Testo dell'articoloVigente
Art. 97 Reg. (UE) 2023/1114 – Promozione della convergenza nella classificazione delle cripto-attività
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Entro il 30 dicembre 2024, le AEV emanano congiuntamente orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per specificare il contenuto e la forma della spiegazione che accompagna il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 8, paragrafo 4, e dei pareri legali sulla qualificazione dei token collegati ad attività di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e all’articolo 18, paragrafo 2, lettera e). Gli orientamenti includono un modello per la spiegazione e il parere nonché un test standardizzato per la classificazione delle cripto-attività.
2. Conformemente all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente, le AEV promuovono la discussione tra le autorità competenti sulla classificazione delle cripto-attività, compresa la classificazione delle cripto-attività escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 3. Le AEV identificano inoltre le fonti di potenziali divergenze negli approcci adottati dalle autorità competenti riguardo alla classificazione di tali cripto-attività e, nella misura del possibile, promuovono un approccio comune al riguardo.
3. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine o dello Stato membro ospitante possono chiedere all’ESMA, all’EIOPA o all’ABE, a seconda dei casi, un parere sulla classificazione delle cripto-attività, comprese quelle escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 3. L’ESMA, l’EIOPA o l’ABE, se del caso, forniscono tale parere in conformità dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1093/2010, dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010, se del caso, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte delle autorità competenti.
4. Le AEV redigono congiuntamente una relazione annuale sulla base delle informazioni contenute nel registro di cui all’articolo 109 e dei risultati delle loro attività di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, che individua le difficoltà incontrate nella classificazione delle cripto-attività e le divergenze emerse negli approcci adottati dalle autorità competenti.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il problema della classificazione: perché serve un approccio armonizzato
L'articolo 97 del MiCA affronta uno dei nodi più delicati dell'intera architettura regolatoria: la classificazione delle cripto-attività. Dal corretto inquadramento di un token - come ART, come EMT, come «altra cripto-attività», oppure come strumento finanziario escluso dal MiCA o come NFT - dipendono conseguenze di importanza cruciale: il regime normativo applicabile, le autorizzazioni necessarie, gli obblighi informativi, la disciplina degli abusi di mercato e la vigilanza. Un token classificato erroneamente espone l'emittente a sanzioni e invalida potenzialmente l'intera offerta.
Il mercato delle cripto-attività si caratterizza per la continua innovazione tecnologica e finanziaria: i token che gli operatori creano incorporano spesso combinazioni di caratteristiche che non si adattano facilmente alle categorie giuridiche preesistenti. Un token può essere in parte un utility token (fornisce accesso a un servizio), in parte un security token (attribuisce diritti economici sulla piattaforma emittente) e in parte una stablecoin (è ancorato a un paniere di attività). Definire dove si collocano i confini tra queste categorie richiede criteri chiari e uniformi a livello europeo.
Il mandato alle AEV: orientamenti congiunti e test standardizzato
Il paragrafo 1 assegna alle tre Autorità europee di vigilanza - ABE (Autorità bancaria europea), EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) - il mandato di elaborare congiuntamente, entro il 30 dicembre 2024, orientamenti che specifichino:
Il primo elemento è il contenuto e la forma della spiegazione che il white paper deve includere per le cripto-attività diverse da ART ed EMT (articolo 8, paragrafo 4): questa spiegazione deve indicare perché l'asset emesso non rientra nelle categorie escluse dal MiCA (strumenti finanziari, depositi, fondi, ecc.). Il secondo elemento è il contenuto e la forma del parere legale sulla qualificazione degli ART, che gli emittenti di ART devono allegare alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 e 18. Il terzo elemento, forse il più innovativo, è un test standardizzato per la classificazione delle cripto-attività: una metodologia comune che tutti gli operatori e tutte le autorità nazionali possono applicare per determinare la categoria di appartenenza di un token.
Il test standardizzato è uno strumento di fondamentale importanza pratica. Prima della sua elaborazione, la classificazione di un token dipendeva dalle prassi delle singole autorità nazionali e dalle opinioni dei consulenti legali, con risultati potenzialmente divergenti da uno Stato membro all'altro. Con il test unificato, un emittente italiano e uno tedesco che valutano lo stesso tipo di token dovrebbero pervenire alla medesima conclusione classificatoria, e la stessa conclusione dovrebbe raggiungere l'autorità competente che esamina la domanda di autorizzazione.
La promozione della convergenza: un meccanismo continuo
Il paragrafo 2 va oltre il mandato di elaborare orientamenti una tantum e istituisce un meccanismo permanente di promozione della convergenza. Le AEV, ai sensi dei rispettivi regolamenti istitutivi (articolo 29 dei regolamenti ABE, EIOPA ed ESMA), promuovono la discussione tra le autorità competenti nazionali sulla classificazione delle cripto-attività, comprese quelle escluse dall'ambito del MiCA ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 (i token non fungibili unici).
La norma è particolarmente significativa perché include anche le cripto-attività escluse dal MiCA: la classificazione degli NFT come «unici e non fungibili» è essa stessa un giudizio che può variare tra Stati membri e che le AEV sono chiamate a armonizzare. Le AEV devono anche identificare le «fonti di potenziali divergenze» negli approcci nazionali e promuovere, «nella misura del possibile», un approccio comune. L'espressione «nella misura del possibile» riconosce implicitamente che su alcune questioni classificatorie le differenze possono persistere, specialmente quando sono radicate in differenze strutturali dei sistemi giuridici nazionali.
