Autore: Andrea Marton

  • Art. 27 D.Lgs. 504/1995 – Ambito applicativo ed esenzioni

    Art. 27 D.Lgs. 504/1995 – Ambito applicativo ed esenzioni

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l’alcole etilico.

    2. I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, e dall’art. 37, comma 1, sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale. Può essere autorizzata la produzione in impianti diversi dai depositi fiscali semprechè vengano utilizzati prodotti ad imposta assolta e l’accisa complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici, destinati all’uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad imposta assolta, non è soggetta ad autorizzazione a condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di alcuna attività di vendita. 2-bis. Ai fini del presente testo unico, per alcole completamente denaturato si intende l’alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all’allegato al regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, e successive modificazioni

    3. L’alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall’accisa quando sono: a) completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico; b) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall’Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis; b-bis) utilizzati, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b); c) impiegati per la produzione dell’aceto di cui al codice NC 2209; d) impiegati per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole; f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2 per cento in volume; g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci; h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici; i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto. 3-bis. L’esenzione di cui al comma 3, lettera a), si applica anche per l’alcole etilico trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all’articolo 10, immesso in consumo in un altro Stato membro, al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione di cui al regolamento (CE) n. 3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco

    4. Le agevolazioni sono accordate anche mediante rimborso dell’imposta pagata.

    5. Sui prodotti ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano viene rimborsata l’accisa pagata.

    6. Per i rimborsi si applicano le disposizioni dell’art. 14.

  • CCNL Editoria Libraria: maternità e congedi parentali

    CCNL Editoria Libraria

    Maternità e congedi parentali nel CCNL Editoria Libraria

    Per le redattrici, le impiegate e le quadri delle case editrici librarie la tutela della genitorialità si fonda sul d.lgs. 151/2001, che garantisce il congedo obbligatorio di maternità, il congedo parentale e i permessi per allattamento. Il CCNL di settore può integrare questi minimi legali, migliorando l’indennità economica e ampliando i periodi di astensione autorizzati.

    In sintesi

    Il congedo obbligatorio di maternità dura cinque mesi (art. 16 d.lgs. 151/2001) con indennità INPS all’80% della retribuzione media giornaliera; il CCNL Editoria Libraria può prevedere integrazioni a carico del datore. Il congedo parentale facoltativo, riformato dal d.lgs. 105/2022, si estende fino ai dodici anni del figlio. Il licenziamento durante la gravidanza e fino a un anno di età del figlio è nullo per legge, salvo giusta causa.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Associazioni degli editori di libri
    Categorie
    Impiegati, quadri e redattori delle case editrici librarie
    Ambito
    Dipendenti delle aziende che producono e commercializzano libri
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il congedo obbligatorio di maternità: la base legale

    Il d.lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) costituisce la fonte primaria di riferimento per le lavoratrici delle case editrici. L’astensione obbligatoria dura complessivamente cinque mesi: nella distribuzione ordinaria due mesi precedono la data presunta del parto e tre mesi seguono il parto effettivo.

    La legge ammette la cosiddetta flessibilità del congedo: la lavoratrice può chiedere di posticipare l’inizio dell’astensione alla settimana precedente la data presunta del parto, prolungando così a quattro mesi il periodo post-partum, a condizione che il medico specialista e il medico competente dell’azienda attestino che tale soluzione non comporta pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro.

    Durante il congedo obbligatorio il rapporto di lavoro è sospeso ma non interrotto: maturano regolarmente l’anzianità di servizio, le ferie, la tredicesima mensilità e il TFR. L’indennità giornaliera erogata dall’INPS è pari all’80% della retribuzione media giornaliera calcolata sull’imponibile previdenziale. Il CCNL di settore può prevedere che il datore integri tale indennità sino alla retribuzione lorda intera o ad altra percentuale migliorativa: si rinvia al testo contrattuale vigente per i valori specifici applicabili.

    Il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo

    La l. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha reso strutturale il congedo di paternità obbligatorio, la cui durata è fissata annualmente dalla legge ed è indennizzata dall’INPS al 100% della retribuzione. Il padre dipendente di una casa editrice ha l’obbligo di fruirlo entro i primi cinque mesi di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione).

