Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 45 GDPR – Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza

    Articolo 45 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.

    In sintesi

    Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (max 4 ore di retribuzione) e alla sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Multa e sospensione · Licenziamento disciplinare
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.

    1. Il codice disciplinare reso pubblico

    Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dal CCNL applicato.

    2. La contestazione dell’addebito

    Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.

    3. Il diritto di difesa

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso questo termine.

    4. La sanzione proporzionata

    La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Oltre 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — multa per violazione delle norme di sicurezza
    A Tizio viene contestato per iscritto di non aver indossato i dispositivi di protezione. Presenta le sue giustificazioni entro 5 giorni con l’assistenza del delegato sindacale; il datore, ritenuto il fatto provato ma non grave, applica una multa pari a 3 ore di retribuzione, entro il limite di legge delle 4 ore.
    Caia — sospensione e recidiva
    Caia riceve una sospensione di 3 giorni per ripetute assenze ingiustificate. Una precedente ammonizione scritta, risalente a oltre 2 anni prima, non può essere richiamata per aggravare la sanzione: la legge ne impedisce l’uso decorso quel termine.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    Possono multarmi più di 4 ore di retribuzione?
    No. La multa disciplinare non può superare l’importo di 4 ore della retribuzione base, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può eccedere i 10 giorni (art. 7 Statuto). Le ipotesi più gravi rientrano semmai nel licenziamento disciplinare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 44 GDPR – Principio generale per il trasferimento

    Articolo 44 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Principio generale per il trasferimento.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 171 D.Lgs. 42/2004 – Collocazione e rimozione illecita

    Art. 171 D.Lgs. 42/2004 – Collocazione e rimozione illecita

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.

    2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinchè i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.

  • Art. 43 GDPR – Organismi di certificazione

    Articolo 43 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Organismi di certificazione.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Reclamo al Garante Privacy: come presentarlo e tempi 2026

    Il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali è lo strumento amministrativo con cui ogni interessato può segnalare un trattamento illecito dei propri dati e chiedere all’Autorità un intervento istruttorio. Disciplinato dall’art. 77 del Regolamento UE 2016/679 e dagli articoli 141 e seguenti del Codice Privacy, il reclamo è gratuito, non richiede assistenza legale obbligatoria e attiva un procedimento amministrativo a esito vincolante. La presente guida illustra requisiti, modalità di presentazione, tempi istruttori, rapporti con il ricorso giurisdizionale e regime sanzionatorio.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    Il quadro normativo del reclamo è bifronte. Sul piano europeo l’art. 77 GDPR attribuisce a ogni interessato il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente, ferma restando ogni altra forma di tutela amministrativa o giurisdizionale. La norma riconosce un diritto soggettivo perfetto, esercitabile autonomamente, e impone all’autorità di informare il reclamante sullo stato e sull’esito del procedimento, compresa la facoltà di proporre ricorso ai sensi dell’art. 78 GDPR.

    Sul piano nazionale l’art. 141 Codice Privacy elenca le forme di tutela dinanzi al Garante (reclamo, segnalazione, ricorso) e l’art. 142 Codice Privacy disciplina la proposizione del reclamo, mentre l’art. 143 Codice Privacy regola lo svolgimento del procedimento e i provvedimenti finali (avvertimento, ammonimento, ordini correttivi, sanzioni). Il legislatore nazionale integra il GDPR specificando contenuti minimi del reclamo, oneri probatori, modalità telematiche di trasmissione e regime di pubblicità degli atti.

    Il reclamo si distingue dalla segnalazione e dal ricorso. La segnalazione è uno strumento più informale, privo di legittimazione qualificata, con cui chiunque può portare a conoscenza del Garante una possibile violazione di interesse generale. Il ricorso, oggi pressoché residuale dopo il GDPR, era utilizzato per la tutela di specifici diritti (accesso, rettifica, cancellazione) prima dell’attuale assetto regolamentare. Il reclamo costituisce oggi il canale principale di tutela amministrativa, alternativo o cumulabile con l’azione giurisdizionale ex art. 79 GDPR e art. 152 Codice Privacy.

