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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 1307 introduce un'esenzione fiscale permanente — non transitoria — per i contratti di lavoro del personale navigante.
  • Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro i contratti di arruolamento della gente di mare, i contratti di lavoro del personale della navigazione interna e del personale di volo.
  • L'esenzione si estende a tutti gli atti ad essi relativi, con una formula ampia che copre modifiche, risoluzioni e documentazione accessoria.
  • La ratio è di natura sociale e promozionale: ridurre il costo dei rapporti di lavoro nel settore della navigazione, tradizionalmente gravato da oneri formali elevati.
  • La disposizione si colloca tra le norme complementari finali e non ha carattere meramente intertemporale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1307 Codice della Navigazione — Norme fiscali relative al contratto di lavoro

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

I contratti di arruolamento della gente di mare e quelli di lavoro del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo, nonché tutti gli atti ad essi relativi, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Commento

Natura e collocazione sistematica

A differenza della gran parte delle disposizioni della Parte Quarta del Codice della navigazione, l'art. 1307 non ha carattere strettamente transitorio: non si limita a regolare il passaggio dalla normativa previgente al nuovo regime, ma introduce una regola sostanziale permanente di esenzione fiscale destinata a produrre effetti a tempo indefinito. La sua collocazione nella parte finale del codice risponde a una tecnica redazionale tipica del legislatore del 1942, che ha concentrato in questa sezione le norme di varia natura non facilmente ascrivibili alle parti sistematiche precedenti.

I contratti e gli atti esenti

L'esenzione copre tre categorie di contratti: (a) i contratti di arruolamento della gente di mare, vale a dire il personale imbarcato su navi soggette alle norme del codice per la navigazione marittima; (b) i contratti di lavoro del personale navigante della navigazione interna, ossia il personale imbarcato su natanti che percorrono acque interne (fiumi, laghi, canali); (c) i contratti di lavoro del personale di volo, cioè i piloti, i copiloti, i navigatori e in generale il personale tecnico di bordo degli aeromobili. La formula finale 'tutti gli atti ad essi relativi' è intenzionalmente ampia e abbraccia modifiche contrattuali, addenda, verbali di arruolamento, atti di risoluzione e ogni documento accessorio che si inserisce nel rapporto di lavoro nautico o aeronautico.

Le imposte oggetto di esenzione

Il testo originario del 1942 menzionava le tasse di bollo e di registro, che erano le imposte indirette più rilevanti sulla documentazione contrattuale nel sistema fiscale italiano del tempo. La tassa di bollo (oggi imposta di bollo, disciplinata dal D.P.R. 642/1972) colpisce gli atti e i documenti in ragione della loro natura formale. La tassa di registro (oggi imposta di registro, D.P.R. 131/1986) si applica agli atti soggetti a registrazione obbligatoria o volontaria. L'esenzione da entrambe le imposte riduce significativamente il costo di formalizzazione dei rapporti di lavoro nel settore della navigazione.

Evoluzione normativa e coordinamento fiscale

Con la riforma fiscale degli anni settanta e le successive modifiche legislative, il quadro delle imposte indirette sui contratti è profondamente mutato. I contratti di lavoro in generale sono stati progressivamente esentati o assoggettati ad aliquote ridotte. Il d.lgs. 104/2022 (decreto trasparenza) ha introdotto nuovi obblighi informativi ma non ha toccato il profilo fiscale. L'esenzione dell'art. 1307 va oggi coordinata con la normativa fiscale vigente, tenendo conto che le norme successive di carattere generale possono aver assorbito o integrato il privilegio qui previsto. La norma rimane comunque un presidio di tutela per la specificità del lavoro nautico e aeronautico.

Casi pratici

Caso 1: Contratto di arruolamento: esenzione dall'imposta di bollo

Tizio viene assunto come marinaio su un mercantile italiano. Il contratto di arruolamento, ai sensi dell'art. 1307, è esente dall'imposta di bollo: né il documento originale né le copie consegnate alle parti sono soggetti al tributo, con risparmio per entrambi i contraenti.

Caso 2: Modifica del contratto di personale di volo

Caio, pilota di linea, e la compagnia aerea sottoscrivono un addendum al contratto di lavoro per modificare le condizioni retributive. L'atto rientra tra quelli 'relativi' al contratto di lavoro del personale di volo: è anch'esso esente dalle tasse di bollo e di registro per espressa previsione dell'art. 1307.

Caso 3: Verbale di risoluzione del contratto di un barcaiolo fluviale

Sempronio lavora come nocchiere su un natante che percorre il Po. L'azienda di navigazione interna predispone un verbale di risoluzione consensuale del contratto. Anche questo atto rientra nell'ambito dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 1307, in quanto atto relativo al contratto di lavoro del personale navigante della navigazione interna.

Domande frequenti

Quali contratti beneficiano dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 1307?

I contratti di arruolamento della gente di mare, i contratti di lavoro del personale della navigazione interna e i contratti del personale di volo, nonché tutti gli atti a essi relativi.

Quali imposte sono oggetto dell'esenzione?

L'art. 1307 esenta dalle tasse di bollo e di registro, che nel sistema fiscale del 1942 erano le principali imposte indirette sulla documentazione contrattuale.

L'esenzione riguarda anche gli atti accessori al contratto di arruolamento?

Sì, la formula 'tutti gli atti ad essi relativi' è ampia e comprende modifiche contrattuali, verbali di risoluzione e ogni documento che si inserisce nel rapporto di lavoro nautico o aeronautico.

L'art. 1307 è ancora in vigore?

Formalmente sì, ma va coordinato con la normativa fiscale vigente (D.P.R. 642/1972 sull'imposta di bollo e D.P.R. 131/1986 sull'imposta di registro) che ha profondamente modificato il quadro delle esenzioni nei decenni successivi.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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