Autore: Andrea Marton

  • Art. 38 D.Lgs. 79/2011 – Cessione del contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore

    Art. 38 D.Lgs. 79/2011 – Cessione del contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

    2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

    3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 17 L. 104/1992 – Formazione professionale

    1. Le regioni realizzano l’inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati.
  • Art. 35 GDPR – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

    Articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Lavoro a domicilio e telelavoro: le differenze

    Guida pratica · Lavoro · Diritti sindacali, trattenute e tutele

    In sintesi

    Il lavoro a domicilio riguarda chi esegue prestazioni manualmente per conto di un datore senza vincolo di orario ma con dipendenza economica, ed è regolato dalla L. 877/1973. Il telelavoro comporta invece la prestazione dell’attività in luogo diverso dalla sede aziendale attraverso strumenti informatici, con rapporto di subordinazione invariato; dal 2017 il lavoro agile (smart working) ne costituisce la variante flessibile disciplinata dalla L. 81/2017.

    Riferimento normativo

    L. 877/1973 (lavoro a domicilio); art. 18-23 CCNL e accordi specifici (telelavoro)

    Tabella riepilogativa

    Lavoro a domicilio vs telelavoro vs smart working
    Caratteristica Lavoro a domicilio Telelavoro Smart working
    Norma di riferimento L. 877/1973 Accordi CCNL / accordo individuale L. 81/2017, artt. 18-23
    Luogo di lavoro Abitazione del lavoratore Sede remota fissa concordata Alterno: sede + luoghi esterni
    Orario Non regolato (tariffe a pezzo) Come sede, salvo accordo diverso Flessibile, con fasce di reperibilità
    Subordinazione Dipendenza economica, non organizzativa Piena subordinazione Piena subordinazione
    Strumenti di lavoro Spesso propri Aziendali o concordati Aziendali (obbligo datore su sicurezza)
    Accordo scritto Non obbligatorio ma consigliato Sì, obbligatorio

    Il lavoro a domicilio secondo la L. 877/1973

    La legge 877/1973 tutela il lavoratore a domicilio che esegue opere o servizi per conto di terzi, nella propria abitazione o in locale da lui scelto, con strumenti propri o del committente. La caratteristica fondamentale è la dipendenza economica dal committente, anche in assenza di un orario imposto. Il datore deve iscrivere il lavoratore nel registro apposito e garantire le tariffe minime stabilite dai CCNL di categoria.

    Il telelavoro: subordinazione a distanza

    Il telelavoro è una modalità di esecuzione del normale rapporto subordinato in un luogo remoto concordato, collegato all’azienda via strumenti informatici. Il lavoratore mantiene tutti i diritti del rapporto di lavoro subordinato: retribuzione, ferie, sicurezza, parità di trattamento. L’accordo individuale o il CCNL regolano gli aspetti operativi (dotazione strumenti, rimborsi, orario).

    Il lavoro agile (smart working) dopo la L. 81/2017

    Il lavoro agile si distingue per la flessibilità della sede e dell’orario: il lavoratore alterna giornate in azienda e fuori, senza obbligo di postazione fissa. Richiede un accordo scritto individuale che regola modalità, tempi di disconnessione e sicurezza. Il datore consegna informativa sui rischi e risponde dei danni causati dagli strumenti aziendali.

    Casi pratici

    Tizio – cucitore a domicilio per un'impresa tessile

    Tizio cuce capi per un laboratorio tessile a casa propria, con le sue macchine, a cottimo. Rientra nel lavoro a domicilio ex L. 877/1973: ha diritto alle tariffe minime del CCNL di riferimento e all’iscrizione al registro del datore.

    Caia – contabile in telelavoro full-time

    Caia lavora da casa in modo continuativo, collegata via VPN all’ufficio, con orario 9-18 come i colleghi in sede. Si tratta di telelavoro: il suo contratto di lavoro subordinato non cambia, inclusi inquadramento, TFR e ferie.

