Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 258 DPR 495/1992 – Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1 gennaio 1999, le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti: a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 360 mm X 110 mm, collocate sul lato anteriore dei veicoli (fig. III.4/a); b) targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli e loro rimorchi: 1) formato A: 520 mm X 110 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli e loro rimorchi (fig. III.4/b); 2) formato B: 297 mm X 214 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente agli autoveicoli e loro rimorchi il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/c); 44 c) targhe ripetitrici per carrelli appendice,: 1) formato A: 486 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/l); 2) formato B: 336 mm x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/m); 44 d) targhe di immatricolazione… dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici trainate; targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici per carrelli appendice: 340 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig…. III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s,… III.4/u); 44 e) targhe di immatricolazione, delle macchine agricole semoventi, delle macchine operatrici semoventi; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi; targhe EE per motoveicoli: 165 mm x 165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig., III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v). e-bis) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm X 177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (figura III.4/e).

In sintesi

  • Le targhe anteriori degli autoveicoli hanno formato 360×110 mm e sono collocate sul lato anteriore; quelle posteriori esistono in formato A (520×110 mm) e formato B (297×214 mm, per alloggiamenti non idonei al formato A).
  • Le targhe per motoveicoli (immatricolate dopo le norme introdotte dal d.l.) misurano 177×177 mm e sono collocate sul lato posteriore.
  • I carrelli-appendice usano targhe ripetitrici con formato A (486×109 mm) o B (336×202 mm) collocate sul lato posteriore.
  • Le macchine agricole e operatrici - trainate e semoventi - usano targhe di 340×109 mm (trainate) o 165×165 mm (semoventi) collocate sul lato posteriore.
  • Le disposizioni si applicano ai veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1999; per quelli immatricolati prima rimangono valide le norme previgenti.
Indice dei contenuti

Il sistema delle targhe di immatricolazione: funzione e gerarchia normativa

La targa di immatricolazione è il documento identificativo fisico del veicolo, inciso o stampato su una lastra metallica o su altro supporto approvato e collocato in posizione visibile sul veicolo. Attraverso la targa il veicolo è identificabile da chiunque - forze di polizia, telecamere di controllo, altri utenti della strada - senza necessità di esibire altri documenti. L'art. 99 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) stabilisce l'obbligo di esporre le targhe, mentre l'art. 258 del DPR 495/1992 definisce le dimensioni esatte e la collocazione di ciascun tipo di targa, completando la disciplina normativa con il necessario dettaglio tecnico.

La norma distingue tra diverse categorie di veicoli e, per ciascuna, prevede uno o più formati di targa, con una preferenza per il formato standard e una soluzione alternativa (formato B) per i veicoli il cui alloggiamento non consente l'installazione del formato principale. L'art. 258 ha subito negli anni diversi aggiornamenti per recepire le novità introdotte dalla normativa europea e dai cambiamenti nei formati delle targhe italiane.

Le targhe degli autoveicoli: anteriori e posteriori

Per gli autoveicoli la norma prevede due distinte targhe: quella anteriore e quella posteriore, che possono avere dimensioni diverse.

La targa anteriore ha dimensioni fisse di 360×110 mm ed è collocata sul lato anteriore del veicolo. Questo formato è standardizzato e non prevede alternative, perché l'alloggiamento anteriore dei veicoli moderni è progettato appositamente per accoglierlo.

La targa posteriore esiste in due formati:

  • Formato A (520×110 mm): è il formato standard, allungato orizzontalmente, che la stragrande maggioranza delle autovetture espone sul retro. La dimensione maggiore rispetto all'anteriore consente una migliore leggibilità a distanza, essenziale per i sistemi di videosorveglianza e per il riconoscimento manuale durante un inseguimento o un controllo.
  • Formato B (297×214 mm): è il formato più «quadrato», riservato ai veicoli il cui alloggiamento targa posteriore non permette l'installazione del formato A. Ha le stesse dimensioni di un foglio A4 orientato in orizzontale. Questo formato è stato introdotto per risolvere i problemi di compatibilità con determinati modelli di carrozzeria.

Le targhe ripetitrici per i carrelli-appendice

I carrelli-appendice, che come illustrato dall'art. 205 del Regolamento non sono immatricolati autonomamente, espongono una targa ripetitrice che riporta la stessa combinazione alfanumerica della targa del veicolo trattore. In questo modo il complesso trattore-carrello è identificabile come una unità, e la targa posteriore del carrello consente ai sistemi di controllo di «vedere» il veicolo che traina anche quando il carrello occlude la targa posteriore del trattore.

Le targhe ripetitrici per carrelli-appendice esistono anch'esse in due formati: il formato A (486×109 mm) e il formato B (336×202 mm), quest'ultimo riservato ai carrelli il cui alloggiamento non consente il formato A. Le dimensioni sono leggermente diverse da quelle delle targhe degli autoveicoli, adattate alle strutture posteriori dei carrelli.

