Testo dell'articoloVigente
Art. 93 Reg. (UE) 2023/1114 – Autorità competenti
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di svolgere le funzioni e i compiti previsti dal presente regolamento. Gli Stati membri comunicano tali autorità competenti all’ABE e all’ESMA.
2. Qualora gli Stati membri designino più di un’autorità competente ai sensi del paragrafo 1, essi stabiliscono i rispettivi compiti e designano una autorità competente come punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonché con l’ABE e l’ESMA. Gli Stati membri possono designare un punto di contatto unico diverso per ciascuna di tali tipologie di cooperazione amministrativa.
3. L’ESMA pubblica sul proprio sito web un elenco delle autorità competenti designate a norma dei paragrafi 1 e 2.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il modello di vigilanza MiCA: home country control e rete europea
L'articolo 93 MiCA costituisce la norma architettonica del sistema di vigilanza nazionale: definisce come gli Stati membri devono organizzarsi per applicare il regolamento e come queste autorità nazionali si inseriscono nella rete europea di supervisione coordinata da ABE e ESMA. Il principio ispiratore è quello del home country control, consolidato nel diritto finanziario europeo (già in MiFID II, UCITS, AIFMD): l'autorità dello Stato membro in cui il soggetto è stabilito è competente a vigilare sull'intera attività, anche quando questa è svolta in altri Paesi UE tramite il regime del passaporto.
MiCA costruisce su questo fondamento un sistema a tre livelli: le autorità nazionali designate ex art. 93, l'ABE con competenza diretta sugli emittenti di ART ed EMT significativi (Titoli III e IV, Capo 3), e l'ESMA con funzioni di coordinamento, supervisione delle autorità nazionali e gestione dei registri.
Designazione delle autorità nazionali
Il paragrafo 1 impone a ogni Stato membro di designare formalmente le autorità competenti ai sensi di MiCA e di comunicarle all'ABE e all'ESMA. Questa comunicazione è il presupposto per l'inserimento nell'elenco pubblico ex paragrafo 3 e per l'operatività del sistema di cooperazione transfrontaliera.
MiCA non prescrive che l'autorità competente sia una sola o che sia necessariamente la stessa che sorveglia i mercati finanziari tradizionali: lascia agli Stati membri la scelta del modello organizzativo. Nella pratica, gli Stati membri tendono a designare le autorità già esistenti nel proprio sistema di vigilanza finanziaria. In Italia la competenza è stata attribuita alla Banca d'Italia (per gli emittenti di token) e alla Consob (per i servizi cripto/CASP), con un sistema di doppia vigilanza che riprende il modello per banche/intermediari finanziari. In Francia è l'AMF per i CASP; in Germania la BaFin per entrambe le funzioni.
Pluralità di autorità e punto di contatto unico
Il paragrafo 2 prevede che se uno Stato membro designa più autorità competenti - come nel modello italiano - debba stabilire con precisione la ripartizione dei compiti tra di esse ed eleggere un punto di contatto unico per la cooperazione transfrontaliera.
Questo punto di contatto svolge due funzioni distinte che il legislatore ha opportunamente separato: la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra autorità nazionali degli Stati membri (es. richieste di informazioni, coordinamento su vigilanza di CASP transfrontalieri) e la cooperazione con ABE e ESMA. Lo Stato membro può nominare un punto di contatto diverso per le due tipologie: questa flessibilità risponde alle esigenze degli ordinamenti in cui le due funzioni sono allocate su soggetti istituzionalmente distinti.
La ripartizione dei compiti tra più autorità nazionali deve essere chiara e pubblica per evitare duplicazioni, conflitti di competenza o, peggio, zone grigie in cui nessuna autorità si ritenga competente. Il regolamento non disciplina nel dettaglio la forma di questa ripartizione (accordo inter-istituzionale, atto normativo, delibera congiunta), rimettendo la soluzione al diritto interno di ciascuno Stato.
Il registro ESMA come strumento di trasparenza
Il paragrafo 3 impone all'ESMA di pubblicare e mantenere aggiornato sul proprio sito web l'elenco di tutte le autorità competenti designate. Questa previsione ha un valore pratico immediato: operatori di mercato, emittenti e CASP che operano in più Stati membri possono consultare un'unica fonte per sapere a quale autorità rivolgersi in ciascun Paese.
