Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.
Autore: Andrea Marton
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Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
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Art. 53 GDPR – Condizioni generali per i membri dell’autorità di controllo
Articolo 53 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Condizioni generali per i membri dell’autorità di controllo. -
Mediazione vs negoziazione assistita: differenze 2026
La mediazione civile e la negoziazione assistita sono i due principali strumenti di ADR (Alternative Dispute Resolution) del sistema italiano. La prima, regolata dal D.Lgs. 28/2010 come modificato dal D.Lgs. 149/2022, e gestita da organismi accreditati con un mediatore terzo. La seconda, introdotta con il D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, e una procedura tra avvocati senza terzo neutrale. Differenze su ambiti di obbligatorieta, costi, esito vincolante e collegamento al giudizio sono cruciali per la scelta.
Tabella riassuntiva del confronto
Profilo Mediazione Negoziazione assistita Norma di riferimento D.Lgs. 28/2010 (artt. 1-17); riforma Cartabia D.Lgs. 149/2022 D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014 (artt. 2-11) Soggetto procedente organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia; mediatore terzo imparziale avvocati delle parti, in convenzione di negoziazione; nessun terzo neutrale Ambito obbligatorio condominio, diritti reali, divisione, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto aziende, risarcimento danno da circolazione natanti, responsabilita medica, sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari, finanziari (art. 5 D.Lgs. 28/2010) condizione di procedibilita per controversie da circolazione stradale e di natanti, e per richieste di pagamento di somme fino a 50.000 euro (art. 3 D.L. 132/2014, ambito ampliato da Cartabia) Durata massima 3 mesi prorogabili di altri 3 con accordo delle parti da 1 a 3 mesi, prorogabili di 30 giorni Costi indennita all’organismo: 70-310 euro per scaglione fino a 50.000 euro; piu IVA e spese vive parcella avvocati: indicativamente 300-2.500 euro per parte; nessuna indennita a terzi Esito verbale di accordo, con efficacia di titolo esecutivo se sottoscritto da avvocati; verbale di mancato accordo se non si raggiunge l’intesa accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati; titolo esecutivo per espropriazione forzata se l’accordo prevede prestazioni patrimoniali Riservatezza obbligo di riservatezza assoluta su quanto detto in mediazione (art. 9-10 D.Lgs. 28/2010) obbligo di riservatezza, ma piu attenuato; le parti non sono assistite da terzo neutrale Mancato accordo il giudice del successivo giudizio puo desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti (art. 8 D.Lgs. 28/2010) la parte che ha rifiutato l’invito subisce le sanzioni dell’art. 4 D.L. 132/2014 (responsabilita aggravata) Mediazione: caratteristiche e disciplina
La mediazione civile e disciplinata da Usucapione immobiliare: requisiti, tempi e azione 2026 per gli ambiti obbligatori. Si svolge dinanzi a un organismo accreditato al Ministero della Giustizia, con un mediatore formato e iscritto in apposito albo. La procedura si attiva con istanza scritta presso un organismo competente per territorio. Il primo incontro e obbligatorio, di natura informativa, ma con la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) si e cercato di superare la mera fase formale, valorizzando un’effettiva ricerca di accordo.
Nei casi obbligatori, la mediazione e condizione di procedibilita dell’azione giudiziaria: il giudice, rilevata l’assenza di mediazione esperita, sospende il giudizio e assegna alle parti un termine per attivarla. La materia di obbligatorieta e stata estesa progressivamente: oggi comprende condominio, diritti reali, divisione, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilita medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, danni da circolazione.
L’esito puo essere un verbale di accordo (con efficacia di titolo esecutivo per espropriazione forzata se sottoscritto da avvocati e omologato) o un verbale di mancato accordo. La mediazione e coperta da riservatezza assoluta: quanto detto non e utilizzabile in giudizio e i mediatori non possono essere chiamati a testimoniare. La giurisprudenza di legittimita ha confermato il valore vincolante di accordi sottoscritti, anche su materie sensibili come la separazione consensuale.
Negoziazione assistita: caratteristiche e disciplina
La negoziazione assistita e disciplinata da Diritti del consumatore online: recesso, garanzie e reclami (convenzione di negoziazione) e da Diritti del consumatore online: recesso, garanzie e reclami (ambito di procedibilita obbligatoria). Si tratta di una procedura interamente condotta dagli avvocati delle parti, senza intervento di terzo neutrale. Le parti, assistite ciascuna da un avvocato, sottoscrivono una convenzione in cui si impegnano a cercare in buona fede una soluzione amichevole della controversia, entro un termine compreso tra 1 e 3 mesi.
