Autore: Andrea Marton

  • Art. 39 TUIR: Decorrenza delle variazioni

    Art. 39 TUIR: Decorrenza delle variazioni

    Art. 39 TUIR – Decorrenza delle variazioni

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota:Per gli effetti vedasi l’art. 10, comma 1, del DL n. 414/89. Per gli effetti vedasi l’art. 12, comma 1, del DL n. 40/90.

    “1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell’articolo 38 hanno effetto dall’1 gennaio dell’anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione.”

  • Co.co.co.: cosa sono, quando sono leciti e quali tutele danno

    Guida pratica · Lavoro · Tipologie contrattuali

    In sintesi

    Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) sono rapporti parasubordinati in cui il collaboratore si obbliga a svolgere un’attività prevalentemente personale a favore del committente, senza vincolo di subordinazione ma con coordinamento concordato. Se le modalità di esecuzione sono eterodirette e integrate nell’organizzazione del committente, si applica la disciplina del lavoro subordinato (art. 2 D.Lgs. 81/2015).

    Riferimento normativo

    Art. 409 c.p.c.; Art. 2 D.Lgs. 81/2015

    Tabella riepilogativa

    Co.co.co.: caratteristiche e tutele principali
    Aspetto Regola
    Natura giuridica Rapporto parasubordinato (né lavoro autonomo puro né subordinato)
    Coordinamento Concordato con il committente nel rispetto dell’autonomia del collaboratore
    Presunzione di subordinazione Art. 2 D.Lgs. 81/2015: si applica la disciplina subordinata se la prestazione è eterodiretta e integrata
    Contribuzione previdenziale Gestione separata INPS: aliquota a carico del committente (2/3) e del collaboratore (1/3)
    NASpI o DIS-COLL In caso di cessazione involontaria, può spettare la DIS-COLL (indennità di disoccupazione per collaboratori)
    Malattia e maternità Indennità INPS (gestione separata) in presenza dei requisiti contributivi minimi

    Differenza tra co.co.co. e lavoro subordinato

    Nel co.co.co. il collaboratore gode di autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro: sceglie i tempi, i metodi e spesso il luogo, pur concordando le modalità di coordinamento con il committente. Nel lavoro subordinato invece il datore esercita il potere direttivo, organizzativo e disciplinare. Il confine è spesso sfumato e oggetto di contenzioso.

    La presunzione di subordinazione (art. 2 D.Lgs. 81/2015)

    L’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 stabilisce che si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo. Questa norma si applica salvo che il rapporto sia riconducibile a particolari categorie escluse (professionisti con albo, organi di governance, ecc.).

    Tutele previdenziali e assistenziali

    Il collaboratore co.co.co. è iscritto alla Gestione Separata INPS. I contributi sono ripartiti: 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore. Matura tutele in caso di maternità, malattia, infortuni (INAIL), assegno familiare e, alla cessazione involontaria del contratto, la DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione riservata ai collaboratori.

    Casi pratici

    Tizio – collaboratore con orario fisso imposto dal committente

    Tizio lavora in modo continuativo per una società, deve timbrare ogni mattina alle 9, seguire le istruzioni giornaliere del responsabile e non può rifiutare incarichi. Si tratta di prestazione eterodiretta: si applica l’art. 2 D.Lgs. 81/2015 e il rapporto va qualificato come subordinato.

    Caia – consulente con piena autonomia organizzativa

    Caia ha un co.co.co. con un’associazione culturale per curare i contenuti del sito. Lavora quando vuole, da dove vuole, consegnando il materiale entro scadenze concordate. Non riceve direttive operative: il coordinamento è genuino. Il co.co.co. è legittimo.

    Sempronio – co.co.co. terminato senza rinnovo

    Il contratto di Sempronio non viene rinnovato: si tratta di una cessazione involontaria. In presenza dei requisiti contributivi (almeno un mese di contributi nell’anno precedente) può presentare domanda di DIS-COLL all’INPS entro 68 giorni dalla fine del rapporto.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra co.co.co. e lavoro subordinato?

    Nel co.co.co. il collaboratore ha autonomia organizzativa: decide tempi e metodi di lavoro. Nel rapporto subordinato è il datore a impartire le direttive e a organizzare l’attività. Se di fatto c’è eterodirezione, si applica la disciplina del lavoro dipendente.

    I co.co.co. hanno diritto alla disoccupazione?

    In caso di cessazione involontaria, i collaboratori possono accedere alla DIS-COLL (indennità di disoccupazione per collaboratori), in presenza dei requisiti contributivi minimi previsti dall’INPS.

