In sintesi
- Doppio regime di inderogabilità: alcune norme sul lavoro aeronautico sono assolutamente inderogabili; altre sono derogabili solo dalla contrattazione collettiva (norme corporative) e non dai contratti individuali a sfavore del lavoratore.
- Norme assolutamente inderogabili: articoli 900-905, 909 comma 2, 917, 924-932, 935, 936 — non cedono né a norme corporative né a contratti individuali.
- Norme derogabili dalla contrattazione collettiva: articoli 908, 909 comma 3, 911-916, 918-923, 934 — la contrattazione può modificarle, ma il contratto individuale non può farlo in peius per il lavoratore.
- Il sistema riflette la gerarchia delle fonti del diritto del lavoro, con la tutela del prestatore come limite invalicabile per l'autonomia individuale.
- L'articolo conclude il capo dedicato al personale di volo e introduce le sezioni sulle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione aerea.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 938 Codice della Navigazione — Derogabilità delle norme
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Le disposizioni degli articoli 900 a 905; 909 secondo comma, 917; 924 a 932; 935, 936 non possono essere derogate né dalle norme corporative né dai contratti individuali di lavoro. Le disposizioni degli articoli 908, 909, terzo comma; 911 a 916; 918 a 923; 934 possono essere derogate dalle norme corporative; non possono essere derogate dai contratti individuali di lavoro se non a favore del lavoratore. DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE DEI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELL'AEROMOBILE Della locazione
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio sistematica della derogabilità graduata
L'articolo 938 del Codice della navigazione chiude il corpus normativo dedicato al personale di volo stabilendo un sistema a due livelli di inderogabilità, mutuato dalla struttura gerarchica del diritto del lavoro ma adattato alle specificità del settore aeronautico. La tecnica legislativa adottata — elencare espressamente gli articoli soggetti ai diversi regimi — consente agli operatori di individuare con precisione il perimetro entro cui la contrattazione collettiva (le 'norme corporative' richiamate dalla disposizione, oggi lette come contratti collettivi di diritto comune o accordi sindacali di settore) e l'autonomia negoziale individuale possono muoversi. Si tratta di una scelta di politica del diritto che antepone la protezione del lavoratore aeronautico — categoria professionalmente esposta a rischi peculiari — alla libertà contrattuale.
Le norme assolutamente inderogabili
Il primo comma identifica le disposizioni che non possono essere derogate né dalla contrattazione collettiva né dai contratti individuali. Rientrano in questo nucleo duro gli articoli da 900 a 905 (requisiti e obblighi del personale di volo), l'articolo 909 secondo comma (limiti di orario di volo), l'articolo 917 (diritto alla retribuzione in caso di malattia o infortunio), gli articoli da 924 a 932 (indennità speciali, licenziamento, reintegrazione) e gli articoli 935 e 936 (disposizioni finali di tutela). Queste norme presidiano i diritti fondamentali del lavoratore aeronautico — sicurezza del volo, tutela della salute, garanzie economiche minime — e la loro inderogabilità assoluta è coerente con il fatto che la loro violazione potrebbe incidere non solo sul singolo lavoratore ma sulla sicurezza della navigazione aerea e dei terzi.
Le norme derogabili dalla contrattazione collettiva
Il secondo comma elenca le disposizioni che la contrattazione collettiva può modificare, ma che rimangono inderogabili per il contratto individuale almeno nel senso peggiorativo. Si tratta degli articoli 908, 909 terzo comma, 911-916, 918-923 e 934, che riguardano principalmente la disciplina dell'orario, dei turni, delle modalità di esercizio del potere direttivo e di alcune indennità integrative. Il principio è che la contrattazione collettiva — in quanto espressione di una negoziazione paritaria tra organizzazioni sindacali e datoriali — può bilanciare diversamente gli interessi delle parti, anche in senso meno favorevole rispetto alla norma di legge, purché il risultato complessivo rimanga equo. Il contratto individuale, invece, potrà derogare a queste norme solo a condizione che la deroga sia a favore del lavoratore, in applicazione del principio del trattamento di miglior favore (favor prestatoris).
