- Le targhe provvisorie sono disciplinate in attuazione dell'art. 99 del Codice della Strada e vengono rilasciate dagli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (MCTC).
- Ogni ufficio provinciale ha una sigla identificativa riportata nell'appendice XI del Regolamento, che costituisce il primo elemento della targa.
- La targa si compone di: sigla dell'ufficio provinciale + marchio ufficiale della Repubblica Italiana + serie progressiva di cinque caratteri numerici (modificabile con caratteri alfanumerici).
- Le sigle degli uffici provinciali possono essere aggiornate con decreto ministeriale in caso di istituzione di nuove province.
- La targa provvisoria abilita alla circolazione in attesa di quella definitiva: è strumento essenziale per prove su strada, trasferimenti e trasferte di collaudo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 255 DPR 495/1992 — Targhe provvisorie di circolazione
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., ai fini del rilascio delle targhe provvisorie di cui all'articolo 99 del codice sono quelle indicate nell'appendice XI al presente titolo.
2. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe provvisorie sono i seguenti: a) sigla d'individuazione dell'ufficio provinciale, come indicato nella suddetta appendice. Detto elenco può essere aggiornato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'istituzione di ulteriori province; b) marchio ufficiale della Repubblica Italiana; c) serie progressiva costituita da cinque caratteri numerici. Il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. può stabilire che la serie in questione sia modificata ed integrata da caratteri alfabetici.
Stesso numero, altri codici
- Art. 255 Cod. Amb. — Abbandono di rifiuti non pericolosi
- Art. 255 D.Lgs. 209/2005 — Appello
- Art. 255 Codice Civile: Riconoscimento di un figlio premorto
- Articolo 255 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 255 c.p.c.: Mancata comparizione dei testimoni
- Articolo 255 Codice di Procedura Penale: Sequestro presso banche
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento: le targhe provvisorie nel sistema del Codice della Strada
L'articolo 255 del DPR 495/1992 attua l'art. 99 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che disciplina i veicoli in attesa di immatricolazione e le targhe di prova. Le targhe provvisorie sono documenti di circolazione temporanea, che consentono a un veicolo di circolare su strada pubblica prima del rilascio della targa definitiva o in situazioni particolari, come prove tecniche, trasferimenti verso la sede di immatricolazione o collaudi.
Nel sistema italiano, la targa definitiva è un documento permanente abbinato al veicolo attraverso la carta di circolazione e il certificato di proprietà. La targa provvisoria ha invece carattere temporaneo e limitato: abilita la circolazione per un periodo definito e con finalità specifiche. La violazione delle condizioni d'uso della targa provvisoria è sanzionata dal Codice della Strada.
L'ufficio competente al rilascio: la Motorizzazione Civile provinciale
Il rilascio delle targhe provvisorie è di competenza degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione), ora confluiti nella struttura degli Uffici della Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La competenza è territoriale e provinciale: ogni ufficio rilascia targhe con la propria sigla identificativa.
Il riferimento all'«appendice XI» del Regolamento identifica la tabella completa delle sigle provinciali degli uffici. Questa tabella può essere aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (ora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) in caso di istituzione di nuove province: la norma è stata pensata con lungimiranza proprio per consentire l'adeguamento alla variabile geografia amministrativa italiana (riforma delle province, istituzione di nuove province a seguito di scorpori).
La struttura della targa provvisoria
Il comma 2 dettaglia la composizione della targa provvisoria, che si articola in tre elementi:
La struttura a tre elementi — identificativo geografico + marchio istituzionale + numero progressivo — garantisce sia l'unicità della targa (nessuna altra targa può avere la stessa combinazione) sia la tracciabilità (l'ufficio rilasciante è immediatamente individuabile dalla sigla).
Differenze rispetto alla targa definitiva
La targa provvisoria si distingue dalla targa definitiva non solo per la struttura formale ma anche per il regime giuridico:
Questa flessibilità è essenziale per le attività di officina e di concessionaria: permette di spostare, provare e collaudare veicoli senza procedere alla loro immatricolazione definitiva.
Evoluzione normativa e digitalizzazione
Il sistema delle targhe provvisorie ha subito nel corso degli anni diverse evoluzioni tecnologiche. Il riferimento del Regolamento alla Motorizzazione Civile riflette l'organizzazione amministrativa dell'epoca di emanazione (1992); le norme successive hanno progressivamente digitalizzato i procedimenti, affiancando alle targhe fisiche sistemi di registrazione informatica delle autorizzazioni temporanee. L'impianto di base dell'art. 255 — sigla provinciale, marchio ufficiale, numerazione progressiva — è rimasto tuttavia sostanzialmente invariato, a testimonianza della solidità delle scelte originarie del Regolamento.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti