Autore: Andrea Marton

  • Art. 130 D.Lgs. 196/2003 – Comunicazioni indesiderate (spam)

    1. L’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta è consentito con il consenso del contraente.
  • Art. 36 TUIR: Reddito dei fabbricati

    Art. 36 TUIR: Reddito dei fabbricati

    Art. 36 TUIR – Reddito dei fabbricati

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 1

    “1. Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana.

    2. Per unità immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unità immobiliari.

    3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze. Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l’unità immobiliare non è comunque utilizzata.

    3.1. Non si considerano produttive di reddito dei fabbricati, se non sono oggetto di locazione, gli immobili utilizzati nello svolgimento delle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo 28, commi 4-ter e 4-quater.

    3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all’ articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se di importo non superiore a lire 50 mila.”

  • Art. 91 TULPS – Articolo abrogato

    Art. 91 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

  • Art. 121 D.Lgs. 259/2003 – Bande collettive di frequenze

    Art. 121 D.Lgs. 259/2003 – Bande collettive di frequenze

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Con provvedimenti del Ministero sono definite: a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; b) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; c) le integrazioni necessarie per adeguare l’elenco delle apparecchiature di cui agli articoli 104 e 105.

  • Art. 74 T.U. Stupefacenti – Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti

    Art. 74 T.U. Stupefacenti – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio ' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

    2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

    3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

    4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occulte o tenute in luogo di deposito.

    5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo

    80. 6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

    7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

    7-bis. Nei confronti del condannato e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

    8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo Torna al sommario

  • Art. 76 GDPR – Riservatezza

    Articolo 76 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Riservatezza.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 80 GDPR – Rappresentanza degli interessati

    Articolo 80 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Rappresentanza degli interessati.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 13 L. 91/1992

    Art. 13 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista: a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare; b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, dichiara di volerla riacquistare; c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica; d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine; e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all’intimazione di abbandonare l’impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l’impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l’intimazione di cui all’articolo 12, comma 1.

    2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l’abbia perduta in applicazione dell’articolo 3, comma 3, nonché dell’articolo 12, comma 2.

    3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell’interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 16 TUIR (ex art. 13-ter): Detrazioni per canoni di locazione

    Art. 16 TUIR (ex art. 13-ter): Detrazioni per canoni di locazione

    Art. 13 ter TUIR – Detrazioni per canoni di locazione. ( NDR: ora art. 16. ) (N.D.R.: “Le modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, lett. h) nn. 1 e 2 L. n. 388 del 23/12/2000 si applicano, ai sensi del successivo comma 8 dello stesso art. 4 a decorrere dal periodo di imposta 2000; le modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. h) n. 3 a decorrere dal periodo di imposta 2001”. )

    Nota: per effetto della riforma del TUIR (D.Lgs. 344/2003) questo articolo corrisponde oggi all’art. 16 TUIR; la numerazione “13-ter” non esiste più nel testo vigente.

    In vigore dal 01/01/2001 al 12/12/2003

    Modificato da: Legge del 23/12/2000 n. 388 Articolo 2

    Soppresso dal 12/12/2003 da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota:Vedi anche il comma 4 dell’art. 6 della legge 488/99 Vedi anche il comma 4 dell’art. 6 della legge 488/99″1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) lire 960.000 (pari a euro 495,80), se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000 (pari a euro 15.493,71);
    b) lire 480.000 (pari a euro 247,90), se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 (pari a euro 15.493,71) ma non lire 60.000.000 (pari a euro 30.987,41).
    1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
    a) lire 1.920.000 (pari a euro 991,60), se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni (pari a euro 15.493,71);
    b) lire 960.000 (pari a euro 495,80), se il reddito complessivo supera lire 30 milioni (pari a euro 15.493,71) ma non lire 60 milioni (pari a euro 30.987,41).”

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  • Art. 917 Codice della Navigazione – Cambiamento dell’esercente

    Art. 917 Codice della Navigazione – Cambiamento dell’esercente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di cambiamento dell'esercente, il nuovo esercente succede al precedente in tutti i diritti ed obbligbi derivanti dai contratti di lavoro, ma il lavoratore può chiedere la risoluzione del contratto. Se l'aeromobile è in viaggio, la risoluzione può essere chiesta solo all'arrivo in un aeroporto nazionale.

  • Art. 945 Codice della Navigazione – Impedimento del passeggero

    Art. 945 Codice della Navigazione – Impedimento del passeggero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto. Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si applicano i commi primo e secondo dell'articolo 454, in quanto compatibili. Art. 946 (Mancata partenza del passeggero). Il passeggero, se non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di passaggio. Tuttavia, il prezzo di passaggio non è dovuto e quello già pagato è restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.