Autore: Andrea Marton

  • Art. 125 D.Lgs. 36/2023 – Anticipazione del prezzo

    1. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
  • Art. 24 Bis TUIR: Opzione per l’imposta sostitutiva sui reddi

    Art. 24 Bis TUIR: Opzione per l’imposta sostitutiva sui reddi

    Art. 24 bis TUIR – Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (1)

    In vigore dal 01/01/2026

    Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 25

    “1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, possono optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all’estero individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validita’ dell’opzione. L’imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d’imposta di validita’ dell’opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all’articolo 68, comma 3.

    2. Per effetto dell’esercizio dell’opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all’estero di cui al comma 1 è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 300.000 per ciascun periodo d’imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 50.000 (2) per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’imposta non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo.

    3. L’opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera f) , della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed e’ efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell’opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validita’ dell’opzione. L’Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorita’ fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validita’ dell’opzione.

    4. L’opzione di cui al comma 1 e’ revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validita’ dell’opzione. Gli effetti dell’opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

    5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per sè o per uno o più dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facolta’ di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o piu’ Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Ai fini dell’individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all’articolo 23.

    6. Su richiesta del soggetto che esercita l’opzione di cui al comma 1, l’opzione ivi prevista può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell’opzione a uno o più dei familiari di cui all’articolo 433 del codice civile, purche’ soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l’opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l’ultima residenza prima dell’esercizio di validita’ dell’opzione. L’estensione dell’opzione può essere revocata in relazione a uno o più familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall’opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l’opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1.”

    _____________________

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 152 legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ai sensi del successivo comma 159 del citato art. 1 le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 232 del 2016 (1° gennaio 2017). Vedasi anche i commida 153 a 158 dell’art. 1 legge n. 232 del 2016.

    (2) L’articolo 1, comma 25, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha modificato, al primo periodo, l’importo di “euro 200.000” in “euro 300.000” e, al secondo periodo, “euro 25.000” in “euro 50.000”; ai sensi del successivo comma 26 le disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’articolo 43 del codice civile a decorrere dal 1 gennaio 2026, data di entrata in vigore della legge di bilancio stessa.

  • Art. 23 TUIR: Applicazione dell’imposta ai non residenti

    Art. 23 TUIR: Applicazione dell’imposta ai non residenti

    Art. 23 TUIR – Applicazione dell’imposta ai non residenti (NDR: ex art. 20.)

    In vigore dal 01/01/2023

    Modificato da: Legge del 29/12/2022 n. 197 Articolo 1

    “1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

    a) i redditi fondiari;

    b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;

    c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 50;

    d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita’ esercitate nel territorio dello Stato;

    e) i redditi d’impresa derivanti da attivita’ esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;

    f) i redditi diversi derivanti da attivita’ svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche’ le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa’ residenti, con esclusione:

    1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell’articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa’ residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;

    2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonche’ da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;

    3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento d’intermediari, in mercati regolamentati;

    g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.

    1-bis. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa’ ed enti non residenti, il cui valore, per piu’ della meta’, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati. (3)

    2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

    a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita’ di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell’art. 16;(1)

    b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui allelettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell’articolo 47;(2)

    c) i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonche’ di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;

    d) i compensi conseguiti da imprese, societa’ o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.”

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    (1)Vedi, ora, l’art. 17 ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. .

    (2)Vedi, ora, l’art. 50 ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

    (3) Comma inserito dall’articolo 1, comma 96, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023). Si veda anche quanto disposto dai commi 98 e 99.

    Commento del professionista
    1. Principi generali

    Il sistema fiscale italiano, come la maggior parte degli ordinamenti internazionali, si fonda su due criteri distinti a seconda del soggetto considerato. I residenti in Italia sono tassati su tutti i loro redditi ovunque prodotti nel mondo (worldwide taxation), mentre i non residenti sono tassati soltanto sui redditi che hanno la propria fonte nel territorio italiano (source taxation). Per questi ultimi, quindi, la potestà impositiva dello Stato è limitata: occorre che sussista un collegamento qualificato tra il reddito e il territorio nazionale.

    La norma cardine che regola questa materia è l’art. 23 del TUIR, che svolge una funzione puramente “formale”: non determina il trattamento tributario del reddito, ma stabilisce a quali condizioni quel reddito si considera prodotto in Italia e quindi attraibile a tassazione. Il trattamento concreto – aliquote, ritenute, esenzioni – è invece rimesso alle norme sostanziali di riferimento per ciascuna categoria reddituale.

    I criteri di collegamento individuati dalla norma possono ricondursi a tre logiche fondamentali: la presenza fisica del bene in Italia (come per gli immobili o le partecipazioni in società residenti), lo svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale (lavoro dipendente, autonomo, d’impresa) e la residenza del soggetto erogante il reddito in Italia (come avviene tipicamente per i redditi di capitale e le royalties). Per ciascuna categoria reddituale il legislatore ha scelto il criterio più coerente con la natura della fonte produttiva.

    Vale ricordare che, ai sensi dell’art. 165 TUIR, gli stessi criteri operano in senso inverso per i residenti italiani: servono cioè a qualificare come “prodotto all’estero” il reddito percepito da un soggetto residente, rilevante ai fini del credito d’imposta per i redditi esteri.

    Quanto alla nozione di non residente, sono tali le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta non risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente e non hanno né domicilio né residenza in Italia ai sensi del codice civile. Una presunzione relativa di residenza colpisce invece i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata: spetta a loro fornire la prova contraria. Per le società e gli enti si rinvia all’art. 73 TUIR.

