Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 31 D.Lgs. 79/2011 – Turismo nautico

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Ferma restando l’osservanza della normativa statale in materia di tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando la quantificazione del canone in base alla superficie occupata. Sono comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Le strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto (pontili galleggianti stagionali, sistemi di ancoraggio con corpi morti) con concessione demaniale marittima o lacuale non necessitano di ulteriori titoli abilitativi edilizi e demaniali.
  • La semplificazione si applica solo alle strutture per le quali sia stata rilasciata regolare concessione demaniale, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale.
  • Il canone è quantificato in base alla superficie occupata.
  • Sono fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale.
Indice dei contenuti

Il turismo nautico e la semplificazione delle infrastrutture portuali turistiche

L'articolo 31 del Codice del turismo affronta un aspetto specifico e tecnico del turismo nautico: la semplificazione dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione di strutture ricreativo-turistiche dedicate alla nautica da diporto. In particolare, la norma si concentra sui pontili galleggianti stagionali, sugli impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie e sui servizi complementari ad essi associati. Si tratta di infrastrutture tipicamente realizzate nelle aree costiere, lacuali e fluviali per la fruizione turistica del mare e delle acque interne.

La semplificazione normativa: la concessione demaniale come titolo sufficiente

Il principio cardine dell'articolo è che, per le strutture nautiche turistiche indicate, una volta ottenuta la concessione demaniale marittima o lacuale (anche provvisoria), «non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale». Questo significa che l'imprenditore che vuole installare pontili galleggianti stagionali in uno specchio d'acqua con regolare concessione non deve ottenere un separato permesso di costruire o una SCIA edilizia: la concessione demaniale funge da titolo abilitativo unico. La ratio è evitare la duplicazione dei procedimenti autorizzativi che ha storicamente ostacolato lo sviluppo delle infrastrutture nautiche turistiche.

Le strutture interessate dalla semplificazione

La norma fa riferimento all'art. 2, comma 1, lettera c), del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (regolamento sulle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative), che individua le strutture di interesse turistico-ricreativo. Rientrano i pontili galleggianti «a carattere stagionale, pur se ricorrente»: l'aggettivo «stagionale» è fondamentale perché esclude le strutture permanenti, che restano soggette ai normali titoli edilizi. I pontili stagionali vengono installati ogni anno e rimossi a fine stagione: la loro natura temporanea giustifica la semplificazione procedurale.

I presupposti della semplificazione

La semplificazione non è incondizionata: richiede (a) il rispetto della «disciplina paesaggistica e ambientale» (il riferimento è al Codice dei beni culturali, D.Lgs. 42/2004, per le aree vincolate) e (b) il rilascio di una regolare concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria. Il rispetto della normativa paesaggistica è un presupposto sostanziale: se l'area è vincolata come paesaggio protetto, l'installazione di pontili deve essere compatibile con il vincolo e potrebbe richiedere il parere della Soprintendenza anche se non il permesso edilizio.

La clausola di salvaguardia delle competenze regionali

La norma fa salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale. In base al D.Lgs. 112/1998 e al D.Lgs. 265/2001, molte Regioni hanno ricevuto la delega sul demanio marittimo e il potere di rilasciare le concessioni demaniali. La semplificazione dell'art. 31 si applica nel quadro delle competenze regionali: se la Regione ha proprie norme sulle infrastrutture nautiche, queste prevalgono o si affiancano alla disciplina statale.

Casi pratici

Caso 1: Marina turistica che installa pontili stagionali

Alfa Nautica S.r.l. ha ottenuto dalla Regione una concessione demaniale marittima per un'area portuale in Sardegna. Vuole installare 20 pontili galleggianti in polietilene durante la stagione estiva (giugno-settembre) per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto. Prima del Codice del turismo, avrebbe dovuto richiedere anche una SCIA edilizia per i pontili. Ai sensi dell'art. 31, la concessione demaniale già ottenuta è sufficiente: non serve un titolo edilizio aggiuntivo. Il canone è calcolato in base alla superficie occupata dai pontili.

Caso 2: Impianto di ormeggio con corpi morti in area vincolata

Beta S.r.l. vuole installare un sistema di ancoraggio con corpi morti e catenarie in una baia della Liguria inclusa in un'area di paesaggio protetto. Ottiene la concessione demaniale, ma la Soprintendenza dei beni paesaggistici richiede un'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell'impianto. La semplificazione dell'art. 31 non elimina l'autorizzazione paesaggistica, che è richiesta dalla disciplina paesaggistica e ambientale espressamente fatta salva dalla norma. Beta S.r.l. deve quindi ottenere anche il parere della Soprintendenza prima di procedere.

Caso 3: Controversia sulla natura stagionale o permanente di un pontile

Il Comune di Sempronio contesta a un operatore nautico che i pontili installati nel porto turistico, anche se rimossi ogni anno a novembre e reistallati a maggio, non abbiano carattere stagionale perché la loro struttura di sostegno è infissa nel fondale in modo permanente. L'operatore sostiene che la ricorrenza stagionale dell'installazione è sufficiente per applicare la semplificazione dell'art. 31. Il TAR competente deve valutare se gli elementi permanenti nel fondale trasformino l'impianto in un'opera permanente soggetta a titoli edilizi.

Domande frequenti

Chi vuole installare pontili nautici stagionali deve chiedere il permesso di costruire?

No, se ha una regolare concessione demaniale marittima o lacuale. L'art. 31 prevede che la concessione demaniale sia sufficiente, senza necessità di ulteriori titoli edilizi. Rimangono però obbligatori il rispetto della disciplina paesaggistica (e la relativa autorizzazione se l'area è vincolata) e le autorizzazioni ambientali eventualmente richieste.

Come si calcola il canone per le strutture nautiche turistiche?

L'art. 31 prevede che la quantificazione del canone avvenga «in base alla superficie occupata». I criteri specifici di calcolo sono definiti dalle normative regionali sul demanio marittimo, che molte Regioni gestiscono in base alla delega ricevuta dallo Stato.

La semplificazione si applica anche ai porti turistici permanenti?

No. La norma fa riferimento a strutture a «carattere stagionale, pur se ricorrente»: pontili galleggianti rimossi ogni anno e reinstallati ogni stagione. Le strutture portuali permanenti (banchine in muratura, pontili su pali fissi, edifici di servizio) restano soggette ai normali titoli edilizi e alle concessioni demaniali ordinarie.

Le Regioni possono aggiungere requisiti per le strutture nautiche turistiche?

Sì. La norma fa salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale. Le Regioni con competenza delegata sul demanio possono prevedere requisiti aggiuntivi per le strutture nautiche turistiche, purché compatibili con la semplificazione statale dell'art. 31.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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