- Sono sottoposti ad accisa: birra, vino, bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, prodotti alcolici intermedi e alcole etilico (comma 1).
- La produzione deve avvenire in depositi fiscali; è ammessa la produzione in impianti diversi solo con prodotti ad accisa assolta e a condizione che l'accisa sui componenti non sia inferiore a quella sul prodotto finale.
- La produzione domestica di bevande alcoliche da un privato per consumo familiare e degli ospiti — con alcole ad accisa assolta e senza attività di vendita — non richiede autorizzazione.
- L'alcole completamente denaturato (formula Reg. CE 3199/93) è una categoria tecnica specifica; l'alcole e le bevande alcoliche sono esenti se impiegati nei settori elencati dal comma 3 (medicinali, aceto, aromi, ecc.).
- Le agevolazioni sono accordate anche mediante rimborso dell'imposta già pagata; i prodotti ritirati per non idoneità al consumo umano danno diritto a rimborso dell'accisa.
Testo dell'articoloVigente
Art. 27 D.Lgs. 504/1995 — Ambito applicativo ed esenzioni
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. Sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l’alcole etilico.
2. I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, e dall’art. 37, comma 1, sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale. Può essere autorizzata la produzione in impianti diversi dai depositi fiscali semprechè vengano utilizzati prodotti ad imposta assolta e l’accisa complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici, destinati all’uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad imposta assolta, non è soggetta ad autorizzazione a condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di alcuna attività di vendita. 2-bis. Ai fini del presente testo unico, per alcole completamente denaturato si intende l’alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all’allegato al regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, e successive modificazioni
3. L’alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall’accisa quando sono: a) completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico; b) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall’Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis; b-bis) utilizzati, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b); c) impiegati per la produzione dell’aceto di cui al codice NC 2209; d) impiegati per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole; f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2 per cento in volume; g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci; h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici; i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto. 3-bis. L’esenzione di cui al comma 3, lettera a), si applica anche per l’alcole etilico trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all’articolo 10, immesso in consumo in un altro Stato membro, al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione di cui al regolamento (CE) n. 3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco
4. Le agevolazioni sono accordate anche mediante rimborso dell’imposta pagata.
5. Sui prodotti ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano viene rimborsata l’accisa pagata.
6. Per i rimborsi si applicano le disposizioni dell’art. 14.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 27 L. 184/1983: Effetti dell'adozione sullo stato dell'adottato
- Art. 27 Reg. (UE) 2024/1689 — Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 27 Cod. Amb. — Provvedimento unico in materia ambientale
- Art. 27 D.Lgs. 148/2015 — Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
- Art. 27 D.Lgs. 159/2011 — Comunicazioni e impugnazioni
- Art. 27 D.Lgs. 209/2005 — Rispetto delle norme di interesse generale
Commento
Campo di applicazione soggettivo e oggettivo
L'art. 27 apre il Titolo II del TUA dedicato alla disciplina dell'alcole e delle bevande alcoliche. Definisce il perimetro dell'imposizione elencando i cinque prodotti soggetti ad accisa: birra, vino, bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, prodotti alcolici intermedi e alcole etilico. Ciascuna di queste categorie ha una propria disciplina specifica (artt. 28-35 per birra, artt. 36-37 per vino, artt. 38-39 per bevande fermentate diverse, artt. 39-bis per prodotti intermedi, artt. 27 ss. per alcole etilico), con aliquote riferite a parametri fisici diversi (ettolitro di prodotto finito, ettolitro di alcole anidro, grado Plato, ecc.).
Il campo di applicazione è armonizzato dalla direttiva (UE) 2020/630 (struttura delle accise sulle bevande alcoliche) e dalla direttiva (UE) 2020/1151 (aliquote minime), che impongono definizioni comuni e impediscono agli Stati di introdurre esenzioni non previste dalla normativa unionale, salvo specifiche deroghe.
Regime di produzione: il deposito fiscale come regola generale
Il comma 2 stabilisce che i prodotti soggetti ad accisa di cui al comma 1 devono essere ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale. Il deposito fiscale è il fulcro del sistema sospensivo: la produzione avviene «a credito» di accisa, che matura solo all'atto dell'immissione in consumo. Il depositario autorizzato è responsabile dell'accisa, presta garanzia e tiene contabilità fiscale degli stock.
Sono ammesse deroghe alla regola del deposito fiscale, a precise condizioni:
La norma richiama per eccezione l'art. 5, co. 1 (piccoli produttori di birra con regime forfettario) e l'art. 37, co. 1 (vignaioli con produzione domestica), che costituiscono regimi speciali.
