Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Turni notturni, festivi e domenicali nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas): regole e maggiorazioni

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    Turni notturni, festivi e domenicali nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas): regole e maggiorazioni

    Nei servizi che funzionano 24 ore su 24 — RSA, assistenza, soccorso — i turni notturni e il lavoro in domeniche e festivi sono parte del mestiere. La legge ne disciplina durata, riposi e sorveglianza sanitaria; la maggiorazione retributiva è quella prevista dal CCNL. Vediamo regole e tutele.

    In sintesi

    Nei servizi h24 il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) e nei festivi è organizzato su turni, con riposo giornaliero di 11 ore e settimanale di 24 ore. I lavoratori notturni hanno diritto alla sorveglianza sanitaria; la gestante e la neomamma fino a 1 anno del bimbo non possono essere adibite al notturno. Nel CCNL le ore ordinarie notturne (22-6) valgono 2,50 euro lordi l’ora di indennità, quelle festive 2,00 e quelle festive notturne 4,50 (art. 57); se sono straordinario, +30% di notte, +30% nei festivi, +50% nei festivi notturni (art. 55).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANPAS ODV · Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia ODV · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL (firma definitiva 2 febbraio 2024)
    Istituti trattati
    Turni notturni · Festività e domeniche · Maggiorazioni · Sorveglianza sanitaria
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · CCNL artt. 55 e 57 (maggiorazioni e indennità)
    Fonte
    Testo del CCNL 2020-2022 pubblicato da ANPAS; vigenza dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, con ultrattività e rinnovo tacito (art. 5)

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    I turni notturni nei servizi h24

    Dove l’assistenza non si ferma mai, il turno notturno è strutturale. Per legge il lavoratore notturno non può superare, in media, le 8 ore nelle 24 e ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica gratuita. Il CCNL ANPAS-Misericordie riconosce il disagio in due modi alternativi: indennità orarie uguali per tutti per le ore di lavoro ordinario (art. 57) e maggiorazioni percentuali per supplementare e straordinario (art. 55).

    Prestazione Ore ordinarie (art. 57) Straordinario (art. 55)
    Turno notturno (22-6) 2,50 € lordi l’ora +30%
    Lavoro festivo (festività, domenica, riposo programmato) 2,00 € lordi l’ora +30% (diurno)
    Festivo notturno 4,50 € lordi l’ora +50%
    Le indennità valgono solo per le ore di lavoro ordinario; le maggiorazioni non si sommano tra loro e sostituiscono le indennità (art. 55, commi 8 e 9; art. 57, comma 2). Il supplementare diurno, fino alla 38ª ora, è maggiorato del 25%, lo straordinario diurno del 20%. Fonte: testo del CCNL 2020-2022 (ANPAS, PDF), artt. 28, 55, 57.

    Chi non può fare il notturno

    La lavoratrice in gravidanza e fino a 1 anno di vita del bambino non può essere adibita al lavoro tra le 24 e le 6 (D.Lgs. 151/2001). Non sono obbligati al notturno la madre (o, in alternativa, il padre convivente) di un figlio fino a 3 anni, l’unico genitore affidatario di un figlio convivente fino a 12 anni e chi ha a carico un disabile (art. 73, comma 8, del CCNL; D.Lgs. 66/2003).

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — infermiere sul notturno
    Tizio copre il turno di notte in una RSA. Per le ore ordinarie tra le 22 e le 6 riceve l’indennità notturna di 2,50 euro lordi l’ora (art. 57); il datore assicura il riposo di 11 ore prima del turno successivo e la sorveglianza sanitaria, e ne controlla la media oraria nelle 24 ore.
    Caia — gestante esonerata dal notturno
    Caia comunica lo stato di gravidanza: da quel momento non può più essere adibita al lavoro tra le 24 e le 6 e viene spostata su turni diurni, fino al compimento di 1 anno del bambino, come impone il D.Lgs. 151/2001.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce l’indennità festiva di 2,00 euro l’ora (art. 57), o la maggiorazione del 30% se è straordinario (art. 55).
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    No, nel CCNL ANPAS-Misericordie. Le maggiorazioni dello straordinario (art. 55) non si sommano tra loro e sostituiscono le indennità dell’art. 57, che valgono solo per le ore ordinarie: per la stessa ora si prende o l’una o l’altra.
    In gravidanza posso essere messa nel turno di notte?
    No. Dalla comunicazione dello stato di gravidanza e fino al compimento di 1 anno del bambino è vietato adibire la lavoratrice al lavoro tra le 24 e le 6 (D.Lgs. 151/2001). Il datore deve spostarti su turni diurni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Importi e percentuali sono quelli degli artt. 55 e 57 del CCNL ANPAS-Misericordie 2020-2022; gli accordi di ente possono prevedere condizioni diverse.

