Autore: Andrea Marton

  • Art. 7 T.U.IVA: Territorialità dell’imposta: Definizioni

    Art. 7 T.U.IVA: Territorialità dell’imposta: Definizioni

    Art. 7 T.U.IVA – Territorialità dell’imposta – Definizioni

    In vigore dal 25/11/2014 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 30/10/2014 n. 161 Articolo 12

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolocome modificato dall’art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217vedasi il comma 5 del citato articolo 8.

    “1. Agli effetti del presente decreto:

    a) per “Stato” o “territorio dello Stato” si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano;

    b) per “Comunita’” o “territorio della Comunita’” si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento della Comunità europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera a):

    1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

    2) per la Repubblica federale di Germania, l’isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;

    3) per la Repubblica francese, i territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

    4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

    5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;

    6) le isole Anglo-Normanne;

    c) il Principato di Monaco, l’isola di Man e le zone di sovranita’ del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro;

    d) per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva;

    e) per “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunita’”, si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunita’ tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri; “luogo di partenza di un trasporto passeggeri”, e’ il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunita’, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunita’; “luogo di arrivo di un trasporto passeggeri”, e’ l’ultimo punto di sbarco previsto nella Comunita’, per passeggeri imbarcati nella Comunita’, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunita’; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno e’ considerato come un trasporto distinto;

    f) per “trasporto intracomunitario di beni” si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. “Luogo di partenza” e’ il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni; “luogo di arrivo” e’ il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente;

    g) per “locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto” si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 42 D.Lgs. 198/2006 – Adozione e finalità delle azioni positive

    Art. 42 D.Lgs. 198/2006 – Adozione e finalità delle azioni positive ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, commi 1 e 2

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell’ambito della competenza statale, sono dirette a favorire l’occupazione femminile e realizzate l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.

    2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di: a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità; b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l’orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; c) favorire l’accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici; d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; e) promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità; f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi. f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 982 Codice della Navigazione – Obbligo di salvataggio e di assistenza a persone in pericolo

    Art. 982 Codice della Navigazione – Obbligo di salvataggio e di assistenza a persone in pericolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare o di riprendere il volo, il comandante dell'aeromobile soccorritore è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall'articolo precedente, a tentare il salvataggio, o, quando ciò non sia possibile, l'assistenza delle persone. È del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare o di prestare assistenza, a persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi.

  • Art. 78 Bis TUIR: Altre attivita’ agricole. \

    Art. 78 Bis TUIR: Altre attivita’ agricole. \

    Art. 78 Bis TUIR – Altre attivita’ agricole. (N.D.R.: Articolo aggiunto dall’art. 2, comma 6, L. 24 dicembre 2003, n.350. Ai sensi dell’art. 15 D.L.G. 29 marzo 2004, n. 99 il presen tearticolo e’ ora divenuto art. 56-bis del presente testo unico.) \

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Legge del 24/12/2003 n. 350 Articolo 2

    “1. Per le attivita’ dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.
    2. Per le attivita’ dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell’articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, il reddito e’ determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita’, il coefficiente di redditivita’ del 15 per cento.
    3. Per le attivita’ dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, il reddito e’ determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita’, il coefficiente di redditivita’ del 25 per cento.
    4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche’ alle societa’ in nome collettivo ed in accomandita semplice.
    5. Il contribuente ha facolta’ di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalita’ stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 20 TUIR: Prestazioni pensionistiche

    Art. 20 TUIR: Prestazioni pensionistiche

    Art. 20 TUIR – Prestazioni pensionistiche (NDR: ex art. 17-bis.)

    In vigore dal 04/07/2006 con effetto dal 01/01/1999

    Modificato da: Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223 Articolo 37

    Soppresso da: Decreto legislativo del 05/12/2005 n. 252 Articolo 21

    “[1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1, dell`articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l`applicazione dell`aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1, dell`articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l`importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati da imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l`imposta in base all`aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto di percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d`imposta. Si applicano le disposizioni previste dall`articolo 17, comma 1-bis.

