Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 9 TU Giustizia Tributaria: Nomina e tirocinio del magistrato tributario

    Art. 9 D.Lgs. 175/2024 – Nomina e tirocinio del magistrato tributario

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il punteggio complessivo conseguito e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti messi a concorso. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.

    2. I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 5 svolgono un tirocinio formativo articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 3, al magistrato tributario in tirocinio è assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i presidenti delle corti di giustizia tributaria e di sezione di cui all'articolo 4, presso i quali i magistrati tributari nominati svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali.

    3. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato tributario affidatario, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.

  • Art. 12 GDPR – Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato

    Articolo 12 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Articolo 77 L. 184/1983: Abrogazione affiliazione e regime transitorio

    Art. 77 L. 184/1983 – Abrogazione affiliazione e regime transitorio

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.

  • Art. 11 GDPR – Trattamento che non richiede identificazione

    Articolo 11 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Trattamento che non richiede identificazione.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 26 D.Lgs. 175/2016 – Altre disposizioni transitorie

    Art. 26 D.Lgs. 175/2016 – Altre disposizioni transitorie

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Le società a controllo pubblico già costituite all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell’articolo 17, comma 1, il termine per l’adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017.

    2. L’articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell’allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione europea.

    3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.

    4. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione.

    5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all’articolo 7, gli effetti degli atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all’articolo 1, comma 5, e al comma 5 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità.

    6. Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell’ articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 6-bis. Le disposizioni dell’articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all’articolo 4, comma 6.

    7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l’attuazione dei patti territoriali e dei contratti d’area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

    8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall’ articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all’articolo 11, comma 6 è adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.

    9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»; b) all’articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per società partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata».

    10. Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell’articolo 11, comma 8, entro il 31 luglio 2017.

    11. Salva l’immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all’articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

    12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all’articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell’economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l’acquisto della partecipazione. 12-bis. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché la società di cui all’ articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. 12-ter. Per le società di cui all’articolo 4, comma 8, le disposizioni dell’articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione. 12-quater. Per le società di cui all’articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del presente decreto. 12-quinquies. Ai fini dell’applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l’entrata in vigore del presente decreto ai fini dell’adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all’articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell’adozione dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 20. 12-sexies. In deroga all’articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 64 D.Lgs. 504/1995 – Prestazione della cauzione

    Art. 64 D.Lgs. 504/1995 – Prestazione della cauzione

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Nei casi in cui è prescritta la prestazione di una cauzione, il rilascio dell’autorizzazione o il rilascio della licenza e l’esercizio dell’impianto sono subordinati a tale adempimento; qualora occorra adeguare tale cauzione, il soggetto obbligato vi provvede nel termine di trenta giorni dal momento in cui la stessa risulta non idonea oppure, nel caso in cui sia previsto un termine specifico nelle disposizioni riguardanti i singoli prodotti, entro tale termine.

    2. Se il soggetto obbligato non provvede all’adeguamento della cauzione entro il termine di cui al comma 1, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ridetermina l’importo della medesima cauzione e lo comunica al soggetto obbligato che provvede all’adeguamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; l’autorizzazione o la licenza è revocata nel caso in cui l’adeguamento non viene effettuato entro i predetti trenta giorni.

    3. Non occorre adeguamento se l’aumento della cauzione è inferiore al 10 per cento dell’importo della cauzione prestata.

  • Art. 10 GDPR – Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

    Articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Recesso contratto di lavoro: dimissioni, preavviso e tutele

    Il recesso dal contratto di lavoro è l’atto unilaterale con cui datore o lavoratore manifestano la volontà di porre fine al rapporto a tempo indeterminato. Il Codice Civile, agli articoli 2118 e 2119, individua due regimi distinti: il recesso ordinario con preavviso e il recesso straordinario per giusta causa. Questa guida illustra le forme, i termini di preavviso, l’indennità sostitutiva, le tutele applicabili a dimissioni e licenziamento, le specifiche procedure telematiche e le ipotesi di recesso protetto, con riferimento allo Statuto dei Lavoratori e ai contratti collettivi nazionali in vigore nel 2026.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    Il principio generale è racchiuso nell’Art. 2118 c.c.: ciascuna parte può recedere dal contratto a tempo indeterminato dando un preavviso nel termine e nei modi stabiliti dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso il recedente è tenuto a corrispondere all’altra parte un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. L’Art. 2119 c.c. disciplina invece il recesso per giusta causa: ciascun contraente può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Le due figure si distinguono per i presupposti, i tempi e gli effetti economici, ma condividono la natura di atto unilaterale recettizio che produce effetti dal momento in cui giunge a conoscenza del destinatario. Il quadro è completato da norme generali del Codice – sull’obbligo di diligenza (art. 2104 c.c.), di fedeltà (art. 2105 c.c.), sulla disciplina delle sanzioni (art. 2106 c.c.) – e dallo Statuto dei Lavoratori, la legge 300 del 1970, che vincola la procedura disciplinare e le tutele contro il licenziamento illegittimo.

    Dimissioni del lavoratore

    Le dimissioni sono il recesso unilaterale del lavoratore. Devono essere comunicate per iscritto e, dal 2016, trasmesse esclusivamente con modalità telematica attraverso la procedura ministeriale gestita sul portale del Ministero del Lavoro, salvo i casi in cui le dimissioni avvengano nelle sedi protette previste dalla legge (Ispettorato Territoriale del Lavoro, commissioni di certificazione, sedi sindacali). La forma telematica è prevista a pena di inefficacia: una lettera consegnata a mano, anche se firmata, non produce effetti. Il termine di preavviso è stabilito dai contratti collettivi e varia in funzione di anzianità, livello e qualifica del lavoratore. Per i quadri e i dirigenti i termini sono generalmente più lunghi rispetto a operai e impiegati. Il lavoratore che si dimette senza preavviso, salvo i casi di giusta causa, deve l’indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione globale di fatto, computata secondo i criteri dell’art. 2121 c.c.. Le dimissioni rassegnate durante il periodo di gravidanza e fino al primo anno di vita del bambino sono assoggettate a convalida da parte dell’Ispettorato del Lavoro a pena di inefficacia. La dimissione presentata mentre il rapporto è sospeso per malattia, infortunio, gravidanza o aspettativa segue regole particolari: per la maternità è obbligatoria la convalida; negli altri casi può comunque essere efficace ma il preavviso decorre dalla ripresa effettiva del lavoro.

    Recesso per giusta causa

    La giusta causa, fondata sull’Art. 2119 c.c., ricorre quando si verifica un fatto talmente grave da impedire la prosecuzione del rapporto anche provvisoria. Sul versante del lavoratore può trattarsi di mancato pagamento prolungato della retribuzione, demansionamento gravissimo, condotte vessatorie del datore o di altri preposti, gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, mobbing accertato in giudizio. La dimissione per giusta causa esonera dal preavviso e attribuisce al lavoratore il diritto all’indennità sostitutiva a carico del datore, oltre al riconoscimento della NASpI alle condizioni di legge. Sul versante del datore la giusta causa coincide con condotte gravemente colpose o dolose del lavoratore: furto, rissa, insubordinazione qualificata, falsificazione di documenti, gravi violazioni del codice disciplinare aziendale o del CCNL. Il licenziamento per giusta causa segue il procedimento disciplinare previsto dall’art. 7 L. 300/1970 e va contestato per iscritto in tempi rapidi dalla conoscenza del fatto, secondo il consolidato principio di tempestività. La fattispecie più discussa in giurisprudenza riguarda la proporzionalità: anche di fronte a una condotta colpevole il licenziamento può risultare sproporzionato in funzione delle circostanze, dei precedenti e del contesto.