L’ambito obbligatorio della negoziazione assistita comprende: controversie da risarcimento danno da circolazione stradale e di natanti, e domande di pagamento di somme non eccedenti i 50.000 euro (art. 3 D.L. 132/2014, esclusi i casi in cui e obbligatoria la mediazione). La riforma Cartabia ha ampliato gli ambiti, includendo controversie in materia di lavoro, separazione e divorzio. Nelle separazioni e nei divorzi, l’accordo concluso a esito di negoziazione assistita ha gli effetti dei provvedimenti giudiziali (art. 6 D.L. 132/2014).
L’accordo concluso, sottoscritto dalle parti e autenticato dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Se la negoziazione fallisce, la parte che rifiuta senza giustificato motivo l’invito o l’incontro puo subire conseguenze sul piano della responsabilita processuale aggravata (art. 4 D.L. 132/2014), con possibile condanna alle spese e all’ulteriore risarcimento del danno.
Quando conviene la mediazione e quando la negoziazione
La scelta dipende anzitutto dall’oggetto della controversia. Per condominio, diritti reali, successioni, locazione, responsabilita medica vige la mediazione obbligatoria: e l’unica via per superare la condizione di procedibilita. Per recupero di crediti fino a 50.000 euro fuori dagli ambiti mediativi (es. credito commerciale non bancario) e per risarcimento sinistro stradale, e obbligatoria la negoziazione assistita. Per molte controversie, la legge stessa indica lo strumento.
Caso pratico. Tizio condomino litiga col condominio per la ripartizione di spese su un lastrico solare: la lite rientra nell’ambito condominiale, quindi mediazione obbligatoria presso un organismo. Caio ha un sinistro stradale con Sempronio per danni a veicoli: la negoziazione assistita e condizione di procedibilita, con assistenza degli avvocati delle due parti che redigono convenzione e cercano accordo entro 3 mesi.
Quando lo strumento e facoltativo, la scelta tra mediazione e negoziazione dipende da: complessita tecnica (per controversie tecniche complesse, un mediatore esperto puo essere utile), riservatezza desiderata (la mediazione e piu protettiva), costi (la negoziazione, se le parti hanno gia avvocati, evita indennita a terzi), velocita di esecuzione (entrambi titoli esecutivi). La giurisprudenza di legittimita ha riconosciuto la pari dignita dei due strumenti come ADR efficaci.
Costi, tempi e procedura
I costi della mediazione sono prevedibili: l’indennita all’organismo segue tabelle ministeriali (DM 150/2023), con scaglioni di valore. Per controversie fino a 1.000 euro: 70 euro a parte. Fino a 5.000: 130 euro. Fino a 25.000: 230 euro. Fino a 50.000: 310 euro. Fino a 250.000: 540 euro. Importi raddoppiabili in caso di accordo. Vanno aggiunti IVA e spese vive (notifiche, eventuale CTU). E previsto il credito d’imposta fino a 600 euro per le indennita pagate (art. 20 D.Lgs. 28/2010).
I costi della negoziazione assistita derivano dalle parcelle degli avvocati. Indicativamente: 300-800 euro per controversie semplici fino a 5.000 euro; 800-2.500 euro per controversie sopra i 10.000 euro. Non c’e indennita ad alcun terzo. Tempi: la convenzione di negoziazione ha durata da 1 a 3 mesi prorogabili di 30 giorni. La mediazione si svolge in 3 mesi prorogabili di altri 3. Entrambe le procedure consentono di sospendere o interrompere il termine di prescrizione. Il decreto di omologazione del verbale di accordo, ove previsto, e di solito ottenibile in 30-60 giorni.