    Un aspetto spesso trascurato nella pratica è che per “territorio dello Stato” si intende il territorio politico su cui l’Italia esercita la propria sovranità, con l’inclusione delle navi e degli aeromobili italiani che si trovino in luoghi non soggetti alla sovranità di altri Stati.

    2. Il rapporto con le convenzioni internazionali

    L’art. 23 non esaurisce il quadro normativo applicabile ai non residenti. Accanto alla normativa interna operano le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, che l’Italia ha stipulato con la grande maggioranza degli Stati del mondo. Queste convenzioni, una volta ratificate con legge, assumono nell’ordinamento interno la natura di leggi speciali e prevalgono sulle norme ordinarie in caso di conflitto, salvo che la norma interna risulti più favorevole per il contribuente (art. 169 TUIR).

    La quasi totalità delle convenzioni stipulate dall’Italia si ispira al Modello OCSE, che distribuisce la potestà impositiva tra lo Stato di residenza e lo Stato della fonte attraverso regole specifiche per ciascuna categoria reddituale. In caso di contrasto tra una norma convenzionale e una legge interna successiva, la questione deve essere rimessa alla Corte Costituzionale, in quanto le norme convenzionali hanno rango intermedio tra la Costituzione e la legge ordinaria (Corte Cost. nn. 348 e 349 del 2007).

    Nella pratica, quando la normativa interna italiana prevede una ritenuta più elevata rispetto a quanto consentito dalla convenzione applicabile, il non residente può scegliere due strade: chiedere direttamente al sostituto d’imposta l’applicazione dell’aliquota convenzionale ridotta, presentando apposita certificazione di residenza fiscale estera, oppure subire la ritenuta ordinaria e presentare successivamente istanza di rimborso.

    3. Redditi fondiari

    I redditi derivanti da terreni e fabbricati situati in Italia sono imponibili nel nostro Paese in capo al possessore non residente: si tratta del criterio di collegamento più immediato e privo di margini di incertezza, poiché la localizzazione fisica del bene è di per sé sufficiente a radicare la potestà impositiva italiana. Rientrano in questa categoria i redditi di immobili iscritti (o iscrivibili) nel catasto con attribuzione di rendita.

    Occorre però fare attenzione quando l’immobile è detenuto da un’impresa non residente: se il bene costituisce un bene strumentale o merce dell’impresa, il relativo reddito confluisce nel reddito d’impresa e non mantiene la qualificazione di reddito fondiario.

    Sul piano pratico, il regime dei non residenti presenta alcune specifiche rispetto a quello ordinario: non si applica la maggiorazione di un terzo della rendita catastale prevista per le unità tenute a disposizione, né spetta la deduzione per l’abitazione principale. Elemento particolarmente rilevante è l’assenza di ritenuta alla fonte: il non residente che percepisce redditi fondiari italiani è pertanto tenuto alla presentazione autonoma della dichiarazione dei redditi in Italia.

    In linea con l’art. 6 del Modello OCSE, le convenzioni attribuiscono la tassazione degli immobili allo Stato in cui essi sono situati, pur senza escludere la tassazione concorrente dello Stato di residenza del possessore (il quale eliminerà la doppia imposizione attraverso il meccanismo del credito d’imposta).

    4. Redditi di capitale

    Per i redditi di capitale il criterio di collegamento non è la localizzazione di un bene fisico, bensì la residenza del soggetto erogante. Si considerano prodotti in Italia i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti. Non è però sufficiente che il pagamento sia materialmente eseguito da un soggetto residente: è necessario che quel pagamento rappresenti l’adempimento di un’obbligazione contrattuale propria dell’erogante, vale a dire la remunerazione di capitali effettivamente ricevuti (circ. 207/E/1999).

    Una deroga importante riguarda gli interessi su depositi e conti correnti bancari e postali: tali proventi non si considerano prodotti in Italia se percepiti da non residenti, che devono però documentare il proprio status mediante autocertificazione.

    Il sistema prevede poi un articolato insieme di esenzioni e regimi agevolati a beneficio dei non residenti. Tra i più rilevanti si segnalano: l’esenzione da imposizione sugli interessi derivanti da obbligazioni di grandi emittenti (banche e società quotate) per soggetti residenti in Paesi della cosiddetta white list (D.Lgs. 239/1996); l’esenzione per interessi corrisposti a consociate UE nell’ambito di contratti di finanziamento a medio e lungo termine da parte di enti creditizi e investitori istituzionali europei (art. 26, comma 5-bis, DPR 600/1973); e il regime di esenzione per gli interessi infragruppo UE previsto dalla direttiva 2003/49/CE, recepita nell’art. 26-quater DPR 600/1973.

    Sul fronte dei dividendi, la regola generale prevede una ritenuta a titolo d’imposta del 26% sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti. Per le società e gli enti soggetti a imposta sul reddito delle società in altri Stati UE o SEE la ritenuta scende all’1,2%. Nel caso delle società madri comunitarie che detengono almeno il 10% del capitale della società italiana da almeno un anno, la direttiva madre-figlia (recepita nell’art. 27-bis DPR 600/1973) consente la non applicazione della ritenuta o il suo rimborso.

    Un tema di crescente rilevanza pratica è quello del beneficiario effettivo. Le convenzioni applicano i regimi ridotti soltanto se il percipiente del reddito ne è anche il beneficiario effettivo, escludendo quindi i soggetti che agiscono da meri intermediari o conduit. La Cassazione ha elaborato al riguardo tre criteri cumulativi: il substantive business activity test (la società svolge attività economica reale), il dominion test (la società dispone liberamente dei proventi) e il business purpose test (l’interposizione societaria non risponde esclusivamente a finalità di risparmio fiscale).

    5. Redditi di lavoro dipendente

    Il criterio di collegamento per il lavoro dipendente è il luogo fisico in cui la prestazione lavorativa viene svolta: si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, con carattere di continuità. Si escludono dunque le trasferte del tutto occasionali (che rimangono irrilevanti ai fini italiani), così come le situazioni di stabile presenza sul territorio che determinerebbero la qualifica di residente con applicazione del principio della tassazione mondiale.

    Nella fascia intermedia tra questi due estremi ricadono le situazioni più frequenti nella pratica: l’assunzione con contratto che prevede lo svolgimento esclusivo in Italia, il distacco di personale presso sedi italiane di gruppi multinazionali, le trasferte prolungate. Per ognuno di questi casi la qualifica del sostituto d’imposta e l’obbligo di operare le ritenute devono essere attentamente verificati.

    Il tema del telelavoro merita una menzione specifica: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (risposta interpello 296/2021) che se un lavoratore non residente svolge la propria prestazione fisicamente dall’estero a favore di una società italiana, il reddito è tassabile solo nello Stato estero, in quanto il luogo di svolgimento dell’attività coincide con il luogo di presenza fisica del lavoratore.

    In presenza di convenzione contro le doppie imposizioni, il Modello OCSE (art. 15) prevede che i compensi da lavoro dipendente siano tassati esclusivamente nello Stato di residenza del lavoratore qualora ricorrano contemporaneamente tre condizioni: il lavoratore non soggiorna in Italia per più di 183 giorni nel periodo considerato, la remunerazione è pagata da un datore di lavoro non residente in Italia, e il costo della remunerazione non è a carico di una stabile organizzazione italiana del datore. Se anche una sola di queste condizioni viene meno, scatta la tassazione concorrente nei due Stati.

    Un tema particolarmente delicato riguarda i piani di incentivazione azionaria con vesting period pluriennale. La posizione consolidata – confermata dalla Cassazione (n. 10606/2025) – è che il reddito derivante dalle stock options sia riferibile al periodo di maturazione del diritto, indipendentemente dal momento dell’esercizio e dalla residenza del lavoratore in quel momento. Ne consegue che se il vesting si è verificato in tutto o in parte in Italia, la corrispondente quota di reddito è tassabile nel nostro Paese anche se al momento dell’esercizio il lavoratore risiede altrove.

    Per le pensioni il Modello OCSE distingue nettamente tra trattamenti di natura privatistica, tassati esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario (art. 18), e trattamenti pubblici erogati in relazione a un servizio reso allo Stato, tassati nello Stato per cui il servizio è stato prestato (art. 19). Il TFR, assimilato a retribuzione differita, segue invece le regole ordinarie del lavoro dipendente e va ripartito proporzionalmente in base all’attività svolta in ciascun Paese durante il rapporto di lavoro.

    6. Redditi di lavoro autonomo

    I redditi di lavoro autonomo percepiti da soggetti non residenti si considerano prodotti in Italia se l’attività professionale è esercitata nel territorio dello Stato. Il criterio è quindi analogo a quello del lavoro dipendente: rileva il luogo fisico in cui la prestazione viene concretamente resa. Un medico straniero che opera in un ospedale italiano o un architetto tedesco che dirige un cantiere in Italia generano redditi italiani; un consulente che svolge la propria attività dall’estero – anche se il committente è italiano e anche se parte dell’attività (senza compenso) viene svolta in Italia – non produce invece redditi tassabili nel nostro Paese.

    La partecipazione a convegni in videoconferenza dall’estero non equivale a svolgimento dell’attività in Italia (risposta interpello 266/2022): elemento decisivo è la presenza fisica del professionista sul territorio nazionale.

    Il sostituto d’imposta italiano che corrisponde compensi a lavoratori autonomi non residenti per prestazioni effettuate in Italia deve applicare una ritenuta del 30% a titolo d’imposta definitiva. La Corte di Giustizia UE ha tuttavia osservato che l’applicazione di tale ritenuta sul compenso lordo, senza possibilità di dedurre le spese professionali, può porsi in contrasto con i principi comunitari sulla libera prestazione dei servizi.

    In presenza di convenzione, l’Italia può tassare i redditi di lavoro autonomo solo se il professionista dispone abitualmente di una “base fissa” nel territorio italiano, concetto funzionalmente analogo a quello di stabile organizzazione. In assenza di tale elemento, la tassazione spetta in via esclusiva allo Stato di residenza. Per gli artisti e gli sportivi vige invece un regime speciale: i loro compensi sono tassabili nello Stato in cui la prestazione è effettuata anche in assenza di qualsiasi struttura fissa, in ragione della capacità di generare redditi elevati in tempi brevi e della difficoltà di un controllo fiscale ex post.

    7. Redditi d’impresa

    La tassazione in Italia dei redditi d’impresa di soggetti non residenti è condizionata all’esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. In assenza di stabile organizzazione, nessun reddito d’impresa è tassabile in Italia, indipendentemente dall’entità dei ricavi generati da operazioni che abbiano comunque interessato il mercato italiano.