    Preavviso e indennità sostitutiva

    Il preavviso ha natura risarcitoria e tutela la parte non recedente dal pregiudizio organizzativo derivante dalla cessazione del rapporto. La sua durata è fissata dai contratti collettivi nazionali ed è graduata per anzianità di servizio e qualifica. Nel CCNL Commercio, a titolo esemplificativo, il preavviso oscilla da venti giorni per gli operai fino a centottanta giorni per i dirigenti con elevata anzianità; nel CCNL Metalmeccanico i termini vanno da una settimana a quattro mesi; per i dirigenti industriali il preavviso può arrivare a dodici mesi. L’indennità sostitutiva del preavviso è pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo non lavorato, comprensiva di tutti gli elementi retributivi continuativi e dei ratei di mensilità aggiuntive, secondo i criteri dell’art. 2121 c.c.. Va corrisposta con l’ultima busta paga in caso di mancato preavviso e concorre alla determinazione del TFR. Il datore può rinunciare al preavviso dovuto dal lavoratore: in tal caso il rapporto cessa anticipatamente ma il lavoratore mantiene il diritto all’indennità. L’indennità è assoggettata a contribuzione previdenziale ordinaria e a tassazione IRPEF nella busta paga finale; va distinta dall’incentivo all’esodo, soggetto invece al regime di tassazione separata. La sospensione del rapporto per malattia, infortunio, gravidanza o aspettativa, disciplinata dall’art. 2110 c.c., prolunga il termine di preavviso fino alla ripresa effettiva delle prestazioni.

    Trattamento di fine rapporto e patto di non concorrenza

    Alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa, il lavoratore matura il diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall’art. 2120 c.c.: si tratta di una retribuzione differita calcolata sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata nel tempo secondo l’indice ISTAT e il tasso fisso di 1,5%. Il TFR è soggetto a tassazione separata. Una parte può essere destinata a fondi di previdenza complementare. Sull’indennità di mancato preavviso e sul TFR sono dovute le contribuzioni nelle misure di legge. Profilo distinto, ma rilevante in sede di cessazione, è il patto di non concorrenza disciplinato dall’art. 2125 c.c.: il patto deve risultare da atto scritto, prevedere un corrispettivo, essere limitato per oggetto, tempo e luogo. La sua durata non può eccedere cinque anni per dirigenti e tre per altre categorie. La violazione del patto espone il lavoratore al risarcimento del danno e, di norma, alla restituzione del corrispettivo eventualmente erogato in via anticipata. Vanno infine ricordate la disciplina delle rinunzie e transazioni (art. 2113 c.c.), che impone forme e termini per la validità degli accordi tombali, e la cumulabilità delle indennità (art. 2123 c.c.).

    Articoli chiave da consultare

    Casi pratici e errori frequenti

    Tizio, impiegato di terzo livello CCNL Commercio con sei anni di anzianità, rassegna le dimissioni con preavviso di trenta giorni come da contratto collettivo. Il datore lo libera dopo dieci giorni: Tizio matura il diritto all’indennità per i venti giorni non lavorati. Caia, infermiera dipendente, non riceve lo stipendio per tre mensilità consecutive: dopo la diffida senza esito, rassegna le dimissioni per giusta causa, ottenendo il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore e alla NASpI. Sempronio, ricevuta una sanzione disciplinare, si dimette il giorno stesso senza preavviso e senza giustificare la giusta causa: il datore può trattenere dal TFR l’indennità sostitutiva, salvo l’esito di un eventuale giudizio. Un errore ricorrente è consegnare le dimissioni cartacee firmate: senza la trasmissione telematica le dimissioni sono inefficaci, anche se il lavoratore smette di presentarsi al lavoro. In quel caso il datore deve attivare il licenziamento per assenza ingiustificata, con il procedimento disciplinare previsto. Altro errore frequente è omettere il preavviso pur in presenza di un nuovo lavoro già firmato: la conseguenza è il pagamento dell’indennità sostitutiva, che può essere trattenuta direttamente dal TFR e dalla busta paga finale. Per le ipotesi di dimissioni in periodo di gravidanza è essenziale rispettare la convalida presso l’Ispettorato: in mancanza, il datore non può ritenere cessato il rapporto.

    Domande frequenti

    Si possono ritirare le dimissioni dopo averle inviate?

