Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 69 TUPI – Articolo 69

    Art. 69 TUPI – Articolo 69

    Art. 69 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 69

    In vigore dal 9/5/2001

    Norme transitorie ( Art. 25, comma 4 del d.lgs. n. 29 del 1993 ; art. 50, comma 14 del d.lgs. n. 29 del 1993 , come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall' art. 2 del d.lgs. n. 396 del 1997 ; art. 72, commi 1 e 4 del d.lgs. n. 29 del 1993 , come sostituiti dall' art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1993 ; art. 73, comma 2 del d.lgs. n. 29 del 1993 , come sostituito dall' art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1993 ; art. 28, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998 ; art. 45, commi 5 , 9 , 17 e 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 , come modificati dall' art. 22, comma 6 del d.lgs. n. 387 del 1998 ; art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 387 del 1998 )

    1. Salvo che per le materie di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , gli accordi sindacali recepiti in decreti deI Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93 , e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma

    2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.

    2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.

    3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

    1972. n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all' articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il relativo contratto collettivo. ((3))

    4. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.

    5. Le disposizioni di cui all' articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724 , continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.

    6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto, non si applica l' articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .

    7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno

    1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre

    2000. 8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui all' articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 .

    9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.

    10. Sino all'applicazione dell'articolo 46, comma

    12. l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio

    1994. n. 144, come modificato dall' articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127 .

    11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di cui all' articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni, può iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.

  • Art. 40 L. 300/1970 – Abrogazione delle disposizioni contrastanti

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Disposizione di chiusura della legge originaria, esauriti gli effetti

    Inquadramento: Clausola di abrogazione delle disposizioni precedenti contrastanti con lo Statuto. Tipica norma di chiusura, ha esaurito i propri effetti con l’entrata in vigore della L. 300/1970.

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 40; principio lex posterior derogat priori.

  • Art. 118 D.Lgs. 141/2024 – Gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate

    Art. 118 D.Lgs. 141/2024 – Gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Le cose sequestrate per le violazioni previste dal presente allegato, salva diversa disposizione dell’autorità giudiziaria per le fattispecie costituenti reato, sono prese in custodia dall’Agenzia.

    2. Per assicurare l’identità e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale.

    3. Se vi è pericolo di deperimento delle cose sequestrate, l’Agenzia può procedere alla vendita, previa autorizzazione, per le fattispecie costituenti reato, dell’autorità giudiziaria, che si pronuncia entro trenta giorni.

    4. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, l’Agenzia, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci sequestrate, previa comunicazione all’autorità giudiziaria per le fattispecie costituenti reato. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione della predetta autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

    5. Per i tabacchi lavorati di contrabbando, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, l’autorità giudiziaria può: a) ordinare la distruzione del tabacco lavorato sequestrato, disponendo il prelievo di uno o più campioni determinandone l’entità, con l’osservanza delle formalità di cui all’ articolo 364 del codice di procedura penale; b) autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali o esteri.

    6. Al fine di contenere i costi necessari al mantenimento dei reperti di cui al comma 5, l’Agenzia, decorso un anno dal momento del sequestro, può procedere alla distruzione e alla campionatura dei prodotti, previa comunicazione all’autorità giudiziaria. Le predette distruzione e campionatura, da effettuare secondo modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, possono avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione.

    7. Decorsi novanta giorni da quando è stato notificato il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate in via amministrativa, senza che il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione provvede a ritirarle, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 75 a 77.

    8. Salvi i casi di confisca disposti dall’autorità giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell’illecito, le stesse, destinate alla confisca in via amministrativa ai sensi dell’articolo 96, comma 7, sono restituite al trasgressore, previo pagamento dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione, nei termini fissati con provvedimento dell’Agenzia. Fermo restando quanto previsto nel primo periodo, l’Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.

    9. I costi per la distruzione delle merci possono essere anticipati dall’Agenzia e recuperati a carico dei soggetti individuati dalle disposizioni doganali unionali.

    10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96.

