← Torna a Accise — TU D.Lgs. 504/1995
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il vino — sia tranquillo che spumante — è sottoposto ad accisa con aliquota riferita all'ettolitro di prodotto finito; attualmente l'Italia applica l'aliquota minima UE pari a zero per entrambe le tipologie.
  • Il «vino tranquillo» comprende i prodotti NC 2204 e 2205 con titolo alcolometrico effettivo tra 1,2% e 18% vol., purché l'alcole derivi interamente da fermentazione; tra 15% e 18% vol. è richiesto che il vino non sia stato arricchito.
  • Il «vino spumante» è definito dai codici NC 2204 10 e assimilati: presentazione in bottiglia con tappo a fungo o sovrappressione CO₂ ≥ 3 bar, titolo alcolometrico tra 1,2% e 15% vol. da fermentazione.
  • Il vino prodotto da un privato per consumo proprio, dei familiari e degli ospiti è esente da accisa, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.
  • L'accertamento dei quantitativi negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine tiene conto delle registrazioni obbligatorie previste dal Reg. (CE) 436/2009 della Commissione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 36 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell’imposizione e modalità di accertamento

Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Il vino, tranquillo o spumante, è sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito.

2. Si intendono per: a) “vino tranquillo” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti nella lettera b), aventi: 1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione; 2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purché ottenuti senza arricchimenti e l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione; b) ‘vino spumantè tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che: 1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a “forma di fungo” tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar; 2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.

3. È esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 37, negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine, i quantitativi dei prodotti finiti e dei prodotti destinati ad essere lavorati in altri opifici sono determinati tenendo conto anche delle registrazioni obbligatorie previste dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009.

Commento

Il vino nel sistema delle accise armonizzate

Il vino è uno dei prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'art. 27, co. 1, TUA, ma costituisce un caso peculiare nel panorama fiscale europeo: la direttiva 92/84/CEE (aliquote minime) fissa per il vino un'aliquota minima pari a zero, lasciando agli Stati membri ampia discrezionalità. L'Italia, come la maggior parte degli Stati vinicoli dell'Unione, ha storicamente mantenuto l'aliquota a zero per il vino tranquillo e spumante, per cui l'imposta — pur formalmente dovuta — è di fatto nulla. Ciò non significa che il vino sia fuori dal sistema delle accise: la produzione in deposito fiscale, la circolazione in regime sospensivo con e-AD e gli obblighi di registrazione continuano ad applicarsi.

L'art. 36 svolge tre funzioni: (i) definisce i parametri di imposizione (aliquota per ettolitro di prodotto finito); (ii) fornisce definizioni tecniche di «vino tranquillo» e «vino spumante» ai fini dell'accisa; (iii) disciplina la produzione domestica e le modalità di accertamento nelle cantine.

Definizione di vino tranquillo ai fini accise

Il comma 2, lett. a) definisce il «vino tranquillo» per esclusione rispetto al vino spumante: si tratta dei prodotti dei codici NC 2204 (vini di uve fresche) e 2205 (vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati) che non rientrano nella definizione di spumante e che presentano:

  • Titolo alcolometrico effettivo tra 1,2% e 15% vol.: l'alcole deve derivare interamente dalla fermentazione; non è ammessa aggiunta di alcole etilico. È la fascia che copre la quasi totalità dei vini comuni, bianchi, rossi e rosé.
  • Titolo alcolometrico tra 15% e 18% vol.: ammesso solo se il vino non è stato arricchito (cioè non ha subito addizione di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati per aumentarne la gradazione) e l'alcole deriva interamente da fermentazione. Rientrano in questa fascia alcuni vini naturalmente ad alta gradazione (es. certi vini passiti, Amarone, ecc.).

I vini liquorosi (es. Marsala, Sherry, Porto) — che superano i 18% vol. o che prevedono per definizione l'aggiunta di alcole — non rientrano nella categoria del «vino tranquillo» ai fini accise del TUA: sono classificati come prodotti alcolici intermedi (artt. 39-bis ss.) o, se con gradazione superiore, come bevande spiritose soggette ad accisa sull'alcole etilico.

Definizione di vino spumante

Il comma 2, lett. b) definisce il «vino spumante» identificandolo con specifici codici NC:

  • NC 2204 10 (vini spumanti tout court);
  • NC 2204 21 06, 07, 08, 09 e 2204 29 10 (vini in bottiglia con specifiche caratteristiche di spuma);
  • NC 2205 (vermut spumante e similari).

Devono essere soddisfatte due condizioni cumulative:

  1. Presentazione in bottiglie chiuse con tappo a forma di fungo (tenuto da fermagli o legacci) oppure con sovrappressione di CO₂ in soluzione di almeno 3 bar.
  2. Titolo alcolometrico effettivo tra 1,2% e 15% vol. con alcole derivante interamente da fermentazione.

