Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1227 Codice della Navigazione – Omessa denuncia di rinvenimento di relitti

    Art. 1227 Codice della Navigazione – Omessa denuncia di rinvenimento di relitti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all'autorità indicata negli articoli 510, 993, è punito con l'ammenda fino a lire mille.

  • Forfettario vs ordinario: imposte, costi e quando scegliere

    Il regime forfettario e il regime ordinario rappresentano le due principali modalità di tassazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo per le partite IVA italiane. Il forfettario, introdotto dalla legge 190/2014 e successivamente modificato dalla legge di bilancio 2023, applica un’imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi cinque anni di nuove attività) su un reddito determinato in modo forfettario, senza dedurre i costi analitici. Il regime ordinario, invece, applica l’IRPEF a scaglioni progressivi e consente la deduzione analitica dei costi. La scelta dipende da volume di ricavi, struttura dei costi, presenza di dipendenti e prospettive di crescita.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Regime forfettario Regime ordinario
    Norma di riferimento L. 190/2014 art. 1 cc. 54-89 (e succ. modifiche) artt. 1-89 TUIR (DPR 917/1986)
    Soglia ricavi/compensi 85.000 euro annui (dal 2023) nessun limite
    Aliquota fiscale 15% imposta sostitutiva (5% start-up nei primi 5 anni) IRPEF a scaglioni 23%-43% più addizionali
    Determinazione del reddito forfettaria, con coefficiente di redditività per codice ATECO analitica: ricavi meno costi documentati e deducibili
    IVA non si applica IVA in fattura, non si detrae IVA sugli acquisti IVA in fattura, detrazione su acquisti, liquidazioni periodiche
    Ritenute d’acconto non subite né operate (con dichiarazione cliente) subite dai sostituti d’imposta, operate verso prestatori
    Studi di settore / ISA esenti soggetti, salvo eccezioni
    Fattura elettronica obbligatoria dal 1.1.2024 senza soglie obbligatoria salvo eccezioni

    Regime forfettario: caratteristiche e disciplina

    Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato riservato a persone fisiche
    esercenti attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale, con ricavi o compensi annui non
    superiori a 85.000 euro (limite elevato dal 1° gennaio 2023 dalla legge di bilancio 197/2022). Il reddito
    imponibile si determina applicando ai ricavi un coefficiente di redditività differenziato
    per gruppo di attività economica, indicato negli allegati alla legge istitutiva. Sull’imponibile così
    calcolato si applica un’imposta sostitutiva del 15%, che assorbe IRPEF, addizionali
    regionale e comunale e IRAP. Per i primi cinque anni di esercizio di una nuova attività, l’aliquota scende
    al 5%, in presenza di specifiche condizioni di novità del progetto imprenditoriale (non aver esercitato
    attività analoga nei tre anni precedenti, non proseguire un’attività di altro soggetto, salvo casi di
    tirocinio obbligatorio). Il regime ha analogie con la disciplina prevista da art. 86 CTS per gli enti del
    terzo settore di natura commerciale.

    I contribuenti in regime forfettario non addebitano IVA in fattura e non possono detrarre l’IVA sugli
    acquisti. Non operano come sostituti d’imposta sui compensi corrisposti a propri prestatori, salvo per le
    ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato secondo le regole di art. 51 TUIR. Non sono soggetti agli
    ISA. L’accesso al regime è precluso a chi possiede partecipazioni di controllo in società di persone (vedi
    art. 5 TUIR sulle società di persone) o SRL trasparenti che esercitano attività riconducibili, e a chi ha percepito nell’anno precedente
    redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori a 35.000 euro (soglia elevata per il 2025 e il 2026, art. 1 comma 27 l. 199/2025; a regime torna a 30.000 euro dal 2027; salvo cessazione del rapporto). Il regime
    cessa l’anno successivo al superamento della soglia di 85.000 euro; se nel medesimo anno si superano i
    100.000 euro, l’uscita dal regime è immediata e con applicazione dell’IVA dalle operazioni successive al
    superamento. Sotto il profilo previdenziale, gli iscritti alla gestione separata INPS scontano un’aliquota
    ridotta sul reddito calcolato forfettariamente. Gli artigiani e i commercianti versano i contributi minimi
    e, ove abbiano i requisiti, possono optare per la riduzione del 35%.