  • Art. 39 L. 300/1970 – Versamento delle ammende al fondo adeguamento pensioni

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Abrogato per coordinamento con la depenalizzazione (D.Lgs. 8/2016)

    Inquadramento: Disposizione storica che destinava le ammende derivanti dalle sanzioni penali previste dall’art. 38 al Fondo adeguamento pensioni. Venuta meno la natura penale di gran parte delle sanzioni, l’articolo ha perso applicazione pratica.

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 39; D.Lgs. 8/2016 (depenalizzazione).

  • Art. 38 L. 300/1970 – Disposizioni penali

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Depenalizzato in parte dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 e dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8

    Inquadramento: Originariamente prevedeva sanzioni penali per la violazione di alcune disposizioni dello Statuto (in particolare l’art. 4 sui controlli a distanza e l’art. 8 sulle indagini sulle opinioni). Le sanzioni sono state in larga parte depenalizzate dal D.Lgs. 758/1994 e dalla riforma del 2016 (D.Lgs. 8/2016).

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 38; D.Lgs. 758/1994; D.Lgs. 8/2016 (depenalizzazione).

  • Art. 37 L. 300/1970 – Applicazione ai dipendenti da enti pubblici

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Riformulato dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. Pubblico Impiego) artt. 2-3

    Inquadramento: L’estensione dello Statuto ai dipendenti pubblici è oggi disciplinata dal T.U.P.I. (D.Lgs. 165/2001). Per il personale contrattualizzato si applicano le disposizioni del decreto e dei contratti collettivi di comparto; per il personale in regime di diritto pubblico (art. 3 T.U.P.I.) valgono le norme di settore.

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 37; D.Lgs. 165/2001 artt. 2-3.

  • Art. 11 TUPI: Ufficio relazioni con il pubblico

    Art. 11 TUPI: Ufficio relazioni con il pubblico

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Ufficio relazioni con il pubblico (Art. l2, commi da 1 a 5-ter del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituiti dall' art.7 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente modificati dall' art.3 del decreto legge n.163 del 1995 , convertito con modificazioni dalla legge n.273 del 1995 ) 1.

    Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico.

    Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni ed integrazioni; b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

    Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

    Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

    Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

    Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

    L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente.

    Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione dì carriera del dipendente.

    Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse.

    Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

    Note all'art. 11: – La legge 7 agosto 1990, n. 241 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.192 del 18 agosto 1990 n. 192, reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

    Il capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 , reca "Partecipazione al procedimento amministrativo".

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 36 L. 300/1970 – Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Non abrogato: vigente. Coordinato con D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice contratti pubblici).

    Inquadramento: Articolo vigente che impone agli appaltatori di opere pubbliche e ai titolari di benefici pubblici l’inserimento, nei capitolati, di clausole esplicite sull’integrale rispetto della contrattazione collettiva. Il coordinamento con la disciplina degli appalti pubblici è oggi nel D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (artt. 11 e 102).

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 36; D.Lgs. 36/2023 artt. 11 e 102.

  • Art. 836 c.p.c.: articolo abrogato

    Art. 836 c.p.c.: articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 35 L. 300/1970 – Campo di applicazione

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Non abrogato: vigente. Estensione modificata con riforma Jobs Act (D.Lgs. 23/2015 per nuovi assunti).

    Inquadramento: Articolo vigente che individua il campo di applicazione delle tutele del Titolo III dello Statuto alle unità produttive con più di 15 dipendenti (o 5 per imprese agricole). Per i nuovi assunti dal 7 marzo 2015 opera il regime delle tutele crescenti del D.Lgs. 23/2015.

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 35; D.Lgs. 23/2015 (tutele crescenti).

  • Art. 34 L. 300/1970 – Obbligo di affissione

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Non abrogato in senso stretto: integrato dalla normativa sicurezza (D.Lgs. 81/2008 art. 36).

    Inquadramento: Norma sull’obbligo del datore di lavoro di affiggere in luogo accessibile a tutti i lavoratori i provvedimenti disciplinari e le disposizioni di legge. Si coordina oggi con gli obblighi di informazione previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 art. 36).

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 34; D.Lgs. 81/2008 art. 36 (informazione).

  • Art. 266 RD 12/1941

    Art. 266 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.