    Il padre può inoltre fruire del congedo parentale in alternativa o in aggiunta alla madre, alle stesse condizioni economiche previste dalla legge per quest’ultima. La riforma operata dal d.lgs. 105/2022 ha ampliato i periodi indennizzati in capo a ciascun genitore; per la durata e le percentuali aggiornate si rinvia al testo del d.lgs. 151/2001 nella versione vigente all’anno di riferimento, poiché la legge di bilancio annuale può modificare i parametri quantitativi.

    Il congedo parentale facoltativo: struttura e indennità

    Il congedo parentale facoltativo consente a ciascun genitore di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo la cui durata massima e il cui livello di indennizzo sono disciplinati dagli artt. 32 e seguenti del d.lgs. 151/2001, come modificati dal d.lgs. 105/2022. Il congedo è fruibile in modo continuativo o frazionato (a giorni o, se previsto dal CCNL, anche a ore) fino ai dodici anni di età del figlio.

    La quota di congedo fruita entro determinati limiti di età del figlio è indennizzata dall’INPS in percentuale della retribuzione; la quota eccedente tali limiti è tendenzialmente non indennizzata, salvo miglioramenti contrattuali. Il CCNL Editoria Libraria può stabilire:

    • una copertura economica integrata a carico del datore per i periodi non indennizzati o parzialmente indennizzati dall’INPS;
    • modalità di preavviso più flessibili rispetto al minimo legale di cinque giorni;
    • la fruizione oraria del congedo parentale, con criteri di computo concordati fra le parti.

    Per i valori percentuali e le durate indennizzate aggiornate si rinvia al testo vigente del d.lgs. 151/2001 e alle circolari INPS di riferimento, poiché tali parametri sono soggetti a modifica annuale.

    Il divieto di licenziamento e le tutele occupazionali

    L’art. 54 del d.lgs. 151/2001 sancisce il divieto assoluto di licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione (accertato con certificato medico) fino al compimento di un anno di età del figlio. Il divieto si estende:

    • al lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio, per la durata del congedo stesso;
    • al genitore adottivo o affidatario, per un anno dall’ingresso del minore in famiglia;
    • alla lavoratrice che fruisce del congedo parentale, per la sua durata.

    Il licenziamento intimato in violazione del divieto è nullo di diritto, indipendentemente dalla motivazione addotta. La lavoratrice ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno per il periodo di illegittima estromissione. Unica eccezione ammessa è la giusta causa di licenziamento, la quale deve essere provata dal datore con rigore, trattandosi di un’eccezione a una norma di protezione assoluta.

    Il datore di lavoro non può neppure adibire la lavoratrice gestante a lavori pericolosi, faticosi o insalubri elencati negli allegati al d.lgs. 151/2001; l’obbligo di adibizione a mansioni equivalenti o inferiori (con conservazione della retribuzione) s’impone anche nell’ambiente di lavoro tipico di una casa editrice, ove possono ricorrere condizioni che richiedono una valutazione del rischio specifica (es. videoterminali per periodi prolungati in gestanti).

    Permessi per allattamento e altri permessi genitoriali

    Nel primo anno di vita del figlio la madre lavoratrice ha diritto a due ore di permesso giornaliero retribuito (una sola ora se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a sei ore), denominate riposi per allattamento o permessi per allattamento. Tali permessi sono a carico dell’INPS e non del datore, salvo che il CCNL preveda condizioni più favorevoli.

    In alternativa alla madre, i riposi possono essere fruiti dal padre nei casi previsti dall’art. 40 del d.lgs. 151/2001 (madre lavoratrice autonoma non avente diritto ai permessi, madre deceduta o gravemente infermiera, figlio affidato esclusivamente al padre). Il padre dipendente di una casa editrice che si trova in tale situazione deve darne comunicazione scritta al datore con congruo preavviso.

    Ulteriori permessi legali di rilievo per i dipendenti del settore editoriale librario includono:

    • Permessi per malattia del figlio (art. 47 d.lgs. 151/2001): illimitati e non retribuiti fino ai tre anni del figlio; cinque giorni lavorativi all’anno non retribuiti tra i tre e gli otto anni;
    • Congedo per figlio disabile grave (art. 42 d.lgs. 151/2001, richiamato dalla l. 104/1992): tre giorni mensili retribuiti per assistere il figlio con disabilità grave riconosciuta;
    • Congedo straordinario biennale (art. 42-bis d.lgs. 151/2001): per i genitori di figli con disabilità grave, retribuito al 100% nei limiti del reddito dell’anno precedente, con conservazione del posto.

