Testo dell'articoloVigente
Art. 268 DPR 495/1992 – ( Art. 104 Codice della strada )
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. 1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 104, comma 8, del codice, per la circolazione di macchine agricole eccezionali, deve essere presentata all'ente competente per la località di inizio del viaggio dai soggetti di cui all'articolo 110, comma 2, del codice e deve essere corredata da: a) copia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica del veicolo; b) indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo; c) rappresentazione della macchina nella sua massima configurazione dimensionale e ponderale, nel rispetto dei limiti imposti dai documenti di circolazione e dagli enti proprietari delle strade interessate al transito, in caso di eccezionalità dovuta al montaggio di attrezzi portati o semiportati; d) dichiarazione sulla percorribilità delle strade entro gli ambiti territoriali richiesti, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva, nel caso di sagome eccedenti quelle previste dall'articolo 61 del codice. La domanda deve essere sottoscritta, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo è utilizzato; per le modalità di presentazione si seguono le disposizioni dell'articolo 14, commi 1 e 13, in quanto applicabili. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative alla autorizzazione alla circolazione, di cui all'articolo 104, comma 8, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero itinerario per il quale è richiesta, previo nulla osta degli altri enti interessati. La durata massima dell'autorizzazione non può essere superiore a due anni, la minima non può essere inferiore a quattro mesi.
2. L'ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione al transito, prescrivendone condizioni e cautele. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costituisce interruzione del termine previsto per l'ente presso il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione. I termini di rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità, ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento; possono essere, altresì, ridotti, per veicoli già in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su itinerari diversi da quelli già autorizzati.
3. I titolari dell'autorizzazione accertano direttamente, sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condizioni di percorribilità di tutto l'itinerario prescelto da parte del veicolo, nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso.
4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di 3,20 m, nell'autorizzazione, è prescritta la scorta tecnica. Detta scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la motorizzazione. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada.
5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con sé l'autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale.
6. Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dall'articolo 104 del codice sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada, in relazione al loro transito. L'entità dell'indennizzo è quella dell'articolo 18, comma 5, lettere a) e b), rispettivamente per le macchine agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico, da versare con le modalità di cui all'articolo 18, commi 6 e 8.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione è accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso; la lunghezza del convoglio comprensiva dell'eventuale sporgenza posteriore non deve essere superiore a 18,75 m, e, qualora si superi la lunghezza di 16,50 m, la scorta tecnica precede e segue il complesso secondo le modalità di cui al comma 4.
8. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, la durata massima dell'autorizzazione non può essere superiore rispettivamente a quattro mesi e a un mese; se dovuto, l'indennizzo d'usura è valutato ai sensi del comma 6 e l'importo può essere versato in misura non inferiore a 1/3 ovvero a 1/12 di quello annuale. Per la circolazione ai sensi dell'articolo 98 del codice le domande di autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e per le finalità di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. In luogo della documentazione relativa al veicolo, esse possono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le specifiche tecniche ed identificative di cui al comma 1; tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255. È, altresì, consentito che l'autorizzazione sia relativa alla circolazione di una determinata tipologia di macchina agricola eccezionale; in tal caso la durata dell'autorizzazione non può essere superiore a dodici mesi, deve riportare i limiti dimensionali e ponderali entro i quali la tipologia di macchina è ammessa a circolare, e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi di macchina agricola eccezionale già immatricolata, dalla copia del certificato di approvazione o di omologazione di cui all'articolo 76, commi 1 e 6, del codice se trattasi di macchina agricola eccezionale non ancora immatricolata, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi di prototipo sperimentale, nonché dal disegno d'insieme della macchina nella sua effettiva configurazione di marcia.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il quadro normativo: l'art. 104 del Codice e le macchine agricole eccezionali
L'articolo 268 del DPR 495/1992 costituisce l'attuazione dell'art. 104 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che disciplina le macchine agricole e stabilisce i limiti dimensionali e ponderali entro i quali esse possono circolare sulle strade senza necessità di autorizzazione specifica. Quando una macchina agricola supera questi limiti - per dimensioni, massa o perché dotata di attrezzatura portata o semiportata che ne aumenta l'ingombro - si configura la categoria delle macchine agricole eccezionali, per la cui circolazione è richiesta un'autorizzazione speciale.
