- In caso di evasione, la direzione dell'istituto dà immediata notizia alle autorità di polizia, alla procura della Repubblica, al magistrato di sorveglianza e al DAP, avviando contestualmente le prime ricerche con il personale dipendente.
- I beni dell'evaso non catturato vengono trattenuti per un anno; decorso tale termine, sono venduti dalla direzione e il ricavato — insieme all'eventuale peculio — è depositato presso la Cassa depositi e prestiti.
- All'atto del rientro dell'evaso, la somma depositata viene svincolata e restituita al peculio del detenuto.
- In caso di decesso dell'evaso durante lo stato di evasione, gli eredi o altri aventi diritto possono richiedere la somma depositata previa prova della loro qualità.
- La norma attua l'art. 53 L. 354/1975, che disciplina le conseguenze giuridiche dell'evasione sull'esecuzione della pena, e si coordina con le disposizioni del codice penale in materia di evasione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 90 DPR 230/2000 — Provvedimenti in caso di evasione
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. In caso di evasione di un detenuto o di un internato, la direzione ne dà immediata notizia alle locali autorità di polizia, alla procura della Repubblica, al magistrato di sorveglianza e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvedendo, contemporaneamente, ad attuare, a mezzo del personale dipendente, le prime ricerche.
2. I beni dell'evaso, che non sia stato catturato, vengono trattenuti per un anno, e successivamente, venduti a cura della direzione. Il ricavato entra a far parte di un fondo sul quale viene versato anche l'eventuale peculio. Il fondo è depositato a cura della direzione presso la Cassa depositi e prestiti.
3. All'atto del rientro dell'evaso in istituto, la direzione che ha effettuato il deposito ne dispone lo svincolo e ne richiede la restituzione. La somma restituita entra a far parte del peculio.
4. Nel caso in cui il soggetto deceda durante lo stato di evasione, la direzione dell'istituto, a richiesta degli eredi o di altri aventi diritto che abbiano provato tale loro qualità ai sensi del comma 4 dell'articolo 92, autorizza la Cassa depositi e prestiti a versare direttamente agli aventi diritto la somma depositata secondo le loro spettanze.
Stesso numero, altri codici
- Art. 90 Reg. (UE) 2024/1689 — Segnalazioni di rischi sistemici da parte del gruppo di esperti scientifici
- Art. 90 Cod. Amb. — norme sanitarie
- Art. 90 D.Lgs. 159/2011 — Competenza al rilascio dell'informazione antimafia
- Art. 90 D.Lgs. 209/2005 — Schemi
- Art. 90 D.Lgs. 42/2004 — Scoperte fortuite
- Art. 90 CAD — Oneri finanziari
Commento
L'articolo 90 del DPR 230/2000 disciplina la risposta operativa e amministrativa dell'istituto penitenziario all'evento dell'evasione di un detenuto o di un internato. La norma regola tre ambiti distinti: le comunicazioni immediate alle autorità competenti, la gestione dei beni dell'evaso e le conseguenze del suo eventuale decesso nello stato di evasione.
Il fondamento nella legge penitenziaria e nel codice penale
L'evasione è un reato previsto e punito dall'art. 385 c.p., che la sanziona con la reclusione fino a tre anni (con aggravanti in caso di violenza o minaccia). Sul piano dell'esecuzione penitenziaria, l'art. 53 della L. 354/1975 disciplina le conseguenze che l'evasione produce sul computo della pena: il periodo trascorso in stato di evasione non è computato nella durata della pena, e la pena originaria riprende a decorrere dal momento della cattura o della presentazione spontanea.
L'art. 90 DPR 230/2000 si colloca nella fase immediatamente successiva all'evasione, disciplinando le procedure interne che la direzione deve attivare sia sul piano della sicurezza (comunicazioni e ricerche) sia su quello patrimoniale (gestione dei beni dell'evaso).
Le comunicazioni obbligatorie: immediatezza e pluralità di destinatari
Il primo comma stabilisce che la direzione deve dare «immediata notizia» dell'evasione a quattro destinatari distinti:
Il termine «immediata» non è casuale: l'evasione è un evento di sicurezza che richiede la più rapida attivazione possibile delle autorità competenti, perché ogni ritardo riduce le possibilità di cattura. In parallelo alle comunicazioni, la direzione attiva direttamente «a mezzo del personale dipendente» le prime ricerche nell'area immediatamente limitrofa all'istituto, competenza operativa di primo intervento che non richiede l'attesa dell'arrivo della polizia.
La gestione dei beni dell'evaso: conservazione, vendita e deposito
Il secondo comma disciplina la sorte dei beni materiali che l'evaso ha lasciato in istituto, distinguendo in funzione del tempo e dell'esito delle ricerche:
I beni vengono trattenuti per un anno. Si tratta di un termine di attesa che consente all'evaso di rientrare — spontaneamente o a seguito di cattura — e recuperare i propri effetti personali. La scelta del termine annuale riflette un bilanciamento tra le esigenze di gestione interna dell'istituto (non è possibile conservare indefinitamente effetti personali di soggetti assenti) e il rispetto dei diritti patrimoniali dell'evaso, che rimane titolare dei propri beni anche durante la fuga.