    Chi paga i contributi nel co.co.co.?

    I contributi alla Gestione Separata INPS sono divisi: due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore.

    Un co.co.co. può essere riqualificato come lavoro subordinato?

    Sì. Se il giudice accerta che la prestazione era eterodiretta e integrata nell’organizzazione del committente, il rapporto viene riqualificato come lavoro subordinato con tutte le tutele connesse.

    Il co.co.co. dà diritto alle ferie?

    La legge non prevede ferie obbligatorie per i collaboratori; tuttavia il contratto individuale può stabilire periodi di sospensione concordata. Se il rapporto è riqualificato come subordinato, spettano le ferie di legge.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 34 GDPR – Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato

    Articolo 34 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 909 Codice della Navigazione – Malattie o ferie del lavoratore

    Art. 909 Codice della Navigazione – Malattie o ferie del lavoratore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il lavoratore che contragga malattie o riporti lesioni ha diritto all'assistenza sanitaria a spese dell'esercente nei limiti stabiliti dalle norme corporative o in mancanza dagli usi, e alla retribuzione per la durata e nella misura stabilita dalle norme corporative stesse o in mancanza dagli usi. Tuttavia, se il lavoratore si è intenzionalmente procurato la malattia, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per sua grave colpa mentre si trovava a terra e non per causa di servizio, l'esercente è egualmente tenuto a provvedere all'assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese. Nel caso previsto dal comma precedente, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo durante il quale è inabile al servizio.

  • Art. 270 DPR 495/1992 – Campo di visibilità e tergicristallo delle macchine agricole

    Art. 270 DPR 495/1992 – Campo di visibilità e tergicristallo delle macchine agricole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il campo di visibilità delle macchine agricole semoventi di cui all'articolo 106, comma 1, del codice può essere verificato secondo le prescrizioni di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 ovvero secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro dei trasporti. Nota all'art. 270: – Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in nota all'art. 209.

  • Art. 58 TUIR: Plusvalenze (1) – Testo aggiornato

    Art. 58 TUIR: Plusvalenze (1) – Testo aggiornato

    Art. 58 TUIR – Plusvalenze (1)

    In vigore dal 01/01/2026

    Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 51

    “1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del comma 4 dell’articolo 86 non si applicano quando e’ richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell’articolo 17. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa; l’azienda e’ assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall’apertura della successione, della societa’ esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.

    2. Le plusvalenze di cui all’articolo 87, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87 (2), non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.

    3. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa.”

    —————

    (1) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 5, comma 3 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.

    (2) Per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, come modificato dall’articolo 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), si veda quanto disposto dai commi da 54 a 58 della stessa legge.

    Commento del professionista

    Ai sensi del comma 1 dell’art. 56 del TUIR, la determinazione del reddito di impresa per i soggetti IRPEF segue, di norma, le regole previste per l’IRES dalla Sezione I del Capo II del Titolo II del TUIR, salvo quanto diversamente stabilito dal Capo VI del Titolo I.

    Di conseguenza, anche gli utili derivanti da partecipazioni in soggetti IRES (dividendi) concorrono al reddito dei soggetti IRPEF, come le imprese individuali e le società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s.), secondo quanto stabilito dall’art. 89 del TUIR. La disciplina generale degli utili da partecipazione rimanda pertanto all’art. 89 stesso.

    La misura di esenzione dei dividendi per i soggetti IRPEF differisce da quella prevista per i soggetti IRES: mentre i dividendi per le società IRES sono esenti al 95%, per i soggetti IRPEF, secondo l’art. 59 del TUIR (che rinvia all’art. 47), gli utili percepiti concorrono alla formazione del reddito nella misura del 58,14%, applicando il criterio di cassa. Questa percentuale si applica sia ai dividendi da partecipazioni qualificate sia a quelli derivanti da partecipazioni non qualificate.

    La misura del 58,14% riguarda gli utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31.12.2016, in base al d.m. 26.5.2017, emanato a seguito della riduzione dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24%. Gli utili prodotti in precedenza mantengono il trattamento precedente: 40% per quelli formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2007 e 49,72% per quelli formatisi dall’esercizio successivo a tale data.

    L’imponibilità parziale si applica anche ai proventi derivanti da strumenti finanziari partecipativi assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, e più in generale agli strumenti finanziari partecipativi.

    I dividendi percepiti dalle società di persone da partecipazioni in società di capitali concorrono al reddito dei soci per trasparenza, seguendo le stesse regole delle imprese individuali: 58,14% per gli utili più recenti, 49,72% per quelli successivi al 2007 e 40% per quelli anteriori al 2008.

