Autore: Andrea Marton

  • Art. 965 Codice della Navigazione – Responsabilità dell’esercente per danni a terzi sulla superficie

    Art. 965 Codice della Navigazione – Responsabilità dell’esercente per danni a terzi sulla superficie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La responsabilità dell'esercente per i danni causati dall'aeromobile a persone ed a cose sulla superficie è regolata dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si applicano anche ai danni provocati sul territorio nazionale da aeromobili immatricolati in Italia. La stessa disciplina si applica anche agli aeromobili di Stato e a quelli equiparati, di cui agli articoli 744 e 746.

  • Art. 23 GDPR – Limitazioni

    Articolo 23 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Limitazioni.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 127 T.U.B.: Norme generali

    Art. 127 T.U.B.: Norme generali

    Art. 127 T.U.B. – Norme generali

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 141/2010.

    1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

    2. Le autorità creditizie, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dal presente decreto, assicurano adeguata tutela ai clienti.

    3. I clienti possono ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario per la soluzione delle controversie con le banche e gli intermediari finanziari secondo le procedure stabilite dal CICR.

  • Art. 973 Codice della Navigazione

    Art. 973 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 209 D.Lgs. 36/2023 – Conciliazione

    1. Le controversie relative all’esecuzione di contratti pubblici possono essere risolte mediante conciliazione su iniziativa delle parti.
  • Art. 28 GDPR – Responsabile del trattamento

    Articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Responsabile del trattamento.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 109 RD 12/1941 – Supplenza di magistrati del pubblico ministero

    Art. 109 RD 12/1941 – Supplenza di magistrati del pubblico ministero

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Supplenza di magistrati del pubblico ministero. In caso di mancanza o di impedimento: del procuratore generale del Re Imperatore, regge l’ufficio l’avvocato generale o il sostituto anziano; del procuratore del Re Imperatore, regge l’ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano; di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto.

  • Art. 38 L. 104/1992 – Convenzioni

    1. Lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali possono concludere convenzioni con i soggetti privati per l’erogazione dei servizi previsti dalla presente legge.
  • Art. 130 RD 12/1941

    Art. 130 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: maternità, paternità e congedi

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Maternità, paternità e congedi parentali: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie integra le tutele di legge in materia di maternità, paternità e congedo parentale, con specifiche disposizioni per il personale che svolge mansioni a rischio durante la gravidanza. Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha ampliato alcune tutele in ottica di parità di genere e conciliazione vita-lavoro.

    In sintesi

    Il CCNL Ferrovie integra la retribuzione al 100% durante il congedo obbligatorio di maternità e paternità. Il rinnovo 2025 ha previsto che il congedo parentale concorra al calcolo della quattordicesima, 3 giorni di permesso per malattia del figlio sotto i 3 anni senza sorveglianza INPS, e la sospensione del congedo parentale in caso di ricovero ospedaliero del figlio. In caso di parti multipli, il congedo obbligatorio è moltiplicato.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
    Norma di legge
    D.lgs. 151/2001 (TU maternità/paternità); d.lgs. 105/2022 (recepimento dir. 2019/1158)

    Tabella riepilogativa

    Congedi di maternità, paternità e parentali — legge e CCNL a confronto
    Istituto Durata (legge) Trattamento legge Integrazione CCNL
    Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2+3 o flessibili) 80% retribuzione (INPS) 100% retribuzione
    Congedo paternità obbligatorio 10 giorni 100% retribuzione (INPS) 100% retribuzione
    Congedo parentale (1 mese elevato) Fino a 3 mesi ciascun genitore 80% (1° mese) / 30% (altri mesi) Integrazioni aziendali possibili
    Malattia figlio < 3 anni Fino a guarigione, illimitata 30% INPS 3 giorni senza sorveglianza INPS (novità 2025)
    Malattia figlio 3-8 anni 5 gg anno per genitore Non retribuita (o 30%) Secondo CCNL e accordi aziendali
    Sospensione congedo per ricovero Sì (d.lgs. 151/2001) Sospensione e ripresa Confermata dal rinnovo 2025

    Nota: il d.lgs. 105/2022 ha innalzato l’indennità del primo mese di congedo parentale all’80% (poi elevabile al 60% per un secondo mese entro i 6 anni del figlio, con decorrenza progressiva). Le integrazioni contrattuali specifiche per il Gruppo FS sono definite anche dal Contratto Aziendale FS del 22 maggio 2025. Per gli altri datori applicanti il solo CCNL, verificare la contrattazione aziendale applicabile.

    Il congedo obbligatorio di maternità

    Il congedo obbligatorio di maternità (d.lgs. 151/2001) dura in totale 5 mesi e si articola normalmente in 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. La lavoratrice può optare per la flessibilità (entrare in congedo 1 mese prima del parto ed estendere a 4 mesi dopo), previo parere medico di non rischio per sé e per il nascituro.

    Il CCNL Ferrovie integra l’indennità INPS (pari all’80% della retribuzione media giornaliera) fino al 100% della retribuzione per tutta la durata del congedo obbligatorio. Il congedo obbligatorio di maternità:

    • non si computa nel comporto malattia;
    • matura ferie, tredicesima e quattordicesima (integrazione CCNL 2025);
    • matura il TFR;
    • è computato nell’anzianità di servizio.

    Per le lavoratrici che svolgono mansioni a rischio (personale di condotta, lavoro notturno, esposizione a sostanze pericolose), l’astensione anticipata è obbligatoria per legge. L’azienda è tenuta a spostare la lavoratrice a mansioni compatibili, mantenendo la retribuzione, o ad anticipare il congedo.