Articoli chiave da consultare
- Usucapione immobiliare: requisiti, tempi e azione 2026 – ambiti di mediazione obbligatoria
- Diritti del consumatore online: recesso, garanzie e reclami – convenzione di negoziazione assistita
- Diritti del consumatore online: recesso, garanzie e reclami – ambiti di procedibilita obbligatoria della negoziazione
- Articolo 633 Codice Procedura Civile – procedimento monitorio come alternativa per crediti documentati
- Articolo 163 Codice Procedura Civile – atto di citazione e contraddittorio pieno se la mediazione fallisce
- Articolo 739 Codice Procedura Civile – reclamo contro provvedimenti del giudice tutelare
- Articolo 2697 Codice Civile: Onere della prova – onere della prova nei rapporti contrattuali
- Articolo 1218 Codice Civile: Responsabilità del debitore – responsabilita per inadempimento delle obbligazioni
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- Art. 343 D.Lgs. 209/2005 – Intermediari già iscritti od operanti – articolo di approfondimento collegato al tema
- Art. 305 D.Lgs. 209/2005 – Attività abusivamente esercitata – articolo di approfondimento collegato al tema
- Art. 306 D.Lgs. 209/2005 – Impedimenti all’esercizio delle funzioni di vigilanza – articolo di approfondimento collegato al tema
- Norme transitorie: casi pratici art. 79 Cont. Tributario – articolo di approfondimento collegato al tema
- Diritti consumatori: casi pratici art. 2 Codice del Consumo – articolo di approfondimento collegato al tema
- Maggiore età e capacità di agire: casi pratici art. 2 CC – norma del Codice civile correlata al confronto in oggetto
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- Whistleblowing TUF segnalazioni: casi pratici art. 4-undecies TUF – articolo di approfondimento collegato al tema
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Domande frequenti
Quale e la differenza principale tra mediazione e negoziazione assistita?
La mediazione si svolge presso un organismo accreditato con un mediatore terzo imparziale; la negoziazione assistita e gestita dagli avvocati delle parti senza intervento di terzo neutrale. Gli ambiti obbligatori sono diversi: condominio, diritti reali, locazione per la mediazione; circolazione stradale e crediti fino a 50.000 euro per la negoziazione assistita.
Quale costa di meno tra mediazione e negoziazione?
Dipende dal valore della controversia e dalla complessita. La mediazione ha indennita tabellari relativamente contenute (70-310 euro per scaglione fino a 50.000 euro), e parte dei costi e rimborsata con credito d’imposta. La negoziazione comporta solo parcelle degli avvocati, ma se la lite e complessa puo superare il costo cumulato di una mediazione.
Si puo passare dalla mediazione alla negoziazione assistita?
Tecnicamente si, se la mediazione fallisce o se i suoi ambiti non si applicano. Le due procedure sono autonome e cumulabili. Tuttavia, dopo il mancato accordo in mediazione, e piu efficiente procedere direttamente in giudizio. La negoziazione assistita ha senso quando si tratta di materie diverse o quando le parti vogliono un percorso piu informale.
L’accordo di mediazione o negoziazione assistita ha valore vincolante?
Si, entrambi. Il verbale di accordo in mediazione, sottoscritto da avvocati, costituisce titolo esecutivo per espropriazione forzata. L’accordo di negoziazione assistita, sottoscritto da avvocati con autentica, ha il medesimo valore di titolo esecutivo. Entrambi sono direttamente eseguibili senza necessita di sentenza di omologazione, salvo eccezioni.
Cosa succede se rifiuto la mediazione o la negoziazione obbligatoria?
Se la procedura e condizione di procedibilita e non viene esperita, il giudice del successivo giudizio sospende la causa e assegna un termine per attivarla. Se persiste il rifiuto, la domanda diventa improcedibile. Il rifiuto ingiustificato puo inoltre incidere sulla condanna alle spese e sulla valutazione di colpa processuale aggravata ai sensi della normativa vigente.
Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici e raccomandato il parere di un professionista abilitato.
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Art. 52 GDPR – Indipendenza
Articolo 52 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Indipendenza.Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.
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Art. 51 GDPR – Autorità di controllo
Articolo 51 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Autorità di controllo.Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.
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Donazione di immobile: atto notarile, costi e revoca
La donazione di immobile è un contratto a titolo gratuito con cui un soggetto, detto donante, trasferisce per spirito di liberalità la proprietà di un bene immobile a un altro soggetto, detto donatario. Disciplinata dal Codice Civile agli articoli 769 e seguenti, la donazione immobiliare richiede la forma dell’atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni, a pena di nullità. Questa guida illustra il quadro normativo, le imposte applicabili nel 2026, la tutela dei legittimari, le ipotesi di revoca, gli effetti sui terzi e gli errori più frequenti, con riferimenti puntuali agli articoli pertinenti del Codice Civile.
