- In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario per trasformazione o fusione societaria senza creazione di nuovo soggetto, si richiede il semplice aggiornamento della carta di circolazione alla Motorizzazione, senza passaggio al PRA.
- La stessa procedura si applica alla variazione delle generalità della persona fisica intestataria (es. cambio del cognome per matrimonio).
- Per i veicoli usati in comodato per più di 30 giorni, il comodatario deve essere annotato sulla carta di circolazione, salvo i familiari conviventi.
- Nei contratti di locazione senza conducente superiori a 30 giorni, il locatario viene registrato nell'archivio nazionale dei veicoli con annotazione della scadenza del contratto.
- La norma disciplina anche l'intestazione temporanea per veicoli di soggetti incapaci (annotazione di genitore o tutore) e per qualsiasi altra disponibilità superiore a 30 giorni in forza di contratti civilistici.
Testo dell'articoloVigente
Art. 247-bis DPR 495/1992 — Variazione dell’intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.
2. 2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati: a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi; b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto; c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto; d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo; e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.
In sintesi
Indice dei contenuti
La ratio della norma: separare il dato anagrafico dalla titolarità giuridica
L'articolo 247-bis del DPR 495/1992 risponde a un'esigenza molto concreta dell'amministrazione dei veicoli: la carta di circolazione deve sempre riflettere la realtà del soggetto che ha la disponibilità del mezzo, ma non ogni variazione di tale realtà richiede un trasferimento di proprietà formale al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). La norma introduce una procedura semplificata per aggiornare la carta di circolazione nei casi in cui il titolare del veicolo rimane sostanzialmente lo stesso pur mutando nella denominazione o nelle generalità, oppure quando il veicolo è affidato temporaneamente a un terzo per periodi superiori alla soglia di rilevanza fissata in 30 giorni.
La ratio è duplice: da un lato garantire la tracciabilità del mezzo nella circolazione (chi è responsabile in caso di sinistro o infrazione?), dall'altro evitare l'onere di una reintestazione formale al PRA ogni volta che un'azienda cambia denominazione per fusione o un privato cambia cognome per matrimonio.
Variazione della denominazione societaria senza nuovo soggetto
Il comma 1 disciplina il caso più frequente in ambito commerciale: una società cambia denominazione a seguito di trasformazione societaria o fusione per incorporazione, ma il soggetto giuridico di riferimento rimane lo stesso (non nasce un nuovo ente). In questi casi, poiché non vi è un trasferimento di proprietà ma solo una modifica del dato anagrafico dell'intestatario, non è richiesta la nuova iscrizione al PRA. È sufficiente presentare domanda di aggiornamento al competente ufficio della Motorizzazione (oggi Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi — MIMS/MIT).
La norma specifica il presupposto negativo: la modifica non deve dar luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto e non deve richiedere annotazione al PRA in forza della disciplina vigente in materia. Se invece la fusione crea una nuova società, sarà necessario seguire la procedura ordinaria di intestazione con passaggio di proprietà formale.
Lo stesso regime si applica alle variazioni delle generalità delle persone fisiche: cambio di cognome per matrimonio o divorzio, rettifica di atti di stato civile, aggiornamento del codice fiscale. Anche qui non si tratta di trasferimento di proprietà ma di semplice adeguamento dell'archivio al dato anagrafico corretto.
Intestazione temporanea per comodato oltre 30 giorni
Il comma 2, lettera a) affronta il caso del comodato di veicolo: quando un privato o un'azienda concede in uso gratuito un veicolo intestato a proprio nome a un soggetto diverso, per un periodo superiore a 30 giorni, deve far annotare sulla carta di circolazione il nome del comodatario e la scadenza del contratto. Questa annotazione è necessaria perché il comodatario che circola con un veicolo intestato ad altri deve poter dimostrare la legittimità della propria disponibilità agli organi di polizia.
La norma prevede un'esenzione significativa: i componenti del nucleo familiare conviventi con l'intestatario non sono tenuti all'aggiornamento della carta di circolazione. L'esenzione è giustificata dalla presunzione di legittimità dell'uso infrafamiliare del veicolo: il figlio che usa l'auto del genitore con cui convive non ha bisogno di alcuna annotazione formale.
Locazione senza conducente e veicoli di polizia in locazione
La lettera b) disciplina la locazione senza conducente (il cosiddetto «noleggio a lungo termine» nella prassi commerciale) per periodi superiori a 30 giorni. In questo caso non si procede all'aggiornamento della carta di circolazione — che rimane intestata al proprietario-locatore — ma si iscrive il locatario nell'archivio nazionale dei veicoli con annotazione del nominativo e della scadenza. La carta di circolazione rimane inalterata: la tracciabilità è garantita dall'archivio informatico.
La lettera c) tratta un caso specifico: i veicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnati in locazione senza conducente ai Corpi di polizia provinciale e municipale per più di 30 giorni. In questo caso viene effettuata la nuova immatricolazione con la targa speciale prevista dall'art. 246, comma 2, e sulla carta di circolazione — intestata al locatore — viene annotato il Corpo di polizia locatario e la durata del contratto.
Veicoli di soggetti incapaci e fattispecie residuale
La lettera d) disciplina i veicoli intestati a soggetti incapaci (minori, interdetti, inabilitati): la carta di circolazione viene aggiornata con i dati anagrafici del genitore o del tutore, quale soggetto responsabile della circolazione del veicolo. Si tratta di una misura di trasparenza: in caso di sinistro o infrazione, deve essere immediatamente identificabile il soggetto giuridicamente responsabile.
La lettera e) chiude la norma con una fattispecie residuale: qualsiasi altra situazione in cui un soggetto diverso dall'intestatario abbia la disponibilità del veicolo per più di 30 giorni in forza di contratti o atti unilaterali conformi all'ordinamento civilistico. Si tratta di una clausola aperta che copre situazioni non tipizzate — ad esempio la cessione temporanea in garanzia, il deposito fiduciario, la concessione d'uso infragruppo tra società collegate — purché la fonte della disponibilità sia lecita e documentabile.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
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Domande frequenti