Autore: Andrea Marton

  • Art. 12 D.Lgs. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa.
  • Art. 12 GDPR – Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato

    Articolo 12 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 154 D.Lgs. 174/2016 – Deposito del ricorso

    Art. 154 D.Lgs. 174/2016 – Deposito del ricorso

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il ricorso è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente insieme con i documenti in esso indicati.

    2. Il ricorso in materia di pensioni… può essere depositato anche mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione. In questo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell’ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114.

    4. Il presidente procede, al momento del deposito del ricorso e secondo criteri oggettivi e predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.

  • Art. 59 TUIR: Dividendi – Testo aggiornato

    Art. 59 TUIR: Dividendi – Testo aggiornato

    Art. 59 TUIR – Dividendi (NDR: ex art. 56. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 3, comma 4, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 01/01/2026

    Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 51

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, rispettivamente modificato e inserito dall’articolo 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), si veda quanto disposto dai commi da 54 a 58 della stessa legge.

    “1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle societa’ e degli enti di cui all’articolo 73, nonche’ quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell’esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis del presente articolo, che concorrono a formare il reddito dell’esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l’articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.

    1-bis. L’esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:

    a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;

    b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro

    2. (Comma abrogato)”

  • Art. 903 Codice della Navigazione – Forma del contratto

    Art. 903 Codice della Navigazione – Forma del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di lavoro a tempo indeterminato deve esser provato per iscritto.

  • Art. 11 L. 68/1999 – Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa

    Art. 11 L. 68/1999 – Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l’organismo di cui all’ articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

    2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l’esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

    3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

    4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

    5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’ articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

    6. L’organismo di cui all’ articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, può proporre l’adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

    7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono: a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento; b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all’ articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l’adattamento al lavoro del disabile; c) prevedere verifiche periodiche sull’andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

  • Art. 55 GDPR – Competenza

    Articolo 55 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Competenza.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 118 TULPS – Cumulo tra norme commerciali e obblighi TULPS

    Art. 118 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    L'osservanza delle norme del Codice di commercio, alle quali sono soggette le agenzie pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dall'osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico.

    Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma del regolamento.

  • Art. 96 DPR 230/2000 – Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione

    Art. 96 DPR 230/2000 – Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte del condannato detenuto è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione, unitamente a copia della cartella personale. Il direttore provvede analogamente alla trasmissione della proposta del consiglio di disciplina.

    2. Salvo quanto previsto dal comma 3, se il condannato si trova in libertà l'istanza è presentata al pubblico ministero competente per l'esecuzione.

    3. Nell'ipotesi prevista dall' articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale , l'istanza è presentata direttamente al tribunale di sorveglianza competente.

    4. 4. L'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale contiene le prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge e indica l'ufficio di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui dovrà svolgersi l'affidamento. La cancelleria del tribunale di sorveglianza provvede all'immediata trasmissione dell'ordinanza, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticità, e la sicurezza, al casellario giudiziario e alla direzione dell'istituto, se l'interessato è detenuto, nonché alle comunicazioni all'interessato, al pubblico ministero e al centro di servizio sociale per adulti, dopo aver annotato in calce all'ordinanza stessa: a) i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna e, se vi è provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo, compreso in ogni caso l'organo del pubblico ministero competente all'esecuzione della pena e il numero di registro della procedura esecutiva; b) l'indirizzo dell'ufficio del magistrato di sorveglianza e del centro di servizio sociale per adulti competenti in relazione al luogo in cui dovrà svolgersi l'affidamento.

    5. Il controllo dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge è di competenza del centro di servizio sociale e viene attuato secondo le modalità precisate all'articolo 118.

    6. Nei casi in cui è stata disposta la sospensione dell'esecuzione dal pubblico ministero o dal magistrato di sorveglianza, l'ordinanza che respinge l'istanza deve contenere i dati di cui alla lettera a) del comma 4 e deve essere comunicata senza ritardo all'organo del pubblico ministero competente per l'ulteriore corso della esecuzione. In ogni caso, l'ordinanza di rigetto è notificata all'interessato ed al suo difensore ed è sempre comunicata al centro di servizio sociale competente, o relativa sede distaccata.

  • Art. 257 DPR 495/1992 – Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi

    Art. 257 DPR 495/1992 – Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe di cui all'articolo 100, comma 9, del codice, sono quelli riportati nell'appendice XII al presente titolo.

    2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 246, il Ministro dei trasporti può, in caso di particolari esigenze, stabilire una successione ed un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati al comma 1 della suddetta appendice XII.

  • CCNL Cemento, Calce e Gesso: malattia e infortunio

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Malattia e infortunio nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Comporto, trattamento economico e tutele per i lavoratori delle industrie del cemento, calce e gesso assenti per malattia o infortunio, con le novità del rinnovo 2025.

    In sintesi

    Il rinnovo del 2025 ha esteso il comporto da 12 a 18 mesi e prevede il 100% della retribuzione per i primi 10 mesi di malattia, poi il 50% per altri 6 mesi. Per l’infortunio sul lavoro le tutele INAIL si integrano con l’intervento contrattuale per garantire la continuità del reddito.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Comporto (nuovo)
    18 mesi (era 12 mesi)
    Base legale
    Art. 2110 c.c.; D.Lgs. 38/2000 (INAIL)

    Tabella riepilogativa del trattamento economico

    Trattamento economico per malattia – CCNL Cemento, Calce e Gesso (rinnovo 2025)
    Periodo % retribuzione globale Fonte
    Mesi 1-10 di malattia 100% Integrazione INPS + datore
    Mesi 11-16 di malattia 50% Integrazione INPS + datore (ridotta)
    Dal 17° mese (fine comporto) Rapporto risolvibile dal datore

    I valori si riferiscono alla retribuzione globale di fatto (paga tabellare + indennità continuative). L’INPS eroga la propria indennità di malattia (in genere al 50-66,66% della retribuzione tabellare); il datore di lavoro integra la differenza sino a raggiungere le percentuali contrattuali. Verificare le clausole specifiche del testo contrattuale per le singole categorie.