La ratio della norma è analoga a quella dei trasporti eccezionali ordinari: le macchine agricole di grande ingombro - falciatrici di grandi dimensioni, seminatrici pneumatiche, spandiletame con barre di distribuzione estese, mietitrebbie - possono occupare gran parte della carreggiata, creare rischi di collisione con altri veicoli, e sottoporre la sede stradale a sollecitazioni eccessive. Il regime autorizzatorio permette all'ente proprietario della strada di valutare preventivamente se il percorso sia compatibile con il transito e di prescrivere misure cautelari.
La procedura di domanda: chi presenta, a chi, con quali documenti
Il comma 1 stabilisce che la domanda va presentata all'ente competente per la località di inizio del viaggio. Questa regola di competenza è pratica: si rivolge all'ente del luogo di partenza, il quale raccorda poi le autorizzazioni necessarie per gli enti degli ambiti territoriali successivi. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative; in tal caso ogni provincia è competente per l'intero itinerario richiesto, previo nulla osta degli altri enti interessati.
La domanda deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo è utilizzato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. È necessario allegare: a) la copia della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica; b) l'indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione; c) la rappresentazione grafica della macchina nella sua massima configurazione dimensionale e ponderale, nel rispetto dei limiti fissati dalla documentazione del veicolo; d) la dichiarazione sulla percorribilità dei percorsi, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva nel caso di sagome eccedenti i limiti dell'art. 61 del Codice.
Per le modalità di presentazione, la norma rinvia alle disposizioni dell'art. 14, commi 1 e 13, del regolamento - le stesse previste per i trasporti eccezionali ordinari - in quanto compatibili. Ciò include la possibilità di presentare la domanda in via telematica e di avvalersi di sportelli unici.
I termini procedurali e la durata dell'autorizzazione
Il comma 2 stabilisce che l'ente competente deve rilasciare l'autorizzazione entro dieci giorni dalla presentazione della domanda. I termini possono essere sospesi durante l'acquisizione del nulla osta degli altri enti interessati. Questi ultimi devono rispondere entro dieci giorni dalla richiesta: il tempo dell'attesa del nulla osta interrompe il termine dell'ente ricevente.
La durata dell'autorizzazione è compresa tra un minimo di quattro mesi e un massimo di due anni. Questa ampiezza di scelta riconosce le peculiarità del lavoro agricolo: un'impresa che opera stagionalmente ha esigenze diverse da una che svolge attività continuativa tutto l'anno. La durata minima di quattro mesi assicura che l'autorizzazione non sia troppo frammentata; quella massima di due anni obbliga alla revisione periodica del titolo autorizzativo, garantendo che le condizioni della strada e del veicolo siano aggiornate.
I termini possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse, esigenze di esportazione o trasferimento. Per i veicoli già in possesso di autorizzazione e che devono recarsi in officina per riparazione su itinerari diversi da quelli autorizzati, i termini possono anch'essi essere ridotti.
La responsabilità del titolare: accertamento diretto della percorribilità
Il comma 3 introduce una previsione di grande rilevanza pratica: i titolari dell'autorizzazione sono tenuti ad accertare direttamente, sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condizioni di percorribilità di tutto l'itinerario prescelto, nonché l'esistenza di eventuali limitazioni anche temporanee presenti lungo lo stesso. Questa norma trasferisce sul titolare una responsabilità attiva di verifica: non basta ottenere l'autorizzazione; occorre controllare che le condizioni della strada non siano cambiate rispetto a quando l'autorizzazione è stata rilasciata.
In pratica, questo significa che prima di ogni spostamento il titolare dovrebbe verificare l'assenza di cantieri, restringimenti temporanei, ordinanze di limitazione del traffico, o qualsiasi altra circostanza che possa rendere il percorso impraticabile per il mezzo eccezionale. Se il titolare intraprende il viaggio senza effettuare tale verifica e si verifica un incidente o un danno alla sede stradale, la sua responsabilità è aggravata proprio per l'inadempimento di questo specifico obbligo.
