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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Principio di specialità delle mansioni: il lavoratore non è tenuto a svolgere un servizio diverso da quello per cui è stato assunto.
  • Potere di variazione del comandante: nell'interesse della navigazione, il comandante può adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a servizi diversi, purché non inadeguati alla loro categoria e grado.
  • Deroga d'emergenza: in caso di necessità per la sicurezza della spedizione, i componenti possono essere adibiti a qualsiasi servizio, senza limitazioni di categoria o grado.
  • Diritto alla maggiore retribuzione: chi svolge mansioni diverse e di livello superiore ha diritto alla retribuzione maggiore connessa a tali mansioni.
  • Bilanciamento tra flessibilità e tutela: la norma bilancia le esigenze operative della navigazione aerea con i diritti del lavoratore a svolgere le mansioni per cui è stato assunto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 905 Codice della Navigazione — Servizio a bordo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il lavoratore non è tenuto a prestare un servizio diverso da quello per il quale è stato assunto. Tuttavia a bordo il comandante dell'aeromobile, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati assunti, purché non sia inadeguato alla loro categoria e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della spedizione, i componenti dell'equipaggio possono essere adibiti a qualsiasi servizio. I componenti dell'equipaggio, che esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati assunti, hanno diritto alla maggiore retribuzione che sia connessa a tali mansioni.

In sintesi

  • Principio di specialità delle mansioni: il lavoratore non è tenuto a svolgere un servizio diverso da quello per cui è stato assunto.
  • Potere di variazione del comandante: nell'interesse della navigazione, il comandante può adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a servizi diversi, purché non inadeguati alla loro categoria e grado.
  • Deroga d'emergenza: in caso di necessità per la sicurezza della spedizione, i componenti possono essere adibiti a qualsiasi servizio, senza limitazioni di categoria o grado.
  • Diritto alla maggiore retribuzione: chi svolge mansioni diverse e di livello superiore ha diritto alla retribuzione maggiore connessa a tali mansioni.
  • Bilanciamento tra flessibilità e tutela: la norma bilancia le esigenze operative della navigazione aerea con i diritti del lavoratore a svolgere le mansioni per cui è stato assunto.
Ratio e struttura della norma

L'art. 905 del Codice della navigazione regola una delle questioni più praticamente rilevanti nel lavoro aeronautico: il servizio che i componenti dell'equipaggio sono tenuti a prestare a bordo. La norma articola tre livelli di disciplina, con intensità crescente di derogabilità al principio di specialità delle mansioni: la regola generale di specialità, la deroga ordinaria rimessa al comandante nell'interesse della navigazione, e la deroga straordinaria legata alla sicurezza della spedizione. Questo schema a cascata riflette le peculiari esigenze della navigazione aerea, che possono richiedere una redistribuzione rapida dei compiti in situazioni operative non pianificate.

Il principio di specialità delle mansioni e il suo fondamento

Il primo comma stabilisce che il lavoratore non è tenuto a prestare un servizio diverso da quello per cui è stato assunto. Questo principio di specialità è coerente con quanto previsto dall'art. 904, che impone l'indicazione della qualifica e delle mansioni nel contratto scritto: una volta fissate contrattualmente le mansioni, il lavoratore non può essere unilateralmente spostato su compiti diversi. La norma si raccorda con il diritto comune del lavoro, dove l'art. 2103 del codice civile (come modificato dal D.Lgs. 81/2015) disciplina il c.d. 'ius variandi' del datore di lavoro, consentendo la variazione delle mansioni solo nell'ambito di quelle equivalenti o di livello superiore, salvo eccezioni.

Il potere di variazione del comandante: presupposti e limiti

La norma attribuisce al comandante dell'aeromobile — e non genericamente all'esercente o al datore di lavoro — il potere di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a servizi diversi da quelli di assunzione. Questa scelta sistematica è coerente con il ruolo di autorità tecnica suprema che il codice assegna al comandante (art. 838) e con le esigenze operative della navigazione. Il potere di variazione è tuttavia soggetto a due limiti cumulativi: deve sussistere l'interesse della navigazione (non una mera convenienza organizzativa) e il servizio cui il lavoratore viene adibito non deve essere inadeguato alla sua categoria e al suo grado. Quest'ultimo limite è di particolare rilievo: il personale di cabina non può essere assegnato a mansioni di condotta dell'aeromobile, né un pilota può essere adibito a compiti incompatibili con la sua qualificazione professionale.