    Regime ordinario: caratteristiche e disciplina

    Il regime ordinario è la modalità standard di determinazione del reddito d’impresa e di
    lavoro autonomo. Il reddito imponibile è dato dalla differenza tra ricavi e costi deducibili
    documentati. Si applica l’IRPEF con aliquote progressive a scaglioni: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000
    a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro (struttura a tre scaglioni in vigore dal 2024 — D.Lgs. 216/2023 — con
    seconda aliquota ridotta dal 35% al 33% dal 1° gennaio 2026, L. 199/2025). Sono dovute le addizionali regionali e comunali e, per gli imprenditori, l’IRAP. Le aliquote
    sono dettagliatamente disciplinate da art. 11 TUIR sulle aliquote IRPEF. Il sistema detrattivo previsto da art. 13 TUIR consente di abbattere
    l’imposta dovuta con detrazioni per redditi di lavoro, mentre art. 12 TUIR sulle detrazioni per carichi di famiglia disciplina le detrazioni per familiari a
    carico, art. 15 TUIR sulle detrazioni del 19% quelle del 19% per oneri (spese mediche, interessi del mutuo prima casa, spese funebri, premi
    assicurativi), art. 16-bis TUIR il bonus per ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico, art. 16-ter TUIR il
    tetto delle detrazioni per i redditi più elevati. Talune componenti di reddito beneficiano della tassazione
    separata di art. 17 TUIR sulla tassazione separata.

    I costi deducibili comprendono spese inerenti l’attività: affitto dei locali, utenze, materie prime, beni
    strumentali (con ammortamento pluriennale), oneri finanziari, compensi a collaboratori, contributi
    previdenziali. Per le società, art. 95 TUIR disciplina la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro. Sono
    detraibili le spese mediche, gli interessi del mutuo prima casa, le ristrutturazioni edilizie, le erogazioni
    liberali, secondo le percentuali previste dal TUIR. Il regime ordinario richiede una contabilità completa,
    sia essa semplificata (per soggetti sotto soglia) o ordinaria con libro giornale e libro inventari. Le
    scritture contabili devono essere conservate per dieci anni. Sono dovute liquidazioni periodiche dell’IVA,
    dichiarazioni IVA, modello redditi e – per molte attività – comunicazioni ISA. La complessità amministrativa
    è significativamente superiore rispetto al forfettario, e impone in genere il ricorso a un commercialista
    con incarico continuativo.

    Quando conviene il forfettario e quando l’ordinario

    Il forfettario è la scelta naturale per chi ha pochi costi e ricavi inferiori a 85.000
    euro. Si pensi a Tizio, consulente informatico che lavora da casa, con costi annuali per
    attrezzature e formazione attorno a 3.000 euro e ricavi di 40.000 euro. Con coefficiente di redditività al
    78%, il suo reddito imponibile è di circa 31.200 euro; al netto dei contributi previdenziali (per gli iscritti alla gestione separata l’aliquota per i forfettari senza altra cassa è già ridotta al 26,07%; la riduzione del 35% riguarda invece artigiani e commercianti) l’imposta sostitutiva al 15% si traduce in una pressione fiscale complessiva
    sensibilmente inferiore a quella del regime ordinario, dove i pochi costi deducibili non riuscirebbero a
    compensare la progressività IRPEF. Anche i risparmi amministrativi non sono trascurabili: niente IVA da
    liquidare, niente ISA, niente registri IVA, contabilità minimale, dichiarazione redditi semplificata. Tizio
    può destinare le risorse risparmiate alla crescita dell’attività anziché agli adempimenti contabili.