    Requisiti soggettivi e oggettivi del reclamo

    Sotto il profilo soggettivo è legittimato a proporre reclamo l’interessato, ossia la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento. Non occorre essere cittadini italiani: il reclamo è proponibile da chiunque dimostri di essere stato attinto dal trattamento asseritamente illecito, indipendentemente dalla nazionalità e dalla residenza. Per i minori il reclamo è presentato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale; per gli interdetti e gli inabilitati dai rispettivi tutori o curatori. È ammessa la rappresentanza tramite organismi senza scopo di lucro designati dall’interessato, secondo il modello dell’art. 80 GDPR.

    Sul piano oggettivo il reclamo deve riferirsi a un trattamento di dati personali in violazione del Regolamento o del Codice. Vi rientrano la raccolta senza idoneo titolo giuridico (art. 6 GDPR), il consenso vizioso o non liberamente prestato (consenso), l’informativa carente (art. 13), il mancato riscontro a istanze di esercizio dei diritti (accesso, cancellazione, opposizione), la mancata notifica di un data breach (art. 33), la mancata adozione di misure di sicurezza adeguate. Il reclamo non è uno strumento generico di lamentela: deve identificare il titolare, descrivere la condotta e indicare le norme violate.

    Quanto al profilo temporale, il GDPR non prevede un termine perentorio per la proposizione del reclamo, salvo la verifica di un interesse attuale e concreto. La giurisprudenza amministrativa, in linea con le linee guida del Garante, ritiene che un reclamo proposto a notevole distanza dal trattamento asseritamente illecito possa essere archiviato per assenza di interesse, salvo ipotesi in cui gli effetti del trattamento perdurino o l’interessato dimostri di esserne venuto a conoscenza solo di recente. È quindi opportuno proporre il reclamo entro un tempo ragionevole dalla scoperta della violazione, idealmente entro dodici mesi.

    Modalità di presentazione e contenuto minimo

    L’art. 142 Codice Privacy disciplina la proposizione del reclamo. Quest’ultimo va presentato al Garante in forma scritta, sottoscritto dall’interessato o dal suo rappresentante, con allegata copia di un documento di identità. Sono ammesse tre modalità principali: trasmissione via PEC all’indirizzo istituzionale dell’Autorità (canale preferenziale per la tracciabilità), invio tramite raccomandata A/R alla sede dell’Autorità in piazza Venezia 11 a Roma, deposito a mano presso l’Ufficio Protocollo. Non sono ammessi reclami anonimi: l’anonimato è incompatibile con la natura del procedimento e con l’obbligo di contraddittorio con il titolare segnalato.

    Il contenuto minimo del reclamo comprende: identificazione del reclamante e del suo eventuale rappresentante; identificazione del titolare del trattamento (denominazione, indirizzo, eventuale codice fiscale o partita IVA); descrizione circostanziata dei fatti, delle modalità del trattamento e dei dati interessati; indicazione delle disposizioni del GDPR o del Codice asseritamente violate; specifica indicazione del provvedimento richiesto (avvertimento, ammonimento, ordine di cessazione, cancellazione dei dati, irrogazione di sanzioni); documentazione a sostegno (corrispondenza con il titolare, screenshot, copia dell’informativa). Un reclamo carente nei suoi elementi essenziali può essere dichiarato manifestamente infondato o irricevibile.

    Costituisce condizione di procedibilità sostanziale, secondo prassi consolidata del Garante, aver previamente tentato di interloquire con il titolare del trattamento. Se l’interessato lamenta, ad esempio, il mancato riscontro a una richiesta di accesso, deve allegare l’istanza inviata e l’esito (rifiuto espresso, riscontro tardivo o silenzio protratto oltre il mese previsto dall’art. 12 GDPR). Reclami che saltino la fase di interlocuzione preventiva possono essere archiviati con invito a rivolgersi prima al titolare, salvo le ipotesi in cui l’interlocuzione sia inutile o pregiudizievole (es. data breach in corso, trattamenti palesemente illeciti).