    Il comporto: cos’è e come funziona

    Il periodo di comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore assente per malattia conserva il posto. È fissato dall’art. 2110 del Codice Civile come diritto inderogabile, e il CCNL ne determina la durata in senso migliorativo rispetto alla legge.

    Il rinnovo dell’8 maggio 2025 ha portato il comporto da 12 a 18 mesi, migliorando significativamente la tutela dei lavoratori del settore. Questo significa che il datore non può licenziare per superamento del comporto prima che siano trascorsi 18 mesi di assenza (anche non continuativi, nell’arco di un certo periodo: verificare nel testo contrattuale se il comporto è secco o per somma).

    Il computo del comporto può escludere le assenze causate da malattie oncologiche, dialisi o altre patologie gravi particolarmente invalidanti, secondo quanto eventualmente previsto dal contratto o dalla contrattazione aziendale.

    Obblighi di certificazione

    Il lavoratore assente per malattia è tenuto a:

    • Inviare il certificato medico telematico al datore tramite il sistema INPS (il medico lo trasmette direttamente) entro il primo giorno di assenza o comunque nei termini di legge;
    • Rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali INPS (10:00-12:00 e 17:00-19:00, tutti i giorni inclusi i festivi);
    • Comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo di reperibilità.

    L’irreperibilità ingiustificata alla visita fiscale comporta la decadenza dal diritto all’indennità per il periodo di comporto.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono gestiti dall’INAIL ai sensi del D.Lgs. 38/2000. Le tutele di legge garantiscono:

    • Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (ITA): 60% della retribuzione media giornaliera nei primi 90 giorni, poi 75% dal 91° giorno;
    • Rendita per inabilità permanente se residua menomazione;
    • Copertura delle spese sanitarie.

    Il CCNL integra l’indennità INAIL per garantire al lavoratore una copertura economica superiore alla sola prestazione pubblica. Il comporto per infortunio sul lavoro non si cumula generalmente con quello per malattia comune nel conteggio dei 18 mesi; tuttavia le specifiche clausole vanno verificate nel testo contrattuale.

    Rilevanza del Fondo Altea per la salute

    Dal 1° gennaio 2026 i lavoratori iscritti al Fondo Altea (fondo sanitario integrativo di settore) possono beneficiare di rimborsi per prestazioni specialistiche, accertamenti diagnostici e ricoveri, riducendo i costi out-of-pocket durante la malattia. Il contributo aziendale al fondo è di 18 euro mensili per lavoratore iscritto (vedi articolo dedicato al welfare).

    Casi pratici

    Tizio – Malattia lunga e tutela del posto
    Tizio, operaio AS2 con 10 anni di anzianità, si ammala gravemente nel febbraio 2026. Grazie al rinnovo 2025 il suo comporto è di 18 mesi (anziché 12). Nei primi 10 mesi riceve il 100% della retribuzione globale. Dal 12° al 16° mese riceve il 50%. Il datore non può licenziarlo per malattia prima di agosto 2027. Tizio contatta anche il Fondo Altea per il rimborso delle spese specialistiche non coperte dal SSN.
    Caio – Infortunio sul lavoro in cementeria
    Caio si infortuna alla mano operando macchinari di confezionamento il 5 marzo 2026. L’INAIL riconosce l’inabilità temporanea: nei primi 3 giorni (carenza INAIL) è a carico del datore; dal 4° giorno l’INAIL eroga il 60% e il datore integra. Caio rientra dopo 60 giorni con piena retribuzione garantita contrattualmente. Il periodo di inabilità non si somma al comporto per malattia comune.
    Sempronia – Superamento del comporto
    Sempronia è assente per malattia da 18 mesi. Il datore, dopo avere accertato il superamento del comporto, le notifica la risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo, con riconoscimento del preavviso contrattuale (o indennità sostitutiva) e del TFR maturato. Sempronia si rivolge al sindacato per verificare che i calcoli siano corretti e che non vi siano elementi di sospensione del comporto non considerati.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Cemento, Calce e Gesso?
    Il rinnovo dell’8 maggio 2025 ha esteso il comporto a 18 mesi (era 12 mesi). Durante questo periodo il lavoratore non può essere licenziato per malattia.
    Quanta retribuzione riceve il lavoratore malato?
    Il CCNL prevede il 100% della retribuzione globale per i primi 10 mesi di malattia, poi il 50% per i successivi 6 mesi. L’indennità INPS si integra con il contributo del datore.
    L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia comune?
    Sì. L’infortunio riconosciuto dall’INAIL dà diritto all’indennità INAIL; il CCNL integra questa indennità. Il comporto per infortunio non si cumula generalmente con quello per malattia comune.
    La malattia sospende il comporto?
    Per patologie gravi (oncologiche, dialisi) la legge e alcuni contratti prevedono la sospensione. Verificare le clausole specifiche del CCNL o rivolgersi al sindacato per i casi particolari.
    Cosa succede se supero il comporto?
    Superato il comporto, il datore può risolvere il contratto con preavviso contrattuale. Il lavoratore percepisce TFR e indennità di preavviso. Non si tratta di licenziamento disciplinare ma di risoluzione per giustificato motivo oggettivo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Le tutele INAIL sono disciplinate dal D.Lgs. 38/2000 e dalle norme previdenziali vigenti.