    2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell`importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l`imposta si applica sull`importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall`articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell`articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, e comunque quando l`importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell`assegno sociale di cui all`articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

    3. Salvo conguaglio all`atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all`articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l`aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.]”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 1307 Codice della Navigazione – Norme fiscali relative al contratto di lavoro

    Art. 1307 Codice della Navigazione – Norme fiscali relative al contratto di lavoro

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I contratti di arruolamento della gente di mare e quelli di lavoro del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo, nonché tutti gli atti ad essi relativi, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

  • Art. 24 DPR 487/1994 – Iscrizione nelle elenchi

    Art. 24 DPR 487/1994 – Iscrizione nelle elenchi

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. I centri per l’impiego formano una graduatoria relativa a ciascuna area o categoria e profili generici e diverse graduatorie, distinte per area o categoria, e profili che richiedono specifiche professionalità, nelle quali l’inserimento, a differenza della prima, è operato sulla base del possesso di qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi, anche nell’impiego privato.. Le graduatorie sono formate sulla base degli elementi di cui alla tabella allegata al presente decreto, valutati uniformemente in tutto il territorio nazionale secondo i coefficienti ivi indicati.

    2. Hanno titolo a partecipare alle selezioni per l’assunzione: a) presso le amministrazioni e gli enti a carattere infraregionale o uffici periferici anche di amministrazioni e di enti a carattere nazionale e pluriregionale, il cui ambito territoriale di competenza è compreso o coincide con quello di una centro per l’impiego, i lavoratori inseriti nella graduatoria della selezione stessa; b) presso le amministrazioni e gli enti, o uffici periferici, il cui ambito territoriale è compreso o coincide con quello di più sezioni della stessa provincia o della stessa regione, i lavoratori inseriti nelle graduatorie di tutte le centri per l’impiego rispettivamente interessate; c) presso le sedi ministeriali delle amministrazioni centrali dello Stato, le sedi delle direzioni generali e centrali delle amministrazioni ad ordinamento autonomo e degli enti a carattere nazionale o ultraregionale e le strutture alle sedi stesse direttamente riferibili, i lavoratori iscritti nella graduatoria di qualsiasi centro per l’impiego operante nel territorio nazionale.

    3. Il lavoratore aspirante all’avviamento al lavoro deve dichiarare alla sezione di iscrizione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione. È comunque riservato all’amministrazione o ente che procede all’assunzione di provvedere all’accertamento di titoli e requisiti nei modi di legge.

    4. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 678 e 1014 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, debbono produrre alle centri per l’impiego apposita certificazione rilasciata dagli organismi militari competenti. La centro per l’impiego annota il titolo a fianco dei nomi dei lavoratori interessati nella graduatoria degli iscritti nelle elenchi di collocamento.

    5. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove selettive previste dal presente decreto, di norma unitamente ai lavoratori iscritti nelle elenchi di collocamento appositamente avviati e convocati. Per la copertura di posti riservati a dipendenti in servizio ed ai destinatari degli articoli 678 e 1014 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, eventualmente dagli stessi non ricoperti, si provvede con lavoratori da assumere con le procedure previste dal presente decreto.

    6. Ai fini delle assunzioni con rapporti a tempo parziale e a tempo determinato, i lavoratori interessati debbono espressamente dichiarare la propria disponibilità. La dichiarazione si intende revocata qualora il lavoratore non risponda alla convocazione o rifiuti l’avviamento a selezione, limitatamente al relativo tipo di rapporto. Le centri per l’impiego formano, con le medesime modalità per le assunzioni a tempo indeterminato, separate graduatorie dei lavoratori che abbiano dichiarato la disponibilità ai predetti rapporti. 6-bis. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate dal centro per l’impiego competente a formulare la graduatoria, ai sensi dell’articolo 25, commi 1 e 2.