Cosa stabilisce la legge in materia
L’istituto è definito dall’Art. 769 c.c.: la donazione è il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. L’animus donandi è elemento essenziale: in sua assenza l’atto può essere riqualificato e dichiarato nullo. La forma è regolata dall’Art. 782 c.c., che impone l’atto pubblico notarile redatto alla presenza di due testimoni; la mancanza di tale forma determina nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio dal giudice e non sanabile per esecuzione spontanea, salve le limitate ipotesi di conferma ex art. 799 c.c. dopo la morte del donante. La donazione immobiliare, per produrre effetti opponibili ai terzi, deve essere trascritta nei registri immobiliari ai sensi delle regole generali della pubblicità. Il Codice prevede inoltre limiti soggettivi: l’art. 771 c.c. vieta la donazione di beni futuri; gli artt. 774-779 c.c. disciplinano la capacità di disporre del donante e i divieti specifici per minori, interdetti, inabilitati, tutori e protutori.
Imposte e costi notarili 2026
Sulle donazioni immobiliari gravano tre imposte: l’imposta sulle donazioni, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale. L’imposta sulle donazioni opera per scaglioni in base al rapporto di parentela. Tra coniuge e figli si applica un’aliquota del 4% sulla parte eccedente la franchigia di un milione di euro per beneficiario. Tra fratelli e sorelle l’aliquota è del 6% con franchigia di centomila euro. Tra parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado l’aliquota è del 6% senza franchigia. Per gli altri soggetti l’aliquota è dell’8% senza franchigia. Le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura proporzionale rispettivamente del 2% e dell’1% sul valore catastale rivalutato; in presenza dei requisiti per la prima casa del donatario le due imposte sono dovute in misura fissa di duecento euro ciascuna. L’onorario notarile per una donazione immobiliare media oscilla, nel 2026, in una forbice indicativa compresa tra 1.500 e 3.500 euro oltre a IVA, accessori e visure. La donazione modale di cui all’art. 793 c.c., che impone un onere al donatario, può incidere sulla determinazione della base imponibile.
Tutela dei legittimari, collazione e azione di riduzione
La donazione non può ledere la quota di legittima riservata dalla legge a coniuge, figli e ascendenti. Se al momento dell’apertura della successione le donazioni effettuate in vita dal defunto, sommate al valore dei beni residui (relictum), eccedono la quota disponibile, i legittimari pretermessi o lesi possono esperire l’azione di riduzione entro dieci anni dall’apertura della successione. Il valore delle donazioni è calcolato secondo la riunione fittizia: i beni donati rientrano nel computo della massa al valore venale alla data di apertura della successione, non al valore della data dell’atto. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ribadire questo criterio. L’azione di riduzione, disciplinata dall’art. 553 c.c., opera in un ordine prestabilito: prima si riducono le disposizioni testamentarie in proporzione fra loro, poi le donazioni partendo dalla più recente. La donazione resta valida tra le parti, ma il bene può essere richiamato nella massa per la quota necessaria a integrare la legittima. È inoltre prevista la collazione: il donatario coerede deve conferire alla massa ereditaria quanto ricevuto in donazione, in natura o per imputazione, salvo dispensa espressa contenuta nell’atto, ai sensi dell’art. 737 c.c.
Revoca della donazione
L’Art. 800 c.c. ammette due ipotesi tassative di revoca: per ingratitudine del donatario e per sopravvenienza di figli. La revoca per ingratitudine richiede comportamenti specificamente individuati dall’art. 801 c.c.: omicidio o tentato omicidio nei confronti del donante o di un suo prossimo congiunto, denuncia per reato punibile con la reclusione non inferiore a tre anni, ingiuria grave o danno arrecato dolosamente al patrimonio del donante, rifiuto indebito degli alimenti dovuti. L’azione si propone entro un anno dalla conoscenza del fatto da parte del donante. La revoca per sopravvenienza di figli, disciplinata dall’art. 803 c.c., opera quando dopo la donazione il donante abbia o scopra di avere figli o discendenti, anche adottivi, e non aveva figli al momento dell’atto. Il termine è di cinque anni dalla nascita o dalla scoperta. La rinuncia preventiva all’azione di revoca è nulla per espressa previsione dell’art. 805 c.c. La revoca non produce effetti retroattivi nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sull’immobile prima della trascrizione della domanda, ai sensi dell’art. 808 c.c. Le liberalità indirette, infine, sono soggette al regime di riduzione e revocazione delle donazioni in forza dell’art. 809 c.c., principio cardine per evitare elusioni del sistema della legittima.