    La stabile organizzazione è definita dall’art. 162 TUIR come una “sede fissa di affari” attraverso cui l’impresa esercita, in tutto o in parte, la propria attività. Gli elementi costitutivi sono: la sede fissa (elemento materiale), lo svolgimento dell’attività in modo continuativo (elemento dinamico) e l’utilizzo di quella sede come strumento operativo. La Cassazione ha chiarito che non è necessario che la stabile organizzazione sia autonomamente produttiva di reddito né dotata di autonomia gestionale o contabile: è sufficiente che vi sia una struttura dalla quale l’impresa opera, anche parzialmente.

    Una svolta rilevante si è avuta con il D.Lgs. 147/2015, che ha eliminato il principio della cosiddetta “forza attrattiva” della stabile organizzazione. In precedenza, la presenza di una SO in Italia comportava l’attrazione nel reddito d’impresa di tutti i redditi italiani del soggetto non residente, indipendentemente dalla loro natura. Oggi, invece, vige il principio del trattamento isolato: il reddito della SO comprende solo gli utili e le perdite ad essa direttamente attribuibili, mentre gli altri redditi prodotti in Italia (redditi fondiari, redditi di capitale, plusvalenze) mantengono la propria autonomia categoriale e seguono i rispettivi criteri di collegamento. In questo modo, accanto al reddito d’impresa della SO, possono coesistere redditi di altra natura in capo allo stesso soggetto non residente, ciascuno tassato secondo le proprie regole.

    8. Redditi diversi e plusvalenze

    I redditi diversi si considerano prodotti in Italia se derivano da attività svolte nel territorio dello Stato o da beni che vi si trovano, comprendendo in questa seconda nozione anche i titoli azionari e obbligazionari.

    Le plusvalenze da cessione di partecipazioni in società italiane sono in linea di principio tassabili in Italia con aliquota del 26%, con una rilevante eccezione per le partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati: la cessione di questi ultimi da parte di non residenti non genera imponibile in Italia, a prescindere da dove i titoli siano detenuti. L’esenzione si estende anche alle cessioni di diritti e titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni quotate, purché anch’essi negoziati in mercati regolamentati.

    Una novità di rilievo è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), che ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 23 TUIR: sono ora tassabili in Italia le plusvalenze realizzate da non residenti dalla cessione di partecipazioni in società anch’esse non residenti, qualora il valore di tali società derivi per oltre il 50% da immobili situati in Italia. La disposizione estende quindi la potestà impositiva italiana alle strutture societarie che fungono da mero veicolo per investimenti immobiliari italiani, colpendo il fenomeno dell’elusione fiscale tramite società holding estere. Occorre tuttavia verificare caso per caso se la convenzione applicabile consenta all’Italia di esercitare tale potestà: molte CDI attualmente in vigore assegnano ancora la tassazione esclusiva delle plusvalenze allo Stato di residenza del cedente.

    Nelle operazioni di leveraged buy out, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato (circ. 6/E/2016) il potenziale elusivo delle strutture con holding intermedie estere prive di sostanza economica. In questi casi, qualora il veicolo intermedio non svolga un’attività economica genuina e si limiti a fungere da conduit, l’amministrazione finanziaria può disconoscere i benefici fiscali ottenuti, in applicazione delle disposizioni antielusive interne (art. 10-bis dello Statuto del Contribuente).

    9. Royalties

    Le royalties corrisposte a soggetti non residenti per lo sfruttamento di diritti immateriali (diritti d’autore, brevetti, marchi, formule segrete, software, know-how) si considerano prodotte in Italia sulla base di una presunzione assoluta: è sufficiente che siano erogate da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni italiane, indipendentemente da dove il diritto venga effettivamente sfruttato. Su tali compensi è prevista una ritenuta del 30% a titolo d’imposta.

    La distinzione tra contratti di know-how (che danno luogo a royalties) e contratti di prestazione di servizi (che invece rientrano nel reddito d’impresa o nel lavoro autonomo) è cruciale sul piano fiscale. Il trasferimento di know-how implica la cessione di informazioni segrete già esistenti, con un impegno limitato del cedente; la prestazione di servizi implica invece lo svolgimento continuativo di attività che richiedono le competenze del fornitore, senza che queste vengano trasferite all’altra parte. Nei contratti misti, prevale il trattamento della componente principale.

    In ambito convenzionale, il Modello OCSE attribuisce la tassazione delle royalties in via esclusiva allo Stato di residenza del beneficiario effettivo, escludendo qualsiasi tassazione da parte dello Stato della fonte. Molte convenzioni stipulate dall’Italia si discostano però da questo principio, prevedendo comunque una ritenuta ridotta nello Stato della fonte, con aliquote variabili a seconda del tipo di diritto e del Paese coinvolto. Le royalties corrisposte a consociate UE beneficiano dell’esenzione prevista dalla direttiva 2003/49/CE, recepita nell’art. 26-quater DPR 600/1973, a condizione che ricorra un rapporto di partecipazione qualificata (almeno 25%) tra le società coinvolte.

    10. Redditi di partecipazione e prestazioni per conto di soggetti esteri

    I redditi imputabili a soci non residenti di società di persone italiane, nonché di società di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale, si considerano prodotti in Italia e sono ivi tassabili. Si tratta di una conseguenza diretta del principio di trasparenza che caratterizza questi enti: il reddito viene imputato direttamente ai soci indipendentemente dalla distribuzione.

