Autore: Andrea Marton

  • Art. 27 DPR 448/1988 – Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

    Art. 27 DPR 448/1988 – Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.

    2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l’ esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

    3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall’ articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

    4. Nell’ udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1.

  • Art. 52 DPR 445/2000 – Il sistema di gestione informatica dei documenti

    Art. 52 DPR 445/2000 – Il sistema di gestione informatica dei documenti

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. 1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata "sistema" deve: a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema; b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita; c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali; d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati; e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato.

  • Art. 94 DPR 230/2000 – Assistenza alle famiglie

    Art. 94 DPR 230/2000 – Assistenza alle famiglie

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Nell'azione di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, prevista dall'articolo 45 della legge, particolare cura è rivolta alla situazione di crisi che si verifica nel periodo che segue immediatamente la separazione dal congiunto. In tale situazione, deve essere fornito ai familiari, specialmente di età minore, sostegno morale e consiglio per aiutarli a far fronte al trauma affettivo, senza trascurare i problemi pratici e materiali eventualmente causati dall'allontanamento del congiunto.

    2. Particolare cura è, altresì, rivolta per aiutare le famiglie dei detenuti e degli internati nel periodo che precede il loro ritorno.

  • Art. 127 RD 12/1941

    Art. 127 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 110 TULPS – Apparecchi da gioco: liceità e sanzioni

    Art. 110 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

    2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

    3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

    4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

    5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.

    6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

    a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.

    Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;(82) (89) (92) (93) (103) (120) (124) (127) (130) (131)(136)(137) (138)

    a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a); (89)

    b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

    1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

    2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

    3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

    4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

    5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

    6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. (103) (111) (120) (124) (127) (130) (131)(136)(137) (138) 147

    7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

    a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

    In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

    b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311 ;

    c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

    c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

    c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

    7.1. Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .

    Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all' articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 . A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti specifici obblighi dichiarativi.

    7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali nonché tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all' articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1 maggio 2004.

    7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all' articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente.

    7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 ; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi di modico valore non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita.

    7-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126 .

    8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111 .

    8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111 .

    9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

    a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

    b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

    c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

    d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

    e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;

    f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.

    f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;

    f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.

    f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.

    9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell' articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

    9-ter. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111 . Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

    9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168 .

    10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell' articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 , le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell' articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 , sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.

    11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.

  • CCNL Carta e Cartotecnica: TFR, calcolo e destinazione

    CCNL Carta e Cartotecnica

    In sintesi

    Il TFR si calcola dividendo la retribuzione utile annua per 13,5 (aliquota 6,91%). La rivalutazione annua e pari all’1,5% fisso piu il 75% dell’inflazione ISTAT. I lavoratori del settore carta possono destinare il TFR al fondo pensione di categoria Gomma Plastica e Carta o mantenerlo in azienda (imprese con meno di 50 dipendenti) o all’INPS (imprese maggiori).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocarta · Assografici · Slc-CGIL · Fistel-CISL · Uilcom-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022-2024 (accordo integrativo 2025 in corso di definizione)
    Vigenza
    Testo base vigente; trattativa di rinnovo aperta
    Platea
    ~60.000 (cartiere e trasformazione)

    Tabella riepilogativa

    Calcolo TFR CCNL Carta e Cartotecnica – esempi orientativi 2026
    Livello Retribuzione utile annua (stima) Quota TFR annua (1/13,5) TFR dopo 10 anni (senza rivalutazione)
    Operaio liv. 2 (~1.560 €/mese) ~20.280 € ~1.502 € ~15.020 €
    Operaio liv. 4 (~1.700 €/mese) ~22.100 € ~1.637 € ~16.370 €
    Operaio liv. 6 (~1.920 €/mese) ~24.960 € ~1.849 € ~18.490 €
    Impiegato liv. C (~1.950 €/mese) ~25.350 € ~1.878 € ~18.780 €
    Impiegato liv. E (~2.450 €/mese) ~31.850 € ~2.359 € ~23.590 €

    Importi indicativi su 13 mensilita, senza scatti ne indennita variabili. La rivalutazione ISTAT aumenta il montante effettivo nel tempo.