Effetti sui terzi acquirenti e profili pratici
Una delle questioni più delicate è la commerciabilità degli immobili di provenienza donativa. Le banche tradizionalmente esitano a concedere mutui all’acquirente di un bene donato negli ultimi vent’anni, e gli stessi compratori chiedono garanzie aggiuntive: il rischio è l’azione di restituzione esercitabile dal legittimario contro i terzi acquirenti ex art. 563 c.c., entro vent’anni dalla trascrizione della donazione. Per attenuare il problema operano due strumenti pratici: la polizza assicurativa specifica, che copre il rischio di evizione successoria, e la rinuncia all’azione di restituzione da parte di tutti i legittimari, pienamente ammessa solo dopo l’apertura della successione. La donazione con riserva di usufrutto, prevista dall’art. 796 c.c., è prassi notarile diffusa: il donante mantiene il godimento e la nuda proprietà passa al donatario, che consolida la piena proprietà alla morte del donante senza nuovi atti né nuove imposte di trasferimento. La clausola di reversibilità di cui all’art. 791 c.c. consente di prevedere il rientro del bene in capo al donante in caso di premorienza del donatario. Per i beni di modico valore opera l’art. 783 c.c.: la donazione manuale è valida senza atto pubblico, ma il criterio di modicità è da valutare in proporzione alle condizioni economiche del donante e non è applicabile agli immobili.
Articoli chiave da consultare
- Art. 769 c.c. – definizione di donazione e principio dell’animus donandi.
- Art. 782 c.c. – forma solenne dell’atto pubblico notarile con due testimoni.
- Art. 800 c.c. – casi tassativi di revoca della donazione.
- Art. 770 c.c. – donazione remuneratoria e liberalità d’uso
- Art. 771 c.c. – divieto di donazione di beni futuri
- Art. 772 c.c. – donazione di prestazione periodica
- Art. 774 c.c. – capacità di disporre per donazione
- Art. 775 c.c. – donazione fatta da persona incapace
- Art. 776 c.c. – donazione fatta dall’inabilitato
- Art. 777 c.c. – donazione del minore o dell’interdetto
- Art. 778 c.c. – mandato a donare
- Art. 779 c.c. – donazione a favore del tutore
- Art. 781 c.c. – divieto di donazione fra coniugi
- Art. 783 c.c. – donazione di modico valore
- Art. 784 c.c. – donazione a nascituri
- Art. 785 c.c. – donazione obnuziale
- Art. 787 c.c. – errore sul motivo
- Art. 789 c.c. – donazione di cosa altrui
- Art. 790 c.c. – riserva di disporre di oggetti
- Art. 791 c.c. – clausola di reversibilità
- Art. 792 c.c. – effetti della reversibilità
- Art. 793 c.c. – donazione modale
- Art. 794 c.c. – inadempimento del modus
- Art. 795 c.c. – modus illecito o impossibile
- Art. 796 c.c. – donazione con riserva di usufrutto
- Art. 797 c.c. – garanzia per evizione
- Art. 798 c.c. – responsabilità per vizi della cosa
- Art. 799 c.c. – conferma della donazione nulla
- Art. 801 c.c. – condotte tipiche di ingratitudine
- Art. 803 c.c. – revoca per sopravvenienza di figli
- Art. 805 c.c. – irrenunciabilità preventiva all’azione di revoca
- Art. 808 c.c. – effetti della revoca verso i terzi
- Art. 809 c.c. – liberalità indirette
Casi pratici e errori frequenti
Tizio dona alla figlia Caia un appartamento del valore catastale di duecentomila euro tramite scrittura privata autenticata. L’atto è radicalmente nullo per difetto di forma: sarebbe occorso l’atto pubblico notarile con due testimoni. Sempronio dona al nipote un fabbricato dichiarando un valore inferiore a quello reale per ridurre l’imposta: l’Agenzia delle Entrate, entro i termini di decadenza, può rideterminare la base imponibile sulla scorta del valore venale del bene, con applicazione di sanzioni e interessi. Un terzo errore ricorrente consiste nel ritenere la donazione irrevocabile: come illustrato, la revoca per ingratitudine o per sopravvenienza di figli è sempre possibile nei termini di legge. La donazione di un bene già gravato da ipoteca trasferisce l’immobile con il vincolo: il donatario subentra nella garanzia reale, anche se non assume personalmente il debito sottostante. Un ulteriore caso ricorrente riguarda il padre che dona la casa al figlio convivente trascurando la quota di un secondo figlio: alla morte, il legittimario leso può ottenere la riduzione e, se necessario, la restituzione del bene secondo le regole sopra descritte. Va infine ricordato che la donazione tra coniugi è ammessa, malgrado il divieto storico dell’art. 781 c.c. sia stato dichiarato incostituzionale per le ipotesi tipiche.
Domande frequenti
Si può donare la nuda proprietà di un immobile riservandosi l’usufrutto?