Il parere individuale su richiesta: 15 giorni lavorativi
Il paragrafo 3 introduce uno strumento di raccordo tra il livello europeo e il livello nazionale di vigilanza particolarmente utile nella fase di avvio del nuovo regime: la facoltà delle autorità competenti di richiedere alle AEV un parere individuale sulla classificazione di una specifica cripto-attività. La richiesta può provenire dall'autorità dello Stato membro d'origine dell'emittente o da quella dello Stato ospitante in cui le cripto-attività sono offerte.
Le AEV devono fornire il parere entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La tempistica è calibrata sull'esigenza di non rallasciare eccessivamente i procedimenti di autorizzazione, che hanno scadenze precise. Il parere delle AEV non è vincolante per le autorità nazionali, ma ha un forte peso interpretativo: scostarsene richiede una motivazione specifica, e la divergenza deve essere segnalata nell'ambito dei meccanismi di trasparenza istituzionale del MiCA.
Questo strumento è particolarmente rilevante per le cripto-attività «borderline», il cui inquadramento non è evidente. Ad esempio, un token che combina funzionalità di utility con diritti economici parziali sull'emittente, o un token stablecoin agganciato a un paniere che include sia valute che materie prime (potenzialmente un ART), possono beneficiare di un parere delle AEV che chiarisca il regime applicabile prima che l'emittente investa risorse significative nella strutturazione dell'offerta.
La relazione annuale: osservatorio permanente sulle divergenze
Il paragrafo 4 istituisce un obbligo di reporting annuale delle AEV sulle difficoltà di classificazione e sulle divergenze emerse tra autorità nazionali. La relazione si alimenta di due fonti principali: le informazioni contenute nel registro pubblico delle autorizzazioni e delle notifiche gestito dall'ESMA ai sensi dell'articolo 109, che permette di osservare come i diversi token sono stati classificati nella pratica; e i risultati delle attività di convergenza svolte ai sensi dei paragrafi 2 e 3, che riflettono le questioni classificatorie controverse emerse nel dialogo con le autorità nazionali.
La relazione annuale svolge una funzione sistemica importante: costituisce un meccanismo di feedback che consente al mercato e agli operatori di conoscere le questioni classificatorie ancora aperte e gli orientamenti emergenti. Per gli emittenti e i loro consulenti legali, le relazioni annuali delle AEV sono una fonte di aggiornamento essenziale per calibrare le proprie scelte strutturali in materia di token design.
Implicazioni pratiche per gli emittenti: il parere legale come investimento necessario
Per un operatore che si appresta a lanciare un token, l'articolo 97 ha una conseguenza pratica diretta: la classificazione del token deve essere documentata attraverso un parere legale scritto che segua il formato e la metodologia indicati dagli orientamenti AEV. Non è sufficiente una valutazione informale o un'opinione interna dell'ufficio legale: il parere deve essere strutturato secondo il test standardizzato elaborato dalle AEV e deve includere la spiegazione richiesta dal white paper.
Investire in un parere legale qualificato sulla classificazione non è solo un obbligo formale: è una misura di gestione del rischio. Un token classificato erroneamente come «altra cripto-attività» quando avrebbe dovuto essere qualificato come strumento finanziario o come ART può esporre l'emittente a conseguenze molto più costose dell'investimento nel parere - inclusi il blocco dell'offerta, le sanzioni amministrative e le azioni di responsabilità civile degli investitori.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Chi elabora il test standardizzato per la classificazione dei token MiCA?
Le tre Autorità europee di vigilanza (ABE, EIOPA, ESMA) congiuntamente, in base al mandato dell'articolo 97, paragrafo 1 del MiCA. Gli orientamenti, che includono il test standardizzato e un modello per la spiegazione allegata al white paper e per il parere legale sugli ART, avrebbero dovuto essere emanati entro il 30 dicembre 2024.
Le autorità nazionali sono obbligate a seguire i pareri di classificazione delle AEV?
I pareri non sono formalmente vincolanti, ma hanno un forte peso interpretativo. L'autorità nazionale che si discosta da un parere delle AEV deve motivare specificamente la divergenza. Nel tempo, questa pressione alla conformità dovrebbe ridurre le differenze di approccio tra Stati membri nella classificazione dei token.
Un emittente può richiedere direttamente alle AEV un parere sulla classificazione del proprio token?
No, l'articolo 97, paragrafo 3, prevede che la richiesta di parere sia presentata dalle autorità competenti nazionali (Stato d'origine o Stato ospitante), non direttamente dagli emittenti. Un emittente che ha dubbi sulla classificazione del proprio token deve rivolgersi alla propria autorità competente nazionale, che valuterà se richiedere a sua volta un parere alle AEV.
Dove sono pubblicate le relazioni annuali sulle difficoltà di classificazione?
Le AEV redigono la relazione annuale ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 4, sulla base delle informazioni nel registro ESMA (articolo 109) e delle attività di convergenza svolte. Le relazioni sono pubblicate sui siti istituzionali delle AEV e costituiscono una fonte di orientamento interpretativo per gli operatori e i loro consulenti.
Gli NFT rientrano nell'attività di convergenza classificatoria delle AEV?
Sì. L'articolo 97, paragrafo 2, prevede espressamente che le AEV promuovano la convergenza nella classificazione anche delle cripto-attività escluse dall'ambito del MiCA ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, categoria nella quale rientrano i token non fungibili unici. La questione se un determinato NFT sia davvero "unico e non fungibile" è quindi inclusa nell'attività di armonizzazione interpretativa delle AEV.