Autore: Andrea Marton
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Art. 62 D.Lgs. 36/2023 – Aggregazioni e centralizzazione delle committenze
1. La centralizzazione delle committenze è obbligatoria per i comuni non capoluogo di provincia, salvo che siano comuni capofila di un’unione di comuni. -

Art. 74 septies T.U.IVA: Disposizioni per i soggetti identificat
Art. 74 septies T.U.IVA – Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro
In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1. In relazione all’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi effettuate nel territorio dello Stato, sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni e sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente nello Stato, nonche’ sulle cessioni effettuate tramite l’uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che hanno chiesto in un altro Stato membro dell’Unione europea l’applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, nonche’ i soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell’Unione ed ivi identificati che hanno chiesto in detto Stato membro l’applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, osservano gli obblighi previsti nell’ambito di tali regimi nonche’ le disposizioni del presente articolo.
2. I soggetti passivi di cui al comma 1, che hanno chiesto nell’altro Stato membro dell’Unione europea l’applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE e che risultino identificati anche in Italia, recuperano l’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato esercitando il diritto alla detrazione della medesima, qualora spettante ai sensi dell’articolo 19 e seguenti, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attivita’ non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso. Qualora tali soggetti passivi non risultino identificati in Italia, possono chiedere il rimborso dell’imposta ai sensi dell’articolo 38-bis2 anche in deroga a quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo, se domiciliati o residenti in altro Stato membro, e ai sensi dell’articolo 38-ter, comma 1-bis, se domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea.
3. I soggetti di cui al comma 1, su richiesta, forniscono all’Amministrazione finanziaria idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate.
4. In relazione alle operazioni di cui al comma 1 effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi di cui al medesimo comma sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II.”
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Art. 63 D.Lgs. 36/2023 – Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza
1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, per poter svolgere attività di committenza qualificata, devono essere iscritte all’elenco di cui al comma 4. -
Art. 35 D.Lgs. 504/1995 – Accertamento dell’accisa sulla birra
Art. 35 D.Lgs. 504/1995 – Accertamento dell’accisa sulla birra
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. Ai fini dell’accertamento dell’accisa sulla birra, per prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla somma dei volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati per il condizionamento: il volume così ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro. Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma è arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato.
2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e accertato dall’ufficio dell’Agenzia.
3. Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni. 3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nei birrifici di cui all’ articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri il prodotto finito è accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento. Alla birra realizzata nei birrifici di cui al presente comma si applica l’aliquota di accisa di cui all’allegato I annesso al presente testo unico ridotta del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023 nonché a decorrere dall’anno 2025, del 50 per cento. 3-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis, con particolare riguardo all’assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di cui al medesimo comma. 3-quater. Per gli anni 2022 e 2023 nonché a decorrere dall’anno 2025, alla birra realizzata nei birrifici di cui all’ articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l’aliquota di accisa di cui all’allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta: a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri; b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.
4. Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a venti ettolitri, è in facoltà dell’Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell’accisa convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando l’applicabilità del comma 3-bis.
5. Non si considerano avverati i presupposti per l’esigibilità dell’accisa sulle perdite derivanti da rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo 0,30 per cento del quantitativo estratto nel mese; le perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente, come immissioni in consumo. La predetta percentuale può essere modificata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’ art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione agli sviluppi delle tecniche di condizionamento.
6. Sono ammesse le seguenti tolleranze: a) tre decimi di grado, rispetto al valore dichiarato, per la gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito, rilevata nel corso di riscontri effettuati su lotti condizionati in singole specie di imballaggi e contenitori; b) quelle previste dalla normativa metrica vigente, per il volume degli imballaggi preconfezionati; c) il 2 per cento, rispetto al volume nominale dichiarato, per il volume medio effettivo di lotti di contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati.
7. Per gli imballaggi preconfezionati che presentano una gradazione media superiore a quella dichiarata di due decimi e fino a quattro decimi, si prende in carico l’imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; per differenze superiori ai quattro decimi, oltre alla presa in carico dell’imposta, si applicano le penalità previste per la sottrazione del prodotto all’accertamento dell’imposta, indicate all’art. 43. Per i lotti di contenitori diversi dagli imballagi preconfezionati che superano le tolleranze previste per il grado o per il volume, si procede alla presa in carico dell’imposta sulla percentuale degli ettolitri-grado eccedenti il 5 per cento di quelli dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; se la suddetta percentuale è superiore al 9 per cento, oltre alla presa in carico dell’imposta sull’intera eccedenza, si applicano anche le penalità previste per la sottrazione del prodotto dall’accertamento dell’imposta, indicate all’art. 43.
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Art. 282 DPR 495/1992 – Dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi
Art. 282 DPR 495/1992 – Dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Il dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi… di cui all'articolo 57 del codice, deve rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti.
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Art. 121 TULPS – Detenzione di materie esplodenti (comma abrogato)
Art. 121 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311
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Art. 115 T.U.B.: Ambito di applicazione
Art. 115 T.U.B. – Ambito di applicazione
In vigore dal 01/01/1994
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.
2. Il CICR può individuare, con propria deliberazione, operazioni e servizi da assoggettare alle norme del presente titolo. Il CICR può, altresì, per motivate ragioni tecniche, prevedere che alcune norme non si applichino a determinate operazioni e servizi.
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Art. 70 decies T.U.IVA: Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA
Art. 70 decies T.U.IVA – Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA.
In vigore dal 01/01/2018 al 01/01/2027
Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1. L’opzione di cui all’articolo 70-quater, comma 1, da parte di un soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all’articolo 70-bis, e’ priva di effetti limitatamente a tale soggetto.
2. Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi:
a) viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto;
b) e’ riconosciuto, ai sensi dell’articolo 70-ter, comma 5, il venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di tale soggetto;
c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell’azienda ai sensi dell’articolo 670 del codice di procedura civile;
d) tale soggetto e’ sottoposto a una procedura concorsuale;
e) tale soggetto e’ posto in liquidazione ordinaria.
3. La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a), c), d) o e), e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire da tale data. Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dall’anno successivo a quello in cui e’ riconosciuto il venir meno del vincolo. Per l’individuazione della data in cui si verifica l’evento, nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) o e) del comma 2, si fa riferimento alla data di efficacia del provvedimento che dispone il sequestro giudiziario, alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della liquidazione ordinaria.
4. Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralita’ dei soggetti partecipanti. In tal caso, l’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo IVA non chiesta a rimborso e’ computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualita’ di rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.
5. La cessazione di cui ai commi 2 e 4 e’ comunicata dal rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi, con la dichiarazione di cui all’articolo 70-duodecies, comma 5.”
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Art. 9 D.Lgs. 286/1998 – Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, può chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.