Testo dell'articoloVigente

Art. 256 Reg. C.d.S. – Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione del Codice della strada

1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d’immatricolazione: a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all’articolo 100, comma 1, del codice; b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all’articolo 100, comma 3, del codice; c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all’articolo 100, comma 2, del codice; d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all’articolo 113, comma 1, del codice; e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all’articolo 113, comma 3, del codice; f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all’articolo 114, comma 4, del codice; g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all’articolo 114, comma 4, del codice.

2. Si definiscono targhe ripetitrici: a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice; b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 113, comma 2, del codice; c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all’articolo 114, comma 4, del codice.

3. [Comma abrogato dal D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474] 4.

Si definiscono targhe di riconoscimento: a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all’articolo 131, comma 2, del codice; b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all’articolo 134, comma 1, del codice; c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell’art. 97, comma 1, del codice.

4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’ articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell’appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell’appendice XI al presente titolo

È abrogato un comma, non l’articolo. L’articolo resta in vigore. Le parti soppresse sono segnate fra parentesi quadre nel testo (D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474).

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