    Formula di calcolo del TFR

    Il TFR e disciplinato dall’art. 2120 c.c. La quota annua si calcola dividendo la retribuzione utile ai fini TFR per 13,5. Il divisore fisso di 13,5 corrisponde a un’aliquota di accantonamento del 6,91% (1/13,5) della retribuzione annua lorda utile.

    La retribuzione utile ai fini TFR include tutte le voci di retribuzione corrisposta con continuita: minimo tabellare, scatti di anzianita, indennita di turno (se fissa), tredicesima. Sono escluse le voci occasionali o rimborsative.

    La rivalutazione annua del fondo TFR accantonato e pari all’1,5% fisso piu il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo del mese di dicembre dell’anno precedente. La rivalutazione e soggetta a tassazione sostitutiva del 17%.

    Destinazione del TFR: tre opzioni

    Dal 2007 (riforma previdenziale), i lavoratori dipendenti scelgono la destinazione del TFR:

    1. Fondo pensione di categoria: il TFR maturando confluisce nel fondo contrattuale. Per i lavoratori del settore carta e cartotecnica il riferimento e il Fondo Gomma Plastica e Carta o altri fondi aperti, con contributo aggiuntivo del datore in caso di adesione contrattuale.
    2. INPS (Fondo di Tesoreria): per le imprese con 50 o piu dipendenti, il TFR non destinato a fondi pensione confluisce nel Fondo di Tesoreria INPS, liquidato dal datore al momento della cessazione con rimborso INPS.
    3. Mantenimento in azienda: possibile solo per le imprese con meno di 50 dipendenti. Il TFR rimane nella disponibilita dell’azienda sino alla cessazione del rapporto.

    Anticipazione del TFR

    Il lavoratore puo richiedere un’anticipazione del TFR maturato (fino al 70%) in presenza di specifici motivi previsti dall’art. 2120 c.c.:

    • Acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli.
    • Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari documentati.
    • Congedi per formazione (L. 53/2000).

    L’anticipazione e consentita a chi abbia almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore. La quota erogata e tassata con tassazione separata e riduce proporzionalmente il TFR liquidabile alla cessazione.

    TFR alla cessazione e tassazione

    Alla fine del rapporto di lavoro (per qualsiasi causa: dimissioni, licenziamento, pensione, scadenza termine), il TFR e liquidato unitamente all’ultima busta paga. La tassazione avviene con il sistema della tassazione separata: l’aliquota media IRPEF degli ultimi cinque anni moltiplicata per un quoziente storico, applicata al montante complessivo.

    Se il TFR e stato destinato a un fondo pensione, la tassazione e quella propria del fondo (imposta sostitutiva al 20% sulle prestazioni pensionistiche, con abbattimento del 30% per i contributi versati prima del 1° gennaio 2007).