La deroga d'emergenza: qualsiasi servizio per la sicurezza

Il terzo comma introduce una deroga ancora più ampia, applicabile nelle situazioni di necessità per la sicurezza della spedizione: in questo caso i componenti dell'equipaggio possono essere adibiti a qualsiasi servizio, senza i limiti di categoria e grado previsti per la deroga ordinaria. Si tratta di una norma eccezionale, giustificata dalla supremazia del valore della sicurezza della vita umana e dell'incolumità dell'aeromobile nel diritto aeronautico. La valutazione della necessità spetta al comandante, che in situazioni di emergenza deve poter disporre di tutte le risorse umane a bordo senza vincoli formali di mansione. È evidente che questa disposizione non può essere invocata nella gestione ordinaria del volo, ma è riservata a situazioni genuine di pericolo imminente.

Il diritto alla maggiore retribuzione per mansioni superiori

L'ultimo comma dell'art. 905 stabilisce che il componente dell'equipaggio adibito a mansioni diverse da quelle di assunzione ha diritto alla maggiore retribuzione connessa a tali mansioni. Questa previsione è un riflesso del principio di corrispettività del rapporto di lavoro: se il lavoratore presta un'attività qualitativamente superiore o diversa rispetto a quella pattuita, è giusto che riceva la retribuzione prevista per quella mansione superiore. Il diritto alla maggiore retribuzione sorge automaticamente al momento dell'adibizione a mansioni diverse e non richiede una formale riclassificazione del lavoratore o una modifica del contratto.

Casi pratici

Caso 1: Adibizione temporanea ad altra mansione nell'interesse della navigazione

Durante un volo, il comandante Tizio nota che il personale di cabina è insufficiente per gestire un gruppo numeroso di passeggeri che necessitano di assistenza. Nell'interesse della navigazione e nel rispetto della categoria, Tizio adibisce temporaneamente Caio — meccanico di bordo — ad assistere il personale di cabina nelle operazioni di servizio ai passeggieri, mansione non inadeguata alla sua posizione. Caio ha diritto alla retribuzione prevista per quella mansione se superiore alla sua.

Caso 2: Emergenza: tutti i componenti adibiti a qualsiasi servizio

Durante un volo transatlantico scoppia un incendio in cabina; il comandante Sempronio, per garantire la sicurezza della spedizione, dispone che tutti i componenti disponibili dell'equipaggio — incluso il personale tecnico di bordo — partecipino alle operazioni di spegnimento e di assistenza ai passeggeri. In questa situazione di necessità la deroga del terzo comma dell'art. 905 opera pienamente, consentendo l'adibizione a qualsiasi servizio indipendentemente dalla categoria.

Caso 3: Rifiuto di mansioni non adeguate alla categoria

Il comandante Tizio ordina a Caio, assistente di volo iscritto come personale di cabina, di effettuare controlli tecnici sul motore durante uno scalo: mansione di pertinenza del personale tecnico specializzato. Caio ha facoltà di rifiutare: la norma consente al comandante di variare le mansioni solo entro i limiti dell'adeguatezza alla categoria e al grado del lavoratore, e quella assegnata è palesemente incompatibile con la qualificazione di Caio.

Domande frequenti

Un componente dell'equipaggio può essere obbligato a svolgere mansioni diverse da quelle per cui è stato assunto?

Di regola no. Tuttavia il comandante può adibire temporaneamente i membri dell'equipaggio a servizi diversi nell'interesse della navigazione, purché non inadeguati alla loro categoria e grado, oppure a qualsiasi servizio in caso di necessità per la sicurezza.

Chi ha il potere di variare le mansioni a bordo: il datore di lavoro o il comandante?

La norma attribuisce il potere di variazione temporanea delle mansioni al comandante dell'aeromobile, non genericamente al datore di lavoro, in coerenza con il ruolo di autorità tecnica suprema che il codice gli riconosce.

Se svoglo mansioni superiori ho diritto a una retribuzione più alta?

Sì. L'art. 905 stabilisce che i componenti dell'equipaggio adibiti a mansioni diverse dalle proprie hanno diritto alla maggiore retribuzione connessa a quelle mansioni, automaticamente, senza necessità di accordo scritto.

La deroga d'emergenza che consente qualsiasi mansione si applica in ogni situazione?

No. La norma la riserva alle situazioni di 'necessità per la sicurezza della spedizione': situazioni di pericolo reale per l'aeromobile o per i passeggeri. Non può essere invocata per esigenze ordinarie di gestione del volo.

Quali sono i limiti al potere del comandante di variare le mansioni?

Nella deroga ordinaria, la variazione deve essere nell'interesse della navigazione e il servizio assegnato non deve essere inadeguato alla categoria e al grado del lavoratore. Solo nell'emergenza per la sicurezza questi limiti cadono.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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