Le targhe per macchine agricole e operatrici

Le macchine agricole e operatrici trainate - come i rimorchi agricoli - e le macchine operatrici trainate usano targhe di 340×109 mm collocate sul lato posteriore. Questo formato è più stretto rispetto al formato A degli autoveicoli, adatto alle strutture posteriori di questi mezzi agricoli.

Le macchine agricole semoventi (trattori, mietitrebbie) e le macchine operatrici semoventi usano invece targhe di formato quasi quadrato, 165×165 mm, collocate sul lato posteriore. Le stesse dimensioni si applicano alle targhe EE per i motoveicoli in alcune versioni.

Le targhe per i motoveicoli

I motoveicoli (motocicli, ciclomotori di cilindrata superiore ai 50 cc) hanno una targa di formato 177×177 mm, collocata sul lato posteriore del veicolo. Il formato quadrato si adatta alle dimensioni ridotte dei supporti disponibili sui motocicli e garantisce comunque una superficie sufficiente per la leggibilità della combinazione alfanumerica.

La targa di questo formato vale per i motoveicoli immatricolati con le norme vigenti. Per i motoveicoli immatricolati prima del 1° gennaio 1999 rimangono valide le previgenti disposizioni, che prevedevano formati diversi.

La deroga per i veicoli ante-1999 e le implicazioni pratiche

L'art. 258 introduce una clausola di salvaguardia importante: «fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1999». Ciò significa che un veicolo immatricolato prima di tale data può continuare a esporre una targa con il formato previsto al momento dell'immatricolazione, anche se questo non coincide con i formati attualmente disciplinati dall'art. 258.

Questo ha rilevanza pratica per i veicoli storici e d'epoca: molti di essi recano targhe nere con caratteri bianchi (le cosiddette «targhe nere» in uso fino agli anni '80) o altri formati che oggi non sarebbero ammessi per i nuovi veicoli. Tali targhe originali restano valide ai fini della circolazione, anche se le normative specifiche per i veicoli d'epoca (che permettono in alcuni casi la targa originale anche dopo riimmatricolazione) introducono ulteriori sfumature non coperte dall'art. 258.

Le targhe EE: una categoria speciale

L'art. 258 fa riferimento anche alle targhe EE, ovvero quelle destinate ai veicoli immatricolati per uso esclusivamente extraurbano (come certi mezzi agricoli o veicoli speciali). Il formato è il medesimo dei rimorchi agricoli (340×109 mm per gli autoveicoli e loro rimorchi) o 165×165 mm per i motoveicoli, a seconda del tipo di veicolo. La classificazione EE è rilevante principalmente per i professionisti del settore agricolo e per chi opera con veicoli speciali su strade private o extraurbane.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Perché la targa posteriore delle auto è più lunga di quella anteriore?

Le targhe anteriori italiane misurano 360×110 mm, quelle posteriori 520×110 mm nel formato standard. Il formato posteriore allungato migliora la leggibilità a distanza, essenziale per i sistemi di videosorveglianza del traffico e per l'identificazione durante i controlli. La maggiore lunghezza consente anche di ospitare il simbolo europeo (le stelline) sul lato sinistro.

Posso montare una targa di formato diverso sul mio veicolo?

No, se non rientri in uno dei casi espressamente previsti dall'art. 258. Il formato B (più quadrato, 297×214 mm per la targa posteriore degli autoveicoli) è ammesso solo se l'alloggiamento del veicolo non permette il montaggio del formato A standard. Non è una scelta estetica ma una soluzione tecnica alternativa.

I veicoli immatricolati prima del 1999 devono cambiare targa?

No. L'art. 258 tutela espressamente chi ha immatricolato il veicolo prima del 1° gennaio 1999: le targhe conformi alle norme previgenti restano valide. Non vi è obbligo di adeguamento al momento della revisione o del passaggio di proprietà.

Il carrello-appendice deve avere una targa propria?

Il carrello-appendice non ha una targa autonoma di immatricolazione, ma deve esporre una «targa ripetitrice» con la stessa combinazione alfanumerica del veicolo trattore, nella dimensione prevista dall'art. 258 (formato A 486×109 mm o formato B 336×202 mm). La targa ripetitrice consente l'identificazione del complesso veicolare quando il carrello copre la targa posteriore del trattore.

Le macchine agricole devono esporre la targa?

Sì, se circolano su strade pubbliche. Le macchine agricole semoventi (trattori, mietitrebbie) usano targhe di 165×165 mm; quelle trainate (rimorchi agricoli) usano targhe di 340×109 mm. Anche per questi veicoli valgono le regole di corrispondenza tra targa esposta e dati della carta di circolazione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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