Il registro ESMA ex art. 93, par. 3 si inserisce nel più ampio sistema di registri pubblici che MiCA prevede per garantire trasparenza al mercato: si pensi al registro dei white paper approvati (art. 109, par. 3), al registro dei CASP autorizzati, e al registro degli emittenti di ART ed EMT. La centralizzazione di questi dati presso ESMA facilita la supervisione cross-border e consente agli investitori di verificare lo status regolatorio dei soggetti con cui interagiscono.
Applicazione scaglionata e adeguamento degli ordinamenti nazionali
L'obbligo di designazione delle autorità e di comunicazione ad ABE e ESMA era funzionale all'entrata in vigore progressiva di MiCA. Le disposizioni per ART ed EMT sono applicabili dal 30 giugno 2024; quelle relative ai CASP e al quadro generale dal 30 dicembre 2024. Gli Stati membri hanno dovuto adeguare i propri ordinamenti (modificando le leggi istitutive delle autorità di vigilanza, ampliando le relative competenze, assegnando le risorse necessarie) in anticipo rispetto a queste scadenze.
L'entità delle risorse aggiuntive richieste alle autorità nazionali è significativa: la supervisione dei CASP è un'attività nuova che richiede competenze tecnologiche specifiche (blockchain, smart contract, custodia di chiavi crittografiche) di cui le autorità tradizionali erano tendenzialmente prive. Il regolamento non prevede meccanismi di supporto finanziario europeo per questo processo di capacity building, rimettendo agli Stati la responsabilità di attrezzare adeguatamente le proprie autorità.
Cooperazione tra autorità nazionali: il quadro di riferimento
L'art. 93 introduce il punto di contatto unico come strumento operativo per la cooperazione, ma la disciplina sostanziale di questa cooperazione è contenuta negli articoli successivi del Titolo V, Capo 2 (artt. 94-107), che regolano l'obbligo di cooperazione, lo scambio di informazioni, la cooperazione con le autorità di paesi terzi e le procedure per la risoluzione dei disaccordi. L'art. 93 è quindi la norma organizzativa che abilita il sistema, mentre le norme del Capo 2 ne definiscono il funzionamento nel dettaglio.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi sono le autorità competenti MiCA in Italia?
In Italia, la Banca d'Italia è competente per la vigilanza sugli emittenti di token (ART ed EMT), mentre la Consob è competente per i CASP (prestatori di servizi per le cripto-attività). Questo sistema riprende il modello tradizionale di doppia vigilanza bancaria/mercati. I dettagli della ripartizione dei compiti e il punto di contatto unico per la cooperazione transfrontaliera sono comunicati ad ABE e ESMA ai sensi dell'art. 93 MiCA.
Dove posso verificare quale autorità è competente per i CASP in un altro Stato UE?
L'ESMA pubblica sul proprio sito web l'elenco ufficiale delle autorità competenti designate da tutti gli Stati membri, ai sensi dell'art. 93, par. 3. Questo registro è la fonte ufficiale e aggiornata per identificare l'autorità di riferimento in ciascun Paese.
Un CASP autorizzato in Francia che opera anche in Italia deve registrarsi anche presso la Consob?
No. Il principio del passaporto europeo e dell'home country control fa sì che un CASP autorizzato in Francia (dall'AMF) possa prestare i propri servizi in tutti gli altri Stati UE senza ottenere una nuova autorizzazione nazionale. L'AMF rimane l'autorità vigilante principale, coordinandosi con la Consob (e le altre autorità ospiti) attraverso i meccanismi di cooperazione previsti dagli artt. 94 e seguenti MiCA.
Cosa succede se uno Stato membro non designa un'autorità competente?
L'assenza di designazione rende impossibile il funzionamento del sistema di vigilanza MiCA in quello Stato: i CASP e gli emittenti non possono ottenere un'autorizzazione valida, con conseguente impossibilità di operare legalmente nel mercato unico europeo. Poiché MiCA è un regolamento direttamente applicabile, la mancata designazione costituisce un inadempimento degli obblighi di diritto UE, suscettibile di procedura di infrazione da parte della Commissione europea.
In caso di pluralità di autorità nazionali, chi gestisce i conflitti di competenza?
Il paragrafo 2 impone allo Stato membro di stabilire preventivamente la ripartizione dei compiti tra le autorità designate, evitando zone grigie. I conflitti di competenza devono essere risolti con strumenti di diritto interno (accordi inter-istituzionali, delibere congiunte, o disposizioni normative). In caso di cooperazione transfrontaliera, il punto di contatto unico designato dallo Stato membro coordina i rapporti con le autorità estere e con ABE/ESMA.