In sintesi
- Il campo di visibilità delle macchine agricole semoventi può essere verificato secondo le prescrizioni dell'allegato 3 del DPR 10 febbraio 1981, n. 212, oppure secondo le prescrizioni tecniche del Ministro dei trasporti.
- La norma rinvia a fonti tecniche specifiche per le macchine agricole, riconoscendo la peculiarità costruttiva di questi veicoli rispetto agli autoveicoli ordinari.
- Le macchine agricole semoventi soggette a questa disposizione sono quelle di cui all'art. 106, comma 1, del Codice della Strada.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 270 DPR 495/1992 — Campo di visibilità e tergicristallo delle macchine agricole
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Il campo di visibilità delle macchine agricole semoventi di cui all'articolo 106, comma 1, del codice può essere verificato secondo le prescrizioni di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 ovvero secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro dei trasporti. Nota all'art. 270: – Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in nota all'art. 209.
Stesso numero, altri codici
- Art. 270 Cod. Amb. — Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni
- Art. 270 D.Lgs. 209/2005 — Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione
- Art. 270 Codice Civile: Legittimazione attiva e termine
- Articolo 270 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 270 c.p.c.: Chiamata di un terzo per ordine del giudice
- Art. 270 c.p.p.: Utilizzazione in altri procedimenti
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il campo di visibilità nelle macchine agricole: perché è una questione tecnica distinta
L'articolo 270 del DPR 495/1992 disciplina la verifica del campo di visibilità e del tergicristallo delle macchine agricole semoventi richiamate dall'art. 106, comma 1, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Si tratta di una norma di rinvio tecnico: invece di riprodurre direttamente le prescrizioni, rimanda ai criteri già fissati dall'allegato 3 del DPR 10 febbraio 1981, n. 212 — il decreto che disciplina le caratteristiche costruttive e funzionali dei trattori agricoli e delle macchine agricole semoventi — ovvero alle prescrizioni tecniche che il Ministro dei trasporti può adottare.
La scelta di trattare separatamente il campo di visibilità delle macchine agricole rispetto agli autoveicoli ordinari riflette la peculiarità costruttiva di questi mezzi. Un trattore agricolo, una mietitrebbiatrice o una macchina per la vendemmia hanno cabine di guida molto diverse da quelle di un'automobile o di un camion: spesso rialzate rispetto al pianale, con strutture di protezione (ROPS, rollbar), attrezzature laterali o posteriori che possono restringere la visuale, e velocità operative ridotte. Le regole di verifica della visibilità devono tenere conto di queste specificità.
Il riferimento al DPR 212/1981 e le sue prescrizioni tecniche
Il DPR 10 febbraio 1981, n. 212 è il testo che, prima dell'armonizzazione europea, disciplinava le caratteristiche costruttive dei trattori agricoli in Italia. Il suo allegato 3 fissa le prescrizioni per la verifica del campo di visibilità frontale, laterale e posteriore del conducente: angoli visivi minimi, assenza di zone cieche critiche, requisiti dei vetri, condizioni di verifica. Queste prescrizioni riflettono l'esperienza tecnica maturata nel settore agricolo e tengono conto della varietà di macchine soggette alla norma.
In alternativa, la verifica può essere condotta secondo le prescrizioni tecniche del Ministro dei trasporti: una clausola che consente di adeguare i criteri di verifica all'evoluzione tecnologica del settore, senza dover modificare il testo del regolamento. Nel corso degli anni, l'omologazione dei trattori e delle macchine agricole è stata progressivamente armonizzata a livello europeo, con regolamenti UE che hanno introdotto nuovi standard per la visibilità; le prescrizioni ministeriali possono raccordare le norme nazionali con quelle comunitarie.
Il tergicristallo: rilevanza pratica
La rubrica dell'articolo menziona anche il tergicristallo, anche se il testo normativo si concentra sulla procedura di verifica del campo di visibilità. Il tergicristallo delle macchine agricole deve garantire la pulizia del parabrezza nelle condizioni di lavoro tipiche dell'uso agricolo: pioggia, polvere, fango, sostanze spruzzate dai trattamenti fitosanitari. Le prescrizioni tecniche di riferimento definiscono l'area minima del parabrezza che deve essere spazzolata, la frequenza di oscillazione, l'efficacia in condizioni di utilizzo normale.
Per le macchine agricole che operano prevalentemente nei campi ma che devono periodicamente spostarsi sulle strade pubbliche (per raggiungere i fondi, per recarsi in officina, per il trasferimento tra aziende), la conformità del campo di visibilità e del tergicristallo è verificata in sede di immatricolazione e può essere oggetto di controllo da parte degli organi di polizia stradale durante la circolazione su strada.
Il contesto normativo: art. 106 del Codice della Strada
L'art. 106 del Codice della Strada, cui l'articolo rinvia, classifica le macchine agricole e forestali e ne definisce le condizioni di ammissione alla circolazione. Le macchine agricole semoventi vi sono distinte dalle macchine operatrici in base alla capacità di movimento autonomo su strada. La conformità ai requisiti del DPR 212/1981 — incluse le prescrizioni sulla visibilità — è condizione necessaria per l'immatricolazione e la carta di circolazione di questi veicoli.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti