Testo dell'articoloVigente
Art. 96 Reg. (UE) 2023/1114 – Cooperazione con l’ABE e l’ESMA
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Ai fini del presente regolamento, le autorità competenti collaborano strettamente con l’ESMA in conformità del regolamento (UE) n. 1095/2010 e con l’ABE in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010. Esse si scambiano informazioni ai fini dell’esercizio delle loro funzioni a norma del presente capo e dei capi 2 e 3 del presente titolo.
2. Le autorità competenti forniscono senza ritardo all’ABE e all’ESMA tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei loro compiti in conformità rispettivamente dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
3. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’ABE e l’ESMA. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
In sintesi
Indice dei contenuti
La cooperazione tra autorità come pilastro della vigilanza MiCA
L'art. 96 MiCA si inserisce nel Titolo VI del regolamento, dedicato alla vigilanza sui mercati delle cripto-attività con specifico riferimento alla prevenzione e al contrasto degli abusi di mercato. La cooperazione tra autorità nazionali e autorità europee di vigilanza (ESA) è un presupposto indispensabile per l'efficacia del sistema: i mercati delle cripto-attività sono per loro natura transfrontalieri - una piattaforma di negoziazione autorizzata in un unico Stato membro può operare in tutti gli altri tramite il passaporto europeo - e le condotte abusive (insider trading, manipolazione del mercato, divulgazione illecita di informazioni privilegiate) possono coinvolgere contemporaneamente più giurisdizioni.
I soggetti della cooperazione: ESMA, ABE e autorità competenti nazionali
Il par. 1 individua i tre livelli della rete cooperativa:
L'obbligo di scambio di informazioni
Il par. 2 sancisce un obbligo di trasmissione senza ritardo di tutte le informazioni necessarie ad ABE e ESMA per l'adempimento dei loro compiti istituzionali. Questo obbligo è bidirezionale: le autorità nazionali trasmettono alle ESA le informazioni di propria competenza; le ESA, a loro volta, devono condividere con le autorità nazionali le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza locale. Il richiamo all'art. 35 dei rispettivi regolamenti istitutivi delle ESA individua la base giuridica specifica per le richieste di informazioni: l'art. 35 del Reg. 1095/2010 (ESMA) e l'art. 35 del Reg. 1093/2010 (ABE) attribuiscono a tali autorità il potere di richiedere dati, documenti e informazioni alle autorità nazionali competenti, che sono tenute a rispondere nei termini stabiliti. La specificità del richiamo a questi articoli (anziché a generici obblighi di cooperazione) rafforza l'esigibilità della collaborazione e la sua operatività concreta.
Le norme tecniche di attuazione (ITS) per la cooperazione
Il par. 3 attribuisce a ESMA, in stretta cooperazione con ABE, il compito di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione (ITS) per standardizzare formati, modelli e procedure dello scambio di informazioni. Gli ITS sono atti giuridici delegati della Commissione europea adottati su proposta delle ESA: una volta adottati dalla Commissione, diventano vincolanti per tutte le autorità nazionali. La standardizzazione dei flussi informativi è essenziale per un mercato europeo integrato: senza formati comuni, la cooperazione rischia di essere rallentata da incompatibilità tecniche e procedurali tra i diversi ordinamenti nazionali. Il termine iniziale per la presentazione degli ITS alla Commissione era fissato al 30 giugno 2024, confermando l'urgenza di dotare la vigilanza di strumenti operativi in coincidenza con l'entrata in vigore del regime ART/EMT. In pratica, ESMA ha pubblicato bozze di ITS che coprono i formati di notifica, i template per lo scambio di informazioni in caso di potenziali abusi di mercato e le procedure per le richieste di assistenza transfrontaliera.
Rilevanza pratica per i CASP e gli emittenti
Per i soggetti vigilati - CASP e emittenti di ART/EMT - l'art. 96 ha implicazioni operative rilevanti. L'esistenza di una rete di cooperazione strutturata tra autorità nazionali e ESA significa che:
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
L'art. 96 si applica solo alla vigilanza sugli abusi di mercato o anche all'autorizzazione dei CASP?
L'art. 96, par. 1 indica che le autorità cooperano "ai fini del presente regolamento", scambiandosi informazioni per le funzioni previste dal Capo in cui si colloca (Titolo VI sugli abusi di mercato) e dai Capi 2 e 3 dello stesso titolo. Tuttavia, obblighi analoghi di cooperazione sono previsti in altre disposizioni MiCA per le fasi di autorizzazione (artt. 20, 56, 63) e per la vigilanza sui CASP (art. 102 ss.). La cooperazione tra autorità è quindi trasversale all'intero regolamento.
Le autorità nazionali sono obbligate a rispondere alle richieste di informazioni di ESMA e ABE?
Sì. Il richiamo all'art. 35 dei regolamenti istitutivi delle ESA rende l'obbligo esigibile: le autorità nazionali competenti devono fornire le informazioni richieste nei termini stabiliti, salvo le eccezioni previste (es. indagini penali in corso che richiedono riservatezza). Il mancato adempimento può dar luogo a procedure di infrazione da parte della Commissione europea.
I soggetti privati (CASP, emittenti) possono accedere alle informazioni scambiate tra le autorità?
In via generale, no: le informazioni scambiate tra autorità ai sensi dell'art. 96 sono riservate e soggette al segreto professionale previsto dall'art. 100 MiCA. I soggetti vigilati possono tuttavia ottenere accesso alle informazioni che li riguardano nell'ambito di procedimenti sanzionatori o di vigilanza che li coinvolgono direttamente, nel rispetto dei diritti della difesa (art. 134 MiCA).
Quali sono i formati standardizzati per lo scambio di informazioni tra le autorità?
I formati, modelli e procedure sono definiti negli ITS elaborati da ESMA in cooperazione con ABE e adottati dalla Commissione europea, con termine iniziale di presentazione al 30 giugno 2024 (art. 96, par. 3). Prima dell'adozione degli ITS definitivi, le autorità utilizzano i formati previsti dai meccanismi di cooperazione già esistenti in ambito ESMA (es. i meccanismi dello IOSCO per la cooperazione transfrontaliera).
L'ESMA ha un ruolo diretto di vigilanza sui singoli CASP ai sensi dell'art. 96?
No. L'ESMA non esercita vigilanza diretta sui CASP individuali (a differenza delle agenzie di rating, per le quali ha competenza diretta). Il suo ruolo in base all'art. 96 è di coordinamento, standardizzazione degli ITS e punto di raccolta delle informazioni scambiate tra autorità nazionali. La vigilanza diretta su emittenti di ART/EMT significativi è invece attribuita all'ABE (art. 117 ss. MiCA).