Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 21 L. 241/1990 – Disposizioni sanzionatorie

    1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni false o mendaci, fatte salve le previste sanzioni penali, di cui all’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al medesimo articolo, il dichiarante è punito con la sanzione del divieto di intraprendere l’attività e con sanzione amministrativa pecuniaria.
  • Art. 20 L. 241/1990 – Silenzio assenso

    1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
    2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
  • Art. 208 D.Lgs. 259/2003 – Limitazioni legali

    Art. 208 D.Lgs. 259/2003 – Limitazioni legali

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici possono essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonché all’uso di macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio stesso.

    2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, prima dell’inizio del funzionamento delle stazioni.

    3. Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 19-bis L. 241/1990 – Concentrazione dei regimi amministrativi

    1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
  • CCNL Scuola AGIDAE: Welfare contrattuale

    CCNL Scuola Privata AGIDAE

    In sintesi

    Welfare CCNL Scuola AGIDAE: Mutua AGIDAE (sanità integrativa), Fondo Espero (pensione), polizza infortuni 24h, formazione continua. Sussidi straordinari per famiglie numerose.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica) · CGIL Scuola · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS
    Ultimo rinnovo
    14 marzo 2024 (in vigore dal 1° settembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 agosto 2027
    Platea
    ~50.000 (docenti, personale amministrativo, ATA, educatori scuole paritarie cattoliche da nido a universitario)

    Tabella riepilogativa

    Welfare contrattuale
    Voce Dettaglio
    Mutua AGIDAE Vedi sezione dedicata
    Fondo Espero Vedi sezione dedicata
    Polizza infortuni 24h Vedi sezione dedicata
    Formazione continua Vedi sezione dedicata
    Sussidi famiglie numerose Vedi sezione dedicata

    Mutua AGIDAE

    Sanità integrativa: rimborsi visite, esami, ricoveri, dentista, logopedia (importante per docenti). Estensione familiari.

    Fondo Espero

    Fondo pensione complementare 1,55% + 1,55% + TFR.

    Polizza infortuni 24h

    €80.000 morte/invalidità. Copertura anche tempo libero.

    Formazione continua

    Corsi gratuiti per docenti: aggiornamento didattico, BES/DSA, tecnologie didattiche, sicurezza scuole.

    Sussidi famiglie numerose

    Tradizione AGIDAE: sussidi straordinari per dipendenti con famiglie numerose o in difficoltà (€500-2.000/anno).

    Casi pratici

    Tizio – docente Welfare contrattuale
    Tizio (docente primaria AGIDAE) applica le regole CCNL su welfare contrattuale.
    Caia – ATA Welfare contrattuale
    Caia (segretaria scuola AGIDAE) gestisce welfare contrattuale secondo CCNL.
    Sempronio – coordinatore Welfare contrattuale
    Sempronio (coordinatore didattico) supervisiona welfare contrattuale per il personale.

    Domande frequenti

    Domanda 1 su Welfare contrattuale?
    Risposta sintetica su welfare contrattuale secondo CCNL Scuola AGIDAE.
    Domanda 2 su Welfare contrattuale?
    Approfondimento welfare contrattuale per docenti e personale.
    Domanda 3 su Welfare contrattuale?
    Caso specifico welfare contrattuale in scuola paritaria.
    Domanda 4 su Welfare contrattuale?
    Differenze welfare contrattuale vs scuola statale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per docenti e ATA, Preavviso, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata AGIDAE. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 19 L. 241/1990 – Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

    1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
    3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
  • Art. 65 D.Lgs. 504/1995 – Adeguamenti alla normativa comunitaria

    Art. 65 D.Lgs. 504/1995 – Adeguamenti alla normativa comunitaria

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Le disposizioni delle direttive della Comunità… europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, anche con riferimento ad adeguamenti di aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell’ECU rispetto alla valuta nazionale, sono recepite, in via amministrativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

  • Art. 18-bis L. 241/1990 – Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni

    1. Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza.
  • Art. 18 L. 241/1990 – Autocertificazione

    1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
    2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
  • Art. 17-bis L. 241/1990 – Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche

    1. Nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici, ove per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
  • Art. 17 L. 241/1990 – Valutazioni tecniche

    1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
  • Art. 16 L. 241/1990 – Attività consultiva

    1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.