  • Dimissioni nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas): preavviso, procedura telematica e tutele

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    Dimissioni nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas): preavviso, procedura telematica e tutele

    Nei servizi di cura e assistenza la continuità del servizio rende il preavviso ancora più delicato. La legge chiede al lavoratore di dimettersi con il modulo telematico e gli riconosce, nei casi gravi, il recesso per giusta causa. Vediamo procedura, tempi e conseguenze, distinguendo sempre il minimo di legge dal preavviso fissato dal CCNL.

    In sintesi

    Le dimissioni del lavoratore (art. 2118 c.c.) si danno con il modulo telematico obbligatorio, revocabile entro 7 giorni; il preavviso è quello dell’art. 62 del CCNL ANPAS-Misericordie: da 10 a 150 giorni di calendario secondo categoria e anzianità. Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino serve la convalida all’ITL (art. 55 D.Lgs. 151/2001). Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) sono senza preavviso e danno diritto alla NASpI.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANPAS ODV · Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia ODV · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL (firma definitiva 2 febbraio 2024)
    Istituti trattati
    Recesso del lavoratore · Preavviso · Dimissioni telematiche · Giusta causa e NASpI
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL (art. 62)
    Fonte
    Testo del CCNL 2020-2022 pubblicato da ANPAS; vigenza dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, con ultrattività e rinnovo tacito (art. 5)

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Serve invece anche durante il periodo di prova: la Cassazione (ord. n. 24991/2025) ha ritenuto illegittima l’esclusione che la circolare ministeriale 12/2016 prevedeva per la prova. Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso nei servizi alla persona

    Il lavoratore che si dimette deve il preavviso (art. 2118 c.c.), tanto più importante dove la continuità assistenziale è essenziale. Nel CCNL ANPAS-Misericordie la durata è fissata dall’art. 62, in giorni di calendario, per categoria e anzianità, ed è la stessa per dimissioni e licenziamento:

    Termini di preavviso (art. 62 del CCNL)
    Anzianità di servizio A B-C D E F
    Fino a 5 anni 10 30 30 30 90
    Fino a 10 anni 15 30 60 60 120
    Oltre 10 anni 20 45 60 90 150

    L’autista soccorritore e l’OSS sono in categoria C: 30 giorni fino a 10 anni di servizio, 45 oltre. I termini decorrono dal giorno successivo alla comunicazione; per i soli impiegati dal 1° o dal 16° del mese (comma 5). Per i vincitori di pubblici concorsi nelle categorie da B a F il preavviso è di 30 giorni (comma 4).

    Indennità di mancato preavviso

    Chi se ne va senza preavviso deve al datore l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo di mancato preavviso (art. 62, comma 2), in genere trattenuta dalle spettanze finali. Il datore può rinunciare al preavviso liberando subito il lavoratore.

    Genitori entro i 3 anni del bambino

    Per la lavoratrice madre e il lavoratore padre, fino al compimento dei 3 anni del figlio, le dimissioni devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001): una tutela contro le dimissioni estorte. Nel periodo di divieto di licenziamento (fino a un anno del bambino) il CCNL riconosce inoltre alla lavoratrice un’indennità pari a quella spettante in caso di preavviso (art. 73, comma 12), diritto che compete anche al padre che ha usufruito del congedo di paternità.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico Sì Sì
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — OSS che cambia struttura
    Tizio, operatore socio-sanitario, si dimette per un altro impiego. Compila il modulo telematico tramite il patronato e lavora il preavviso dell’art. 62 (categoria C: 30 giorni fino a 10 anni di anzianità, 45 oltre): l’uscita avviene senza contestazioni e con il pagamento regolare delle spettanze.
    Caia — neomamma e convalida
    Caia, rientrata dalla maternità, decide di dimettersi mentre il figlio ha 8 mesi. Le dimissioni devono essere convalidate all’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001); in questo caso le spetta anche la NASpI, trattandosi di dimissioni nel primo anno del bambino, e il CCNL le riconosce un’indennità pari a quella del preavviso (art. 73, comma 12).

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Se mi dimetto ho diritto alla NASpI?
    Le dimissioni volontarie ordinarie non danno diritto alla NASpI. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) e quelle della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato: in questi casi l’indennità di disoccupazione spetta.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). Il preavviso è quello dell’art. 62 del CCNL ANPAS-Misericordie 2020-2022 (testo del CCNL 2020-2022 (ANPAS, PDF)); la nota sulle dimissioni in prova si basa su Cass., ord. n. 24991/2025.

  • Art. 42 Cont. Trib. – effetti sospensione e interruzione

    Art. 42 Cont. Trib. – effetti sospensione e interruzione

    Art. 42 Cont. Trib. – Effetti della sospensione e dell’interruzione del processo

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Durante la sospensione e l’interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

    2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo seguente.

