Autore: Andrea Marton

  • Art. 12 TUIR: Detrazioni per carichi di famiglia

    Art. 12 TUIR: Detrazioni per carichi di famiglia

    Art. 12 TUIR – Detrazioni per carichi di famiglia

    In vigore dal 20/12/2025

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/2025 n. 192 Articolo 1

    “1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

    a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

    1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

    2) 690 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

    3) 690 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

    b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e’ aumentata di un importo pari a:

    1) 10 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

    2) 20 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

    3) 30 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

    4) 20 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

    5) 10 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

    c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu’ figli che danno diritto alla detrazione, l’importo di 95.000 euro e’ aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e’ ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu’ elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e’ ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e’ assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e’ tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e’ coniugato o, se coniugato, si e’ successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e’ coniugato o, se coniugato, si e’ successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piu’ convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);

    d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

    1-bis. (Comma abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. d), D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230; per l’applicabilità di tale disposizione vedasi l’art. 10, comma 5, del citato D.Lgs. n. 230/2021) [In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori e’ riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione e’ ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.]

    2. Le detrazioni di cui ai commi 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche’ quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta’ non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo e’ elevato a 4.000 euro.(1)

    2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.

    3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. (2)

    4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e’ uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

    4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e’ assunto al netto del reddito dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis.

    4-ter. Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorche’ non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonche’ le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2.”

    —————-

    (1) Periodo aggiunto dal comma 252 dell’art. 1 della Legge 205 del 27/12/2017 ed entra in vigore a partire dal 01/01/2019 come disposto dal comma 253 della Legge suddetta.

  • Art. 54 T.U.B.: Vigilanza informativa

    Art. 54 T.U.B.: Vigilanza informativa

    Art. 54 T.U.B. – Vigilanza informativa

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Le banche inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato e documento richiesto.

    2. La Banca d’Italia può richiedere alle banche la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti.

    3. I soggetti che partecipano al capitale delle banche in misura superiore alle soglie indicate nell’articolo 19 inviano alla Banca d’Italia i dati e i documenti indicati dalla stessa.

  • Art. 938 Codice della Navigazione – Derogabilità delle norme

    Art. 938 Codice della Navigazione – Derogabilità delle norme

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni degli articoli 900 a 905; 909 secondo comma, 917; 924 a 932; 935, 936 non possono essere derogate né dalle norme corporative né dai contratti individuali di lavoro. Le disposizioni degli articoli 908, 909, terzo comma; 911 a 916; 918 a 923; 934 possono essere derogate dalle norme corporative; non possono essere derogate dai contratti individuali di lavoro se non a favore del lavoratore. DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE DEI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELL'AEROMOBILE Della locazione

  • Art. 17 T.U.IVA: Debitore d’imposta

    Art. 17 T.U.IVA: Debitore d’imposta

    Art. 17 T.U.IVA – Debitore d’imposta

    In vigore dal 02/08/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 9

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:
    Per l’efficacia delle disposizioni di cui alla lettera a-quinquies) del sesto comma del presente articolo, come sostituita dall’ articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), si veda quanto disposto dai successivi commi da 58 a 63 della stessa legge.

    “L’imposta e’ dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all’erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

    Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

    Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e’ comunicata all’altro contraente anteriormente all’effettuazione dell’operazione. Se gli obblighi derivano dall’effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all’esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all’articolo 21. Il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’ articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente incaricato nominato ai sensi del presente comma. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale puo’ assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.

    Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

    In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), nonche’ per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati, come definiti nell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta e’ tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e’ annotato anche nel registro di cui all’articolo 25.

    Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:

    a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attivita’ di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita’ dei lavori;

    a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;.

    a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;

    a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell’articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni, si e’ reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio e’ tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell’articolo 17-ter del presente decreto. L’efficacia della disposizione di cui al periodo precedente e’ subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;

    a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attivita’ di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e societa’ di cui all’articolo 17-ter del presente decreto.

    b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;

    c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonche’ alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unita’ centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (1);

    d) (lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. d) decreto legislativo 11 febbraio 2016 n. 24);

    d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;

    d-ter) ai trasferimenti di altre unita’ che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;

    d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a);

    d-quinquies) (lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. d) decreto legislativo 11 febbraio 2016 n. 24).

    Le disposizioni del quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, in base agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonche’ in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida di cui all’articolo 199-ter della stessa direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell’articolo 395 della citata direttiva 2006/112/CE.

    Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater), del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026.

    Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile, su richiesta dell’amministrazione competente, gli elementi utili ai fini della predisposizione delle richieste delle misure speciali di deroga di cui all’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui all’articolo 199-ter della stessa direttiva, nonche’ ai fini degli adempimenti informativi da rendere obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni europee ai sensi dell’articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE.”

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  • Art. 139 D.Lgs. 174/2016 – Presentazione del conto

    Art. 139 D.Lgs. 174/2016 – Presentazione del conto

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell’esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza.

    2. L’amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.

    3. Le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia.

  • Art. 54 quater T.U.IVA: Liquidazione dell’imposta dovuta relativ

    Art. 54 quater T.U.IVA: Liquidazione dell’imposta dovuta relativ

    Art. 54 quater T.U.IVA – Liquidazione dell’imposta dovuta relativamente alle operazioni effettuate nell’ambito dei regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti da soggetti non residenti (1)

    In vigore dal 30/06/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    “1. Avvalendosi di procedure automatizzate l’amministrazione finanziaria procede alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti di cui agli articoli da 74-quinquies a 74-septies relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di committenti o cessionari non soggetti passivi d’imposta.

    2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli presenti nell’anagrafe tributaria, l’amministrazione finanziaria provvede a:

    a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione dell’imposta;

    a-bis) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nel riporto e nella determinazione delle eccedenze di imposta derivanti dalle rettifiche relative a precedenti dichiarazioni;

    b) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita’ dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione.

    3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l’esito del controllo e’ comunicato per via elettronica o ai sensi dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La comunicazione contiene l’intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, al pagamento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata, della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al giorno in cui e’ effettuata la liquidazione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini della riscossione.

    4. Qualora l’Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nella comunicazione di cui al comma 3 potra’ essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l’affidamento in carico agli agenti della riscossione.

    5. Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dell’imposta, lo stesso puo’ fornire per via elettronica, entro il termine di cui al comma 3, i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria. 6. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.”

    __________________________

    (1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 5, comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

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  • Art. 50 Codice Civile: Immissione nel possesso temporaneo dei

    Art. 50 Codice Civile: Immissione nel possesso temporaneo dei

    Art. 50 c.c. Immissione nel possesso temporaneo dei

    In vigore

    beni Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l’assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni. I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell’assente possono domandare di essere ammessi all’esercizio temporaneo di questi diritti. Coloro che per effetto della morte dell’assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall’adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall’articolo 434. Per ottenere l’immissione nel possesso, l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l’assente.

  • Art. 15-sexies D.Lgs. 502/1992 – Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono attività libero-professionale extramuraria

    Art. 15-sexies D.Lgs. 502/1992 – Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono attività libero-professionale extramuraria

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre 1998 i quali, ai sensi dell’ articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al direttore generale l’opzione per l’esercizio della libera professione extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonché le sedi opera- tive in cui le stesse devono essere effettuate.

  • Art. 56 T.U.B.: Modificazioni statutarie

    Art. 56 T.U.B.: Modificazioni statutarie

    Art. 56 T.U.B. – Modificazioni statutarie

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Le banche comunicano preventivamente alla Banca d’Italia le modificazioni dello statuto.

    2. La Banca d’Italia, entro novanta giorni dalla comunicazione, può vietare l’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni che contrastino con la gestione sana e prudente della banca.

  • Art. 17-bis L. 241/1990 – Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche

    1. Nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici, ove per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
  • Art. 45 DPR 445/2000 – Documentazione mediante esibizione

    Art. 45 DPR 445/2000 – Documentazione mediante esibizione

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. (L)

    2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. (R)

    3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. (R)

  • Art. 139 D.Lgs. 259/2003 – Nominativo

    Art. 139 D.Lgs. 259/2003 – Nominativo

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.

    2. Il nominativo è assegnato dal Ministero, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui all’articolo 138, comma 1, al soggetto autorizzato. 2-bis. Il titolare di autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore può richiedere, tramite specifica procedura informatica, in aggiunta al nominativo di stazione l’assegnazione di un nominativo a scelta tra quelli resi disponibili dal Ministero e determinati utilizzando non più di cinque caratteri complessivi. 2-ter. Con decreto del Ministro sono disciplinate le modalità di assegnazione e gestione dei nominativi di cui al comma 2-bis ed è fissata la maggiorazione al contributo dovuto dal richiedente di cui all’allegato n. 25. articolo precedente articolo successivo