    Tempi istruttori, esiti e impugnazioni

    Il procedimento dinanzi al Garante è disciplinato dall’art. 143 Codice Privacy. L’Autorità, ricevuto il reclamo, ne valuta l’ammissibilità formale e la non manifesta infondatezza. Se le verifiche preliminari hanno esito positivo, il reclamo è trasmesso al titolare per il contraddittorio, con assegnazione di un termine generalmente compreso tra 30 e 60 giorni per il riscontro. Il Garante può svolgere istruttoria documentale, richiedere informazioni, disporre accessi e ispezioni anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, audire le parti, richiedere pareri tecnici. La durata complessiva del procedimento è di norma compresa tra otto e diciotto mesi, ma può estendersi per istruttorie complesse o trattamenti transfrontalieri.

    Gli esiti possibili sono molteplici. In caso di accoglimento il Garante può adottare provvedimenti di varia intensità: avvertimento rivolto al titolare quando il trattamento è suscettibile di violare le disposizioni; ammonimento in caso di violazione accertata di minore gravità; ordini correttivi (rettifica, cancellazione, limitazione, blocco del trattamento); ordine di conformare il trattamento al Regolamento; irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 83 GDPR e dell’art. 166 Codice Privacy. In caso di rigetto è disposta l’archiviazione, motivata e comunicata al reclamante.

    Tutti i provvedimenti del Garante sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 152 Codice Privacy, con ricorso da proporsi entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, a pena di decadenza. Il giudizio si svolge davanti al tribunale del luogo di residenza del titolare. È rilevante sottolineare che il reclamo amministrativo non preclude né esaurisce la tutela giurisdizionale: ai sensi dell’art. 79 GDPR l’interessato può sempre proporre azione giudiziaria nei confronti del titolare, anche cumulativamente al reclamo. L’azione di risarcimento del danno segue invece le regole dell’art. 82 GDPR, con regime di prova attenuato per l’interessato.

    Articoli chiave da consultare

    Errori comuni e casi pratici

    Caso 1 – Mancato riscontro a istanza di accesso. Tizio ha inviato a una società di telecomunicazioni richiesta di accesso ai propri dati personali ai sensi dell’art. 15 GDPR. Decorso oltre un mese senza riscontro, propone reclamo al Garante allegando la PEC originaria, la ricevuta di consegna e l’assenza di risposta. Il Garante accoglie il reclamo, intima alla società di fornire il riscontro entro trenta giorni e ammonisce il titolare con segnalazione utilizzabile per future recidive. In caso di rifiuto persistente, l’Autorità può adottare ordine correttivo e applicare sanzione pecuniaria proporzionata.

    Caso 2 – Marketing senza consenso. Caia riceve email pubblicitarie da un e-commerce presso cui non ha mai prestato consenso al marketing. Esercita prima il diritto di opposizione ex art. 21 GDPR; a fronte della prosecuzione delle comunicazioni, propone reclamo al Garante. Il titolare in contraddittorio non fornisce prova del consenso libero, specifico e documentato. Il Garante ordina la cessazione del trattamento ai fini di marketing diretto, impone la cancellazione dei dati di Caia dai database promozionali e applica sanzione pecuniaria. Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità.

    Errore frequente – Reclamo generico senza allegazioni. Sempronio invia un reclamo lamentando genericamente che “i suoi dati circolano” senza identificare il titolare, senza descrivere il trattamento contestato e senza allegare documenti. Il Garante archivia il reclamo come manifestamente infondato o inammissibile. La regola d’oro è sempre quella di documentare: screenshot, copie dell’informativa, registro delle comunicazioni con il titolare, eventuali email di conferma del consenso. Un reclamo ben istruito è la chiave per ottenere un esito favorevole entro tempi ragionevoli.

    Domande frequenti

    Quanto costa presentare un reclamo al Garante?

    Il reclamo è gratuito. Non è prevista alcuna marca da bollo, alcun diritto fisso, alcun contributo unificato. Non è obbligatoria l’assistenza di un avvocato, sebbene per fattispecie complesse o di rilevante valore patrimoniale sia consigliabile farsi assistere da un legale esperto di data protection. Gli unici costi sono quelli vivi della trasmissione (PEC o raccomandata) e quelli eventualmente connessi alla raccolta della documentazione probatoria.

    Quanto tempo impiega il Garante a decidere?

    Non vi è un termine tassativo. La prassi indica una durata complessiva compresa tra otto e diciotto mesi, in funzione della complessità del caso, dell’eventuale necessità di accertamenti tecnici o ispezioni e dei tempi di riscontro del titolare. Per istruttorie transfrontaliere, che coinvolgono più autorità di controllo europee, i tempi possono estendersi fino a ventiquattro mesi. L’Autorità fornisce periodici aggiornamenti sullo stato del procedimento al reclamante.