Sì. La donazione con riserva di usufrutto è prassi notarile diffusa: il donante trasferisce la nuda proprietà al donatario mantenendo per sé il diritto di godere del bene e di percepirne i frutti. Alla morte del donante l’usufrutto si estingue e il donatario consolida la piena proprietà senza ulteriori atti. La base imponibile è ridotta in proporzione al valore della nuda proprietà secondo le tabelle ministeriali, calcolate in funzione dell’età dell’usufruttuario al momento dell’atto.
La donazione di un immobile pregiudica la possibilità di vendere in futuro?
Gli immobili di provenienza donativa sono storicamente meno commerciabili: il rischio di azione di riduzione e di successiva restituzione rende le banche restie a concedere mutui ai successivi acquirenti e gli stessi compratori più cauti, fino al decorso del termine ventennale dalla trascrizione. Per attenuare il problema esistono polizze assicurative dedicate, la rinuncia all’azione di restituzione esercitata da tutti i legittimari dopo l’apertura della successione e accordi di garanzia rafforzata in sede di compravendita.
Cosa accade se il donatario muore prima del donante?
L’atto resta valido e l’immobile entra di regola nell’asse ereditario del donatario premorto. Il donante può tuttavia avere inserito nell’atto una clausola di reversibilità ai sensi dell’art. 791 c.c.: in tal caso, in presenza dei presupposti, il bene torna automaticamente al donante. La clausola deve essere espressa, non si presume e può essere prevista per premorienza del solo donatario o anche dei suoi discendenti.
La donazione fra coniugi è ammessa?
Sì, è ammessa e gode della franchigia massima di un milione di euro per beneficiario ai fini dell’imposta di donazione. Va segnalato che gli atti di liberalità fra coniugi in regime di comunione legale possono dare luogo a contestazioni: chi dona deve avere la piena disponibilità del bene, dunque la donazione di un bene rientrante nella comunione richiede o il consenso del coniuge o la previa estromissione del bene dal regime patrimoniale.
È possibile revocare la donazione per mutuo consenso fra le parti?
La revoca consensuale non è prevista dal codice: la donazione è in linea di principio irrevocabile salvo le ipotesi tassative dell’art. 800 c.c. Le parti possono però stipulare un nuovo atto di donazione in senso inverso, con cui il donatario originario ridona l’immobile al donante. L’operazione è fiscalmente onerosa, perché ciascuna donazione sconta autonomamente le imposte di donazione, ipotecaria e catastale.
Quanto rileva la donazione ai fini ISEE del donatario?
L’immobile ricevuto in donazione entra a far parte del patrimonio del donatario e rileva ai fini ISEE, sia per la quota di patrimonio immobiliare sia per il reddito figurativo prodotto. Va dichiarato regolarmente. La riserva di usufrutto in capo al donante incide sul valore della nuda proprietà computata in ISEE secondo i coefficienti standard. Eventuali oneri modali a carico del donatario possono essere dedotti solo se effettivamente sostenuti.
Risorse correlate
Per approfondire i singoli istituti consulta i nostri commenti agli articoli: Art. 769 c.c., Art. 782 c.c. e Art. 800 c.c.. Le tematiche successorie collegate sono trattate nelle guide su quota legittima eredi e azione di riduzione, con i commenti agli artt. 536-564 c.c.
Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.
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Art. 50 GDPR – Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali
Articolo 50 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali.Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.
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Art. 49 GDPR – Deroghe in specifiche situazioni
Articolo 49 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Deroghe in specifiche situazioni.Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.
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Art. 48 GDPR – Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell’Unione
Articolo 48 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell’Unione.Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.
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Art. 47 GDPR – Norme vincolanti d’impresa
Articolo 47 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Norme vincolanti d’impresa.Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.
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Art. 46 GDPR – Trasferimento soggetto a garanzie adeguate
Articolo 46 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Trasferimento soggetto a garanzie adeguate.Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.
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Articolo 118 TU Giustizia Tributaria: Giudizio di rinvio
Art. 118 D.Lgs. 175/2024 – Giudizio di rinvio
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.
2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.
3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.
5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della corte di giustizia tributaria adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.
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Articolo 57 L. 184/1983: Accertamenti del tribunale in casi particolari
Art. 57 L. 184/1983 – Accertamenti del tribunale in casi particolari
Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
Il tribunale verifica: 1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44; 2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovrà riguardare in particolare: a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e
l'ambiente familiare degli adottanti; b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore; c) la personalità del minore; d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.