  • Art. 139 D.Lgs. 42/2004 – Articolo 139

    Art. 139 D.Lgs. 42/2004 – Articolo 139

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate .

    2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione . . . interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione.

    3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136, viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.

    4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.

    5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.

  • IMU sulla casa in affitto: come funziona per chi loca

    In sintesi

    • Il proprietario paga sempre: l’IMU è a carico di chi possiede l’immobile, non dell’inquilino, anche se la casa è affittata.
    • Canone concordato (legge 431/98, 3+2): l’imposta si riduce al 75%, cioè si paga solo i tre quarti dell’IMU ordinaria.
    • Aliquota deliberata dal Comune: le aliquote per gli immobili locati possono differire da quelle per le seconde case vuote; verificare sempre la delibera del proprio Comune.
    • Stessa base imponibile: rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per il coefficiente della categoria (160 per le abitazioni del gruppo A).
    • Due rate annuali: acconto al 16 giugno (aliquote anno precedente) e saldo al 16 dicembre (aliquote anno in corso).
    • Codice tributo F24: 3918 per gli altri fabbricati, incluse le abitazioni locate non di lusso.

    Chi paga l'IMU quando la casa è in affitto

    Una domanda frequente tra i proprietari di immobili che affittano è questa: se la casa è occupata dall’inquilino, l’IMU la paga lui o la pago io? La risposta è sempre la stessa: la paga il proprietario (o il titolare di un diritto reale come l’usufrutto). L’inquilino non è mai soggetto all’IMU, perché è il semplice detentore dell’immobile, non il titolare del diritto di proprietà.

    Per la casa locata non esiste quindi nessuna esenzione automatica. L’IMU si calcola con le stesse regole delle altre seconde case: rendita catastale rivalutata, moltiplicatore 160 per le abitazioni, aliquota deliberata dal Comune. L’unica agevolazione strutturale prevista dalla legge è la riduzione al 75% per gli immobili affittati con contratto a canone concordato (quello disciplinato dalla legge 431/1998, detto anche ‘3+2’).

    È importante distinguere due aspetti: l’IMU, che è un’imposta sul possesso dell’immobile e grava sul proprietario, e la tassazione del canone di affitto (IRPEF o cedolare secca), che riguarda il reddito che il proprietario ricava dall’affitto. Sono due imposte diverse con regole diverse; in questo articolo ci concentriamo sull’IMU.

    IMU e locazione: le misure principali
    Tipo di locazione IMU dovuta Note
    Contratto ordinario (4+4 o transitorio) 100% dell'imposta calcolata Aliquota deliberata dal Comune
    Contratto a canone concordato (legge 431/98, 3+2) 75% dell'imposta calcolata (riduzione del 25%) Serve contratto registrato e accordo territoriale
    Immobile locato a canone libero – aliquota Comune Verificare delibera comunale Il Comune può differenziare l'aliquota

    Esempio pratico

    • Tizio affitta il suo appartamento (categoria A/2, rendita catastale 500 euro) con contratto a canone concordato nel Comune di Bologna. Il Comune applica un’aliquota dell’1,00% sulle seconde case. Base imponibile: 500 × 1,05 × 160 = 84.000 euro. IMU ordinaria: 84.000 × 0,01 = 840 euro. Con la riduzione al 75% per canone concordato: 840 × 0,75 = 630 euro annui. Tizio versa 420 euro di acconto a giugno (il 50% dell’imposta dell’anno precedente, poi ricalcolata) e il saldo a dicembre. Il risparmio rispetto all’aliquota piena è di 210 euro all’anno.

    Documenti necessari

    • Contratto di locazione registrato (necessario per qualsiasi beneficio fiscale legato all’affitto)
    • Accordo territoriale del Comune (per i contratti a canone concordato legge 431/98)
    • Visura catastale con rendita catastale aggiornata
    • Delibera comunale sulle aliquote IMU per l’anno in corso
    • Modello F24 per il versamento (codice tributo 3918)

    Tizio affitta con contratto ordinario a canone libero

    Scenario. Tizio possiede un appartamento (categoria A/3, rendita catastale 350 euro) che affitta con contratto ordinario 4+4. L’inquilino vive nell’immobile tutto l’anno. Il Comune applica un’aliquota dell’0,86% sulle seconde case.

    Come si applica. Nonostante l’immobile sia occupato dall’inquilino, Tizio paga l’IMU per intero. Non ci sono riduzioni per i contratti ordinari. Base imponibile: 350 × 1,05 × 160 = 58.800 euro. IMU: 58.800 × 0,0086 = 505,68 euro. Tizio versa circa 252 euro di acconto a giugno e il saldo a dicembre. L’inquilino non ha nessun obbligo IMU.

    In pratica

    • Con contratto ordinario non c’è nessuna riduzione IMU: si paga l’imposta piena.
    • L’inquilino non paga e non deve preoccuparsi dell’IMU: è un onere solo del proprietario.
    • Controllare se il Comune applica un’aliquota diversa per gli immobili locati rispetto alle seconde case sfitte.

    Caio affitta a canone concordato e ottiene la riduzione al 75%

    Scenario. Caio affitta un appartamento (categoria A/2, rendita catastale 600 euro) con contratto a canone concordato secondo la legge 431/98. Il contratto è regolarmente registrato e il canone è fissato in base all’accordo territoriale del Comune. L’aliquota comunale per questo tipo di immobile è l’1,00%.

    Come si applica. Caio ha diritto alla riduzione dell’IMU al 75%. Base imponibile: 600 × 1,05 × 160 = 100.800 euro. IMU intera: 100.800 × 0,01 = 1.008 euro. IMU ridotta al 75%: 1.008 × 0,75 = 756 euro. Risparmio: 252 euro rispetto all’aliquota piena. Caio deve conservare il contratto registrato e l’accordo territoriale per documentare il diritto alla riduzione in caso di controllo da parte del Comune.

    In pratica

    • La riduzione al 75% vale solo per i contratti a canone concordato ex legge 431/98 (i cosiddetti ‘3+2’), non per qualsiasi tipo di affitto.
    • Il contratto deve essere registrato: senza registrazione la riduzione non spetta.
    • Alcuni Comuni applicano aliquote agevolate specifiche per i canoni concordati: verificare la delibera locale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'IMU sulla casa in affitto la paga il proprietario o l'inquilino?

    La paga sempre il proprietario (o il titolare del diritto reale). L’inquilino non ha nessun obbligo IMU, indipendentemente da quanto prevede il contratto tra le parti.

    Cos'è il contratto a canone concordato (legge 431/98)?

    È un tipo di contratto di locazione a uso abitativo con durata minima di 3 anni (rinnovabili di 2) in cui il canone non è libero ma viene fissato entro i limiti stabiliti dagli accordi tra associazioni di proprietari e inquilini a livello locale. In cambio offre agevolazioni sia sul canone (vantaggi fiscali IRPEF) sia sull’IMU (riduzione al 75%).

    Come si documenta il diritto alla riduzione IMU per il canone concordato?

    Conservare il contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate e, dove richiesto dal Comune, la documentazione dell’accordo territoriale. In caso di controllo il Comune può richiedere la prova del rispetto delle condizioni.

    Se l'inquilino smette di pagare l'affitto, devo comunque pagare l'IMU?

    Sì. L’IMU è un’imposta sul possesso dell’immobile e non dipende dall’effettivo incasso del canone. Finché l’immobile è di proprietà, l’IMU è dovuta indipendentemente dalla situazione contrattuale con l’inquilino.

    Un immobile locato va in dichiarazione IMU?

    La dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo solo se sono intervenute variazioni rilevanti non desumibili dalle banche dati catastali. Il semplice affitto con contratto registrato, di norma, non richiede la dichiarazione IMU separata, ma è sempre utile verificare con il Comune.

    L'IMU sulla casa locata è deducibile dalle tasse sui redditi da affitto?

    No. L’IMU è un’imposta a sé stante sul possesso dell’immobile e non è deducibile dal reddito fondiario ai fini IRPEF né dall’imponibile della cedolare secca. Sono due tributi separati che si calcolano in modo indipendente.

    Vedi anche: IMU sulla seconda casa, IMU prima casa, IMU dopo separazione o divorzio, Seconda casa, TARI sulla seconda casa e sull’immobile non occupato e IMU sui terreni agricoli.

  • Art. 41 Cont. Trib. – provvedimenti su sospensione e interruzione

    Art. 41 Cont. Trib. – provvedimenti su sospensione e interruzione

    Art. 41 Cont. Trib. – Provvedimenti sulla sospensione e sull’interruzione del processo

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. La sospensione è disposta e l’interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza.

    2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 28.

  • CCNL Spettacolo dal Vivo: tredicesima, quattordicesima e premi 2024

    CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    CCNL Spettacolo dal Vivo: tredicesima, quattordicesima e premi

    Il CCNL per i lavoratori dello spettacolo dal vivo riconosce ai dipendenti fissi 14 mensilità annue. Questa guida illustra come si calcola la tredicesima e la quattordicesima, come maturano per i lavoratori scritturati e quali benefici aggiuntivi il contratto prevede.

    In sintesi

    I dipendenti fissi di teatri e fondazioni hanno diritto a 14 mensilità: tredicesima a dicembre e quattordicesima a giugno. Entrambe corrispondono a una mensilità intera della retribuzione base. Per i lavoratori scritturati le mensilità aggiuntive maturano proporzionalmente e vengono liquidate alla scadenza. Il welfare aziendale (250 €/anno nelle fondazioni) completa il quadro delle erogazioni non monetarie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FEDERVIVO · AGIS · ANFOLS · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Mensilità aggiuntive
    14 (tredicesima dicembre + quattordicesima giugno)
    Welfare fondazioni
    250 € annui (rinnovo ANFOLS 2024)
    Scatti di anzianità
    5 scatti biennali

    La tredicesima: quando e quanto

    La tredicesima mensilità (gratifica natalizia) è erogata entro il mese di dicembre di ogni anno. Il suo importo corrisponde a una mensilità intera della retribuzione base del lavoratore, comprensiva di eventuali indennità fisse mensili, ma escludendo generalmente le voci variabili (straordinari, premi occasionali). Il calcolo tiene conto degli scatti di anzianità maturati.

    Chi è assunto o cessa il rapporto in corso d’anno matura la tredicesima proporzionalmente ai mesi lavorati: 1/12 dell’importo annuo per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) di servizio nell’anno solare.

    La quattordicesima: specificità del settore teatrale

    La quattordicesima mensilità è prevista dal CCNL per i lavoratori del settore spettacolo come ulteriore mensilità aggiuntiva, di norma erogata entro il mese di giugno. Come la tredicesima, corrisponde a una mensilità intera della retribuzione base.

    Questa previsione contrattuale rende il settore spettacolo uno di quelli con il trattamento economico complessivo più favorevole in termini di mensilità: 14 mensilità equivalgono a un incremento del reddito annuo di circa il 16,7% rispetto a un settore con sole 12 mensilità.

    Tabella riepilogativa – Mensilità aggiuntive e scadenze

    Mensilità aggiuntive nel CCNL Spettacolo dal Vivo (dipendenti fissi)
    Istituto Scadenza erogazione Base di calcolo Maturazione
    Tredicesima mensilità Entro dicembre Retribuzione base mensile + scatti 1/12 per mese (gen-dic)
    Quattordicesima mensilità Entro giugno Retribuzione base mensile + scatti 1/12 per mese (giu-mag precedente)
    Rateo mensilità aggiuntive (scritturati) Alla scadenza scrittura Compenso giornaliero/mensile scrittura Prop. alla durata della scrittura
    Welfare aziendale (fondazioni) Nel corso dell’anno Credito piattaforma welfare (250 €) Anno solare; min. 115 gg contributivi

    Per i lavoratori in prova, la tredicesima matura anche nel periodo di prova se il rapporto viene poi confermato. In caso di dimissioni o licenziamento, i ratei maturati e non ancora liquidati sono corrisposti con l’ultima busta paga.

    Le mensilità aggiuntive per i lavoratori scritturati

    I lavoratori scritturati maturano la tredicesima e la quattordicesima in proporzione alla durata della loro scrittura. Nella pratica:

    • Il compenso giornaliero o mensile previsto dalla scrittura è già onnicomprensivo delle mensilità aggiuntive, oppure queste vengono calcolate e liquidate separatamente alla scadenza della scrittura.
    • Per le scritture di lunga durata (stagione intera), è possibile che le mensilità aggiuntive siano erogate alle stesse scadenze dei dipendenti fissi (dicembre e giugno), se il rapporto è ancora in corso.
    • Per le scritture brevi (singola produzione), il rateo delle mensilità viene liquidato contestualmente al saldo del compenso a fine scrittura.

    Scatti di anzianità: la componente crescente della retribuzione

    Il CCNL riconosce agli impiegati e ai tecnici dipendenti un sistema di scatti biennali di anzianità, fino a un massimo di 5 scatti. Gli scatti aumentano la retribuzione base e si riflettono quindi anche sull’importo della tredicesima e della quattordicesima (che sono calcolate sulla retribuzione base comprensiva di scatti). L’importo di ciascun scatto varia in base al livello di inquadramento e alle tabelle contrrattuali vigenti.

    Il welfare aziendale nelle fondazioni lirico-sinfoniche

    Il rinnovo del CCNL ANFOLS del 14 novembre 2024 ha confermato l’erogazione di 250 € annui di welfare aziendale ai lavoratori delle fondazioni. Questo credito, non monetizzabile direttamente in busta paga, può essere speso su piattaforme di welfare aziendale accreditate per beni e servizi (rimborsi medici, istruzione dei figli, abbonamenti trasporto, attività culturali, ecc.). Ha diritto al welfare anche il personale a tempo determinato che abbia svolto almeno 115 giorni di lavoro contributivo nell’anno.

    Casi pratici

    Tizio – Tecnico dipendente: calcolo tredicesima con 3 scatti
    Tizio (livello 3b) ha una retribuzione base mensile di circa 1.700 € comprensiva di 3 scatti biennali maturati (importo indicativo degli scatti: circa 90 € mensili cumulati). La sua tredicesima è pari a circa 1.700 € lordi. Se cessa il rapporto il 30 settembre, il rateo di tredicesima per 9 mesi è pari a circa 9/12 × 1.700 € = 1.275 €, erogato con l’ultima busta paga.
    Caia – Attrice scritturata per 4 mesi: rateo mensilità aggiuntive
    Caia firma una scrittura di 4 mesi (settembre-dicembre) per una produzione di prosa. Matura 4/12 di tredicesima (circa 0,33 mensilità). Il rateo viene liquidato con il saldo del compenso a fine scrittura a dicembre. La quattordicesima per i mesi di scrittura (4/12 = circa 0,33 mensilità) viene liquidata contestualmente. In totale, per 4 mesi di scrittura, riceve circa 0,67 mensilità aggiuntive.
    Sempronio – Impiegato fondazione: welfare e quattordicesima
    Sempronio lavora in una fondazione lirico-sinfonica. A giugno riceve la quattordicesima (pari a circa 1.756 € lordi, il suo minimo tabellare al livello 2). Ha lavorato tutto l’anno quindi riceve il 100% della quattordicesima. Riceve anche i 250 € di welfare aziendale da spendere sulla piattaforma della fondazione per, ad esempio, abbonamenti teatrali per i figli o rimborsi di spese sanitarie.

    Domande frequenti

    Il CCNL Spettacolo prevede la tredicesima e la quattordicesima?
    Sì. Il CCNL per i dipendenti di teatri e fondazioni prevede 14 mensilità: tredicesima a dicembre (una mensilità intera) e quattordicesima di norma a giugno (una mensilità intera). Entrambe maturano per 1/12 al mese.
    Come si calcola il rateo per chi è assunto in corso d’anno?
    Chi è assunto in corso d’anno matura i ratei di tredicesima e quattordicesima proporzionalmente ai mesi lavorati (1/12 per mese). Ogni mese con almeno 15 giorni lavorativi si conta come intero. Il rateo viene pagato alla scadenza ordinaria della mensilità aggiuntiva o all’uscita.
    Come funzionano le mensilità aggiuntive per i lavoratori scritturati?
    Per gli scritturati le mensilità aggiuntive maturano proporzionalmente alla durata della scrittura e vengono di norma liquidate alla scadenza del contratto come quota aggiuntiva del compenso, se non erano state erogate in corso di rapporto.
    Esiste un premio di risultato nel settore spettacolo?
    Il premio di risultato non è un istituto contrattuale generale del CCNL, ma può essere introdotto da accordi integrativi aziendali. Nelle fondazioni lirico-sinfoniche è previsto un welfare aziendale di 250 € annui (non monetizzabile direttamente in busta) come beneficio complementare.
    Le mensilità aggiuntive sono soggette a contribuzione FPLS?
    Sì. La tredicesima e la quattordicesima concorrono alla base imponibile previdenziale sia per i dipendenti fissi (contribuzione INPS ordinaria) sia per gli scritturati (contribuzione FPLS-INPS ex-ENPALS). Sono soggette a IRPEF ordinaria.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Spettacolo dal Vivo disponibili a giugno 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 40 Cont. Trib. – interruzione del processo

    Art. 40 Cont. Trib. – interruzione del processo

    Art. 40 Cont. Trib. – Interruzione del processo

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall’ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la radiazione o sospensione dall’albo o dall’elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell’art. 12.

    2. L’interruzione si ha al momento dell’evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l’interruzione si ha al momento in cui l’evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l’evento si riferisce.

    3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l’ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.

    4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell’evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 .

  • Art. 39 Cont. Trib. – sospensione del processo

    Art. 39 Cont. Trib. – sospensione del processo

    Art. 39 Cont. Trib. – Sospensione del processo

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio. 1 bis. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. 1 ter. Il processo tributario è altresì sospeso nei seguenti casi: a) su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia stata presentata un’istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l’Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; b) su richiesta del contribuente, nel caso in cui sia stata presentata un’istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017.

  • CCNL Calzaturiero Industria: tredicesima e premi di risultato

    CCNL Calzaturiero (Industria)

    CCNL Calzaturiero Industria: tredicesima e premi di risultato

    La tredicesima mensilità è il principale istituto retributivo aggiuntivo del CCNL Calzaturiero Industria. Il contratto nazionale non prevede la quattordicesima; i premi di produzione e risultato vengono concordati a livello aziendale.