    Sì, entro sette giorni dalla data di trasmissione. Il lavoratore può revocare le dimissioni utilizzando la stessa procedura telematica con cui le ha rassegnate. La revoca, una volta inviata, ripristina automaticamente il rapporto come se le dimissioni non fossero mai state presentate. Decorso il termine la revoca non ha effetto, salvo accordo con il datore per la riassunzione del lavoratore.

    La giusta causa va provata in giudizio?

    Sì. Sia il lavoratore che si dimette per giusta causa sia il datore che licenzia per giusta causa devono dimostrare in giudizio l’esistenza del fatto grave addotto. L’onere della prova grava su chi invoca la giusta causa. In mancanza di prova il recesso resta valido come ordinario, con obbligo di pagare l’indennità sostitutiva del preavviso. La valutazione del giudice si fonda sui criteri di gravità, proporzionalità e impossibilità di prosecuzione del rapporto.

    Il preavviso può essere lavorato in regime di ferie?

    No. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il preavviso non possa coincidere con il periodo di ferie maturate. Le ferie, finalizzate al recupero psicofisico, e il preavviso, finalizzato alla transizione organizzativa, hanno natura e funzione distinte. Le ferie non godute residue al momento della cessazione vanno monetizzate separatamente attraverso il pagamento delle relative giornate alla retribuzione globale di fatto.

    L’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a contribuzione?

    Sì. L’indennità sostitutiva è assoggettata a contribuzione previdenziale ordinaria e a tassazione IRPEF nella busta paga finale, secondo le regole ordinarie. Concorre inoltre alla determinazione del trattamento di fine rapporto. Va distinta dall’incentivo all’esodo, che segue invece il regime di tassazione separata. Le voci accessorie come ratei di tredicesima e quattordicesima e premi continuativi rientrano nel calcolo.

    Il lavoratore in malattia può essere licenziato?

    Non durante il periodo di comporto, che varia per CCNL e dipende dall’anzianità di servizio. Superato il comporto il datore può procedere con licenziamento per superamento del periodo di comporto, atto distinto dal licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. Restano validi i divieti per cause discriminatorie ex art. 15 L. 300/1970 e le tutele specifiche per maternità e infortuni gravi.

    Quanto vale l’indennità di mancato preavviso ai fini fiscali?

    L’indennità è imponibile IRPEF nell’anno di percezione, con applicazione delle aliquote ordinarie sulla busta paga finale. Viene anche assoggettata a contribuzione previdenziale piena. Sul TFR matura un’incidenza autonoma. Per i lavoratori dipendenti vicini alla pensione, l’indennità può essere trattata come “ultima retribuzione” ai fini del calcolo dei contributi figurativi nei termini stabiliti dalla normativa previdenziale.

    Risorse correlate

    Per approfondire i singoli istituti consulta i nostri commenti agli articoli: Art. 2118 c.c. e Art. 2119 c.c.. Le tematiche collegate sono trattate nelle guide su licenziamento per giusta causa, patto di non concorrenza e procedura disciplinare, con i commenti agli articoli dello Statuto dei Lavoratori e alle norme del Codice Civile in materia di rapporti di lavoro.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Art. 9 GDPR – Trattamento di categorie particolari di dati personali

    Articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Trattamento di categorie particolari di dati personali.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 8 GDPR – Condizioni applicabili al consenso dei minori

    Articolo 8 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Condizioni applicabili al consenso dei minori.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 185 Cod. Amb.: Esclusioni dall’ambito di applicazione

    Art. 185 Cod. Amb.: Esclusioni dall'ambito di applicazione

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Esclusioni dall'ambito di applicazione) 1.

    Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; (58) (67) c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana; (58) (67) d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo e dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

    Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 , eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 ; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 ; (137) d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all' articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

    Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 , e successive modificazioni.

    Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. (58) (67) 4-bis.

    I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso e qualunque tipologia di rifiuto prodotto dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all' articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 , e, in virtù della persistente capacità esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza. 4-ter.

    Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 7 GDPR – Condizioni per il consenso

    Articolo 7 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Condizioni per il consenso.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.