Autore: Andrea Marton

  • Art. 57 Codice Civile: Prova della morte dell’assente

    Art. 57 Codice Civile: Prova della morte dell’assente

    Art. 57 c.c. – Prova della morte dell’assente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell’assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.

    Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

  • Art. 15-bis D.Lgs. 502/1992 – Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura

    Art. 15-bis D.Lgs. 502/1992 – Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. L’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis, disciplina l’attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura, dei, compiti comprese, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano l’azienda, verso l’esterno, l’attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale.

    2. La direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai dirigenti, secondo i criteri e le modalità stabiliti nell’atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all’articolo 15-ter. Il rapporto dei dirigenti è esclusivo, fatto salvo quanto previsto in via transitoria per la dirigenza sanitaria dall’articolo 15-sexies.

    3. A far data dal 31 dicembre 2002 Sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria. In conseguenza della maggiore disponibilità di ore di servizio sono resi indisponibili in organico un numero di posti della dirigenza per il corrispondente monte ore. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità di regolarizzazione dei rapporti soppressi.

  • Art. 95 TULPS – Norma abrogata (L. 287/1991)

    Art. 95 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

  • Art. 42 D.Lgs. 171/2005 – Locazione e forma del contratto

    Art. 42 D.Lgs. 171/2005 – Locazione e forma del contratto

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto per un periodo di tempo determinato.

    2. Con l’unità da diporto locata ai sensi del comma 1 il conduttore assume la temporanea detenzione della stessa e con essa i rischi derivanti dalla sua condotta.

    3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.

    4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 24 L. 300/1970 – Contributi sindacali

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Referendum popolare 11 giugno 1995 (D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313)

    Inquadramento: Norma sulla cessione del quinto della retribuzione a favore delle organizzazioni sindacali abrogata per via referendaria. La materia è oggi disciplinata dalla contrattazione collettiva e dagli accordi individuali tra lavoratore e datore di lavoro, nei limiti del codice civile sulla cessione del credito (artt. 1260 ss. c.c.).

    Disciplina vigente / rinvio: Artt. 1260-1267 c.c. (cessione del credito); contrattazione collettiva applicabile.

  • Art. 40 TUIR: Fabbricati di nuova costruzione

    Art. 40 TUIR: Fabbricati di nuova costruzione

    Art. 40 TUIR – Fabbricati di nuova costruzione

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1988

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all’uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.”

  • Art. 31 D.Lgs. 79/2011 – Turismo nautico

    Art. 31 D.Lgs. 79/2011 – Turismo nautico

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Ferma restando l’osservanza della normativa statale in materia di tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando la quantificazione del canone in base alla superficie occupata. Sono comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 20 Bis TUIR: Redditi dei soci delle società personali in

    Art. 20 Bis TUIR: Redditi dei soci delle società personali in

    Art. 20 Bis TUIR – Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione.

    In vigore dal 02/12/2005

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 1

    “1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 47, comma 7, indipendentemente dall’applicabilita’ della tassazione separata.”

  • Art. 24 L. 241/1990 – Esclusione dal diritto di accesso

    1. Il diritto di accesso è escluso:
    a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
    b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
    c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
    d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
  • CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): malattia, infortunio e comporto 2026

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade: malattia, infortunio e periodo di comporto

    Quanti mesi di malattia si possono accumulare prima del licenziamento? Come viene integrato il trattamento INPS? Cosa cambia con il rinnovo 2026 per le patologie gravi? Tutto ciò che il lavoratore del vetro deve sapere.

    In sintesi

    Nel CCNL Vetro e Lampade il comporto per malattia varia da 9 mesi (fino a 3 anni di servizio) a 16 mesi (oltre 6 anni), calcolati su 36 mesi. Durante la malattia il trattamento INPS viene integrato dal CCNL. Il rinnovo 2026 introduce 10 ore annue di permesso per patologie oncologiche gravi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    9 aprile 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Riferimento legge
    Art. 2110 c.c. (comporto); d.P.R. 1124/1965 (INAIL); d.lgs. 151/2001

    Il comporto: la soglia di protezione dalla malattia

    Il periodo di comporto è il lasso di tempo massimo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il dipendente per malattia. È disciplinato dall’art. 2110 c.c. (che rinvia alla contrattazione collettiva per la durata) e costituisce una protezione fondamentale per il lavoratore.

    Il CCNL Vetro e Lampade è uno dei contratti industriali che prevede un comporto di notevole durata, crescente con l’anzianità. La logica è semplice: un lavoratore con lunga esperienza in azienda merita una tutela più ampia rispetto a chi è appena arrivato. Il conteggio avviene su un periodo mobile di 36 mesi: non si guarda all’anno solare, ma ai 36 mesi immediatamente precedenti l’ultima assenza.

    Tabella riepilogativa

    Periodo di comporto per malattia comune — CCNL Vetro e Lampade
    Anzianità di servizio Comporto massimo Periodo di riferimento
    Fino a 3 anni 9 mesi 36 mesi precedenti
    Da 3 a 6 anni 12 mesi 36 mesi precedenti
    Oltre 6 anni 16 mesi 36 mesi precedenti

    Nota: il comporto per infortunio sul lavoro (INAIL) è disciplinato separatamente ed è di norma più favorevole. Le assenze per infortunio professionale non si cumulano con quelle per malattia comune nel calcolo del comporto ordinario.

    Il trattamento economico durante la malattia

    Durante la malattia il lavoratore percepisce l’indennità di malattia INPS, che per la malattia comune è pari al:

    • 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno (la legge non prevede indennità per i primi 3 giorni, il cosiddetto carenza);
    • 66,66% dal 21° giorno in poi.