    Casi pratici

    Tizio – TFR dopo 15 anni in cartiera
    Tizio (livello 5, ~1.800 euro mensili) ha lavorato 15 anni. Retribuzione utile annua indicativa: ~23.400 euro. Quota TFR annua: 23.400 / 13,5 = ~1.733 euro. TFR maturato nominale: ~26.000 euro; con rivalutazione ISTAT composta stimata all’1,5-2% annuo, il montante reale sara superiore di circa 3.500-4.000 euro.
    Caia – Scelta del fondo pensione
    Caia (impiegata livello D, 28 anni) decide di destinare il TFR al Fondo Gomma Plastica e Carta. Il datore aggiunge il contributo contrattuale. La scelta le permette di beneficiare della deducibilita fiscale dei contributi fino a 5.164,57 euro/anno e di un montante previdenziale integrativo per la pensione.
    Sempronio – Anticipazione per acquisto casa
    Sempronio ha 12 anni di anzianita e un TFR maturato di circa 22.000 euro. Richiede un’anticipazione del 70% (~15.400 euro) per acquistare la prima casa. L’anticipazione riduce il TFR residuo; alla cessazione ricevera i restanti ~6.600 euro rivalutati.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Carta?
    Si divide la retribuzione utile annua (comprensiva di tredicesima, scatti e indennita fisse) per 13,5. Il risultato e la quota annua di TFR da accantonare.
    Il TFR si rivaluta ogni anno?
    Si: con tasso dell’1,5% fisso piu il 75% dell’inflazione ISTAT di dicembre, soggetto a tassazione sostitutiva del 17%.
    Qual e il fondo pensione di settore per i cartieri?
    Il riferimento contrattuale e il Fondo Gomma Plastica e Carta (per i lavoratori che vi aderiscono con contributo contrattuale del datore aggiuntivo al TFR).
    Posso ottenere un anticipo del TFR?
    Si, fino al 70% del maturato dopo almeno 8 anni di servizio, per acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie o congedi formativi.
    Come viene tassato il TFR alla cessazione?
    Con tassazione separata: l’aliquota media IRPEF dei cinque anni precedenti applicata al montante, con rimborso o conguaglio a opera dell’Agenzia delle Entrate.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Carta e Cartotecnica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 159 bis T.U.B.: Informazioni da inserire nei piani di risanamento

    Art. 159 bis T.U.B.: Informazioni da inserire nei piani di risanamento

    Art. 159 bis T.U.B. – Informazioni da inserire nei piani di risanamento.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. Fino all’emanazione dei provvedimenti della Banca d’Italia previsti dall’articolo 69-quater, comma 3, e 69-quinquies, comma 4, i piani di risanamento individuali o di gruppo riportano almeno le seguenti informazioni:

    a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano e una sintesi della capacita’ complessiva di risanamento;

    b) una sintesi delle modifiche sostanziali apportate alla banca o al gruppo bancario dopo l’ultimo piano di risanamento;

    c) un piano di comunicazione e informazione pubblica che delinea in che modo la banca o capogruppo intende gestire le eventuali reazioni negative del mercato;

    d) una gamma di azioni sul capitale e sulla liquidita’ necessarie per mantenere o ripristinare l’equilibrio patrimoniale e finanziario della banca o del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne fanno parte;

    e) una stima dei tempi necessari per l’esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;

    f) una descrizione dettagliata degli eventuali impedimenti sostanziali all’esecuzione efficace e tempestiva del piano tenuto conto anche dell’impatto sul resto del gruppo, sulla clientela e sulle controparti;

    g) l’individuazione delle funzioni essenziali;

    h) una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la trasferibilita’ delle linee di business principali, delle operazioni e delle attivita’ dell’ente;

    i) una descrizione dettagliata delle modalita’ con cui la pianificazione del risanamento e’ integrata nella struttura di governo societario della banca o della capogruppo;

    l) una descrizione dettagliata delle politiche e procedure che disciplinano l’approvazione del piano di risanamento e l’identificazione delle persone responsabili della preparazione e dell’attuazione del piano all’interno dell’organizzazione;

    m) dispositivi e misure per conservare o ripristinare i fondi propri della banca o del gruppo bancario;

    n) dispositivi e misure intesi a garantire che la banca o la capogruppo abbia un accesso adeguato a fonti di finanziamento di emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidita’;

    o) una valutazione delle garanzie reali disponibili e una valutazione della possibilita’ di trasferire liquidita’ tra entita’ del gruppo e linee di business, affinche’ la banca o il gruppo bancario possa continuare a svolgere le proprie funzioni e rispettare i propri obblighi;

    p) dispositivi e misure intesi a ridurre il rischio e la leva finanziaria;

    q) dispositivi e misure per ristrutturare le passivita’;

    r) dispositivi e misure per ristrutturare le linee di business;

    s) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuita’ dell’accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari;

    t) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuita’ del funzionamento dei processi operativi della banca o del gruppo bancario, compresi infrastrutture e servizi informatici;

    u) dispositivi preparatori per agevolare la vendita di attivita’ o di linee di business in tempi adeguati per il ripristino della solidita’ finanziaria;

    v) altre azioni o strategie di gestione intese a ripristinare la solidita’ finanziaria nonche’ effetti finanziari previsti di tali azioni o strategie;

    z) misure preparatorie che la banca o la capogruppo ha attuato o intende attuare al fine di agevolare l’attuazione del piano di risanamento, comprese le misure necessarie per consentire una ricapitalizzazione tempestiva della banca o del gruppo bancario;

    aa) un quadro di indicatori nel quale siano identificati i casi in cui possano essere adottate le azioni opportune riportate nel piano.

    2. Il piano di risanamento indica altresi’ le modalita’ e la tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca o il gruppo potrebbe chiedere di ricorrere a forme di assistenza della Banca centrale europea e identifica le attivita’ che, a tal fine, potrebbero essere considerate idonee quali garanzie.

    3. Il piano di risanamento include infine le misure che la banca o il gruppo puo’ adottare qualora sussistano le condizioni per un intervento precoce a norma dell’articolo 69-octiesdecies.”

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  • CCNL Panificazione: orario di lavoro, lavoro notturno e straordinario

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    Il CCNL Panificazione fissa l’orario ordinario a 40 ore settimanali. Il settore ha una forte componente di lavoro notturno strutturale (l’impasto e la cottura iniziano spesso tra le 2 e le 5 del mattino), con maggiorazioni specifiche per le ore in fascia notturna. Lo straordinario e’ contingentato e comporta maggiorazioni diverse a seconda che cada in giorno feriale, festivo o notturno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · Assipan/Federpanificatori · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2021-2024 (testo consolidato; trattative rinnovo 2025 in corso)
    Vigenza
    Testo in regime di ultrattivita’ in attesa di rinnovo 2025
    Platea
    ~90.000 addetti (panifici artigiani e piccola industria)

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni CCNL Panificazione – Orario speciale
    Tipologia Maggiorazione indicativa Note
    Lavoro notturno strutturale (turno fisso) 20-25% sulla paga base oraria Applicabile al lavoratore notturno stabile
    Lavoro notturno occasionale 30% sulla paga base oraria Ore notturne non ricomprese nel turno fisso
    Straordinario feriale 15-20% sulla retribuzione oraria Prime 2 ore/giorno
    Straordinario festivo 30-35% sulla retribuzione oraria Domeniche e festivita’ nazionali
    Lavoro domenicale ordinario 20% sulla paga base oraria Panifici autorizzati all’apertura domenicale
    Festivita’ lavorate 100% aggiuntivo sulla paga base O riposo compensativo

    Orario ordinario e distribuzione settimanale

    Il CCNL Panificazione prevede un orario ordinario di 40 ore settimanali, distribuibili su cinque o sei giorni a seconda delle esigenze produttive del panificio. La distribuzione dell’orario su sei giorni (tipica nei panifici artigiani con apertura domenicale) non muta il limite settimanale contrattuale, ma incide sul calcolo dei riposi e delle festivita’ lavorate.

    L’orario puo’ essere articolato anche su turni, con priorita’ al turno notturno nelle fasi di impasto e prima lievitazione. Il CCNL prevede che i lavoratori notturni stabili non debbano superare una media di 8 ore nelle 24, calcolata su un periodo di riferimento di 4 mesi.

    Lavoro notturno strutturale: la specificita' del settore

    La panificazione artigiana e’ uno dei pochi settori in cui il lavoro notturno e’ strutturale e non eccezionale: l’impasto del pane inizia tradizionalmente nella fascia oraria 2-5 del mattino per garantire la disponibilita’ del prodotto fresco all’apertura del punto vendita. Il CCNL riconosce questa specificita’ con maggiorazioni dedicate per i lavoratori che svolgono stabilmente il turno notturno.