    Il congedo obbligatorio di paternità

    Il d.lgs. 105/2022 ha stabilito in 10 giorni il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire nei 5 mesi successivi al parto (o all’adozione/affidamento). In caso di parto plurimo il periodo è moltiplicato proporzionalmente. L’indennità legale è al 100% della retribuzione (INPS); il CCNL conferma la retribuzione piena.

    Il congedo parentale: novità del rinnovo 2025

    Il congedo parentale permette a ciascun genitore di astenersi dal lavoro nei primi anni di vita del figlio (fino agli 8 anni per complessivi 10 mesi tra i due genitori, elevabili a 11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi). Con il d.lgs. 105/2022:

    • il primo mese (per uno dei due genitori) è indennizzato all’80%;
    • un secondo mese (per l’altro genitore o in aggiunta) è indennizzato al 60% entro i 6 anni del figlio;
    • gli altri mesi sono indennizzati al 30%.

    Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha introdotto due novità rilevanti:

    1. I periodi di congedo parentale concorrono al calcolo della quattordicesima mensilità, analogamente a quanto già previsto per il congedo obbligatorio. Si tratta di un miglioramento rispetto alla norma di legge, che non prevede tale computo;
    2. In caso di ricovero ospedaliero del figlio, il congedo parentale in corso si sospende e riprende dalla fine del ricovero, consentendo al genitore di stare accanto al figlio senza consumare congedo parentale durante la degenza.

    Permessi per malattia del figlio

    La legge garantisce permessi per la malattia del figlio, con regime diverso per età:

    • Fino a 3 anni: assenza illimitata, indennizzata al 30% INPS;
    • Tra 3 e 8 anni: 5 giorni per anno per genitore, non retribuiti (salvo accordi aziendali).

    Il rinnovo del 2025 ha introdotto 3 giorni aggiuntivi per malattia del figlio sotto i 3 anni senza obbligo di sorveglianza INPS: il lavoratore non deve rispettare le fasce di reperibilità durante questi 3 giorni, facilitando la gestione familiare delle malattie acute del bambino.

    Casi pratici

    Tizio — Padre macchinista e congedo obbligatorio

    Tizio, macchinista, diventa padre il 10 marzo. Ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio da fruire entro i 5 mesi successivi (entro il 10 agosto). Decide di prenderne 5 subito dopo il parto e 5 un mese dopo per supportare la partner al rientro dall’ospedale. Il CCNL garantisce la retribuzione al 100% per entrambi i periodi. Il turno programmato per quei giorni viene riassegnato.

    Caia — Macchinista in gravidanza e spostamento di mansione

    Caia è macchinista e scopre di essere incinta all’8a settimana. Il lavoro notturno e il servizio di guida (vibrazioni, postura, stress psicofisico) rientrano nei lavori vietati durante la gravidanza. L’azienda la sposta temporaneamente a mansioni di supporto operativo (gestione documentazione di circolazione) con la stessa retribuzione del livello B1. Al termine del congedo obbligatorio post-partum, Caia rientra e, dopo la visita di idoneità ANSFISA, riprende il servizio di guida.

    Sempronio — Congedo parentale e quattordicesima (novità 2025)

    Sempronio, capotreno livello B2, fruisce di 2 mesi di congedo parentale tra aprile e maggio. Grazie alla novità del rinnovo 2025, questi 2 mesi concorrono al calcolo della quattordicesima (liquidata a luglio): la quattordicesima non subisce decurtazione per i periodi di congedo parentale. Prima del rinnovo, il congedo parentale non era computato per la quattordicesima; Sempronio stima un beneficio di circa 400 euro lordi rispetto alla situazione precedente.

Domande frequenti

Quanto percepisce una lavoratrice ferroviaria durante il congedo obbligatorio?
La legge garantisce l’80% della retribuzione (INPS) per 5 mesi di congedo obbligatorio. Il CCNL Ferrovie integra fino al 100% della retribuzione per tutta la durata del congedo obbligatorio.
Quanti giorni di congedo spettano al padre?
10 giorni di congedo obbligatorio di paternità, da fruire nei 5 mesi successivi al parto. In caso di parto plurimo il periodo è moltiplicato. L’indennità INPS è al 100%; il CCNL conferma la retribuzione piena.
Il congedo parentale matura la quattordicesima?
Sì, dal rinnovo del 22 maggio 2025 il congedo parentale concorre al calcolo della quattordicesima, analogamente al congedo obbligatorio. Si tratta di un miglioramento rispetto alla norma di legge.
Come si gestisce la gravidanza per una macchinista?
La lavoratrice macchinista in stato di gravidanza è spostata a mansioni compatibili (senza guida del treno, senza lavoro notturno), mantenendo la retribuzione del livello. Al rientro dal congedo obbligatorio post-partum è necessaria la visita di idoneità ANSFISA prima di riprendere la guida.
Cos’è la sospensione del congedo parentale per ricovero del figlio?
Se il figlio è ricoverato in ospedale durante il congedo parentale, il genitore può sospendere il congedo e rientrare al lavoro. Il congedo riprende al termine della degenza. Questa possibilità è stata confermata e rafforzata dal rinnovo CCNL del 2025.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025, con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 42-bis T.U. Espropriazione – Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico

    Art. 42-bis T.U. Espropriazione – Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

    2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l’annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell’interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

    3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l’occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell’articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l’interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.

    4. Il provvedimento di acquisizione, recante l’indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell’atto è liquidato l’indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L’atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell’articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all’ufficio istituito ai sensi dell’articolo 14, comma 2.

    5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell’autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.

    6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l’autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all’eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

    7. L’autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo né dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.

    8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico a disporre l’acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell’interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.