    Una disposizione specifica (art. 23, comma 2, lett. d) TUIR) riguarda i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate in Italia per loro conto. Tali redditi si considerano prodotti in Italia – in forza di una presunzione assoluta – se corrisposti da soggetti residenti nel nostro Paese, e sono soggetti a ritenuta del 30% a titolo d’imposta. L’esempio tipico è quello degli atleti stranieri ingaggiati da squadre estere che partecipano a competizioni in Italia: la quota di compenso riferibile alle prestazioni rese sul territorio italiano è tassabile in Italia.

    11. Adempimenti

    Sul piano degli adempimenti, il soggetto non residente che percepisce in Italia redditi non soggetti a ritenuta a titolo definitivo – e tra questi principalmente i redditi fondiari – è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia (Modello Redditi PF), che può essere inviata per via telematica o con raccomandata al Centro Operativo di Venezia. Il versamento delle imposte può avvenire tramite il servizio F24 online o mediante bonifico in euro a favore di un istituto di credito italiano. Per l’attribuzione del codice fiscale, necessario per qualsiasi rapporto con il fisco italiano, il soggetto non residente può rivolgersi al Consolato italiano territorialmente competente.

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  • Art. 14 GDPR – Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato

    Articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 57 GDPR – Compiti

    Articolo 57 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Compiti.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 89 T.U.IVA: Revisione dei prezzi per i contratti in corso

    Art. 89 T.U.IVA: Revisione dei prezzi per i contratti in corso

    Art. 89 T.U.IVA –  Revisione dei prezzi per i contratti in corso.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da
    effettuare dopo il 31 dicembre 1972 in dipendenza di contratti conclusi
    anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n.
    825, per i quali a norma di legge o in virtu’ di clausola contrattuale era
    esclusa la rivalsa dell’imposta generale sull’entrata, sono ridotti di un
    ammontare pari a quello dell’imposta stessa.”

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  • Art. 112 RD 12/1941

    Art. 112 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 10-bis D.Lgs. 286/1998 – Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato

    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, è punito con la multa.
  • CCNL Lapidei ed Escavazione: malattia e infortunio

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione: malattia e infortunio sul lavoro

    Cave, segherie e stabilimenti lapidei espongono i lavoratori a rischi specifici: polveri di silice, vibrazioni, movimentazione carichi. Conoscere le regole del CCNL su comporto, integrazione economica e infortuni è fondamentale per tutelare salario e posto di lavoro.

    In sintesi

    Il CCNL Lapidei Industria garantisce la conservazione del posto per 12 mesi (18 mesi per gli impiegati) in caso di malattia, estesa a 24 mesi per malattie gravi. L’integrazione contrattuale porta l’indennità INPS al 100% della retribuzione nei primi 3 mesi e al 50% dal 4° mese. Per l’infortunio sul lavoro la conservazione del posto dura per tutta la prognosi INAIL, senza limite di comporto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confindustria Marmomacchine · Anepla
    Parti firmatarie (sindacali)
    Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Vigenza
    1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
    Riferimenti di legge
    Art. 2110 c.c. · R.D.L. 1827/1935 (INPS) · D.P.R. 1124/1965 (INAIL) · D.Lgs. 81/2008
    Fondo sanitario integrativo
    Altea (fondo sanitario di settore)

    Il periodo di comporto: quanto dura la tutela del posto

    L’art. 2110 del Codice Civile vieta il licenziamento del lavoratore durante la malattia fino al superamento del cosiddetto periodo di comporto. Il CCNL Lapidei Industria fissa questo periodo come segue:

    • Operai e categorie omologhe: 12 mesi di assenza complessiva nell’arco di 36 mesi consecutivi (comporto per sommatoria);
    • Impiegati e quadri: 18 mesi di assenza complessiva nell’arco di 36 mesi;
    • Malattie gravi e continuative (patologie oncologiche, emodialisi, trapianti d’organo e malattie equiparate): comporto esteso a 24 mesi; la documentazione medica specialistica è necessaria per attivare la tutela estesa.

    Il comporto per sommatoria significa che non è un singolo episodio acuto a far scattare il diritto al recesso, ma la somma di tutte le assenze per malattia nell’arco dei 36 mesi. Pertanto anche assenze brevi e frequenti concorrono al cumulo.

    Superato il comporto, il datore può recedere dal rapporto con il preavviso contrattuale (o la relativa indennità sostitutiva). Il licenziamento per superamento del comporto non è per giustificato motivo soggettivo (inadempimento), ma per oggettivo: l’eccessiva morbilittà che rende incompatibile la prosecuzione del rapporto. Il lavoratore ha diritto al TFR e alle spettanze di fine rapporto, ma non alla NASPI se le dimissioni sopraggiungono a causa del comporto.

    Il trattamento economico di malattia: legge e integrazione CCNL

    La normativa legale prevede per i lavoratori dell’industria l’indennità di malattia INPS a carico dell’Istituto a partire dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni, detti di carenza, non sono coperti dall’INPS). Le misure legali sono:

    • Dal 4° al 20° giorno: 50% della retribuzione media giornaliera;
    • Dal 21° al 180° giorno: 66,66% della retribuzione media giornaliera.