    I lavoratori classificati come lavoratori notturni ai sensi del D.Lgs. 66/2003 (almeno 3 ore di lavoro in fascia 22-6 per almeno 80 giorni l’anno) beneficiano di tutele aggiuntive: sorveglianza sanitaria annuale, priorita’ nel trasferimento al turno diurno su richiesta motivata, limiti all’orario massimo nelle 24 ore.

    Straordinario: limiti e compensazione

    Il contratto collettivo fissa un limite annuale allo straordinario (di norma 200-250 ore per lavoratore), oltre il quale il ricorso allo straordinario e’ subordinato a specifica autorizzazione sindacale o aziendale. Il lavoratore puo’ optare, in tutto o in parte, per la compensazione in riposi anziche’ in denaro, con riposi da fruirsi entro l’anno solare o nel trimestre successivo.

    La legge (D.Lgs. 66/2003) fissa in ogni caso un limite di 48 ore medie settimanali (comprensive di straordinario) calcolate su un periodo di riferimento di 4 mesi, elevabile a 6 o 12 mesi da accordo collettivo.

    Casi pratici

    Tizio – Turno notturno fisso
    Tizio lavora stabilmente dalle 3 alle 11 (8 ore). Di queste, le ore 3-6 (3 ore) rientrano nella fascia notturna 22-6. La maggiorazione del 20-25% si applica alle sole ore in fascia notturna; le restanti ore 6-11 sono retribuite all’ordinario. Su base mensile (22 giorni lavorativi), Tizio percepisce la maggiorazione su circa 66 ore notturne.
    Caia – Straordinario domenicale
    Caia lavora la domenica (giorno di riposo ordinario) per un’apertura straordinaria del panificio. Le ore prestate valgono sia come lavoro domenicale (+20% maggiorazione) sia come straordinario festivo (+30-35%). Il CCNL prevede che le due maggiorazioni non si sommino in modo pieno: si applica la maggiorazione piu’ favorevole o un meccanismo di cumulo parziale definito dalla contrattazione di secondo livello.
    Sempronio – Richiesta di cambio turno per motivi di salute
    Sempronio, lavoratore notturno stabile da oltre 5 anni, presenta certificazione medica che indica controindicazioni al lavoro notturno continuativo. Il CCNL e il D.Lgs. 66/2003 riconoscono il diritto alla precedenza nel trasferimento al turno diurno. Il datore e’ tenuto ad accogliere la richiesta nei limiti delle disponibilita’ organizzative.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Panificazione?
    40 ore ordinarie settimanali, distribuibili su cinque o sei giorni. L’orario puo’ essere articolato su turni, con prevalenza del turno notturno nelle fasi di produzione.
    Cosa si intende per lavoratore notturno nel CCNL Panificazione?
    Il lavoratore che svolge almeno 3 ore di lavoro in fascia notturna (22-6) per almeno 80 giorni nell’anno solare. Tale condizione attiva tutele aggiuntive: sorveglianza sanitaria, limiti all’orario e diritto di precedenza nel passaggio al turno diurno.
    La maggiorazione notturna e quella domenicale si cumulano?
    Di norma no in misura piena: il contratto o la contrattazione di secondo livello definisce il criterio di cumulo. In assenza di disposizioni specifiche, si applica la maggiorazione piu’ favorevole per il lavoratore.
    Quante ore di straordinario si possono fare all'anno?
    Il CCNL fissa di norma un limite annuale di 200-250 ore. La legge (D.Lgs. 66/2003) impone in ogni caso una media di 48 ore settimanali su un periodo di riferimento di 4 mesi.
    Lo straordinario puo' essere compensato con riposi?
    Si, il lavoratore puo’ optare per la compensazione in riposi (c.d. banca ore) anziche’ per la maggiorazione monetaria. I riposi devono essere fruiti entro l’anno solare o nel trimestre successivo, salvo diverso accordo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita’, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 138 D.Lgs. 174/2016 – Anagrafe degli agenti contabili

    Art. 138 D.Lgs. 174/2016 – Anagrafe degli agenti contabili

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale.

