CCNL Call Center e BPO: malattia, infortunio e comporto 2026
Come funziona la tutela economica in caso di malattia o infortunio per i lavoratori dei call center: l’integrazione contrattuale al 100%, il comporto, la nuova tutela per i lavoratori con disabilità e le regole per la visita fiscale.
Il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO integra l’indennità INPS al 100% della retribuzione per i primi 180 giorni di malattia in un anno, al 50% per i successivi 185 giorni, con possibile proroga di 120 giorni per gravi patologie. Il rinnovo 2025 ha neutralizzato il comporto per le giornate di malattia collegate a disabilità certificata superiore al 66%. L’infortunio è tutelato dall’INAIL con integrazione contrattuale.
Tabella riepilogativa
| Fase | Durata | Trattamento economico |
|---|---|---|
| Prima fase | 1°-180° giorno di calendario nell’anno | Integrazione CCNL fino al 100% della retribuzione |
| Seconda fase | 181°-365° giorno | Integrazione fino al 50% della retribuzione |
| Proroga per gravi patologie | Ulteriori 120 giorni al 50% | Integrazione al 50% per terapie salvavita o gravi patologie |
| Disabilità ≥ 66% | Giornate collegate alla disabilità | Non conteggiate nel comporto (novità rinnovo 2025) |
| Infortunio INAIL | Dal 4° giorno (INAIL) | Integrazione CCNL fino alla retribuzione ordinaria |
Il trattamento economico durante la malattia
In caso di malattia comune, il lavoratore ha diritto a percepire l’indennità INPS (a carico dell’istituto previdenziale) integrata dal datore di lavoro ai sensi del CCNL. La base legale dell’indennità INPS è il d.lgs. 83/1984 e le circolari dell’Istituto.
Il CCNL Telecomunicazioni prevede che:
- per i primi 180 giorni di calendario nell’anno di malattia, il trattamento economico complessivo (indennità INPS + integrazione datoriale) raggiunga il 100% della normale retribuzione;
- per i successivi 185 giorni il trattamento scende al 50% della retribuzione;
- è prevista una ulteriore proroga di 120 giorni al 50% per i lavoratori che si sottopongono a terapie salvavita o affetti da gravi patologie.
Nota legge vs. contratto: l’indennità INPS di base copre solo il 50% della retribuzione media globale giornaliera. È il CCNL che integra fino al 100% nella prima fase, migliorando sensibilmente la tutela legale minima.
Il comporto: quando il datore può licenziare
Il periodo di comporto è il periodo massimo di assenza per malattia oltre il quale il datore può recedere dal rapporto per superamento del comporto (art. 2110 c.c.). Il licenziamento per superamento del comporto non è per giusta causa o giustificato motivo disciplinare, ma per impossibilità sopravvenuta della prestazione; per questo il preavviso è dovuto (o la relativa indennità sostitutiva).
Il computo del comporto include le assenze per malattia nell’arco di un periodo di riferimento (di norma l’anno solare o i 12 mesi continuativi). Malattie diverse e separate si sommano.
La neutralizzazione del comporto per disabilità
Il rinnovo dell’11 novembre 2025 ha introdotto una tutela importante: le giornate di malattia direttamente collegate alla condizione di disabilità certificata oltre il 66% non vengono conteggiate nel periodo di comporto. Questa misura:
- impedisce che il lavoratore con disabilità perda il posto per assenze legate alla propria condizione di salute;
- richiede la certificazione della disabilità (commissione INPS o ASL competente) e, dove possibile, del nesso causale tra l’assenza e la disabilità;
- si affianca alle tutele della legge 68/1999 sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono eventi tutelati obbligatoriamente dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). In caso di infortunio:
- i primi 3 giorni (periodo di carenza INAIL) sono a carico del datore di lavoro, integrati dal CCNL;
- dal 4° giorno l’INAIL eroga l’indennità giornaliera (60% della retribuzione media giornaliera nei giorni 4-90; 75% dal 91° giorno);
- il CCNL prevede che il trattamento economico complessivo sia integrato fino alla retribuzione ordinaria durante l’infortunio;
- il periodo di infortunio non si computa nel comporto per malattia.
Obblighi del lavoratore durante la malattia
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a:
- comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro (in genere entro l’inizio del turno);
- far trasmettere telematicamente all’INPS il certificato medico dal proprio medico curante;
- essere reperibile alle visite fiscali dell’INPS negli orari previsti: di norma dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 nei giorni feriali (salvo motivi documentati di impedimento).
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto paga il datore durante la malattia nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO?
Quanto dura il comporto?
Cosa cambia con la novità del rinnovo 2025 sul comporto per disabilità?
Come funziona l’infortunio sul lavoro?
Cosa deve fare il lavoratore in caso di malattia?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. Il trattamento economico di malattia è il risultato dell’integrazione tra legge (indennità INPS) e contratto (integrazione datoriale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