Rientrano nella definizione il Prosecco, il Franciacorta, il Moscato d'Asti DOCG, lo Champagne, il Cava e analoghi. I prosecchi con tappo raso (frizzanti) con sovrappressione tra 1 e 2,5 bar non raggiungono i 3 bar e sono classificati come vini tranquilli frizzanti, pur appartenendo al NC 2204.

Produzione domestica privata: esenzione senza autorizzazione

Il comma 3 introduce un'esenzione soggettiva per il vino prodotto da un privato per consumo proprio: non è dovuta alcuna accisa (già di per sé zero, ma la norma ha valore sistematico) né è richiesta autorizzazione, a condizione che il vino non formi oggetto di alcuna attività di vendita.

La norma copre la tradizionale vendemmia familiare e la cantina domestica, fenomeno diffuso in molte regioni italiane. La soglia è puramente qualitativa (assenza di commercializzazione), non quantitativa: non esistono limiti di volume di produzione privata. Tuttavia, se il privato cede il vino a titolo oneroso — anche occasionalmente — l'esenzione cade e occorre l'inquadramento come produttore soggetto alle norme sulle cantine e agli adempimenti accise.

Accertamento dei quantitativi: il ruolo del Reg. (CE) 436/2009

Il comma 4 stabilisce che, negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine, i quantitativi dei prodotti finiti e dei prodotti destinati ad essere lavorati altrove sono determinati tenendo conto anche delle registrazioni obbligatorie previste dal Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione (registro vitivinicolo). Questo regolamento — ora in parte sostituito dalle disposizioni del Reg. (CE) 479/2008 e successivamente dal Reg. (UE) 1308/2013 e dal Reg. delegato (UE) 273/2018 — impone ai produttori di vino la tenuta di un «registro di cantina» con annotazioni su entrate, uscite, giacenze, pratiche enologiche e analisi. L'ADM utilizza tali registrazioni come punto di riferimento per la verifica della corrispondenza tra le giacenze dichiarate e quelle rilevate in sede di ispezione.

Il rinvio al comma 1-bis dell'art. 37 consente di tenere conto anche delle disposizioni specifiche sui vignaioli e sulle piccole cantine che producono vino in regime semplificato.

Interazione con la disciplina OIC vitivinicola e le DOP/IGP

Le definizioni fiscali di «vino tranquillo» e «vino spumante» del TUA non sempre coincidono con le denominazioni vinicole (DOP, IGP, varietali), che seguono disciplinari approvati dal Ministero dell'agricoltura. Un vino classificato come DOP potrebbe, ai fini accise, rientrare in una categoria diversa da quella merceologica di denominazione. L'operatore deve quindi distinguere l'inquadramento doganale/accise (in base ai codici NC) da quello enologico-commerciale (in base al disciplinare di produzione).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

In Italia il vino paga davvero l'accisa? L'aliquota è davvero zero?

Formalmente sì: il vino rientra tra i prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'art. 27 e 36 TUA. Tuttavia l'Italia ha esercitato la facoltà prevista dalla direttiva 92/84/CEE di fissare l'aliquota a zero per il vino tranquillo e spumante. Ciò non esime dalla tenuta della contabilità fiscale, dalla gestione del deposito fiscale e dall'uso dell'e-AD per la circolazione in sospensiva.

Un vino con 17% di alcole da fermentazione naturale è 'vino tranquillo' ai fini accise?

Sì, a condizione che non sia stato arricchito (cioè non abbia subito aggiunta di mosti concentrati o rettificati) e che l'alcole provenga interamente da fermentazione. Rientra nella definizione dell'art. 36, co. 2, lett. a), n. 2. Se invece la gradazione fosse stata aumentata con aggiunta di alcole etilico, si tratterebbe di prodotto alcolico intermedio (art. 39-bis TUA).

Un vino frizzante con sovrappressione di 2 bar è vino spumante ai fini TUA?

No. L'art. 36, co. 2, lett. b) richiede una sovrappressione di CO₂ in soluzione di almeno 3 bar (oppure tappo a fungo con fermaglio). Un frizzante con sovrappressione inferiore è classificato come vino tranquillo ai fini accise, indipendentemente dalla sua classificazione commerciale o doganale.

Un produttore di vino deve tenere il registro di cantina anche se l'accisa è zero?

Sì. Il Reg. (CE) 436/2009 (e la normativa vitivinicola UE vigente) impone il registro di cantina indipendentemente dal carico fiscale. L'ADM utilizza queste registrazioni per accertare i quantitativi ai sensi dell'art. 36, co. 4 TUA: la mancata tenuta integra una violazione sanzionabile.

Un privato che produce vino per sé può poi regalarlo a terzi senza perdere l'esenzione?

La norma (art. 36, co. 3) esenta il vino prodotto da un privato consumato «dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti», purché non formi oggetto di alcuna attività di vendita. La cessione a titolo gratuito (regalo) a terzi non espressamente indicati nella norma si colloca in una zona grigia: l'interpretazione prevalente esclude le cessioni sistematiche, che potrebbero configurare un'attività commerciale di fatto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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