    2. Presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.

    3. Ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, è consentito l’utilizzo delle modalità stabilite con i decreti di cui all’articolo 6 comma 3.

    4. I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d’udienza.

    5. All’anagrafe di cui al comma 2 possono accedere le amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti, secondo modalità stabilite ai sensi dell’articolo 6, comma 3.

  • Art. 19 TUIR: Indennità di fine rapporto

    Art. 19 TUIR: Indennità di fine rapporto

    Art. 19 TUIR – Indennità di fine rapporto (NDR: ex art. 17.)

    In vigore dal 04/07/2006

    Modificato da: Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223 Articolo 36

    “1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti.

    1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l’aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l’aliquota stabilita dall’articolo 11 per il primo scaglione di reddito.

    1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l’imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila (pari a euro 61,97) per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta.

    2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l’aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.

    2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all’anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L’ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza.

    3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di line rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell’aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell’eccedenza.

    4. Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l’aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l’importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

    4-bis. [Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell’articolo 17

    5. Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 del codice civile e nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’articolo 7 l’imposta, determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all’ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall’ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.

    6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell’applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.”

  • Art. 13 bis TUIR: Detrazioni per oneri

    Art. 13 bis TUIR: Detrazioni per oneri

    Art. 13 Bis TUIR – Detrazioni per oneri (NDR: ora art. 15. )

    In vigore dal 01/01/2003 al 12/12/2003

    Modificato da: Legge del 27/12/2002 n. 289 Articolo 90

    Soppresso dal 12/12/2003 da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota:Ripristino Contiene anche modif. ex artt.33 e 37 L. n.342/2000. Contiene anche le modifiche portate da art. 1 dl 669/96 Contiene anche modif. ex artt.33 e 37 L. n.342/2000. Per la decorrenza vedi l’art. 16 del DLG 47/2000. Vedi anche il comma 4 dell’art. 6 della L. 488/99. Contiene modifiche recate da L. 449/97, art. 3, co 1, e art. 8, co 1″1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche’ le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita’ europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
    b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche’ le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita’ europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unita’ immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L’acquisto della unita’ immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto e’ estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unita’ immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia
    stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unita’ immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale e’ variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unita’ immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unita’ immobiliare e’ adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto. In caso di contitolarita’ del contratto di mutuo o di piu’ contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire e’ riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unita’ immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
    contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e’intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo’fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote ;
    c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costuite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le
    possibilita’ di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
    limitazioni permanenti delle capacita’ motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche’ prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni,
    salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. E’ consentito,
    alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo e’ consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la
    detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne’ dai redditi che concorrono a formarlo.Si considerano, altresi’, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
    c-bis) le spese veterinarie, fino all’importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita’ delle predette spese;
    c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
    d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;
    e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;
    f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita’ permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facolta’ di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;
    g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita’ delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo
    accertamento della loro congruita’ effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali da’ immediata
    comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
    h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attivita’ di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita’ culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche’ per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche’ le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attivita’ o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attivita’ culturali previste per l’anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l’elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche’ l’ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
    h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita’ di cui alla lettera h);
    i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita’ nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonche’ per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
    tali finalita’ dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita’, all’entrata dello Stato;
    i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonche’ i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa’ di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e’ consentita a condizione che il
    versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita’ idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis.
    1-bis. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale.
    1-ter. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche’ delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunita’ europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unita’ immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita’ e le condizioni alle quali e’ subordinata la detrazione di cui al presente comma.
    1-quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
    2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell’imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000.
    3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle societa’ semplici di cui all’articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.”

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