Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 263 DPR 495/1992 – Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle targhe e dei contrassegni per ciclomotore

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. I proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1, del codice, destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalità di cui all'articolo 208, comma 2, del codice, vengono utilizzati: a) nella misura non inferiore al 95% per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per corsi di aggiornamento professionale, per ricerche sperimentali, ivi comprese le ricerche sui singoli dispositivi e componenti del veicolo, anche nei riflessi verso l'ambiente nonché in relazione al conducente ed alle persone trasportate, e per l'acquisto delle relative apparecchiature ed informatizzazione delle procedure relative alle ricerche stesse; b) in misura non eccedente il 5% per compensi al personale effettivamente addetto alle ricerche suddette, anche in relazione alla eventuale articolazione in turni delle relative sperimentazioni.

In sintesi

  • I proventi delle maggiorazioni previste dall'art. 101 co. 1 del Codice della Strada, destinati alla Direzione generale della M.C.T.C., sono utilizzati per finalità tecniche e di ricerca nel settore della sicurezza stradale e della motorizzazione.
  • Almeno il 95% dei proventi è destinato a studi tecnici, pubblicazioni, corsi di aggiornamento professionale, ricerche sperimentali su veicoli e componenti - anche in relazione all'ambiente, al conducente e alle persone trasportate - e all'acquisto delle relative apparecchiature e all'informatizzazione.
  • Non più del 5% può essere destinato a compensi al personale addetto alle ricerche, anche in relazione all'eventuale articolazione in turni delle sperimentazioni.
  • I proventi derivano dalla maggiorazione del costo di produzione delle targhe e dei contrassegni per ciclomotori e sono vincolati alle finalità indicate dall'art. 208 co. 2 del Codice.
Indice dei contenuti

Inquadramento: la funzione dei proventi delle targhe nel sistema della sicurezza stradale

L'art. 263 del DPR 495/1992 disciplina la destinazione di una categoria specifica di proventi pubblici: quelli derivanti dalla maggiorazione del costo di produzione delle targhe di immatricolazione e dei contrassegni per ciclomotori. Questa maggiorazione è prevista dall'art. 101 co. 1 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e costituisce una delle voci di entrata destinate al finanziamento delle attività tecniche e di ricerca della Direzione generale della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione, oggi Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). La norma regolamentare stabilisce con precisione percentuale come questi fondi debbano essere utilizzati, vincolandoli quasi interamente ad attività scientifiche e tecniche nel settore della circolazione stradale.

La destinazione prevalente: ricerca, formazione e informatizzazione (95%)

Il comma 1, lettera a), stabilisce che almeno il 95% dei proventi deve essere destinato a un ventaglio di finalità tecniche e di ricerca. Le categorie di spesa ammesse sono: studi di carattere tecnico, pubblicazioni tecniche, corsi di aggiornamento professionale, ricerche sperimentali. Queste ultime sono espressamente estese a ricerche sui «singoli dispositivi e componenti del veicolo», con specifica menzione di tre ambiti: gli aspetti ambientali (emissioni, inquinamento acustico), il conducente (fattori umani nella guida, affaticamento, distrazione) e le persone trasportate (sicurezza passiva dei passeggeri). Il legislatore ha dunque inteso garantire che la quasi totalità di questi proventi alimenti direttamente l'attività tecnico-scientifica della motorizzazione, compresi l'acquisto delle apparecchiature necessarie alle ricerche e l'informatizzazione delle procedure relative. Quest'ultima voce - l'informatizzazione - riflette la progressiva digitalizzazione delle procedure della motorizzazione civile, che nel corso degli anni ha interessato l'archivio nazionale dei veicoli, le comunicazioni con le concessionarie e le procedure di immatricolazione e di revisione.