    Posso proporre reclamo e contemporaneamente fare causa civile?

    Sì. Il reclamo amministrativo al Garante e l’azione giurisdizionale ex art. 79 GDPR sono strumenti cumulabili. L’interessato può scegliere uno o entrambi i canali. L’azione di risarcimento del danno, in particolare, segue le regole dell’art. 82 GDPR con regime probatorio favorevole all’interessato (inversione dell’onere) ed è proponibile davanti al tribunale del luogo di residenza dell’interessato.

    Quali sanzioni può applicare il Garante?

    Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 83 GDPR variano da poche migliaia di euro fino a venti milioni di euro o, se superiore, al quattro per cento del fatturato annuo mondiale del titolare. L’entità della sanzione è graduata in base a gravità, durata, dolo o colpa, misure adottate per attenuare il danno, precedenti violazioni, livello di cooperazione con l’Autorità. Il Garante adotta inoltre provvedimenti non pecuniari (ammonimenti, ordini correttivi, blocchi del trattamento).

    Posso fare reclamo anonimo o riservato?

    Il reclamo anonimo non è ammesso, perché incompatibile con il contraddittorio e con il diritto di difesa del titolare segnalato. È invece possibile chiedere il trattamento riservato dei propri dati identificativi nei confronti del segnalato, soprattutto in contesti di rapporto di lavoro o quando vi sia rischio di ritorsione. La richiesta va motivata: il Garante valuta caso per caso, contemperando l’interesse del reclamante con il diritto di difesa del titolare.

    Risorse correlate

    Approfondisci con i nostri commenti agli articoli: art. 77 GDPR, art. 141 Codice Privacy, art. 82 GDPR. Per la consultazione del testo integrato visita la categoria GDPR e Codice Privacy.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Art. 42 GDPR – Certificazione

    Articolo 42 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Certificazione.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 41 GDPR – Monitoraggio dei codici di condotta approvati

    Articolo 41 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Monitoraggio dei codici di condotta approvati.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 40 GDPR – Codici di condotta

    Articolo 40 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Codici di condotta.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 39 GDPR – Compiti del responsabile della protezione dei dati

    Articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Compiti del responsabile della protezione dei dati.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 38 GDPR – Posizione del responsabile della protezione dei dati

    Articolo 38 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Posizione del responsabile della protezione dei dati.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Comodato o locazione: quali sono le differenze

    Prestare un appartamento a un figlio o affittarlo a un inquilino non sono la stessa cosa, neppure sul piano giuridico. Comodato e locazione attribuiscono entrambi il godimento di un bene, ma uno è gratuito e l’altro presuppone il pagamento di un canone. Da questa differenza discendono regole diverse su spese, durata e restituzione.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Comodato Locazione
    Norma di riferimento Art. 1803 c.c. Art. 1571 c.c.
    Natura Essenzialmente gratuito A titolo oneroso (canone)
    Oggetto Bene infungibile da restituire Bene mobile o immobile concesso in godimento
    Corrispettivo Nessuno Canone periodico pattuito
    Spese Ordinarie a carico del comodatario Riparto secondo legge e contratto
    Durata A termine o senza termine (precario) Durata pattuita con regole di disdetta
    Restituzione Nel precario, anche in qualsiasi momento Alla scadenza, salvo proroghe o recessi
    Quando conviene Prestito gratuito tra familiari o conoscenti Concessione stabile e remunerata del bene

    Le caratteristiche del comodato

    Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile perché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il tratto distintivo è la gratuità: il comodatario non paga alcun corrispettivo.

    • L’oggetto è un bene infungibile, che deve essere restituito nella sua identità.
    • Il comodatario sopporta le spese ordinarie necessarie per servirsi della cosa, non quelle straordinarie.
    • Nel comodato precario, cioè senza termine né uso predeterminato, il comodante può chiedere la restituzione in qualsiasi momento.

    Esempio: Tizio presta gratuitamente a Caio un appartamento senza fissare scadenza. Si tratta di comodato precario e Tizio potrà chiedere la restituzione quando vorrà.