    7. I lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato permangono nelle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Panificazione: welfare, bilateralita’ artigiana (San.Arti., EBNA) e previdenza complementare

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    Il CCNL Panificazione si inserisce nel sistema della bilateralita’ artigiana: i lavoratori dei panifici aderenti beneficiano del fondo sanitario integrativo San.Arti., delle prestazioni dell’EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato) e della previdenza complementare tramite Artifond. Questi strumenti integrano le tutele INPS e INAIL con prestazioni aggiuntive per salute, formazione e welfare.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · Assipan/Federpanificatori · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2021-2024 (testo consolidato; trattative rinnovo 2025 in corso)
    Vigenza
    Testo in regime di ultrattivita’ in attesa di rinnovo 2025
    Platea
    ~90.000 addetti (panifici artigiani e piccola industria)

    Tabella riepilogativa

    Sistema di welfare CCNL Panificazione – Enti e fondi principali
    Ente/Fondo Funzione principale Finanziamento
    EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato) Formazione, sostegno al reddito, conciliazione, servizi Contributo datore + lavoratore (~0,10% + 0,10%)
    San.Arti. Sanita’ integrativa: visite, dentistica, diagnostica, ricoveri Contributo mensile fisso datore (~10-15 €/mese)
    Artifond Previdenza complementare (pensione integrativa) TFR + eventuale contributo datore + lavoratore
    FSBA (Fondo Solidarieta’ Bilaterale Artigianato) Integrazione al reddito (cassa integrazione artigiana) Contributo datore + lavoratore INPS

    EBNA: l'ente bilaterale del settore artigiano

    L’EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato) e’ l’organismo paritetico costituito dalle associazioni datoriali dell’artigianato (Confartigianato, CNA, Casartigiani) e dalle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL). Per il settore alimentare e della panificazione opera attraverso gli enti bilaterali territoriali (EBT), ai quali le aziende artigiane sono tenute a iscriversi per accedere alle prestazioni contrattuali.

    Le prestazioni EBNA includono: contributi alla formazione professionale degli addetti (corsi HACCP, sicurezza, lingua, informatica), sostegno per maternita’ e paternita’ aggiuntivo rispetto all’INPS, contributi per l’integrazione salariale in caso di crisi, servizi di conciliazione vita-lavoro.

    San.Arti.: la sanita' integrativa per i lavoratori artigiani

    San.Arti. e’ il fondo di assistenza sanitaria integrativa dedicato ai lavoratori delle imprese artigiane. Copre prestazioni non garantite dal SSN o con tempi di attesa elevati:

    • Visite specialistiche (cardiologia, ortopedia, dermatologia, oculistica)
    • Diagnostica (TAC, risonanze, ecografie, analisi)
    • Prestazioni odontoiatriche (devitalizzazioni, protesi, ortodonzia)
    • Ricoveri ospedalieri in strutture convenzionate
    • Indennita’ per inabilita’ temporanea aggiuntiva

    Il contributo mensile a carico del datore e’ di norma di 10-15 euro per lavoratore iscritto. In caso di mancata iscrizione a San.Arti., il datore deve erogare un’indennita’ sostitutiva al lavoratore.

    Artifond e FSBA: previdenza e solidarieta'

    Artifond e’ il fondo pensione complementare di settore per i lavoratori dell’artigianato alimentare. Consente di destinare il TFR e contributi aggiuntivi (datore e/o lavoratore) a forme di previdenza integrativa, con vantaggi fiscali rispetto al TFR mantenuto in azienda (tassazione al 15% anziche’ alla tassazione separata IRPEF).

    Il FSBA (Fondo di Solidarieta’ Bilaterale dell’Artigianato) e’ il principale strumento di integrazione al reddito per i lavoratori artigiani in caso di riduzione o sospensione dell’attivita’ (sostituisce la Cassa Integrazione, non applicabile all’artigianato). Finanziato da contributi INPS e dalla bilateralita’, il FSBA eroga integrazioni simili alla CIGO per un massimo di 13 settimane consecutive.