Il limite per i compensi al personale (5%)

La lettera b) del comma 1 fissa un tetto rigoroso per i compensi al personale: non oltre il 5% dei proventi può essere destinato a remunerare il personale effettivamente addetto alle ricerche, anche in relazione all'eventuale articolazione in turni delle sperimentazioni. Questa limitazione ha una precisa logica: i fondi derivanti dalla maggiorazione delle targhe non devono diventare uno strumento di remunerazione ordinaria del personale ministeriale, ma devono mantenere il carattere di incentivo aggiuntivo strettamente connesso all'attività di ricerca. Il riferimento esplicito ai «turni delle sperimentazioni» suggerisce che il legislatore pensava in particolare alle indennità per lavoro notturno o straordinario necessario nelle fasi di sperimentazione che richiedono continuità operativa.

Il collegamento con l'art. 208 co. 2 del Codice della Strada

L'art. 263 richiama l'art. 208 co. 2 del Codice della Strada, che contiene la norma primaria sulla destinazione delle risorse finanziarie della motorizzazione. L'art. 208 stabilisce il quadro generale dei proventi e delle finalità cui devono essere destinati, mentre l'art. 263 del Regolamento specifica le modalità di utilizzo per la voce particolare dei proventi delle maggiorazioni di targhe e contrassegni. Il raccordo tra le due norme garantisce coerenza sistematica: i fondi non sono lasciati alla libera disponibilità dell'amministrazione, ma sono vincolati sia dalla norma primaria del Codice sia dalla norma regolamentare che ne definisce la ripartizione percentuale.

Rilevanza pratica e principio di trasparenza

Dal punto di vista pratico, l'art. 263 interessa principalmente gli operatori del settore della motorizzazione, le associazioni di categoria del comparto automobilistico e chi si occupa di sicurezza stradale a livello istituzionale. La norma esprime un principio di trasparenza nell'uso dei fondi pubblici: la maggiorazione sul costo delle targhe è un prelievo che ricade indirettamente su chi immatricola un veicolo, e il Regolamento garantisce che queste risorse vengano effettivamente reinvestite in attività di ricerca e miglioramento della sicurezza stradale, non disperse in spese generali o amministrative. Il vincolo del 95% minimo a spese di ricerca e il tetto del 5% ai compensi del personale rendono la norma un esempio di uso finalizzato e controllabile delle risorse pubbliche nel settore della circolazione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Da dove provengono i fondi disciplinati dall'art. 263 del Regolamento?

I fondi provengono dalla maggiorazione del costo di produzione delle targhe di immatricolazione e dei contrassegni per ciclomotori, prevista dall'art. 101 co. 1 del Codice della Strada. Questa maggiorazione è incorporata nel costo che paga chi immatricola un veicolo o un ciclomotore.

Come vengono ripartiti questi proventi?

Almeno il 95% deve essere destinato ad attività di ricerca tecnica: studi, pubblicazioni, corsi di aggiornamento, ricerche sperimentali su veicoli e componenti, acquisto di apparecchiature e informatizzazione. Non più del 5% può andare a compensi per il personale effettivamente addetto alle ricerche.

I fondi possono essere usati per pagare gli stipendi del personale della motorizzazione?

No. Il comma 1 lett. b) consente di destinare al massimo il 5% a compensi del personale, ma solo per quello effettivamente addetto alle ricerche, e solo in relazione all'attività di sperimentazione (inclusa l'eventuale articolazione in turni). Non è ammesso l'uso per retribuzioni ordinarie o spese di funzionamento generale.

Quale norma del Codice della Strada si collega all'art. 263 del Regolamento?

L'art. 263 si collega a due norme del Codice: l'art. 101 co. 1, che prevede la maggiorazione sul costo delle targhe, e l'art. 208 co. 2, che fissa il quadro generale di destinazione dei proventi della motorizzazione. Il Regolamento specifica la ripartizione percentuale di quella particolare voce di entrata.

Cosa si intende per ricerche sui singoli dispositivi e componenti del veicolo?

Sono ricerche di carattere tecnico-sperimentale sui singoli elementi costruttivi del veicolo: sistemi frenanti, pneumatici, struttura di sicurezza della carrozzeria, sistemi di illuminazione, dispositivi di ritenuta, e qualsiasi altro componente rilevante per la sicurezza stradale, l'impatto ambientale e la protezione delle persone trasportate.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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