Art. 93 Reg. (UE) 2023/1114 — Autorità competenti
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di svolgere le funzioni e i compiti previsti dal presente regolamento. Gli Stati membri comunicano tali autorità competenti all’ABE e all’ESMA.
2. Qualora gli Stati membri designino più di un’autorità competente ai sensi del paragrafo 1, essi stabiliscono i rispettivi compiti e designano una autorità competente come punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonché con l’ABE e l’ESMA. Gli Stati membri possono designare un punto di contatto unico diverso per ciascuna di tali tipologie di cooperazione amministrativa.
3. L’ESMA pubblica sul proprio sito web un elenco delle autorità competenti designate a norma dei paragrafi 1 e 2.
Stesso numero, altri codici
- Art. 93 Reg. (UE) 2024/1689 — Potere di richiedere misure
- Art. 93 Cod. Amb. — zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione
- Art. 93 D.Lgs. 159/2011 — Poteri di accesso e accertamento del prefetto
- Art. 93 D.Lgs. 209/2005 — Deposito e pubblicazione
- Art. 93 D.Lgs. 42/2004 — Determinazione del premio
- Art. 93 Codice Civile: Pubblicazione