    Casi pratici

    Tizio – Prestazione sanitaria con San.Arti.
    Tizio ha bisogno di una risonanza magnetica con attesa SSN di 6 mesi. Tramite San.Arti. accede alla struttura convenzionata entro 10 giorni. Il fondo rimborsa la prestazione fino al massimale previsto dal piano sanitario. Tizio anticipa il costo e ottiene il rimborso entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione.
    Caia – Contributo EBNA per maternita’
    Caia (panettiera di livello 3) usufruisce del contributo aggiuntivo EBNA per maternita’, che integra l’indennita’ INPS (80%) con un importo fisso mensile durante l’astensione obbligatoria. Il contributo varia per territorio ma e’ di norma di 100-200 euro mensili per tutta la durata dell’astensione.
    Sempronio – FSBA per crisi stagionale
    Il panificio di Sempronio riduce la produzione in gennaio-febbraio (crisi stagionale). Il datore attiva il FSBA per 8 settimane. Sempronio percepisce l’integrazione FSBA pari all’80% della retribuzione lorda per le ore non lavorate, fino al massimale di legge. Il periodo FSBA non incide sul TFR ne’ sui diritti maturati.

    Domande frequenti

    Tutti i panifici sono iscritti a EBNA e San.Arti.?
    Tutti i panifici artigiani che applicano il CCNL di settore sono tenuti all’iscrizione agli enti bilaterali. In caso di inadempienza il datore deve erogare un’indennita’ sostitutiva di pari valore ai lavoratori.
    San.Arti. copre anche i dentisti?
    Si: San.Arti. include prestazioni odontoiatriche (visite, devitalizzazioni, estrazioni, protesi fino a determinati massimali). La lista delle strutture convenzionate e’ consultabile sul sito del fondo.
    Artifond e' obbligatorio?
    No: il lavoratore puo’ scegliere se destinare il TFR ad Artifond o mantenerlo in azienda (o versarlo al Fondo di Tesoreria INPS se l’azienda ha piu’ di 50 dipendenti). La scelta va esercitata entro 6 mesi dall’assunzione; in assenza di scelta, il TFR confluisce ad Artifond per le aziende con meno di 50 dipendenti.
    Cos'e' il FSBA e quando si attiva?
    Il Fondo di Solidarieta’ Bilaterale dell’Artigianato e’ il meccanismo di integrazione al reddito per i lavoratori artigiani (alternativo alla Cassa Integrazione). Si attiva per crisi aziendali, riduzioni temporanee, eventi meteo o crisi di mercato, per un massimo di 13-26 settimane a seconda della durata dell’evento.
    Il welfare bilaterale vale anche per i lavoratori a part-time?
    Si: i lavoratori part-time hanno diritto alle stesse prestazioni bilaterali dei lavoratori a tempo pieno, con eventuali adeguamenti proporzionali per le indennita’ collegate alla retribuzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita’, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 101 RD 12/1941

    Art. 101 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 52 TUIR: Determinazione dei redditi assimilati a quelli

    Art. 52 TUIR: Determinazione dei redditi assimilati a quelli

    Art. 52 TUIR – Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (N.D.R.: Articolo in vigore dal 1 gennaio 2007 ai sensi dell’art.1, comma 749, legge 27 dicembre 2006 n.296 che ha recato modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252.)

    In vigore dal 01/01/2025

    Modificato da: Legge del 30/12/2024 n. 207 Articolo 1 com 552

    Nota:(1) Per l’efficacia della presente modifica vedi l’ art. 3-bis del DL n. 145 del 18/10/2023.

    “1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell’articolo 51 salvo quanto di seguito specificato:

    a) (Lettera soppressa);

    a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 50, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l’attivita’ libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell’azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento;

    b) ai fini della determinazione delle indennita’ di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 50, non concorrono, altresi’, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche’ a coloro che esercitano le funzioni di cui agli , articoli 105114 e 135 della Costituzione,(1) a titolo di rimborso di spese, purche’ l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell’articolo 50, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore gia’ assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte determinata, per ciascun periodo d’imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;

    c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell’articolo 50 non si applicano le disposizioni del predetto articolo 51. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli;

    d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11 e quelle di cui all’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, per le prestazioni derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), quelle previste dalle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2019/1238;

    d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 50, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l’eta’ prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta lire sei milioni;

    d-bis.1) i compensi di cui alla lettera l-bis) del comma 1 dell’articolo 50 costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta euro 15.000;

    d-ter) (lettera abrogata).”