    Secondo la circ. Assonime n. 32/2004, questo regime si applica anche ai soci soggetti IRES quando la partecipazione avviene tramite società di persone. In tal caso, la società personale, quale primo percettore dei dividendi, è soggetta alla tassazione parziale del 58,14%, e non alla detassazione del 95% prevista per i dividendi tra soggetti IRES.

    Per quanto riguarda le società semplici, il reddito si determina sommando i redditi di ciascuna categoria, al netto di quelli soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva, secondo quanto stabilito dall’art. 8 del TUIR. I dividendi concorrono alla base imponibile secondo le stesse percentuali già indicate.

    La situazione è tuttavia cambiata con la legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017) e la modifica dell’art. 47 del TUIR. A seguito di tale modifica, sono emersi due scenari interpretativi:

    1. gli utili sarebbero interamente non tassabili;

    2. gli utili concorrerebbero al reddito complessivo per intero.

    Le istruzioni del modello REDDITI SP 2019 confermano la tassazione integrale degli utili percepiti dalle società semplici, pur applicando per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017 il regime transitorio (40%, 49,72% o 58,14%), se la distribuzione avviene tra l’1.1.2018 e il 31.12.2022.

    Il comma 1 dell’art. 59 del TUIR estende il trattamento dei dividendi anche a:

    • titoli e strumenti finanziari partecipativi (art. 44, lett. a) TUIR) la cui remunerazione dipende dai risultati economici della società emittente, di altre società del gruppo o dell’affare cui i titoli sono collegati;

    • contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza (art. 2554 c.c.) con apporto di capitale o misto (capitale e opere/servizi).

    In tutti questi casi, analogamente a quanto previsto per i soggetti IRES, non si applicano i commi 5 e 7 dell’art. 47 TUIR per somme o beni ricevuti da ripartizione di riserve di capitale, recesso, esclusione, riscatto o liquidazione della società, ma la disciplina del comma 5-bis dell’art. 86 TUIR. Questo comporta la necessità di distinguere la parte dei beni o importi imputabile a utili (tassata come dividendi) da quella residua (tassata come plusvalenze).

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  • Art. 910 Codice della Navigazione – Indennità per perdita degli indumenti

    Art. 910 Codice della Navigazione – Indennità per perdita degli indumenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di perdita degli indumenti o del bagaglio in conseguenza di un sinistro della navigazione, spetta al lavoratore un'indennità nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.

  • Art. 95 DPR 230/2000 – Integrazione degli interventi nell’assistenza alle famiglie e ai dimessi

    Art. 95 DPR 230/2000 – Integrazione degli interventi nell’assistenza alle famiglie e ai dimessi

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Nello svolgimento degli interventi a favore delle famiglie dei detenuti e degli internati e di quelli a favore dei dimessi, il centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale mantengono contatti con gli organi locali competenti per l'assistenza e con gli enti pubblici e privati che operano nel settore. Ai detti organi ed enti sono rappresentate le speciali esigenze dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria e il modo più appropriato per tenerle presenti nei loro programmi.

  • Art. 21 TUIR: Determinazione dell’imposta per gli altri reddi

    Art. 21 TUIR: Determinazione dell’imposta per gli altri reddi

    Art. 21 TUIR – Determinazione dell’imposta per gli altri redditi tassati separatamente ( NDR: ex art. 18 . )

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 18

    “1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 17e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell’articolo 17, l’imposta è determinata applicando all’ammontare percepito, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell’articolo 17, all’anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui allalettera g) del comma 1 dell’articolo 17 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui allalettera l) del medesimo comma 1 dell’articolo 17, l’imposta è determinata applicando all’ammontare conseguito o imputato, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno nel corso del quale è stata ceduta l’azienda ovvero è iniziata la liquidazione. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui allalettera n-bis) del comma 1 dell’articolo 17 è stata riconosciuta la detrazione, l’imposta è determinata applicando un’aliquota non superiore al 27 per cento.

    2. Nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 7 si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l’imposta dovuta da ciascuno di essi è determinata applicando all’ammontare percepito, diminuito della quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l’aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all’anno in cui si è aperta la successione.

    3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l’aliquota stabilita all’ art. 11 per il primo scaglione di reddito.

    4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 16 l’imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell’art. 12 e nei commi 1 e 2 dell’art. 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l’ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.

    5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell’art. 16 l’imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio.”