    In sintesi

    Il CCNL Calzaturiero Industria prevede la tredicesima mensilità (gratifica natalizia), pari a una mensilità della retribuzione di fatto (art. 83, 93, 103): per gli impiegati si paga di norma alla vigilia di Natale, per gli intermedi nella seconda decade di dicembre. Il settore non prevede una quattordicesima contrattuale nazionale; i premi di risultato sono demandati alla contrattazione di secondo livello aziendale o territoriale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    17 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Tredicesima
    1 mensilità della retribuzione di fatto: impiegati alla vigilia di Natale, intermedi nella seconda decade di dicembre
    Quattordicesima
    Non prevista dal CCNL nazionale

    Tabella riepilogativa: tredicesima per livello

    Tredicesima mensilità per livello – CCNL Calzaturiero Industria (minimi dal 1° agosto 2026)
    Livello Minimo mensile Tredicesima piena (12 mesi) Tredicesima 9 mesi
    1° 1.557,00 € 1.557,00 € 1.167,75 €
    2° 1.796,40 € 1.796,40 € 1.347,30 €
    3° 1.891,45 € 1.891,45 € 1.418,59 €
    4° 1.980,50 € 1.980,50 € 1.485,38 €
    5° 2.054,43 € 2.054,43 € 1.540,82 €
    6° 2.163,79 € 2.163,79 € 1.622,84 €
    7° 2.355,70 € 2.355,70 € 1.766,78 €
    8° 2.509,13 € 2.509,13 € 1.881,85 €

    Gli importi non includono scatti di anzianità, superminimi individuali e altre voci della retribuzione di fatto, che si sommano alla base. La quota proporzionale si calcola moltiplicando l’importo mensile per i dodicesimi maturati (mesi di prestazione effettiva diviso 12).

    La tredicesima mensilità: come funziona

    La tredicesima mensilità (o «gratifica natalizia») è un istituto di derivazione contrattuale, non di legge. Nel CCNL Calzaturiero Industria corrisponde a una mensilità intera della retribuzione di fatto (art. 83 per gli operai, art. 93 per gli intermedi, art. 103 per gli impiegati): per gli impiegati va pagata normalmente alla vigilia di Natale, per gli intermedi nella seconda decade di dicembre; per gli operai il testo non indica una data.

    La base di calcolo è la retribuzione di fatto (art. 43), che comprende:

    • il minimo contrattuale del livello di appartenenza;
    • gli aumenti periodici di anzianità (scatti) maturati e l’eventuale superminimo individuale o collettivo;
    • cottimo o mancato cottimo, percentuali di maggiorazione per lavoro a squadre e per lavoro notturno, indennità di mensa e ogni altro elemento retributivo continuativo corrisposto mensilmente o a periodi più brevi;
    • il premio di produzione, solo se calcolato e pagato in misura oraria o mensile.

    Non rientrano nella base le voci occasionali: straordinari, rimborsi spese, indennità una tantum e il premio di risultato aziendale.

    Calcolo proporzionale per chi ha lavorato meno di un anno

    Il lavoratore assunto in corso d’anno ha diritto alla tredicesima in misura proporzionale alle ore di effettiva prestazione (art. 83). Si computano anche le assenze per malattia e infortunio entro i periodi di conservazione del posto, il congedo matrimoniale, le assenze giustificate e i periodi di gravidanza e puerperio; non si computano le assenze ingiustificate né i periodi di cassa integrazione.

    Formula: Tredicesima = Retribuzione mensile × Mesi maturati / 12

    Esempio: un operaio al 4° livello assunto il 1° aprile 2026 matura, entro dicembre 2026, 9 mesi di prestazione (aprile-dicembre). Sul minimo del 4° livello in vigore dal 1° agosto 2026 la tredicesima è 1.980,50 × 9/12 = 1.485,38 € lordi.

    Quattordicesima: non prevista a livello nazionale

    Il CCNL Calzaturiero Industria (siglato da Assocalzaturifici con Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) non prevede la quattordicesima mensilità a livello nazionale. Questo elemento differenzia il settore calzaturiero da altri comparti (es. commercio, turismo) che la prevedono contrattualmente. È possibile che accordi aziendali di secondo livello o prassi consolidate prevedano una mensilità aggiuntiva estiva in singole realtà produttive del distretto.

    Premi di risultato: contrattazione di secondo livello

    I premi di risultato non sono determinati dal CCNL nazionale ma vengono concordati tra l’azienda e la RSU (rappresentanza sindacale unitaria) o le organizzazioni sindacali territoriali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil); l’art. 8 del CCNL disciplina la contrattazione di secondo livello e, per i dipendenti di aziende prive di contrattazione aziendale o territoriale, prevede un elemento di garanzia retributiva di 300 € lordi l’anno, uguale per tutti, pagato con la retribuzione di marzo dell’anno successivo. Gli obiettivi tipici nel settore calzaturiero includono:

    • Obiettivi di produttività (numero di paia prodotte, tempi di ciclo);
    • Obiettivi di qualità (riduzione della percentuale di scarti, diminuzione dei reclami);
    • Obiettivi di presenzialismo (bonus assenteismo);
    • Obiettivi di sicurezza (riduzione degli infortuni).

    I premi di risultato godono di un regime fiscale agevolato: nel 2026 e nel 2027, fino a 5.000 € annui, scontano un’imposta sostitutiva dell’1% per lavoratori con reddito non superiore a 80.000 € nell’anno precedente (legge di bilancio 2026; fino al 2025 era il 5% entro 3.000 €).

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo tredicesima con scatti di anzianità
    Tizio (3° livello, 6 anni di anzianità, 3 scatti maturati) ha una retribuzione mensile base di 1.891,45 € + 3 scatti (3 × 7,98 € = 23,94 €) = 1.915,39 €. La sua tredicesima piena è 1.915,39 €. Supponendo che a novembre abbia anche ricevuto 200 € di straordinari: questi non si sommano alla tredicesima, che resta 1.915,39 € lordi.
    Caia – Assunta a luglio: tredicesima proporzionale
    Caia è assunta il 2 luglio 2026 al 2° livello (minimo 1.796,40 €). Alla fine dell’anno ha lavorato 6 mesi (luglio-dicembre). La sua tredicesima è 1.796,40 × 6/12 = 898,20 € lordi. Se avesse avuto anche 1 scatto di anzianità (ma lo matura solo dopo 2 anni), la base sarebbe maggiorata dello scatto.
    Sempronio – Premio di risultato aziendale
    Il calzaturificio dove lavora Sempronio (4° livello) ha raggiunto l’obiettivo di riduzione degli scarti al di sotto del 2%. L’accordo di secondo livello prevede un premio di 800 € per ogni dipendente che ha lavorato almeno 10 mesi nell’anno. Sempronio ha lavorato tutto l’anno: riceve 800 € con l’imposta sostitutiva dell’1% (8 €). Risparmia circa 176 € rispetto all’IRPEF ordinaria al 23%.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel settore calzaturiero?
    Per gli impiegati normalmente alla vigilia di Natale (art. 103), per gli intermedi nella seconda decade di dicembre (art. 93); per gli operai l’art. 83 non fissa una data. L’importo è pari a una mensilità della retribuzione di fatto (minimo, scatti, superminimo e altre voci continuative).
    Come si calcola la tredicesima per chi ha lavorato solo parte dell’anno?
    Matura in proporzione alle ore di effettiva prestazione (art. 83): Tredicesima = retribuzione mensile × mesi maturati / 12. Sono computati malattia e infortunio entro il comporto, congedo matrimoniale, assenze giustificate, gravidanza e puerperio; non le assenze ingiustificate né la cassa integrazione.
    Il CCNL Calzaturiero prevede la quattordicesima?
    No. Il CCNL Calzaturiero Industria (Assocalzaturifici) non prevede una quattordicesima nazionale. Potrebbe essere prevista da accordi aziendali locali.
    Cosa sono i premi di risultato nel settore calzaturiero?
    Sono erogazioni legate a obiettivi aziendali (produttività, qualità). Non sono nazionali ma si concordano a livello aziendale con la RSU. Nel 2026 e nel 2027, fino a 5.000 €, scontano un’imposta sostitutiva dell’1%.
    La tredicesima è inclusa nel calcolo del TFR?
    Sì. La tredicesima rientra nella retribuzione utile ai fini del TFR (art. 2120 c.c.): si divide per 13,5 e concorre alla quota annuale di accantonamento.

    Fonti: Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) · premi di risultato 2026-2027. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 15 Cont. Trib. – spese del giudizio

    Art. 15 Cont. Trib. – spese del giudizio

    Art. 15 Cont. Trib. – Spese del giudizio

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. […]

    2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. 2 bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile. 2 ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l’imposta sul valore aggiunto, se dovuti. 2 quater. Con l’ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito. 2 quinquies. I compensi agli incaricati dell’assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all’articolo 12, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili. 2 sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. 2 septies. […] 2 octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione. 2 novies. Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

  • Art. 14 Cont. Trib. – litisconsorzio ed intervento

    Art. 14 Cont. Trib. – litisconsorzio ed intervento

    Art. 14 Cont. Trib. – Litisconsorzio ed intervento

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

    2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

    3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

    4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.

    5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.

    6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l’atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza. 6 bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

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