    Sempronio – ingegnere in smart working 3 giorni a settimana

    Sempronio ha firmato un accordo individuale di lavoro agile: tre giorni fuori sede (dove può) e due in ufficio. Il datore gli ha consegnato l’informativa sui rischi e il laptop aziendale. Ha diritto alla disconnessione fuori dall’orario concordato.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra telelavoro e smart working?

    Il telelavoro si svolge in un luogo remoto fisso concordato con orario definito; lo smart working (lavoro agile ex L. 81/2017) è invece flessibile nel luogo e negli orari, con alternanza sede/esterno e accordo scritto obbligatorio.

    Il lavoratore a domicilio ha diritto ai contributi previdenziali?

    Sì. Il datore è tenuto a iscrivere il lavoratore a domicilio all’INPS e a versare i contributi secondo le regole del lavoro subordinato o parasubordinato applicabile.

    In smart working il datore deve fornire il computer?

    Non è obbligatorio per legge, ma il datore è responsabile della sicurezza degli strumenti aziendali forniti e deve consegnare informativa sui rischi. L’accordo individuale può regolare diversamente la dotazione strumentale.

    Il telelavoro può essere revocato dal datore?

    Dipende dall’accordo: se il telelavoro è previsto dal contratto individuale o collettivo, la revoca unilaterale è limitata alle clausole pattuite. Per il lavoro agile la L. 81/2017 prevede un preavviso minimo per il recesso.

    Lo smart working è un diritto del lavoratore fragile?

    In alcuni casi sì: la normativa emergenziale e successive disposizioni hanno riconosciuto priorità ai lavoratori fragili e ai genitori di figli under 14 in specifici periodi. Al 2026 occorre verificare l’eventuale proroga delle disposizioni di favore vigenti.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 116 D.Lgs. 36/2023 – Subappalto

    1. Il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
  • Art. 80 T.U.IVA: regime transitorio delle operazioni già soggette all’IGE

    Art. 80 T.U.IVA: regime transitorio delle operazioni già soggette all’IGE

    Art. 80 T.U.IVA – Aliquote dell’imposta.

    Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Fino al termine che sara’ stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi
    dell’art. 9, n. 6) o del sesto comma dell’art. 15 della legge 9 ottobre
    1971, n. 825, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di
    servizi, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, le operazioni
    comprese in regimi fiscali sostitutivi dell’imposta generale sull’entrata, o
    anche di essa, previsti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972.”

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  • Art. 40 D.Lgs. 286/1998 – Centri di accoglienza

    1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell’Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo.
  • Art. 12 L. 431/1998 – Osservatorio della condizione abitativa

    Art. 12 L. 431/1998 – Osservatorio della condizione abitativa

    Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

    1. L’Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall’ articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l’organizzazione e le funzioni dell’Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.

  • Art. 52 D.Lgs. 141/2024 – Forme di garanzia

    Art. 52 D.Lgs. 141/2024 – Forme di garanzia

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. La garanzia può essere costituita in una delle seguenti forme: a) deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento individuato dall’Agenzia come equivalente a un deposito in contanti, in euro; b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa conforme alla vigente normativa unionale e ai modelli di fideiussione predisposti dall’Agenzia.

    2. La forma di garanzia di cui al comma 1, lettera b), è subordinata all’accettazione da parte del competente ufficio dell’Agenzia, che può rifiutarla con provvedimento motivato.

    3. L’Agenzia può autorizzare altre forme di garanzia che assicurino in modo equivalente il pagamento dell’importo dei diritti di confine all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri.

  • Art. 24 D.Lgs. 148/2015 – Consultazione sindacale

    Art. 24 D.Lgs. 148/2015 – Consultazione sindacale

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. L’impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a), e b), è tenuta a comunicare, direttamente o tramite l’associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

    2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è presentata dall’impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l’intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l’intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.

    3. Costituiscono oggetto dell’esame congiunto da tenersi anche in via telematica il programma che l’impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l’intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.

    4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c).

    5. L’intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.

    6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, è definito l’incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3. articolo precedente articolo successivo