Produzione domestica privata: l'esenzione non autorizzata
Il comma 2 contiene anche una clausola liberale per la produzione domestica privata di bevande alcoliche. La preparazione da parte di un privato di prodotti alcolici con alcole ad imposta assolta, destinati al consumo dello stesso privato, dei familiari e degli ospiti, non è soggetta ad autorizzazione a condizione che:
Questa clausola legittima, ad esempio, la produzione casalinga di liquori o macerati a scopo non commerciale, pratica diffusa nel territorio nazionale. L'uso di alcole in sospensiva per produzione domestica, invece, integra una violazione.
Alcole completamente denaturato: definizione tecnica
Il comma 2-bis introduce la definizione di alcole completamente denaturato: l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco ai sensi del Reg. (CE) n. 3199/93 della Commissione del 22 novembre 1993. La denaturazione completa rende l'alcole inidoneo al consumo umano e giustifica la completa esenzione dall'accisa (comma 3, lett. a). Il Regolamento 3199/93 — e le sue successive modificazioni — armonizza le formule di denaturazione accettate reciprocamente tra gli Stati membri, per evitare distorsioni nel mercato interno.
Esenzioni oggettive: i settori ammessi
Il comma 3 elenca i casi in cui l'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa in ragione della loro destinazione d'uso. Si tratta di esenzioni di fonte unionale (direttiva 92/83/CEE, art. 27), recepite nell'ordinamento nazionale. Le principali categorie:
Riconoscimento reciproco della denaturazione e rimborsi
Il comma 3-bis estende l'esenzione di cui alla lett. a) all'alcole etilico trasferito in Italia con il documento di accompagnamento (art. 10), immesso in consumo in un altro Stato membro dove viene poi completamente denaturato con formula di quel Paese (riconoscimento reciproco ex Reg. 3199/93). Questo evita che l'alcole italiano, una volta denaturato all'estero, subisca una doppia imposizione.
Il comma 4 prevede che le agevolazioni siano accordate anche mediante rimborso dell'accisa già versata, quando il riconoscimento ex ante non fosse possibile. Il comma 5 garantisce il rimborso dell'accisa pagata sui prodotti ritirati dal commercio perché non idonei al consumo umano (es. prodotti avariati o contaminati). Il rinvio al comma 6 alle disposizioni dell'art. 14 assicura la disciplina uniforme dei rimborsi (termini, modalità, ufficio competente).
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un birrificio artigianale che produce meno di 200.000 hl/anno può operare senza deposito fiscale?
No in via generale, ma il comma 2 consente la produzione fuori deposito fiscale a condizione che si usino prodotti ad accisa assolta e che l'accisa sui componenti non sia inferiore a quella del prodotto finale. Esistono poi regimi speciali per piccoli produttori (art. 5 TUA per la birra) che prevedono forfettizzazione o semplificazioni, ma sempre con obbligo di registrazione presso l'ADM.
L'alcole denaturato con la formula europea (Reg. CE 3199/93) è sempre esente da accisa?
Sì, se completamente denaturato secondo la formula notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, l'alcole è esente ai sensi del comma 3, lett. a). Se denaturato con formula diversa (approvata dall'Amministrazione finanziaria italiana), l'esenzione vale solo per i prodotti non alimentari elencati al comma 3, lett. b).
Come si ottiene il rimborso dell'accisa su prodotti alcolici ritirati dal commercio per non idoneità al consumo?
Ai sensi del comma 5, è sufficiente dimostrare che i prodotti non sono idonei al consumo umano (es. prodotti scaduti, contaminati o difettosi) e presentare istanza di rimborso all'ADM secondo le modalità dell'art. 14 TUA. La distruzione dei prodotti avviene di norma sotto sorveglianza amministrativa, a prova dell'effettivo ritiro.
Un'industria di aromi può acquistare alcole in sospensiva per produrre aromi destinati a bevande gassate analcoliche?
Sì. Il comma 3, lett. f) esenta l'alcole impiegato in aromi destinati a bevande analcoliche con titolo alcolometrico ≤ 1,2% vol. L'acquisto in sospensiva richiede la qualifica di destinatario registrato o deposito fiscale e la prestazione di garanzia; il beneficio dell'esenzione si concretizza al momento dell'utilizzo, documentato in contabilità.
Un privato può produrre vino in casa senza autorizzazione?
Sì, ma con vincoli diversi a seconda del prodotto. Per le bevande alcoliche in generale, il comma 2 esenta la produzione domestica con alcole ad accisa assolta. Per il vino esiste una norma specifica (art. 36, co. 3 TUA) che esenta il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso, dai familiari e dagli ospiti, senza alcuna attività di vendita. In entrambi i casi, l'attività commerciale fa cadere l'esenzione.
Vedi anche