) di importo pari a una mensilita’, erogata entro il 20 dicembre.
    I minimi tabellari sono aggiornati ogni anno?
    Gli aggiornamenti avvengono in sede di rinnovo contrattuale, di norma ogni tre-quattro anni, con incrementi distribuiti in piu’ tranche. Nei periodi di ultrattivita’ si applica l’indennita’ di vacanza contrattuale.
    La maggiorazione notturna e' inclusa nel minimo tabellare?
    No. Il minimo tabellare si riferisce all’orario diurno ordinario. La maggiorazione per lavoro notturno strutturale (di norma 20-30% in piu’) si aggiunge alle ore effettivamente svolte in fascia notturna.
    Come si calcola la tredicesima?
    Si calcola sulla retribuzione globale di fatto (minimo tabellare + scatti + eventuali superminimi) in dodicesimi per i mesi di servizio prestati nell’anno di riferimento (1 gennaio – 31 dicembre).
    Esiste una quattordicesima nel CCNL Panificazione?
    Il contratto collettivo nazionale non prevede la quattordicesima come elemento retributivo fisso. Eventuali quattordicesime derivano da accordi aziendali, territoriali o da prassi aziendali consolidate con valore di uso.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita’, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali e TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 54 c.c.: Limiti alla disponibilità dei beni

    Art. 54 c.c.: Limiti alla disponibilità dei beni

    Art. 54 c.c. – Limiti alla disponibilità dei beni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Coloro che hanno ottenuto l’immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.

    Il tribunale nell’autorizzare questi atti dispone circa l’uso e l’impiego delle somme ricavate.