    Il CCNL Vetro e Lampade prevede un’integrazione a carico del datore per colmare la differenza rispetto alla retribuzione piena, almeno per i primi periodi di malattia. Le percentuali e le durate esatte dell’integrazione variano per livello e anzianità e sono indicate nel testo contrattuale. In linea generale la retribuzione è garantita al 100% per i primi giorni e in misura decrescente per le assenze più prolungate.

    Infortunio sul lavoro: tutele INAIL e integrazione CCNL

    L’infortunio sul lavoro (riconosciuto dall’INAIL) è trattato in modo più favorevole rispetto alla malattia comune. Per legge (d.P.R. 1124/1965):

    • il giorno dell’infortunio è a carico del datore;
    • dal 2° al 3° giorno spetta il 60% della retribuzione;
    • dal 4° giorno in poi il 75%.

    Il CCNL Vetro e Lampade integra questa indennità fino al 100% della retribuzione per tutta la durata della malattia da infortunio, senza periodi di carenza. Questo è un miglioramento contrattuale significativo rispetto al trattamento di legge.

    Il rinnovo 2026 ha inoltre rafforzato le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione: le 8 ore annue aggiuntive di formazione per i rappresentanti sindacali per la sicurezza (RLS) e l’introduzione di procedure per la segnalazione e analisi dei near miss (incidenti sfiorati) sono strumenti che mirano a ridurre il numero di infortuni.

    Novità 2026: patologie oncologiche e croniche gravi

    Una delle novità più significative del rinnovo del 9 aprile 2026 è l’introduzione di 10 ore annue di permesso retribuito aggiuntivo per i lavoratori affetti da patologie oncologiche o croniche gravi, con un grado di invalidità riconosciuto pari o superiore al 74%. Queste ore si aggiungono alle tutele di legge (ad esempio la l. 104/1992) e rappresentano un riconoscimento contrattuale dell’impatto di tali patologie sulla vita lavorativa. Il rinnovo 2026 prevede anche la possibilità di congedo straordinario fino a 24 mesi per condizioni di salute particolarmente gravi.

    Casi pratici

    Tizio — Malattia prolungata, 4 anni di anzianità
    Tizio lavora in vetreria da 4 anni (fascia 3-6 anni) e accumula diverse assenze per una patologia cronica. Calcolando le assenze negli ultimi 36 mesi, raggiunge 10 mesi. Il comporto è di 12 mesi: Tizio ha ancora 2 mesi di protezione. L’azienda non può licenziarlo finché non si supera la soglia. Nel frattempo il CCNL integra il trattamento INPS.
    Caia — Infortunio sul lavoro al reparto formatura
    Caia scivola vicino alla linea di formatura e subisce una distorsione alla caviglia riconosciuta come infortunio INAIL. Dal primo giorno lavorativo successivo riceve la retribuzione al 100% grazie all’integrazione del CCNL. L’assenza per infortunio non si computa nel suo comporto per malattia comune. Torna al lavoro dopo 30 giorni senza che la sua posizione contrattuale sia intaccata.
    Sempronio — Patologia oncologica, permessi 2026
    Sempronio, tecnico di processo, riceve una diagnosi oncologica. Avendo una percentuale di invalidità riconosciuta pari al 75%, dal rinnovo 2026 ha diritto a 10 ore annue di permesso retribuito aggiuntivo per le visite ed esami oncologici, oltre ai permessi di legge ex art. 33 l. 104/1992 che gli spettano se è in possesso dei requisiti. Sempronio utilizza le ore in tranche di 2 per i controlli periodici.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto nel CCNL Vetro e Lampade?
    Il comporto varia in base all’anzianità: 9 mesi per i lavoratori con meno di 3 anni di servizio, 12 mesi per 3-6 anni, 16 mesi per oltre 6 anni. Il calcolo avviene su un periodo mobile di 36 mesi.
    Il CCNL Vetro integra la malattia INPS?
    Sì, il CCNL prevede un’integrazione del trattamento INPS per portare la retribuzione a una percentuale più alta rispetto all’indennità di legge. Per l’infortunio sul lavoro l’integrazione è al 100% dal primo giorno.
    Cosa cambia per le malattie oncologiche con il rinnovo 2026?
    Il rinnovo introduce 10 ore annue di permesso retribuito aggiuntivo per patologie oncologiche o croniche gravi con invalidità al 74% o superiore, più la possibilità di congedo fino a 24 mesi per condizioni particolarmente gravi.
    In caso di infortunio sul lavoro, cosa spetta?
    In caso di infortunio riconosciuto INAIL, il CCNL integra l’indennità legale fino al 100% della retribuzione. Le assenze per infortunio non si cumulano con quelle per malattia comune nel calcolo del comporto.
    Posso essere licenziato durante la malattia?
    No, durante il comporto il licenziamento per malattia non è consentito. Decorso il comporto massimo senza rientro, il datore può procedere al licenziamento con preavviso, previa verifica della situazione specifica.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. Per i dettagli precisi sulle percentuali di integrazione e la durata del comporto per ogni livello si consulti il testo integrale del CCNL, un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 880 Codice della Navigazione – Rappresentanza del caposcalo

    Art. 880 Codice della Navigazione – Rappresentanza del caposcalo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nell'ambito dell'aeroporto, il caposcalo rappresenta per tutto ciò che concerne l'esercizio della impresa, fatta eccezione delle attribuzioni per le quali la rappresentanza è conferita ad altri preposti dell'esercente.