    Le caratteristiche della locazione

    La locazione è il contratto con cui una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa per un dato tempo verso un determinato corrispettivo. Qui il rapporto è oneroso: senza canone non c’è locazione.

    • Il conduttore versa un canone periodico in cambio del godimento del bene.
    • Il rapporto ha una durata definita, con regole su rinnovi, disdetta e recesso.
    • La ripartizione delle spese segue la legge e le pattuizioni contrattuali.

    Esempio: Caia concede in locazione un appartamento a Tizio per quattro anni dietro un canone mensile. Il rapporto è oneroso e disciplinato dalle regole sulla durata e sulla disdetta.

    Quando conviene il comodato e quando la locazione

    La scelta dipende dall’obiettivo economico che si persegue con il bene. Il comodato è adatto quando si vuole consentire l’uso gratuito di una cosa, tipicamente tra familiari o persone di fiducia, senza ricavarne un reddito: è il caso di chi mette a disposizione un appartamento a un figlio o presta un’attrezzatura a un conoscente. La locazione conviene invece quando si intende ottenere un reddito stabile dal bene, concedendone il godimento dietro pagamento di un canone periodico.

    Va ricordato che la gratuità è elemento essenziale del comodato: la previsione di un corrispettivo, anche modesto ma con funzione di canone, snatura il rapporto e lo avvicina alla locazione, con tutte le regole che ne conseguono in tema di durata e disdetta. Per questo, prima di firmare, conviene chiarire se l’intento è davvero quello di un prestito gratuito o se si vuole instaurare un rapporto remunerato.

    Esempio: se Tizio chiede a Caia un contributo mensile per l’uso dell’appartamento, quel contributo, se ha funzione di canone, fa propendere per la locazione anziché per il comodato.

    Spese, durata e restituzione a confronto

    Le due figure si distinguono anche per la gestione delle spese e per il modo in cui si conclude il rapporto. Nel comodato il comodatario sostiene le spese ordinarie necessarie per servirsi della cosa, mentre le spese straordinarie restano al comodante; nella locazione la ripartizione segue la legge e le clausole pattuite, in genere distinguendo tra manutenzione ordinaria a carico del conduttore e interventi straordinari a carico del locatore.

    Cambia anche la durata. Il comodato può essere a termine, oppure senza termine e senza uso predeterminato: in quest’ultimo caso si parla di comodato precario e il comodante può chiedere la restituzione in qualsiasi momento. La locazione, al contrario, ha una durata pattuita e regole specifiche su disdetta, rinnovo ed eventuale recesso, che incidono sul momento in cui il bene torna nella disponibilità del proprietario.

    • Nel comodato verificare sempre se la somma di denaro eventualmente prevista è un rimborso spese o assume la funzione di canone.
    • Nella locazione definire con precisione canone, durata, rinnovi e cause di recesso evita conflitti alla scadenza.

    Aspetti pratici da non trascurare

    Anche se il comodato può concludersi senza particolari formalità, mettere per iscritto durata, uso consentito e ripartizione delle spese previene contestazioni e aiuta a dimostrare la natura gratuita del rapporto. Nella locazione la forma scritta e gli adempimenti relativi alla registrazione sono ancora più rilevanti, perché incidono sulla regolarità del contratto.

    • Nel comodato chiarire se è previsto un termine o se è precario, perché cambia radicalmente il momento della restituzione.
    • Nella locazione definire con precisione canone, durata e cause di recesso, così da evitare incertezze sulla riconsegna del bene.
    • In entrambi i casi descrivere lo stato del bene alla consegna agevola la verifica al momento della restituzione.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Il comodato deve essere sempre gratuito?

    Sì, la gratuità è elemento essenziale del comodato. Se è previsto un corrispettivo con funzione di canone, il rapporto non è più comodato ma si avvicina alla locazione.

    Chi paga le spese nel comodato?

    Il comodatario sopporta le spese ordinarie necessarie per servirsi della cosa. Le spese straordinarie restano a carico del comodante.

    Quando posso riavere il bene dato in comodato?

    Nel comodato precario, cioè senza termine né uso predeterminato, il comodante può chiedere la restituzione in qualsiasi momento.

    Confronti e guide correlate

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