    L’ordinario è preferibile quando i costi reali superano quelli stimati dal coefficiente
    forfettario. Caia, ristoratrice con ricavi di 70.000 euro e costi documentati per 50.000
    euro (materie prime, affitto, personale, utenze), in regime ordinario dichiara un reddito di 20.000 euro;
    in forfettario, con coefficiente al 40% per il settore alimentare, dichiarerebbe 28.000 euro forfettari,
    pagando di più. L’ordinario diventa obbligatorio sopra gli 85.000 euro di ricavi e per i soggetti esclusi
    (soci di società di persone o di SRL trasparente, dipendenti con redditi superiori a 35.000 euro, soglia 2025-2026). Per
    Sempronio, libero professionista in crescita che fattura 78.000 euro e prevede di superare
    la soglia nei prossimi due anni, può essere strategicamente sensato passare anticipatamente all’ordinario,
    per evitare il salto traumatico di regime e adattare gradualmente la propria gestione amministrativa.
    Considerazioni rilevanti sono anche la presenza di consistenti investimenti in beni strumentali ammortizzabili
    in più esercizi, l’opportunità di compensare perdite con altri redditi del nucleo familiare, l’accesso a
    detrazioni e bonus che il forfettario non consente.

    Costi, tempi e procedura

    L’accesso al regime forfettario avviene per opzione tacita all’apertura della partita
    IVA o automaticamente al permanere dei requisiti. L’uscita avviene al superamento dei 100.000 euro nello
    stesso anno (con effetto immediato) o degli 85.000 euro (con effetto dall’anno successivo). I costi
    amministrativi del forfettario sono ridotti: contabilità minima (cronologico incassi e pagamenti),
    dichiarazione redditi semplificata, nessuna dichiarazione IVA. Il commercialista può chiedere indicativamente
    600-1.200 euro annui per la tenuta complessiva. Il forfettario start-up con aliquota al 5% per cinque anni
    rappresenta un vantaggio rilevante, a patto che si rispettino le condizioni di novità: non aver esercitato
    attività analoga nei tre anni precedenti, non proseguire un’attività di altro soggetto, salvo casi di
    tirocinio obbligatorio.

    Il regime ordinario comporta costi amministrativi più elevati: contabilità ordinaria o
    semplificata, liquidazioni IVA mensili o trimestrali, modello redditi PF o SP, modello IRAP, eventualmente
    comunicazioni ISA. Il costo del commercialista varia indicativamente da 1.500 a 4.000 euro annui in base al
    volume e alla complessità. Per le attività di nuova apertura, il regime forfettario start-up con aliquota al
    5% per cinque anni rappresenta un vantaggio rilevante. Il passaggio tra regimi avviene con opzione in
    dichiarazione e produce effetti a partire dal periodo d’imposta successivo. Sotto il profilo previdenziale,
    la base imponibile contributiva per i forfettari è il reddito forfetariamente determinato, mentre nell’
    ordinario è la differenza tra ricavi e costi. Per gli iscritti alla gestione separata INPS l’aliquota è del
    26,07% sul reddito; per i commercianti e gli artigiani vige il regime di minimi contributivi con conguaglio
    sul reddito eccedente. Va valutato attentamente l’impatto previdenziale, oltre a quello fiscale, in funzione
    della carriera contributiva del soggetto.

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    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra forfettario e ordinario?

    La differenza principale risiede nel metodo di determinazione del reddito e nell’aliquota. Il forfettario calcola il reddito applicando ai ricavi un coefficiente fisso per attività e applica un’imposta sostitutiva del 15%; l’ordinario sottrae ai ricavi i costi documentati e applica l’IRPEF a scaglioni progressivi 23%-43%. Il forfettario non addebita né detrae IVA, l’ordinario sì.

    Quando conviene di più il forfettario?