Decorso l'anno senza cattura, i beni vengono venduti a cura della direzione. La liquidazione è necessaria perché molti degli effetti personali dei detenuti (vestiario, oggetti di uso quotidiano) non hanno un valore tale da giustificare una conservazione prolungata. Il ricavato della vendita, insieme all'eventuale peculio che il detenuto aveva accumulato, viene riversato in un fondo depositato presso la Cassa depositi e prestiti.
La scelta della Cassa depositi e prestiti come istituto depositario garantisce la sicurezza e l'ufficialità della custodia dei fondi: non si tratta di somme che restano nella gestione discrezionale della direzione, ma di fondi formalmente depositati e documentati presso un ente pubblico. Questa scelta tutela tanto l'evaso (che alla cattura troverà i propri fondi intatti) quanto l'amministrazione (che si libera di responsabilità gestionali).
Il rientro dell'evaso e la restituzione delle somme
Il terzo comma disciplina il momento del rientro dell'evaso in istituto, che può avvenire per cattura da parte delle forze di polizia o per presentazione spontanea. In questo caso, la direzione che aveva effettuato il deposito presso la Cassa depositi e prestiti ne dispone lo svincolo e ne richiede la restituzione. La somma restituita entra a far parte del peculio del detenuto, con il quale quest'ultimo può disporre secondo le normali regole sul peculio penitenziario.
È importante notare che il rientro in istituto dopo l'evasione determina una ripresa della pena originaria: il periodo trascorso in stato di evasione non è computato (art. 53 O.P.), e il reato di evasione si aggiunge al procedimento in corso. Dal punto di vista patrimoniale, il detenuto ritrova però intatte — nei limiti della gestione effettuata — le proprie risorse economiche.
Il decesso dell'evaso e i diritti degli eredi
Il quarto comma prevede l'ipotesi, tutt'altro che rara, del decesso dell'evaso durante lo stato di evasione. In questo caso, la direzione dell'istituto — su richiesta degli eredi o di altri aventi diritto che abbiano documentato la propria qualità secondo quanto previsto dall'art. 92 co. 4 DPR 230/2000 — autorizza la Cassa depositi e prestiti a versare direttamente agli aventi diritto la somma depositata, secondo le rispettive spettanze.
La procedura prevede che gli eredi dimostrino la propria qualità: è un requisito di garanzia che evita il pagamento a soggetti privi di titolo. Il rimando all'art. 92 co. 4 indica che le modalità di prova sono le stesse previste per gli aventi diritto sui beni dei detenuti deceduti in istituto, assicurando uniformità di disciplina.
La norma riflette il rispetto dei diritti patrimoniali anche in una situazione estrema: l'evasione comporta conseguenze penali e penitenziarie per l'evaso, ma non priva gli eredi dei diritti sulle somme depositate. Il diritto di successione è tutelato indipendentemente dalla condotta del de cuius, in applicazione dei principi generali dell'ordinamento.
Domande frequenti
Cosa succede alla pena di un detenuto che evade e viene poi riacciuffato?
Il periodo trascorso in stato di evasione non è computato nella durata della pena (art. 53 L. 354/1975): la pena riprende a decorrere dalla cattura o dalla presentazione spontanea. In aggiunta, l'evasione è reato ex art. 385 c.p., per cui al rientro in istituto il detenuto risponde anche di questo ulteriore reato.
Un detenuto evaso perde i soldi che aveva sul suo conto in carcere?
No, li perde definitivamente solo se decede nello stato di evasione senza eredi. Se l'evasione dura meno di un anno, i beni vengono conservati. Se supera l'anno, i beni vengono venduti e il ricavato — con il peculio — è depositato presso la Cassa depositi e prestiti. Al rientro in istituto, le somme vengono restituite al detenuto.
Chi viene avvisato per primo in caso di evasione?
L'art. 90 co. 1 DPR 230/2000 prevede notifica immediata e contestuale a: autorità di polizia locali, procura della Repubblica, magistrato di sorveglianza e DAP. In parallelo, la direzione avvia le prime ricerche con il personale dipendente.
Gli eredi di un detenuto morto durante l'evasione possono recuperare i suoi soldi?
Sì. L'art. 90 co. 4 DPR 230/2000 prevede che, previa prova della qualità di eredi o aventi diritto secondo le modalità dell'art. 92 co. 4, la Cassa depositi e prestiti venga autorizzata dalla direzione a versare direttamente agli aventi diritto le somme depositate.
La direzione può usare i beni dell'evaso durante il periodo di attesa di un anno?
No. I beni dell'evaso vengono trattenuti, non utilizzati: la direzione ne è semplice custode. Solo dopo l'anno senza cattura si procede alla vendita, con le somme depositate in attesa del rientro o della richiesta degli eredi.
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