    Il trattamento economico durante i congedi: legge e contratto a confronto

    La struttura dell’indennità di maternità e parentale si articola su due livelli:

    Schema del trattamento economico durante i congedi
    Tipo di congedo Indennità legale (INPS) Possibile integrazione CCNL
    Congedo obbligatorio di maternità (5 mesi) 80% retribuzione media giornaliera Integrazione fino al 100% o altra percentuale migliorativa
    Congedo di paternità obbligatorio 100% retribuzione media giornaliera Non necessaria (già integrale per legge)
    Congedo parentale facoltativo (quota indennizzata) Percentuale variabile per fascia di età del figlio Integrazione per i periodi parzialmente o non indennizzati
    Permessi per allattamento Indennità a carico INPS Eventuale estensione oraria
    Permessi per malattia figlio (0-3 anni) Non retribuiti per legge Eventuale retribuzione a carico datore

    I valori esatti delle integrazioni datoriali sono fissati dal CCNL Editoria Libraria in vigore. Per consultare i valori aggiornati si rinvia al testo contrattuale depositato presso il CNEL o alle organizzazioni sindacali firmatarie.

    Casi pratici

    Tizia — Redattrice, congedo obbligatorio e integrazione datoriale
    Tizia lavora come redattrice presso una casa editrice di narrativa. Comunica la gravidanza al datore in forma scritta allegando il certificato del ginecologo. Due mesi prima della data presunta del parto inizia il congedo obbligatorio. L’INPS le corrisponde l’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera calcolata sull’imponibile previdenziale degli ultimi dodici mesi. Se il CCNL applicato prevede un’integrazione datoriale, la casa editrice verserà la differenza affinché Tizia percepisca una somma complessiva più elevata; per la percentuale esatta Tizia deve verificare il testo contrattuale vigente al momento del congedo. Durante tutto il periodo maturano regolarmente il TFR, le ferie e la tredicesima.
    Caio — Impiegato, congedo di paternità obbligatorio e parentale
    Caio è impiegato nell’ufficio commerciale di una casa editrice scolastica. Alla nascita del figlio, comunica al datore entro i termini di legge la volontà di fruire del congedo di paternità obbligatorio, allegando il certificato di nascita. Per la durata del congedo obbligatorio l’INPS gli corrisponde il 100% della retribuzione. Successivamente, d’accordo con la moglie (che a sua volta fruisce di una parte del congedo parentale), Caio presenta domanda per una quota di congedo parentale facoltativo nei mesi successivi, ricevendo dall’INPS l’indennità prevista dalla norma vigente. La casa editrice non può negargli il congedo né adottare misure ritorsive per la sua fruizione.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di congedo obbligatorio spettano alla lavoratrice di una casa editrice?
    Il congedo di maternità obbligatorio dura cinque mesi complessivi ai sensi del d.lgs. 151/2001. La distribuzione ordinaria è due mesi prima del parto e tre mesi dopo, ma la lavoratrice può optare per la flessibilità (un mese pre-parto e quattro post-parto) se il medico e il datore lo consentono. Durante l’assenza obbligatoria l’INPS corrisponde un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera; il CCNL di settore può prevedere un’integrazione datoriale.
    Il padre lavoratore di una casa editrice ha diritto al congedo di paternità?
    Sì. La l. 234/2021 ha reso strutturale il congedo di paternità obbligatorio, indennizzato al 100% dall’INPS. Il padre può inoltre fruire del congedo parentale alle stesse condizioni previste per la madre. Per la durata in vigore nell’anno corrente si rinvia al testo aggiornato del d.lgs. 151/2001.
    Quanto dura il congedo parentale facoltativo e come viene indennizzato?
    Il congedo parentale è fruibile da ciascun genitore fino ai dodici anni di vita del figlio, nei limiti e alle condizioni del d.lgs. 151/2001 come modificato dal d.lgs. 105/2022. Il CCNL può integrare i periodi indennizzati o aumentare la percentuale di copertura; si rinvia al testo contrattuale vigente per i valori specifici.
    La lavoratrice può essere licenziata durante la maternità?
    No. L’art. 54 del d.lgs. 151/2001 vieta il licenziamento dall’inizio della gravidanza fino a un anno di età del figlio, salvo giusta causa. Il licenziamento in violazione del divieto è nullo e la lavoratrice ha diritto alla reintegrazione e al risarcimento del danno.
    I permessi per allattamento spettano anche nelle case editrici?
    Sì. Il d.lgs. 151/2001 garantisce due ore di permesso giornaliero retribuito (una se l’orario è inferiore a sei ore) per il primo anno di vita del figlio. Il CCNL editoria libraria non può ridurre questo diritto, ma può prevedere condizioni migliorative.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sulle disposizioni del d.lgs. 151/2001 e sulle previsioni tipiche del CCNL per i dipendenti delle case editrici librarie. I valori delle indennità integrative a carico del datore dipendono dal testo contrattuale in vigore al momento del congedo; per situazioni specifiche è consigliabile consultare le organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o un consulente del lavoro.

  • Art. 67 TUIR: Redditi diversi

    Art. 67 TUIR: Redditi diversi

    Art. 67 TUIR – Redditi diversi

    In vigore dal 18/06/2025

    Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 1

    “1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice, ne’ in relazione alla qualita’ di lavoratore dipendente:(8)

    a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;

    b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu’ di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unita’ immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonche’, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;

    b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non piu’ di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo. [lettera inserita dall’articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024). Si veda anche quanto disposto dal comma 65, a proposito dell’applicabilità dell’imposta sostitutiva di cui all’, n. 266articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, e dai commi 66 e 67.]

    c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (4). Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa’ e associazioni di cui all’articolo 5 e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche’ la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione e’ determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche’ nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:(6)

    1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;

    2) cessione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di societa’ i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’assimilazione opera a prescindere dal valore dell’apporto;

    3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell’apporto sia superiore al 25 per cento dell’ammontare dei beni dell’associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell’articolo 47 del citato testo unico;

    c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di societa’ e associazioni di cui all’articolo 5 e dei soggetti di cui all’articolo 73, nonche’ di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (4). Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:(7)

    1) cessione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell’apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di societa’ i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

    2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell’apporto sia non superiore al 25 per cento dell’ ammontare dei beni dell’associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell’articolo 47;

    c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche’ siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; (2)

    c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu’ pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;

    c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonche’ quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;

    c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attivita’, comunque denominate. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attivita’” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attivita’ aventi eguali caratteristiche e funzioni; (3) (5)

    d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilita’ o dalla sorte nonche’ quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;

    e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

    f) i redditi di beni immobili situati all’estero;

    g) i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell’articolo 53;

    h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;

    h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell’articolo 58;

    h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore;

    i) i redditi derivanti da attivita’ commerciali non esercitate abitualmente;

    l) i redditi derivanti da attivita’ di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

    m) le indennita’ di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalita’ dilettantistiche; (1)

    n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all’articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti.

    1-bis. Agli effetti dell’applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche’ le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu’ recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu’ recente.

    1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.

    1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attivita’ finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all’emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.”

    —————

    (1) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1006, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022). Poi modificata dal D. legislativo n. 36 del 28/02/2021.

    (2) Si veda quanto disposto dall’articolo 1, commi 112 e 113, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

    (3) Lettera inserita dall’articolo 1, comma 126, lettera a), della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023). Si veda anche quanto disposto dal successivo comma 127.

    (4) Per l’anno 2024, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze si veda quanto disposto dall’articolo 1, commi 52 e 53, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024).

    (5) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 25, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025). Inoltre, il comma 24 ha disposto che sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui alla stessa lettera c-sexies) realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l’aliquota del 33 per cento. Si veda anche quanto disposto dai successivi commi da 26 a 29.

    (6) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1 del D.L. 17 giugno 2025, n. 84; tale disposizione si applica per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, del citato D.L. n. 84/2025.

    (7) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), D.L. 17 giugno 2025, n. 84; tale disposizione si applica per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, del citato D.L. n. 84/2025.

