In sintesi
- L'art. 1304 dispone il mantenimento in vigore dell'art. 1 del R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 337, nei confronti del personale arruolato su navi.
- La norma è un esempio di ultrattività di una disposizione previgente: il codice del 1942 non abroga interamente la disciplina anteriore, ma ne conserva in vigore un articolo specifico.
- Il R.D.L. n. 337 del 1936 era un decreto-legge del periodo corporativo fascista, intervenuto sulla disciplina del lavoro marittimo in un contesto di profonde trasformazioni del diritto del lavoro italiano.
- La scelta di mantenere in vigore l'art. 1 del R.D.L. n. 337/1936 evidenzia che il codice del 1942 non intendeva innovare integralmente in quella materia, ma conservare alcune soluzioni già consolidate nella prassi.
- Si tratta di una norma di coordinamento tra fonti, tipica delle disposizioni finali di un codice organico di nuova introduzione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1304 Codice della Navigazione — Norme applicabili al personale arruolato
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Nei confronti del personale arruolato su navi rimane in vigore l’articolo 1 del R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 337.
Stesso numero, altri codici
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Commento
La tecnica legislativa del mantenimento in vigore
L'art. 1304 del Codice della navigazione utilizza una tecnica normativa specifica, diversa dalla abrogazione espressa e dal semplice rinvio: il 'mantenimento in vigore' di una disposizione previgente significa che quella norma continua a produrre effetti nonostante l'entrata in vigore del nuovo codice, che in linea generale avrebbe abrogato tutta la normativa anteriore incompatibile. Questa tecnica è impiegata quando il legislatore ritiene che una specifica disposizione dell'ordinamento previgente sia ancora valida, opportuna e non sostituita da una corrispondente norma del nuovo codice.
Il R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 337 e il suo contesto storico
Il regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 337 si inserisce nel contesto del corporativismo fascista, che aveva profondamente riformato il diritto del lavoro italiano negli anni Trenta. La legislazione del periodo era caratterizzata da una forte regolamentazione statale dei rapporti di lavoro, dalla soppressione dei sindacati autonomi e dalla creazione delle corporazioni come strumenti di mediazione tra capitale e lavoro. Il settore marittimo era particolarmente sensibile a questa regolamentazione, in quanto il personale navigante era considerato un comparto strategico per l'economia e la difesa nazionale. Il R.D.L. n. 337 del 1936 interveniva su specifiche questioni relative allo status giuridico del personale arruolato, prevedendo all'art. 1 una disciplina particolare che il codificatore del 1942 ha ritenuto opportuno mantenere in vigore.
Contenuto dell'art. 1 del R.D.L. n. 337/1936
Il testo dell'art. 1 del R.D.L. n. 337 del 1936 non è riprodotto nell'art. 1304 del codice, il quale si limita a rinviare ad esso per relationem. Dalla collocazione sistematica della norma — nelle disposizioni transitorie del codice — e dal contesto storico, si può desumere che la disposizione mantenuta in vigore riguardasse aspetti del rapporto di arruolamento (probabilmente in materia disciplinare, retributiva o previdenziale) che il codice del 1942 non aveva inteso riformare integralmente. La tecnica del rinvio per relationem implica che l'interprete debba ricercare il testo originario del R.D.L. per conoscerne il contenuto preciso.
Il rapporto con la disciplina codicistica dell'arruolamento
Il mantenimento in vigore dell'art. 1 del R.D.L. n. 337/1936 si affianca alla disciplina organica dell'arruolamento dettata dal codice negli artt. 323 e seguenti. Non si tratta di una contraddizione: il codice ha disciplinato in modo sistematico le figure tipiche del contratto di arruolamento, ma ha ritenuto di non abrogare alcune norme speciali preesistenti che regolavano aspetti particolari del rapporto di lavoro marittimo. La coesistenza di fonti di diverso rango e periodo è una caratteristica del diritto della navigazione, che più di altri settori ha stratificato nel tempo normative speciali e discipline di settore.
Rilievo storico e successiva evoluzione normativa
L'art. 1304 è una norma storica, la cui rilevanza pratica è andata riducendosi con il progressivo superamento del quadro normativo corporativo e con le successive riforme del diritto del lavoro marittimo. L'ordinamento corporativo è stato smantellato con la caduta del fascismo nel 1943-1945, e le norme del R.D.L. n. 337/1936 hanno subìto modifiche e integrazioni nel corso dei decenni successivi. Il personale arruolato è oggi soggetto — oltre che al Codice della navigazione — alla contrattazione collettiva di settore e alle norme generali del diritto del lavoro, in un quadro normativo profondamente rinnovato rispetto a quello del 1942.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e la norma corporativa
Tizio, marittimo arruolato negli anni Quaranta, si trova in una controversia con l'armatore relativa a un aspetto del proprio rapporto di lavoro disciplinato dall'art. 1 del R.D.L. n. 337/1936. Il giudice competente, applicando l'art. 1304 del codice, accerta che quella disposizione è rimasta in vigore e la applica alla controversia, nonostante l'entrata in vigore del nuovo codice della navigazione.
Caso 2: Il conflitto di fonti per Caio
Caio è un marittimo che, nel 1944, contesta all'armatore l'applicazione dell'art. 1 del R.D.L. n. 337/1936, ritenendo che le nuove norme del codice del 1942 abbiano implicitamente abrogato quella disposizione. Il giudice rigetta la contestazione, rilevando che l'art. 1304 ha espressamente mantenuto in vigore quell'articolo, escludendo ogni abrogazione implicita.
Caso 3: La questione interpretativa di Sempronio
Sempronio, avvocato di un armatore, deve ricostruire la disciplina applicabile al personale arruolato negli anni successivi al 1942. La ricerca lo conduce all'art. 1304 del codice, che lo obbliga a reperire il testo originario del R.D.L. n. 337/1936 per conoscere il contenuto dell'art. 1 mantenuto in vigore, evidenziando la complessità del coordinamento tra fonti normative di epoche diverse nel diritto della navigazione.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 1304 del Codice della navigazione?
Dispone che l'art. 1 del R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 337 rimanga in vigore nei confronti del personale arruolato su navi, nonostante l'entrata in vigore del nuovo codice del 1942.
Perché il codice del 1942 ha mantenuto in vigore una norma del 1936?
Perché il legislatore ha ritenuto che quella specifica disposizione regolasse aspetti del lavoro marittimo non integralmente riformati dal nuovo codice, preferendo conservarla piuttosto che creare vuoti normativi.
Il R.D.L. n. 337/1936 è ancora applicabile?
La sua applicabilità pratica è molto ridotta: l'ordinamento corporativo fascista che ne costituiva il contesto è stato smantellato dopo il 1943, e le successive riforme del diritto del lavoro marittimo hanno progressivamente superato quella normativa.
Come si coordinano l'art. 1304 e la disciplina codicistica dell'arruolamento?
Il codice disciplina in modo organico il contratto di arruolamento (artt. 323 ss.), ma conserva in vigore alcune norme speciali preesistenti. L'art. 1304 è un esempio di questa tecnica di coordinamento tra fonti normative diverse.
Vedi anche