    Il forfettario conviene quando i costi reali dell’attività sono inferiori a quelli stimati dal coefficiente di redditività e quando i ricavi restano stabilmente sotto 85.000 euro. È vantaggioso per attività con pochi costi materiali (consulenza, servizi digitali, formazione) e per chi non ha la possibilità di detrarre l’IVA su acquisti significativi.

    Si può passare da forfettario a ordinario?

    Sì, il passaggio è possibile per opzione esplicita in sede di dichiarazione dei redditi. La scelta vincola per almeno un triennio. Inoltre, il passaggio diventa obbligatorio al superamento della soglia di 85.000 euro di ricavi annui (con effetto dall’anno successivo) o di 100.000 euro nello stesso anno (con effetto immediato).

    Il forfettario consente di assumere dipendenti?

    Sì, il regime forfettario consente di assumere dipendenti e collaboratori. Le spese per il personale, però, non sono deducibili dal reddito calcolato in modo forfettario. È previsto un limite di 20.000 euro per spese di lavoro accessorio e dipendenti, superato il quale si decade dal regime. Il limite è stato innalzato negli ultimi anni e va verificato annualmente.

    Chi è escluso dal regime forfettario?

    Sono esclusi i soggetti che applicano regimi speciali IVA, i non residenti (salvo eccezioni UE), chi cede prevalentemente fabbricati o mezzi di trasporto nuovi, i soci di società di persone o di SRL trasparenti in attività riconducibili, e chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro (soglia 2025-2026, poi 30.000 euro dal 2027), salvo cessazione del rapporto.

    Considerazioni finali sulla scelta del regime

    La scelta tra regime forfettario e regime ordinario non è una decisione una tantum, ma una valutazione
    che va riesaminata ogni anno alla luce dei ricavi effettivamente conseguiti, della struttura dei costi
    sostenuti, dell’eventuale ingresso in nuovi mercati e della pianificazione previdenziale. Esistono software
    di simulazione fiscale che, a partire dal codice ATECO dell’attività e dai ricavi previsti, calcolano
    l’imposta netta nei due regimi e consentono una scelta consapevole. È inoltre opportuno tenere conto del
    fatto che alcune incombenze esterne, come la possibilità di accedere a bandi pubblici, a finanziamenti
    agevolati o ad alcune forme di garanzia consortile, possono essere precluse o limitate per i contribuenti
    forfettari, in funzione dei requisiti contabili richiesti. La consulenza di un commercialista, soprattutto in
    fase di apertura della partita IVA, resta lo strumento più sicuro per valutare il regime più adatto alla
    specifica situazione patrimoniale, previdenziale e familiare.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale o fiscale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Art. 15 L. 241/1990 – Accordi fra pubbliche amministrazioni

    1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
    2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi.
  • Art. 14-quinquies L. 241/1990 – Rimedi per le amministrazioni dissenzienti

    1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
  • Art. 14-quater L. 241/1990 – Decisione della conferenza di servizi

    1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente, all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
  • Art. 14-ter L. 241/1990 – Conferenza simultanea

    1. La conferenza di servizi in modalità sincrona si svolge nei casi previsti dai commi 6 e 7 dell’articolo 14-bis o quando è richiesta a maggioranza dalle amministrazioni coinvolte. Si tiene in una data fissata dall’amministrazione procedente non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui all’articolo 14-bis.
  • Art. 14-bis L. 241/1990 – Conferenza semplificata

    1. La conferenza decisoria di cui all’articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7.
    2. La conferenza è indetta dall’amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. La comunicazione di indizione contiene termini perentori per acquisizione di documenti, comunicazione delle determinazioni e adozione della determinazione conclusiva.
  • Art. 14 L. 241/1990 – Conferenza di servizi

    1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo.
    2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.
  • Art. 13 L. 241/1990 – Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione

    1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
  • Art. 12 L. 241/1990 – Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

    1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
  • Art. 11 L. 241/1990 – Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

    1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
    1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
    2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
  • Art. 10-bis L. 241/1990 – Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

    1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.