    (8) Per l’interpretazione del presente comma vedi il comma 1-bis, art. 1 del DECRETO-LEGGE 17 giugno 2025, n. 84.

  • Art. 50 D.Lgs. 171/2005

    Art. 50 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Art. 29 DPR 448/1988 – Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova

    Art. 29 DPR 448/1988 – Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 73 T.U. Stupefacenti – Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti

    Art. 73 T.U. Stupefacenti – Produzione traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre, distribuisce, commercia, cquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. (1)

    1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta'.

    2. Chiunque essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

    2-bis. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b) decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 50).

    3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

    4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni. (*)

    5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Il fatto non si considera di lieve entita' quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti, ovvero per le modalita' dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo e' punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalita'.

    5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di due volte.

    5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

    6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata.

    7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. (2)

    7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e' ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Nei casi di cui al periodo precedente, e' ordinata la confisca, altresi', degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato. ___________________ (1) Con sentenza depositata il 25 febbraio 2014 n. 32 (in GU n.11 del (05-03-2014) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 77, comma 2 Cost., degli artt. 4bis e 4vicies-ter del d.l. n. 272/05 (convertito nella legge n. 49/06) nella parte in cui hanno modificato rispettivamente i commi 1 e 4 dell'art. 73 e sostituito gli artt. 13 e 14 delD.p.r. n. 309/90." (2) Con sentenza n.74/2016 (g.u. n. 15/2016) la Corte Costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'attuale art. 69-quarto comma del codice penale, in materia di attenuanti generiche e di recidiva, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art.73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99,quarto comma, cod. pen. Ciò nella considerazione che la riduzione di pena per il ravvedimento post delittuoso e collaborativo dell'imputato deve imporsi sul computo della pena derivante dalla recidiva reiterata perchè l'imputato non avrebbe alcun vantaggio ad aiutare le forze dell'ordine e la norma "premiale" sarebbe affetta da illogicità e irrazionalità. Torna al sommario

  • Art. 167 D.Lgs. 196/2003 – Trattamento illecito di dati

    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126, 129 e 130 ovvero dal provvedimento di cui all’articolo 129 cagiona nocumento all’interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.
  • Art. 962 Codice della Navigazione

    Art. 962 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 10 TUIR: Oneri deducibili

    Art. 10 TUIR: Oneri deducibili

    Art. 10 TUIR – Oneri deducibili (1)

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 3

    Nota:Contiene modifiche recate dall’art.21 D.L.G. 5/12/2005 n.252. Per la decorrenza vedi gli artt. 4 e 16 del DLG 47/2000. Per gli effetti vedasi l’art. 12, comma 1, del DL n. 40/90. Vedi anche commi 4 e 6 dell’art. 6 della legge 488/99. Per gli effetti vedasi l’art. 10, comma 1, del DL n. 414/89.

    “1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

    a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

    b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita’ o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne’ dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;

    c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

    d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’articolo 433 del codice civile;

    d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013;

    e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

    e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto, nonché ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al primo periodo sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238;

    e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti . Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito;

    f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell’articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

    g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

    h) le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

    i) le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di 2 milioni di lire (pari a euro 1.032,91), a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

    l) le erogazioni liberali in denaro di cui all’articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all’articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all’articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;

    l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;

    l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche;

    l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 del Fondo per il merito degli studenti universitari, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

    2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresi’ deducibili, fino all’importo di lire 3.000.000 (pari a euro 1.549,37), i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare.

    2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.

    3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all’articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l’imposta di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.

    3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all’articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata.”

    __________________

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l’art.1, comma 88 legge 24 dicembre 2007 n.244.

  • Art. 125-bis RD 12/1941

    Art. 125-bis RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 935 Codice della Navigazione – Obbligo dell’assicurazione

    Art. 935 Codice della Navigazione – Obbligo dell’assicurazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'esercente ha l'obbligo di assicurare contro i rischi di volo, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalle norme corporative, il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo. L'assicurazione esonera l'esercente dalla responsabilità per infortuni di volo del personale nei casi previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro. Per i rischi diversi da quelli di volo si applicano le disposizioni delle leggi speciali.