La scorta tecnica per macchine di larghezza superiore a 3,20 m
Il comma 4 introduce l'obbligo di scorta tecnica per le macchine agricole eccezionali che superano i 3,20 m di larghezza. La scorta può essere effettuata con autoveicoli di proprietà dell'impresa agricola - senza quindi necessità di appoggiarsi a operatori professionali di scorta come avviene per i trasporti eccezionali civili - purché equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero. I veicoli di scorta precedono la macchina a una distanza compresa tra 75 e 150 m. Il conducente della scorta segnala con un drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada, in modo da avvertirli della presenza di un mezzo di grandi dimensioni prima che lo incontrino.
Il conducente della macchina eccezionale deve avere sempre con sé l'autorizzazione, da esibire a richiesta degli organi di vigilanza stradale (comma 5).
L'indennizzo per l'usura della strada e le macchine eccezionali per massa
Le macchine agricole eccezionali che superano i limiti di massa fissati dall'art. 104 del Codice della Strada sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada (comma 6). L'indennizzo è calcolato ai sensi dell'art. 18, comma 5, del regolamento, con importi differenziati a seconda che si tratti di macchine agricole atte al carico (lettera a) o non atte al carico (lettera b). Le modalità di versamento seguono quelle previste dall'art. 18, commi 6 e 8. Questo indennizzo rappresenta un ristoro alla collettività per l'usura aggiuntiva che il transito di mezzi pesanti provoca alle infrastrutture stradali finanziate dalla fiscalità generale.
Il regime speciale per trasporti in corso di prova e macchine non ancora immatricolate
Il comma 8 disciplina i casi particolari previsti dagli artt. 98 e 99 del Codice (circolazione con targa di prova e con foglio di via per veicoli non ancora immatricolati). Per questi casi la durata massima dell'autorizzazione è di quattro mesi per i veicoli ex art. 98 e di un mese per quelli ex art. 99. La domanda può essere corredata da una dichiarazione sostitutiva del costruttore invece della carta di circolazione, accompagnata dalla copia della targa di prova o del foglio di via. È anche ammessa un'autorizzazione per «tipologia di macchina agricola eccezionale», della durata massima di dodici mesi, che autorizza la circolazione di tutti i mezzi di quella tipologia entro i limiti dimensionali e ponderali indicati nel provvedimento.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
A chi si presenta la domanda di autorizzazione per una macchina agricola eccezionale?
La domanda va presentata all'ente competente per la località di inizio del viaggio. Se si tratta di strade regionali, alla regione (o alla provincia delegata); se si tratta di strade statali o autostrade, all'ente proprietario o concessionario. L'ente di inizio percorso raccorda poi le autorizzazioni degli altri enti interessati.
Quanto tempo ha l'ente per rilasciare l'autorizzazione?
L'ente deve rilasciare l'autorizzazione entro dieci giorni dalla presentazione della domanda. Il termine si interrompe durante l'acquisizione del nulla osta degli altri enti interessati, che devono rispondere entro dieci giorni dalla richiesta.
È obbligatoria la scorta per tutte le macchine agricole eccezionali?
No. La scorta tecnica è obbligatoria solo per le macchine con larghezza superiore a 3,20 m. Può essere effettuata con veicoli dell'impresa agricola stessa, purché dotati di lampeggiante giallo o arancione approvato. Il conducente della scorta segnala l'ingombro con un drappo rosso.
Per quanto tempo è valida l'autorizzazione per macchina agricola eccezionale?
La durata non può essere inferiore a quattro mesi né superiore a due anni. Per i veicoli in circolazione con targa di prova il massimo è quattro mesi; con foglio di via è un mese. Una tipologia di macchina può essere autorizzata complessivamente per massimo dodici mesi.
Il titolare dell'autorizzazione deve fare qualcosa prima di ogni viaggio?
Sì. Il comma 3 dell'art. 268 obbliga il titolare ad accertare direttamente, sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condizioni di percorribilità di tutto l'itinerario e l'assenza di limitazioni temporanee. Non è sufficiente avere l'autorizzazione: occorre verificare ogni volta che le condizioni della strada non siano cambiate.