    Il CCNL Lapidei Industria integra significativamente questo trattamento:

    • Per i primi 3 mesi (90 giorni) di malattia nel corso dell’anno: il datore integra la differenza tra l’indennità INPS e il 100% della retribuzione globale di fatto (paga base + contingenza + EDR + scatti biennali);
    • Dal 4° mese di malattia in poi: l’integrazione contrattuale scende portando il trattamento complessivo al 50% della retribuzione globale di fatto;
    • I 3 giorni di carenza (non coperti dall’INPS) sono a carico del datore per le prime 3 assenze nell’anno; dalla 4à assenza in poi la carenza è trattenuta.

    Attenzione: l’integrazione contrattuale è stabilita dal CCNL Lapidei Industria e distingue dalla situazione degli artigiani o delle PMI che applicano altri contratti. Le percentuali qui indicate si riferiscono esclusivamente all’applicativo Confindustria Marmomacchine · Anepla.

    Infortuni sul lavoro e malattie professionali

    Nel settore lapideo i rischi specifici includono la silicosi (esposizione a polveri di quarzo e silice libera cristallina), ipoacusia da rumore, vibrazioni al sistema mano-braccio, traumi da movimentazione blocchi di marmo e granito. La tutela INAIL si applica per infortuni sul lavoro e malattie professionali (tabellate e non).

    Per gli infortuni sul lavoro, l’INAIL eroga:

    • Indennità di inabilità temporanea assoluta: 60% della retribuzione giornaliera (retribuzione convenzionale INAIL) per i primi 90 giorni; 75% dal 91° giorno;
    • Rendita (o indennizzo in capitale) in caso di inabilità permanente parziale o assoluta.

    Il CCNL integra il trattamento INAIL, portandolo al 100% della retribuzione globale di fatto per l’intera durata dell’inabilità temporanea. La conservazione del posto è garantita senza limite temporale durante la prognosi INAIL: il datore non può licenziare il lavoratore infortunato fino alla guarigione clinica certificata o alla stabilizzazione dei postumi.

    Obblighi di certificazione e comunicazione

    Il lavoratore ha l’obbligo di:

    • Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro, preferibilmente il primo giorno di malattia e comunque entro l’orario di inizio del turno;
    • Trasmettere telematicamente il certificato di malattia tramite il medico curante (che lo invia all’INPS); il numero di protocollo va comunicato al datore;
    • Essere reperibile all’indirizzo comunicato nelle fasce orarie di reperibilità fissate dall’INPS (10-12 e 17-19 per i lavoratori dell’industria) per le eventuali visite fiscali.

    Per gli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di denuncia all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni. L’omessa o tardiva denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio – CCNL Lapidei Industria: sintesi delle tutele
    Evento Conservazione del posto Trattamento economico (legge) Integrazione CCNL
    Malattia comune (operai) 12 mesi su 36 INPS: 50% (gg 4-20), 66,66% (gg 21-180) 100% primi 3 mesi; 50% dal 4° mese
    Malattia comune (impiegati) 18 mesi su 36 INPS: 50%/66,66% 100% primi 3 mesi; 50% dal 4° mese
    Malattia grave (oncologica ecc.) 24 mesi INPS: come sopra Come sopra; richiede documentazione specialistica
    Infortunio sul lavoro Senza limite (durata prognosi INAIL) INAIL: 60% (gg 1-90), 75% (gg 91+) Integrazione al 100% per tutta l’inabilità temporanea
    Malattia professionale Senza limite (durata prognosi INAIL) INAIL: come infortuni Integrazione al 100%
    Carenza (primi 3 gg) N/A Non coperta da INPS A carico datore per le prime 3 assenze/anno; dalla 4ª in poi non coperta

    Le percentuali di integrazione CCNL si intendono sulla retribuzione globale di fatto (paga base + contingenza + EDR + scatti biennali). Eventuali superminimi individuali non assorbibili sono inclusi solo se previsto da accordo individuale o aziendale.

    Il fondo sanitario Altea

    I lavoratori del settore lapideo industriale aderiscono al fondo di assistenza sanitaria integrativa Altea, finanziato dalla contribuzione paritetica datoriale e del lavoratore prevista dal CCNL. Altea eroga rimborsi per prestazioni sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o soggette a ticket: visite specialistiche, esami diagnostici, interventi chirurgici, odontoiatria, protesi acustiche e oculistiche. Il fondo assume particolare rilevanza per i lavoratori esposti a rischi professionali tipici del settore (silicosi, patologie osteoarticolari, ipoacusia). Per i dettagli sulle prestazioni erogate e i massimali si rimanda alla sezione dedicata in questa guida.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio con assenze frequenti, comporto per sommatoria
    Tizio è inquadrato al livello D in una cava di granito. Nell’arco di 36 mesi accumula 8 assenze per malattia breve: influenza (5 gg), lombalgia (10 gg), influenza (4 gg), gastroenterite (3 gg), lombosciatalgia (30 gg), sinusite (5 gg), infezione respiratoria (7 gg), nuova lombosciatalgia (70 gg) = totale 134 giorni. Poiché il comporto per gli operai è 12 mesi (circa 365 giorni), Tizio è ancora lontano dal limite. Tuttavia il datore, attento al trend, potrebbe attivare la sorveglianza fiscale INPS per verificare la reperibilità e la genuinità delle certificazioni.
    Caia – Infortunio in segheria, integrazione al 100%
    Caia, addetta alla linea di taglio (livello C), subisce un infortunio sul lavoro per schiacciamento della mano sinistra. Il medico INAIL certifica 45 giorni di prognosi. L’INAIL eroga il 60% della retribuzione giornaliera convenzionale per i primi 45 giorni. Il CCNL Lapidei obbliga il datore ad integrare la differenza fino al 100% della retribuzione globale di fatto. Caia non subisce alcuna decurtazione della busta paga durante la prognosi. Al rientro sarà sottoposta a visita di idoneità da parte del medico competente aziendale (d.lgs. 81/2008). Il posto di lavoro è integralmente conservato.
    Sempronio – Impiegato tecnico, malattia oncologica, comporto esteso
    Sempronio è un tecnico di laboratorio (livello A) colpito da una neoplasia documentata. Il comporto ordinario per gli impiegati è 18 mesi, ma la patologia oncologica fa scattare l’estensione a 24 mesi prevista dal CCNL Lapidei. Sempronio presenta al datore la documentazione specialistica oncologica. Nei primi 3 mesi di malattia riceve il 100% della retribuzione (integrazione CCNL + INPS); dal 4° mese l’integrazione scende, portando il trattamento complessivo al 50%. Il fondo sanitario Altea può rimborsare parte delle spese di cura. Trascorsi i 24 mesi senza guarigione, il datore può recedere con il preavviso contrattuale.