Coordinamento con la normativa giuslavoristica generale
La lettura dell'articolo 938 deve oggi avvenire in coordinamento con la normativa generale sul rapporto di lavoro subordinato, con i contratti collettivi nazionali di categoria applicabili al personale di volo (tra cui il CCNL del settore trasporto aereo) e con le direttive europee in materia di orario di lavoro del personale aeronautico (in particolare la direttiva 2000/79/CE recepita in Italia con il D.Lgs. 185/2005). Laddove le norme eurounitarie o i contratti collettivi posteriori all'entrata in vigore del Codice della navigazione prevedano standard minimi più elevati, il principio del favor prestatoris e il primato del diritto UE imporranno l'applicazione della normativa più favorevole, indipendentemente dall'elenco contenuto nell'articolo 938.
Profili pratici e rilevanza attuale
L'articolo assume rilevanza pratica ogni volta che un contratto individuale di lavoro di un pilota, copilota o altro membro dell'equipaggio di cabina contenga clausole derogative rispetto alle norme del Codice della navigazione. Un datore di lavoro che inserisse in un contratto individuale una clausola peggiorativa delle indennità previste dagli articoli 924-932 (primo gruppo) o delle modalità di orario dell'articolo 911 (secondo gruppo, ma solo se non coperta da accordo collettivo) si esporrebbe all'inefficacia della clausola stessa per violazione di norme imperative, con sostituzione automatica della disciplina legale ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e la clausola individuale sull'indennità di volo
Tizio firma un contratto individuale che riduce l'indennità di volo al di sotto del minimo previsto dall'articolo 927 del Codice della navigazione, incluso nel primo gruppo dell'articolo 938. La clausola è nulla perché deroga in peius una norma assolutamente inderogabile; Tizio ha diritto all'indennità prevista dalla legge, con sostituzione automatica della clausola contrattuale difforme.
Caso 2: Caio e la deroga collettiva all'orario di servizio
Il contratto collettivo di settore siglato dal sindacato di Caio modifica le modalità di organizzazione dei turni di volo rispetto all'articolo 911, rientrante nel secondo gruppo. La deroga collettiva è ammessa dall'articolo 938, quindi il nuovo regime turni si applica a Caio, purché il contratto individuale non peggiori ulteriormente le condizioni fissate dalla contrattazione collettiva.
Caso 3: Sempronio e il tentativo di rinuncia individuale
Sempronio, al momento della firma del contratto, accetta per iscritto di rinunciare al diritto alla retribuzione in caso di malattia previsto dall'articolo 917 (primo gruppo). La rinuncia è inefficace: l'articolo 917 appartiene alle norme assolutamente inderogabili e nessun atto di autonomia individuale può privarla di effetto, nemmeno se il lavoratore ha espresso consenso esplicito.
Domande frequenti
Quali norme sul lavoro aeronautico non possono essere derogate nemmeno dal contratto collettivo?
Gli articoli 900-905, 909 comma 2, 917, 924-932, 935 e 936 del Codice della navigazione sono assolutamente inderogabili, sia per la contrattazione collettiva sia per i contratti individuali.
Un contratto individuale può peggiorare le condizioni previste dal contratto collettivo di settore?
No: per le norme del secondo gruppo (artt. 908, 909 comma 3, 911-916, 918-923, 934) il contratto individuale può derogare solo a favore del lavoratore, mai in senso peggiorativo.
Cosa si intende per 'norme corporative' nel testo dell'articolo 938?
Il riferimento storico alle norme corporative va oggi inteso come rinvio ai contratti collettivi di diritto comune e agli accordi sindacali di categoria applicabili al settore del trasporto aereo.
Cosa succede se una clausola contrattuale deroga una norma inderogabile?
La clausola è nulla e viene automaticamente sostituita dalla disposizione legale, ai sensi dell'articolo 1419 comma 2 del codice civile, senza che ciò incida sulla validità del resto del contratto.
Le direttive europee sull'orario di lavoro del personale aeronautico prevalgono sulle norme del Codice della navigazione?
Sì, laddove le direttive UE (come la direttiva 2000/79/CE) o il D.Lgs. 185/2005 di recepimento prevedano standard più favorevoli al lavoratore, questi prevalgono in forza del primato del diritto europeo e del principio del favor prestatoris.
Vedi anche