    Domande frequenti

    Per quanto tempo il CCNL Lapidei conserva il posto in caso di malattia?
    Il periodo di comporto è di 12 mesi (operai) o 18 mesi (impiegati) nell’arco di 36 mesi. Per malattie gravi documentate (oncologiche, emodialisi, trapianti) il comporto si estende a 24 mesi.
    Quanto percepisce il lavoratore lapideo in caso di malattia?
    Nei primi 3 mesi l’integrazione CCNL porta il trattamento al 100% della retribuzione globale di fatto. Dal 4° mese il trattamento complessivo scende al 50%. I 3 giorni di carenza sono a carico del datore per le prime 3 assenze annue.
    In caso di infortunio sul lavoro, come funziona la tutela?
    Per infortuni INAIL la conservazione del posto dura tutta la prognosi, senza limite di comporto. L’integrazione CCNL porta il trattamento al 100% della retribuzione di fatto per l’intera inabilità temporanea.
    Cosa è il comporto per sommatoria?
    Somma tutte le assenze per malattia dei 36 mesi precedenti. Anche episodi brevi contribuiscono al cumulo. Superato il limite (12 o 18 mesi a seconda della categoria), il datore può licenziare con preavviso.
    Devo essere reperibile durante la malattia?
    Sì. I lavoratori dell’industria devono essere reperibili alle visite fiscali INPS nelle fasce 10-12 e 17-19. L’assenza ingiustificata comporta la riduzione o la perdita dell’indennità INPS, nonché possibili provvedimenti disciplinari del datore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria (rinnovo luglio 2025) e alle disposizioni di legge vigenti (art. 2110 c.c., d.p.r. 1124/1965, d.lgs. 81/2008). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 36 GDPR – Consultazione preventiva

    Articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Consultazione preventiva.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: maternità, paternità e congedi

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: maternità, paternità e congedi

    Le tutele per la genitorialità nelle imprese artigiane chimiche e ceramiche si fondano sul D.Lgs. 151/2001 e sono rafforzate dalle novità introdotte con il rinnovo contrattuale del 16 luglio 2024.

    In sintesi

    Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi e viene retribuito all’80% dall’INPS. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni al 100%. Il congedo parentale è fruibile fino all’8° anno del bambino. Il rinnovo 2024 ha equiparato le unioni civili e introdotto 3 mesi non retribuiti + 1 mese al 60% per le lavoratrici vittime di violenza domestica.

    Dati contrattuali

    Fonte legge base
    D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità e paternità)
    Congedo maternità obbligatorio
    5 mesi (80% INPS)
    Congedo paternità obbligatorio
    10 giorni lavorativi (100% INPS)
    Novità CCNL 2024
    Parità unioni civili; congedo violenza di genere (1 mese al 60% + 3 mesi non retribuiti)
    Divieto licenziamento
    Dall’inizio gravidanza fino al 1° anno di vita del bambino

    Tabella riepilogativa

    Congedi parentali e retribuzioni – CCNL Chimica-Ceramica Artigianato
    Istituto Durata Retribuzione Fonte
    Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2 pre + 3 post parto, o 1+4 in flessibilità) 80% della retribuzione (INPS) Art. 16 D.Lgs. 151/2001
    Congedo paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi (fruibili anche non consecutivi) 100% della retribuzione (INPS) L. 234/2021
    Congedo parentale (ciascun genitore) Max 6 mesi (3 non cedibili) fino all’8° anno 30% (o 80% per 1 mese con riforma 2022) Art. 32 D.Lgs. 151/2001
    Riposi per allattamento 1 o 2 ore/giorno nel 1° anno di vita 100% (INPS) Art. 39 D.Lgs. 151/2001
    Congedo per violenza di genere 1 mese retribuito + 3 non retribuiti 60% (CCNL) + 0% (non retribuiti) Rinnovo CCNL 16 luglio 2024

    Nota: la fonte delle indennità INPS elencate è la legge, non il CCNL. Il CCNL può integrare il trattamento economico di legge: verificare le tabelle contrattuali aggiornate. Le percentuali INPS si calcolano sulla retribuzione media giornaliera convenzionale.

    Congedo di maternità obbligatorio

    La lavoratrice artigiana dipendente ha diritto al congedo obbligatorio di maternità di 5 mesi complessivi: di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. Durante il congedo l’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera.

    È possibile la maternità «flessibile»: con certificazione medica che attesti la compatibilità del lavoro con la gravidanza, è possibile posticipare 1 mese del pre-parto al post-parto (1 mese prima + 4 mesi dopo). La scelta deve essere comunicata per iscritto al datore di lavoro e all’INPS.

    Congedo di paternità obbligatorio

    Il padre lavoratore dipendente (anche nelle imprese artigiane) ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio, retribuiti al 100% dall’INPS (L. 234/2021). I giorni possono essere fruiti anche non consecutivamente, entro i 5 mesi dal parto. L’obbligo si applica anche in caso di adozione o affidamento.

    In caso di morte o grave infermità della madre, o di abbandono del figlio da parte della madre, il padre ha diritto all’intero congedo di maternità residuo.

    Congedo parentale

    Ciascun genitore può fruire del congedo parentale (ex congedo facoltativo) per un massimo di 6 mesi, di cui 3 mesi non trasferibili all’altro genitore. Complessivamente i due genitori possono usufruire di 10 mesi. Il congedo è fruibile fino all’8° anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione).

    La retribuzione durante il congedo parentale è:

    • Per i primi 6 mesi complessivi tra i due genitori: indennità al 30% (elevata all’80% per 1 mese, non cedibile, con la riforma del D.Lgs. 105/2022);
    • Per i successivi periodi: nessuna indennità INPS, salvo diverse disposizioni contrattuali o accordi aziendali.

    Novità CCNL 2024: parità delle unioni civili e tutele contro la violenza

    Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha introdotto due importanti novità:

    1. Parità delle unioni civili: i partner di unioni civili ex L. 76/2016 hanno diritto agli stessi benefici dei coniugi per tutti gli istituti del CCNL (permessi per lutto, assistenza, congedi).
    2. Congedo per violenza di genere: la lavoratrice inserita in un percorso certificato di protezione dalla violenza domestica ha diritto a un congedo aggiuntivo di 3 mesi non retribuiti (fruibili anche frazionati) più 1 mese retribuito al 60% della retribuzione normale. Questa tutela si aggiunge ai diritti di legge.

    Casi pratici

    Caia – Lavoratrice ceramista in maternità flessibile
    Caia è incinta e lavora in una manifattura ceramica artigiana. Il medico certifica la compatibilità del lavoro con la gravidanza. Caia opta per la maternità flessibile: lavora fino a 1 mese prima del parto e poi si assenta per 4 mesi dopo. L’INPS eroga l’80% per i 5 mesi complessivi. Al rientro, il datore è tenuto a reintegrarla nelle mansioni precedenti o equivalenti.
    Tizio – Padre con congedo obbligatorio
    Tizio lavora in un’azienda artigiana di gomma-plastica. Nasce il figlio il 15 marzo 2026. Tizio ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio retribuiti al 100% dall’INPS. Decide di fruirne 5 subito dopo il parto (16-20 marzo) e altri 5 giorni nel mese successivo per supportare la moglie. Compila il modello INPS e lo invia al datore 7 giorni prima dell’utilizzo.
    Sempronio – Padre che fruisce del congedo parentale
    Sempronio è impiegato tecnico al 5° livello in una piccola azienda chimica artigiana. Il figlio ha 3 anni. Sempronio chiede 2 mesi di congedo parentale: riceve il 30% della retribuzione per il primo mese (o l’80% se sceglie il mese non cedibile), e il 30% per il secondo mese. Il datore non può rifiutare il congedo parentale, ma ha facoltà di spostare la decorrenza di massimo 30 giorni per esigenze produttive documentate.

    Domande frequenti

    La lavoratrice può essere licenziata durante la maternità?
    No. La legge (art. 54 D.Lgs. 151/2001) vieta il licenziamento dall’inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del bambino, salvo giusta causa. Il divieto si applica anche durante il periodo di prova e alle unioni civili.
    Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?
    5 mesi: normalmente 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. Con certificazione medica è possibile la flessibilità (1 mese pre + 4 mesi post). L’indennità INPS è dell’80% della retribuzione media giornaliera.
    Il padre può usufruire del congedo di paternità?
    Sì. Il congedo obbligatorio di paternità è di 10 giorni lavorativi, retribuiti al 100% dall’INPS (L. 234/2021). Può essere fruito anche non consecutivamente entro i 5 mesi dal parto.
    Cos’è il congedo parentale e come si retribuisce?
    È il congedo facoltativo fruibile da ciascun genitore (max 6 mesi, 3 non cedibili) fino all’8° anno del bambino. La retribuzione è al 30% per i primi 6 mesi complessivi tra i due genitori, elevata all’80% per 1 mese non cedibile (riforma D.Lgs. 105/2022).
    Cosa prevede il CCNL 2024 per la violenza di genere?
    Il rinnovo ha previsto per le lavoratrici in percorsi di protezione certificati un congedo aggiuntivo di 3 mesi non retribuiti più 1 mese retribuito al 60%, in aggiunta alle tutele di legge.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, tredicesima, gratifica estiva e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Le indennità INPS indicate si basano sul D.Lgs. 151/2001 e sulla L. 234/2021 (fonti di legge, non contrattuali). Per le integrazioni specifiche del CCNL fare riferimento al testo contrattuale aggiornato al 16 luglio 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 98 Codice del Processo Amministrativo – Misure cautelari

    Art. 98 Codice del Processo Amministrativo – Misure cautelari

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Salvo quanto disposto dall’articolo 111, il giudice dell’impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall’esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.

    2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili.